• Risoluzione Agenzia Entrate n. 20/E del 10.05.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 20/E del 10.05.2023
  • RISOLUZIONE N. 20/E





    Roma, 10 maggio 2023

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti
    d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori
    oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – secondo
    trimestre 2023

    L’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure

    agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior

    onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e

    gas naturale. In particolare, l’articolo 4 prevede:

    ? al comma 2, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di

    energia elettrica, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo

    straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento

    delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed

    effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito di

    imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica

    prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel

    secondo trimestre dell'anno 2023;

    ? al comma 3, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte

    consumo di energia elettrica di cui al comma 2, di un contributo straordinario,

    sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa

    sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

    nel secondo trimestre dell'anno 2023;

    ? al comma 4, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas

    naturale, come definite dallo stesso comma 4, di un contributo straordinario,



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione

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    sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per

    l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno

    2023;

    ? al comma 5, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte

    consumo di gas naturale di cui al comma 4, di un contributo straordinario,

    sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per

    l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno

    2023.

    La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi,

    entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati esclusivamente in compensazione ai

    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24,

    oppure ceduti solo per intero a terzi.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di

    cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare

    esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

    entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    ? “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore

    (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n.

    34”;

    ? “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non

    energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30

    marzo 2023, n. 34”;

    ? “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte

    consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-

    legge 30 marzo 2023, n. 34”;

    ? “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da

    quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c.

    5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

    sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

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    contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

    debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della

    spesa, nel formato “AAAA”.



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