• Provvedimento Agenzia Entrate del 09.01.2024 (3921/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 09.01.2024 (3921/2024)
  • Prot. n. 3921/2024



    Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno
    2021 recante definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito
    d’imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione,
    raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento
    qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo
    1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento


    dispone


    1. Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021,

    come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 28334 del

    28 gennaio 2022, sono apportate le seguenti modifiche:

    ? ai punti 3.1 e 7.1 e nel primo periodo delle motivazioni le parole “31 dicembre 2022” sono

    sostituite con le parole “31 dicembre 2023”;

    ? nel terzo capoverso delle motivazioni, a pagina 9, le parole “ciascun anno” sono sostituite

    con le parole “ciascuno degli anni 2021 e 2022 e pari a 1,5 milioni di euro per l’anno

    2023”.


    Motivazioni

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno
    2021, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 28334

    2

    del 28 gennaio 2022, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del
    credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione,
    raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento
    qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1,
    commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo provvedimento è
    stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua
    potabile”, da inviare all’Agenzia delle entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo
    a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

    L’articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha prorogato al 31
    dicembre 2023 l’agevolazione prevista dal citato articolo 1, comma 1087, della legge 30
    dicembre 2020, n. 178, stabilendo quale limite di spesa complessivo per l’anno 2023 un importo
    pari a 1,5 milioni di euro.

    Al fine di dare attuazione alla disposizione sopra riportata e consentire ai soggetti
    interessati di fruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute nel 2023, con il presente
    provvedimento sono disposte le modifiche ai punti 3.1 e 7.1 e alle motivazioni del provvedimento
    del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

    Articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

    Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 28334 del 28 gennaio 2022.

    3


    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,

    della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 9 gennaio 2024


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    firmato digitalmente

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