• Provvedimento Agenzia Entrate del 23.06.2023 (231943/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 23.06.2023 (231943/2023)
  • Prot. n. 231943/2023

    Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento, per
    effetto dell’articolo 18, comma 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, degli strumenti
    utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei
    dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    Dispone

    1. Modalità di fruizione del credito d’imposta

    1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 8, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, spettante in

    relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, per

    effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti

    utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

    giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17

    del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    1.2. Il credito di cui al punto 1.1, pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a un

    massimo di 50 euro per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima

    liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è

    stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali

    effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato

    pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

    2



    1.3. All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui

    all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della

    legge 23 dicembre 2000, n. 388, come aumentato dall’articolo 1, comma 72, della

    legge 30 dicembre 2021, n. 234.

    1.4. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in

    corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino

    a quando se ne conclude l’utilizzo.

    1.5. Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive

    modificazioni, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello

    F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a

    disposizione dall’Agenzia delle entrate.

    1.6. Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all’atto

    del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione,

    il plafond residuo dello stanziamento di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18

    novembre 2022, n. 176 risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso. Lo

    scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta

    consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

    entrate.

    1.7. Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24

    per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le relative

    istruzioni di compilazione.

    2. Modalità di pagamento del corrispettivo per l’acquisto o l’adattamento degli

    strumenti

    2.1. Ai fini di cui al punto 1.2, il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con

    modalità tracciabile se avvenuto tramite gli strumenti individuati con provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

    3



    3. Monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta e rispetto del limite di spesa

    3.1. Per le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle entrate comunica

    mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della

    ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in

    compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le

    fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere

    prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito dall’articolo 8, comma 1, del

    decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

    3.2. Il rispetto del predetto limite di spesa è comunque assicurato dal blocco preventivo

    delle compensazioni, mediante scarto del relativo modello F24 presentato in via

    telematica, nei casi di cui al punto 1.6 del presente Provvedimento.

    Motivazioni

    L’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che le persone

    fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente

    attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori

    dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono

    telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5

    agosto 2015, n. 127, possano partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di

    una lotteria nazionale. La disposizione prevede, inoltre, che l'esercente trasmetta all'Agenzia

    delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3

    e 4 del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

    L’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto

    modificando il citato articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una

    nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini. La medesima disposizione ha,

    altresì, modificato il comma 544 dello stesso articolo 1 della legge n. 232 del 2016, stabilendo

    che “Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

    d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie

    degli scontrini, sia istantanee sia differite”.

    4



    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio

    2023, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori

    Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea

    e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per

    l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei

    corrispettivi giornalieri.

    Allo scopo di favorire quindi l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis,

    del decreto-legge n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la

    trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), l’articolo 8 del decreto-legge

    18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un

    contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni

    misuratore fiscale.

    Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo

    utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione

    periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa

    all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo

    corrispettivo.

    L’articolo 8 del decreto-legge n. 176 del 2022, prevede, altresì, che, con provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative dell’agevolazione

    in argomento, comprese le modalità per fruire del credito d'imposta, il regime dei controlli,

    nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione stessa e per il

    rispetto del limite di spesa previsto.

    Tanto premesso, con il presente provvedimento, al punto 1 sono definite le modalità di

    fruizione in compensazione del credito di imposta, indicando, in particolare, l’obbligatorietà

    dell’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il conferimento delle deleghe

    F24, nonché i casi nei quali, in relazione al plafond residuo del limite di spesa autorizzato, il

    credito non può essere fruito ed il relativo modello F24 scartato.

    Il successivo punto 2, ai fini del rispetto della previsione di cui all’articolo 8 del decreto-

    legge n. 176 del 2022, in tema di tracciabilità dei pagamenti del corrispettivo dovuto per

    l’adeguamento dei misuratori fiscali richiama gli strumenti già individuati dal provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e

    5



    postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito

    diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate,

    ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito

    in conto corrente).

    Infine, acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento

    della ragioneria generale dello Stato (nota prot. n. 106535 del 5 maggio 2023), il punto 3 del

    presente provvedimento individua le modalità per il monitoraggio della spesa derivante

    dall’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e gli strumenti che, sul piano tecnico-

    operativo, assicurano il rispetto del limite di spesa complessivamente autorizzato, consistenti

    nel blocco preventivo delle compensazioni e del conseguente scarto dei modelli F24

    eventualmente eccedenti tale limite.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,

    comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio

    2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

    9 del 12 gennaio 2001.

    b) Disciplina normativa di riferimento:

    Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in

    tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei

    corrispettivi giornalieri, da parte dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo

    22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

    Articolo 1, commi 540 e 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati

    dall’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con

    6



    modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativi alla partecipazione di una lotteria

    nazionale associata all’emissione di scontrini;

    Articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla

    legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante la disciplina del contributo, riconosciuto come credito

    d’imposta, spettante ai soggetti tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica

    all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri, di cui all’articolo 2, comma 1, del

    decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per tali

    operazioni alla tecnologia necessaria per la partecipazione alla lotteria degli scontrini;

    Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di

    versamenti unitari dei tributi e contributi, con eventuale compensazione di crediti d’imposta;

    Articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente i limiti annuali applicabili ai

    crediti d’imposta utilizzabili in compensazione tramite modello F24;

    Articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di incremento del limite annuo

    dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione tramite modello F24;

    Articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni circa i limiti

    annuali applicabili ai crediti d’imposta, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei

    redditi, utilizzabili in compensazione tramite modello F24;

    Articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, concernente le

    modalità di presentazione del modello F24 contenente compensazioni di crediti d’imposta;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, di

    individuazione di alcune modalità di pagamento ritenute tracciabili;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023, in tema

    di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

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    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene

    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 23 giugno 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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