• Risoluzione Agenzia Entrate n. 29/E del 20.06.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 29/E del 20.06.2023
  • RISOLUZIONE N. 29/E




    Roma, 20 giugno 2023

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito
    delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n.
    600/1973

    Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto

    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate

    ai sensi dell’articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

    n. 600, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue.

    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in

    corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice

    tributo già istituito (seconda colonna), utilizzato per il versamento spontaneo.

    Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del
    D.P.R. n. 600/1973

    Codice tributo
    per versamento

    spontaneo

    “930G” - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta ACE – Articolo
    19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - IMPOSTA

    6955
    “931G” - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta ACE – Articolo

    19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 -
    INTERESSI

    “932G” - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta ACE – Articolo
    19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 -
    SANZIONI



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione

    2

    Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del
    D.P.R. n. 600/1973

    Codice tributo
    per versamento

    spontaneo

    “933G” - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva delle imposte sui
    redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle
    SIIQ - Articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.
    296 - IMPOSTA

    “934G” - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Imposta sostitutiva delle imposte sui
    redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa
    alle SIIQ - Articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre
    2006, n. 296 - INTERESSI


    1136

    “935G” - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Imposta sostitutiva delle imposte sui
    redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa
    alle SIIQ - Articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre
    2006, n. 296 - SANZIONI

    I suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il

    contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del

    D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel

    modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare

    solo una quota.

    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono

    esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella

    colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati,

    il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa

    comunicazione.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

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