• Risoluzione Agenzia Entrate n. 30/E del 22.06.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 30/E del 22.06.2023
  • RISOLUZIONE N. 30/E





    Roma, 22 giugno 2023

    OGGETTO: Versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive di cui
    all’articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 -
    Ridenominazione dei codici tributo “1836” e “1837”

    La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito “legge”), all’articolo 1, commi da 100

    a 105, ha introdotto, per le società ivi indicate, un regime fiscale agevolato per consentire

    l’assegnazione e la cessione ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici

    registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la

    trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale

    la gestione dei predetti beni.

    In particolare, il comma 101 del citato articolo 1 della legge, prevede l’applicazione

    di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività

    produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate

    non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al

    momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Inoltre, le riserve in

    sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle

    società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per

    cento.

    Il comma 105 dell’articolo 1 della legge, dispone, inoltre, che “Le società che si

    avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento

    dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre

    2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i

    rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in

    argomento, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E del 13

    settembre 2016:

    ? “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore

    normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni

    posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente

    riconosciuto - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre

    2022, n. 197”;

    ? “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione

    d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su

    quelle delle società che si trasformano - articolo 1, commi da 100 a 105,

    della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

    sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

    versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si

    riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

    *****

    Resta fermo l’utilizzo del codice tributo “1127” denominato “Imposta sostitutiva per

    l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma

    121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, istituito con la risoluzione n. 237/E del 10

    giugno 2008 e successivamente ridenominato con la citata risoluzione n. 73/E del 13

    settembre 2016, ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma

    106, della legge.



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