• Provvedimento Agenzia Entrate del 16.05.2023 (155303/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 16.05.2023 (155303/2023)
  • Prot. n. 155303/2023




    Modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede
    riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
    dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza
    fiscale nell’anno 2023


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Oggetto del provvedimento

    1.1 Il presente provvedimento definisce le modalità e i termini di

    trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto,

    del cinque e del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),

    modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale

    nell’anno 2023.

    2. Esercizio delle scelte nel Modello 730-1

    2.1 L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille

    dell’IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 47 della legge 20

    maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le

    confessioni religiose.

    2.2 L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille

    dell’IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della

    legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    2

    2.3 L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a

    favore dei partiti politici è facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell’articolo 12

    del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 21 febbraio 2014, n. 13. L’elenco dei partiti politici per i quali è possibile

    effettuare la scelta per la destinazione del due per mille è trasmesso all’Agenzia delle

    entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo

    dei rendiconti dei partiti politici”.

    3. Modalità di trasmissione dei dati contenuti nel modello 730-1 per

    l’anno d’imposta 2022

    3.1 I sostituti d’imposta trasmettono i dati contenuti nel modello 730-1

    2023 all’Agenzia delle entrate per il tramite di un ufficio postale o di un soggetto

    incaricato della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto

    del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (intermediario).

    4. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della

    destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da

    parte dei sostituti d’imposta all’ufficio postale o a un intermediario

    4.1 I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un

    intermediario le schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due

    per mille dell’IRPEF, modelli 730-1, contenute nell’apposita busta di cui

    all’Allegato 2 al provvedimento del 6 febbraio 2023, pubblicato in pari dati sul sito

    internet dell’Agenzia delle entrate, di approvazione del modello 730/2023 e delle

    relative istruzioni, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai

    contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e

    contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche

    indicate nel punto 10.5 del provvedimento del 6 febbraio 2023.

    4.2 In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un intermediario,

    i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al

    provvedimento del 6 febbraio 2023, pubblicato in pari dati sul sito internet

    dell’Agenzia delle entrate, di approvazione del modello 730/2023 e delle relative

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    istruzioni, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno

    effettuato la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

    dell’IRPEF.

    4.3 Gli intermediari devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della

    bolla di consegna di cui al punto 3.2, contenente l’impegno a trasmettere in via

    telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1.

    4.4 In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale,

    i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna di cui al punto 3.2, senza

    indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione

    dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi

    chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente,

    deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice

    fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto

    d’imposta.

    4.5 Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12,

    comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sulla base del rapporto

    convenzionale con l’Agenzia delle entrate, Poste Italiane S.p.A. e gli intermediari

    trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati

    contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti. Gli intermediari, inviano i dati entro

    il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023 ed entro il 15 ottobre

    2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2023.

    4.6 Gli intermediari e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della

    busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del

    due per mille dell’Irpef, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa

    (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in

    essa contenuta.

    5. Obblighi di riservatezza

    5.1 Gli intermediari e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la

    tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nelle schede, secondo

    quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come

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    richiamato ed integrato nell’allegato 1 (Obbligo di riservatezza) che forma parte

    integrante del presente provvedimento.

    5.2 Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11

    del decreto ministeriale 31 luglio 1998, l’Agenzia delle entrate effettua anche

    verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda relativa alle

    scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e le informazioni

    trasmesse ai sensi del presente provvedimento.

    5.3 In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle

    scelte effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto agli intermediari e a Poste

    Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle,

    singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di

    trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.

    6. Trattamento dei dati

    6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

    articoli 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter, del Codice

    in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

    2003, n. 196 – è individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

    1998, n. 322, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in

    calce al presente provvedimento.

    6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

    dati dal momento in cui gli stessi vengono trasmessi. L’Agenzia delle entrate si

    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione

    del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designato Responsabile

    del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

    6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione

    (articolo 5, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle

    entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo

    svolgimento delle proprie attività istituzionali.

    6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,

    paragrafo 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano

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    trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

    autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello 730-1 venga

    effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

    6.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei

    diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate ed è parte integrante del modello di dichiarazione.

    7. Rettifiche e integrazioni ai documenti già approvati

    7.1 Le rettifiche e integrazioni alle istruzioni per la compilazione del

    modello 730 approvate con il provvedimento del 6 febbraio 2023 e alle specifiche

    tecniche approvate con provvedimento del 24 febbraio 2023, che si renderanno

    necessarie a seguito dell’adozione del presente provvedimento, saranno pubblicate

    nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data

    relativa comunicazione.

    Motivazioni

    Il presente provvedimento è emanato in base alle disposizioni recate

    dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

    La predetta norma ha previsto che anche per il periodo d’imposta 2022 i

    sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti trasmettono

    all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del

    cinque e del due per mille dell’IRPEF presentate dai propri dipendenti secondo le

    disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

    Il menzionato articolo 17 dispone che le modalità di trasmissione delle schede

    siano disciplinate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Pertanto,

    con il presente provvedimento è previsto che per la trasmissione delle schede per le

    scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF i

    sostituti adottino, per la campagna dichiarativa 2023 relativa all’anno d’imposta

    2022, le stesse modalità previste per il periodo d’imposta precedente. Tali soggetti,

    quindi, ricevono le buste con le schede dai propri assistiti e le consegnano ad un

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    intermediario o a Poste Italiane S.p.A. per il tempestivo invio all’Agenzia delle

    entrate e comunque entro le scadenze previste.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo
    66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a);
    articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
    del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento.

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
    successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle
    imposte sui redditi;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di
    approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
    degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
    sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
    dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
    recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

    Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
    recante, tra l’altro l’istituzione di una addizionale regionale all’IRPEF;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
    modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
    imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul
    valore aggiunto (articoli 1 e 3, comma 3);

    Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme
    per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
    dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, in materia di statuto
    dei diritti del contribuente;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
    protezione dei dati personali;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
    aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

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    dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
    95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

    Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di approvazione del Codice del
    Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
    n. 106;

    Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022,
    n.122 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
    nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023,
    prot. n. 34545/2023, relativo all’approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il
    sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4,
    730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del
    modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul
    reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che
    si avvalgono dell’assistenza fiscale;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023,
    prot. n. 52627/2023, relativo all’approvazione delle specifiche tecniche per la
    trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle
    comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda
    riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
    dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti
    previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei
    professionisti abilitati;

    Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia
    di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà
    sociale.


    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 16 maggio 2023



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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