• Provvedimento Agenzia Entrate del 23.11.2023 (2023/410221)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 23.11.2023 (2023/410221)
  • Prot. n. 2023/410221

    Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, di cui all’articolo 25, comma
    1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1. Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili

    1.1. La comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle

    opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio

    2020, n. 34, è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web

    disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della

    “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei

    crediti stessi.

    1.2. Tramite il medesimo servizio di cui al punto 1.1 possono essere consultati i dati delle

    comunicazioni accolte.

    2. Contenuto della comunicazione

    2.1. Per i crediti d’imposta di cui all’articolo 121, comma 1-quater, del decreto-legge 19

    maggio 2020, n. 34 (c.d. crediti tracciabili), sono indicati:

    a) il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o

    sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;

    b) una o più rate annuali dei suddetti crediti.

    2.2. La comunicazione è accolta se le rate dei crediti di cui al punto 2.1 risultano ancora nella

    disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

    2.3. Per i crediti diversi da quelli di cui al punto 2.1 (c.d. crediti non tracciabili) sono indicati

    gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di

    prima cessione del credito o sconto in fattura. La comunicazione è accolta se il

    cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la

    relativa rata annuale.

    2.4. Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a

    conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

    2.5. Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono

    non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni

    stesse.

    3. Trattamento dei dati

    3.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.

    b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo

    25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, il quale prevede che, se i crediti

    derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del

    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal

    decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121, l’ultimo cessionario è

    tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate. Il richiamato articolo 25,

    comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che la suddetta comunicazione sia

    effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle

    entrate.

    3.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

    all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L’Agenzia delle entrate si

    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

    sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del

    trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. I dati

    anagrafici oggetto del trattamento sono rappresentati dai codici fiscali del cedente e del

    cessionario dei crediti.

    3.3. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta acquisizione della comunicazione

    e l’aggiornamento dei dati relativi ai crediti d’imposta disponibili.

    3.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e)

    del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

    trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali

    di accertamento e riscossione.

    3.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del

    Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da

    garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è

    stato stabilito che la comunicazione venga inviata tramite un apposito servizio web

    disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della

    “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei

    crediti.

    3.6. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

    interessati viene pubblicata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate

    e in particolare nella pagina di accesso alla “Piattaforma cessione crediti”.

    3.7. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione di cui al presente

    provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi

    dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, se i crediti

    derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-

    legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini

    di cui al comma 3 dello stesso articolo 121, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale

    circostanza all’Agenzia delle entrate.

    Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.

    Il richiamato articolo 25, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che la

    comunicazione sia effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore

    dell’Agenzia delle entrate.

    Pertanto, con il presente provvedimento sono stabilite le modalità per l’effettuazione della

    comunicazione di cui trattasi, nonché il relativo contenuto.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Regolamento (UE) 2016/679;

    Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    Articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 23 novembre 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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