• Risoluzione Agenzia Entrate n. 64/E del 24.11.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 64/E del 24.11.2023
  • RISOLUZIONE N. 64/E





    Roma, 24 novembre 2023

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
    d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano
    servizi di trasporto di persone su strada di cui all’articolo 14, comma 1,
    lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

    L’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede il

    riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito

    d'imposta, per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto

    di persone su strada.

    Il successivo comma 1-bis del citato articolo 14 dispone, tra l’altro, che il credito

    d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023.

    Con il decreto del 7 agosto 2023, n. 195, del Ministro delle infrastrutture e dei

    trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i

    criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 5,

    comma 1, del suddetto decreto interministeriale prevede che, ai fini della fruizione del

    credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi

    telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di

    versamento.

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del

    richiamato decreto del 7 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


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    imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le

    eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

    compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il

    proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

    entrate.

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

    agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi

    telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

    versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    ? “7055” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle

    imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada - Articolo 14,

    comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

    esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

    “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

    riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

    riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”,

    indicato nel cassetto fiscale.

    Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato decreto del 7 agosto 2023,

    l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti,

    verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal

    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta

    utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del

    modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali,

    successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.


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