• Risoluzione Agenzia Entrate n. 51/E del 09.08.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 51/E del 09.08.2023
  • RISOLUZIONE N. 51/E





    Roma, 9 agosto 2023

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei
    sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto
    dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e
    straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all’articolo 39-bis del decreto
    legge 4 maggio 2023, n. 48



    L’articolo 39-bis, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede che

    “per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del

    turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo

    speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle

    retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro

    straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni

    festivi”.

    I successivi commi 2 e 3 del citato articolo 39-bis stabiliscono inoltre che “Le

    disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore

    privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo

    d'imposta 2022, a euro 40.000”, e che “Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento

    integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore”.

    In proposito, il comma 4 dell’articolo 39-bis del richiamato decreto legge n. 48 del

    2023 dispone che “Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto

    dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante

    compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.





    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il

    suddetto credito, si istituisce il seguente codice tributo:

    ? “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per

    l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e

    straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge

    4 maggio 2023, n. 48”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

    sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito

    compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento

    dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi

    “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente,

    il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei

    formati “00MM” e “AAAA”.

    Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio

    2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come

    modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai fini dell’utilizzo in

    compensazione del credito di cui trattasi il modello F24 deve essere presentato

    esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

    Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece,

    non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

    PER IL DIRETTORE CENTRALE

    IL CAPO SETTORE

    Firmato digitalmente

    * Firma su delega del Direttore Centrale prot. RI n. 8032 del 31 luglio 2023

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