• Provvedimento Agenzia Entrate del 29.01.2024 (21545/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 29.01.2024 (21545/2024)
  • Prot. n. 21545/2024





    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
    affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni
    degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo
    d’imposta 2024.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
    presente provvedimento

    dispone

    1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
    sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024

    1.1 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
    50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati
    economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici
    sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2024, da dichiarare da parte
    dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di
    approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli per
    la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati
    rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
    utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati con provvedimento del
    direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023, oltre quelli indicati
    nell’allegato 1 al presente provvedimento.

    1.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a
    partire dal periodo di imposta 2024, a seguito della relativa approvazione con
    decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente
    punto 1.1.

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    2. Attività economiche per le quali effettuare la revisione degli indici sintetici
    di affidabilità fiscale

    2.1 Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista
    la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    2.2 Atteso quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024,
    n. 1, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve
    tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche
    Ateco.

    2.3 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche
    elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2024,
    a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle
    finanze.

    Motivazioni

    Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come
    convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i
    contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano,
    anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici,
    contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto
    previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il
    decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime
    di determinazione del reddito utilizzato.

    Tale disposizione prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia
    delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli
    indici, sono individuati tali dati.

    Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al punto 1,
    i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti,
    rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di
    imposta 2024.

    Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di
    elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.

    In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure
    sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli
    dichiarativi Redditi.

    Al punto 2, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal
    comma 2 del citato articolo 9-bis, del decreto legge n. 50 del 2017, individua le
    ulteriori attività economiche, indicate nell’allegato 2, per le quali deve essere

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    effettuata la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a
    seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a
    partire dall’annualità di imposta 2024.

    Al riguardo, tale disposizione prevede che «Gli indici sono soggetti a
    revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima
    revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare
    entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche
    per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la
    revisione».

    Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività
    economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica di
    aggiornamento degli indici prevista dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del
    2017 e degli indici sintetici di affidabilità fiscale attualmente in vigore approvati
    con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 8 febbraio 2023 non
    ancora revisionati.

    Al termine delle elaborazioni, atteso anche che l’articolo 5 del decreto
    legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, prevede che l’attività di revisione degli indici
    sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della
    classificazione delle attività economiche Ateco, possono essere previsti
    trasferimenti di codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un
    altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.




    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;
    articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
    comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
    comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
    semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei

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    redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
    di gestione delle dichiarazioni;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
    modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle
    dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
    produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
    della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni:
    Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
    locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
    dei pagamenti;

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell’Amministrazione Digitale;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
    Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti
    posti in essere con l’Agenzia delle entrate;

    Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:
    Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
    rilevanti ai fini degli studi di settore;

    Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: Disposizioni in materia di
    semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

    Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21
    giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni: Disposizioni urgenti in materia
    finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
    colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

    Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
    luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni: Misure urgenti in materia di salute,
    sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
    all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023:
    approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022;

    Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023: Approvazione
    degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
    comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali
    e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo
    d'imposta 2022;

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: Razionalizzazione e semplificazione delle
    norme in materia di adempimenti tributari.

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    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 29 gennaio 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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