• Provvedimento Agenzia Entrate del 19.01.2024 (11806/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 19.01.2024 (11806/2024)
  • Prot. n. 11806/2024



    Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle
    liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui
    all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del
    periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
    entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    Dispone

    1 Il periodo sperimentale di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 e n. 9652 del 12 gennaio 2023 è esteso alle

    operazioni effettuate nel 2024.

    2 A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, viene resa disponibile

    ai soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati e ai loro intermediari

    delegati una ulteriore funzionalità che consente di scaricare in forma massiva,

    mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web

    Service, i seguenti documenti elaborati dall’Agenzia delle entrate:

    a) bozze dei registri IVA mensili;

    b) prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;

    c) bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

    d) bozza della dichiarazione IVA annuale.

    3 Restano confermate le altre disposizioni contenute nei provvedimenti del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 e i relativi

    allegati A e B e n. 9652 del 12 gennaio 2023.

    2


    Motivazioni

    L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato,

    da ultimo, dall’articolo 1, comma 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede

    che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale,

    nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni

    acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni

    transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia

    delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in

    Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le

    bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle

    comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8

    luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei

    documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le

    modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12

    gennaio 2023 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA

    elaborati dall’Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione.

    Con il presente provvedimento viene ulteriormente esteso il periodo di

    sperimentazione anche al 2024, ritenendo opportuno consolidare e arricchire i dati

    precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2,4

    milioni di soggetti IVA. In particolare, per i soggetti che adottano il regime speciale

    riferito alle attività agricole, nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità

    nell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per consentire di integrare le

    annotazioni nei registri e determinare la corretta liquidazione dell’IVA a credito. Il 12

    dicembre 2023, inoltre, sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del tracciato

    delle fatture elettroniche (versione 1.8, utilizzabile a partire dal 1° febbraio 2024), che

    consentono, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole di

    cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di indicare per ogni

    fattura la percentuale di compensazione, nonché gli altri dati utili a determinare l’IVA

    3

    ammessa in detrazione. Queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare

    l’ammontare dell’IVA a credito da riportare nei documenti IVA precompilati riferiti a

    tali soggetti.

    Inoltre, al fine di ampliare la gamma dei servizi messi a disposizione degli

    operatori economici e dei loro intermediari, recependo anche le richieste provenienti

    dalle associazioni di categoria in ordine ad una maggiore integrazione con i sistemi

    gestionali, l’Agenzia estende la funzionalità dei servizi in cooperazione applicativa di

    cui al punto 8. del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del

    24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli

    elenchi A e B del bollo, ai documenti IVA elaborati dall’Agenzia. Ciò consente di

    effettuare un colloquio automatico tra sistemi informatici mediante download massivi

    dei dati elaborati e messi a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia

    stessa. I dati acquisiti in via automatica potranno essere importati dai soggetti IVA e dai

    loro intermediari nei propri sistemi gestionali oppure utilizzati per un confronto con le

    informazioni a loro disposizione.

    Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche

    per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la

    convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri

    convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i provvedimenti del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

    Normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

    4

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

    Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

    luglio 2010, n. 122;

    Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;

    Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

    Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

    luglio 2020, n. 77;

    Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

    Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 luglio 2021, n. 183994;

    Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, n.

    433608;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 gennaio 2023, n. 9652.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma

    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 19 gennaio 2024

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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