• Risoluzione Agenzia Entrate n. 21/E del 10.05.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 21/E del 10.05.2023
  • RISOLUZIONE N. 21/E





    Roma, 10 maggio 2023

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24
    Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni per
    l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis
    del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    L’articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca una serie di

    misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante

    l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il

    versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori,

    prevedendo, ai commi 1 e 3, nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori,

    subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque

    denominati.

    Il comma 4 del medesimo articolo 17-bis stabilisce che “In caso di inottemperanza

    agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una

    somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice

    per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta

    esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di

    compensazione.”.

    Con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti chiarimenti relativi alla

    disciplina in argomento.

    Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme dovute ai sensi del citato

    articolo 17-bis, comma 4, del decreto-legislativo n. 241 del 1997, tramite il modello di

    versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i

    seguenti codici tributo:



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    ? “8119” denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti

    dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

    ? “9600” denominato “Spese di notifica”.

    In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono

    esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,

    secondo le seguenti modalità.

    Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

    ? nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati

    anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

    Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

    ? nel campo “tipo”, la lettera “R”;

    ? nel campo “elementi identificativi”, per il codice tributo 8119, in caso di

    versamento rateale, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN”

    rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero

    complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il

    suddetto campo è valorizzato con “0101”. Nessun valore per il codice tributo

    9600;

    ? nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente

    risoluzione;

    ? nel campo “anno di riferimento”, l’informazione riportata nell’atto emesso

    dall’Ufficio, nel formato “AAAA”;

    ? nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti

    emessi dall’Ufficio.


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