• Risoluzione Agenzia Entrate n. 68/E del 07.12.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 68/E del 07.12.2023

  • RISOLUZIONE N. 68

    Divisione Contribuenti
    Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori

    autonomi ed enti non commerciali
    Roma, 07/12/2023



    OGGETTO: Determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione
    del fondo per il trattamento di fine rapporto – Articolo 11, comma 4, del
    decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47




    Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

    QUESITO

    Il Consiglio Nazionale istante (di seguito ''Consiglio Nazionale'' o ''Istante''), in
    qualità di rappresentante dei propri iscritti, pone un quesito in merito alle modalità di
    calcolo dell'acconto dell'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR previsto dall'articolo
    11, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

    Come noto, ai sensi della citata disposizione, i sostituti d'imposta applicano
    l'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate in ciascun anno, da versare entro il
    16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta
    in corso, è dovuto «l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle
    rivalutazioni maturate nell'anno precedente
    ».

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    In alternativa, la medesima disposizione consente di commisurare l'acconto «al
    90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è
    dovuto»
    .

    Sul punto, la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E ha chiarito che «l'imponibile da
    utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione
    è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo
    ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della
    determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento
    dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato
    nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno
    (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta
    trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto
    ».

    Ciò posto, il Consiglio Nazionale istante rappresenta che la variazione dell'indice
    ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel 2022 ha avuto un
    impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata
    al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576
    per cento, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16
    febbraio 2023.

    Nel 2023, invece, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà
    presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabile
    fino al 14 ottobre 2023 è pari al'1,822970 per cento) con conseguenti impatti sull'imposta
    dovuta a saldo il 16 febbraio 2024.

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    Per effetto di tali variazioni, qualora il sostituto d'imposta utilizzasse, ai fini del
    calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT dei
    prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre
    dell'anno precedente dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe
    un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione
    dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024), e il sostituto d'imposta
    dovrebbe anche chiedere l'apposizione del visto di conformità ove l'importo del credito
    risultasse superiore ad euro 5.000.

    Pertanto, l'Istante chiede se il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre
    2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR
    che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90 per cento dell'imposta dovuta su
    tale importo.

    Nel caso di versamento insufficiente, cioè inferiore all'imposta dovuta sul 90 per
    cento della rivalutazione effettivamente maturata al momento del versamento del saldo,
    l'Istante ritiene applicabili le sanzioni tributarie previste per tardivo versamento (salvo
    ovviamente il ravvedimento operoso del quale il sostituto dovesse avvalersi).

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

    L'Istante osserva che l'articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 47 del 2000 prevede
    la possibilità di effettuare un calcolo ''presuntivo'' dell'imposta sostitutiva alternativo a
    quello ''storico''.

    A parere dell'Istante, la ratio della norma è quella di consentire ai sostituti
    d'imposta di evitare di anticipare somme che in sede di saldo si rivelassero

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    verosimilmente non dovute ed a tal fine consente di assumere quale base di calcolo
    l'importo della rivalutazione che matura sul TFR dell'anno in corso in luogo di quella
    dell'anno precedente su cui è stata calcolata l'imposta.

    Pertanto, l'Istante ritiene che il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre
    2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR
    che maturerà a fine anno e commisurando l'acconto dell'imposta sostitutiva al 90 per
    cento di tale importo.

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    L'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 47 del 2000 dispone che «Sui redditi derivanti
    dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta
    sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17 per cento
    ».

    Il successivo comma 4 prevede che «I soggetti indicati negli articoli
    23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano
    l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta
    è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione
    del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, è
    dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni
    maturate nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da
    soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al
    comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei
    redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione,
    e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla

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    medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto può essere commisurato al 90 per cento
    delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto.
    L'acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni
    del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
    ».

    Come chiarito nella circolare 20 marzo 2001, n. 29/E (capitolo II ­ Disciplina
    fiscale del trattamento di fine rapporto, delle altre indennità e somme e delle indennità
    equipollenti, al par. 1.1.2 Rivalutazioni), l'articolo 2120 del Codice civile stabilisce
    l'obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente,
    sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell'1,50 per cento e da
    un tasso variabile determinato nella misura del 75 per cento dell'aumento dell'indice dei
    prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al
    mese di dicembre dell'anno precedente.

    Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data
    di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo.

    A partire dall'anno 2001, dette rivalutazioni sono assoggettate ad imposta
    sostitutiva, attualmente prevista nella misura del 17 per cento per effetto della modifica
    recata dal comma 623 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
    stabilità 2015).

    Tale imposta è imputata a riduzione del fondo TFR.

    A norma del citato comma 4, l'acconto dell'imposta sostitutiva è calcolato sul 90
    per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto quindi
    anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno.

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    In alternativa, l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo
    al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto
    è dovuto.

    Come chiarito nel citato documento di prassi, «In tal modo, la norma consente
    al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra le due predette modalità di calcolo
    dell'acconto quella che ritiene più conveniente
    ».

    L'acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo
    entro il 16 febbraio dell'anno successivo. In tutti i casi in cui il versamento dell'acconto
    dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili
    le disposizioni previste dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.

    Nella circolare 12 giugno 2002, n. 50/E (''Videoconferenza del 14 maggio
    2002 sui modelli di dichiarazione UNICO 2002. Risposte ai quesiti in materia di
    questioni interpretative
    '') con il quesito 28 era «stato chiesto di chiarire le modalità di
    determinazione della rivalutazione del fondo TFR ai fini dell'applicazione del criterio
    presuntivo di calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva dell'11
    [ora 17] per cento».

    In risposta a tale quesito, nel citato documento di prassi è stato chiarito «che
    l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta
    sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno
    precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso.
    Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare
    l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
    impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati

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    in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento
    dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto
    ».

    Ciò posto, come rappresentato dall'Istante, un elemento che incide sulla
    rivalutazione del fondo TFR che presumibilmente dovrà essere accantonato a fine anno è
    l'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT,
    rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

    Con riferimento all'anno in corso, secondo quanto rappresentato,
    presumibilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a
    quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini
    un'eccedenza a credito, si ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a
    determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione
    che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.

    In tale caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto
    all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei
    prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023,
    l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 18
    dicembre 1997, n. 471, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione
    attraverso l'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 18
    dicembre 1997, n. 472.

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
    fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
    provinciali e dagli Uffici dipendenti.


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    LA DIRETTRICE CENTRALE
    (firmato digitalmente)

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