• Risoluzione Agenzia Entrate n. 56/E del 16.10.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 56/E del 16.10.2023

  • RISOLUZIONE N. 56

    Divisione Contribuenti
    Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori

    autonomi ed enti non commerciali
    Roma, 16/10/2023



    OGGETTO: Regime di ''realizzo controllato'' – Conferimento delle quote
    complessivamente detenute, parte in piena proprietà e parte in nuda
    proprietà – Conferimento ''minusvalente'' – articolo 177, comma 2–bis,
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 (Tuir)




    Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

    QUESITO

    L'Istante (soggetto passivo persona fisica, residente in Italia) detiene in piena
    proprietà una quota di partecipazione nella società Alfa (di seguito, ''Società''), pari al
    XXX per cento del capitale sociale. Il costo fiscale di tale quota è pari a XXX euro.

    È titolare altresì della nuda proprietà del XXX per cento delle quote della Società
    il cui costo fiscale è pari a XXX euro. Titolare del diritto di usufrutto (e dei diritti di
    voto) è la madre dell'Istante. Le quote detenute in piena proprietà rappresentano oltre il
    20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della Società.

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    L'Istante rappresenta che «applicando i coefficienti di cui al decreto ministeriale
    20 dicembre 2022, tenuto conto dell'età della madre (anni XXX)»
    le partecipazioni
    detenute in nuda proprietà «costituiscono il XXX per cento del capitale»? osserva
    inoltre che «le partecipazioni detenute in nuda, computate congiuntamente a quelle
    detenute in piena proprietà, rappresentano il XXX per cento del capitale rapportando la
    quota detenuta in nuda proprietà al coefficiente desumibile dal decreto ministeriale 20
    dicembre 2022, in corrispondenza dell'età della madre (XXX anni compiuti)»
    .

    La Società esercita diverse attività, tra le quali rientra l'assunzione e gestione di
    partecipazioni in altre società o enti.

    È intenzione dell'Istante conferire la totalità delle proprie partecipazioni nella
    Società in una società di nuova costituzione interamente partecipata dal conferente.

    Il conferimento verrebbe effettuato in regime di c.d. ''realizzo controllato'', ai
    sensi dell'articolo 177, comma 2­bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22
    dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

    Al riguardo, viene precisato che «è in corso una verifica sulla qualificazione
    di Alfa come società la cui attività non consista in via esclusiva nell'assunzione
    di partecipazioni. Nel caso in cui la società risultasse ''holding'', saranno dismesse
    le partecipazioni che, tenendo conto del meccanismo di demoltiplicazione, risultino
    indirettamente detenute in misura inferiore alle percentuali di qualificazione»
    .

    L'Istante precisa, inoltre, di voler «effettuare il conferimento ad un importo
    inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita non ritenendo necessaria una
    eccessiva patrimonializzazione della holding. Così agendo, l'Istante darà origine ad un
    conferimento ''minusvalente''»
    .

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    Con documentazione integrativa, l'Istante precisa che a livello contabile, allo
    stato attuale, ovvero nelle more della risposta alla presente istanza, è stato ipotizzato il
    conferimento della sola quota sociale detenuta in piena proprietà, la quale, come detto,
    ha un costo fiscale pari a XXX euro. A seguito del conferimento, la newco rileverebbe
    un aumento del patrimonio netto pari a complessivi XXX euro, di cui XXX euro a titolo
    di capitale sociale, e XXX euro a titolo di riserva di sovraprezzo.

    Al fine di meglio illustrare le ragioni che motivano il prospettato conferimento
    ''minusvalente'', con documentazione integrativa, l'Istante precisa che le ragioni generali
    che motivano l'operazione di conferimento risiedono nel fatto che la Società è una
    holding familiare la cui politica di investimento negli ultimi tempi è divenuta fonte di
    contrasti tra i vari soci/famigliari. In particolare, l'Istante ha maturato una personale
    visione riguardo al futuro impiego dei flussi di cassa derivanti da tali investimenti.
    La costituzione di una newco in cui far confluire l'intera partecipazione che l'Istante
    detiene nella Società, pertanto, risponde principalmente all'esigenza dello stesso di poter
    reinvestire i redditi dalla medesima secondo le proprie idee personali.

    In tale contesto, l'Istante ha ritenuto opportuno semplificare il più possibile la
    costituzione e la gestione della newco. In questo senso, «mantenere la società con
    un patrimonio limitato permette alla stessa di beneficiare di molte semplificazioni sia
    sul piano contabile, che su quello gestionale e di compliance (ad es. è più agevole
    l'inquadramento della società nella definizione di piccola impresa o microimpresa, ai
    fini dell'applicazione delle diverse disposizioni di legge che fanno riferimento a questa
    definizione)»
    .

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    Inoltre, l'Istante precisa di non ravvedere «la necessità di patrimonializzare
    in modo eccessivo la newco in quanto, essendo una holding di partecipazioni, essa
    non avrà rapporti con terzi che richiederanno di essere salvaguardati mediante una
    particolare dotazione patrimoniale. Inoltre, le somme che vengono destinate a capitale
    o a sovrapprezzo risultano vincolate e ''immobilizzate'' (si consideri, ad esempio, il
    divieto di distribuire utili fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il limite
    di un quinto del capitale)? di nuovo, non avendo la holding particolari esigenze cui far
    fronte, una eccessiva patrimonializzazione non sarebbe efficiente da un punto di vista
    economico e finanziario né per l'Istante né per la newco»
    .

    La scelta del conferimento ''minusvalente'' viene inoltre motivata dall'Istante
    con l'incertezza in ordine alla corretta ed esatta determinazione del costo fiscale delle
    partecipazioni che detiene in piena e nuda proprietà.

    In ogni caso, l'Istante precisa di non avere intenzione di pianificare passaggi
    generazionali o dismissioni della propria quota nella Società che verrebbe conferita nella
    newco, nemmeno dopo l'avvenuto conferimento (quindi dopo il conferimento l'Istante
    non intende donare o cedere le quote della newco).

    In ordine al valore economico delle partecipazioni detenute in nuda e piena
    proprietà nella Società, con documentazione integrativa, l'Istante precisa di non disporre
    di una relazione di stima di detto valore, in quanto la stessa verrebbe elaborata al
    momento dell'effettiva realizzazione dell'operazione, e di ritenere «probabile che il
    valore ''minimo'' delle quote oggetto di conferimento da attestare nella relazione venga
    individuato in misura pari al valore della corrispondente quota del patrimonio netto»

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    della Società, pari, al 31 dicembre 2022, a XXX euro (pertanto il valore economico delle
    quote detenute dall'Istante è maggiore del costo fiscale delle medesime).

    Con riguardo al fatto che il conferimento verrebbe effettuato a valori inferiori
    al valore economico dei beni conferiti, l'Istante, richiamando la disposizione di
    cui all'articolo 2465 del codice civile (secondo cui in relazione alle operazioni di
    conferimento è richiesto di allegare all'atto di conferimento una relazione giurata di un
    revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, nella quale,
    oltre alla descrizione dei beni oggetto di conferimento e ai criteri di valutazione adottati,
    sia contenuta l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito
    ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo) osserva
    come «sia nella piena disponibilità delle parti fissare convenzionalmente il valore del
    conferimento in misura inferiore al valore indicato nella perizia. La sottovalutazione,
    nel senso dell'attribuzione ai beni di un valore inferiore a quello di perizia, non comporta
    alcuna minaccia per l'effettività del capitale sociale, né tantomeno pregiudica le ragioni
    dei creditori sociali, stante l'ingresso nel patrimonio di beni di valore effettivo superiore
    a quello della frazione di capitale sociale sottoscritta»
    .

    Ciò posto, in relazione all'operazione di conferimento, l'Istante chiede:

    1) se possono essere conferite in regime di realizzo controllato solo le
    partecipazioni detenute in piena proprietà, oppure anche quelle detenute in nuda
    proprietà, considerato che queste ultime, prese isolatamente, non raggiungono la
    percentuale di qualificazione richiesta dall'articolo 177, comma 2­bis, del Tuir?

    2) «a prescindere dalla soluzione del primo quesito», se nel caso in cui
    il conferimento risulti ''minusvalente'' possa continuare a valere il metodo di

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    determinazione del reddito ''a realizzo controllato'' o ''neutralità indotta'' ovvero se
    debba essere applicato il metodo del valore normale di cui all'articolo 9 del Tuir.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

    Con riguardo al primo quesito, l'Istante ritiene che per valutare l'attivazione
    del «diritto di applicare il meccanismo del ''realizzo controllato'' alle partecipazioni
    detenute in nuda proprietà»
    occorre considerare «che l'articolo 177, comma 2­bis, si
    applica alle partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di
    diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
    ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento».
    L'Istante ritiene che nel caso che lo riguarda «questa condizione è rispettata in quanto
    il ''pacchetto'' (piena e nuda proprietà) complessivamente conferito rappresenta il XXX
    per cento dei diritti di voto e il XXX per cento del capitale»
    .

    In relazione al secondo quesito, l'Istante richiama il dato letterale della norma
    in commento, osservando che essa «riproduce, in buona parte, la disciplina contenuta
    nell'art. 5 del D. Lgs. n. 358 del 1997 (abrogato dal Decreto Legislativo 12 dicembre
    2003 n. 344)2. Sia nell'art. 5 del D. lgs. 358 del 1997 sia nell'art. 177, comma 2 del Tuir la
    valutazione delle azioni o quote ricevute con il metodo ''a realizzo controllato'' è prevista
    ''ai fini della determinazione del reddito del conferente''. Come è noto, il ''reddito'' in
    quanto tale può ­ per definizione ­ essere sia positivo che negativo»
    .

    L'Istante prosegue osservando che «anche gli orientamenti di prassi e di dottrina
    formatisi a seguito dell'emanazione dell'art. 5 del D. lgs. 358 del 1997 confermano la
    possibilità che dall'applicazione del criterio del ''realizzo controllato'' possa emergere

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    sia un reddito positivo sia un reddito negativo. Nella circolare 320/E del 1997, ad
    esempio, in aderenza al tenore letterale della norma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 358, era
    stato chiarito che l'adozione del criterio del ''realizzo controllato'' non solo comporta
    la evidenziazione di plusvalenze fiscalmente rilevanti, ma anche di minusvalenze
    fiscalmente rilevanti. [...] Il medesimo concetto era stato poi ripreso anche nelle più
    recenti circolari 57/E del 2007 e 33/E del 2010»
    .

    L'Istante quindi rileva che «solo a partire dal 2012 è stato introdotto il concetto
    della ''potenziale'' indeducibilità delle minusvalenze emergenti dall'applicazione della
    norma in commento. Nella Risoluzione 38/E del 2012, richiamando la relazione
    illustrativa all'articolo 5 del dlgs. 358 del 1997, viene affermato che, non essendovi
    un esplicito riferimento alla determinazione della minusvalenza né nella norma (in
    cui si fa riferimento alla ''determinazione del reddito del conferente''), né, tantomeno,
    nella relazione illustrativa (nella quale viene meglio chiarito il concetto di ''reddito'',
    specificando che il meccanismo basato sulla differenza tra il ''valore iscritto dalla
    conferitaria'' e ''l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote'' si applica
    unicamente per la ''determinazione della plusvalenza'' in capo al soggetto conferente ), si
    evince che per essa la deroga al criterio del ''valore normale'' non operi. Di conseguenza,
    secondo l'Agenzia era lecito ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo quelle
    minusvalenze determinate ai sensi dell'articolo 9 del Tuir»
    .

    Conclude l'Istante che successivamente, con il principio di diritto n. 10 pubblicato
    in data 28 luglio 2020 (riferito al caso di un conferimento effettuato ai sensi dell'art.
    177, comma 2 del Tuir, ma applicabile anche ai casi di conferimento ex art. 177,
    comma 2­bis del Tuir), è stato affermato che «Ad ogni modo le partecipazioni non

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    rientranti nel regime di ''realizzo controllato'', perché minusvalenti [...] Nelle ipotesi in
    cui ricorrano i presupposti per l'applicazione del ''criterio generale'' del valore normale
    (i.e conferimenti minusvalenti) e il conferimento avvenga in favore di società quotate, il
    corrispettivo del conferente deve essere valutato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Tuir»
    .

    Nella risposta n. 537, pubblicata il 9 novembre 2020, riguardante lo stesso caso
    affrontato nel citato principio di diritto si afferma «Si pensi al caso in cui un conferimento
    inizialmente minusvalente (con un pro quota di aumento di patrimonio inferiore al valore
    fiscale delle azioni conferite) ­ come tale escluso dal regime di realizzo controllato ­ muti
    di segno e divenga plusvalente per effetto dell'''aggiunta'' del corrispettivo in denaro.
    In tale caso si assisterebbe a una ''anomala'' estensione del regime di cui all'articolo
    177, comma 2 ad una ipotesi in cui, ordinariamente, tale regime sarebbe risultato
    inapplicabile (cfr. principio di diritto n. 10/2020 in merito al regime applicabile ai
    conferimenti minusvalenti)».

    L'Istante, ritenendo condivisibili le conclusioni di cui alla richiamata risoluzione
    n. 38/E del 2012 (ribadite anche in successive risposte a interpello), e ritenendo che
    anche il principio di diritto n. 10 del 2020 debba essere interpretato in linea con la citata
    risoluzione, ritiene che «anche un'operazione di conferimento minusvalente possa essere
    effettuata ai sensi dell'art. 177 comma 2­bis del Tuir. L'unica conseguenza, in questo
    caso, è quella di veder preclusa la possibilità di dedurre la relativa minusvalenza».

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    L'articolo 9 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
    1986, n. 917 (di seguito Tuir) stabilisce, come principio generale che «ai fini delle

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    imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche
    per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di
    godimento e per i conferimenti in società
    ».

    Per effetto di tale disposizione laddove un socio persona fisica, non in regime
    di impresa, conferisce una partecipazione ad una società, realizza una plusvalenza
    (o minusvalenza) costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo
    fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, da quantificarsi tenuto conto
    dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo del Tuir, in base al quale «in caso di
    conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il
    valore normale dei beni e dei crediti conferiti
    ».

    L'articolo 177, comma 2, del Tuir, applicabile anche ai soggetti privati non
    imprenditori (in conseguenza della modificazione introdotta dall'articolo 12, comma 4,
    lettera b), del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247), stabilisce che le azioni o
    quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria
    acquisisce il controllo di un'altra società (cd. ''scambiata''), ai sensi dell'articolo 2359,
    primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale
    o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, «sono valutate, ai fini della
    determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci
    di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento
    ».

    La fruizione del regime fiscale di cui all'articolo 177, comma 2 del Tuir è
    subordinata al ricorrere di due circostanze:

    1) i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti
    eseguiti, azioni o quote della società conferitaria?

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    2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo
    della società scambiata, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile,
    ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la
    percentuale di controllo.

    Pertanto, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla norma, le azioni o quote ricevute
    dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni, sono
    valutate, ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente, in base
    alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria
    per effetto del conferimento.

    Applicando tale criterio e diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso
    al criterio del cd. ''valore normale'' di cui all'articolo 9 del Tuir, può non emergere
    alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi,
    l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all'ultimo
    valore fiscale, presso il socio conferente, delle partecipazioni conferite (cd. ''neutralità
    indotta''
    ).

    Con circolare 17 giugno 2010, n. 33/E è stato precisato che la disposizione in
    commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento
    ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito
    del conferimento, che rimane realizzativo, ai fini della determinazione del reddito del
    soggetto conferente (c.d. regime a realizzo controllato).

    L'articolo 11­bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita),
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il comma
    2­bis nell'articolo 177 del Tuir.

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    La novella legislativa è intervenuta sulla disciplina fiscale dello scambio di
    partecipazioni di cui al precedente comma 2, prevedendo che «Quando la società
    conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo
    comma , numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o
    di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma
    2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente,
    le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente,
    una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o
    al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5
    o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di
    altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova
    costituzione, interamente partecipate dal conferente [..]»
    .

    Il comma 2­bis estende, dunque, il regime del realizzo controllato ai casi in cui
    la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo
    2359 del codice civile, nè incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un
    obbligo legale o di un vincolo statutario), a condizione che oggetto del conferimento
    siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritti di voto o di partecipazione al
    capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a).

    Per effetto della modifica normativa, il regime di realizzo controllato è quindi
    applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il
    requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto
    partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.

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    La collocazione del comma 2­bis all'interno della disciplina generale di cui
    all'articolo 177 del Tuir, nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2­bis alle
    «partecipazioni conferite», lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni
    di «scambio di partecipazioni» (secondo la rubrica contenuta nella norma menzionata).

    L'estensione del regime è difatti subordinata al ricorrere congiunto delle
    condizioni seguenti:

    1) le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una
    percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 per cento
    o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per
    cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o
    di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione
    nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding)?

    2) le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova
    costituzione, interamente partecipate dal conferente.

    La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo
    delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in
    società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale
    di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a
    quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni ''qualificate'' da quelle ''non
    qualificate''
    .

    Con riguardo all'oggetto dei conferimenti che possono rientrare nell'ambito di
    applicazione del comma 2­bis dell'articolo 177, alla luce della formulazione della lettera
    a), che richiama, oltre che i diritti di voto, anche la partecipazione al capitale, il

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    conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto è astrattamente idonea ad
    integrare i presupposti della norma in esame.

    Pertanto, nel caso in cui le quote detenute in nuda proprietà vengano conferite
    unitamente a quelle detenute in piena proprietà, e tale conferimento «complessivamente»
    integri le soglie di qualificazione di cui alla lettera a) dell'articolo 177, comma 2­bis, il
    conferimento nel suo complesso può beneficiare del regime di realizzo controllato.

    Con riguardo agli effetti prodotti dal conferimento in regime di realizzo
    controllato
    sul reddito del conferente, la risoluzione 20 aprile 2012, n. 38/E, con
    specifico riferimento al concetto di ''realizzo'' contenuto nella disposizione in commento,
    ha evidenziato che il secondo comma dell'articolo 177 dà rilievo, ai soli fini della
    determinazione del ''reddito'' del soggetto conferente, al valore di iscrizione della
    partecipazione nel bilancio della società conferitaria (che si traduce, dal punto di vista
    contabile, in un equivalente incremento del patrimonio netto da parte della società
    medesima), con ciò introducendo una (implicita) deroga alla regola generale di cui
    all'articolo 9 del Tuir, che individua, invece, il corrispettivo nel ''valore normale''.

    In altre parole, ai soli fini di determinazione del reddito del conferente non
    sarà preso in considerazione il valore normale delle partecipazioni conferite, così come
    previsto dalla disposizione di carattere generale recata dall'articolo 9 del Tuir, bensì la
    differenza tra l'aumento del patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto di
    detto conferimento e il costo fiscale della partecipazione scambiata.

    La risoluzione continua argomentando che tale criterio di valutazione della
    partecipazione conferita trova la relativa spiegazione nella relazione illustrativa
    all'articolo 5 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (regime fiscale che

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    disciplinava lo scambio di partecipazioni, successivamente abrogato dal decreto
    legislativo 12 dicembre 2003, n. 344): «[c]on il comma 2, vista la difficoltà di
    stabilire la continuità dei costi tra il conferente ed il conferitario, si è esteso agli
    scambi di azioni o quote il meccanismo di determinazione della plusvalenza basato
    sul valore iscritto dalla conferitaria. La plusvalenza per il soggetto conferente sarà
    conseguentemente determinata in base alla differenza tra tale valore e l'ultimo valore
    fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote»
    .

    Pertanto, la risoluzione 38/E del 2012 conclude che «non essendovi un esplicito
    riferimento alla determinazione della minusvalenza in tal senso, né nella norma (in
    cui si fa riferimento alla ''determinazione del reddito del conferente''), né tantomeno,
    nella suddetta relazione illustrativa (nella quale viene meglio chiarito il concetto di
    ''reddito'', già esistente nella precedente versione della norma, specificando che il
    meccanismo basato sulla differenza tra il ''valore iscritto dalla conferitaria'' e ''l'ultimo
    valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote'' si applica unicamente per la
    ''determinazione della plusvalenza'' in capo al soggetto conferente), si evince che per
    essa la deroga non operi.

    In assenza di una espressa previsione normativa, è lecito rifarsi, pertanto, al
    principio generale sopra esposto (''valore normale'') e ritenere realizzate e fiscalmente
    riconosciute solo quelle minusvalenze determinate ai sensi dell'articolo 9 del Tuir
    .».

    Le considerazioni esposte nel documento di prassi richiamato sono state
    riproposte nel principio di diritto del 28 luglio 2020, n. 10, in cui è stato ribadito
    che il regime del ''realizzo controllato'' risulta essere una deroga al principio generale
    di determinazione delle plusvalenze recato dall'articolo 9, del Tuir (valore normale)

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    «costituendo un'ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente
    natura agevolativa e applicabile ex se in presenza dei presupposti di legge previsti dalla
    norma»
    .

    In considerazione del richiamato quadro normativo e di prassi, quindi, i commi 2 e
    2­bis dell'art. 177, del Tuir si applicano nelle sole ipotesi di conferimenti di partecipazioni
    il cui valore normale sia superiore al relativo valore fiscale

    Pertanto, nel caso in cui dovesse verificarsi la condizione sopra esposta, ma il
    costo fiscale della partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell'incremento di
    patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (cd. conferimento minusvalente),
    tale circostanza non determinerà l'applicazione delle regole di determinazione del reddito
    previste dall'articolo 9 del Tuir in capo al soggetto conferente.

    In altri termini, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione
    ricevuta dal conferente, successivamente all'operazione di conferimento, rispetto al
    valore fiscale della partecipazione conferita, comporta comunque l'applicazione dei
    commi 2 e 2­bis, dell'articolo 177, del Tuir, ma non consente al conferente di dedurre la
    minusvalenza (cfr. la citata risoluzione 38/E del 2012).

    Nel caso di specie l'Istante, titolare in piena proprietà di una quota che rappresenta
    oltre il 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della Società, e in
    nuda proprietà di una quota pari al XXX del capitale della Società, intende conferire la
    totalità delle predette partecipazioni in una società di nuova costituzione, interamente
    partecipata dallo stesso, che, sulla base di quanto rappresentato, rileverà, a seguito del
    conferimento, un incremento del patrimonio netto di valore inferiore rispetto al costo
    fiscale delle partecipazioni in capo al conferente.

    Pagina 16 di 17

    Al riguardo, alla luce del quadro sopra illustrato, si ritiene, in relazione al quesito
    sub 1, che la descritta operazione di conferimento della complessiva partecipazione
    detenuta soddisfa i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2­bis dell'articolo 177 del
    Tuir.

    Pertanto, al conferimento della totalità delle quote detenute dall'Istante è
    applicabile regime di realizzo controllato, nel rispetto degli altri requisiti e condizioni
    poste dalla norma (non oggetto del presente parere).

    Con il quesito sub 2, l'Istante pone un dubbio relativo all'applicabilità del
    regime di realizzo controllato nel caso del conferimento che lo riguarda, atteso che
    all'esito di detto conferimento la società conferitaria rileverà una corrispondente quota di
    patrimonio netto di importo inferiore al valore fiscale delle partecipazioni riconosciuto
    in capo al conferente.

    Al riguardo, nel precisare che i chiarimenti di prassi sopra richiamati si estendono
    al comma 2­bis dell'articolo 177 del Tuir, si ritiene che nel caso che interessa l'Istante sia
    applicabile il regime di realizzo controllato, producendosi per il conferente unicamente
    l'effetto della non deducibilità della minusvalenza, ovvero dalla differenza negativa tra il
    minor valore della partecipazione (nella newco) ricevuta, rispetto al valore fiscale della
    partecipazione (nella Società) conferita.

    In altri termini, la circostanza che, all'esito del conferimento in regime di realizzo
    controllato
    , l'Istante consegua una partecipazione (nella conferitaria) di valore inferiore
    al costo fiscale della partecipazione originaria nella Società (le cui quote sono state
    oggetto di conferimento) non pregiudica l'applicabilità del regime stesso, ma produce
    l'effetto della non deducibilità della minusvalenza in capo al conferente.

    Pagina 17 di 17

    Il presente parere non implica una valutazione degli aspetti civilistici
    dell'operazione di conferimento prospettata. Inoltre, il parere non comporta la
    qualificazione della Società come società la cui attività non consiste in via esclusiva
    nell'assunzione di partecipazioni.

    Esso viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti
    acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro
    veridicità e concreta attuazione del contenuto.

    In relazione agli elementi fattuali, ai termini e alle modalità di realizzazione della
    prospettata operazione di conferimento e di altre eventuali operazioni ad essa correlate,
    rimangono fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, anche in ottica
    antiabuso, ai sensi dell'articolo 10­bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
    fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
    provinciali e dagli Uffici dipendenti.




    LA DIRETTRICE CENTRALE
    (firmato digitalmente)

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