• Risoluzione Agenzia Entrate n. 23/E del 19.05.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 23/E del 19.05.2023
  • RISOLUZIONE N. 23/E





    Roma, 19 maggio 2023

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
    dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei
    valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati
    regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 5,
    comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
    dall’articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    L’articolo 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 1,

    comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 1-bis, prevede che, agli effetti

    della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1,

    lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei

    mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1°

    gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale

    determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con

    riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a

    un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

    I successivi commi 108 e 109 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022 recano

    disposizioni inerenti alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati

    o in sistemi multilaterali di negoziazione e ai terreni edificabili e con destinazione agricola

    posseduti alla data del 1° gennaio 2023, stabilendo, altresì, che “Le imposte sostitutive

    possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere

    dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli

    interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.”.



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in

    argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

    ? “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la

    rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti

    negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di

    negoziazione

    Resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056, per il versamento dell’imposta

    sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto,

    rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni

    edificabili e con destinazione agricola, istituiti con risoluzione n. 75 del 25 maggio 2006 e

    successivamente ridenominati con risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

    sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

    versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno di possesso dei beni

    per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.


    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati