• Provvedimento Agenzia Entrate del 27.06.2023 (237466 /2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 27.06.2023 (237466 /2023)
  • Prot. n. 237466 /2023

    Individuazione dell’ufficio competente in attuazione di quanto previsto dal
    comma 35 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento

    DISPONE

    1. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 dell’articolo 1 della legge 30
    dicembre 2021, n. 234, spettano, in mancanza del domicilio fiscale del
    contribuente individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla Direzione
    Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione
    della violazione, è competente con riferimento al luogo dove è stata
    commessa.

    2. Nell’ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della
    commissione di cui al punto 1 è il domicilio fiscale del cessionario o
    fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di
    utilizzo del credito.

    3. La competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa
    la violazione di cui ai punti precedenti, è individuata all’Allegato A del
    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

    4. Con successivi provvedimenti possono essere integrate o modificate le
    previsioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

    Motivazioni

    Il comma 35 dell’articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
    prevede che le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 del medesimo articolo 1
    spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
    fiscale del contribuente/beneficiario, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del

    2



    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento
    della commissione della violazione.

    Il medesimo comma 35 statuisce che, in mancanza del domicilio fiscale, la
    competenza è attribuita ad un'articolazione dell’Agenzia delle entrate individuata
    con provvedimento del relativo direttore.

    La norma era originariamente inserita nel decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157;
    al riguardo, il comma 41 dell’articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2021,
    n. 234 ha previsto l’abrogazione del citato decreto-legge, facendo salva la validità
    degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
    sorti in vigenza dello stesso.

    Con il presente provvedimento viene data attuazione alla disposizione di cui al
    comma 35 dell’articolo1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

    In particolare è previsto che le attribuzioni indicate ai commi da 31 a 34
    dell’articolo 1 in precedenza citato spettano, in mancanza del domicilio fiscale
    individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia
    delle entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta
    competente con riferimento al luogo dove è stata commessa.

    Con riferimento alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della
    commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in mancanza del
    domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del
    cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di utilizzo del
    credito.

    Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo
    dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A
    del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, che la determina
    con riferimento alle Direzioni Provinciali.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
    del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art.
    62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
    comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni
    recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli
    articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

    3




    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e
    disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni
    comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (Allegato A);

    Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, commi 421 e 422);

    Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1 commi 35 e 41).

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
    Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 27 giugno 2023




    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)

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