• Provvedimento Agenzia Entrate del 18.12.2023 (2023/428485)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 18.12.2023 (2023/428485)
  • Prot. n. 2023/428485

    Definizione dei termini, delle modalità e delle procedure applicative del credito d’imposta
    riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a
    beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in gravi
    difficoltà, previste nei relativi progetti di fusione, di cui all’articolo 1, comma 396, della
    legge 29 dicembre 2022, n. 197. Modalità per la comunicazione di cessione del credito di
    cui all’articolo 1, comma 399, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    Dispone

    1. Oggetto del provvedimento

    1.1. Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 1, comma 400, della legge 29

    dicembre 2022, n. 197, definisce i termini, le modalità e le procedure applicative del

    credito d’imposta in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio

    1999, n. 153.

    1.2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel caso di

    operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17

    maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito

    d’imposta, nella misura del 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi

    progetti di fusione per incorporazione, e successivamente effettuate a beneficio dei

    territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà

    ai sensi del successivo comma 397 del richiamato art. 1.

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    1.3. L’articolo 1, comma 398, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce, altresì, che

    il credito d’imposta è riconosciuto fino a esaurimento delle risorse annue disponibili,

    pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo il criterio

    previsto nello stesso comma 398.

    2. Modalità di riconoscimento del credito d’imposta

    2.1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni incorporanti

    comunicano all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (di seguito

    ACRI), entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, le delibere

    d’impegno ad effettuare le erogazioni di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29

    dicembre 2022, n. 197.

    2.2. Entro i 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre di cui al punto 2.1, l’ACRI

    trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle

    fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno,

    definito secondo il criterio temporale previsto nel comma 398, con i relativi codici

    fiscali ed importi.

    2.3. L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine comunicato dall’ACRI e nel limite massimo

    delle risorse annue disponibili indicate nell’articolo 1, comma 398, della legge 29

    dicembre 2022, n. 197, entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco di cui al punto 2.2

    comunica, con apposito provvedimento, l’ammontare esatto del credito d’imposta

    spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI.

    2.4. Successivamente all’assunzione delle delibere d’impegno e comunque entro i sessanta

    giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta di cui al punto

    2.3, le fondazioni incorporanti effettuano le erogazioni previste nelle delibere

    d’impegno e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione

    bancaria all’ACRI.

    2.5. L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione

    della documentazione bancaria di cui al punto precedente, con modalità telematiche

    definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i

    relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito

    d’imposta.

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    2.6. Ove una fondazione non provveda al versamento, anche parzialmente, l’ACRI ne dà

    comunicazione all’Agenzia delle entrate, che, nei 15 giorni successivi, provvede,

    tramite provvedimento, ad annullare il riconoscimento del credito d’imposta

    corrispondente in misura proporzionale al mancato versamento.

    2.7. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del predetto provvedimento di

    annullamento di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate provvede a

    riconoscere e a comunicare, nei limiti dell’importo resosi disponibile, il credito

    d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere d’impegno, siano

    rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle

    risorse.

    2.8. Successivamente e comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione di

    riconoscimento del credito d’imposta alle fondazioni precedentemente rimaste

    escluse, le predette fondazioni comunicano all’ACRI l’avvenuta erogazione e

    trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria.

    2.9. L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione

    della documentazione bancaria di cui al punto precedente, con modalità telematiche

    definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i

    relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito

    d’imposta. Anche per tali fondazioni trovano applicazione le previsioni di cui al punto

    2.6.

    3. Modalità di fruizione del credito d’imposta

    3.1. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel

    quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi

    d’imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato.

    3.2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

    dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo

    d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, presentando il modello F24

    esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

    entrate, pena il rifiuto del versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato

    risulti superiore all’ammontare concesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto

    è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta

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    consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia

    delle entrate.

    3.3. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.

    388, e successive modificazioni.

    3.4. Le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 398, della legge 29 dicembre 2022,

    n. 197 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi

    di bilancio» aperta presso la Banca d’Italia, allo scopo di consentire la regolazione

    contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

    4. Modalità di cessione del credito d’imposta

    4.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le fondazioni incorporanti che hanno ottenuto il

    riconoscimento del credito d’imposta possono cedere i relativi crediti, in base a quanto

    previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche

    parzialmente, ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di

    ulteriore cessione.

    4.2. La comunicazione della cessione del credito d’imposta di cui al punto 4.1, a cura del

    cedente, avviene esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata

    del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data che sarà resa nota

    con avviso pubblicato sullo stesso sito internet dell’Agenzia.

    4.3. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta, secondo gli stessi termini, modalità e

    condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare

    esclusivamente a cura degli stessi cessionari con le stesse modalità previste al punto

    precedente.

    Motivazioni

    L’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 riconosce alle

    fondazioni, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un credito d’imposta in

    relazione alle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione

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    e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate

    che versino in gravi difficoltà.

    Inoltre, l’articolo 1, comma 399, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che le

    fondazioni beneficiarie del suddetto credito d’imposta possono optare per la cessione, di

    quest’ultimo ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi.

    Il successivo comma 400 del richiamato articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n.

    197 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le

    modalità attuative del citato credito d’imposta, comprese quelle relative all’esercizio della

    facoltà di cessione.

    Pertanto, con il presente provvedimento sono definiti:

    - i termini, le modalità e le procedure applicative del credito d’imposta previsto

    dall’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

    - le modalità attraverso cui le fondazioni beneficiarie comunicano all’Agenzia delle

    entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del

    credito d’imposta stesso, ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi.

    In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai

    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo

    d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, e le eventuali cessioni dei crediti avverranno

    con l’apposita piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

    entrate.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,

    comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

    9 del 12 gennaio 2001, e ss.mm..

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    b) Disciplina normativa di riferimento:

    Articolo 1, commi dal 396 al 401 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

    Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

    Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene

    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 18 dicembre 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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