• Risoluzione Agenzia Entrate n. 77/E del 22.12.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 77/E del 22.12.2023
  • RISOLUZIONE N. 77/E

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    Roma, 22 dicembre 2023




    OGGETTO: Consulenza Giuridica - Operazioni fondiarie operate attraverso
    l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) -
    Articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
    194 e articolo 13, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge
    22 ottobre 2016, n. 193

    Con l’istanza di consulenza giuridica in oggetto, è stato esposto il

    seguente

    QUESITO

    La Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità

    immobiliare (di seguito “Direzione istante”) rappresenta alcune questioni

    concernenti l’interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4-bis

    del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e 13, commi 4-quater e 4-quinquies

    del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, in relazione ad atti di trasferimento di

    terreni agricoli che coinvolgono l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo

    Alimentare (di seguito “ISMEA”).

    La prima questione sottoposta riguarda l’ambito applicativo dell’articolo

    13, comma 4-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ai sensi del quale

    «la vendita dei terreni da parte dell’ISMEA è effettuata tramite procedura

    competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una



    Direzione Centrale Persone Fisiche,
    Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali

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    manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche

    mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio

    2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura,

    tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani

    imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo

    ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le

    risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per

    interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli».

    Al riguardo, la Direzione istante chiede di conoscere il trattamento fiscale

    applicabile alla iscrizione di ipoteca legale prevista dalla norma in caso di

    pagamento rateale del prezzo e, in particolare, se alla stessa sia applicabile o

    meno il trattamento previsto dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30

    dicembre 2009, n.194, per le «operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto

    di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)», e, in particolare,

    l’imposta ipotecaria nella misura fissa.

    Sul punto, si fa presente che alcuni notai ritengono che, sulla base del

    combinato disposto delle menzionate disposizioni, le agevolazioni previste

    dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 troverebbero

    applicazione non solo nei confronti degli atti di trasferimento di terreni agricoli

    di proprietà di ISMEA, ma anche nei confronti delle garanzie ipotecarie previste

    dall’articolo 13, comma 4-quater del decreto legge n. 193 del 2016.

    Tale interpretazione sarebbe suffragata dal riferimento al termine

    «operazioni fondiarie» contenuto nel citato articolo 2, con il quale dovrebbe

    intendersi non solo il trasferimento dei terreni da ISMEA in favore degli

    imprenditori agricoli, ma anche le garanzie ipotecarie iscritte in occasione ed in

    forza di tali trasferimenti. In particolare, in tale situazione, la vendita dilazionata

    garantita ai sensi dell’articolo 13, comma 4-quater, secondo periodo, del decreto-

    legge n. 193 del 2016, costituirebbe un “unicum” inscindibile con l’operazione

    fondiaria operata attraverso ISMEA e di conseguenza il regime agevolato previsto

    per l’operazione si estenderebbe anche alla ipoteca legale iscritta a garanzia del

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    pagamento rateale del prezzo. Diversamente, sarebbe vanificato il regime

    agevolativo che consente all’ISMEA di perseguire le proprie finalità istituzionali

    con il favor per le operazioni fondiarie.

    La seconda questione interpretativa prospettata verte sul successivo

    comma 4-quinquies del richiamato articolo 13 ai sensi del quale «le iscrizioni o

    trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà di ISMEA in favore dei

    creditori del compratore ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile sono da

    considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri

    immobiliari su semplice richiesta dell’Istituto e senza oneri per lo stesso».

    Al riguardo, la Direzione istante evidenzia che tale norma si fonda sul

    presupposto della nullità delle iscrizioni e trascrizioni eseguite in pregiudizio di

    ISMEA contro l’acquirente con patto di riservato dominio che non abbia pagato

    tutte le rate di prezzo e che sono sorti dubbi interpretativi in relazione al

    trattamento tributario della richiamata formalità di cancellazione.

    In particolare, la Direzione chiede di conoscere se l’espressione “senza

    oneri” debba intendersi nel senso che le formalità sono esenti da qualsiasi tributo

    ovvero nel senso che solo per ISMEA non sussiste alcun onere tributario, ma che

    le spese debbano fare carico ad altri.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

    Con riferimento alla prima questione rappresentata, la Direzione osserva

    che, in via generale, l’iscrizione di ipoteca legale andrebbe effettuata in base al

    regime previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e

    della relativa Tariffa allegata, con applicazione di una imposta pari al 2 per cento

    dell’ammontare del credito garantito.

    In particolare, la Direzione fa presente che la garanzia prevista dal

    richiamato articolo 13, comma 4-quater (iscrizione di ipoteca legale) si aggiunge

    nel solo caso tassativo di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli

    ai quali viene consentito il pagamento rateale del prezzo; in tale ipotesi di

    iscrizione di ipoteca legale, non si rinviene alcuna previsione esentativa o

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    agevolativa espressa, come invece avviene per gli onorari notarili, ridotti alla

    metà dall’articolo 2, comma 4bis del decreto legge n. 194 del 2009. A ciò si

    aggiunga che tale ultima disposizione nel prevedere l’agevolazione in parola non

    poteva riferirsi ad una fattispecie introdotta solo successivamente, nel 2016.

    La Direzione ritiene, pertanto, che l’agevolazione prevista dall’articolo 2

    comma 4-bis del decreto-legge n. 194 del 2009 sia limitata agli atti di

    trasferimento dei terreni di proprietà dell’ISMEA e non si estenda anche

    all’iscrizione di ipoteca legale che venga effettuata in occasione di tali

    trasferimenti, non potendosi ricomprendere tale operazione nella dizione

    “operazioni fondiarie” utilizzata nella stessa norma.

    Con riferimento al secondo quesito, la Direzione ritiene che l’espressione

    “senza oneri” sia stata utilizzata dal legislatore in senso “atecnico” come

    equivalente di “esenzione da qualsiasi tributo”.

    PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE

    In via preliminare, si rileva che, come più volte ribadito dalla Corte di

    Cassazione, le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di

    carattere eccezionale che richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta

    interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la

    conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre

    l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione

    normativa (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, ordinanze 16 maggio 2019, n.

    13145, 21 giugno 2017, n. 15407; sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925, 7 maggio

    2008, n. 11106).

    Ciò posto, con riferimento al primo quesito, si osserva che l’articolo 2,

    comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con

    modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dispone che «Al fine di

    assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla

    data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti

    di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati

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    agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di

    coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa

    gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate

    attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono

    soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta

    catastale nella misura dell’1 per cento. […].

    I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano

    trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni

    ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente».

    Per completezza, si fa presente che l’articolo 1, comma 907, della legge 28

    dicembre 2015, n. 208 ha previsto che «Le disposizioni di cui all'articolo 2,

    comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 […] sono applicabili

    anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di

    terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo

    articolo 2, comma 4-bis».

    Il comma 110 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge

    di bilancio), inoltre, ha introdotto al predetto articolo 2 il comma 4-ter del

    seguente tenore «Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli

    atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati

    agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di

    persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di

    trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi,

    l’iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i

    coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali».

    Tanto premesso, con l’articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 è stata

    istituita presso l’ISMEA la “Banca delle terre agricole”, con «l’obiettivo di

    costituire un inventario completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle

    aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono

    dell’attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e

    dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali,

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    strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di

    cessione e di acquisto degli stessi […]» (cfr. comma 2).

    In seguito, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, all’articolo 13, contenente,

    tra l’altro, disposizioni «in materia di contratti dell’ISMEA», ha stabilito che:

    «4-quater. La vendita dei terreni da parte dell’ISMEA è effettuata tramite

    procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato

    una manifestazione di interesse all’acquisto a seguito di avviso pubblico, anche

    mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio

    2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura,

    tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani

    imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo

    ipoteca legale, ai sensi dell’articolo 2817 del codice civile. L’Istituto utilizza le

    risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per

    interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli».

    Tale disposizione ha previsto, in via generale, una modalità di vendita dei

    terreni che si rendono disponibili, da parte dell’ISMEA, tramite una procedura

    competitiva ad evidenza pubblica che prevede un avviso pubblico di vendita, la

    manifestazione di interesse all’acquisto da parte dei soggetti interessati e la

    successiva aggiudicazione.

    A tal fine, gli utenti interessati all’acquisto possono accedere

    gratuitamente alla “Banca delle terre agricole” e, in tal modo, prendere visione

    delle schede tecniche con la descrizione dei terreni in vendita ed inviare la

    propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura competitiva ad

    evidenza pubblica di cui al richiamato articolo 13, comma 4-quater (secondo

    quanto chiarito nel documento pubblicato sul sito istituzionale dell’ISMEA,

    denominato “Criteri per la vendita dei terreni nell’ambito della ‘Banca delle

    terre agricole’”).

    Nella specifica ipotesi in cui l’aggiudicazione avvenga a favore di giovani

    imprenditori agricoli, questi ultimi possono provvedere al pagamento integrale

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    del prezzo oppure chiedere una rateizzazione.

    In questo secondo caso, la norma prevede l’apposizione di ipoteca legale

    ai sensi dell’articolo 2817 del codice civile, secondo cui «Hanno ipoteca legale:

    1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che

    derivano dall’atto di alienazione; […]». Si tratta, dunque, di una ipoteca prevista

    dalla legge a favore a chi vende un immobile, sopra l’immobile venduto, a

    garanzia dell’adempimento degli obblighi che derivano dalla vendita stessa.

    La norma in argomento, pur successiva alle disposizioni agevolative di cui

    al richiamato articolo 2, comma 4-bis, non introduce alcuna previsione di

    carattere fiscale in relazione alla predetta iscrizione di ipoteca.

    In sostanza, l’articolo 13, comma 4-quater, nelle ipotesi di vendita da

    parte di ISMEA di terreni a giovani imprenditori agricoli con atti che producono

    un immediato effetto traslativo, prevede una norma di favore per questi ultimi,

    accordando la possibilità di effettuare il pagamento mediante rateizzazione del

    prezzo, garantendo nel contempo i diritti dell’ente venditore.

    In altri termini, la garanzia rappresentata dall’ipoteca legale è stata

    introdotta dal legislatore con finalità di tutela di ISMEA, nella veste di venditore

    del terreno, a fronte dell’eventuale omesso versamento delle rate da parte

    dell’acquirente giovane imprenditore, nell’ipotesi in cui il terreno non viene

    venduto dalla medesima con le modalità della vendita a rate con riserva della

    proprietà.

    In tale ultimo caso, infatti, ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile,

    ISMEA risulta garantita in quanto il trasferimento della proprietà del terreno in

    capo al soggetto acquirente non avviene fino al pagamento dell’ultima rata del

    prezzo. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «Nella vendita a rate con riserva

    della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento

    dell’ultima rata di prezzo».

    Per quanto specificamente concerne l’istituto dell’ipoteca legale, si

    richiamano le indicazioni contenute nella circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014,

    in materia di tassazione degli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari.

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    Tale circolare, nell’esaminare l’istituto di cui all’articolo 2817 del codice

    civile evidenzia «come l’iscrizione di ipoteca legale in favore dell’alienante non

    denoti un legame di consequenzialità diretta con il trasferimento immobiliare in

    sé considerato, ma, piuttosto, si ricollega, in un rapporto di diretta conseguenza,

    alla obbligazione derivante dall’atto di alienazione e non ancora adempiuta da

    parte dell’acquirente a garanzia del cui esatto adempimento tale iscrizione è

    stata espressamente preposta dal legislatore». In tale senso, nella citata

    circolare si esclude che la formalità di iscrizione di ipoteca legale dell’alienante

    «possa considerarsi quale “formalità direttamente conseguente” all’atto di

    trasferimento […] risultando non necessariamente ed univocamente collegata

    alla sussistenza di un evento traslativo, bensì immediatamente conseguente alla

    sussistenza di una obbligazione da adempiere».

    Ciò posto, si ritiene di condividere la posizione della Direzione istante

    secondo cui la garanzia rappresentata dall’ipoteca legale di cui all’articolo 2817

    del codice civile non sembra potersi considerare un “unicum” con l’operazione

    fondiaria ai fini dell’applicazione del trattamento di favore previsto per l’imposta

    ipotecaria sul trasferimento del terreno. In particolare, si condivide l’assunto

    secondo cui «l’agevolazione prevista dall’articolo 2 della legge n. 25/2010 sia

    limitata agli atti di trasferimento dei terreni di proprietà dell’ISMEA e non si

    estenda anche all’iscrizione di ipoteca legale che venga effettuata in occasione

    di tali trasferimenti, non potendosi ricomprendere tale operazione nella generica

    dizione “operazioni fondiarie” utilizzata nella medesima norma».

    L’ipoteca legale ex articolo 2817 del codice civile, piuttosto, si configura

    quale atto “autonomo”, caratterizzato da una propria causa, previsto dalla legge a

    tutela di un soggetto diverso dall’acquirente.

    In conclusione, sulla base di quanto precede, si ritiene che l’iscrizione di

    ipoteca legale ai sensi dell’articolo 2817 del codice civile, a garanzia del

    pagamento rateale del prezzo dovuto per l’aggiudicazione dei terreni da parte di

    giovani imprenditori, sia soggetta all’imposta ipotecaria ai sensi dell’articolo 1

    del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, «commisurata all’ammontare del

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    credito garantito, comprensivo di interessi e accessori» e nella misura

    proporzionale del 2 per cento, in base al combinato disposto dell’articolo 3 del

    medesimo d.lgs. e dell’articolo 6 della Tariffa allegata.

    Con riferimento al secondo quesito, l’articolo 13, comma 4-quinquies del

    decreto legge n. 193 del 2016, prevede che «Le iscrizioni o trascrizioni

    pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell’ISMEA in favore dei creditori del

    compratore ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi

    nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari

    su semplice richiesta dell’Istituto e senza oneri per lo stesso».

    Con tale disposizione, il legislatore ha inteso preservare ISMEA dalle

    conseguenze dei gravami che dovessero intervenire in favore dei creditori del

    compratore che ha acquistato con le modalità di cui all’articolo 1523 del codice

    civile, ossia mediante vendita a rate con riserva della proprietà, stabilendo “ex

    lege” la declaratoria di nullità per le iscrizioni e le trascrizioni pregiudizievoli e

    la cancellazione da parte della competente conservatoria dei registri immobiliari

    su semplice richiesta da parte dell’ente.

    Al riguardo, si ritiene che la locuzione «senza oneri per lo stesso»

    contenuta nella norma in esame debba intendersi di carattere generale, volta ad

    esentare da tributi la formalità di cancellazione delle iscrizioni o trascrizioni

    pregiudizievoli a semplice richiesta di ISMEA.

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni

    fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

    provinciali e dagli Uffici dipendenti.


    LA DIRETTRICE CENTRALE

    (Firmato digitalmente)

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