• Risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E del 07.07.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E del 07.07.2023
  • RISOLUZIONE N. 41/E







    Roma, 7 luglio 2023

    OGGETTO: Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri
    sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo
    trimestre 2023 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione,
    tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari

    L’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure

    agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior

    onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e

    gas naturale.

    La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi

    siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

    1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

    Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello

    F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023 sono

    stati istituiti i seguenti codici tributo:

    Codice tributo Descrizione

    7015
    credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art.
    4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34

    7016
    credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) –
    art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34

    7017
    credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo
    trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    Codice tributo Descrizione

    7018
    credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas
    naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n.
    34

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 237453 del 27 giugno 2023

    sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022

    relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli

    oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

    Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione

    tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    ? “7751” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

    imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30

    marzo 2023, n. 34;

    ? “7752” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

    imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge

    30 marzo 2023, n. 34”;

    ? “7753” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

    imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4,

    del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;

    ? “7754” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

    imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre

    2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente

    tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici

    tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

    colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba

    procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel

    formato “AAAA”.

    3

    I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di

    cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati

    provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato

    all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e

    l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30

    giugno 2022.

    In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle

    comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate

    effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito

    utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena

    lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello

    F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle

    entrate.



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