• Risoluzione Agenzia Entrate n. 19/E del 02.05.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 19/E del 02.05.2023
  • RISOLUZIONE N. 19/E




    Roma, 2 maggio 2023

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello
    F24, dei crediti, ceduti o fruiti come sconto ai sensi dell’articolo 121 del
    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativi al Superbonus, al Sismabonus
    e al bonus barriere architettoniche

    L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato

    dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 prevede che “Per gli interventi di cui

    agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-

    septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

    agosto 2013, n. 90, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto

    decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o

    di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora

    utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria

    rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia

    delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche

    avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al

    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito

    d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può

    essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

    sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.”.

    Tanto premesso, tenuto conto che la richiamata disposizione consente la ripartizione in

    dieci rate annuali di pari importo della quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle

    Entrate entro il 31 marzo 2023, relativamente alle detrazioni di cui all’articolo 119 del

    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus), all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-

    septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Sismabonus) e all'articolo 119-ter del citato

    decreto-legge n. 34 del 2020 (superamento ed eliminazione di barriere architettoniche), è

    necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle

    Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° aprile 2023.

    Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di

    ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, in aggiunta ai codici

    tributo 7708 e 7718 istituiti con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, sono istituiti i

    seguenti codici tributo:

    ? “7709” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL

    n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;

    ? “7719” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 –

    art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;

    ? “7738” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n.

    63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;

    ? “7739” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 –

    art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;

    ? “7710” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE

    BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121

    DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”;

    ? “7740” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE

    ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020

    - OPZIONI DAL 01/04/2023”.

    I suddetti codici tributo sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni

    per la prima cessione o per lo sconto relative alle fattispecie in argomento comunicate

    all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° aprile 2023. I codici tributo istituiti con le

    risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7

    3

    dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni

    comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni ivi riportate.

    * * *

    Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile

    2023 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 9, comma 4, del

    decreto-legge n. 176 del 2022.

    Il citato provvedimento, tra l’altro, al punto 2.3 dispone che ciascuna nuova rata

    annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente

    in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di

    riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.

    Tanto premesso, allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla

    ripartizione della rata originaria, a seguito della comunicazione prevista dal punto 3.1 del

    richiamato provvedimento del 18 aprile 2023, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    ? “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n.

    34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;

    ? “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n.

    34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;

    ? “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

    art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN

    DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

    * * *

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente

    tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici

    tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

    colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba

    procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

    In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle

    comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione

    in dieci rate di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, l’Agenzia

    delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei

    crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota

    4

    disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato

    al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante

    i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve

    essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel

    formato “AAAA”.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati