• Circolare Agenzie Entrate 33/E del 21/12/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 33/E del 21/12/2023
  • CIRCOLARE N. 33/E







    Roma, 21 dicembre 2023



    OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai
    soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della
    disciplina agevolativa di cui all’articolo 1, comma 98, della legge
    28 dicembre 2015, n. 208 come da ultimo modificato dall'articolo
    1, comma 265, lettera a), della legge del 29 dicembre 2022, n. 197
    (legge di bilancio 2023). Utilizzo a fini commerciali di unità da
    diporto mediante contratti di locazione e noleggio.



    Divisione Contribuenti


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    INDICE

    PREMESSA ....................................................................................................................... 3

    1. Distinzione tra contratto di noleggio e altre figure contrattuali ............................ 5

    2. I contratti di locazione e di noleggio delle unità di diporto .................................... 6

    3. Considerazioni in ordine alla portata della norma agevolativa per le imprese che
    esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto
    ............................... 9

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    PREMESSA

    Con la Circolare 21 settembre 2022, n. 32/E sono stati forniti chiarimenti in

    ordine alla disciplina agevolativa del credito d’imposta – di cui all’articolo 1,

    comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, legge di bilancio 2016),

    come da ultimo modificato dall’articolo 1, commi 265 e 266, della legge 29

    dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – per l’acquisto di beni strumentali

    nuovi, destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (di seguito, bonus

    mezzogiorno o bonus sud o credito d’imposta mezzogiorno), con particolare

    riferimento alle imprese che operano nel settore della nautica da diporto, attività

    regolata dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,

    recante il «Codice della nautica da diporto» (di seguito, Codice).

    Si ricorda che l’agevolazione in esame consiste nel riconoscimento di un

    credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2023 (termine

    modificato con l’articolo 1, comma 265, lettera a), della legge di bilancio 2023),

    «effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99,

    destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania,

    Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e

    Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),

    del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della

    regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3,

    lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate

    dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027».

    Il comma 99 citato dispone che «Per le finalità di cui al comma 98, sono

    agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale

    come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014

    della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante

    contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie

    destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio»

    delle zone assistite delle summenzionate regioni.

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    Il secondo periodo del comma 105 dell’articolo 1 della legge di bilancio

    2016, inoltre, dispone che «[s]e, entro il quinto periodo d’imposta successivo a

    quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi,

    destinati a finalità estranee all’esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture

    produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito

    d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni

    anzidetti».

    Infine, il comma 107 della citata legge di bilancio prevede che l’agevolazione

    è concessa «nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE)

    n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie

    di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108

    del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14

    del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli

    investimenti».

    Tanto premesso, con la presente Circolare, ad integrazione dei chiarimenti

    già resi nella citata Circolare n. 32/E del 2022, si svolgono talune precisazioni in

    ordine alle imprese che esercitano, nell’ambito del comparto della nautica da

    diporto, la propria attività mediante la concessione in uso di unità da diporto

    mediante contratti di noleggio e di locazione.

    In particolare, quanto di seguito riportato si rende necessario in

    considerazione della circostanza per cui le attività qui in esame devono essere svolte

    nel rispetto delle previsioni contenute nel predetto Codice – e, più in generale, nel

    Codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 – che

    presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di

    locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di

    “armatore” (ai sensi degli articoli 265 e ss. del Codice della navigazione e

    dell’articolo 24-bis del Codice).

    Appare utile ricordare, sempre preliminarmente, che in merito alla nozione

    di “unità da diporto” si rinvia alle unità identificate all’articolo 3 del Codice.

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    Al riguardo, si rammenta che, in ogni caso, sono esclusi dalla fruizione del

    credito d’imposta mezzogiorno le imprese che operano nel “settore dei trasporti” di

    cui al punto 45) dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 , espressamente

    richiamato dall’articolo 13 («Campo d’applicazione degli aiuti a finalità regionale»)

    del medesimo regolamento tra i comparti ai quali non si applicano le regole previste

    per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento (cfr. comma

    100 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2016 e punto 1.1 della Circolare n. 32/E

    del 2022).

    1. Distinzione tra contratto di noleggio e altre figure contrattuali

    In merito ai riflessi sulla fruizione del credito d’imposta mezzogiorno

    relativamente agli investimenti in unità da diporto destinate alla concessione in uso

    mediante contratti di noleggio e di locazione, con la citata Circolare n. 32/E del 2022

    è stato ribadito che, in linea di principio, occorre operare una distinzione fra il

    contratto di noleggio e altre figure contrattuali, quale, in primis, il contratto di

    locazione di cose mobili che, a differenza del primo, avuto riguardo alle disposizioni

    generali del codice civile, comporta il trasferimento del godimento del bene a favore

    del locatario e non ha ad oggetto la pattuizione di una prestazione di servizio

    assumendo il locatario ogni rischio connesso alla sua utilizzazione.

    Coerentemente con tale ricostruzione, considerato che, ai fini

    dell’ammissibilità degli investimenti, rileva l’utilizzazione dei beni nell’ambito

    della struttura produttiva dell’impresa beneficiaria, con la Risoluzione 24 ottobre

    2002, n. 332/E era già stato chiarito1 che non possono comunque costituire oggetto

    di agevolazione i beni destinati alla ”locazione onerosa di cose mobili”, in quanto,

    tramite la stessa, ”l’utilizzo dei beni […] avviene usualmente sotto la direzione,

    sorveglianza ed esclusiva responsabilità del soggetto utilizzatore”.

    Al riguardo, come chiarito dalla Circolare n. 32/E del 2022, al di là del nomen

    iuris utilizzato nelle singole fattispecie contrattuali, occorre in primo luogo


    1 Con riferimento al credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi nelle aree svantaggiate
    previsto dall’articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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    verificare, sul piano sostanziale, la corretta qualificazione del rapporto che si

    instaura, in concreto, tra l’impresa proprietaria del bene e il soggetto utilizzatore

    dello stesso, in modo da garantire che siano esclusi dal perimetro del bonus sud gli

    investimenti relativi ad attività nell’ambito delle quali sia ceduto il godimento del

    bene oggetto dell’investimento agevolato e, quindi, non sia soddisfatto il vincolo di

    destinazione prescritto dall’articolo 1, comma 105, della legge di bilancio 2016.

    2. I contratti di locazione e di noleggio delle unità di diporto

    Con specifico riferimento alle attività che hanno ad oggetto unità da diporto, è

    necessario che la predetta indagine tenga conto della disciplina specifica prevista

    dal Codice che:

    ? definisce la “navigazione da diporto” come «quella effettuata in acque marittime

    ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro, nonché quella

    esercitata a scopi commerciali» (cfr. articolo 1, comma 2);

    ? considera l’unità da diporto utilizzata per “fini commerciali”, tra l’altro, quando

    la stessa è oggetto di contratti di locazione o di noleggio [cfr. articolo 2, comma

    1, lettera a)];

    Inoltre, lo stesso Codice disciplina puntualmente tali contratti.

    In particolare, con riferimento alla locazione di unità da diporto, stabilisce che:

    ? «[l]a locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si

    obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un

    periodo di tempo determinato» (articolo 42, comma 1);

    ? il conduttore esercita la navigazione e, in linea di principio, «ne assume la

    responsabilità e i rischi» (articolo 42, comma 2);

    ? «[i]l locatore è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinenze,

    in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei

    documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla

    legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni» (articolo 45);

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    ? «[i]l conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche

    tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di

    diporto» (articolo 46).

    Per quanto riguarda la disciplina del contratto di noleggio di unità da diporto,

    il Codice stabilisce che:

    ? «[i]l noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in

    corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra

    parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità

    da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo

    ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in

    navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane

    nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche

    l’equipaggio» (articolo 47, comma 1);

    ? «[i]l noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l’unità da diporto in

    perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di

    tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta

    dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive

    modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei

    passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del

    contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti

    per la responsabilità civile» (articolo 48).

    Dalle disposizioni sopra menzionate emerge che gli elementi essenziali del

    contratto di locazione di unità da diporto sono:

    (i) l’obbligo del locatore di cedere il godimento del bene, a fronte del quale

    il conduttore esercita la navigazione assumendone, in linea di principio,

    la responsabilità e i rischi;

    (ii) l’obbligo del locatore di fornire un’unità da diporto, con le relative

    pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di

    sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta

    dall'assicurazione prevista dalla legge;

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    (iii) l’obbligo del conduttore di pagare il corrispettivo dovuto e di usare

    l’unità da diporto secondo quanto previsto dalla licenza di navigazione

    e in conformità alle finalità di diporto.

    Gli elementi essenziali del contratto di noleggio di unità da diporto sono:

    (i) l’obbligo del noleggiante di mettere a disposizione l’unità da diporto (o

    parte di essa) in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata

    convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei

    prescritti documenti e coperta dall’assicurazione prevista dalla legge;

    (ii) il diritto del noleggiatore - dietro corrispettivo - di godere dell’unità da

    diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo

    ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in

    navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto;

    (iii) la circostanza che sia l’unità da diporto che l’equipaggio restano nella

    disponibilità del noleggiante.

    Occorre, però, precisare, ai fini dell’individuazione del soggetto sul quale

    ricadono la responsabilità e i rischi della navigazione, che la disciplina dei contratti

    di noleggio e di locazione prevista dal Codice deve essere coordinata e integrata con

    quanto stabilito dall’articolo 24-bis del Codice stesso. In particolare, in base alla

    predetta disposizione:

    ? «[c]hi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di

    armatore all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON)

    tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l’esercizio non è

    assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può

    essere fatta dal proprietario» (comma 1);

    ? «[q]uando l’esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della

    dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce

    l'uso dell'unità» (comma 3);

    ? «[i]n mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il

    proprietario fino a prova contraria» (comma 8);

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    ? «[l]’armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda

    sia l’utilizzo che l'esercizio dell’unità da diporto […]» (comma 9).

    Nelle ipotesi in cui il proprietario non sia il medesimo soggetto che utilizza

    l’unità da diporto, il proprietario può assumere la qualifica di armatore qualora:

    ? nessuno abbia reso la dichiarazione di armatore in applicazione della

    presunzione di cui al comma 8 dell’articolo 24-bis del Codice;

    ? si sostituisca, in tale ruolo, a “chi assume l'esercizio di unità da diporto”, poiché

    ai sensi del comma 1 dell’articolo 24-bis del Codice, se «l’armatore non vi

    provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario».

    In altri termini, in assenza della “dichiarazione di armatore” da parte del soggetto

    che utilizza l’unità da diporto, le disposizioni appena citate prevedono che si debba

    presumere che il ruolo di armatore sia rivestito dal proprietario con la conseguenza

    che quest’ultimo deve considerarsi responsabile delle obbligazioni contratte per

    quanto riguarda “sia l'utilizzo che l'esercizio” di unità da diporto.

    3. Considerazioni in ordine alla portata della norma agevolativa per le

    imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto

    Per quanto attiene al riconoscimento del bonus sud alle imprese che

    esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto, a maggior chiarimento

    di quanto precisato con la citata Circolare n. 32/E del 2022, occorre evidenziare che,

    coerentemente con la ratio della misura (che è quella di agevolare i beni che restino

    effettivamente impiegati nell’ambito della struttura produttiva dell’impresa

    destinataria del beneficio e non vengano delocalizzati verso altre strutture

    produttive), in generale, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale i

    contratti che, considerate le disposizioni ad hoc che regolamentano il comparto della

    nautica da diporto, lascino in capo al soggetto che ha effettuato l’investimento per

    l’acquisizione di unità da diporto destinate a essere locate/noleggiate, le

    responsabilità e i rischi connessi alla navigazione.

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    Pertanto, tenuto conto anche di quanto rappresentato nel paragrafo

    precedente, si rende necessario valutare in concreto le previsioni dei contratti di

    locazione/noleggio finalizzati alla concessione in uso di unità da diporto

    coordinandole con le responsabilità e gli obblighi che permangono in capo al

    soggetto che assume il ruolo di “armatore” in base alla dichiarazione di cui al citato

    articolo 24-bis del Codice poc’anzi riportata.

    Nell’ipotesi in cui il proprietario dell’unità da diporto assuma il ruolo di

    armatore, anche sulla base della presunzione di cui al comma 8 del citato articolo

    24-bis del Codice, l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la

    stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo

    scopo dell’investimento operato e, pertanto, non comporta un’interruzione del

    vincolo funzionale con la struttura produttiva tale da comportare la sua destinazione

    ad altra «struttura produttiva» (a cui conseguirebbe una rideterminazione del bonus

    sud ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge di bilancio 2016).

    Questo, sempreché, nonostante l’assenza della dichiarazione di armatore da

    parte dell’utilizzatore (locatario o noleggiatore), non si verifichi, sulla base di

    specifiche previsioni contrattuali, un effettivo trasferimento dei rischi e della

    responsabilità connesse alla navigazione in capo allo stesso utilizzatore, tale da fagli

    assumere una veste sostanzialmente analoga a quella dell’armatore dell’unità.

    In tal caso, troveranno applicazione, nei riguardi del proprietario dell’unità,

    le disposizioni di cui al comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con

    conseguente rideterminazione del credito d’imposta mezzogiorno a causa del fatto

    che l’unità da diporto così acquisita risulta «destinat[a] a strutture produttive

    diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione».

    Pertanto, diversamente dall’ipotesi di «locazione onerosa di cose mobili» nel

    senso indicato nella richiamata Risoluzione n. 332/E del 2002, e considerate le

    peculiarità che contraddistinguono la locazione di unità da diporto (come

    disciplinata nel Codice) e gli effetti giuridici connessi all’assunzione del ruolo di

    armatore, in presenza di un proprietario che sia e rimanga effettivamente armatore

    non si determina l’attivazione della recapture rule, consentendo agli investitori del

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    menzionato settore (ie. a coloro che hanno effettuato l’acquisto dell’unità da

    diporto) con le predette caratteristiche di fruire del bonus sud.

    Coerentemente con tali precisazioni, deve ritenersi che, ad esempio, in

    assenza della (espressa) nomina di un armatore, l’accordo di concessione in uso di

    unità da diporto (qualunque sia la forma giuridica assunta, seppur nel rispetto delle

    disposizioni del Codice), non determini la cessione del «mero godimento»,

    sempreché, come detto, le previsioni contrattuali non comportino l’effettivo

    trasferimento dei rischi e della responsabilità della navigazione in capo

    all’utilizzatore (conduttore o noleggiatore) facendo assumere a quest’ultimo una

    veste sostanzialmente analoga a quella dell’armatore.

    Laddove, invece, le previsioni contrattuali siano coerenti con l’assunzione –

    in termini di rischi e di responsabilità della navigazione – del ruolo di armatore da

    parte del proprietario di unità da diporto (attraverso una dichiarazione espressa in

    tal senso), resta fermo che la concessione in uso di tale bene mediante la stipula dei

    contratti disciplinati nel Codice non comporta l’interruzione del vincolo funzionale

    con la struttura produttiva tale da comportare la destinazione dei beni agevolabili ad

    altra «struttura produttiva».

    Infine, sempre in via esemplificativa, nel caso di un contratto di noleggio in

    relazione al quale il noleggiatore proceda alla sua nomina a titolo di armatore, ai

    sensi del più volte citato articolo 24-bis, il noleggiante non potrà più considerarsi,

    ai fini della fruizione del credito d’imposta mezzogiorno, utilizzatore dell’unità da

    diporto oggetto del contratto.

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni

    provinciali e dagli uffici dipendenti.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    (firmato digitalmente)

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