• Provvedimento Agenzia Entrate del 22.09.2023 (332731/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 22.09.2023 (332731/2023)
  • Prot. n. 332731/2023



    Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia
    delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone
    di fiducia

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento

    Dispone

    1. Oggetto

    1.1 Il presente provvedimento:

    a) sostituisce integralmente la disciplina dettata dai provvedimenti del
    Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 e n.
    130859 del 17 aprile 2023 in tema di abilitazione/disabilitazione dei
    rappresentanti di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno,
    curatori speciali, genitori) e delle persone di fiducia all’utilizzo dei servizi
    on line disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate
    nell’interesse di altre persone fisiche;

    b) disciplina la richiesta di abilitazione/disabilitazione dei medesimi soggetti
    all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    1.2 Al presente provvedimento sono allegati i seguenti moduli, che sostituiscono
    quelli allegati ai provvedimenti n. 173217 e n. 130859:

    1) modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione all’utilizzo dei servizi on
    line
    per tutori, amministratori di sostegno e curatori speciali (Allegato 1);

    2) modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione all’utilizzo dei servizi on
    line
    per genitori (Allegato 2);

    2

    3) modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia
    all’utilizzo dei servizi on line (Allegato 3).

    Eventuali aggiornamenti dei suddetti moduli saranno pubblicati nell’apposita
    sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-
    Riscossione e ne sarà data relativa comunicazione.

    2. Definizioni

    2.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:

    a) “area riservata”, una delle aree dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e
    dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, entrambe accessibili previa
    autenticazione digitale;

    b) “credenziali”, gli strumenti (codici e procedure) per l’identificazione
    digitale necessari ad accedere alla propria area riservata. I cittadini possono
    utilizzare esclusivamente quelli definiti all’articolo 64 del decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (SPID, CIE, CNS);

    c) “rappresentante”, la persona fisica che, in seguito a provvedimento
    dell’autorità giudiziaria (tutore, amministratore di sostegno o curatore
    speciale) o per status legale (genitore), è abilitata ad utilizzare i servizi on
    line
    elencati ai punti 3 e 4, in nome e per conto di altre persone fisiche;

    d) “rappresentato”, la persona fisica per la quale il rappresentante utilizza i
    servizi on line disponibili nell’area riservata;

    e) “persona di fiducia”, la persona fisica che è abilitata, su richiesta di altre
    persone fisiche e nell’interesse di queste ultime, ad utilizzare i servizi on
    line
    elencati ai punti 3 e 4. La persona di fiducia agisce al di fuori
    dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente
    svolta;

    f) “interessato”, la persona fisica nel cui interesse la persona di fiducia utilizza
    i servizi on line disponibili nell’area riservata.


    3. Servizi on line disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate

    3.1 I rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare tutti i servizi on line,
    sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell’area riservata dell’Agenzia
    delle entrate. In fase di prima applicazione sono disponibili i seguenti servizi:

    a) Dichiarazioni

    ? Dichiarazione precompilata

    b) Consultazioni e Ricerca

    3

    ? Cassetto fiscale (ad eccezione della sezione in cui sono visibili le
    scelte “2, 5, 8 per mille”)

    ? Fatturazione elettronica – Le tue fatture (nell’ambito dei servizi di
    fatturazione elettronica per i consumatori)

    ? Stampa modelli F24
    ? Pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell’Agenzia
    ? Ricerca ricevute
    ? Ricerca identificativi dei file inviati
    ? Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia
    ? Ricerca documenti
    ? Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri

    immobili
    ? Interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie
    ? Altre comunicazioni

    c) Istanze, comunicazioni e certificati

    ? Duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale

    d) Servizi di utilità e verifica

    ? Comunica e gestisci i tuoi contatti
    ? Controlla PIN
    ? Ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza)
    ? Ripristina Ambiente di sicurezza

    4. Servizi on line disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-
    Riscossione

    4.1 I rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti servizi on
    line
    , disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione:

    a) Consultazioni e verifiche

    ? Posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi
    dall’anno 2000

    ? Pagamenti, sgravi e sospensioni
    ? Procedure e piani di rateizzazione concessi
    ? Richiesta di informazioni specifiche sulla posizione debitoria

    b) Istanze

    ? Rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall’articolo 19,
    comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973

    ? Sospensione legale della riscossione
    ? Adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo

    4

    ? Altre istanze a favore del contribuente, previste dalla normativa che
    disciplina l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

    5. Durata

    5.1 L’abilitazione dei rappresentanti e delle persone di fiducia all’utilizzo dei
    servizi on line elencati ai punti 3 e 4 scade il 31 dicembre dell’anno indicato
    nel modulo. Il termine di scadenza dell’abilitazione non può, in ogni caso,
    essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
    l’abilitazione è attivata.

    5.2 Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno
    in cui è attivata.

    5.3 È fatto salvo quanto previsto per i genitori al punto 6.2.3.

    6. Modalità di presentazione della richiesta di abilitazione/disabilitazione all’utilizzo
    dei servizi on line

    6.1 Tutori, amministratori di sostegno e curatori speciali

    6.1.1 Il tutore, l’amministratore di sostegno o il curatore speciale, per ottenere
    l’abilitazione o la disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line per i soggetti
    rappresentati, in caso di prima richiesta, compila e sottoscrive il modulo
    allegato al presente provvedimento (Allegato 1) e lo trasmette all’Agenzia
    delle entrate corredato dalla documentazione attestante la propria condizione.

    6.1.2 Il modulo di cui al punto precedente è presentato dal rappresentante,
    unitamente alla documentazione attestante la propria condizione:

    a) tramite il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, disponibile
    nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate. Il modulo può essere
    sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e
    sottoscritto con firma autografa, può esserne trasmessa la copia per
    immagine;

    b) in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato
    ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. Il
    modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in
    formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la
    copia per immagine, corredata dalla copia del documento di identità del
    rappresentante;

    c) presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. In tal
    caso il modulo è presentato in originale, in formato cartaceo e sottoscritto

    5

    con firma autografa, ed il rappresentante è tenuto ad esibire il proprio
    documento di identità;

    d) tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione
    “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
    secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in
    formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video,
    unitamente al documento di identità del rappresentato. A conclusione
    dell’appuntamento, il rappresentante può sottoscrivere il modulo con
    firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta
    elettronica ordinaria (e-mail) all’ufficio dell’Agenzia delle entrate
    contattato o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per
    immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata dalla copia del
    proprio documento di identità.

    6.1.3 Qualora la richiesta e la documentazione di cui ai punti precedenti siano
    documenti informatici firmati digitalmente, gli stessi possono essere
    trasmessi con e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica di una
    qualunque Direzione Provinciale o di un qualunque ufficio territoriale
    dell’Agenzia delle entrate.

    6.1.4 In assenza di modifiche ai requisiti necessari per ottenere l’abilitazione, la
    richiesta di rinnovo può essere inviata all’ufficio anche con e-mail, fornendo
    gli estremi dell’istanza già depositata in occasione della prima richiesta (o
    allegando il provvedimento già depositato in ufficio), unitamente alla copia
    del documento di identità del rappresentante.

    6.1.5 Il tutore, l’amministratore di sostegno o il curatore speciale può delegare
    un’altra persona a consegnare la richiesta di abilitazione o di disabilitazione,
    compilando l’apposita sezione del relativo modulo. In tal caso, il modulo è
    consegnato dal delegato, munito di un proprio documento di identità,
    esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle
    entrate, unitamente alla copia del documento di identità del delegante.

    6.2 Genitori

    6.2.1 Il genitore, per ottenere l’abilitazione o la disabilitazione all’utilizzo dei
    servizi on line per i propri figli minorenni, compila e sottoscrive il modulo
    allegato al presente provvedimento (Allegato 2), che contiene la
    dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
    28 dicembre 2000, n. 445, al fine di attestare la propria condizione di
    genitore, e lo trasmette all’Agenzia delle entrate corredato dalla copia del
    documento di identità del minore.

    6.2.2 Il modulo di cui al punto precedente è presentato dal genitore:

    a) tramite il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, disponibile
    nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate. Il modulo può essere

    6

    sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e
    sottoscritto con firma autografa, può esserne trasmessa la copia per
    immagine;

    b) in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato
    ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. Il
    modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in
    formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la
    copia per immagine, corredata dalla copia del documento di identità del
    genitore;

    c) presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. In tal
    caso il modulo è presentato in originale, in formato cartaceo e sottoscritto
    con firma autografa, ed il genitore è tenuto ad esibire il proprio documento
    di identità;

    d) tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione
    “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
    secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in
    formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video,
    unitamente al documento di identità del minore. A conclusione
    dell’appuntamento, il genitore può sottoscrivere il modulo con firma
    digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica
    ordinaria (e-mail) all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato o, in
    alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del modello
    cartaceo esibito a video, corredata dalla copia del proprio documento di
    identità.

    6.2.3 Se il genitore ha presentato in nome e per conto del figlio la dichiarazione
    precompilata nell’anno precedente utilizzando lo specifico servizio web
    disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e se il figlio è ancora
    minorenne, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.

    6.2.4 Il genitore può delegare un’altra persona a consegnare la richiesta di
    abilitazione o di disabilitazione, compilando l’apposita sezione del relativo
    modulo. In tal caso, il modulo è consegnato dal delegato, munito di un
    proprio documento di identità, esclusivamente presso un qualsiasi ufficio
    territoriale dell’Agenzia delle entrate, unitamente alla copia del documento
    di identità del delegante.

    6.3 Persone di fiducia

    6.3.1 L’interessato, ai fini dell’abilitazione o della disabilitazione della persona di
    fiducia all’utilizzo dei servizi on line, presenta la richiesta mediante la
    funzionalità web di cui al successivo punto 6.3.2, lett. a), oppure compila e
    sottoscrive il modulo allegato al presente provvedimento (Allegato 3). Ogni
    persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere
    designata quale persona di fiducia al più da tre persone. Qualora una persona

    7

    sia stata disabilitata per tre volte nell’anno solare, per quell’anno non potrà
    essere ulteriormente abilitata come persona di fiducia.

    6.3.2 La richiesta è presentata dall’interessato:

    a) mediante una specifica funzionalità web, disponibile nella sua area
    riservata dell’Agenzia delle entrate;

    b) mediante invio ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle
    entrate, in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC)
    trasmesso dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero
    dall’indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla persona di
    fiducia (a ciò appositamente autorizzata). Il modulo può essere sottoscritto
    con firma digitale oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto
    con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine, corredata
    dalla copia del documento di identità dell’interessato;

    c) presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate
    presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con
    firma autografa ed esibendo il proprio documento di identità;

    d) tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione
    “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
    secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in
    formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video,
    unitamente al documento di identità dell’interessato. A conclusione
    dell’appuntamento, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma
    digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica
    ordinaria (e-mail) all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato o, in
    alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del modello
    cartaceo esibito a video, corredata dalla copia del proprio documento di
    identità.

    6.3.3 Qualora l’interessato sia impossibilitato ad operare come indicato nella lett.
    c) di cui al punto precedente a causa di patologie, il modulo in originale,
    sottoscritto con firma autografa dall’interessato, è consegnato dalla persona
    di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia
    delle entrate, corredato dalla copia del documento di identità dell’interessato
    e della persona di fiducia, nonché dall’attestazione dello stato di
    impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (il
    medico di famiglia dell’interessato o suoi sostituti). Qualora l’interessato sia
    ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura
    sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò
    autorizzato per legge, della struttura stessa. Le informazioni contenute
    nell’attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate
    nel fac-simile disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    8

    7. Disabilitazione

    7.1 La richiesta di disabilitazione dei rappresentanti può essere presentata, con le
    modalità previste al precedente punto 6, da chiunque abbia interesse, allegando
    la documentazione idonea a provare la cessazione della condizione di tutore,
    curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità
    genitoriale.

    7.2 La richiesta di disabilitazione della persona di fiducia può essere presentata,
    con le modalità previste al precedente punto 6, oltre che dall’interessato, dal
    suo rappresentante legale. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da
    quest’ultimo è necessario allegare la documentazione attestante tale
    condizione. A tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato
    a presentare la richiesta, la disabilitazione può essere eseguita d’ufficio.

    8. Utilizzo dei servizi on line da parte dei rappresentanti e delle persone di fiducia

    8.1 Una volta che la richiesta di abilitazione è stata accolta, al fine di utilizzare i
    servizi on line, i rappresentanti e le persone di fiducia accedono all’area
    riservata dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
    con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) ed operano inserendo il codice
    fiscale del rappresentato o dell’interessato.

    9. Obblighi di sottoscrizione, conservazione ed esibizione dei documenti trasmessi
    dalle persone di fiducia

    9.1 Come precisato alla lett. e) del punto 2.1, la persona di fiducia è abilitata ad
    utilizzare i servizi on line su richiesta e nell’interesse di altra persona fisica.
    Pertanto, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e
    documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed
    esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo
    all’interessato.

    10. Trattamento dei dati personali

    10.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6,
    par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia
    di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
    196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente
    provvedimento.

    10.2 Per le attività previste alla lett. a) del punto 1.1, l’Agenzia delle entrate assume
    la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali.

    10.3 Per le sole attività previste alla lett. b) del punto 1.1, l’Agenzia delle entrate-
    Riscossione assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali e

    9

    l’Agenzia delle entrate la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati
    personali, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, in forza
    di apposito atto di nomina.

    10.4 Le informazioni utilizzate ai fini del presente provvedimento sono trattate
    dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione
    esclusivamente per le finalità stabilite, secondo i principi dell’articolo 5 del
    Regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il
    trattamento dei dati avviene al fine di consentire ai rappresentanti e ai soggetti
    interessati di presentare la richiesta di abilitazione o di disabilitazione
    all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle
    entrate-Riscossione.

    10.5 L’Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di partner
    tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo
    dell’Anagrafe tributaria, designata come “Responsabile del trattamento” ai
    sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

    10.6 Le categorie di dati personali trattate attraverso i moduli allegati al presente
    provvedimento sono descritte nelle informative sul trattamento dei dati
    personali ad essi allegate.

    10.7 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.
    1, lett. e), del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate e
    l’Agenzia delle entrate-Riscossione conservano i dati oggetto del trattamento
    per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

    10.8 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f),
    del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in
    maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
    autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dei moduli allegati al
    presente provvedimento venga effettuata esclusivamente mediante le modalità
    descritte nel medesimo provvedimento.

    10.9 Su tale trattamento dei dati personali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle
    entrate-Riscossione eseguono le valutazioni d’impatto (DPIA) previste
    dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.

    11. Sicurezza

    11.1 I sistemi utilizzati garantiscono un adeguato livello di sicurezza per la
    protezione dei dati.

    11.2 La sicurezza dell’utilizzo dei servizi disponibili nell’area riservata è garantita
    mediante l’adozione di meccanismi di identificazione standard e di protocolli
    di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Data la specificità dei dati
    e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema
    informativo della fiscalità, ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza
    fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L’utilizzo
    via web delle funzionalità elencate ai punti 3 e 4 sarà possibile con le tipologie

    10

    di browser più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti
    possono aggiornare, autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle minime
    richieste.

    11.3 La consultazione sicura dei servizi on line disponibili nell’area riservata è
    garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione,
    autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione.

    11.4 L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento:

    ? degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun rappresentante
    e di ciascuna persona di fiducia, con indicazione dei tempi e della tipologia
    di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e
    analisi periodica degli accessi;

    ? dell’utilizzo, da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, del servizio
    di verifica delle abilitazioni ad operare come rappresentanti o persone di
    fiducia nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    Motivazioni

    I contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima
    persona alle informazioni e ai servizi on line disponibili nell’area riservata del
    sito internet dell’Agenzia delle entrate possono avvalersi, dal 2022, di una
    procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse.

    La procedura è rivolta ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a
    operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano
    nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi
    (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità
    genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati ad operare
    nell’interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.

    La disciplina dell’abilitazione/disabilitazione dei rappresentanti e delle persone
    di fiducia è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
    n. 173217 del 19 maggio 2022 mentre quella delle persone di fiducia è stata
    semplificata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
    130859 del 17 aprile 2023.

    Nel costante obiettivo di agevolare l’adempimento degli obblighi tributari da
    parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici e/o con
    scarse competenze informatiche, il presente provvedimento introduce la
    possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati ad
    utilizzare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi on line
    dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal modo, con un’unica istanza, è
    possibile richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi
    disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie.

    11

    Ciò anche nell’ottica di una progressiva integrazione e convergenza tra i modelli
    organizzativi dei due Enti, in coerenza con l’attribuzione all’Agenzia delle
    entrate – che è titolare della funzione di riscossione nazionale – delle funzioni di
    indirizzo operativo e di controllo nei confronti dell’Agenzia delle entrate-
    Riscossione, in conformità alle previsioni dell’articolo 1, comma 3, del decreto-
    legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dall’articolo 1, comma 14, della
    legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in continuità con il Protocollo d’intesa stipulato
    tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate- Riscossione in data 28 giugno
    2023 per la consultazione della posizione debitoria da parte dell’Agenzia delle
    entrate e l’estensione dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate-Riscossione agli
    intermediari (ex articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
    22 luglio 1998, n. 322), nonché ai rappresentanti e alle persone di fiducia.

    È comunque consentito richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo
    dei soli servizi on line dell’Agenzia delle entrate o dell’Agenzia delle entrate-
    Riscossione. In quest’ultimo caso, la richiesta è effettuata con le stesse modalità
    con cui si richiede l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi on
    line
    dell’Agenzia delle entrate.

    In accordo, poi, con quanto previsto dal provvedimento n. 130859 con
    riferimento alle persone di fiducia, si consente anche ai rappresentanti di
    presentare la richiesta tramite il servizio on line di videochiamata e viene
    ampliata la durata dell’abilitazione, prevedendo che la stessa scada il 31 dicembre
    dell’anno indicato nel modulo ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31
    dicembre dell’anno in cui è attivata. Il termine indicato nel modulo non può, in
    ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
    in cui l’abilitazione è attivata.

    Anche al fine di raccordare, in un unico testo, la disciplina dettata per i
    rappresentanti e per le persone di fiducia, il presente provvedimento sostituisce
    integralmente i provvedimenti n. 173217 e n. 130859 e approva tre nuovi moduli
    di richiesta di abilitazione/disabilitazione ai servizi on line rispettivamente per i
    tutori, i curatori speciali e gli amministratori di sostegno (Allegato 1), per i
    genitori (Allegato 2) e per le persone di fiducia (Allegato 3).

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
    comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4).

    ? Statuto dell’Agenzia delle entrate.
    ? Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.
    ? Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

    12

    Disciplina normativa di riferimento

    ? Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice
    dell’amministrazione digitale”.

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
    recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
    sui redditi”.

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
    recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
    recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di
    documentazione amministrativa.

    ? Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia
    di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a
    norma dell’articolo 2, comma 1, lett. mm), della legge 23 ottobre 1992,
    n. 421”.

    ? Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di
    semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
    dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di
    modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
    concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle
    imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
    all’imposta sul valore aggiunto.

    ? Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in
    materia di “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
    precompilata”.

    ? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia
    di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo
    10 agosto 2018, n. 101.

    ? Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante “Disposizioni urgenti in
    materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, così come
    modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

    ? Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
    dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

    13

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
    comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 22 settembre 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati