• Risoluzione Agenzia Entrate n. 26/E del 14.06.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 26/E del 14.06.2023
  • RISOLUZIONE N. 26/E





    Roma, 14 giugno 2023

    OGGETTO: Istruzioni per il versamento tramite modello F24 dei diritti dovuti per le
    operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione
    presso il «registro dei pegni non possessori», di cui all’articolo 1 del decreto-
    legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
    giugno 2016, n. 119, nonché delle imposte e degli eventuali interessi e
    sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.


    L’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha introdotto nell’ordinamento nazionale la figura del

    pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa. Il

    comma 4 del citato articolo 1, ha previsto la costituzione presso l’Agenzia delle entrate di

    un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori» che consente al

    pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle

    procedure esecutive e concorsuali.

    Il successivo comma 6 del citato articolo 1 ha previsto che “le operazioni di iscrizione,

    consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di

    chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati

    con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della

    giustizia”. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il

    Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, è stato adottato il regolamento

    concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori.

    Il suddetto decreto interministeriale ha stabilito che “Le iscrizioni e le altre formalità

    non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o

    accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


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    decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di provvedimento dell’autorità giudiziaria” e

    determinato i diritti di visura e di certificazione, in misura idonea a garantire almeno la

    copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro.

    Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 120760 del 5

    aprile 2023, emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del richiamato decreto

    interministeriale, è stato stabilito che i tributi e i diritti dovuti per la registrazione del titolo,

    per l’esecuzione delle formalità nel registro informatico dei pegni mobiliari non possessori e

    per le relative certificazioni e copie sono versati mediante addebito su un conto aperto

    presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.

    In proposito, il punto 5.1 del citato provvedimento ha previsto, nei casi in cui i

    versamenti effettuati dovessero risultare insufficienti o venisse riscontrato un mancato

    addebito, che gli importi dovuti siano versati con le modalità di cui al capo III del decreto

    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le istruzioni fornite con successiva risoluzione.

    Ciò premesso, con la presente risoluzione si rende noto che i versamenti insufficienti e

    i mancati addebiti possono essere regolarizzati effettuando tramite modello F24 il

    pagamento delle somme dovute, utilizzando i codici tributo di cui alla risoluzione n. 9/E del

    20 febbraio 2020 (per gli atti privati) e alla risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 (per gli

    atti pubblici e le scritture private autenticate). Inoltre, in tali eventualità, per consentire il

    versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione si istituisce il seguente codice

    tributo:

    ? “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

    sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

    “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di

    formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

    *****

    Per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di

    liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, sono utilizzati i codici tributo di

    cui alle richiamate risoluzioni n. 9/E e n. 76/E del 2020. In tale eventualità, inoltre, per

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    consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione si istituisce il

    seguente codice tributo:

    ? “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione -

    somme liquidate dall’ufficio”.

    In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella

    sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

    “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il

    “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati

    nell’atto emesso dall’ufficio.

    Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il codice

    tributo già esistente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

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