• Circolare Agenzie Entrate 26/E del 29/08/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 26/E del 29/08/2023
  • CIRCOLARE N. 26 /E





    Direzione Centrale Coordinamento Normativo







    Roma, 29 agosto 2023






    OGGETTO: Chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance

    percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli
    esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1,
    commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e di
    trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del
    settore turistico, ricettivo e termale (articolo 39-bis del decreto-
    legge 4 maggio 2023, n. 48)





    2

    INDICE

    PREMESSA ..................................................................................................................... 3

    1. Imposta sostitutiva delle mance elargite ai lavoratori del settore privato,
    impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di
    alimenti e bevande
    ................................................................................................ 4

    1.1 Ambito oggettivo e soggettivo .............................................................................. 4

    1.2 Modalità applicative e limiti ................................................................................ 7

    1.3 Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore ........................................... 9

    2. Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato, impiegati
    nel comparto turistico, ricettivo e termale
    ....................................................... 12

    3

    PREMESSA

    I commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di

    seguito legge di bilancio 2023)1, introducono, in luogo della tassazione ordinaria,

    una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori

    dipendenti.

    Nello specifico, i commi in questione prevedono, a determinate condizioni,

    una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di

    liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di

    pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture

    ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui

    all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

    Per semplicità espositiva, i riferimenti normativi sono effettuati

    direttamente ai commi dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023.

    Con la presente circolare, inoltre, si forniscono chiarimenti in merito al

    trattamento integrativo speciale disciplinato dall’articolo 39-bis del decreto-legge

    4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro) 2, convertito, con modificazioni, dalla


    1 L’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge di bilancio 2023 dispone che: «58. Nelle strutture ricettive e
    negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.
    287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento
    elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva
    espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul
    reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro
    il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme
    sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza
    sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono
    computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
    59. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore
    del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria,
    facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di
    reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 58.
    60. L’imposta sostitutiva di cui al comma 58 è applicata dal sostituto d’imposta.
    61. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le
    ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
    62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i
    titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000»
    .
    2 L’articolo 39-bis del Decreto Lavoro dispone che: «1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di
    sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il
    periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli
    stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione
    del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle
    prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni
    festivi.

    4

    legge 3 luglio 2023, n. 85, a favore dei lavoratori del settore privato del comparto

    turistico, ricettivo e termale.

    1. Imposta sostitutiva delle mance elargite ai lavoratori del settore
    privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di
    somministrazione di alimenti e bevande

    1.1 Ambito oggettivo e soggettivo

    Secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle

    imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica

    22 dicembre 1986, n. 917, il «reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le

    somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta,

    anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

    L’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il presupposto per l’inclusione

    nel reddito di lavoro dipendente di tutti gli introiti percepiti dal lavoratore e,

    pertanto, le somme e i valori corrisposti da parte di soggetti terzi al lavoratore

    nell’ambito del rapporto di lavoro rientrano nella nozione di reddito di lavoro

    dipendente.

    Dalla tecnica seguita dal legislatore di definire in termini generali la

    nozione di reddito di lavoro dipendente e di prevedere poi specifiche ipotesi di

    esclusione, si desume che i redditi indicati come esclusi rientrino nella nozione

    generale di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del TUIR, atteso che,

    diversamente opinando, non vi sarebbe alcuna necessità di prevederne l’esclusione

    (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione del 30 settembre 2021, n. 26512).


    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato
    titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro
    40.000.
    3. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del
    lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022.
    4. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento
    integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241
    ».

    5

    Ciò premesso e con riferimento alle somme destinate dai clienti ai lavoratori

    delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

    a titolo di liberalità, con i citati commi da 58 a 62 è stata prevista, in luogo della

    naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente3, «un’imposta sostitutiva

    dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e

    comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito

    percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro».

    Il regime di tassazione agevolata in parola trova applicazione con esclusivo

    riferimento alle mance percepite dai lavoratori – del settore privato – delle strutture

    ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui

    all’articolo 5 della l. n. 287 del 19914.

    Di seguito, ai fini dei chiarimenti forniti con la presente circolare, quando

    si fa riferimento alle prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e

    della ristorazione si intendono quelle prestazioni di lavoro del settore privato rese

    sia presso le strutture ricettive sia presso gli esercizi di somministrazione di

    alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della l. n. 287 del 1991.

    Ai sensi del combinato disposto dei commi 58 e 62, il nuovo regime di

    tassazione sostitutiva in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del

    settore privato delle strutture sopra indicate, che risultino «titolari di reddito di


    3 Il citato comma 58 della legge di bilancio 2023 precisa che «le somme destinate dai clienti ai lavoratori
    a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al
    comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente
    (…)».
    4 Il comma 1 dell’articolo 5 della l. n. 287 del 1991 prevede che anche «ai fini della determinazione del
    numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente
    legge sono distinti in:
    a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un
    contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
    pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
    b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché
    di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè,
    gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
    c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
    congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,
    stabilimenti balneari ed esercizi similari;
    d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi
    gradazione»
    .

    6

    lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000»5 e che non abbiano

    rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

    In merito alla determinazione del requisito reddituale di applicazione della

    norma in commento, e considerato che il comma 62 fa riferimento ai titolari di

    «reddito di lavoro dipendente», si è dell’avviso che, ai fini del calcolo del limite

    reddituale ivi previsto, debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente

    conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa

    da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

    Si precisa che il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al

    periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare

    a imposta sostitutiva, così come specificato nella relazione tecnica alla legge di

    bilancio 20236. Al riguardo, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 51,

    comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le

    somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo

    a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

    Ai fini della verifica del limite reddituale si rinvia ai chiarimenti resi, per

    quanto compatibili, con la circolare del 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 1.1.2.

    Resta fermo che, in coerenza con quanto disposto dal comma 59 e con

    quanto già chiarito con la citata circolare, entrano nel computo della soglia

    reddituale le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla

    tassazione sostitutiva delle mance.

    I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono

    sostanzialmente tre:

    ? titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico

    comparto economico;


    5 Nel limite di euro 50.000 devono essere ricomprese anche le eventuali mance ricevute, ancorché le stesse
    vengano tassate in via sostitutiva.
    6 Al riguardo, la relazione tecnica della legge di bilancio 2023 chiarisce che la disposizione in esame
    “introduce a favore dei lavoratori dipendenti privati impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione
    di pasti e bevande, con reddito dell’anno precedente non superiore a 50.000 euro, una imposta sostitutiva
    dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento sulle mance ricevute, entro il limite del
    25 per cento dell’ammontare del reddito percepito nell’anno”
    .

    7

    ? percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non

    superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con

    datori di lavoro diversi;

    ? assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

    La tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, alle

    condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime

    di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.

    1.2 Modalità applicative e limiti

    Come previsto dal comma 58, le mance elargite dai clienti ai lavoratori a

    mero titolo di liberalità – anche attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento

    elettronici – costituiscono redditi di lavoro dipendente7 e, salva espressa rinuncia

    scritta del lavoratore, sono soggette, a opera del sostituto d’imposta, a una

    tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle

    addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del

    25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

    La base di calcolo cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di

    tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro

    rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance,

    anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

    Si ritiene, inoltre, che il limite annuale del 25 per cento del reddito percepito

    nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della

    ristorazione rappresenti una franchigia, con la conseguenza che, in caso di


    7 L’articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce che il «reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le
    somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di
    erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»
    . Al riguardo, con la circolare del 23 dicembre 1997,
    n. 326 (paragrafo 2.1.), è stato chiarito che, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro, le mance sono
    soggette a tassazione nella integrale misura corrisposta. Tale interpretazione è stata poi ribadita dalla Corte
    di Cassazione che, nel confermare l’interpretazione resa con la citata circolare n. 326 del 1997, ha formulato
    il seguente principio di diritto in tema di reddito di lavoro dipendente “le erogazioni liberali percepite dal
    lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano
    nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del d.P.R. n.
    917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”
    (cfr. ordinanza n. 26512 del 2021).

    8

    superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata

    a tassazione ordinaria.

    Ai sensi del comma 58, le liberalità in esame, assoggettate a imposta

    sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei

    contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro

    gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del

    calcolo del trattamento di fine rapporto.

    Nondimeno, ai sensi del comma 59, le medesime somme rilevano in tutte

    le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per

    la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a

    qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di

    requisiti reddituali.

    Il superamento del limite reddituale di euro 50.000 di redditi di lavoro

    dipendente, previsto dal comma 62 per l’accesso al regime sostitutivo in esame,

    non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa

    ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell’anno

    successivo.

    Il comma 61, infine, prevede che per l’accertamento, la riscossione, le

    sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie

    disposizioni in materia di imposte dirette.

    Tutto ciò premesso, per meglio comprendere il regime sostitutivo in

    argomento, si formula la seguente ipotesi esemplificativa.

    Si supponga che un lavoratore, in possesso dei requisiti soggettivi sopra

    individuati, abbia conseguito:

    ? nel 2022 redditi di lavoro dipendente (anche in settori diversi da

    quello turistico-alberghiero e della ristorazione) per un importo

    complessivo non superiore a euro 50.000;

    ? nel 2023 un reddito di lavoro dipendente maturato nel settore

    turistico pari a euro 45.000, di cui euro 15.000 per mance, e un reddito di

    lavoro dipendente relativo a un settore diverso da quello turistico-

    9

    alberghiero e della ristorazione pari a euro 10.000.

    In applicazione della norma in commento:

    ? euro 11.250 sono tassati con imposta sostitutiva nella misura del 5

    per cento (euro 45.000 x 0,25 = euro 11.250);

    ? euro 3.750 sono assoggettati alle ordinarie disposizioni fiscali (euro

    15.000 – euro 11.250 = euro 3.750).

    Si precisa che il reddito di riferimento dell’anno 2023 nel caso sopra

    descritto, che rileva per l’applicazione della norma nell’anno 2024, è pari a euro

    55.000, ossia la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno

    2023, ivi incluse le mance tassate con imposta sostitutiva.

    Ne consegue che, sempre con riferimento all’esempio sopra riportato, il

    lavoratore non potrà beneficiare dell’agevolazione in esame nell’anno 2024,

    avendo superato nell’anno d’imposta precedente, vale a dire il 2023, il limite

    reddituale normativamente previsto (euro 50.000).

    1.3 Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore

    Ai sensi del comma 60, l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto

    d’imposta, vale a dire il datore di lavoro, che deve versarla utilizzando i codici

    tributo specificati con la risoluzione del 17 marzo 2023, n. 16/E.

    Tale applicazione presuppone la previa verifica da parte del datore di lavoro

    del rispetto del limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal

    lavoratore, che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta e includere

    tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero

    e della ristorazione8.

    Nell’applicare l’imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve tener conto non

    solo delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, ma anche

    di quelle che i lavoratori ricevono in denaro.

    Il sostituto d’imposta, se è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato


    8 Nel computo del limite di reddito di euro 50.000 rientrano, chiaramente, anche le mance, ancorché
    assoggettate a imposta sostitutiva.

    10

    la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, applica direttamente

    l’imposta sostitutiva, mentre, in caso contrario, l’applicazione dell’imposta

    sostitutiva avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del

    reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.

    Nel caso in cui il datore di lavoro accerti successivamente all’erogazione

    delle mance che sussistono i presupposti richiesti per l’agevolazione, lo stesso può

    applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la

    prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.

    Il sostituto deve indicare separatamente nella certificazione unica sia le

    mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta

    sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme erogate al

    lavoratore.

    Per quanto concerne il lavoratore, invece, questi è tenuto a comunicare al

    sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo

    nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro

    dipendente d’importo superiore a euro 50.000, ovviamente se conseguiti presso

    datori di lavoro diversi. Il medesimo lavoratore deve, altresì, comunicare al datore

    di lavoro, ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance

    agevolabili (pari al 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni

    di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione), l’importo del

    reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero

    e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance

    assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi.

    Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale

    rinuncia al regime agevolato. In conseguenza della rinuncia espressa formulata dal

    lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo

    d’imposta, concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro

    dipendente. In tal caso il sostituto deve comunque indicare separatamente nella

    certificazione unica le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione

    ordinaria e la parte di queste teoricamente assoggettabili a imposizione sostitutiva,

    11

    per la quale l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa

    del contribuente o per altre cause.

    Al riguardo, nel silenzio della norma, si ritiene che la rinuncia del lavoratore

    possa essere manifestata e acquisita dal datore di lavoro, senza particolari modalità

    operative, fermo restando l’obbligo della forma scritta.

    In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, atteso che il regime

    di tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, il sostituto

    d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare

    l’imposta sostitutiva.

    Tuttavia, se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno

    vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo,

    può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore

    stesso9.

    Qualora sia stata applicata l’imposta sostitutiva in assenza dei presupposti

    richiesti e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio,

    il lavoratore deve far concorrere al reddito di lavoro dipendente da assoggettare a

    tassazione ordinaria, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in

    cui le somme sono state percepite, le somme ricevute a titolo di mance.

    Resta ferma la possibilità per il lavoratore di utilizzare la dichiarazione dei

    redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole. In particolare, lo

    stesso può assoggettare a tassazione ordinaria le somme in questione se il datore

    di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva o, viceversa, avvalersi dell’imposta

    sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore di lavoro non vi abbia già

    provveduto.

    Ai fini IVA, le somme elargite a titolo di liberalità dalla clientela della

    struttura turistico-alberghiera o di ristorazione a favore dei dipendenti

    rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA10 e, pertanto, non


    9 Coerentemente con quanto precisato con la circolare n. 28/E del 2016, par. 4.1.
    10 Tali somme sono qualificabili, infatti, tra le cessioni di denaro di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a),
    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    12

    incrementano il volume d’affari del datore di lavoro. Nondimeno, atteso che la

    percezione e il riversamento delle mance per il tramite del datore di lavoro

    costituiscono, come detto, una mera movimentazione finanziaria, ai fini delle

    imposte dirette, le somme in esame non sono né ricavi né costi (per il personale)

    per il datore di lavoro.

    È rimessa al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e

    finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme

    corrisposte a titolo di mance.

    2. Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato,
    impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale

    L’articolo 39-bis del Decreto Lavoro, rubricato «Detassazione del lavoro

    notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere», riconosce un

    trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari

    al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno

    e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile

    2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

    Attesa la formulazione letterale della disposizione e tenuto conto della ratio

    della stessa, si ritiene che il trattamento integrativo spetti per le prestazioni di

    lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per il lavoro notturno11. Ai fini

    della definizione di lavoro notturno e di lavoro straordinario occorre far

    riferimento alla disciplina giuslavoristica, con particolare riguardo al d.lgs. n. 66

    del 2003 («Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni

    aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro»)12.


    11 In tal senso si veda la relazione tecnica di passaggio dell’A.C. 1238, conversione del d.l. n. 48 del 2023,
    secondo cui la “disposizione introduce, per i lavoratori nel settore turistico e termale, nel periodo dal 1°
    giugno 2023 al 21 settembre 2023, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale che non concorre
    alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro
    straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno
    ”.
    12 Il comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 66 del 2003 definisce: «(…) c) «lavoro straordinario»: è il lavoro
    prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito all’articolo 3;
    d) «periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte
    e le cinque del mattino;
    e) «lavoratore notturno»:

    13

    Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di

    lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e

    termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro

    dipendente di importo non superiore a euro 40.000. Anche in questo caso trova

    applicazione il c.d. principio di cassa allargato. Ai fini del calcolo del limite

    reddituale ivi previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente

    conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti

    da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e

    termale.

    Ai sensi del comma 3 dell’articolo in commento, il sostituto d’imposta

    riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale

    attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno

    2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47

    del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso

    è necessario conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione,

    ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

    L’agevolazione in commento è calcolata sulla retribuzione lorda –

    corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro

    notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal

    1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.

    Il sostituto d’imposta può erogare il trattamento integrativo speciale a

    partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di

    trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. Resta fermo

    che il datore di lavoro può erogare il trattamento in commento anche

    successivamente al 21 settembre 2023 e comunque entro il termine di effettuazione


    1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro
    giornaliero impiegato in modo normale;
    2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
    secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato
    lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di
    ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo
    parziale (…)
    »

    14

    delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il sostituto d’imposta indicherà nella

    certificazione unica, relativa al periodo d’imposta 2023, il trattamento integrativo

    speciale erogato al lavoratore.

    Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme

    erogate, il comma 4 dell’articolo in commento prevede che gli stessi possono

    utilizzare l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto

    legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il recupero in compensazione orizzontale del

    trattamento erogato al lavoratore deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi

    telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e non è soggetto agli

    altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta

    (cfr. circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, quesito n. 4.9, e circolare 14 dicembre 2020,

    n. 29/E, paragrafo 7).

    A tal fine è stato istituito, con la risoluzione del 9 agosto 2023, n. 51/E, il

    codice tributo “1702”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per

    l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e

    straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4

    maggio 2023, n. 48”.

    ***

    Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni

    provinciali e dagli uffici dipendenti.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)

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