• Provvedimento Agenzia Entrate del 24.11.2023 (411179/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 24.11.2023 (411179/2023)
  • Prot. n. 411179/2023

    Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto riconosciuto
    ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    dispone

    1. Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi

    dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6

    1.1. La percentuale di cui al punto 3.3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle

    entrate prot. n. 332648 del 22 settembre 2023 è pari al cento per cento.

    1.2. L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto

    risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento

    richiamato al punto 1.1, in assenza di rinuncia.

    Motivazioni

    L’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con

    modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n.6, ha previsto l’erogazione di un contributo a

    fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono nell’anno 2023 spese relative a interventi

    edilizi detraibili dall’Irpef con percentuale del 90% (art.119, comma 8-bis, primo e terzo

    periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34) e che si trovano in particolari condizioni

    reddituali (art.119, commi 8-bis e 8-bis.1 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34).

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023, pubblicato

    sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, sono stati individuati i soggetti beneficiari del

    contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 332648 del 22 settembre 2023

    sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto di cui trattasi; in

    particolare, è stato previsto che:

    - l’istanza poteva essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023;

    - l’Agenzia delle entrate, al termine del periodo di presentazione, procede a ripartire le

    risorse finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre

    2022, n.176, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze

    validamente presentate. In particolare, se il rapporto percentuale tra le predette risorse

    finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà

    erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è

    compreso tra il 10 e il 100 per cento, il contributo da erogare sarà determinato applicando

    all’importo richiesto la percentuale risultante; se, infine, il rapporto percentuale tra

    l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è

    inferiore al 10 per cento, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto

    la percentuale del 10 per cento;

    - la percentuale di riparto è resa nota con successivo provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 novembre 2023 (cfr. punto 3.4 del

    citato provvedimento del 22 settembre 2023).

    Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti

    risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse

    finanziarie stanziate stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022,

    n.176, la suddetta percentuale è pari al cento per cento.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;

    articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,

    comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

    - Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    - Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    - Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17

    luglio 2020, n. 77

    - Decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

    gennaio 2023, n. 6

    - Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023, pubblicato in

    data 25 agosto 2023.

    - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332648 del 22

    settembre 2023.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene

    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 24 novembre 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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