• Provvedimento Agenzia Entrate del 16.05.2023 (156803/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 16.05.2023 (156803/2023)
  • Prot. n. 156803/2023




    Criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove
    partite Iva, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, commi 15-bis.1
    e 15-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
    introdotti dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento,

    DISPONE

    1. Attività di analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva ai sensi dell’art.

    35, comma 15-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

    1972, n. 633

    1.1 L’articolo 1, comma 148, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di

    Bilancio 2023) ha introdotto, dopo il comma 15-bis dell’art. 35 del decreto del

    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2,

    che prevedono ulteriori misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione

    connessi al rilascio di nuove partite Iva1.

    Tali misure vanno ad aggiungersi al presidio già esistente, disciplinato dal citato

    comma 15-bis, nell’ottica di potenziamento degli strumenti di analisi del rischio,

    di selezione e di controllo rivolti agli operatori che svolgono un’attività di lavoro

    autonomo o di impresa, sia in forma individuale che collettiva.

    1.2 La novella normativa, prevista dai commi 15-bis.1 e 15-bis.2, è principalmente

    rivolta alle partite Iva di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o


    1 L’articolo 1, comma 149, della Legge di Bilancio 2023 ha, inoltre, aggiunto il comma 7-quater all’articolo
    11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevedendo una specifica sanzione amministrativa di
    € 3.000 da irrogare contestualmente al provvedimento di cessazione della partita Iva.

    da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli

    obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. Sono altresì ricomprese le

    partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o

    a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le

    caratteristiche innanzi dette.

    1.3 L’Agenzia delle Entrate, anche sulla base dei dati trasmessi e degli esiti delle

    istruttorie della Guardia di Finanza, effettua specifiche analisi del rischio connesso

    al rilascio e all’operatività delle partite Iva, al fine di individuare tempestivamente

    i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei

    requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari,

    secondo le modalità di seguito esposte.

    2. Criteri di valutazione del rischio

    2.1 La valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:

    - elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al

    lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o

    ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia

    la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la

    manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale

    e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;

    - elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento

    dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della

    stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;

    - elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della

    partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle

    norme tributarie.

    2.2 Gli elementi di rischio sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle

    informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate,

    di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o

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    attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché da ogni altra fonte

    informativa.

    3. Modalità operative

    3.1 I soggetti titolari di partita Iva che presentano gli elementi di rischio individuati

    al punto 2.1 o gli altri elementi, di volta in volta individuati dall’Agenzia delle

    Entrate nell’ambito della propria analisi del rischio, sono invitati, ai sensi

    dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

    600, a comparire di persona presso l’ufficio competente ai sensi dell’art 40 del

    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le

    modalità e i tempi previsti dall’ordinamento tributario.

    3.2 L’invito contiene l’indicazione dei profili di rischio individuati e gli elementi

    di pericolosità fiscale riscontrati in base alle specifiche analisi effettuate anche in

    applicazione dei criteri di cui al punto 2.

    3.3 La comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri

    del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante

    legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è

    attribuita la partita Iva.

    3.4 Il contribuente è, inoltre, chiamato a fornire ogni chiarimento e ad esibire la

    documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della

    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria e, in ogni caso, a

    dimostrare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati

    dall’ufficio.

    3.5 Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’ufficio effettua le seguenti

    attività:

    - riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati

    con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare

    della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale

    dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare

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    criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del

    soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di

    imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare

    alla luce della specifica attività svolta;

    - riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli

    4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e

    l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali

    controlli, effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione

    esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti, possono riguardare

    l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di

    svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto

    alla stessa;

    - riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del

    soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate

    violazioni individuati dall’ufficio.

    3.6 Gli esiti delle analisi e dei controlli sono resi disponibili alla Guardia di

    Finanza anche tramite strumenti informatici.

    3.7 Lo svolgimento dei sopra elencati controlli non preclude, in ogni caso, la

    facoltà per l’ufficio di porre in essere ogni ulteriore e differente attività, secondo i

    poteri previsti dalla legge.

    4. Provvedimento di cessazione della partita Iva e di irrogazione della sanzione ai

    sensi dell’articolo 35, comma 15-bis.1 del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    4.1 Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’ufficio o non

    fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio

    indicati al punto 2.1 o emersi nel corso dell’istruttoria, anche a seguito della

    presentazione della documentazione richiesta, l’ufficio notifica al medesimo il

    provvedimento di cessazione della partita Iva.

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    4.2 La sanzione prevista dall’articolo 11, comma 7-quater del decreto legislativo

    18 dicembre 1997, n. 471 viene irrogata contestualmente al provvedimento di

    cessazione della partita Iva e non trova applicazione l’articolo 12 del decreto

    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e

    continuazione. La sanzione trova applicazione nei confronti dei soggetti destinatari

    dei provvedimenti di cessazione della partita Iva emessi sia ai sensi del comma 15-

    bis.1 che ai sensi del comma 15-bis.

    4.3 La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe

    Tributaria della notifica del provvedimento.

    4.4 La cessazione della partita Iva comporta l’esclusione della stessa dalla banca

    dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola

    conseguentemente invalida nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del

    Regolamento (UE) n. 904/2010.

    4.5 Conformemente a quanto previsto dall’articolo 35-quater del decreto del

    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella sezione dedicata al

    servizio di verifica della partita Iva del sito internet dell’Agenzia delle Entrate

    (www.agenziaentrate.gov.it) sarà possibile riscontrare, mediante i dati disponibili

    in anagrafe tributaria, l’eventuale cessazione della partita Iva ai sensi dell’articolo

    35, commi 15-bis e 15-bis.1. Ciascun operatore potrà verificare in ogni momento

    se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un

    provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dei citati commi, al fine di

    evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti.

    5. Competenza per l’emissione dei provvedimenti di cessazione della partita Iva e

    di irrogazione della sanzione

    5.1 I provvedimenti di cessazione della partita Iva e di irrogazione della sanzione

    sono emessi dall’ufficio territorialmente competente ai sensi dell’art 40 del decreto

    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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    6. Richiesta di attribuzione di partita Iva successiva al provvedimento di

    cessazione ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis.2 del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    6.1 Il comma 15-bis.2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica

    26 ottobre 1972, n. 633 - introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 - stabilisce che,

    in caso di cessazione della partita Iva effettuata ai sensi dei precedenti commi 15-

    bis e 15-bis.1, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente

    richiedere l’attribuzione di partita Iva, solo previa presentazione di una polizza

    fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione

    finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a

    euro 50.000.

    6.2 Qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell’emanazione del

    provvedimento di cessazione della partita Iva, l’importo della fideiussione deve

    essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali

    oneri accessori) ancora dovute se superiori a euro 50.000.

    6.3 La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata ai sensi dell’articolo

    1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni, è

    prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale

    dell’Agenzia delle Entrate competente ai sensi dell’art 40 del decreto del

    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e presentata alla medesima

    Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva.

    6.4 La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve riportare il contenuto

    minimo di cui al fac-simile allegato al presente provvedimento.

    7. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

    7.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel

    rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela

    della riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

    europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di protezione

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    dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive

    modificazioni.

    7.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli

    obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla legge (e, precisamente,

    dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal decreto

    del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 1, commi

    148 e 149 della legge 29 dicembre 2022, n. 197), nonché per l’esecuzione di

    compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di

    pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c)

    ed e) del Regolamento (UE) 2016/679).

    7.3 L’Agenzia delle Entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

    relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia

    delle Entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è

    affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per

    questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del

    Regolamento (UE) 2016/679.

    7.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 3 e 6 del presente

    provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle varie

    fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione

    delle attività ivi descritte.

    7.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.

    1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva i dati

    oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello

    di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di

    eventuali giudizi.

    7.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f)

    del Regolamento (UE) 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati in

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    maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

    autorizzati o illeciti.

    7.7 L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

    richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire

    la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità

    di esso agli obblighi di legge e al Regolamento stesso.

    7.8 Le Informative che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai

    sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella

    sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale

    dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

    7.9 Sul trattamento dei dati personali indicati del presente provvedimento è stata

    eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi

    dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    L’articolo 35 comma 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

    1972, n. 633 prevede che l’attribuzione del numero di partita Iva comporti

    l’effettuazione di controlli automatizzati per individuare elementi di rischio

    connessi al rilascio dello stesso, nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel

    luogo di esercizio dell’attività, secondo i poteri attribuiti dal decreto del d.P.R. n.

    633/1972. Tali attività sono finalizzate a verificare che i dati forniti dai soggetti

    per la loro identificazione ai fini Iva siano completi ed esatti. In caso di esito

    negativo, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva e provvede

    all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano

    operazioni intracomunitarie (VIES).

    La disposizione, in aderenza ai principi contenuti nel Regolamento (UE) n.

    904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione

    amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di Iva, mira ad individuare i

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    soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva di cui agli articoli da 1 a 5

    del d.P.R. n. 633/1972.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 110418 del 12

    giugno 2017, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva

    e di esclusione della stessa dal VIES.

    Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, il comma 148

    dell’articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha

    previsto un’ulteriore tipologia di controlli connessi al rilascio di nuove partite Iva,

    inserendo all’articolo 35, dopo il comma 15-bis, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2.

    La nuova previsione mira a consentire la verifica dell’effettivo esercizio

    dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 633/1972 e l’assenza dei profili

    di rischio individuati. In caso di inottemperanza all’invito o di esito negativo dei

    controlli l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva.

    Il comma 15-bis.2 prevede che, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e

    15-bis.1, il soggetto possa successivamente richiedere l’attribuzione di una nuova

    partita Iva previo rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

    L’articolo 1, comma 149 della Legge di Bilancio 2023 ha inoltre introdotto, con il

    comma 7-quater dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997, una specifica sanzione di

    euro 3.000 da irrogare contestualmente all’emanazione dei provvedimenti di

    cessazione della partita Iva di cui ai commi 15-bis e 15-bis.1.

    Il presente provvedimento, adottato in attuazione del comma 150 della Legge di

    Bilancio 2023, definisce le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al

    comma 148.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    b) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 67, comma 1, e 68, comma 1)

    c) Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

    20 febbraio 2001 (artt. 5, comma 1, e 6, comma 1)

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    d) Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)

    e) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

    aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga

    la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

    f) Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 196 e successive modificazioni e

    integrazioni recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”

    Disciplina normativa di riferimento:

    ? Legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi 148, 149 e 150

    ? Art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    ? Art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    ? Art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

    ? Art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.

    600

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle

    Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 16 maggio 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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