• Risoluzione Agenzia Entrate n. 9/E del 29.01.2024

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 9/E del 29.01.2024
  • RISOLUZIONE N. 9/E





    Roma, 29 gennaio 2024

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello
    “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto
    non spettante di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre
    2022, n. 176

    L’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con

    modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto l’erogazione di un contributo a

    fondo perduto a favore dei soggetti che eseguono gli interventi di cui all’articolo 119,

    comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che si trovano nelle condizioni

    reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119.

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023 sono stati

    definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo in argomento.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332648 del 22

    settembre 2023 è stato definito il contenuto informativo nonché le modalità e i termini di

    presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

    In particolare, nel richiamato provvedimento, è stabilito che:

    − le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in

    parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio

    dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

    n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;

    − il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può

    regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo e i



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative

    sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto

    legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

    Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo

    perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento

    dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi

    identificativi” (F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati –

    Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;

    • “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati –

    Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;

    • “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati –

    Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”.

    In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono

    esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,

    secondo le seguenti modalità.

    Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

    ? nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati

    anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

    Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

    ? nel campo “tipo”, la lettera “R”;

    ? nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

    ? nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente

    risoluzione;

    ? nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il

    contributo, nel formato “AAAA”.

    3

    ? nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo

    perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in

    base al codice tributo indicato.

    IL DIRETTORE CENTRALE

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