• Risoluzione Agenzia Entrate n. 2/E del 09.01.2024

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 2/E del 09.01.2024



  • RI RISOLUZIONE N. 2/E

    Roma, 9 gennaio 2024


    OGGETTO: Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria,

    noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da

    diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli

    articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle

    disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30

    dicembre 2020 - Presentazione della dichiarazione telematica da parte dei

    soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati nel territorio dello Stato.

    L’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha

    previsto l’obbligo per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare

    acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse

    riferibili senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo

    8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e per gli utilizzatori che intendono fruire

    di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a

    breve termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1,

    lett. e-bis), del citato decreto, di presentare telematicamente all’Agenzia delle

    entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla stessa

    norma.

    Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

    151377/2021 del 15 giugno 2021 (di seguito, “Provvedimento”), emanato in

    attuazione del comma 711 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,

    n.178, è stato approvato il modello di dichiarazione della percentuale di utilizzo

    dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine,

    nel territorio dell’Unione europea, di imbarcazioni da diporto e di dichiarazione di



    Divisione Contribuenti

    2

    esistenza della condizione di navigazione in alto mare, da presentarsi, ad opera del

    committente delle prestazioni di cui all’articolo 7-sexies del D.P.R. 633 del 1972

    o del soggetto che intenda avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o

    importazioni senza pagamento dell’imposta.

    Detta dichiarazione deve essere presentata – a seconda dei casi –

    direttamente dal committente, dall’armatore, dal proprietario dell’imbarcazione,

    dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della

    nave (cfr. Risoluzione 6/E del 16 gennaio 2018) o, per conto di questi, da un

    intermediario delegato (ossia da un soggetto incaricato della trasmissione

    telematica di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).

    Ai sensi del Provvedimento, la dichiarazione deve essere presentata

    esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle

    entrate.

    Con la Risoluzione n. 54 del 6 agosto 2021 sono stati forniti i primi

    chiarimenti relativi all’adempimento dichiarativo, prevedendo un particolare

    regime transitorio per taluni soggetti non residenti.

    Nello specifico, al paragrafo 1), “Presentazione della dichiarazione

    telematica da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel

    territorio dello Stato”, si è ammesso, in via provvisoria, che i soggetti non

    residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia,

    “ferma restando la possibilità di effettuare l’adempimento nei modi previsti dal

    Provvedimento, previo rilascio del codice fiscale direttamente o attraverso un

    intermediario delegato di cui all’articolo 3, comma 3, del d. P.R. n. 322 del 1998,

    possono trasmettere la comunicazione inviando copia scansionata del modello di

    dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento

    di identità in corso di validità, al Centro Operativo di Pescara (COP) all’indirizzo

    cop.pescara@agenziaentrate.it specificando obbligatoriamente nell’oggetto del

    messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL

    PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021.”.

    3

    Come anticipato, si trattava di una modalità dichiarativa transitoria, resa

    necessaria dall’imminente entrata in vigore del regime normativo e dalla necessità

    di consentirne l’applicazione generalizzata.

    Tenuto conto della necessità di dare piena attuazione al dettato normativo,

    che prevede un generalizzato obbligo di presentazione telematica della

    dichiarazione in esame, è stata perfezionata una soluzione implementativa che

    consente di estendere la procedura telematica anche ai soggetti non residenti, privi

    di rappresentante fiscale e non identificati in Italia.

    Pertanto, a far data dalla pubblicazione della presente Risoluzione, anche i

    soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta

    in Italia, devono presentare la “dichiarazione alto mare” accedendo all’apposita

    sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

    Resta inteso che, a partire dalla medesima data, la modalità alternativa di

    trasmissione al COP di una copia scansionata della dichiarazione, ammessa nella

    citata Risoluzione n. 54/E del 2021, deve ritenersi superata e non più percorribile.

    IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO

    (firmato digitalmente)

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