• Circolare Agenzie Entrate 31/E del 09/11/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 31/E del 09/11/2023
  • CIRCOLARE N. 31/E

    Direzione Centrale Coordinamento Normativo

    Roma, 9 novembre 2023

    OGGETTO: Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte
    sui redditi – Articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
    .

    2

    INDICE

    PREMESSA ................................................................................................................................. 3

    1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE ................................................................. 4

    1.1. Soggetti destinatari del rinvio ............................................................................................... 4

    1.2. Soggetti esclusi dal rinvio...................................................................................................... 5

    2. SOGLIA DI RICAVI E COMPENSI .................................................................................... 5

    3

    PREMESSA

    Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “decreto Anticipi”)1, prevede

    «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a

    tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

    L’articolo 4 del citato decreto-legge, nello specifico, stabilisce che, per «il

    solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel

    periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non

    superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di

    acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi

    previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio

    dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere

    dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate

    successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del

    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

    La disposizione in esame, in sostanza, introduce, per il solo periodo

    d’imposta 2023, due rilevanti novità:

    - il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza

    del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla

    dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023”

    (Redditi PF 2023); sono espressamente esclusi i contributi previdenziali

    e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto

    del 30 novembre 2023;

    - la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo,

    a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di

    ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di


    1 In fase di conversione in legge.

    4

    cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

    2412.

    Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito

    applicativo del differimento in esame.

    1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

    1.1. Soggetti destinatari del rinvio

    Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo

    acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:

    - siano titolari di partita IVA;

    - abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o

    compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel

    modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i

    contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro

    autonomo.

    Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via

    generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori

    autonomi.

    Beneficia del differimento in commento anche l’imprenditore titolare

    dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria3.

    Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i

    lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui

    redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto,

    infine, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle

    imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.


    2 L’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009 stabilisce
    che gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, sono dovuti nella
    misura del 4 per cento annuo.
    3 In senso analogo, si veda la circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, con la quale è stato chiarito che il regime
    della c.d. flat tax incrementale è applicabile ai titolari dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale,
    purché non gestita in forma societaria.

    5

    1.2. Soggetti esclusi dal rinvio

    Tenuto conto del dato letterale della norma, devono ritenersi esclusi

    dall’ambito di applicazione della misura di cui trattasi i seguenti soggetti:

    - le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale

    rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di

    società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in

    applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116

    del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto

    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

    - le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno

    d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o

    compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;

    - i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di

    capitali e gli enti non commerciali).

    Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in

    forma societaria4, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono

    fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del

    titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

    2. SOGLIA DI RICAVI E COMPENSI

    Allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000

    euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del

    TUIR5, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Sempre al medesimo fine, deve

    ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e

    dell’azienda coniugale.


    4 Si veda la nota n. 3.
    5 L’articolo 57 del TUIR, al fine dell’individuazione dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività
    d’impresa, fa riferimento, tra l’altro, all’articolo 85 del medesimo testo unico. Si precisa che, atteso il
    richiamo operato dalla norma in commento ai ricavi in generale, non è possibile considerare solo quelli di
    cui alle lettere a) e b) del citato articolo 85.

    6

    Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici

    ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene

    doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività

    esercitate.

    Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività

    di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei

    compensi relativi alle attività esercitate.

    Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o

    attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le

    quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di

    reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare

    l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA

    2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione

    IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato6 del 2022. Nel caso in cui il

    soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del

    volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

    ***

    Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni

    provinciali e dagli uffici dipendenti.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)


    6 A tal fine, deve tenersi conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, anche di quelle
    certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

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