• Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E del 26.06.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E del 26.06.2023
  • RISOLUZIONE N. 35/E





    Roma, 26 giugno 2023

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
    modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti
    utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia
    delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge
    18 novembre 2022, n. 176

    L’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, prevede che, ai soggetti passivi IVA

    obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

    giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è

    concesso un contributo, alle condizioni ivi previste, per l'adeguamento da effettuarsi

    nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022,

    n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti

    utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica.

    Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in

    compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è

    complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro

    per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 giugno 2023, sono

    state definite le modalità di attuazione del credito d’imposta in argomento.

    In particolare, il suddetto provvedimento ha previsto che, ai sensi dell’articolo 37,

    comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell’utilizzo in



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione

    2

    compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, il modello F24 deve essere presentato

    esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di

    cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici

    messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    ? “7032” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti

    utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei

    corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022,

    n. 176”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

    sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

    contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

    debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa,

    nel formato “AAAA”.

    Il credito di imposta in argomento non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato

    qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di

    presentazione, il plafond residuo dello stanziamento di cui all’articolo 8 del decreto-legge

    18 novembre 2022, n. 176, risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso.

    Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita

    ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

    entrate.


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