• Risoluzione Agenzia Entrate n. 61/E del 10.11.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 61/E del 10.11.2023
  • RISOLUZIONE N. 61/E








    Roma, 10 novembre 2023


    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito

    d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese
    esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi
    di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano
    liquefatto di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n.
    17

    L’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con

    modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede il riconoscimento, alle condizioni

    ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi

    sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle

    merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione

    alternativa a metano liquefatto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la

    trazione dei predetti mezzi.

    Il medesimo comma 5 dispone, altresì, che il credito d'imposta è utilizzabile,

    esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

    1997, n. 241.

    Con il decreto 23 dicembre 2022, n. 413, del Ministro delle infrastrutture e dei

    trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il

    Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione

    del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto

    prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere

    presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia

    delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del

    citato decreto del 23 dicembre 2022, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le

    eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

    compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il

    proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

    entrate.

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

    agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi

    telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

    versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    ? “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a

    favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in

    conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità - Articolo 6, comma 5,

    del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

    esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

    “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

    riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

    riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”

    indicato nel cassetto fiscale.

    Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto del 23

    dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati

    dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari

    trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in

    compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello

    F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali,

    successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.


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