• Provvedimento Agenzia Entrate del 07.08.2023 (290480/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 07.08.2023 (290480/2023)
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    Prot. n. 290480/2023



    Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29
    dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi
    redditi.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento

    DISPONE

    1. Approvazione del modello

    1.1 Con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello per l’istanza
    di regolarizzazione delle cripto-attività di cui all’articolo 1, commi da 138 a
    142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, unitamente alle relative istruzioni
    e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per
    la predisposizione della relativa documentazione probatoria. Il modello di
    istanza e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del
    presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati
    nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
    relativa comunicazione.

    1.2 La richiesta di regolarizzazione può essere presentata dai soggetti di cui
    all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

    1.3 Oggetto della richiesta di regolarizzazione sono le cripto-attività
    rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti
    dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre
    2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i

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    redditi sulle stesse realizzati entro la medesima data, anche per effetto delle
    cessioni effettuate nel corso dell’anno, la cui indicazione nella dichiarazione
    annuale dei redditi è stata omessa. Resta ferma la possibilità di regolarizzare
    i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non
    indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre
    2021.

    1.4 La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al
    2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora
    scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione
    degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 167
    del 1990 e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

    2. Descrizione e contenuto del modello

    2.1 Il modello di cui al punto 1.1 denominato “Modello per l’istanza di
    regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi
    ” è composto dal
    frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, dalle
    sezioni contenenti i dati identificativi del soggetto richiedente, il codice
    fiscale dei soggetti collegati, i dati rilevanti per la determinazione del valore
    delle cripto-attività, gli importi dovuti per la regolarizzazione delle cripto-
    attività e dei relativi redditi, e i dati del pagamento delle imposte sostitutive
    e sanzioni dovute.

    3. Ambito di applicazione

    3.1 Possono essere oggetto di regolarizzazione, per ciascun periodo d’imposta,
    sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4,
    comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, sia le violazioni degli obblighi
    di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali
    relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre
    2021.

    3.2 I soggetti che possono accedere alla procedura di regolarizzazione delle
    cripto-attività sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società
    semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia.

    3.3 I contribuenti interessati che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nel
    quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, le cripto-valute, possono
    regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione del modello,
    indicando il valore delle cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta
    e versando la sanzione per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma
    1, del decreto legge n. 167 del 1990 nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento
    del valore delle stesse, detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o
    alla data della relativa cessione.

    3.4 I contribuenti interessati che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare
    nella propria dichiarazione i redditi derivanti da cripto-attività, incluse le
    cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento, possono regolarizzare la
    propria posizione attraverso la presentazione del modello, indicando il valore

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    delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta e versando
    l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-
    attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del
    periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.

    3.5 Il pagamento della somma nella misura dello 0,5 per cento per l’omessa
    indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990,
    comporta la non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2,
    del decreto legge n. 167 del 1990.

    3.6 Il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento produce
    effetti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali
    addizionali in riferimento ai redditi omessi realizzati entro il 31 dicembre
    2021 relativi alle cripto-attività. Tale pagamento comporta la non
    applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi.

    3.7 La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della
    dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme
    investite, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del
    decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni nonché
    i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. A
    tal fine il contribuente allega al modello una relazione di accompagnamento
    con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle
    informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun
    periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-
    attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e
    delle sanzioni. A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere
    considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative
    all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri
    di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli
    intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto-
    attività al soggetto che presenta l’istanza.

    4. Utilizzo del modello

    4.1 Il modello deve essere utilizzato dal contribuente che intende avvalersi della
    procedura di regolarizzazione delle cripto-valute prevista dal punto 3.3 e/o
    dei redditi derivanti dalle cripto-attività, incluse le cripto-valute, prevista dal
    punto 3.4.

    5. Reperibilità del modello

    5.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia
    delle entrate in formato elettronico sul sito internet
    www.agenziaentrate.gov.it.

    5.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che
    lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il
    presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato,
    nonché gli estremi del presente provvedimento.

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    5.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in
    colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti
    che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel
    tempo.

    5.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica a
    quello approvato e della sequenza dei dati.

    6. Termini e modalità di presentazione del modello

    6.1 L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il
    30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il modello di cui al punto 1.1
    firmato digitalmente, con allegata la quietanza del versamento effettuato
    mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa
    documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema
    allegato al presente provvedimento. Nel caso in cui l’istanza non sia firmata
    digitalmente, devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità
    dei firmatari dell’istanza.

    6.2 La trasmissione va effettuata dal contribuente o dal professionista tramite
    invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione
    Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del
    contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.

    6.3 Nel caso in cui l’istanza sia inviata da un professionista lo stesso è tenuto a
    rilasciare copia al contribuente dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute
    PEC di accettazione e consegna.

    6.4 Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in
    precedenza, neppure mediante servizio postale.

    6.5 Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta
    già presentata, è consentita la sostituzione dell’istanza originaria,
    presentando, entro il termine di cui al punto 6.1, una nuova richiesta,
    completa di tutte le sue parti, e barrando la casella “Istanza sostitutiva”.

    7. Termini e modalità di pagamento

    7.1 Il versamento delle somme dovute è effettuato con modello F24. È esclusa la
    compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
    241 e successive modificazioni.

    7.2 Il pagamento dell’importo da versare per la regolarizzazione delle cripto-
    attività deve avvenire in un’unica soluzione entro la data di presentazione
    dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.

    7.3 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici
    tributo per il versamento delle somme relative all’imposta sostitutiva dovuta
    sui redditi oggetto dell’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e per
    il versamento della sanzione ridotta relativa all’omessa indicazione di cui
    all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, da riportare nel

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    modello F24, e saranno indicate le istruzioni per la compilazione del modello
    stesso.

    8. Perfezionamento della procedura

    8.1 La procedura si perfeziona con l’invio del modello e con il pagamento degli
    importi dovuti entro il termine e con le modalità indicate nei punti 6 e 7,
    sempreché sia avvenuta la relativa consegna.

    8.2 In caso di mancato perfezionamento della procedura, l’istanza di
    regolarizzazione non produce effetti e l’ufficio procede con le ordinarie
    attività istruttorie o di accertamento al recupero delle imposte dovute,
    interessi e relative sanzioni.

    9. Ulteriori disposizioni ed indicazioni

    9.1 Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente
    richiesta dagli interessati per potersi avvalere della procedura di
    regolarizzazione delle cripto-attività.

    9.2 L’assistenza alla procedura di cui al presente provvedimento può essere
    fornita al contribuente dall’unità speciale costituita in attuazione dell’articolo
    12, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ora Ufficio Contrasto Illeciti
    Fiscali Internazionali del Settore Contrasto Illeciti presso la Divisione
    Contribuenti dell’Agenzia delle entrate, per le regolarizzazioni aventi un
    controvalore superiore ad 1 milione di euro.

    10. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

    10.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel
    rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
    tutela della riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del
    Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in
    materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196 e successive modificazioni.

    10.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli
    obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge 29 dicembre
    2022, n. 197 e precisamente dal comma 138, il quale stabilisce che
    determinate categorie di soggetti, che non hanno indicato nella propria
    dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del
    31 dicembre 2021, possono presentare istanza di emersione secondo il
    modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
    entrate di cui al comma 141, nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali
    di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri
    di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) ed e) del
    Regolamento (UE) 2016/679).

    10.3 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in
    relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

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    L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei
    S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
    tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
    dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

    10.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nel modello di cui al punto 1.1
    denominato “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e
    dei relativi redditi
    ” al presente provvedimento. I dati trattati e memorizzati
    dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set
    informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.

    10.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f)
    del Regolamento (UE) 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati in
    maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
    autorizzati o illeciti.

    10.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
    richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a
    garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali,
    nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento stesso.

    10.7 Sul trattamento dei dati personali indicati del presente provvedimento è stata
    eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi
    dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    ***

    Motivazioni

    L’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto la procedura di
    regolarizzazione delle cripto-attività.

    Il presente provvedimento è emanato in applicazione del comma 141, che, al
    riguardo, dispone «Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione
    dell’istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle
    disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del
    direttore dell’Agenzia delle entrate
    ».

    Attraverso tale istituto le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società
    semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività entro la data
    del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti
    dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990 e/o hanno omesso di
    indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, possono
    regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente il “Modello per
    l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi
    ” e versando
    un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.

    La procedura prevede:

    - la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del richiedente;

    - il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio
    fiscale (omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167

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    del 1990) nella misura dello 0,5 per cento del valore delle cripto-valute non
    dichiarate per ciascun anno;

    - il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali
    addizionali nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività, incluse le
    cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

    Il provvedimento approva il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle
    cripto-attività e dei relativi redditi
    ”, reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia
    delle entrate, unitamente alle relative istruzioni, l’ambito di applicazione, le
    modalità e i termini di presentazione dell’istanza e di versamento degli importi.

    La procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma da versare e con la
    presentazione del “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e
    dei relativi redditi
    ” entro il 30 novembre 2023.

    In ragione delle peculiari funzioni di controllo ai fini della prevenzione e della
    repressione ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale internazionale, richiamate
    dall’art. 2 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, l’assistenza eventualmente richiesta dagli
    interessati per potersi avvalere della procedura di cui al presente provvedimento
    può essere condotta dall’unità speciale costituita in attuazione dell’articolo 12,
    comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ora Ufficio Contrasto Illeciti Fiscali
    Internazionali del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle entrate.


    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
    del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62;
    art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
    comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo
    n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
    2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con
    delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di
    avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
    personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
    74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



    Disciplina normativa di riferimento

    8

    Legge 29 dicembre 2022, n. 197: bilancio di previsione dello Stato per l’anno
    finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico
    delle imposte sui redditi;

    Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
    e successive modificazioni: disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

    Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni: nuova
    disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli
    adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul
    valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
    dichiarazioni.

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento
    recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
    redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
    aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
    662

    Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del
    contribuente;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
    2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
    dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
    95/46/CE (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”);

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati
    personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
    regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
    aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
    abroga la direttiva 95/46/CE.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
    Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 7 agosto 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    firmato digitalmente

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