• Provvedimento Agenzia Entrate del 22.09.2023 (332648/2023 )

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 22.09.2023 (332648/2023 )
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    Prot. n. 332648/2023

    Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione

    dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 9,

    comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento


    Dispone

    1. Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo

    perduto

    1.1 È approvato l’allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a

    fondo perduto sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%” (di seguito

    “istanza”) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente

    anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

    1.2 L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto

    dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, contiene le

    seguenti informazioni:

    ? il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che richiede il contributo;

    ? nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede del soggetto che ha

    sostenuto la spesa agevolabile e conservi la detenzione materiale e diretta

    dell’immobile per il quale richiede il contributo, il codice fiscale del de

    cuius;

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    ? il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il

    contributo nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;

    ? le dichiarazioni - rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del

    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – sul possesso dei

    requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto. In particolare, in

    caso di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, le

    dichiarazioni di:

    ? avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non

    superiore a euro 15.000, determinato secondo quanto disposto

    dall’articolo 119, comma 8-bis 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

    34;

    ? aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023,

    spese detraibili con percentuale del 90% a fronte degli interventi edilizi

    previsti dal citato articolo 119, comma 8-bis, periodi 1 e 3, del decreto-

    legge n. 34 del 2020, ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si

    richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali gravanti sulla

    medesima unità immobiliare;

    ? essere titolare alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, di diritto

    di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la

    quale si richiede il contributo e aver adibito, alla data di avvio dei lavori

    o, al più tardi, al termine di essi, la medesima unità immobiliare ad

    abitazione principale, così come definita all’articolo 10, comma 3-bis,

    del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, l’istanza contiene le

    dichiarazioni:

    ? che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in

    possesso dei requisiti sopra riportati;

    ? che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta

    dell’immobile oggetto dell'intervento;

    ? l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;

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    ? il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione

    telematica dell’istanza;

    ? la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

    1.3 L’istanza, inoltre, contiene un quadro A per l’indicazione dei dati catastali

    identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale

    si richiede il contributo.

    1.4 L’istanza, altresì, contiene un quadro B, composto da due sezioni: la Sezione I

    per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del

    richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022 previsti dall’articolo 119, comma 8-

    bis 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei rispettivi redditi complessivi

    conseguiti nell’anno di imposta 2022; la Sezione II per l’indicazione delle spese

    sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, dal

    richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti possessori

    dell’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per

    i quali spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare, al

    lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della

    cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, con specifica della

    data del primo bonifico effettuato.

    1.5 Nell’istanza, infine, è presente un quadro C che riepiloga i dati indicati dal

    richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

    2. Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

    2.1 L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità elettronica esclusivamente

    mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate.

    2.2 L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un

    intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla

    consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.

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    2.3 La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 2 ottobre

    2023 e non oltre il giorno 31 ottobre 2023.

    2.4 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una

    nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima

    istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.3 sostituisce integralmente tutte

    quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia

    all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al

    contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il termine di cui al punto 2.3.

    Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3,

    comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, con delega alla

    consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.

    2.5 A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne

    attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a

    seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

    2.6 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che ha

    trasmesso l’istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia

    delle entrate.

    2.7 L’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute

    nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico,

    riscontrandole con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli

    possono comportare lo scarto dell’istanza.

    3. Calcolo ed erogazione del contributo

    3.1 Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente e/o dal

    de cuius entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro. Tale limite

    è ridotto in misura proporzionale qualora anche altri titolari di quote di diritto di

    proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli

    interventi, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile. In tal caso, al limite

    di 96.000 euro deve essere applicata la percentuale derivante dal rapporto tra

    l’importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e/o dal de cuius e

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    l’importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti titolari

    di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento.

    3.2 Il contributo richiesto è pari al minore tra l’importo della spesa agevolabile rimasta

    a carico del richiedente e/o dal de cuius e il 10% del limite massimo di spesa

    agevolabile che si applica al richiedente e/o al de cuius, determinato come

    previsto al punto 3.1.

    3.3 Al termine del periodo di presentazione di cui al punto 2.3, l’Agenzia delle entrate

    procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 3, del

    decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, sulla base degli importi dei contributi

    richiesti indicati nelle istanze validamente presentate. In particolare, se il rapporto

    percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei

    contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo

    richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il

    100 per cento, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo

    richiesto la percentuale risultante; se, infine, il rapporto percentuale tra

    l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi

    richiesti è inferiore al 10 per cento, il contributo sarà determinato applicando

    all’importo richiesto la percentuale del 10 per cento. In tale ultimo caso il

    contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base

    dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato

    effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a

    partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di

    effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie

    necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà

    al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette

    istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle

    istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto

    delle stesse.

    3.4 La percentuale di cui al punto precedente sarà comunicata con successivo

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre

    2023.

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    3.5 L’erogazione del contributo di cui al punto 3.3 è effettuata mediante accredito sul

    conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto

    richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

    3.6 L’Agenzia delle entrate comunica al soggetto richiedente ovvero al suo

    intermediario delegato di cui al punto 2.2, nell’area riservata del sito internet,

    l’importo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo

    scarto dell’Istanza e i motivi che lo hanno determinato.

    3.7 Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o dello

    scarto dell’Istanza di cui al punto 3.6, viene messa a disposizione anche una

    seconda ricevuta, contenente l’esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso

    l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle

    entrate.

    3.8 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi,

    l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici sia

    intestato o cointestato al soggetto richiedente, identificato con il relativo codice

    fiscale. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa

    S.p.A..

    4. Attività di controllo

    4.1 Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle entrate procede al

    controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non

    spettanti, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del

    contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle

    previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

    471 e richiedendo gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni

    di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

    Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui

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    all’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno

    dello Stato).

    5. Restituzione del contributo

    5.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo, se riconosciuto

    in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata

    del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo

    9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha

    percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita

    percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le

    modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante

    applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17

    dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati

    mediante modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno istituiti con

    apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

    6. Trattamento dei dati

    6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6

    paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di

    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e

    s.m.i. – è individuata nell’articolo 9, comma 3, del decreto legge 18 novembre

    2022, n.176 che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti

    che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-

    bis.1, del decreto legge n.34 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge

    17 luglio 2020, n.77 e che effettuano interventi edilizi di cui al citato comma 8-

    bis primo e terzo periodo. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

    del 31 luglio 2023, pubblicato in data 25 agosto 2023, in conformità a quanto

    previsto dal sopra citato comma 3 del decreto-legge n.176 del 2022, sono stati

    individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo,

    nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il comma 3 dell’articolo 4 del

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    predetto decreto ministeriale, per il riconoscimento del contributo in esame, affida

    all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto

    informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.

    6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

    relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. PagoPA

    S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi

    dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di

    trattamento svolte per la verifica - per conto dell’Agenzia delle entrate - che il

    conto corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN,

    sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo.

    L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al

    quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

    designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo

    28 del Regolamento UE 2016/679.

    I dati oggetto di trattamento, indicati al punto 1 del presente Provvedimento, sono:

    ? i dati anagrafici (codice fiscale) e il reddito complessivo relativo all’anno di

    imposta 2022 del soggetto richiedente, dei componenti del nucleo familiare

    del soggetto richiedente, del soggetto deceduto beneficiario della detrazione

    trasferibile all’erede richiedente e dei componenti del nucleo familiare del

    soggetto deceduto; i dati anagrafici (codice fiscale) degli eventuali co-titolari

    del diritto di proprietà o diritto reale di godimento che sostenuto parte delle

    agevolabili; i dati anagrafici (codice fiscale) degli intermediari delegati alla

    trasmissione dell’istanza;

    ? i dati catastali identificativi dell’immobile per il quale si richiede il contributo;

    ? i dati inerenti l’ammontare delle spese agevolabili sostenute dal richiedente

    e/o dal soggetto deceduto e da eventuali co-titolari del diritto di proprietà o

    diritto reale di godimento sull’immobile per gli interventi di cui all’articolo

    119, comma 8-bis, primo e terzo periodo del decreto-legge n.34 del 2020;

    ? la data di effettuazione del primo bonifico per il pagamento delle spese

    agevolabili sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31ottobre 2023;

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    ? l’IBAN del richiedente il contributo;

    ? gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di

    un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

    I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dei contributi

    e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l’eventuale recupero

    degli importi non spettanti. I dati che l’Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA

    S.p.A. al momento della verifica dell’intestazione dell’IBAN vengono comunicati

    con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza – organizzative e

    tecnologiche – interne. L’Agenzia delle entrate, al termine della verifica, riceve

    da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure

    di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti dall’Agenzia

    delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il

    buon esito dell’erogazione dei contributi.

    6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1,

    lett. e) del Regolamento UE 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati

    oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie

    attività istituzionali di accertamento.

    6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del

    Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da

    garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o

    illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’istanza venga effettuata

    esclusivamente mediante la procedura web messa a disposizione dall’ Agenzia

    delle entrate, dall’interessato o da un suo intermediario con delega di

    consultazione del Cassetto fiscale.

    6.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte

    degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed è parte

    integrante dell’istanza per richiedere i contributi a fondo perduto.

    6.6 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo

    perduto è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dall’articolo 35,

    comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

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    7. Modifiche al modello e alle istruzioni

    7.1 Eventuali modifiche al modello e alle relative istruzioni allegate al presente

    provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.

    MOTIVAZIONI

    L’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con

    modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n.6, ha previsto l’erogazione di un contributo

    a fondo perduto a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi

    dell’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020,

    n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che si trovano

    nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119.

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023,

    pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, sono stati individuati i soggetti

    beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di

    erogazione dello stesso.

    Il contributo in esame spetta alle persone fisiche titolari, anche in quota, di un diritto

    di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli

    interventi di cui al citato articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-

    legge n. 34 del 2020, per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del

    loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità

    immobiliare facente parte del condominio. L’unità immobiliare oggetto dei predetti

    interventi deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente.

    L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese

    agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché

    l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto

    dell'intervento, ossia all’importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall’Irpef

    con percentuale del 90% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della

    cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione Irpef. L’importo massimo

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    della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000, da rapportare alla

    spesa agevolabile sostenuta dal richiedente o dal de cuius nel caso in cui il costo

    dell’intervento sia stato sostenuto da più possessori.

    Sono applicabili i chiarimenti contenuti al punto 1.1.3 della circolare n. 13 del

    13/06/2023.

    Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono

    tenuti ad inviare una istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante una

    procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che curerà

    anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

    Successivamente al termine per la presentazione delle istanze sarà effettuata la

    ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie

    stanziate dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176 sono

    ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle predette risorse e

    l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze secondo i criteri stabiliti

    dall’articolo 5 del decreto ministeriale.

    La percentuale di ripartizione sarà comunicata con successivo provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023.

    Con il presente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del

    comma 3 dell’articolo 4 del citato decreto ministeriale, sono definite le modalità e i

    termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento

    necessario all’erogazione del contributo.

    L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni

    contenute nell’istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente

    bancario o postale del richiedente.

    Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con

    i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che

    determinano lo scarto dell’istanza.

    Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale

    erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al

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    soggetto richiedente. Tale verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa

    S.p.A.

    Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31

    e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Qualora il presente contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante,

    l’Agenzia delle entrate recupera il contributo, o la quota di esso, non spettante, irrogando

    le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del

    decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e richiedendo gli interessi dovuti ai sensi

    dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in

    base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre

    2004, n. 311. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni

    previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante

    restituzione dei contributi indebitamente percepiti e pagamento dei relativi interessi

    unitamente alle sanzioni, a cui è possibile applicare le riduzioni previste dall’articolo 13

    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni

    dell’articolo 316-ter del codice penale.

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

    ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

    ? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)

    ? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

    b) Normativa di riferimento:

    ? Codice Penale

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

    13

    ? Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

    ? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    ? Legge 30 dicembre 2004, n. 311

    ? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

    2016

    ? Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17

    luglio 2020, n. 77

    ? Decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge

    13 gennaio 2023, n. 6

    ? Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023, pubblicato in

    data 25 agosto 2023

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio

    2013

    ? Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 13 giugno 2023

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma

    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 22 settembre 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente

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