• Circolare Agenzie Entrate 28/E del 16/10/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 28/E del 16/10/2023
  • CIRCOLARE N. 28/E





    Divisione Contribuenti
    ______________

    Divisione Servizi



    Roma, 16 ottobre 2023








    OGGETTO: “Centrali eoliche” – Determinazione della rendita catastale –

    Computabilità nella stima del valore della torre di sostegno
    dell’aerogeneratore –
    Ulteriori chiarimenti






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    INDICE

    Premessa ........................................................................................................................... 3

    1. Quadro normativo di riferimento ....................................................................... 3

    2. Le centrali eoliche: determinazione della rendita catastale.............................. 4

    3. Orientamento della giurisprudenza di legittimità ............................................. 5

    4. Indicazioni di prassi ............................................................................................. 6

    5. Gestione del contenzioso pendente ...................................................................... 7

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    Premessa

    Con circolare 13 giugno 2016, n. 27/E, paragrafo 1.3, sono stati forniti

    chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della rendita catastale delle

    c.d. “centrali eoliche”, con particolare riguardo alla computabilità ai fini della

    stima diretta del valore della “torre eolica”.

    Al riguardo, alla luce dell’orientamento espresso dalla più recente

    giurisprudenza di legittimità nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto

    l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale in rettifica della rendita, si

    forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti, premessi brevi cenni del quadro

    normativo di riferimento.

    1. Quadro normativo di riferimento

    L’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di

    stabilità 2016), prevede, al primo periodo, che «A decorrere dal 1° gennaio 2016,

    la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e

    particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata,

    tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli

    elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità,

    nei limiti dell’ordinario apprezzamento».

    Il secondo periodo della medesima disposizione prevede che «Sono esclusi

    dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,

    funzionali allo specifico processo produttivo».

    Detta disposizione normativa ha innovato il preesistente quadro normativo

    in materia di determinazione della rendita catastale di alcune tipologie di unità

    immobiliari, effettuando una “rimodulazione” delle componenti da prendere in

    considerazione nella stima diretta, con l’inclusione di quelle “immobiliari”,

    finalizzate alla determinazione della rendita catastale, e l’esclusione di quelle di

    natura essenzialmente “impiantistica”, come tali finalizzate solo al processo

    produttivo (cfr. circolare 1° febbraio 2016, n. 2/E).

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    Come chiarito nella predetta circolare n. 2/E del 2016, l’esclusione dalla

    stima catastale interessa quelle componenti «che assolvono a specifiche funzioni

    nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono

    all’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo

    produttivo svolto al suo interno», indipendentemente dalla loro rilevanza

    dimensionale.

    In sintesi, dal 1° gennaio 2016:

    - la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione

    speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D

    ed E, è effettuata tramite stima diretta;

    - a tal fine, si tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli

    elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità

    e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento;

    - sono, invece, esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni,

    attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo

    produttivo.

    Al fine di garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già

    iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di

    variazione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare atti di

    aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già

    censiti, nel rispetto dei nuovi criteri (cfr. articolo 1, comma 22, della legge n. 208

    del 2015, secondo cui «A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali

    degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai

    sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,

    n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti

    nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21»).

    2. Le centrali eoliche: determinazione della rendita catastale

    Le “centrali eoliche” rappresentano strutture destinate alla produzione

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    dell’energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia del vento, costituite,

    in generale, da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione,

    cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la

    connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, ecc..

    In relazione alla determinazione della rendita catastale di tale tipologia di

    beni, con circolare n. 2/E del 2016, paragrafo 2.1, è stato precisato che, a decorrere

    dal 1° gennaio 2016, per effetto delle disposizioni di cui al citato comma 21

    dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 «Non sono più oggetto di stima (…) gli

    aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter (…)».

    Con la citata circolare n. 27/E del 2016, paragrafo 1.3, è stato, altresì,

    precisato che, per le specifiche caratteristiche tipologico-costruttive, le strutture di

    sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche sono da annoverare tra le

    “costruzioni” - nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della

    stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo,

    così come indicato nella circolare n. 2/E del 2016 - e, come tali, da includere nella

    stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale

    eolica.

    In particolare, ai sensi della circolare n. 27/E del 2016, per le unità

    immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari

    oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali

    locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni

    varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità

    immobiliare.

    3. Orientamento della giurisprudenza di legittimità

    La Corte di Cassazione, in recenti pronunce, ha chiarito che, con specifico

    riferimento alla peculiare fattispecie delle “torri eoliche” e alla determinazione

    della rendita catastale della centrale eolica, in ossequio alla richiamata normativa,

    occorre tenere conto anche del rapporto di strumentalità delle stesse torri rispetto

    al processo produttivo, in quanto parte inscindibile dell’unicum impiantistico

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    dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre).

    In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che se la “torre eolica”, benché

    stabilmente infissa al suolo, assolve, in base ad un accertamento di fatto rimesso

    al giudice del merito, «oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un

    traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella

    di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di

    contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale

    di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza

    del vento per generare così l’energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.)», la

    stessa risulta «esente dal carico impositivo», al pari del rotore e della navicella1.

    Nell’ambito delle più recenti pronunce, la Suprema Corte, tenuto conto

    dell’affinamento dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità in tale materia,

    ha, altresì, precisato che – fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello

    specifico impianto (da dedurre da parte dell’Agenzia delle entrate) – di regola le

    caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno

    partecipa al processo produttivo, senza necessità di rinviare la valutazione al

    giudice di merito2.

    4. Indicazioni di prassi

    In recepimento del richiamato indirizzo della giurisprudenza di legittimità,

    che oramai deve ritenersi consolidato, si considerano superate le indicazioni

    contenute nel richiamato paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo

    cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” a prescindere da un

    esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo

    produttivo nel senso descritto.

    Conseguentemente, per le centrali eoliche in esame, deve ritenersi escluso


    1 Cfr. ex multis, da ultimo, Cass., 13 gennaio 2023, nn. 941, 945 e 949; Cass., 17 gennaio 2023, n. 1276;
    Cass., 27 gennaio 2023, n. 2649; Cass., 12 aprile 2023, n. 9732; Cass., 18 aprile 2023, n. 10232; Cass., 10
    maggio 2023, n. 12482.
    2 Cfr. Cass., 23 dicembre 2022, nn. 37710, 37722, 37727, 37733 e 37743; Cass. 17 gennaio 2023, nn. 1303,
    1310, 1314 e 1327; Cass., 9 marzo 2023, n. 7126; Cass., 13 marzo 2023, n. 7318.

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    dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi

    quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione

    di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto.

    Restano ferme le ulteriori indicazioni contenute nei richiamati documenti di

    prassi.

    5. Gestione del contenzioso pendente

    Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a

    riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e,

    ove l’attività dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad

    abbandonare la pretesa, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del

    grado di giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

    Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del

    contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di

    giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione,

    qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese

    di lite.

    ***

    Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni

    provinciali e dagli uffici dipendenti.



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)

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