• Circolare Agenzie Entrate 20/E del 7/07/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 20/E del 7/07/2023
  • CIRCOLARE N. 20 /E



    Direzione Centrale Coordinamento Normativo

    Roma, 7 luglio 2023

    OGGETTO: Articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. “decreto
    Semplificazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022,
    n. 122 – Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e
    agli accompagnatori dei ricoverati.

    2

    INDICE

    PREMESSA .......................................................................................................... 3

    1. Prestazioni sanitarie rese alle persone ricoverate ....................................... 4

    1.1. Prestazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ............................. 4

    1.2. Prestazioni imponibili soggette ad aliquota IVA del 10 per cento ... 10

    2. Prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate

    ………………………………………………………………………………12

    3. Prospetto riepilogativo della disciplina IVA oggetto delle modifiche

    apportate dall’articolo 18 del decreto Semplificazioni ................................... 13

    3

    PREMESSA

    Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure urgenti in materia

    di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato

    e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» (c.d. “decreto Semplificazioni”)1,

    all’articolo 18 introduce, come indicato in rubrica, alcune «Modifiche alla

    disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei

    ricoverati»2.

    In particolare, il comma 1 dell’articolo citato interviene sul decreto del

    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. “decreto IVA”),

    riformulando le previsioni riguardanti:

    a) l’esenzione da imposta di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18), relativa

    alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese

    nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi

    dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio

    decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro

    della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;


    1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
    2 L’articolo 18 del decreto Semplificazioni prevede al comma 1, in particolare, quanto segue:
    «1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 10, primo comma, il numero 18) è sostituito dal seguente: «18) le prestazioni sanitarie di
    diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette
    a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
    luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze. L’esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una
    componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da
    quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria
    presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso,
    l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale
    soggetto al terzo;
    b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) è sostituito dal seguente: «120) prestazioni rese ai clienti
    alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di
    ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi
    dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori
    delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura
    non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti
    di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19)»
    .

    4

    b) l’applicazione dell’aliquota ridotta (del 10 per cento) di cui alla Tabella A,

    parte terza, n. 120, alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per

    le quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n.18)

    e n.19), del decreto IVA, nonché per le prestazioni di alloggio rese agli

    accompagnatori delle persone ricoverate.

    Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 22

    giugno 2022 – data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni – considerando

    come data di effettuazione dell’operazione quella determinata ai sensi dell’articolo

    6, terzo e quarto comma3, del decreto IVA.

    Si effettua nei seguenti paragrafi una dettagliata analisi degli anzidetti

    interventi normativi, distinguendo la trattazione in relazione ai soggetti destinatari

    delle prestazioni rese, ossia le persone ricoverate e i relativi accompagnatori.

    L’illustrazione di tali disposizioni tiene conto, fra l’altro, dei contenuti della

    documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle

    relazioni e ai dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

    1. Prestazioni sanitarie rese alle persone ricoverate

    1.1. Prestazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto

    Si premette che in base all’articolo 10, primo comma, n. 19)4, del decreto

    IVA – disposizione non oggetto di modifica da parte della norma in commento –


    3 L’articolo 6 del decreto IVA prevede, ai commi terzo e quarto, quanto segue:
    «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate
    nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero,
    se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
    Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia
    emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata,
    limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento
    ».
    4 L’articolo 10, primo comma, n. 19), del decreto IVA prevede l’esenzione IVA per «le prestazioni di
    ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di
    mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa
    la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti
    termali
    ».

    5

    sono esenti da imposta le prestazioni di ricovero e cura, comprese quelle di

    somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto qualora rese da:

    - enti ospedalieri;

    - cliniche e case di cura convenzionate5;

    - società di mutuo soccorso con personalità giuridica;

    - enti del Terzo settore di natura non commerciale6.

    Si precisa che per gli stabilimenti termali, anch’essi menzionati dalla citata

    disposizione, l’esenzione da imposta, invece, è limitata alle sole cure termali rese

    al cliente.

    Con la novella normativa si è introdotta una nuova formulazione del n. 18)

    dell’articolo 10, primo comma, del decreto IVA, le cui novità si collegano, in parte,

    alle anzidette prestazioni esenti riportate al n. 19).

    Viene innanzitutto confermata l’esenzione da imposta, già prevista dalla

    previgente disciplina, per «18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e

    riabilitazione della persona7 rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie


    5 Al riguardo il Ministero delle finanze, con circolare n. 40 del 14 aprile 1983, ha precisato che “Il termine
    “convenzionate” contenuto nel citato art. 10, n. 19, identifica le cliniche o case di cura che, sulla base di
    convenzioni stipulate con regioni, casse mutue, enti, ecc..., effettuano prestazioni sanitarie ad assistiti o
    convenzionati a condizioni sociali analoghe a quelle rese dagli organismi sanitari pubblici, nel senso cioè
    che le tariffe applicate siano corrispondenti a quelle praticate per le prestazioni rese in regime di
    convenzione con le regioni
    ” (cfr. anche risoluzione n. 87/E del 20 agosto 2010). Per effetto delle successive
    disposizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia
    sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
    ”), sono da ritenersi strutture sanitarie
    convenzionate quelle in possesso dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater del
    medesimo decreto. Si rammenta, in proposito, che l’accreditamento istituzionale viene conseguito dalle
    strutture sanitarie private a seguito di un accordo con l’ente ospedaliero locale, stipulato ai sensi
    dell’articolo 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, che individui dettagliatamente, tra l’altro, gli obiettivi
    di salute, il volume massimo di prestazioni da effettuare, i requisiti del servizio sanitario da rendere e il
    corrispettivo delle attività concordate (cfr. risposta a interpello n. 339 del 12 maggio 2021).
    6 L’esenzione per gli enti del Terzo settore di natura non commerciale, introdotta dall’articolo 89, comma
    7, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. “Codice del Terzo settore”) in sostituzione
    delle ONLUS, troverà applicazione – in base alle previsioni di cui all’articolo 104, comma 2, del medesimo
    decreto – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione
    europea prevista per talune disposizioni fiscali del citato Codice. Nelle more della predetta autorizzazione,
    pertanto, l’esenzione in commento è da riferirsi solo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
    (ONLUS).
    7 In merito alle definizioni di attività di diagnosi, prestazioni di cura e prestazioni di riabilitazione, si veda
    la risoluzione n. 184/E del 24 settembre 2003, in cui è stato precisato che:
    - per attività di diagnosi si intende “l’attività diretta ad identificare la patologia cui i pazienti sono

    affetti”;
    - per prestazioni di cura si intendono “le prestazioni di assistenza medico generica, specialistica,

    infermieristica, ospedaliera e farmaceutica”;

    6

    soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,

    approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con

    decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

    finanze».

    Le citate esenzioni di cui ai numeri 18), primo periodo, e 19) del primo

    comma dell’articolo 10 del decreto IVA recepiscono nella legislazione nazionale

    le esenzioni da imposta stabilite dall’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE del

    Consiglio del 28 novembre 2006 (c.d. direttiva IVA), rispettivamente, alle lettere

    c) e b)8.

    In relazione a tali tipologie di operazioni, la Corte di Giustizia dell’Unione

    europea ha precisato che “il criterio in base al quale va delimitato l’ambito di

    applicazione delle due fattispecie di esenzione previste dalle suddette disposizioni

    non è tanto la natura della prestazione, quanto, piuttosto, il luogo della sua

    erogazione”. Infatti, “l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in

    questione riguarda prestazioni compiute in ambito ospedaliero, mentre l’articolo

    132, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva riguarda prestazioni fornite

    al di fuori di un tale ambito, tanto nello studio privato del prestatore quanto nel

    domicilio del paziente o altrove” (cfr. sentenza 8 giugno 2006, C-106/05; inoltre,

    sentenze 2 luglio 2015, C-334/14, e 18 settembre 2019, C-700/17).

    Nella sentenza C-106/05, peraltro, la Corte ha osservato che dal tenore

    letterale della disposizione di cui alla lettera c) del citato articolo 132 “non emerge

    (…) in alcun modo che essa presupponga, affinché talune prestazioni mediche

    siano esentate, che le stesse siano fornite nell’ambito di un rapporto di fiducia tra

    il prestatore di assistenza sanitaria e la persona in cura”.


    - per prestazioni di riabilitazione si intendono “quelle che, al pari delle prestazioni di cura, le quali

    prevedono una prevalente prestazione di fare, sono rivolte al recupero funzionale e sociale del
    soggetto
    ”.

    8 In particolare, l’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE prevede che gli Stati membri esentano dall’IVA,
    tra l’altro: «b) l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse,
    assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi,
    da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente
    riconosciuti;
    c) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono
    definite dallo Stato membro interessato
    ».

    7

    Ciò premesso, la novella normativa, in linea con l’orientamento della

    giurisprudenza unionale, ha ampliato – per effetto dell’aggiunta del secondo

    periodo al n. 18) del primo comma dell’articolo 10 del decreto IVA – l’esenzione

    per le prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti

    a vigilanza.

    Tale integrazione normativa prevede, in particolare, che l’esenzione di cui

    trattasi «si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente

    di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto

    diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti

    la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi

    applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera

    per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto

    da tale soggetto al terzo».

    Per effetto di tale disposizione, dunque, qualora la prestazione sanitaria sia

    resa al paziente, nell’ambito della più complessa prestazione di ricovero e cura, da

    una delle strutture ivi indicate, avvalendosi di un professionista, in un rapporto

    trilaterale, che veda detta prestazione fatturata dal professionista alla struttura e da

    quest’ultima al paziente, l’esenzione si applica in entrambi i rapporti, nel limite

    normativamente previsto.

    Si osserva, al riguardo, che la novità sul trattamento di esenzione da IVA

    investe nella sostanza le strutture sanitarie diverse da enti ospedalieri, cliniche e

    case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed

    enti del Terzo settore di natura non commerciale9, soggetti per i quali l’esenzione

    da imposta sulle prestazioni di ricovero e cura è invece già prevista al numero 19)

    del primo comma dell’articolo 10.

    Ciò nondimeno, si ritiene che la novella normativa possa trovare

    applicazione con riferimento alle cliniche e case di cura convenzionate che operino


    9 Si veda la nota n. 6.

    8

    anche fuori convenzione, limitatamente alle prestazioni rese in regime privatistico

    “di solvenza”, al pari delle cliniche e case di cura non convenzionate.

    Qualora, dunque, un professionista esegua la prestazione sanitaria nei

    confronti di un soggetto ricoverato, ad esempio, presso una casa di cura non

    convenzionata – e tale prestazione venga dallo stesso fatturata alla struttura

    medesima in esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18),

    primo periodo, del decreto IVA – l’anzidetta casa di cura, in base alla nuova

    disposizione, rende esente – al soggetto ricoverato – la prestazione di ricovero e

    cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dalla struttura stessa al

    professionista.

    La modifica normativa in commento, pertanto, evita di fatto che il soggetto

    ricoverato sia inciso da una imposta che sarebbe, invece, non dovuta in casi

    analoghi, ossia laddove la prestazione venisse resa nei suoi confronti, ad esempio,

    da una casa di cura convenzionata o direttamente da un medico10.

    Si osserva, inoltre, che il secondo periodo del numero 18), introdotto dalla

    norma in commento, subordina l’esenzione della componente di una prestazione

    di ricovero e cura resa dalla struttura sanitaria non convenzionata alla condizione

    che «tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un

    terzo». Tale condizione implica che, laddove la prestazione sia resa dal

    professionista sanitario sottoposto a vigilanza e questi sia legato alla struttura

    sanitaria non convenzionata da un rapporto di lavoro dipendente, la disposizione

    in commento non trova applicazione e l’intera prestazione di ricovero e cura è

    soggetta ad IVA.


    10 Per le prestazioni rese ai soggetti non ricoverati, invece, restano confermati i precedenti chiarimenti di
    prassi forniti nella risoluzione n. 87/E del 20 agosto 2010. In tale documento è stato precisato che “per le
    prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista, presso i locali messi a disposizione dalla casa di
    cura, in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente
    [non ricoverato], è tenuto ad
    emettere fattura, nei confronti del paziente, il professionista stesso; e ciò anche se i compensi vengono
    riscossi dalla struttura sanitaria in base al disposto di cui all’articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre
    2006, n. 296 (cfr. anche circolare 15 marzo 2007, n. 13/E). Resta inteso che per le suddette prestazioni,
    rese nell’ambito di un rapporto diretto tra il medico ed il paziente, la fattura potrà essere emessa altresì
    dalla struttura sanitaria in nome e per conto del professionista
    ”.

    9

    Tale tesi è avvalorata anche dalla previsione secondo cui l’esenzione opera

    «fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo», escludendo

    quindi una sua determinazione – tra l’altro di difficile quantificazione nell’importo

    – in base alla retribuzione del dipendente.

    Qualora il professionista provveda a fatturare le prestazioni esenti alla

    struttura sanitaria in un momento successivo rispetto alla fatturazione da parte

    della stessa al paziente, è comunque necessario che la struttura medesima presso

    la quale ha operato sia posta nelle condizioni di stabilire, rispetto alla complessiva

    prestazione di ricovero e cura erogata al paziente, quale sia la quota parte da

    assoggettare al regime di esenzione, in quanto strettamente riferibile alla

    prestazione resa dal professionista.

    A tal fine, quest’ultimo comunica alla struttura sanitaria le informazioni

    necessarie affinché questa possa fatturare la quota in esenzione nei confronti del

    paziente ricoverato. Resta salvo, per la struttura sanitaria, l’obbligo di emettere

    nota di variazione – ai sensi dell’articolo 26 del decreto IVA – qualora dovesse

    ravvisarsi che l’ammontare della prestazione esente indicato nella fattura

    successivamente emessa dal professionista sia diverso da quello inizialmente

    comunicato dal medesimo11.

    In virtù dell’intervento normativo in commento, pertanto, devono ritenersi

    parzialmente superati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella, i

    precedenti chiarimenti di prassi forniti con la risoluzione n. 87/E del 20 agosto

    2010, secondo cui le “prestazioni della casa di cura non convenzionata rese nei

    confronti dei soggetti ricoverati (…) dovranno essere assoggettate all’imposta sul

    valore aggiunto, tanto in relazione alla componente relativa all’alloggio e

    all’assistenza, quanto in relazione alla parte più propriamente attinente alla

    diagnosi e alla cura” resa da un soggetto esercente arti e professioni sanitarie.


    11 Per quanto concerne, in particolare, l’eventuale emissione di una nota di variazione in diminuzione,
    l’obbligo discende dalla necessità di correggere la discordanza tra il maggiore importo (esente) fatturato
    dalla casa di cura (sulla base delle informazioni trasmesse dal professionista) e quello poi fatturato dal
    professionista; ciò al fine di rispettare la previsione normativa secondo cui l’esenzione IVA per la
    prestazione resa dalla casa di cura non convenzionata opera fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da
    tale soggetto al professionista per la prestazione medica fatturata.

    10

    1.2. Prestazioni imponibili soggette ad aliquota IVA del 10 per cento

    In merito alle prestazioni rese dalle strutture sanitarie non convenzionate, si

    osserva che le stesse sono interessate anche dal trattamento agevolato di cui alla

    lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto Semplificazioni, avente ad

    oggetto, in particolare, l’applicazione di un’aliquota ridotta per le prestazioni di

    alloggio, ricovero e cura richiamate al numero 120)12 della Tabella A, parte III, del

    decreto IVA.

    In base alla nuova disciplina, infatti, sono soggetti ad aliquota del 10 per

    cento, ai sensi del citato n. 120), le «prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle

    strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

    prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort

    alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma,

    numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle

    persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19),

    e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero

    rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’articolo 10, primo comma,

    numero 19)».

    La nuova previsione, oltre a confermare l’applicazione dell’aliquota IVA

    del 10 per cento alle prestazioni rese dalle strutture ricettive turistiche di cui

    all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alle prestazioni di maggior

    comfort alberghiero rese dalle strutture sanitarie alle persone ricoverate, estende

    tale aliquota anche alle prestazioni:

    - di ricovero e cura rese dalle strutture sanitarie non convenzionate (diverse

    da quelle esenti);

    - di alloggio rese da qualsiasi struttura sanitaria (convenzionata e non) nei

    confronti degli accompagnatori dei soggetti ricoverati.


    12 La Tabella A, parte III, del decreto IVA stabiliva, nella previgente disciplina applicabile alle operazioni
    effettuate fino al 21 giugno 2022, che erano soggette ad aliquota del 10 per cento le «120) prestazioni rese
    ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e
    successive modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in
    istituti sanitari
    ».

    11

    Per effetto della novella normativa, dunque, tutte le prestazioni di ricovero

    e cura per le quali non è prevista l’esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo

    comma, numeri 18) – nella nuova formulazione – e 19), sono soggette ad aliquota

    ridotta del 10 per cento.

    Le strutture sanitarie non convenzionate che svolgono attività di ricovero e

    cura, di conseguenza, mentre con la disciplina previgente applicavano l’IVA con

    aliquota ordinaria, con le disposizioni in commento devono:

    - esentare da imposta quella componente della prestazione che si riferisce alla

    cura resa al soggetto ricoverato presso la struttura stessa da un

    professionista sanitario sottoposto a vigilanza, fino all’ammontare del

    corrispettivo – a sua volta esente da imposta – dovuto dalla struttura al

    professionista in relazione a tale prestazione;

    - applicare l’aliquota ridotta del 10 per cento sulla parte restante della

    prestazione di ricovero e cura resa dalla struttura al soggetto ricoverato;

    - applicare l’aliquota del 10 per cento alle prestazioni di maggior comfort

    alberghiero rese nei confronti di soggetti ricoverati13.

    Tali previsioni rendono l’applicazione dell’IVA sulle prestazioni sanitarie

    offerte dalle strutture non convenzionate più omogenea14 e aderente alla disciplina

    unionale15.


    13 Si veda, in tal senso, la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto
    Semplificazioni, nella parte in cui precisa che “la lettera b) del comma 1 modifica il numero 120) della
    tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per estendere
    l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, già prevista per le prestazioni rese ai clienti alloggiati
    nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, alle prestazioni di ricovero
    e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi
    dell’articolo 10, primo comma, numeri 18) e 19), del medesimo decreto […]
    ”.
    14 Viene superata, in particolare, la disomogeneità legata alla previgente formulazione del testo riportato al
    n. 120) della Tabella A, Parte III, del decreto IVA che - nel prevedere l’applicazione dell’aliquota del 10
    per cento anche alle «(…) prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti
    sanitari
    » - comportava, per gli istituti sanitari non convenzionati, l’applicazione dell’aliquota ordinaria
    sulle prestazioni di ricovero e cura e dell’aliquota ridotta sul maggior comfort alberghiero (vedasi la
    risoluzione n. 87/E del 2010).
    15 Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni “Tale
    previsione risulta conforme alla disciplina europea, in base alla quale le prestazioni sanitarie non
    comprese nel perimetro dell’esenzione possono essere assoggettate ad aliquote dell’IVA ridotte non
    inferiori al 5 per cento, essendo menzionate al punto 17 dell’allegato III della direttiva IVA (…)
    ”.

    12

    Il legislatore, infine, conferma con la previsione di cui al quarto periodo

    della norma in commento – secondo cui sono soggette ad aliquota del 10 per cento

    le «prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso

    i soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19)» – che anche le strutture

    sanitarie che offrono servizi di ricovero e cura in esenzione da imposta continuano

    ad assoggettare le prestazioni di maggior comfort alberghiero a imposta con

    l’aliquota ridotta.

    2. Prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate

    Con la novella normativa il legislatore ha esteso l’applicazione dell’aliquota

    IVA ridotta a una ulteriore fattispecie. In particolare, il terzo periodo di cui al

    numero 120) della Tabella A, parte III, del decreto IVA prevede che siano soggette

    ad aliquota del 10 per cento anche le «prestazioni di alloggio rese agli

    accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, primo

    comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate».

    Per effetto di tale disposizione, tutte le strutture sanitarie che effettuano

    prestazioni di alloggio a favore degli accompagnatori delle persone ricoverate

    devono applicare un’aliquota d’imposta pari al 10 per cento al corrispettivo dovuto

    per l’alloggio, sia qualora detti servizi siano resi da enti ospedalieri, cliniche e case

    di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed enti

    del Terzo settore di natura non commerciale16 (soggetti di cui all’articolo 10, primo

    comma, numero 19), sia laddove siano resi da strutture sanitarie non

    convenzionate.

    La norma citata equipara, peraltro, ai fini del trattamento impositivo

    agevolato, le prestazioni di alloggio rese da strutture sanitarie nei confronti delle

    persone che accompagnano soggetti ricoverati presso le stesse alla generalità delle

    prestazioni di alloggio rese dalle strutture ricettive.


    16 Si veda la nota n. 6.

    13

    3. Prospetto riepilogativo della disciplina IVA oggetto delle modifiche
    apportate dall’articolo 18 del decreto Semplificazioni

    Nella tabella sottostante si riepiloga la disciplina IVA, così come modificata

    dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto Semplificazioni.

    Soggetti prestatori Tipo di prestazione

    Trattamento IVA
    delle operazioni

    effettuate* fino al
    21 giugno 2022*

    Trattamento IVA
    delle operazioni

    effettuate* dal 22
    giugno 2022*

    Esercenti le professioni
    e arti sanitarie soggette

    a vigilanza

    Diagnosi, cura e
    riabilitazione della

    persona
    Esente Esente

    Stabilimenti termali Cure termali Esente Esente

    Enti ospedalieri;
    Cliniche e case di cura

    convenzionate;
    Società di mutuo

    soccorso con
    personalità giuridica;
    Enti del Terzo settore

    di natura non
    commerciale/ONLUS

    Ricovero e cura della
    persona

    Esente Esente

    Maggior comfort
    alberghiero alle

    persone ricoverate
    Imponibile al 10% Imponibile al 10%

    Alloggio agli
    accompagnatori delle

    persone ricoverate
    Imponibile al 22% Imponibile al 10%

    Case di cura non
    convenzionate

    Ricovero e cura della
    persona

    Imponibile al 22%

    Esente per la
    componente che si

    riferisce alla
    prestazione

    acquistata presso un
    professionista

    sanitario;
    Imponibile al 10 %
    per la parte restante

    Maggior comfort
    alberghiero alle

    persone ricoverate
    Imponibile al 10% Imponibile al 10%

    Alloggio agli
    accompagnatori delle

    persone ricoverate
    Imponibile al 22% Imponibile al 10%

    Strutture turistiche
    ricettive

    Alloggio ai clienti Imponibile al 10% Imponibile al 10%

    * L’effettuazione dell’operazione viene determinata ai sensi dell’articolo 6, terzo e quarto comma,
    del DPR n. 633 del 1972.

    14

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

    provinciali e dagli Uffici dipendenti.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)

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