• Circolare Agenzie Entrate 17/E del 26/06/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 17/E del 26/06/2023
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    CIRCOLARE N. 17/E







    Divisione Contribuenti




    Roma, 26 giugno 2023



    OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto

    a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri
    elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle
    persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno
    d’imposta 2022 - Parte terza

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    SOMMARIO

    Premessa .................................................................................................................................. 7

    Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde e
    Bonus facciate (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB) ............................................... 9

    Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ................................................................ 9

    Aspetti generali ..................................................................................................... 9

    Soggetti che possono fruire della detrazione ............................................................ 9

    Trasferimento della detrazione ............................................................................. 17

    Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione .................. 20

    Intestazione dei documenti di spesa....................................................................... 24

    Limite di detraibilità ............................................................................................ 26

    Cumulabilità con altre agevolazioni ...................................................................... 28

    Interventi che danno diritto alla detrazione ........................................................... 29

    Titoli abilitativi .................................................................................................... 49

    Acquisto di unità immobiliare facente parte di fabbricati interamente ristrutturati ... 51

    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma

    di sconto ............................................................................................................. 54

    Sisma bonus ................................................................................................................................... 55

    Aspetti generali ................................................................................................... 55

    Interventi sulle parti comuni degli edifici .............................................................. 60

    Cumulabilità della detrazione con i contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di

    edifici danneggiati da eventi sismici ...................................................................... 60

    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma

    di sconto ............................................................................................................. 61

    Acquisto di case antisismiche ............................................................................... 62

    Bonus verde ................................................................................................................................... 68

    Aspetti generali ................................................................................................... 68

    Limiti di detraibilità ............................................................................................. 69

    Modalità di pagamento ........................................................................................ 69

    Interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - Bonus

    facciate (Righi da E41 a E43 – cod. 15) ....................................................................................... 71

    Aspetti generali ................................................................................................... 71

    Beneficiari .......................................................................................................... 71

    3

    Interventi ammessi .............................................................................................. 72

    Interventi influenti dal punto di vista termico ........................................................ 76

    Limiti di detraibilità ............................................................................................. 77

    Cumulabilità con altre detrazioni .......................................................................... 78

    Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione .................. 79

    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma

    di sconto ............................................................................................................. 82

    Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

    in edifici già esistenti (Righi da E41 a E43 – cod. 21 e cod. 22) ................................................. 84

    Aspetti generali ................................................................................................... 84

    Beneficiari .......................................................................................................... 85

    Limiti di detraibilità ............................................................................................. 85

    Interventi ammessi .............................................................................................. 86

    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma

    di sconto ............................................................................................................. 87

    Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
    elettrica (Rigo E56 – Sez. III C) ........................................................................................... 89

    Aspetti generali ................................................................................................... 89

    Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili - (Rigo E57 – Sez. III
    C) ............................................................................................................................................ 90

    Aspetti generali ................................................................................................... 90

    Condizioni per usufruire della detrazione .............................................................. 91

    Tipologie di beni agevolabili ................................................................................. 93

    Limiti di detraibilità ............................................................................................. 95

    Modalità di pagamento ........................................................................................ 97

    Documentazione da controllare e conservare ......................................................... 97

    Trasmissione all’ENEA dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici ................... 98

    Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus (Righi E61/E62,
    quadro E, Sez. IV) ................................................................................................................ 99

    Aspetti generali ................................................................................................... 99

    Soggetti che possono fruire della detrazione ........................................................ 100

    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma

    di sconto ........................................................................................................... 101

    Limiti di detraibilità ........................................................................................... 102

    4

    Edifici interessati ............................................................................................... 102

    Tipologia di interventi ammessi alla detrazione .................................................... 106

    Interventi sulle parti comuni di edifici ................................................................. 108

    Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod.
    1) ........................................................................................................................................... 109

    Tipologia di spese ammesse alla detrazione ......................................................... 109

    Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 2 e 12) ............... 111

    Tipologia di spese ammesse alla detrazione .......................................................... 112

    Installazione di pannelli solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 3) ................................................ 113

    Tipologia di spese ammesse alla detrazione .......................................................... 114

    Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 4 e cod.

    13) ................................................................................................................................................ 115

    Tipologia di spese ammesse alla detrazione .......................................................... 117

    Acquisto e posa in opera di schermature solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 5) ..................... 119

    Tipologia di spese ammesse alla detrazione .......................................................... 119

    Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse

    combustibili (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 6) .............................................................................. 120

    Tipologia di spese ammesse alla detrazione ......................................................... 121

    Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto -

    Building Automation (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 7 e 16) ....................................................... 122

    Interventi e spese agevolabili .............................................................................. 122

    Limiti di detrazione ............................................................................................ 122

    Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (Righi E61 – E62

    col. 1 cod. 8 e 9) ........................................................................................................................... 124

    Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con

    passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 10 e 11) .... 126

    Schema riassuntivo risparmio energetico ............................................................ 127

    Limite di detrazione ........................................................................................... 129

    Adempimenti ..................................................................................................... 131

    Asseverazione da parte di un tecnico abilitato ...................................................... 131

    Attestato di prestazione energetica ...................................................................... 132

    Scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati .............................................. 133

    5

    Invio della scheda descrittiva all’ENEA .............................................................. 133

    Pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale ................................ 139

    Intestazione dei documenti di spesa..................................................................... 141

    Trasferimento dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi ................. 141

    Vendita dell’immobile ........................................................................................ 142

    Trasferimento dell’immobile mortis causa ........................................................... 143

    Cumulabilità con altre agevolazioni .................................................................... 144

    La rateizzazione del beneficio ............................................................................. 146

    Rideterminazione delle rate ................................................................................ 147

    Documentazione da controllare e conservare ....................................................... 147

    Superbonus (Righi E41/E53 quadro E sez IIIA, IIIB, IIIC e Righi E61/E62, quadro E,
    sez. IV) ................................................................................................................................. 149

    Aspetti generali ................................................................................................. 149

    Soggetti che possono fruire della detrazione ........................................................ 150

    Condomìni ........................................................................................................ 151

    Persone fisiche .................................................................................................. 153

    Ambito oggettivo ................................................................................................ 155

    Edifici interessati ............................................................................................... 157

    Immobili vincolati ............................................................................................. 158

    Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti – Unità strutturali .. 159

    Unità collabenti, unità in corso di costruzione e unità in corso di definizione ........ 162

    Ruderi e diruti ................................................................................................... 163

    Interventi agevolabili .................................................................................................................. 164

    Interventi trainanti ............................................................................................ 165

    Interventi di riqualificazione energetica (“trainanti”) .......................................... 165

    Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi .......................................... 165

    Sostituzione di impianti di climatizzazione ........................................................... 166

    Interventi antisismici ......................................................................................... 169

    Superbonus e contributi per la ricostruzione........................................................ 170

    Interventi “trainati” ........................................................................................... 171

    Interventi di efficientamento energetico .............................................................. 172

    Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo ...................... 174

    Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici .................................................... 176

    6

    Altre spese ammissibili al Superbonus ....................................................................................... 177

    Detrazione spettante .................................................................................................................... 178

    Trasferimento inter vivos o mortis causa dell’immobile ............................................................ 181

    Cumulabilità con altre agevolazioni ........................................................................................... 182

    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma

    di sconto ....................................................................................................................................... 183

    Adempimenti ................................................................................................................................ 184

    Pagamento tramite bonifico ............................................................................... 184

    Visto di conformità e asseverazione ..................................................................... 185

    Documentazione da controllare e conservare ....................................................... 190

    ALLEGATO ........................................................................................................................ 193

    7

    Premessa

    La presente circolare (da ora in avanti anche “Raccolta”) rappresenta il seguito delle circolari 19

    giugno 2023, nn. 14/E e 15/E, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e

    delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di

    recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus,

    anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di

    assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per

    la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

    Tale Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la

    Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

    - per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati, all’apposizione del visto di conformità sulle

    dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31

    maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto;

    - per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria, allo svolgimento dell’attività di assistenza e

    di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

    n. 600.

    L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto

    della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento

    della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione

    uniforme delle norme sul territorio nazionale; al contempo, la circolare costituisce per tutti gli uffici

    dell’Amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività

    nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

    La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 25 luglio 2022, n.

    28/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, del 27

    aprile 2018, n. 7/E e del 4 aprile 2017, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative

    intervenute relativamente all’anno d’imposta 2022.

    Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa

    per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2023 e che consente, pertanto, di

    individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che

    contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro, i singoli paragrafi

    sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai

    professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è

    ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di

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    per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati.

    Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi

    interpretativi in relazione a specifiche casistiche.

    I chiarimenti forniti nella Raccolta sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai

    fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2023; per ragioni di

    completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle

    agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2023.

    La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti

    non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai

    contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per

    le questioni affrontate in sede di assistenza.

    La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni

    sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare,

    al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo

    documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi

    di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova

    del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. Rimane fermo il

    potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza

    dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle

    dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del

    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo

    decreto. A tal fine, è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese

    dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri

    deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art.

    76 del citato d.P.R. n. 445 del 2000.

    Resta fermo che l’Agenzia delle entrate non interpreta la normativa edilizia né può effettuare alcuna

    valutazione, ad esempio, in merito alla qualificazione dell’intervento edilizio oppure alle conseguenze

    derivanti da un eventuale “disallineamento” in materia di inquadramento urbanistico degli interventi

    edilizi derivante dalla applicazione delle leggi regionali rispetto al Testo Unico dell’Edilizia di cui al

    d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

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    Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde e

    Bonus facciate (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB)

    Art. 16-bis del TUIR - Art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Art. 1, commi 12-15, della
    legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 -
    Decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41

    Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento (elevato, dal 26 giugno 2012, al 50 per

    cento) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti

    comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria

    catastale e relative pertinenze. La detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre

    1997, n. 449, è stata resa permanente dall’art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

    con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto nel TUIR l’art. 16-bis.

    La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di

    ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o

    ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31

    dicembre 2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione

    dell’immobile.

    La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

    In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute.

    La detrazione compete, pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta

    antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati

    (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).

    Le norme di attuazione e le procedure di controllo della detrazione sono state individuate con il

    decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 («Regolamento recante norme di attuazione e

    procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di

    detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia»).

    Soggetti che possono fruire della detrazione

    Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone

    fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2).

    La detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo,

    10

    gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Il possesso di un titolo idoneo

    nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno

    diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della

    detrazione stessa. I soggetti legittimati sono:

    ? proprietari o nudi proprietari;

    ? titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;

    ? soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

    ? imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce

    (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.3);

    ? soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici,

    in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle

    stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

    ? detentori (locatari, comodatari) dell’immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2);

    ? familiari conviventi;

    ? coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 09.05.2013 n.

    13/E, risposta 1.2);

    ? conviventi di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge

    Cirinnà);

    ? futuro acquirente.

    Detentore

    La detrazione spetta ai detentori dell’immobile, a condizione che siano in possesso del consenso

    all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto

    (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio

    dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se

    antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi,

    se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini

    previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000. Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario,

    invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione,

    tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale

    si intende fruire della detrazione medesima.

    Fino al 2011, essendo vigente l’obbligo di inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara,

    la data di inizio lavori era rilevata da tale comunicazione (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E).

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    Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio

    dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto

    alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

    Soci di cooperative

    La detrazione spetta ai soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di

    alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, ai soci di cooperative a

    proprietà indivisa (in qualità di detentori). Questi ultimi possono fruire della detrazione dal momento

    di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se

    il verbale di assegnazione non è sottoposto a registrazione.

    La detrazione non spetta alla cooperativa edile formata dai proprietari delle unità immobiliari che

    hanno provveduto alla sua costituzione per avviare la ristrutturazione dello stabile (Risoluzione

    17.11.2008 n. 442/E).

    La persona fisica che non ha ancora acquisito lo status di socio della cooperativa a proprietà indivisa

    può fruire delle detrazioni relative alle spese per il recupero del patrimonio edilizio da lui sostenute

    in qualità di detentore dell’immobile (purché vi sia già stato il gradimento dell’organo amministrativo

    e sia stato immesso nella detenzione dell’immobile).

    Familiare convivente

    La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto

    dell’intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Per familiari si intendono, a norma

    dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo

    grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di

    comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di

    essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Lo status di convivenza

    deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori,

    alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E) e sussistere al momento del

    sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.

    Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento

    delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di

    fruizione della detrazione stessa.

    La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle

    abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale

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    immobile risulti a disposizione. Ai fini della detrazione, si considera a disposizione anche l’immobile

    oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause

    di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso). La detrazione non

    compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il

    marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà

    della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto

    dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente

    (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.10, e Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 5.1). Ferme

    restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei

    lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione

    (Risoluzione 12.06.2002 n. 184/E).

    Convivente di fatto

    Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente di fatto del

    possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità

    dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai

    sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.

    Il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle

    condizioni previste dal richiamato art. 16-bis del TUIR, può, quindi, fruire della detrazione alla

    stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può beneficiare della

    detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si

    esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.

    Ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza”, la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di

    famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della

    Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (Risoluzione 28.07.2016 n. 64/E); tale status può risultare dai

    registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del

    2000.

    Futuro acquirente

    La detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato

    stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato (Risoluzione

    08.02.2008 n. 38/E, e Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.2).

    Più in generale, il promissario acquirente di un box pertinenziale o di un immobile facente parte di

    13

    un edificio interamente ristrutturato, di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR, o di un immobile sul

    quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, può beneficiare della detrazione

    per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione,

    a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente

    si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito (Circolare

    18.11.2016 n. 43/E).

    Occorre, altresì, che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua

    gli interventi a proprio carico.

    Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, che può

    ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso

    dell’immobile.

    La detrazione spetta al futuro acquirente, alle condizioni sopra precisate, anche nelle ipotesi in cui

    non si perfezioni l’acquisto.

    Lavori eseguiti in proprio

    Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle

    spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente

    all’inizio dei lavori (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.1, e Circolare 11.05.1998 n. 121,

    paragrafo 2.4).

    Condominio

    Il condominio negli edifici, disciplinato dagli artt. da 1117 a 1139 del codice civile, costituisce una

    particolare forma di comunione in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli condòmini,

    costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.),

    ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.

    Il condominio può svilupparsi, ad esempio, sia in senso verticale (edificio condominiale a più piani)

    sia in senso orizzontale (residence composti da villette mono o bifamiliari con più servizi in comune

    quali, ad esempio, strade interne, illuminazione, ecc.).

    Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condòmino non può,

    rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione

    e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà (Circolare 07.02.2007

    n. 7/E e Circolare 06.11.2000 n. 204).

    Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione, è necessario

    14

    far riferimento all’art. 1117 del codice civile (Risoluzione 12.02.2010 n. 7/E, che supera il precedente

    orientamento fornito dalla Risoluzione 07.05.2007 n. 84/E).

    Sono parti comuni:

    ? il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i

    portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e, in genere, tutte le parti dell’edificio

    necessarie all’uso comune;

    ? i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento

    centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;

    ? le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento

    comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di

    scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili

    fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

    Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici

    residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt.

    1123 e seguenti del codice civile.

    L’art. 1129, comma 1, del codice civile prevede l’obbligo della nomina di un amministratore

    condominiale qualora i condòmini siano in numero superiore a otto.

    È l’amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all’indicazione dei dati del

    fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei casi, agli altri adempimenti relativi alla detrazione.

    In particolare, l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del

    condòmino, una certificazione dalla quale risultano:

    ? le sue generalità ed il suo codice fiscale;

    ? gli elementi identificativi del condominio;

    ? l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento;

    ? la quota parte millesimale imputabile al condomino.

    L’amministratore deve, inoltre, conservare tutta la documentazione originale, così come individuata

    dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646, al fine

    di esibirla a richiesta degli Uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi, i singoli condòmini

    devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta

    1.4, Risoluzione 04.06.2007 n. 124/E, risposta 2, e Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.6).

    Ai fini del riconoscimento del beneficio, nel caso di spese relative ad interventi sulle parti comuni, la

    detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario o postale da parte

    dell'amministratore o di altro soggetto incaricato e nel limite delle rispettive quote imputate ai singoli

    15

    condòmini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio, anche anticipatamente o

    posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico stesso ma, comunque, entro il termine

    di presentazione della dichiarazione dei redditi (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.8, e

    Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).

    Ove non esista possibilità di accordo tra i condòmini sulla gestione delle parti comuni di un edificio,

    l’autorità giudiziaria può nominare un rappresentante giudiziale del condominio. Tale soggetto è

    legittimato a porre in essere tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell’agevolazione, compreso il

    rilascio della certificazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi necessari ai fini

    dell’imputazione/suddivisione della spesa per ciascun condòmino (Risoluzione 21.07.2008 n.

    314/E).

    Ai fini della detrazione relativa alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in

    cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario,

    mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora

    ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione,

    possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante

    il pagamento della quota relativa alle spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di

    ripartizione (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.7).

    Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente di fatto del

    proprietario dell’immobile, che può portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali.

    Sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale

    relativa alle spese in questione, il convivente deve indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione

    dell’effettivo sostenimento delle spese (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.2).

    Condominio minimo

    Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente,

    senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un

    suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di

    piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento (Risoluzione

    14.02.2008 n. 45/E).

    Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto

    condòmini.

    Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire

    il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare

    16

    un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al

    rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta

    all’atto dell’accredito del pagamento.

    In assenza del codice fiscale del condominio minimo, le fatture potranno essere emesse nei confronti

    del condomino, o dei condòmini, che effettua, ovvero effettuano, anche i correlati adempimenti. Ai

    fini della detrazione, i condòmini, inseriscono nei modelli di dichiarazione le spese sostenute

    utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico ovvero il proprio

    codice fiscale nell’ipotesi in cui ogni condòmino effettui il bonifico per la propria quota di

    competenza riferito al documento di spesa a lui intestato.

    Resta fermo che, il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono

    stati effettuati su parti comuni dell’edificio e, se si avvale dell’assistenza fiscale, ad esibire ai CAF o

    agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto

    all’agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati

    catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta

    1.7).

    Unico proprietario di un intero edificio

    Ai fini della detrazione, i chiarimenti forniti per i condomini valgono anche quando un intero edificio,

    composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico

    proprietario o da più comproprietari e siano in esso rinvenibili parti comuni alle predette unità

    immobiliari.

    Ciò in quanto per “parti comuni” devono intendersi quelle riferibili a più unità immobiliari

    funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari (Risoluzione

    12.07.2007 n. 167/E).

    In altri termini, la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso

    oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle

    parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6). In tal caso, pertanto,

    l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese

    relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.

    Non sono, invece, ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” quando

    l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze (Risoluzione

    12.07.2007 n. 167/E, risposta 2).

    17

    Trasferimento della detrazione

    Come detto, la variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di

    recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione

    comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite. Per determinare

    chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che

    possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14).

    Le quote residue di detrazione non si trasferiscono nell’ipotesi in cui la detrazione spetta al detentore

    dell’immobile (ad esempio, l’inquilino o il comodatario), in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione

    anche se la detenzione cessa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).

    Analogo ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell’immobile che,

    pertanto, può fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell’ipotesi in cui

    l’unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.

    Vendita dell’immobile

    L’art. 16-bis del TUIR, al comma 8, prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale

    sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i

    rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità

    immobiliare (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposte 1.6 e 1.8).

    Da ciò deriva, altresì, che nell’ipotesi in cui un contratto di compravendita di un immobile sia

    stipulato nel medesimo anno di sostenimento della spesa e preveda che la detrazione rimanga in capo

    al cedente che ha sostenuto la spesa, quest’ultimo fruirà dell'intera quota della detrazione (Circolare

    01.06.2012 n. 19/E, risposta 1.8).

    In mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in

    capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata,

    autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti

    contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il

    comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con quanto

    indicato nell’accordo successivamente formalizzato.

    Resta inteso che, qualora vi sia stato un accordo tra le parti, sia in sede di atto di compravendita che

    tramite una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in

    cui sia previsto il mantenimento della detrazione in capo al venditore quest’ultimo può annullarne gli

    effetti, cedendo le quote residue di detrazione all’acquirente, con una nuova scrittura privata

    sottoscritta tra le medesime parti, a condizione che ciò avvenga entro il termine di presentazione della

    18

    prima dichiarazione utile e senza che il venditore abbia già fruito della quota di detrazione indicandola

    nella dichiarazione. Resta fermo che il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei

    redditi deve essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato.

    Benché il legislatore abbia utilizzato il termine «vendita», la disposizione trova applicazione in tutte

    le ipotesi di una cessione dell’immobile e, quindi, anche per le cessioni a titolo gratuito quale, ad

    esempio, la donazione (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).

    Tale disposizione si applica anche nel caso di permuta dell’immobile poiché, in base all’art. 1555 del

    codice civile, le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto compatibili

    (Circolare 19.06.2012 n. 25/E, risposta 1.2).

    Diversamente, in caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote

    di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario. Il

    comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, infatti, ammette il trasferimento del beneficio fiscale solo nella

    ipotesi di vendita dell’immobile (fattispecie che nella prassi, è assimilata alla donazione). Trattasi,

    dunque, di situazioni di trasferimento dell’intera titolarità dell’immobile, caratteristica che non

    sussiste nelle ipotesi di costituzione di diritti reali.

    In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del

    diritto di usufrutto, le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario

    in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.

    Il trasferimento di una quota dell’immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del

    diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Pertanto,

    qualora la vendita sia solo di una quota dell’immobile e non del 100 per cento, l’utilizzo delle rate

    residue rimane in capo al venditore (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.8, e Circolare

    12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.13). La residua detrazione, tuttavia, si trasmette alla parte acquirente

    solo se, per effetto della cessione pro-quota, quest’ultima diventi proprietaria esclusiva dell’immobile

    perché, in quest’ultima ipotesi, si realizzano i presupposti richiesti dalla disposizione normativa

    (Circolare 19.06.2012 n. 25/E, risposta 1.3, e Risoluzione 24.03.2009 n. 77/E).

    Trasferimento dell’immobile mortis causa

    In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono

    per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta

    dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere

    dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (Circolare 10.06.2004 n. 24/E,

    risposta 1.1).

    19

    In applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di

    detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31

    dicembre di quell’anno, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di

    detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno

    di sostenimento della spesa.

    Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la

    detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 2).

    A tal riguardo, si precisa che:

    ? se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;

    ? se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;

    ? se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a

    quest’ultimo, non avendone gli altri la disponibilità;

    ? se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non

    può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso,

    neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge

    superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

    La detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera

    durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in

    eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l'erede non potrà fruire

    della quota di detrazione riferita a tale annualità.

    In particolare, la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo

    per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente

    intenda fruire delle residue rate di detrazione. Ne consegue che l’erede non può fruire delle rate di

    detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente perché, ad esempio,

    concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà

    beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.3).

    In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene,

    le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario

    neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di

    accettazione dell’eredità.

    La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore

    dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità

    del contratto di locazione (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 1.1).

    20

    In tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede del soggetto

    che aveva sostenuto le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (come, ad esempio, il

    convivente di fatto non nominato erede ed il coniuge che non accetta l’eredità), non spetta la

    detrazione per le rate residue.

    In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario in quanto non subentrano

    nel contratto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante, questi può portare in detrazione le

    rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di

    fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene

    (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 3.2).

    La detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario, atteso che il diritto reale di usufrutto ha

    natura temporanea e, nell’ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque

    eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979 del codice civile).

    Tuttavia, nell’ipotesi in cui erede dell’usufruttuario sia il nudo proprietario dell’immobile che

    consolida l’intera proprietà dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione per estinzione

    naturale del diritto di usufrutto, questi può portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di

    proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È

    necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.

    Analogo ragionamento vale anche nell’ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto

    le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che

    ne diventa erede. Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse

    già presente nel suo patrimonio, l’erede può continuare a fruire delle rate residue della detrazione

    spettante al de cuius, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare

    dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario), di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.

    Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione

    Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere

    in possesso della relativa documentazione.

    Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la

    detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è

    indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del

    settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali

    comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di

    bilancio 2022).

    21

    La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei

    lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente

    nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata

    dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla

    fattura emessa.

    Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

    Pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale

    Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico

    dedicato dal quale risulti:

    ? la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di

    recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore

    materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione

    energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori

    adempimenti (Circolare 21.05.2014 n. 11/E risposta 4.5);

    ? il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il

    bonifico);

    ? il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

    Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare

    10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on-line

    (Risoluzione 07.08.2008 n. 353/E).

    La detrazione è ammessa anche se l’onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso

    presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle disposizioni

    di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

    (TUB) - a prestare servizi di pagamento, tra i quali l’esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle

    detrazioni fiscali richiede, inoltre, l’adesione dell’istituto di pagamento alla Rete Nazionale

    Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi

    di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, che

    alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (Risoluzione

    20.01.2017 n. 9/E).

    La necessità di riportare nel bonifico i dati sopra indicati ha comportato che gli istituti bancari e

    postali istituissero bonifici “dedicati”. Ciò ha assunto particolare rilievo con l’introduzione della

    ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) che tali istituti devono applicare nei

    22

    confronti del destinatario del pagamento (art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010).

    È stato quindi precisato che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che

    pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo

    di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con

    modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non consente il riconoscimento della detrazione,

    salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto (Risoluzione

    07.06.2012 n. 55/E).

    Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile

    ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione

    sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i

    corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro

    imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Tale documentazione deve essere esibita dal

    contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di

    predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione

    finanziaria (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).

    Resta fermo che, in sede di controllo, l’Amministrazione finanziaria verifica se il comportamento

    risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della

    ritenuta.

    Il contribuente può fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia

    materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento, a condizione

    che questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti

    i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice

    fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita IVA del soggetto

    a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA

    di operare la ritenuta e sempreché il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. In questo

    caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della

    finanziaria al fornitore della prestazione (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).

    Ai fini del riconoscimento della detrazione, non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante

    bonifico delle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo ed ai diritti pagati per

    le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare,

    con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Ciò vale anche per la tassa per

    l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), per la quale è sufficiente il versamento mediante conto

    corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo (Risoluzione

    23

    18.08.2009 n. 229/E).

    Il contribuente che intenda versare gli oneri di urbanizzazione al comune con bonifico, fermo restando

    il diritto alla detrazione, non deve indicare il riferimento agli interventi edilizi ed ai relativi

    provvedimenti legislativi per evitare l’applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei

    confronti del comune (Risoluzione 04.01.2011 n. 3/E).

    Comunicazione all’Azienda sanitaria locale (ASL) competente nel territorio in cui si svolgono i

    lavori

    Tale comunicazione, inviata con raccomandata A/R o altre modalità stabilite dalla Regione prima di

    iniziare i lavori, deve contenere le seguenti informazioni:

    ? generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;

    ? natura dell’intervento da realizzare;

    ? dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da

    parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia

    di sicurezza sul lavoro e contribuzione;

    ? data di inizio dell’intervento di recupero.

    L’omissione della preventiva comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di

    sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora

    risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente

    vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente (Circolare 11.05.1998 n. 121,

    paragrafo 8). L’eventuale omissione non può essere sanata, ai fini della detrazione, mediante la c.d.

    remissione in bonis1.

    La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui le disposizioni normative relative

    alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’ASL.

    Tale situazione, esclusivamente nei casi di interventi per i quali non è richiesto titolo abilitativo, può

    essere attestata dal contribuente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    Trasmissione all’ENEA dei dati relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio che

    comportano risparmio energetico

    Occorre trasmettere per via telematica all’ENEA2, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a

    taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione

    dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR che comportano risparmio energetico.


    1 Art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
    2 Art. 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017.

    24

    La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso il sito web

    dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

    In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni

    non comporta la perdita del diritto alle detrazioni in commento (Risoluzione 18.04.2019 n. 46/E).

    Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi e conservazione della documentazione

    Il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi

    dell’immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di

    comodato o di locazione (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 1.1).

    È tenuto, inoltre, a conservare la documentazione prevista dal Provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646, che ha semplificato gli adempimenti a

    carico dei contribuenti3. A decorrere dal 15 maggio 2011, pertanto, non vi è più l’obbligo di inviare

    la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.

    Intestazione dei documenti di spesa

    Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui

    che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l’invio della

    comunicazione al Centro operativo di Pescara, fin quando prevista) nella misura in cui abbia sostenuto

    le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente

    cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.

    A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del

    soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.

    Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo

    esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa

    sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1).

    Al fine di individuare il soggetto avente diritto alla detrazione, si riporta di seguito uno schema

    esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi.


    3 Art. 7, comma 2, lett. q), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
    2011, n. 106.

    25

    Fattura intestata a A

    Bonifico intestato a A

    Chi

    può

    detrarre

    Aventi diritto A+B ? A al 100%
    ? B al 100% indicandolo in fattura
    ? A e B in base all’onere effettivamente

    sostenuto indicandolo in fattura

    Fattura intestata a A

    Bonifico intestato a B

    Chi

    può

    detrarre

    Aventi diritto A+B
    A + B

    ? A al 100% indicandolo in fattura
    ? B al 100% indicandolo in fattura
    ? A e B in base all’onere effettivamente

    sostenuto indicandolo in fattura

    Acquisto da impresa o cooperativa
    costruttrice di abitazione
    ristrutturata A + B

    Fattura intestata a A + B

    Chi

    può

    detrarre

    ? A e B in base alla quota di possesso

    Aventi diritto A+B

    Fattura intestata a B

    Bonifico intestato a B

    Chi

    può

    detrarre

    ? A al 100% indicandolo in fattura
    ? B al 100%
    ? A e B in base all’onere effettivamente sostenuto

    indicandolo in fattura

    Aventi diritto A+B


    Fattura intestata a B


    Bonifico intestato a A

    Chi

    può

    detrarre

    ? A al 100% indicandolo in fattura
    ? B al 100% indicandolo in fattura
    ? A e B in base all’onere effettivamente

    sostenuto indicandolo in fattura

    26

    Analoghe considerazioni valgono per tutti i soggetti aventi un titolo idoneo ai fini della detrazione

    (ad esempio, comodatario, familiare convivente, convivente di fatto, ecc.), i quali possono fruire della

    detrazione se hanno sostenuto le spese, anche se non risultino intestatari del bonifico e/o della fattura,

    a condizione che integrino i documenti di spesa con le modalità sopra indicate.

    Limite di detraibilità

    A partire dal 26 giugno 2012 la percentuale di detrazione dal 36 per cento è stata elevata al 50 per

    cento e il limite di spesa agevolabile da euro 48.000 a euro 96.0004 a partire dal 26 giugno 2012.

    Tali limiti sono stati più volte prorogati e da ultimo fino al 31 dicembre 20245.

    Pertanto, la detrazione spetta in misura pari al:

    ? 36 per cento per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 25 giugno 2012, nel limite massimo di

    spesa di euro 48.000;

    ? 50 per cento per le spese sostenute nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, nel limite

    massimo di spesa di euro 96.000.

    Il contribuente che, fino al 25 giugno 2012, ha sostenuto spese per euro 48.000 e che successivamente,

    per interventi sullo stesso immobile, ha sostenuto ulteriori spese, poteva avvalersi della detrazione

    del 36 per cento per le spese sostenute entro il 25 giugno e del 50 per cento per le spese sostenute dal

    26 giugno, nel limite massimo di spesa annuale di euro 96.000 (Circolare 09.05.2013 n. 13/E,

    risposta 1.4).

    Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile (Circolare

    24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.2).

    Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la

    suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno

    considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle

    risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 3). Ciò anche nell’ipotesi in cui

    l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (per esempio, fienile).

    Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di

    lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del

    limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute

    negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito

    della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo.


    4 Art. 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
    5 Art. 1, comma 37, lett. b), legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

    27

    Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione,

    fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile,

    deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato

    autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità

    immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla

    normativa edilizia vigente (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.2), o attraverso

    l’autocertificazione in caso di lavori per i quali non si richiede alcun titolo abilitativo.

    In relazione alle spese relative all’acquisto da impresa costruttrice di un immobile, facente parte di

    un fabbricato interamente ristrutturato (art. 16-bis, comma 3, del TUIR), la detrazione spetta nella

    percentuale del 50 per cento calcolata su un ammontare pari al 25 per cento del prezzo di acquisto,

    nel limite di euro 96.000, a partire dal 26 giugno 2012 (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 2.1).

    Poiché per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa ammessa alla detrazione è riferito

    alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero, e non anche

    alla persona fisica, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale

    limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute

    ed effettivamente rimaste a carico.

    L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue

    pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente (Risoluzione 29.04.2008 n.

    181/E, e Risoluzione 04.06.2007 n. 124/E, risposta 3). Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza

    non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa

    di cui la pertinenza è al servizio.

    In caso di box acquistato in comproprietà da più soggetti, lo stesso può essere considerato

    pertinenziale di più fabbricati ad uso abitativo e, di conseguenza, per individuare il limite di spesa su

    cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative

    servite dalla pertinenza stessa (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.4); ciò anche nella ipotesi in

    cui la pertinenza sia destinata al servizio di più unità immobiliari appartenenti ad uno stesso

    proprietario.

    Nell’ipotesi di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o

    della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione è calcolata sul

    50 per cento delle spese sostenute (Risoluzione 24.01.2008 n. 18/E).

    In caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte

    interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione in quanto, ai fini dell’agevolazione,

    rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico. Qualora i contributi in questione siano erogati

    28

    in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione, le somme

    rimborsate vanno assoggettate a tassazione separata nell’anno in cui sono erogati (Circolare

    12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.4, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5).

    L’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un

    danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato

    alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente

    sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno

    considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.

    Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione

    agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio,

    in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui

    vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti

    comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente

    riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento (Risoluzione 03.08.2007 n. 206/E).

    Nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti

    comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità

    abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi (Risoluzione 25.01.2008 n. 19/E).

    Se, invece, l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non

    sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” e, pertanto, non è possibile

    considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità (Risoluzione 12.07.2007 n. 167/E,

    risposta 2).

    Il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi

    d’imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l’agevolazione può,

    comunque, fruire della detrazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente

    (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.2). Ad esempio, nell'ipotesi in cui il contribuente ha

    sostenuto le spese nel corso dell’anno 2021, ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione

    della detrazione d'imposta, e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, può

    fruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi

    relativa al 2022, indicando il numero della rata (nel caso, 2) nella corrispondente casella.

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per la riqualificazione

    energetica (indicata nei righi E61/E62-quadro E, Sez. IV), attualmente disciplinata dall’art. 14 del

    29

    decreto legge n. 63 del 2013, che in quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio

    edilizio, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto di uno dei due benefici, rispettando

    gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi (Risoluzione 05.07.2007 n.

    152/E, e Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 8).

    Le agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per espressa previsione

    normativa (art. 16-bis, comma 6, del TUIR), sono invece cumulabili con quelle previste per le spese

    relative ai beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

    (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), anche se ridotte nella misura del 50 per cento (Circolare

    02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.8, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5).

    Pertanto, sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati:

    ? nel limite attuale di euro 96.000 è possibile calcolare sia la detrazione del 50 per cento spettante

    per gli interventi di recupero edilizio sull’intera spesa, che quella del 19 per cento di cui all’art.

    15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà (da indicare nel Rigo E8/E10, cod.

    25);

    ? oltre il limite di euro 96.000 non spetta la detrazione del 50 per cento per recupero edilizio. Quindi,

    su tali spese, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato art. 15 del TUIR, è

    calcolata sull’intero importo.

    Interventi che danno diritto alla detrazione

    L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole

    unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

    Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

    Per l’individuazione delle unità immobiliari residenziali ammesse all’agevolazione, non deve essere

    utilizzato un principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle

    destinate ad altri usi ed è, quindi, ammessa al beneficio fiscale l’abitazione, realmente utilizzata come

    tale, ancorché unica all’interno di un edificio (ad esempio, l’unità immobiliare adibita ad alloggio del

    portiere per le cui spese di ristrutturazione i singoli condòmini possono calcolare la detrazione in

    ragione delle quote millesimali di proprietà) (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.1).

    Sono compresi nell’ambito applicativo della disposizione tutti gli interventi, anche innovativi,

    realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite numerico) già dotate del vincolo di

    pertinenzialità con l’unità immobiliare principale. La detrazione compete anche se gli interventi sono

    realizzati soltanto sulle pertinenze in questione. (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.3).

    In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere

    30

    considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale

    considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a

    residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione

    anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per

    le parti comuni. Se tale percentuale risulta non superiore al 50 per cento, è comunque ammessa la

    detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità

    immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (Circolare 24.02.1998 n. 57,

    paragrafo 3.2).

    La detrazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai proprietari di soli box o

    cantine.

    Gli interventi edilizi agevolabili, sotto il profilo tecnico e nei loro contenuti, sono classificati e

    dettagliatamente definiti dall’art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

    materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito

    TUE). In sostanza, al fine di definire ciò che beneficia dell’agevolazione fiscale, il legislatore rimanda

    alla legge quadro sull’edilizia.

    Interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del TUE

    Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta per le spese di:

    ? manutenzione ordinaria (lett. a);

    ? manutenzione straordinaria (lett. b);

    ? restauro e di risanamento conservativo (lett. c);

    ? ristrutturazione edilizia (lett. d).

    Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione

    compete per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria.

    L’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi

    categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

    Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una “nuova

    costruzione” (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4). Unica eccezione è rappresentata dalla

    realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

    Gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie sopra richiamate sono, di norma, integrati o

    correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria

    sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura

    ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto, al fine dell’esatta individuazione degli

    31

    interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener

    conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore” (Circolare

    24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

    Manutenzione ordinaria

    Art. 3, comma 1, lett. a), del TUE

    Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione,

    rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere

    in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

    Tali interventi riguardano le opere di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti, di finitura

    degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici,

    con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

    Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:

    ? la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;

    ? la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico);

    ? l’impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere;

    ? lo spurgo e pulizia delle fosse biologiche;

    ? la sostituzione integrale o parziale di rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza

    modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;

    ? il rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

    ? il rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;

    ? la sostituzione di tegole e di altre parti accessorie deteriorate per lo smaltimento delle acque,

    nonché il rinnovo delle impermeabilizzazioni;

    ? le riparazioni di balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni;

    ? la riparazione delle recinzioni;

    ? la sostituzione di elementi di impianti tecnologici;

    ? la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della

    tipologia di infisso.

    Manutenzione straordinaria

    Art. 3, comma 1, lett. b), del TUE

    Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per

    rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi

    32

    igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non

    comportino modifiche alle destinazioni d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione

    straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità

    immobiliari.

    A seguito delle modifiche apportate dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto-legge 16 luglio

    2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 17

    luglio 2020, per interventi di manutenzione straordinaria devono intendersi le opere e le modifiche

    necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed

    integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva

    degli edifici e «non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso

    implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione

    straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità

    immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole

    unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva

    degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di

    manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici

    legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per

    l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento

    risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili

    sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo

    22 gennaio 2004, n. 42».

    La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura

    edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e

    le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente

    e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso (Circolare 24.02.1998 n.

    57, paragrafo 3.4).

    A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:

    ? sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o

    tipologia di infisso;

    ? realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di

    volumi o di superfici utili, nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche, impianti

    di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie;

    ? realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle

    33

    superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica,

    realizzati con opere interne o esterne (Risoluzione 11.11.2002 n. 350/E);

    ? sostituzione di caldaia, in quanto l’intervento è inteso come diretto a sostituire una componente

    essenziale dell’impianto di riscaldamento (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.5);

    ? realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità

    immobiliari e dell’edificio;

    ? consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;

    ? rifacimento vespai e scannafossi;

    ? sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;

    ? rifacimento di scale e rampe;

    ? realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;

    ? sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;

    ? sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;

    ? realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali.

    Le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se

    indispensabili per la realizzazione dell’intervento di “ristrutturazione delle fognature” e ciò deve

    risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi (Circolare 01.06.2012 n. 19/E,

    risposta 1.9).

    È, inoltre, possibile fruire della detrazione per le spese relative all’installazione degli addolcitori di

    acqua domestici solo se l’intervento comporta modifiche strutturali integranti opere di manutenzione

    straordinaria (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.3).

    Restauro e risanamento conservativo

    Art. 3, comma 1, lett. c), del TUE

    Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo

    edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto

    degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano le destinazioni

    d’uso con essi compatibili. Questi interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il

    rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti

    richiesti dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio.

    La norma descrive due gruppi di interventi:

    ? quelli di restauro, che consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore

    architettonico e storico - artistico ad una configurazione conforme ai valori che si intendono

    34

    tutelare;

    ? quelli di risanamento conservativo, che si riferiscono all’insieme delle opere finalizzate ad

    adeguare ad una migliore esigenza d’uso attuale un edificio esistente sotto gli aspetti

    tipologici, formali, strutturali, funzionali (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

    Ristrutturazione edilizia

    Art. 3, comma 1, lett. d), del TUE

    Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante

    un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte

    diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi

    costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di elementi ed impianti che

    possono portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Gli effetti di

    tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l’intervento stesso è

    considerato di “trasformazione urbanistica” e, come tale, soggetto al relativo titolo abilitativo

    (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

    È possibile, ad esempio, fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà

    con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende

    realizzare, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli

    stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo

    (Risoluzione 08.02.2005 n. 14/E).

    La detrazione spetta anche in caso di interventi effettuati su edifici classificati nella categoria catastale

    F/2 (“unità collabenti”) o F/4 (“unità in corso di definizione”), purché dal titolo abilitativo che

    autorizza i lavori risulti che le opere edilizie consistono in un intervento di conservazione del

    patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di “nuova costruzione” e che, al termine degli

    stessi, l’immobile sia accatastato come residenziale. Ciò in quanto le unità collabenti, pur trattandosi

    di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, sono

    manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Analogamente, le unità in corso di definizione

    identificano porzioni di fabbricato esistenti ed individuati catastalmente, per le quali deve essere

    soltanto definita la destinazione (a titolo esemplificativo, in pendenza di lavori di frazionamento

    dell’immobile, cui seguirà atto di vendita).

    Ad analoghe conclusioni si perviene, sia pure a determinate condizioni, anche qualora l’immobile sia

    iscritto nella categoria catastale provvisoria F/3 “unità in corso di costruzione” nella quale, su

    richiesta di parte e senza attribuzione di alcuna rendita catastale, vengono inseriti gli immobili in

    35

    attesa della definitiva destinazione. In tal caso, l’agevolazione spetta solo se gli interventi agevolabili

    riguardino un immobile già precedentemente accatastato e in possesso dei requisiti richiesti,

    successivamente riclassificato in categoria F/3 a seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai

    terminati. Resta fermo che, al termine dei lavori, tali unità immobiliari devono rientrare nelle

    categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali e relative pertinenze).

    L’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, così come riformulato dall’art. 30, comma 1, lett. a), del decreto-

    legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ridefinisce

    la fattispecie degli interventi di “ristrutturazione edilizia” eliminando, in ordine agli interventi

    effettuati fino al 16 luglio 2020, il riferimento al rispetto della “sagoma” per gli interventi di

    demolizione e successiva ricostruzione ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente,

    fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

    Poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato e

    considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non

    vincolati, la detrazione è ammessa anche se l’intervento di “ristrutturazione edilizia” consistente nella

    demolizione e ricostruzione comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime

    originario (risposta all’interrogazione parlamentare del 14 gennaio 2014, n. 5-01866).

    Con riferimento agli interventi di “ristrutturazione edilizia” effettuati fino al 16 luglio 2020 è,

    dunque, possibile aumentare la superficie utile ma non il volume preesistente.

    Nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, effettuata fino al 16 luglio 2020, la

    detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio

    preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica,

    di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE); conseguentemente, in caso di demolizione e ricostruzione

    con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si

    considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.

    Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (adunanza collegiale straordinaria del 16 luglio 2015), nel

    chiarire alcune questioni interpretative relative al citato art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, ha

    precisato, invece, che «la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità,

    cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia

    consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi

    della cubatura preesistente».

    Di conseguenza, secondo il citato Consiglio Superiore, «interventi di demolizione e ricostruzione che

    non sfruttino l’intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…)

    appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia».

    36

    Pertanto, nel caso in cui siano realizzati interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione

    con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, le relative spese potranno beneficiare della

    detrazione.

    Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 10, comma

    1, lett. b), n. 2), del citato decreto legge n. 76 del 2020 all’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, rientrano

    nella “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con

    diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni

    necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa

    sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

    L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o

    dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di

    rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del

    Codice dei beni culturali e del paesaggio, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi

    degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice6, nonché, fatte salve le

    previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al

    decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in

    base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e

    negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e

    ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di

    “ristrutturazione edilizia” soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche

    planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di

    volumetria.

    Per fruire delle detrazioni per interventi iniziati prima di tale data, va richiesto, se necessario e

    possibile, all’ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato, allineando

    l’intervento alla “ristrutturazione edilizia”, visto che il provvedimento normativo emanato non

    prevede nessuna specifica retroattività (Parere della Commissione consultiva per il monitoraggio

    dell'applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate del 02.02.2021

    prot. n. 1156).

    Qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello

    stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento

    configura, comunque, una “nuova costruzione”. Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di


    6 Modifica introdotta dall’articolo 28, comma 5-bis del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni
    dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

    37

    ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa (Risoluzione 04.01.2011 n. 4/E). Tale precisazione

    è ancora valida anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), del

    richiamato decreto legge n. 76 del 2020 al citato art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, in quanto tali

    modifiche riguardano il diverso caso in cui siano realizzati interventi edilizi di “demolizione e

    successiva ricostruzione” di edifici esistenti.

    Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di

    intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita

    attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa

    di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità,

    utilizzando criteri oggettivi. In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale la

    detrazione spetta anche per le spese relative all’ampliamento, a condizione che lo stesso sia funzionale

    alla creazione di un nuovo posto auto.

    Lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi

    calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 16-bis, comma 1, lett.

    c), del TUIR)

    Sono inclusi tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato

    a seguito di un evento calamitoso, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono,

    purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell’evento.

    Posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune (art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR

    La detrazione è riconosciuta per:

    - interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune),

    purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa;

    - l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese

    imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita

    attestazione rilasciata dal venditore (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4, e Circolare

    24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

    Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli

    interventi di “nuova costruzione”.

    La detrazione, pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio

    che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di

    destinazione d’uso.

    38

    Costruzione del box pertinenziale

    Per usufruire dell’agevolazione per la realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di

    proprietà comune, gli stessi devono essere pertinenziali ad un’unità immobiliare ad uso abitativo

    (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.5.4).

    In caso di costruzione, anche realizzata in economia, la detrazione compete limitatamente alle spese

    di realizzazione del box pertinenziale, che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante

    bonifico, anche se l’unità abitativa non sia stata ancora ultimata (Circolare 10.06.2004 n. 24/E,

    risposta 1.2).

    Il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

    ? concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;

    ? bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;

    ? e, fin quando prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che poteva

    essere trasmessa anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Acquisto di box pertinenziale

    La detrazione può essere concessa anche, in caso di acquisto di un box, se ricorrono tutte le seguenti

    condizioni:

    ? vi sia la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di

    realizzazione;

    ? vi sia un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del contribuente oppure, se

    il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con

    un’abitazione;

    ? siano documentati dall’impresa costruttrice, anche se concessionaria del diritto di superficie

    sull’area pubblica, i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi che devono essere tenuti

    distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale (Risoluzione

    20.12.1999 n. 166, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

    Acquistando contemporaneamente casa e box, la detrazione spetta limitatamente alle spese di

    realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato

    (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.7).

    In caso di assegnazione di alloggi e di box auto pertinenziali da parte di cooperative edilizie di

    abitazione, la detrazione spetta anche per gli acconti pagati con bonifico dal momento di accettazione

    della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Non rileva la circostanza

    che il rogito sia stipulato in un periodo d’imposta successivo, né il fatto che il verbale della delibera

    39

    di assegnazione che ha formalizzato il vincolo pertinenziale non sia stato ancora registrato

    (Risoluzione 07.07.2008 n. 282/E). Per quanto concerne la sussistenza del vincolo pertinenziale, si

    prescinde dal fatto che gli immobili non siano ancora stati realizzati, purché la destinazione funzionale

    del box, al servizio dell’abitazione da realizzare, risulti dal contratto preliminare di assegnazione

    (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.5.4).

    Nell’ipotesi di acquisto effettuato unitamente all’abitazione, la detrazione può essere riconosciuta

    anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare

    d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti

    costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale

    il contribuente si avvale della detrazione (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).

    Per usufruire della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione

    (Risoluzione 20.12.1999 n. 166):

    ? atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità con

    l’abitazione;

    ? dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al

    box/posto auto;

    ? bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;

    ? laddove prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che doveva essere

    trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta

    in cui era stato effettuato il pagamento.

    Il bonifico deve essere eseguito dal beneficiario della detrazione (in linea generale, il proprietario o

    il titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale

    con il box). Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto,

    la detrazione spetta al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa a condizione

    che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta (Circolare 21.05.2014

    n. 11/E, risposta 4.6). Analogo criterio si applica anche al convivente di fatto.

    In caso di versamento di acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico,

    nel corso dell’anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione

    che:

    ? il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della

    dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione (Circolare 18.11.2016 n. 43/E);

    ? a tale compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box.

    Le modalità di fruizione del beneficio prevedono la effettuazione del pagamento mediante l’apposito

    40

    bonifico dedicato e sono stati forniti chiarimenti per le ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una

    anomalia nella compilazione del bonifico (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).

    Solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo, è possibile

    fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, nel

    presupposto che tale pagamento avvenga in presenza del notaio e a condizione che il contribuente

    ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una

    dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati

    inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del

    reddito del percipiente.

    In caso di vendita del box pertinenziale per il quale si è fruito della detrazione, il proprietario del bene

    principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a fruire della detrazione

    spettante per la costruzione/acquisto del box a condizione che lo indichi espressamente nell’atto di

    vendita.

    In assenza di tale indicazione nell’atto, l’acquirente del box può fruire delle quote residue della

    detrazione a condizione che nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box ad

    un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale.

    Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all’eliminazione delle barriere

    architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento

    che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia

    adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap

    in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 16-

    bis, comma 1, lett. e), del TUIR)

    Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità

    immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture

    (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti

    tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale

    ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme

    elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

    La detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche,

    è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.

    Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14

    giugno 1989, n. 236 (legge di settore) non possono essere qualificati come interventi di abbattimento

    41

    delle barriere architettoniche; tuttavia, danno diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti alla

    data di sostenimento delle spese, qualora possano configurarsi quali interventi di manutenzione

    ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell’edificio) o straordinaria (Circolare 06.02.2001, n. 13/E,

    risposta 1).

    Ad esempio, non è agevolabile come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche

    l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box

    doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche di cui al citato d.m. n. 236 del 1989 (Circolare

    02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.6).

    I costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell’ambito di interventi per la eliminazione

    delle barriere architettoniche, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea

    ma sono stati autorizzati dal comune (Risoluzione 25.06.2008 n. 264/E).

    In caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell’ascensore e di spesa sostenuta per intero da

    un solo condòmino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo

    consentito dalle disposizioni vigenti ratione temporis, con riferimento alla parte di spesa

    corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre

    modalità stabilite dall’assemblea dei condòmini, in quanto l’ascensore diviene “oggetto di proprietà

    comune” e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini.

    Per l’installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta interamente al condòmino disabile

    che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo

    condòmino disabile (Risoluzione 01.08.2008 n. 336/E).

    Anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione rientra tra questa tipologia di spesa

    agevolabile (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 3.2).

    Su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19 per cento prevista per le

    spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile (rigo E3)7. Tale ultima

    detrazione spetta sulla quota di spesa eccedente il limite di euro 96.000 previsto per gli interventi di

    recupero del patrimonio edilizio.

    Gli interventi atti a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di

    handicap in situazione di gravità perseguono tale finalità attraverso l’utilizzo della comunicazione,

    della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata. La detrazione compete unicamente

    per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute

    in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la

    mobilità interna ed esterna. Pertanto, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli


    7 Art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir.

    42

    schermi a tocco, i computer e le tastiere espanse che sono inquadrabili nella categoria dei sussidi

    tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione dall’IRPEF del 19

    per cento ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR (Circolare 06.02.2001 n. 13/E, risposta

    2).

    Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del

    compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f), del TUIR)

    Per “atti illeciti” si intendono quelli perseguibili penalmente come, ad esempio, il furto, l’aggressione,

    il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici

    posti a tutela di diritti giuridicamente protetti (Circolare 06.02.2001 n. 13/E, risposta 4).

    A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

    ? il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

    ? l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;

    ? il montaggio di porte blindate o rinforzate;

    ? l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

    ? l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

    ? l’apposizione di saracinesche;

    ? il montaggio di tapparelle metalliche con bloccaggi;

    ? il montaggio di vetri antisfondamento;

    ? il montaggio di casseforti a muro;

    ? l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

    ? l’installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

    Poiché la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli

    immobili, non vi rientra il contratto stipulato con un istituto di vigilanza (Circolare 06.02.2001 n.

    13/E, risposta 5).

    Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla cablatura degli edifici (art.

    16-bis, comma 1, lett. g), del TUIR)

    Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici sono quelle previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,

    che ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad integrale

    ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità

    abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali, la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di

    lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. Possono, inoltre,

    43

    essere ammesse alla detrazione le spese sostenute per gli interventi di cablatura degli edifici per

    l’accesso a servizi telematici e di trasmissione dati informativi e di assistenza quali, ad esempio, la

    contabilizzazione dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione e la teleassistenza

    sanitaria e di emergenza (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

    Anche la realizzazione di un’antenna comune, in sostituzione delle antenne private, rientra nella

    finalità di “cablaggio” degli edifici (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4).

    Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al contenimento

    dell’inquinamento acustico (art. 16-bis, comma 1, lett. g), del TUIR)

    Le opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico possono essere realizzate anche in

    assenza di opere edilizie propriamente dette come, ad esempio, la sostituzione di vetri degli infissi.

    In tal caso, occorre acquisire idonea documentazione (scheda tecnica del produttore) che attesti

    l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla normativa

    (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

    I costi delle opere finalizzate al contenimento acustico, anche se corrispondenti ad interventi di

    manutenzione ordinaria, sono ammissibili alla detrazione per la singola unità immobiliare a

    condizione che la scheda prodotto del costruttore certifichi l’ottenimento dei parametri fissati dalla

    legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4).

    Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi

    energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti

    rinnovabili di energia (art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR)

    Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere

    edilizie propriamente dette. Per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, è

    necessario acquisire un’idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore)

    attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia

    (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4).

    L’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia comporta

    automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e pertanto non è necessario

    acquisire alcuna documentazione per provare il conseguimento dei risparmi energetici.

    Si riporta nella tabella seguente un elenco non esaustivo di interventi di efficienza energetica e utilizzo

    di fonti di energia rinnovabile che vanno realizzati nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalle

    leggi vigenti.

    44


    Componenti e tecnologie


    Tipo di intervento




    Strutture edilizie

    - riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli
    ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno

    - riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate
    (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

    - riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti
    riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno

    Infissi - riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che
    delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi

    Impianti tecnologici

    - installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda
    sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti

    - sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il
    riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria)
    o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed
    eventuale adeguamento dell’impianto

    - sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed
    eventuale adeguamento dell’impianto

    - pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento
    dell’impianto

    - sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale
    adeguamento dell’impianto

    - microcogeneratori (Pe<50KWe)
    - scaldacqua a pompa di calore
    - generatori di calore a biomassa
    - installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati

    per una pluralità di utenze
    - installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai

    sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori
    a partire dal 01/01/2019)

    - teleriscaldamento
    - installazione di sistemi di termoregolazione e Building automation

    Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la

    produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi,

    sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che

    l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di

    illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto

    direttamente al servizio dell’abitazione.

    Per tali interventi, la detrazione:

    ? è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, a condizione che

    l’impianto installato sia posto direttamente al servizio dell’abitazione;

    ? non è cumulabile con la tariffa incentivante (art. 9, comma 4, del d.m. 19 febbraio 2007 e

    Circolare 19.07.2007 n. 46/E, paragrafo 5);

    45

    ? è comunque esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di

    attività commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kW e

    di impianto con potenza non superiore a 20 kW che non sia posto a servizio dell’abitazione

    (Risoluzione 02.04.2013 n. 22/E).

    L'installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui

    tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi,

    in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto

    fotovoltaico stesso. L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione

    nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di

    tariffe incentivanti.

    Si ricorda che alle persone fisiche, per le spese sostenute nel 2022, è riconosciuto un credito d’imposta

    per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da

    fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui

    all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge

    11 agosto 2014, n. 116. Il credito d’imposta di cui al citato decreto legge non è cumulabile con altre

    agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. Si precisa al riguardo che il divieto

    di cumulo non vieta al contribuente, che abbia presentato istanza per l’accesso al credito d’imposta

    nei termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2022,

    prot. n. 382045, senza avervi poi espressamente rinunciato, di optare in sede di dichiarazione dei

    redditi per la detrazione, se ritenuta più favorevole.

    Il credito in questione va indicato al Rigo G15, “Credito d’imposta per l’installazione di sistemi di

    accumulo di energia da fonti rinnovabili” indicando il cod. 13.

    Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per i sistemi di termoregolazione e

    contabilizzazione del consumo individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del

    risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di

    climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non

    presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della detrazione per gli interventi di riqualificazione

    energetica di cui all’art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Circolare 06.05.2016

    n. 18/E, risposta 3.1).

    Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all’adozione di misure

    antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,

    specialmente sulle parti strutturali (art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR)

    Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici

    46

    collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere

    eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

    La detrazione spetta anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione (o ricostruzione a

    seguito di crollo) effettuati fino al 16 luglio 2020 con la medesima volumetria (fatte salve le sole

    innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, di cui all’art. 3, lett. d), del

    TUE) o, nel caso di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, con medesima

    sagoma dell’edificio preesistente se dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulta

    che gli stessi rientrano tra quelli di “ristrutturazione edilizia” (Risoluzione 27.04.2018, n. 34/E).

    Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 10, comma

    1, lett. b), n. 2), del citato decreto legge n. 76 del 2020 all’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, rientrano

    nella “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con

    diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni

    necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa

    sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

    L'intervento può prevedere, altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o

    dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di

    rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del

    Codice dei beni culturali e del paesaggio, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi

    degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le

    previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al

    decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in

    base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e

    negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e

    ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di

    “ristrutturazione edilizia” soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche

    planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di

    volumetria. Per fruire delle detrazioni per interventi iniziati prima di tale data, va richiesto, se

    necessario e possibile, all’ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato,

    allineando l’intervento alla “ristrutturazione edilizia”, visto che il provvedimento normativo emanato

    non prevede nessuna specifica retroattività (Parere della Commissione consultiva per il monitoraggio

    dell'applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate del 02.02.2021

    prot. n. 1156).

    In merito al significato da attribuire alle parole «interventi (...) relativi all'adozione di misure

    47

    antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in

    particolare sulle parti strutturali», la citata Commissione (cfr. parere n. 3/2021 del 7 aprile 2021,

    prot. n. 3600) ha precisato che, a determinate condizioni, rientrano in tale ambito applicativo gli

    “interventi di riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018,

    concernente l’aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC). In particolare, al p.to

    8.4.1 del citato decreto ministeriale viene specificato che sono interventi di “riparazione o locali”

    quelli che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di

    sicurezza preesistenti. Sulla base delle indicazioni contenute nella citata circolare, la Commissione

    chiarisce dunque che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ritenersi ammissibili ai benefici

    fiscali gli:

    - “interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati

    all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate

    alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-

    integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;

    - interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura

    e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori

    (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);

    - interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio,

    l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il

    rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima

    dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e

    colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di

    tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non

    strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla

    struttura principale”.

    Con riferimento agli interventi realizzati nei “centri storici”, la Commissione, con il parere n. 4/2021

    del 13 luglio 2021 (prot. n. 7035), ha precisato che, in base alle definizioni contenute nelle Norme

    Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018 punto 8.7.1 e punto C8.7.1.3.2 della circolare del Consiglio

    Superiore dei Lavori Pubblici del 21 gennaio 2019, n. 7, la locuzione «progetti unitari» deve essere

    correlata alla nozione di singola unità strutturale; pertanto, ai fini delle agevolazioni fiscali, gli

    interventi in questione non devono necessariamente riguardare un intero aggregato edilizio, che

    tipicamente caratterizza i centri storici (Circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafi 3.3.1 e 3.3.2).

    Sono agevolabili, inoltre, le spese per la redazione della documentazione obbligatoria atta a

    48

    comprovare la sicurezza statica dell’edificio o del complesso di edifici e le spese per la realizzazione

    degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.

    Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni di edifici residenziali, finalizzati alla

    bonifica dall’amianto (art. 16-bis, comma 1, lett. l), del TUIR)

    Gli interventi di bonifica costituiscono una categoria a parte che risulta agevolabile

    indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli interventi stessi rientrano. Ne consegue che la

    detrazione spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio

    e riguarda anche, ad esempio, il trasporto da parte di aziende specializzate dell’amianto in discarica.

    Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione degli infortuni

    domestici

    A titolo esemplificativo, tra le opere agevolabili rientrano (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 3.3):

    ? l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;

    ? il montaggio di vetri anti-infortunio;

    ? l’installazione del corrimano.

    L’agevolazione spetta anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili

    quali, ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Per

    fruire della detrazione, infatti, non si richiede che l’intervento sia innovativo (Circolare 06.02.2001

    n. 13/E, risposta 7).

    Non dà, invece, diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature

    o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un

    intervento sugli immobili. La detrazione non spetta, ad esempio, per l’acquisto di una cucina a

    spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas (Circolare 06.02.2001 n. 13/E,

    risposta 6).

    Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla messa a norma degli edifici

    La normativa regolamentare di riferimento, nel caso degli impianti tecnologici, è quella prevista dal

    decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37. Si tratta di interventi che riguardano la pluralità degli

    impianti tecnologici dell’abitazione. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente

    dotati di dichiarazione di conformità rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima ed

    indipendentemente dalla categoria di intervento edilizio (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

    Altre spese

    49

    La detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per:

    ? la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;

    ? l’acquisto dei materiali;

    ? l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;

    ? l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le

    autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;

    ? gli oneri di urbanizzazione;

    ? gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli

    adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto

    interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41).

    L’elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli

    espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio (Risoluzione 18.08.2009 n. 229/E) tra cui,

    ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per

    l’occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente

    sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.

    Non sono agevolabili i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di

    esecuzione dei lavori (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).

    Inoltre, non è agevolabile il compenso straordinario dell’amministratore di condominio, non

    trattandosi di un costo caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto

    alla detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a

    carico dell'amministratore da imputare alle spese generali di condominio (Circolare 22.12.2020 n.

    30/E, risposta 4.4.1).

    Titoli abilitativi

    Tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni

    per interventi di recupero del patrimonio edilizio, individuati con Provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646, sono comprese le abilitazioni

    amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da

    realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Solo nel caso in cui la

    normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di

    recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione

    sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in cui sia indicata

    la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di “ristrutturazione edilizia”

    50

    posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo

    abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 1.5).

    Con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è stato attuato, tra l’altro, un riordino

    complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, prevedendo nel contempo un

    ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.

    In estrema sintesi, il citato decreto legislativo - che modifica anche alcune disposizioni del TUE - nel

    delineare i regimi abilitativi previsti in caso di realizzazione di interventi edilizi distingue, tra l’altro,

    tra interventi realizzabili “in edilizia libera”, senza alcun titolo abilitativo, e interventi “in attività

    libera”, realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).

    Il decreto è, inoltre, corredato dalla Tabella “A” che, nella Sezione II – Edilizia, riporta, in

    corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. In

    attuazione dell’art. 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 222 del 2016, infine, il Ministero delle

    infrastrutture e trasporti ha emanato il decreto ministeriale 2 marzo 2018, al quale è allegato il

    Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.

    Attualmente, dunque, la disciplina dell’attività edilizia può essere così ricostruita:

    ? attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun

    titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione (si tratta prevalentemente di opere

    di manutenzione ordinaria). Rientrano tra le opere non soggette a titoli abilitativi anche alcuni

    degli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR, lett. f) (Interventi relativi all’adozione di misure

    finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi), lett. g) (Interventi

    relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento

    dell’inquinamento acustico), lett. h) (Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al

    conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati

    sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia), lett. l) (interventi rivolti alla prevenzione degli

    infortuni domestici), e gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici;

    ? attività edilizia previa comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA): si tratta degli

    interventi edilizi eseguibili previa comunicazione al comune dell’inizio dei lavori e asseverazione

    del tecnico (manutenzione straordinaria);

    ? attività edilizia soggetta a SCIA: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli

    di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia previa comunicazione inizio lavori

    asseverata (CILA), di attività edilizia soggetta a permesso di costruire e di attività edilizia soggetta

    a SUPER SCIA;

    ? attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente

    51

    indicati all’art. 10 del TUE (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di

    ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal

    precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma,

    dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della destinazione d’uso);

    ? attività edilizia soggetta a SUPER SCIA, alternativa al permesso di costruire: si tratta degli

    interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla SCIA

    in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire.

    In merito alle opere edilizie difformi, si possono distinguere, in relazione all’eventuale decadenza dal

    beneficio, due situazioni:

    ? la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali

    sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad esempio, opere

    soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività ma,

    tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere

    considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il

    procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;

    ? la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici

    ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta

    di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 7).

    Le modifiche recate dal citato d.lgs. n. 222 del 2016 non hanno, tuttavia, riguardato le definizioni

    degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del medesimo TUE, cui fa rinvio il citato art. 16-bis del

    TUIR e, dunque, tali modifiche, salvo diverso avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

    (MIT), non esplicano effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione.

    Acquisto di unità immobiliare facente parte di fabbricati interamente ristrutturati

    La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di acquisto

    di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e

    risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

    La detrazione spetta a condizione che:

    ? l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla

    cooperativa che ha eseguito gli interventi;

    ? siano stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia

    (non compete, quindi, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o

    straordinaria);

    52

    ? gli interventi realizzati riguardino l’intero fabbricato.

    La vendita o l’assegnazione dell’immobile deve essere effettuata, a partire dal 1° gennaio 2015, entro

    diciotto mesi dalla data del termine dei lavori (art. 1, comma 48, della legge n. 190 del 2014). Il

    termine di diciotto mesi vale anche nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2015, non era già scaduto

    il termine di sei mesi precedentemente previsto. In passato, infatti, la cessione doveva avvenire entro

    sei mesi dalla data del termine dei lavori, se questi erano stati ultimati dopo il 31 dicembre 2011.

    In particolare, gli acquisti dovevano avvenire:

    ? dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2012, se i lavori di ristrutturazione erano stati eseguiti dal 1°

    gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;

    ? entro sei mesi dalla data del termine dei lavori, se questi erano stati ultimati dopo il 31 dicembre

    2011. Nel caso in cui i lavori di ripristino avessero avuto inizio prima del 1° gennaio 2008, la

    detrazione spettava solo per le abitazioni acquistate entro il 30 giugno 2007 e facenti parte di

    fabbricati interamente ristrutturati entro il 31 dicembre 2006 (art. 1, comma 121, della legge n.

    266 del 2005).

    La detrazione è calcolata su un ammontare forfettario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di

    assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione, ed è riconosciuta agli

    acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile a nulla rilevando chi ha sostenuto la spesa

    (Circolare 13.05 .2011 n. 20/E, risposta 2.1/b).

    Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l’IVA, trattandosi di un onere addebitato

    all’acquirente unitamente al corrispettivo (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.6).

    La detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura del:

    ? 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 20248;

    ? 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1°

    gennaio 2008 (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 2.1).

    Il limite massimo di spesa agevolabile, da ripartire tra gli acquirenti è pari a euro 96.000 per le spese

    sostenute dal 26 giugno 2012 e ad euro 48.000 per quelle sostenute in precedenza.

    L’agevolazione spetta per l’acquisto dell’immobile residenziale e, nel caso di atto unico di acquisto

    relativo ad appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo

    entro il limite di spesa stabilito (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.3).

    Nel caso in cui con il medesimo atto vengano acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il

    limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta

    1.3).


    8 Art. 1, comma 37, lett. b), legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

    53

    L’agevolazione non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari,

    costituenti l’intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in

    relazione al proprio atto di acquisto o assegnazione (Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 3).

    Inoltre, è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori

    riguardanti l’intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il

    presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può

    essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Nella dichiarazione

    relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale

    anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori.

    È possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a

    condizione che il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione

    della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Se gli acconti sono pagati

    in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere

    la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati

    o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.7).

    Hanno diritto a fruire della detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di

    un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione). Nel caso di acquisto di nuda

    proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in

    proporzione al valore dei due diritti reali (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.5, e Risoluzione

    09.01.2007 n. 1/E, risposta 1).

    Il diritto a subentrare nel beneficio fiscale spetta anche nell’ipotesi in cui la detrazione non sia stata

    fruita dal precedente acquirente. Il successivo acquirente, pertanto, può usufruire della detrazione in

    relazione alle rate maturate a partire dal periodo d’imposta in cui ha acquistato l’immobile (Circolare

    12.05. 2000 n. 95, risposta 2.1.2, e Risoluzione 01.12.2008 n. 457/E).


    Cumulabilità della detrazione con altre agevolazioni

    Per gli acquisti effettuati nel 2016 e nel 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per

    cento dell’IVA pagata all’impresa costruttrice, prevista dall’art. 1, comma 56, della legge 28 dicembre

    2015, n. 208, dall’importo delle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile ristrutturato e per la

    realizzazione del box o posto auto pertinenziale va sottratto l’importo del 50 per cento dell’IVA

    detratta (Circolare 18.05.2016 n. 20/E, paragrafo 10.2).

    La detrazione in esame non è, invece, cumulabile con la deduzione del 20 per cento del prezzo di

    acquisto degli immobili destinati alla locazione, di cui all’art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2014,

    n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per espressa previsione

    54

    dell’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale dell’8 settembre 2015. Sul costo di acquisto

    dell’immobile è possibile pertanto fruire, alternativamente, della deduzione del 20 per cento o della

    detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR.

    Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione

    Per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati non è richiesto

    che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario.

    Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere, invece, in possesso della seguente

    documentazione:

    ? atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il rispetto dei

    termini sopra indicati;

    ? nel caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non riportino la data di

    ultimazione dei lavori e/o che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente

    ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata dall’impresa

    di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate.


    Lavori di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza

    a gas di ultima generazione.

    Rientrano tra i lavori agevolabili, con aliquota della detrazione prevista nella misura del 50 per cento,

    anche gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di

    emergenza a gas di ultima generazione9.


    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di

    sconto

    Per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis,

    comma 1, lett. a), b) e d)10, del TUIR e di installazione di impianti fotovoltaici indicati nella

    successiva lett. h), compresi quelli che danno diritto al Superbonus, i beneficiari della detrazione

    possono, ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare – in luogo dell’utilizzo diretto

    della detrazione – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo

    massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da


    9 Comma 3-bis dell’articolo 16-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 1, comma 60 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

    (legge di bilancio 2021).
    10 Per la realizzazione di autorimesse o posti pertinenziali, anche a proprietà comune l’esercizio delle opzioni può essere

    esercitata con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 (art. 1, co. 29 della Legge n. 234/2021).
    Tale possibilità è esclusa in caso di acconti sostenuti nel 2021, mentre è possibile cedere il credito delle rate residue non
    fruite relative alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

    55

    quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i

    contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente

    alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Possono

    optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura anche i beneficiari della detrazione prevista

    per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale facenti parte di edifici interamente

    ristrutturati di cui al comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR. (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, Circolare

    22.12.2020 n. 30/E, Circolare 29.11.2021 n. 16/E, Circolare 27.05.2022 n. 19/E, Circolare

    23.06.2022 n. 23/E e Circolare 06.10.2022 n. 33/E).

    Le modalità attuative delle predette opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei

    soggetti indicati al comma 3 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

    322, sono state definite con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020,

    prot. n. 283847, 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, e 30 marzo 2021,

    prot. n. 83933, 20 luglio 2021, prot. 196548, 12 novembre 2021, prot. n. 312528, 1° dicembre 2021,

    prot. n. 340450, 3 febbraio 2022 prot. n. 35873 e 10 giugno 2022 prot. n. 202205.

    Per effetto dell’opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella

    dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2023 non devono essere indicate le spese

    sostenute nel 2022 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.

    Sisma bonus

    Aspetti generali

    Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per gli interventi relativi all’adozione

    di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, effettuati su edifici ubicati

    nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio

    dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale e ad

    attività produttive, la detrazione spetta nella misura del 65 per cento da ripartire in 10 quote annuali

    di pari importo. Tale detrazione spetta a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate

    a decorrere dal 4 agosto 2013.

    Per completezza si ricorda che la detrazione spetta non solo alle persone fisiche, compresi gli

    esercenti arti e professioni, ma anche agli enti pubblici e privati che non svolgono attività

    commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono

    reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

    La circostanza che un unico edificio localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità possa

    comprendere unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad

    56

    altre abitazioni, comporta che l’aliquota del 65 per cento può essere fruita solo per le spese sostenute

    dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività produttive

    e ad abitazione principale. Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità

    immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali

    o non commerciali.

    Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 la detrazione era pari al 50 per cento se gli interventi

    riguardavano altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo.

    Dal 1° gennaio 2017, le regole per la fruizione della detrazione delle spese sostenute a partire dalla

    medesima data per gli interventi antisismici sono state modificate. In particolare, la detrazione per la

    messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati

    strutturalmente spetta per le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate

    dopo il 1° gennaio 2017 relativi a:

    ? edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei

    ministri 20 marzo 2003 n. 3274;

    ? costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale e ad attività produttive.

    Dal 1° gennaio 2021 la norma è stata nuovamente modificata dalla legge di bilancio 2021 (legge 30

    dicembre 2020, n. 178). Il comma 1-bis del citato art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 attualmente

    prevede che il Sisma bonus si applica agli interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate a

    partire dal 1° gennaio 2017, ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio. Pertanto, è possibile

    accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo

    sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017 indipendentemente dalla data di inizio della procedura

    autorizzatoria (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.3).

    Considerato che le disposizioni che disciplinano il Sisma bonus richiamano gli interventi relativi

    all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, quest’ultima

    costituisce norma di riferimento e, pertanto, i chiarimenti per esso forniti devono intendersi riferiti,

    in via generale e laddove compatibili, anche al Sisma bonus.

    Si ricorda che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio

    sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o

    professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a

    destinazione residenziale, si applica la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità per il

    contribuente di scegliere quale agevolazione applicare. In sostanza, per i soggetti destinatari del

    Superbonus che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione l’aliquota

    di detrazione è elevata al 110 per cento senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione

    57

    indicate nel citato art. 16 del d.l n. 63 del 2013. Resta fermo, invece, che la disciplina “ordinaria” del

    Sisma bonus si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus (Circolare 23.06. 2022 n. 23/E,

    paragrafo 3.3).

    In particolare, nei casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento, nel

    limite di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote annuali

    di pari importo.

    Se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione spetta

    nella maggiore misura rispettivamente del 70 o dell’80 per cento delle spese sostenute.

    Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per

    l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati sono state

    stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( MIT, già Ministero delle

    Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili o MIMS) del 28 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dai

    successivi decreti ministeriali del 7 marzo 2017, n. 65, del 9 gennaio 2020, n. 24, e del 6 agosto 2020,

    n. 329 con i relativi allegati, di seguito “Linee guida del MIMS”).

    In particolare, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto

    nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile

    dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato d.m. n. 58 del

    2017, per l’accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia allegata alla segnalazione

    certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione

    allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti; per i titoli abilitativi richiesti a

    decorrere dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo

    urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori».

    Pertanto, in linea di principio un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate

    disposizioni, non consente l’accesso al Sisma bonus.

    Va tuttavia precisato che non si perde il diritto alla detrazione qualora l’adempimento non sia stato

    effettuato in quanto non previsto come nel caso di interventi le cui procedure autorizzatorie sono

    iniziate prima del 1° gennaio 2017. In tale ipotesi i contribuenti che non hanno allegato

    l’asseverazione alla richiesta del titolo abilitativo ovvero non la hanno presentata prima dell’inizio

    dei lavori possono fruire dell’agevolazione in commento a condizione che tale adempimento sia

    effettuato prima della fruizione del beneficio fiscale: pertanto, entro il termine ordinario di

    presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata per la prima volta la detrazione,

    nel caso di fruizione diretta. In caso di opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito

    corrispondente alla predetta detrazione ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020,

    58

    l’adempimento va effettuato prima della comunicazione di tale opzione.

    I contribuenti che hanno sostenuto le spese nel 2021, per i quali i termini per la presentazione della

    dichiarazione relativa a tale periodo d’imposta sono scaduti, possono avvalersi della c.d.

    dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’articolo 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,

    indicando nella dichiarazione dei redditi relativa a tale annualità la prima rata della detrazione. Ciò a

    condizione che presentino l’asseverazione di cui al citato allegato B prima della presentazione di tale

    dichiarazione.

    Analoghe conclusioni valgono per i contribuenti che non hanno allegato l’asseverazione alla richiesta

    del titolo abilitativo (ovvero non la hanno presentata prima dell’inizio dei lavori) in quanto non

    destinatari dell’agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti quando l’intervento era

    classificato (prima delle modifiche apportate all’art. 3 del TUE) “nuova costruzione” e, pertanto, non

    rientrava tra quelli agevolabili. Si ricorda che, in tali casi, l’agevolazione spetta per le spese sostenute

    a partire dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 3 del TUE).

    Diversamente dalle ipotesi sopra considerate, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis

    di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. per le spese sostenute a decorrere dal 2022.

    L’articolo 2-ter, comma 1, lett. c) del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 stabilisce, infatti, che ai

    fini delle detrazioni di cui all’art. 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies del decreto legge n. 63

    del 2013 nonché ai fini del Superbonus per interventi antisismici di cui al comma 4 dell’art. 119 del

    decreto Rilancio (cfr. paragrafo “Superbonus Righi E41/E53 quadro E sez IIIA, IIIB, IIIC e Righi

    E61/E62, quadro E, sez. IV”) è possibile avvalersi di tale istituto a condizione che l’adempimento sia

    effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la

    prima quota della detrazione, nel caso di fruizione diretta.

    Nel caso di opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla

    detrazione ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, l’adempimento va effettuato prima

    della comunicazione di tale opzione.

    In assenza dell’asseverazione, il contribuente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, può

    fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, nella misura attualmente

    prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare

    in 10 quote annuali di pari importo (art. 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013).

    Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e

    del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

    Qualora le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 (esclusa dalle

    59

    agevolazioni fiscali) alla zona sismica 3, possono accedere alle detrazioni, compreso il Superbonus,

    anche i soggetti che non hanno allegato l’asseverazione alla richiesta del titolo abilitativo ovvero non

    la hanno presentata prima dell’inizio dei lavori in quanto, a tali date, il Comune risultava in zona

    sismica 4. Ciò a condizione, tuttavia, che l’adempimento sia effettuato prima della fruizione del

    beneficio fiscale e, pertanto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella

    quale va riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta. In caso di opzione per il c.d. sconto in

    fattura o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione ai sensi dell’art. 121 del

    decreto legge n. 34 del 2020, l’adempimento va effettuato prima dell’esercizio di tale opzione. Anche

    in tale ipotesi, resta fermo che le detrazioni, compreso il Superbonus, spettano limitatamente alle

    spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio in una delle predette zone sismiche

    (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 6.2.2).

    Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli

    immobili.

    Non è possibile scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio; pertanto, chi intende avvalersi

    della detrazione del 70 (o dell'80) per cento dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.

    Resta ferma la possibilità di avvalersi dell'agevolazione ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del

    TUIR, fruendo della detrazione del 50 per cento della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo.

    L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione

    inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del

    TUE e anche per le spese relative all'incremento di volume nell’ambito dei predetti interventi

    (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 2).

    Per l’individuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili nella categoria della

    “ristrutturazione edilizia” a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge n. 76 del 2020, si

    vedano i chiarimenti forniti precedentemente al paragrafo “Interventi che danno diritto alla detrazione

    - Ristrutturazione edilizia”.

    In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici e di interventi di recupero del

    patrimonio edilizio (ad esempio, di manutenzione straordinaria), il limite di spesa agevolabile è unico

    (euro 96.000) in quanto riferito all'immobile. Gli interventi antisismici per i quali è possibile fruire

    della detrazione in cinque anni e, eventualmente, nella maggior misura del 70 o dell’80 per cento,

    non possono, infatti, fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova

    categoria di interventi agevolabili (Risoluzione 29.11.2017 n. 147/E).

    Resta inteso che, qualora sul medesimo immobile vengano effettuati interventi riconducibili a diverse

    fattispecie agevolabili, ad esempio, interventi antisismici e interventi finalizzati al risparmio

    60

    energetico (Eco bonus) si avrà diritto ad entrambe le agevolazioni, nel rispetto dei relativi limiti di

    spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e

    siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione..

    Interventi sulle parti comuni degli edifici

    Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, anche per gli interventi antisismici realizzati sulle parti

    comuni di edifici trova applicazione la disciplina del Superbonus (descritta nei paragrafi successivi a

    cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti), non sussistendo la possibilità per i soggetti destinatari

    della predetta detrazione che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale

    agevolazione di scegliere quale beneficio applicare.

    In tutti i casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nelle seguenti misure:

    - 75 per cento, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;

    - 85 per cento, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

    La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il

    numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

    L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle

    eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui un edificio in

    condominio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la

    detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000 (euro 96.000 x 8 unità) da

    attribuire ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti

    dall’assemblea. In altre parole, l’importo così calcolato costituisce l’ammontare massimo di spesa

    agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

    Ciascun beneficiario, in sostanza, può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata

    in base ai millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del

    codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio che può essere anche di ammontare

    superiore a euro 96.000.

    Cumulabilità della detrazione con i contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di

    edifici danneggiati da eventi sismici

    In ordine ai rapporti tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati

    danneggiati in seguito ad eventi sismici e agevolazioni fiscali, si precisa che queste ultime si

    applicano:

    - a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il

    61

    contributo concesso;

    - nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già

    effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per

    le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici anche a seguito di interventi di

    demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di “ristrutturazione edilizia”

    di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE.

    Ciò comporta che è possibile fruire del Sisma bonus (o del Superbonus) anche nel caso di interventi

    su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi

    sismici.

    Inoltre, va ribadito che tali agevolazioni si applicano, nei limiti previsti per ciascun intervento

    agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento

    “complessivamente” considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece,

    agevolabili. A tal fine, si ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con

    riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente

    solo le spese per le opere di completamento. Pertanto, a titolo esemplificativo, se sono erogati

    contributi per un intervento di consolidamento statico dell’edificio, mentre restano a carico le spese

    per opere di completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese si

    riferiscono a opere di finitura (ad esempio, tinteggiatura) che, se non correlate all’intervento

    principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale. Ai fini delle successive verifiche e

    controlli sulla corretta fruizione delle detrazioni è, tuttavia, necessario che il contribuente sia in

    possesso di idonea documentazione che attesti che le spese sostenute siano effettivamente

    riconducibili a un intervento nel complesso ammesso all’agevolazione fiscale. Si fa presente, infine,

    che ai fini della verifica del limite di spesa ammesso alle detrazioni occorre considerare solo la parte

    di spesa rimasta effettivamente a carico; pertanto, nel caso di contributi ricevuti occorre considerare

    per ciascun intervento, solo le spese eccedenti i predetti contributi (Risoluzione 23.04.2021 n. 28/E).

    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di

    sconto

    Per le spese sostenute per gli interventi antisismici di cui al citato art. 16 del decreto legge n. 63 del

    2013 - in deroga all'art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e

    terzo periodo, del citato decreto legge n. 63 del 2013 - i beneficiari della detrazione possono, ai sensi

    dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare - in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione -

    per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al

    62

    corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo

    recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i contribuenti

    possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla

    detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (Circolare

    08.08.2020 n. 24/E, Circolare 22.12.2020 n. 30/E, Circolare 29.11.2021 n. 16/E, Circolare

    27.05.2022 n. 19/E, Circolare 23.06.2022 n. 23/E e Circolare 06.10.2022 n. 33/E).

    Per effetto dell’opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella

    dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2023 non devono essere indicate le spese

    sostenute nel 2022 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.

    Acquisto di case antisismiche

    Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del

    70 o dell’80 per cento, sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei

    Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione

    di interi edifici, l’acquirente di un’immobile dell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione

    pari, rispettivamente, al 75 o all’85 per cento del prezzo di acquisto della unità immobiliare, come

    riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di euro 96.000.

    Anche alle spese sostenute per l’acquisto di case antisismiche si applica, in vigenza del Superbonus,

    l’aliquota di detrazione più elevata del 110 per cento.

    In sostanza, anche per gli acquirenti di case antisismiche l’aliquota di detrazione, in vigenza della

    stessa, è elevata al 110 per cento senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione indicate nel

    citato art. 16 del d.l n. 63 del 2013. Resta fermo, invece, che la disciplina “ordinaria” del Sisma bonus

    si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.3).

    Le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall’ordinanza del Presidente del

    Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006, n. 3519.

    Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con

    modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l’agevolazione è stata estesa anche agli edifici siti

    nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

    La norma in commento è inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il Sisma bonus

    (commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo art. 16), mutuandone le regole applicative, ma si

    differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle

    nuove unità immobiliari.

    La fruizione della detrazione di cui al citato art. 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013

    63

    - a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.

    d), del TUE , ma nel presupposto che l’intervento sia effettuato all'interno dei limiti e nel rispetto di

    quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti - è consentita anche nell'ipotesi in cui la

    demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello

    preesistente, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un

    numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.

    Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione

    immobiliare, che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva

    alienazione dell’immobile.

    La detrazione spetta anche nell’ipotesi di permuta ed è calcolata sul prezzo dell’unità immobiliare

    che verrà ad esistenza risultante dal contratto di permuta stesso.

    Al riguardo, si rammenta che affinché l'acquirente dell'unità immobiliare possa beneficiare della

    detrazione prevista dall’art. 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario che

    l’atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza

    dell’agevolazione.

    Anche ai fini della detrazione per l’acquisto di case antisismiche è necessario che siano posti in essere

    gli adempimenti previsti in generale, per l’applicazione del Sisma bonus.

    In particolare, ai sensi dell’art. 3, commi da 1 a 3, del d.m. n. 58 del 2017 - come modificato da ultimo

    dal d.m. n. 329 del 2020 - l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico

    (classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione

    dell'intervento progettato) è asseverata (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto

    stesso) dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture

    e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi

    professionali di appartenenza, in base ai contenuti delle linee guida allegate al decreto medesimo. Il

    progetto degli interventi, contenente l’asseverazione, è allegato alla segnalazione certificata di inizio

    attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente di cui

    all’art. 5 del TUE, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei

    lavori.

    Ai sensi del comma 5 del citato art. 3, del d.m. n. 58 del 2017, l’asseverazione e le attestazioni -

    all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo - della conformità degli interventi eseguiti

    al progetto depositato, come asseverato dal progettista, sono depositate presso il suddetto sportello

    unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali.

    In virtù di tale ultima disposizione, nella Circolare 25.06.2021 n. 7/E, è stato precisato che

    64

    un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla

    detrazione. Tale principio si applica anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per

    la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;

    pertanto, qualora le imprese non abbiamo tempestivamente presentato la predetta asseverazione, gli

    acquirenti delle unità immobiliari non potranno fruire della detrazione pari, rispettivamente, al 75 o

    all’85 per cento del prezzo di acquisto.

    In conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020 trasmesso dal

    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente Ministero delle Infrastrutture e della

    Mobilità Sostenibili), con nota del 24 giugno 2020, le imprese che effettuano gli interventi su

    immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017 ma

    prima del 1° maggio 2019 - data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l’agevolazione

    anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 - e che non hanno presentato l’asseverazione in

    parola, in quanto non rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione in base alle disposizioni

    pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di

    consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione deve essere effettuata

    entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio

    sismico (Risoluzione 03.07.2020 n. 38/E).

    Richiamando il medesimo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 5 giugno 2020, la

    facoltà di integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, può essere effettuata entro la data

    di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico, anche in

    relazione agli immobili siti nei Comuni che alla data di presentazione della richiesta del titolo

    abilitativo originario, erano ricompresi in zona sismica 4 - e, quindi, non rientravano nell’ambito

    applicativo del citato art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 - e solo successivamente, a seguito

    dell’emanazione di disposizioni regionali, sono stati riclassificati nelle predette zone 2 e 3.

    Resta fermo che, in tali casi le detrazioni, compreso il Superbonus, spettano limitatamente alle spese

    sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio in una delle predette zone sismiche

    (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 6.2.2).

    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di

    sconto

    Per le spese sostenute per l’acquisto di case antisismiche, di cui al citato art. 16 del decreto legge n.

    63 del 2013 – in deroga all'art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies,

    secondo e terzo periodo, del citato decreto legge n. 63 del 2013 - i beneficiari della detrazione

    65

    possono, ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare - in luogo dell’utilizzo diretto

    della detrazione - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo

    massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da

    quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i

    contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente

    alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (Circolare

    08.08.2020 n. 24/E, Circolare 22.12.2020 n. 30/E, Circolare 29.11.2021 n. 16/E, Circolare

    27.05.2022 n. 19/E, Circolare 23.06.2022 n. 23/E e Circolare 06.10.2022 n. 33/E ).

    Per effetto dell’opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella

    dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2023 non devono essere indicate le spese

    sostenute nel 2022 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Interventi di recupero
    del patrimonio edilizio

    - Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio
    dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
    dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti la data di inizio e la detraibilità delle
    spese sostenute

    - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione
    degli interventi effettuati

    - Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il
    codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA
    del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

    - Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere
    eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione,
    ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le
    concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)

    - Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la
    detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile

    - Dichiarazione dell’Amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli
    obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal
    condòmino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore o in assenza di tale
    dichiarazione, è necessario visionare tutta la documentazione inerente la detrazione

    - In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente
    richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la
    natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte
    del condominio

    - Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del
    mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente

    - Per i lavori iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2011, copia della comunicazione
    inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara e della ricevuta postale della
    raccomandata per verificare che la stessa sia stata inviata prima o lo stesso giorno della
    data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa

    - Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria
    locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di
    sicurezza dei cantieri

    - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445
    del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla
    fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)

    66

    Acquisto box
    pertinenziale

    - Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità e
    il numero dei contitolari

    - Dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione
    - Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati. In caso di acquisto del box

    pertinenziale senza bonifico bancario o postale, attestazione resa dall’impresa venditrice,
    mediante atto notorio, di aver correttamente contabilizzato il corrispettivo ricevuto ai fini
    della corretta tassazione del reddito

    - Per gli acquisti effettuati entro il 2010, ricevuta raccomandata al Centro operativo di
    Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei
    redditi; l’invio della raccomandata è sostituito dall’indicazione dei dati catastali nella
    dichiarazione dei redditi

    - Autocertificazione, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006, attestante
    l’importo del costo di costruzione riferibile a ciascuno dei contitolari

    Costruzione box
    pertinenziale

    - Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione che
    potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo

    - Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati
    - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione

    degli interventi eseguiti
    - Ricevuta raccomandata al Centro operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima

    della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i lavori eseguiti dal 2010, l’invio
    della raccomandata è sostituito dall’indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei
    redditi

    - Autocertificazione, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006, attestante
    l’importo delle spese di costruzione sostenute da ciascuno dei contitolari

    - Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria
    locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di
    sicurezza dei cantieri

    Acquisto immobile
    ristrutturato da impresa

    - Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la
    data di inizio e fine lavori, nonché il numero dei contitolari

    - Nel caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le
    indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di
    immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, dichiarazione rilasciata
    dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni
    sopracitate

    - Autocertificazione, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006, attestante
    l’importo delle spese di acquisto sostenute da ciascuno dei contitolari

    Acquisto - donazione
    dell’immobile sul quale

    sono stati effettuati
    lavori di ristrutturazione

    - Atto di acquisto o donazione
    - Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio

    dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
    dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti la data di inizio e la detraibilità delle
    spese sostenute

    - Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario
    - Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice

    fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del
    soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

    - Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara
    e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente al
    1° gennaio 2011

    - Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito
    con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute
    d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni,
    autorizzazioni e denunce di inizio lavori)

    - Dichiarazione dell’amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che
    attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità
    della somma corrisposta dal condomino. In assenza di amministratore, sarà necessario
    visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta

    Immobile acquisito
    in eredità

    - Autocertificazione dalla quale risulti la detenzione materiale e diretta del bene
    - Autocertificazione con la quale si attesta la condizione di erede
    - Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio

    67

    dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
    dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti la data di inizio e la detraibilità delle
    spese sostenute

    - Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara
    e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente al
    1° gennaio 2011

    - Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario
    - Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice

    fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del
    soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

    - Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito
    con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute
    d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni,
    autorizzazioni e denunce di inizio lavori

    - Dichiarazione dell’amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che
    attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità
    della somma corrisposta dal condomino. In assenza di amministratore, sarà necessario
    visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta

    Acquisto case
    antisismiche

    - Atto d’acquisto dell’immobile
    - Documentazione dalla quale si ricavi la tipologia di intervento effettuato, la zona sismica

    nella quale è ubicato l’immobile, la data di conclusione dei lavori e l’efficacia degli
    interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico

    - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445
    del 2000 che attesti che contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla
    fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)

    Sisma bonus

    - Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio
    dei lavori o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
    dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la data di inizio e la detraibilità delle
    spese sostenute

    - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione
    degli interventi effettuati

    - Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il
    codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA
    del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

    - Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere
    eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione,
    ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le
    concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)

    - Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la
    detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile

    - Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli
    obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal
    condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario
    visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta

    - In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente
    richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la
    natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte
    del condominio

    - Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del
    mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente

    - Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria
    locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di
    sicurezza dei cantieri

    - Copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e
    quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato e dell’attestazione
    della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal
    progettista

    - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445
    del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla
    fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)

    68


    Bonus verde

    Art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

    Aspetti generali

    L’art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto,

    a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36 per cento delle spese documentate e

    sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le

    pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di

    coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde).

    L’art. 1, comma 38, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), ha prorogato tale detrazione

    per le spese sostenute fino al 2024.

    La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,

    l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o

    detentori.

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne

    degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile; in tale ipotesi, la

    detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la

    stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della

    dichiarazione dei redditi.

    Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area

    interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

    È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle

    opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

    La detrazione non spetta per le spese sostenute per:

    ? la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento

    innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;

    ? i lavori in economia. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a

    fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la

    realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto,

    che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le

    prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

    La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se

    permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli

    69

    immobili residenziali.

    Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione

    connesse all'esecuzione degli interventi in questione.

    Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale.

    Pertanto, la detrazione massima è di euro 1.800 (36 per cento di euro 5.000) per immobile.

    Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Al contribuente

    che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

    In caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sulle le parti comuni di edifici la detrazione è

    calcolata su un ammontare massimo di spesa di euro 5.000 per ciascuna unità immobiliare. Pertanto,

    ad esempio, il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che

    effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare sia sulle parti condominiali,

    ha diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio

    immobile e euro 5.000 per la parte di competenza delle spese condominiali.

    La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno

    di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

    Se gli interventi di “sistemazione a verde” e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

    sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della

    professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per

    cento.

    La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte

    del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte nella misura del 50 per cento.

    In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione

    non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo

    delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto,

    la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la

    detenzione materiale e diretta del bene.

    Modalità di pagamento

    La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire

    la tracciabilità delle operazioni. Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari,

    postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancari o postali, carte di credto o debito.

    70

    Nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della

    detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra

    quelle agevolabili.

    Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la

    detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è

    indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del

    settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali

    comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di

    bilancio 2022).

    La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei

    lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente

    nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata

    dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla

    fattura emessa.

    Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Bonus verde

    - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la
    riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili

    - Documentazione attestante il pagamento tracciabile: assegni bancari, postali o circolari
    non trasferibili, bonifici, bancario o postale, carte di credito o debito

    - Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la
    detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile

    - Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli
    obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal
    condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione
    inerente la spesa sostenuta

    - In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente
    richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la
    natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte
    del condominio

    71

    Interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - Bonus facciate

    (Righi da E41 a E43 – cod. 15)

    Art. 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

    Aspetti generali

    L’art. 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha

    previsto una detrazione dall’imposta lorda, c.d. Bonus facciate, pari al 90 per cento delle spese

    documentate e sostenute nell’anno d’imposta 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro

    della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura,

    eseguiti su edifici. Da ultimo, per effetto dell’art. 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

    (legge di bilancio 2022), la detrazione spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;

    per le spese sostenute nel 2022 la detrazione compete nella misura del 60 per cento.

    Beneficiari

    Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, a prescindere dalla

    tipologia di reddito di cui essi siano titolari, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi

    agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

    In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

    - le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

    - gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

    - le società semplici;

    - le associazioni tra professionisti;

    - i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di

    capitali).

    Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto

    dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del

    sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare

    dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Circolare

    14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 1).

    In particolare, i contribuenti interessati devono:

    - possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di

    godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

    - detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato,

    72

    regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del

    proprietario.

    Si ricorda che la detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione

    dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di

    sostenimento delle spese, se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

    Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli

    interventi, anche:

    - i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente

    dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);

    - i conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.

    Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:

    - la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese

    ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;

    - le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato

    ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

    La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando

    gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in

    comodato) o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali

    all’attività d’impresa, arte o professione.

    Nel caso in cui venga stipulato e registrato un contratto preliminare di vendita, il promissario

    acquirente ha diritto all’agevolazione se è stato già immesso nel possesso dell’immobile.

    Interventi ammessi

    Il Bonus facciate spetta per le spese sostenute relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro

    della facciata esterna, realizzati su «edifici esistenti», parti di edifici esistenti o su unità immobiliari

    esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o

    professione, ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,

    n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi

    comunali.

    Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati

    mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli inquadrabili nella categoria della

    “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE.

    Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali

    73

    omogenee:

    A. le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico

    e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono

    considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

    B. le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano

    parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore

    al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità

    territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2».

    Restano escluse dal Bonus facciate le spese sostenute per interventi effettuati su edifici ubicati, ad

    esempio, in zona C, o assimilate, vale a dire le parti del territorio destinate a nuovi complessi

    insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di

    superficie e densità di cui alla precedente lettera B o in zona D, o assimilate, vale a dire le parti del

    territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

    L’assimilazione alle suindicate zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto

    dell’intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti, non

    essendo sufficiente un’attestazione di un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini

    professionali.

    Se l’immobile ricade in parte in “zona di completamento B3” e per la restante superficie in “zona

    attività terziarie”, il Bonus facciate spetta sull’intero immobile se il contribuente dispone di una

    certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza della “zona attività terziarie” alla “zona

    B”; diversamente, il Bonus facciate spetta limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte

    dell’edificio insistente sulla “zona di completamento B3”.

    Si tratta di interventi finalizzati «al recupero o restauro della facciata esterna» ed effettuati

    esclusivamente «sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».

    In particolare, la detrazione spetta per:

    - gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache verticali della facciata.

    Si può trattare, ad esempio, degli interventi:

    - di rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio (Circolare

    14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 2);

    - di trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio;

    - riconducibili al decoro urbano, quali quelli riferiti a grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni

    e sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata

    (Circolare 14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 2). La detrazione non spetta, ad esempio, per gli

    74

    interventi di coibentazione non eseguiti sulla superficie esterna, ma mediante “insufflaggio

    della cassavuota”, risultando irrilevanti dal punto di vista del decoro urbano;

    - gli interventi sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o

    che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva

    dell’edificio. Si può trattare, ad esempio, degli interventi di:

    - consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, anche in assenza

    dell’impianto di riscaldamento (Circolare 14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 2);

    - isolamento “a cappotto” sull’involucro esterno dell’edificio;

    - isolamento dello “sporto di gronda”, compresi i lavori accessori, quali lo spostamento dei

    pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni,

    lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse;

    - installazione e posa in opera di un sistema di facciate ventilate;

    - gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi. Si

    può trattare, ad esempio, degli interventi di:

    - consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi (Circolare

    14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 2);

    - rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone, rimozione

    e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva

    tinteggiatura;

    - rifacimento del parapetto in muratura e verniciatura della ringhiera in metallo del balcone;

    - ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del

    balcone, nonché sostituzione dei predetti pannelli di vetro che costituiscono le pareti

    perimetrali del balcone.

    Trattandosi di interventi realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata», che sono

    necessariamente verticali, il Bonus facciate non si applica agli interventi effettuati:

    - sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture

    (lastrici solari, tetti) e pavimenti;

    - sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili

    dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico (Circolare 14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 2);

    - per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (Circolare 14.02.2020 n. 2/E,

    paragrafo 2);

    - per la riverniciatura degli scuri e delle persiane;

    - sulle mura di cinta dell’edificio.

    75

    Deve, altresì, trattarsi di interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire

    sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero

    perimetro esterno) (Circolare 14.02.2020 n. 2/E, paragrafo 2). Il Bonus facciate spetta, ad esempio,

    per gli interventi realizzati:

    - sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada

    pubblica o da suolo ad uso pubblico (di cui fa parte anche la rete ferroviaria);

    - su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore

    dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del

    perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente dalla

    strada pubblica;

    - sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada pubblica o da

    suolo ad uso pubblico;

    - sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di un’apposita

    convenzione con l’Amministrazione comunale;

    - sulla facciata di un edificio situato in prossimità della costa che risulta visibile "solo dal mare" e

    non anche da vie, strade o suoli pubblici. Al riguardo, il Ministero della cultura, con nota R.U.

    185460 del 9 luglio 2021, ha precisato che detti lavori “non ricadono nelle esclusioni, contenute

    anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio

    o su superfici confinanti con spazi interni”.

    Ai fini del visto di conformità, la visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio

    interessato dai lavori, non potendo risultare dai dati catastali identificativi dell’immobile, può essere

    attestata dal condòmino che fruisce della detrazione tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di

    notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.

    Il Bonus facciate non spetta, quindi, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se

    non visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico. A titolo esemplificativo, il Bonus facciate

    non spetta per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di

    una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla

    strada pubblica o dal suolo pubblico.

    Oltre che per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi sopra evidenziati, la detrazione è

    altresì ammessa per:

    - le spese sostenute per l’acquisto dei materiali (anche se i lavori sono realizzati in proprio), la

    progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori

    (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione

    76

    energetica (APE), le spese per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza);

    - gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le

    spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i

    lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione,

    l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per

    l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente

    sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

    Interventi influenti dal punto di vista termico

    I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche

    dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente

    lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare per essere ammessi al Bonus facciate le seguenti

    condizioni:

    - “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità

    immobiliari dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015;

    - i valori limite di trasmittanza termica stabiliti:

    - dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato

    B), aggiornato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2010, per gli

    interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;

    - dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato

    E), per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

    Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10 per cento dell’intonaco della superficie

    disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie

    complessiva disperdente; in sostanza, l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10 per cento

    della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante

    con l’esterno, vani freddi o terreno.

    Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono

    possibili interventi influenti dal punto di vista termico – se non mutando completamente l’aspetto

    dell’edificio – la verifica sul superamento del limite del 10 per cento va fatta eseguendo il rapporto

    tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda

    complessiva della superficie disperdente.

    I citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”), 11 marzo

    2008 e 6 agosto 2020 (“Requisiti Eco bonus”) non si applicano ai casi di esclusione previsti dall’art.

    77

    3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e quindi agli interventi effettuati su

    immobili di notevole interesse pubblico – ossia quelli ricadenti nell’ambito della disciplina della parte

    seconda e dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio – soltanto

    nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del

    predetto Codice, il rispetto delle relative prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro

    carattere o aspetto sotto il profilo storico, artistico e paesaggistico (Circolare 14.02.2020 n. 2/E,

    paragrafo 2.1).

    Per gli interventi di efficienza energetica sulle facciate, ai fini delle verifiche e dei controlli, si

    applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di detrazioni fiscali per la

    riqualificazione energetica degli edifici (Eco bonus).

    Limiti di detraibilità

    Per le spese sostenute nel 2022 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente la detrazione spetta

    nella misura del 60 per cento. Non sono stabiliti né un limite massimo di detrazione, né un limite

    massimo di spesa ammissibile.

    Resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di controllo, di

    verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi

    interventi eseguiti.

    La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento

    delle spese e in quelli successivi.

    L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere

    utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

    Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Bonus facciate non può essere utilizzato dai

    soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta

    sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda

    è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella no tax

    area). I predetti soggetti, tuttavia, possono optare per le alternative alla fruizione diretta della

    detrazione (cessione del credito o contributo sotto forma di sconto) previste dall’art. 121 del decreto

    legge n. 34 del 2020 (cfr. paragrafo “Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del

    credito o contributo sotto forma di sconto”).

    La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’IRPEF sia dell’IRES e si

    riferisce:

    - per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, alle

    78

    spese sostenute nel 2022;

    - per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (soggetti con periodo d’imposta non

    coincidente con l’anno solare), alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso alla data del

    31 dicembre 2022, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si

    riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti (Circolare 14.02.2020 n. 2/E,

    paragrafo 3).

    Ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni

    degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di

    versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.

    Trattandosi di una detrazione riconosciuta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del

    contribuente, la stessa non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.

    Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall’ammontare su cui applicare

    la detrazione del 60 per cento. Qualora il contribuente persona fisica a fronte delle spese agevolabili

    riceva i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della detrazione, tali

    contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis),

    del TUIR. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che

    hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.

    L’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un

    danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato

    alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente

    sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno

    considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.

    Cumulabilità con altre detrazioni

    Se gli interventi realizzati sono riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (ad esempio, alcune

    spese rientrano nel Bonus facciate e altre nell’Eco bonus), il contribuente può usufruire delle diverse

    agevolazioni, a condizione che le spese siano contabilizzate distintamente con espresso richiamo alla

    normativa di riferimento e sempre che siano rispettati i relativi requisiti e adempimenti previsti.

    Nel caso di lavori effettuati nell’ambito di un condominio, ogni condòmino, per la parte di spesa a lui

    imputabile, può decidere se fruire del Bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di

    efficienza energetica, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini; ciò a condizione,

    tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti

    specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

    79

    In considerazione della possibile sovrapposizione tra gli interventi ammessi al Bonus facciate e quelli

    di riqualificazione energetica, riguardanti l’involucro dell'edificio, oppure quelli di recupero del

    patrimonio edilizio (agevolabili, rispettivamente, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto legge n. 63

    del 2013), è possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni,

    rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

    Il Bonus facciate non è invece cumulabile con la detrazione spettante per le spese sostenute dai

    soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (quadro E, sezione I,

    rigo E8-E10, codice 25).

    Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione

    Al fine di fruire del Bonus facciate, il contribuente deve:

    - pagare le spese sostenute per gli interventi mediante bonifico, bancario o postale (anche on line),

    dal quale risultino:

    - la causale del versamento;

    - il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

    - il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto, che ha effettuato i lavori, a

    favore del quale il bonifico è effettuato.

    Possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell’Eco

    bonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando

    (qualora possibile) come causale, gli estremi della citata legge n. 160 del 2019.

    L’agevolazione può comunque essere riconosciuta nel caso in cui non sia possibile riportare i

    predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che

    indica, invece, i riferimenti normativi dell’Eco bonus o della detrazione per interventi di recupero

    edilizio), sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti

    bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.

    Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè

    le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.

    Su questi bonifici le banche, Poste Italiane SPA e gli istituti di pagamento autorizzati applicano

    una ritenuta d’acconto dell’8 per cento;

    - indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori

    sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli

    altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione; tale adempimento non è richiesto per gli

    interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco

    80

    della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

    - comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale

    territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le

    disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri;

    - conservare ed esibire la seguente documentazione relativa agli interventi realizzati:

    - le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute;

    - la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento;

    - le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla

    tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun

    titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data

    di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra

    quelli agevolabili;

    - la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;

    - le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;

    - la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli

    interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di

    ripartizione delle spese;

    - la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso gli interventi

    siano effettuati dal detentore dell’immobile.

    Solo per gli interventi influenti dal punto di vista termico, in aggiunta agli adempimenti sopra elencati,

    i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:

    - la stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato

    dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato. Nella scheda devono

    essere indicati:

    - i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;

    - la tipologia di intervento effettuato;

    - il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;

    - il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;

    - l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

    Tale scheda descrittiva deve essere inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori relativa

    agli interventi realizzati.

    - l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi

    effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. Per tecnici abilitati si intendono i soggetti

    81

    abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite

    dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. L’asseverazione

    redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla

    conformità al progetto delle opere realizzate.

    Con riferimento all’asseverazione, occorre precisare che:

    - per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, la stessa è redatta ai sensi

    degli artt. 4 e 7 del d.m. 19 febbraio 2007 e attesta il rispetto dei requisiti tecnici specifici;

    - per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai

    sensi dell’art. 8 del d.m. 6 agosto 2020, attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti

    e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; insieme

    all’asseverazione va redatto il computo metrico;

    - la copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui

    si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori;

    - la copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005,

    o il provvedimento regionale equivalente;

    - le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE

    con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);

    - la stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID, che costituisce garanzia che

    la documentazione è stata trasmessa.

    In caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, i predetti adempimenti

    possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del

    condominio. Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in dichiarazione

    e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del

    patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. Anche per il Bonus facciate

    l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condòmino, una

    certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla

    legge. Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla

    eventualmente, in caso di richiesta, all’Agenzia delle entrate.

    Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la

    detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è

    indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del

    settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali

    comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di

    82

    bilancio 2022).

    La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei

    lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente

    nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata

    dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla

    fattura emessa.

    Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

    La mancata effettuazione dei predetti adempimenti non consente la fruizione del Bonus facciate.

    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di

    sconto

    Per le spese sostenute per gli interventi riconducibili al Bonus facciate, i beneficiari della detrazione

    possono, ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare - in luogo dell’utilizzo diretto

    della detrazione - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo

    massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da

    quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i

    contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente

    alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (Circolare

    08.08.2020 n. 24/E, Circolare 22.12.2020 n. 30/E, Circolare 29.11.2021 n. 16/E, Circolare

    27.05.2022 n. 19/E, Circolare 23.06.2022 n. 23/E e Circolare 06.10.2022 n. 33/E).

    Per effetto dell’opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella

    dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2023 non devono essere indicate le spese

    sostenute nel 2022 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Bonus facciate

    - Fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
    ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con
    bonifico (ad esempio, per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto
    operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e
    denunce di inizio lavori)

    - Ricevuta del bonifico bancario o postale (anche on line), recanti la causale del versamento,
    il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale
    del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

    - Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio
    dei lavori; in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.
    47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese
    sostenute

    - Certificazione urbanistica dalla quale risulti che l’edificio oggetto dell’intervento ricade

    83

    nelle zone assimilate alle zone A o B
    - Copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti
    - Ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
    - Dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli

    obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal
    condòmino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore o in assenza di tale
    dichiarazione, è necessario visionare tutta la documentazione inerente la detrazione

    - In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente
    richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la
    natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte
    del condominio

    - Dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi
    siano effettuati dal detentore dell’immobile

    - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445
    del 2000, che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale,
    dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori

    - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445
    del 2000, che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla
    fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)

    - Per gli interventi influenti dal punto di vista termico:
    o in caso di lavori iniziati prima del 6.10.20 anche: scheda descrittiva con CPID,

    asseverazione dei requisiti tecnici, APE, relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del
    d.lgs. n. 192 del 2005 o provvedimento regionale equivalente, schede tecniche dei
    materiali (se prevista, marcatura CE e DOP), stampa della e-mail inviata dall’Enea
    contenente il codice CPID

    o in caso di lavori iniziati a partire dal 6.10.20 anche: scheda descrittiva con CPID;
    asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese, computo metrico, APE,
    relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 o provvedimento
    regionale equivalente, schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e
    DOP), stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID

    84

    Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

    in edifici già esistenti (Righi da E41 a E43 – cod. 21 e cod. 22)

    Art. 119-ter del decreto legge 19 maggio2020, n. 34 (decreto Rilancio)

    Aspetti generali

    L’articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), introdotto dall’articolo

    1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ai fini della

    determinazione delle imposte sui redditi, riconosce una detrazione dall'imposta lorda, fino a

    concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la

    realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere

    architettoniche in edifici già esistenti.

    La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista – nella misura del 50 per cento - per

    gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-

    bis, comma 1, lettera e), del 78 TUIR ed al Superbonus di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del

    decreto Rilancio e, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione degli interventi

    “trainanti” e spetta alle condizioni previste dal citato articolo 119-ter.

    La legge di bilancio 202311 ha successivamente prorogato l’agevolazione sino al 31 dicembre 2025.

    Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la

    detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è

    indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del

    settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali

    comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di

    bilancio 2022).

    La detrazione spettante va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle

    spese e nei quattro anni successivi.

    In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce

    in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.

    La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in

    quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di

    detrazione non utilizzate.

    La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei

    lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente


    11 articolo 1 comma 365 legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

    85

    nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata

    dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla

    fattura emessa.

    Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

    Beneficiari

    Possono fruire della detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti

    pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra

    professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone,

    società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di

    avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

    Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che

    possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

    Limiti di detraibilità

    La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella

    misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non

    superiore a:

    a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici

    plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

    dall'esterno;

    b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli

    edifici composti da due a otto unità immobiliari;

    c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli

    edifici composti da più di otto unità immobiliari.

    Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite

    di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8

    (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).

    Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di

    spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto,

    l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito

    all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

    86

    Pertanto, ad esempio, qualora l’intervento riguardi un edificio in condominio, ciascun condomino

    potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o

    ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente

    rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità

    immobiliare che possiede.

    In applicazione dei principi generali, per le spese sostenute nel 2022 è possibile fruire della detrazione

    di cui al citato articolo 119-ter anche in presenza di un intervento iniziato nel 2021 per le cui spese,

    sostenute in tale anno, si è fruito della detrazione del 50 per cento prevista dall’articolo 16-bis del

    TUIR oppure del Superbonus (in quanto intervento “trainato” effettuato congiuntamente ad interventi

    “trainanti” di efficienza energetica o antisismici).

    Ciò implica, ad esempio, che, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati

    al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, già avviati in anni precedenti (in vigenza

    del Superbonus) congiuntamente ad interventi “trainanti” di efficientamento energetico, è possibile,

    alternativamente:

    - continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000 (per effetto del richiamo

    all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR), comprensivo anche delle spese sostenute negli

    anni precedenti per il medesimo intervento “trainato”;

    - fruire della detrazione di cui all’articolo 119-ter del medesimo decreto Rilancio prevista nella misura

    del 75 per cento delle spese sostenute e, comunque, nel limite di euro 50.000.

    Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche

    non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio)

    nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.

    Interventi ammessi

    L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e

    all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

    Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità

    immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture

    (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti

    tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale

    ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme

    elevatrici. In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere

    87

    le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese

    relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

    Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento

    di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni

    tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di

    edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione

    delle barriere architettoniche.

    In caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento

    e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino

    le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano

    essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. La medesima

    detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti

    interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento

    dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.

    Inoltre, considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione

    di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in

    edifici “già esistenti”, l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di

    costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi

    compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della

    “ristrutturazione edilizia”.

    Considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori

    specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità

    immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del

    Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di

    sconto

    Per le spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e

    all'eliminazione di barriere architettoniche, i beneficiari della detrazione possono, ai sensi dell’art.

    121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare - in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione - per un

    contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al

    corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo

    recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i contribuenti

    88

    possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla

    detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (Circolare

    08.08.2020 n. 24/E, Circolare 22.12.2020 n. 30/E, Circolare 29.11.2021 n. 16/E, Circolare

    27.05.2022 n. 19/E, Circolare 23.06.2022 n. 23/E e Circolare 06.10.2022 n. 33/E).

    Per effetto dell’opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella

    dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2023 non devono essere indicate le spese

    sostenute nel 2022 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Interventi direttamente
    finalizzati al

    superamento e
    all’eliminazione di

    barriere architettoniche
    in edifici già esistenti

    - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la
    riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili

    - Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la
    detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile

    - Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli
    obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal
    condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione
    inerente la spesa sostenuta

    - In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente
    richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la
    natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte
    del condominio

    - Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al
    decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

    89

    Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia

    elettrica (Rigo E56 – Sez. III C)

    Art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Art. 9 del decreto Ministero dello Sviluppo
    economico 20 marzo 2019


    Aspetti generali

    Per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l'acquisto e la posa

    in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, incluse le opere

    strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento, spettava una detrazione dall'imposta lorda,

    fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 50 per cento delle spese stesse. Tale detrazione era

    altresì riconosciuta per i costi iniziali legati all’aumento di potenza impegnata del contatore

    dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. Si rappresenta che l’agevolazione in parola non è

    stata oggetto di proroga e, pertanto, il 2021 deve considerarsi l’ultimo anno di sua vigenza.

    Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei

    veicoli alimentati ad energia elettrica, l’aliquota della detrazione è aumentata al 110 per cento e

    ripartita, per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, se l’installazione è eseguita

    congiuntamente a uno degli interventi cd. “trainanti” di efficientamento energetico rientranti nel

    Superbonus12, quali gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli

    impianti di climatizzazione invernali. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo sul

    Superbonus.


    12 Art. 119, commi 1 e 4, del decreto legge n. 34 del 2020.

    90

    Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili - (Rigo E57 – Sez. III C)

    Art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63

    Aspetti generali

    Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di

    recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese

    sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile

    oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).

    La detrazione, introdotta dall’art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, ed inizialmente

    riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata, successivamente, prorogata

    dall’art. 1, comma 37, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Tale norma ha previsto

    l’estensione del beneficio anche alle spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 e la

    riduzione del massimale di spesa agevolabile che, per l’anno 2022, non deve essere superiore a 10.000

    euro, inoltre ha modificato i riferimenti in termini di classi energetiche, prevedendo che, per le spese

    sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore

    alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe

    F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,

    finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Fino al periodo di imposta 2021, detti

    grandi elettrodomestici dovevano essere di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le

    apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

    Per le spese sostenute nell’anno 2022 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio

    spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero

    del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    Per gli acquisti di mobili effettuati entro il 2016 non era previsto alcun vincolo temporale di

    consequenzialità con l’esecuzione dei lavori e, pertanto, potevano fruire del Bonus mobili i

    contribuenti che avevano sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere

    dal 26 giugno 2012 (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.3, Circolare 21.05.2014 n. 11/E,

    risposta 5.6, e Circolare 08.04.2016 n. 12/E, risposta 17.1).

    La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative

    all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di

    urbanizzazione. Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute, ad

    esempio, soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il Bonus mobili per l’acquisto di

    mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 2.5).

    91

    Condizioni per usufruire della detrazione

    La detrazione è collegata agli interventi, anche realizzati in economia:

    ? di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di

    edificio residenziale;

    ? di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni

    di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

    ? di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle

    parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

    ? di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di

    edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

    ? necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi

    calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo

    stato di emergenza;

    ? di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d)

    dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o

    ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al

    31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione

    dell’immobile (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.2).

    Per beneficiare del Bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia

    riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del

    decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia).

    Ad esempio, rientrano nella manutenzione straordinaria:

    ? gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una

    stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

    (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 5.1), nonché l’installazione o l’integrazione di un

    impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore;

    ? la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale

    dell’impianto di riscaldamento (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.5).

    La fruizione del Bonus mobili a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali,

    compresi quelli di manutenzione ordinaria, spetta a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati

    all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni

    condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare (Circolare 18.09.2013 n.

    29/E, paragrafo 3.2).

    92

    Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati alle lett. b), c) e d), dell’art. 3 del TUE

    sono compresi anche quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, pertanto, il Bonus mobili

    spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sisma bonus nonché del Superbonus di cui al comma

    4 dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

    Il Bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni di cui all’art. 16-

    bis del TUIR, o delle detrazioni spettanti per il Sisma bonus (ivi incluse quelle spettanti per il

    Superbonus per interventi antisismici), optano, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello

    sconto in fattura o della cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020

    (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.1.7). Resta fermo che anche in tale caso deve essere

    verificato in sede di assistenza fiscale il rispetto dei requisiti per le detrazioni di cui all’art. 16-bis che

    hanno dato diritto al Bonus mobili.

    Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per

    l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

    ? la realizzazione di posti auto o box pertinenziali (Circolare 21.05.201, n. 11/E, risposta 5.2);

    ? gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti

    illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di

    cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e d), del TUE (rispettivamente, manutenzione ordinaria,

    manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)

    (Circolare 14.05.2014 n. 10/E, risposta 7.1);

    ? gli interventi per i quali si usufruisce delle detrazioni spettanti per interventi finalizzati al

    risparmio energetico, Eco bonus, (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione

    impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti).

    Il collegamento tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto

    degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso. L’acquisto di

    mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di

    un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l’immobile sia comunque oggetto

    degli specifici interventi edilizi sopra richiamati (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.4).

    Il Bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare

    l’immobile, ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile

    stesso, anche se autonomamente accatastate.

    Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente

    al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati

    già avviati. La data di inizio lavori (ad esempio, data SCIA) deve essere, quindi, anteriore a quella in

    93

    cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario

    che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (Circolare

    18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.3).

    Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di

    un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da

    cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione

    dell’immobile.

    La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata:

    ? dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione

    edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;

    ? dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale,

    qualora la stessa sia obbligatoria;

    ? ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi,

    dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.

    n. 445 del 2000 (come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2

    novembre 2011, n. 149646).

    Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la

    detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è

    indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del

    settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali

    comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di

    bilancio 2022).

    La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei

    lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente

    nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata

    dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla

    fattura emessa.

    Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

    Tipologie di beni agevolabili

    L’agevolazione, spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi

    elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica.

    Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici

    94

    nuovi (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 5.5, e Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.4).

    A titolo esemplificativo, tra i “mobili” agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie,

    scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di

    illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile

    oggetto di ristrutturazione.

    Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di

    tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

    Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere

    per l’accesso alla detrazione, si fa presente che sono state aggiornate le classi energetiche minime

    richieste in caso di acquisto di grandi elettrodomestici per adeguare la normativa all'entrata in vigore

    del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che ha

    istituito un quadro per l'etichettatura energetica e che ha abrogato la direttiva 2010/30/UE.

    Con tale regolamento, a partire dal 1° marzo 2021, l'etichetta di classificazione dei consumi energetici

    degli elettrodomestici, è stata sostituita da una nuova scala di valori, sviluppata in base

    all'applicazione dei nuovi regolamenti delegati UE, pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione

    europea L 315 del 5 dicembre 2019, in adozione del citato regolamento quadro (UE) 2017/1369.

    Il nuovo regolamento sull'etichettatura energetica ha disposto, quindi, l'eliminazione delle classi di

    efficienza "A+", "A++" e "A+++", introdotte dalla direttiva precedente, ed ha determinato una

    rimodulazione della classificazione in scala "A-G".

    La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013

    richiamando il nuovo sistema di etichettatura energetica.

    Pertanto, la citata disposizione, a partire dal 1° gennaio 2022, per l’acquisto di grandi

    elettrodomestici, limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe

    F o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto

    di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia,

    non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo

    3.4).

    Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella

    disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non

    esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

    A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, occorre

    fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:

    95

    • Grandi apparecchi di refrigerazione

    • Frigoriferi

    • Congelatori

    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito
    degli alimenti

    • Lavatrici

    • Lavasciuga e Asciugatrici

    • Lavastoviglie

    • Apparecchi per la cottura–Piani cottura

    • Stufe elettriche

    • Piastre riscaldanti elettriche

    • Forni e Forni a microonde

    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti

    • Apparecchi elettrici di riscaldamento

    • Radiatori elettrici

    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
    • Ventilatori elettrici

    • Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della
    direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di
    applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura
    indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico

    • Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento

    Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere

    considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse

    siano state sostenute con le modalità di pagamento previste (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo

    3.4).

    Limiti di detraibilità

    La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per l’anno 2022 è calcolata

    su un importo massimo di euro 10.000, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per

    gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità

    immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto

    96

    dell’intervento (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.5). Al contribuente che esegue gli

    interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Nel caso di

    interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione

    in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei

    mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio

    degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

    Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, l’ammontare complessivo di euro 10.000 doveva

    essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6

    giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che avessero

    interessato la stessa unità immobiliare (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 5.7).

    Per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2017 si doveva tener conto, ai fini

    della verifica del limite di spesa di euro 10.000, delle eventuali spese sostenute nell’anno 2016 se

    collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno.

    Considerato che le disposizioni entrate in vigore nel 2017 individuano un diverso arco temporale di

    effettuazione dei lavori edilizi al quale è collegato l’acquisto di mobili ed elettrodomestici,

    nell’ipotesi in cui siano stati acquistati mobili ed elettrodomestici in connessione con lavori effettuati,

    ad esempio, nel 2014 e, a fronte di nuovi/ulteriori lavori, anche sullo stesso immobile, effettuati

    nell’anno 2016 siano stati acquistati altri mobili ed elettrodomestici, nel calcolo dell’ammontare

    massimo delle spese ammesse alla detrazione non si deve tenere conto delle spese già sostenute per

    le quali si è già fruito della detrazione.

    Pertanto, per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2022, si deve tener conto,

    ai fini della verifica del limite di spesa di euro 10.000, delle eventuali spese già sostenute nell’anno

    2021 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno. Non si tiene conto, invece, delle

    eventuali spese sostenute nell’anno 2021 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel 2020 che non

    sono continuati nel 2021.

    La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo.

    A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la

    detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né

    in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (Circolare 23.04.2010 n.

    21/E, risposta 2.2). Ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite

    all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio

    (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.6).

    Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se

    97

    l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per

    usufruire del beneficio.

    Modalità di pagamento

    Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono

    eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali; in questo caso, non è necessario utilizzare

    il modello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste SPA per le spese di

    ristrutturazione edilizia (Circolare 31.03.2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).

    È consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici

    mediante carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di

    pagamento (Circolare 31.03.2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).

    La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il

    finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con

    le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.

    A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:

    ? nel caso del bonifico, al momento dell’effettuazione dello stesso;

    ? nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato

    nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;

    ? nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell’anno di effettuazione del pagamento da parte

    della finanziaria (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).

    Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei

    beni.

    Documentazione da controllare e conservare

    Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l’effettivo pagamento

    (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di

    debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la

    specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (Circolare 18.09.2013 n.

    29/E, paragrafo 3.6).

    Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura,

    qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice

    fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene

    l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente

    98

    titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento

    (esercente, importo, data e ora) (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 5.4).

    Qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico sia ordinato

    dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di

    recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’agevolazione spetta a colui che ha

    effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma

    occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

    Trasmissione all’ENEA dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici

    L’art. 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all’ENEA,

    a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio

    con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda che comportano risparmio energetico,

    nonché per l’acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla F, nonché A per i forni, e per le

    apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

    La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito

    web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

    La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla

    detrazione in commento (Risoluzione 18.04.2019 n. 46/E).

    Tipologia Documenti

    Spese relative all’acquisto di mobili ed
    elettrodomestici (classe F, A per i forni) per i

    quali sia prevista l’etichetta energetica

    - Fatture o scontrini di acquisto recanti i dati identificativi
    dell’acquirente o, in assenza, per gli scontrini è sufficiente che
    via sia una riconducibilità al titolare della carta di credito o
    debito, in base alla corrispondenza dei dati del pagamento dei
    beni e la specificazione della natura, qualità e quantità dei
    beni acquistati

    - Documentazione dalla quale si evinca la classe energetica
    dell’elettrodomestico se previsto l’obbligo dell’etichetta o, in
    caso contrario, dichiarazione nella quale si attesta che per il
    prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo (ad
    esempio, piani di cottura ad incasso)

    - Ricevute dei bonifici
    - Ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante

    carte di credito o debito e relativa documentazione di addebito
    sul conto corrente

    - Autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile
    oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia

    - Per la data inizio lavori: eventuali abilitazioni amministrative
    o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in
    relazione alla tipologia di lavori da realizzare, comunicazione
    preventiva per ASL ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali
    non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dichiard
    D.P.R. n. 445 del 2000

    99

    Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus (Righi E61/E62,

    quadro E, Sez. IV)

    Art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 14 del decreto-legge 4
    giugno 2013, n. 63

    Aspetti generali

    La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

    esistenti (c.d. Eco bonus) è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del

    2006, che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili,

    alla percentuale di detrazione spettante, nonché alle modalità di fruizione della detrazione.

    In particolare, l’art. 1 della legge n. 296 del 2006 elenca, ai commi da 344 a 347, le tipologie di

    interventi che danno diritto alla detrazione e, per ciascuno di essi, l’ammontare massimo di detrazione

    spettante.

    Il successivo comma 348 rinvia alla normativa in materia di detrazione d’imposta per gli interventi

    di recupero del patrimonio edilizio, attualmente recata dall’art. 16-bis del TUIR e dal relativo decreto

    di attuazione (decreto interministeriale n. 41 del 1998), nonché alle disposizioni in materia di

    certificazione energetica degli edifici. È infine previsto dal comma 349 un ulteriore decreto

    ministeriale attuativo, emanato il 19 febbraio 2007 (integrato dai d.m. del 26 ottobre 2007, del 7 aprile

    2008 e del 6 agosto 2009).

    Le detrazioni in commento sono attualmente disciplinate dall’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013

    e successive modificazioni che ha elevato l’aliquota della detrazione al 65 per cento con riferimento

    alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31

    dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili. A partire dal 2018, inoltre, per alcune

    spese la detrazione è ridotta al 50 per cento.

    Agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva al 6 ottobre 2020, si applicano le disposizioni

    e i requisiti tecnici di cui al d.m. 6 agosto 2020 (c.d. decreto Requisiti). Agli interventi la cui data di

    inizio lavori sia antecedente al 6 ottobre 2020, si applicano le disposizioni di cui al d.m. 19 febbraio

    2007 e successive modificazioni. La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla

    data di deposito in comune della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005

    (art. 12, commi 1 e 3, del d.m. 6 agosto 2020).

    L’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la

    detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati

    all’efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per

    la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. Superbonus). Il contribuente può avvalersi della

    100

    maggiore detrazione prevista dall’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute dal

    1° luglio 2020, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa, secondo

    quanto chiarito nel successivo paragrafo “Superbonus”.

    Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la

    detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è

    indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del

    settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali

    comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di

    bilancio 2022).

    La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei

    lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente

    nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata

    dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla

    fattura emessa.

    Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

    Soggetti che possono fruire della detrazione

    Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di

    reddito. La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli

    enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni

    tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa, vale a dire persone fisiche, società

    di persone, società di capitali (art. 2 del d.m. 19 febbraio 2007).

    Tali soggetti, che devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo, sono:

    ? proprietari o nudi proprietari;

    ? titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;

    ? soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

    ? soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici,

    in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle

    stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

    ? detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;

    ? familiari conviventi;

    ? coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

    ? conviventi di fatto di cui all’art.1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016;

    101

    ? promissario acquirente.

    I chiarimenti forniti in relazione ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di recupero del

    patrimonio edilizio (da indicare nei righi E41/E53 della sez. IIIA e IIIB) sono riferibili, in via

    generale, anche ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

    Per questi ultimi, tuttavia, si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni.

    Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore del

    bene o dell’opera ed è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (locatrice), a

    prescindere dai canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In tal caso:

    ? non vige l’obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;

    ? gli adempimenti documentali devono essere assolti dall’utilizzatore. A tal fine, la società di

    leasing deve fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di

    riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata la

    detrazione (Circolare 23.04.2010, n. 21/E, risposta 3.6).

    L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto di cui alla legge Cirinnà

    trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”,

    a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili

    strumentali all’attività d’impresa, arte o professione (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 1).

    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di

    sconto

    Per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del decreto legge n.

    63 del 2013 – in deroga all’art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, del citato decreto legge n. 63 del 2013

    - i beneficiari della detrazione possono, ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare

    - in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione – per un contributo, sotto forma di sconto sul

    corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore

    che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d.

    sconto in fattura); in alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito

    d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e

    altri intermediari finanziari (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, Circolare 22.12.2020 n. 30/E, Circolare

    29.11.2021 n. 16/E, Circolare 27.05.2022 n. 19/E e Circolare 23.06.2022 n. 23/E e Circolare

    06.10.2022 n. 33/E).

    Per effetto dell’opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella

    dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2023 non devono essere indicate le spese

    102

    sostenute nel 2022 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.

    Limiti di detraibilità

    La legge n. 296 del 2006 prevedeva che la detrazione fosse applicata per un periodo di tempo limitato

    e ne stabiliva la percentuale nella misura del 55 per cento della spesa sostenuta.

    Successivamente, il decreto legge n. 63 del 2013 ha prorogato il beneficio e ha elevato la percentuale

    di spesa detraibile, dal 55 al 65 per cento, per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013.

    In applicazione del criterio di cassa, vigente per gli oneri sostenuti dalle persone fisiche, l’utilizzo

    dell’espressione “spese sostenute” comporta che la maggiore misura della detrazione si applica alle

    spese “pagate” a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 63 del 2013),

    indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (Circolare

    18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 1.2).

    In via generale, per le detrazioni in esame, diversamente da quanto previsto per quelle relative agli

    interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stabilito un limite di detrazione, variabile in funzione

    dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile all’agevolazione.

    Per l’anno 2022 è confermata la riduzione della detrazione al 50 per cento, introdotta dal 1º gennaio

    2018, per le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari o sulle parti comuni

    degli edifici relativi a:

    ? l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

    ? l’acquisto e posa in opera di schermature solari;

    ? l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di

    generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,

    ? la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a

    condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti

    dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

    Si ricorda che, nel caso di installazione in singole unità immobiliari, se le caldaie, oltre ad essere

    almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi

    V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione

    più elevata del 65 per cento.


    Edifici interessati

    L’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari e su edifici (o su parti

    di edifici) esistenti, situati nel territorio dello Stato, censiti al Catasto o per i quali sia stato chiesto

    l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per

    103

    l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali (Risoluzione 25.06.2020 n. 34/E).

    La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in Catasto oppure dalla

    richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI o, dal 2012, dell’IMU ove dovuta

    (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 2).

    L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2

    (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o

    parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere

    considerato come edificio esistente, essendo un manufatto già costruito e individuato catastalmente.

    Si perviene ad analoga conclusione con riferimento all’ipotesi in cui l’immobile oggetto degli

    interventi sia accatastato in categoria F/4 (“unità in corso di definizione”), trattandosi di categoria

    fittizia riguardante immobili per lo più terminati la cui destinazione d’uso e la consistenza non sono

    state ancora definite (a titolo esemplificativo, in pendenza di lavori di frazionamento dell’immobile

    a cui seguirà atto di vendita).

    A determinate condizioni l’esistenza di un edificio è riconosciuta anche qualora l’immobile sia iscritto

    nella categoria catastale provvisoria F/3 “unità in corso di costruzione” nella quale, su richiesta di

    parte e senza attribuzione di alcuna rendita catastale, vengono inseriti gli immobili in attesa della

    definitiva destinazione. In tal caso l’agevolazione spetta solo se gli interventi agevolabili riguardino

    un immobile già precedentemente accatastato e in possesso dei requisiti richiesti successivamente

    riclassificato in categoria F/3 a seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai terminati. Resta fermo

    che, al termine dei lavori, tali unità immobiliari devono rientrare nelle categorie catastali ammesse al

    beneficio.

    In alcune peculiari ipotesi di cui il contribuente deve dare conto, è possibile fare riferimento alla

    nozione di edificio fornita dal d.lgs. n. 192 del 2005, anche se non coincidente con le risultanze

    catastali (Risoluzione 12.12.2007 n. 365/E).

    Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase

    di costruzione dell’immobile in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione

    energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

    Gli edifici interessati dall’agevolazione, ivi incluse le unità collabenti (F/2), le unità in corso di

    definizione (F/4) e le unità in corso di costruzione (F/3), devono avere determinate caratteristiche

    tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile

    con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, presente nell’immobile oggetto di intervento.

    Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad eccezione

    dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei

    104

    generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

    Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 192 del 2005, come modificato dal

    decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, per impianto termico si intende: «impianto tecnologico

    fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione

    di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria,

    indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,

    distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo,

    eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i

    sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità

    immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».

    Per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n.

    48 del 2020, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a

    pellet nonché caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento»

    (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta n. 4.5.1).

    Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera

    l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato

    ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari, se fissi e quando la somma delle potenze nominali del

    focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW

    (Risoluzione 12.08.2009 n. 215/E). Per gli interventi realizzati dal 4 agosto 2013 fino al 10 giugno

    2020, il predetto limite sulla potenza al focolare era pari a 5 kW. Dopo tale ultima data non è più

    previsto il predetto limite.

    Se l’intervento prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un edificio in

    cui solo alcuni appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può essere

    riconosciuta sull’intera spesa sostenuta, ma deve essere limitata alla spesa riferibile alle unità

    immobiliari nelle quali l’impianto era già presente; per individuare la quota della spesa detraibile,

    deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite

    a ciascun appartamento (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 3.4).

    Con riferimento agli interventi effettuati fino al 16 luglio 2020, non è possibile beneficiare della

    detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e

    ricostruzione con ampliamento, in quanto tale intervento dà luogo ad una “nuova costruzione” (art.

    3, comma 1, lett. d), del TUE). Analogamente a quanto precisato in materia di detrazione per

    interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche alle detrazioni in commento si applicano i

    chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, nell’affrontare alcune questioni

    105

    interpretative relative all’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, ha precisato che «la volumetria

    preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume

    edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e

    ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente».

    Di conseguenza, secondo il citato Consiglio Superiore, «interventi di demolizione e ricostruzione che

    non sfruttino l’intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…)

    appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia».

    Pertanto, è possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica

    nel caso in cui siano realizzati interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una

    volumetria inferiore rispetto a quella preesistente.

    È possibile fruire della detrazione anche in caso di ristrutturazione con ampliamento senza

    demolizione dell’esistente, ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione

    energetica realizzati sulla parte esistente. In questo caso, l’agevolazione non può riguardare gli

    interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, previsti dall’art. 1, comma 344, della

    legge n. 296 del 2006, per i quali occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua

    dell’intero edificio comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. L’agevolazione compete, invece,

    con riferimento agli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei

    singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie,

    impianti di climatizzazione invernale, ecc.). Nel caso in cui, con tali interventi, si realizzino impianti

    al servizio dell’intero edificio, la detrazione deve essere calcolata sulla parte di spesa riferibile

    all’edificio esistente scomputando, quindi, la quota relativa all’ampliamento (Circolare 01.07.2010

    n. 39/E, risposta 4.1).

    Tali criteri vanno considerati anche per definire la detrazione spettante per le spese sostenute nel caso

    di interventi di ampliamento effettuati ai sensi dell’art. 11 del decreto legge n. 112 del 2008 (c.d.

    “Piano casa”) (Risoluzione 04.01.2011 n. 4/E).

    Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli

    interventi relativi alla parte esistente dell’edificio da quelle riferibili agli interventi relativi

    all’ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di un’apposita attestazione rilasciata

    dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori, che attesti, sotto la

    propria responsabilità, gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.

    Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 10, comma

    1, lett. b), n. 2), del citato decreto legge n. 76 del 2020 all’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, rientrano

    nella “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con

    106

    diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni

    necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa

    sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

    L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o

    dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di

    rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del

    Codice dei beni culturali e del paesaggio, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi

    degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le

    previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al

    decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in

    base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e

    negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e

    ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di

    “ristrutturazione edilizia” soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche

    planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di

    volumetria. Va tuttavia evidenziato che l’Eco bonus non si applica alla parte eccedente il volume ante

    operam. In tal caso, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese

    riferite agli interventi sul volume ante operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato

    o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a

    ciascun intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei

    lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. (Circolare 23.06.2022 n. 23/E,

    paragrafo 3.1).

    Tipologia di interventi ammessi alla detrazione

    La detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti

    o unità immobiliari:

    ? di riqualificazione energetica volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria

    (art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006);

    ? riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e

    finestre comprensive di infissi (art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006);

    ? relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o

    industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di

    ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università (art. 1, comma 346, della legge n. 296 del

    107

    2006);

    ? di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a

    condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347, della

    legge n. 296 del 2006); tale detrazione è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di

    impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti

    geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 286, della legge n. 244 del 2007).

    Dal 2012, la detrazione spetta anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a

    pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

    Dal 2015 (art. 14, comma 2, lett. b), e comma 2-bis del decreto legge n. 63 del 2013), la detrazione

    spetta anche per le spese sostenute per:

    ? l’acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al d.lgs. n. 311 del 2006;

    ? l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori

    di calore alimentati da biomasse combustibili.

    Dal 1° gennaio 2016 (art. 1, comma 88, della legge n. 208 del 2015), l’agevolazione spetta anche per

    le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il

    controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di climatizzazione delle unità abitative, volti

    ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un

    funzionamento efficiente degli impianti.

    Dal 1° gennaio 2018 la detrazione, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute, spetta anche

    per:

    ? l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un

    valore massimo della detrazione di euro 100.000 (per beneficiare della detrazione è necessario

    che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento);

    ? gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di

    apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati

    in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

    ? l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

    Per gli interventi di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che

    influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della

    superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino

    al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 220, della legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 59, della legge n.

    178 del 2020 e art. 1, comma 39 della legge n. 234 del 2021) trova applicazione il Bonus facciate. A

    questi interventi si applicano le procedure e i requisiti previsti per gli interventi sull’involucro opaco

    108

    ai sensi del comma 345 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006.

    Per qualsiasi tipologia di intervento, devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in

    materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente e lavoro).

    Interventi sulle parti comuni di edifici

    I chiarimenti forniti in relazione agli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici (ivi compresi

    quelli in condominio) ammessi alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (da

    indicare nei righi E41/E53 della sez. IIIA e IIIB) sono riferibili, in via generale, anche alla detrazione

    per interventi di riqualificazione energetica.

    109

    Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod.

    1)

    Art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,

    n. 63

    Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 344, della legge

    n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 100.000 ed è calcolata nella misura del 65 per

    cento delle spese.

    Rientrano in questo tipo di intervento, a titolo esemplificativo, la sostituzione di impianti di

    climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore anche non a condensazione,

    pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione e

    trigenerazione, impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che possono non avere le

    caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi.

    Gli interventi, con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, che danno diritto alla detrazione,

    sono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria connessa a un uso

    standard dell’edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la

    climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo

    economico dell’11 marzo 2008, come modificato dal d.m. 26 gennaio 2010 - Allegato A.

    L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve essere calcolato, con la

    metodologia prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, in riferimento

    al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo

    compongono. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

    Gli interventi, con data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020, che danno diritto alla detrazione, sono

    quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria connessa a un uso standard

    relativi a edifici unifamiliari o singole unità immobiliari che assicurino il rispetto dei requisiti previsti

    dal paragrafo 3.4 dell’Allegato 1 del decreto “Requisiti minimi” del 26 giugno 2015; in tal caso,

    l'indice di prestazione energetica deve essere calcolato con riferimento alla singola unità immobiliare.

    La detrazione non spetta per le spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici in quanto

    gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ma alla produzione di energia

    “pulita” (Risoluzione 20.05.2008 n. 207/E).


    Tipologia di spese ammesse alla detrazione

    Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare

    per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L’intervento, infatti, è definito in funzione del

    110

    risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia

    primaria per la climatizzazione invernale (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 1.1).

    L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione

    degli interventi che la normativa sul risparmio energetico individua in maniera puntuale e considera

    autonomamente agevolabili (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 3.1).

    Data la numerosità delle fattispecie che possono essere agevolate, ai sensi del comma 344, è possibile

    che il medesimo intervento rispetti i requisiti richiesti per beneficiare della detrazione per risparmio

    energetico disposta dagli altri commi. In tale ipotesi, il contribuente è tenuto a scegliere una delle

    agevolazioni di cui può fruire indicando il riferimento normativo nella scheda da trasmettere

    all’ENEA: la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di

    fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni. Diversamente,

    nel caso in cui il contribuente abbia realizzato altri interventi che non incidono sui fabbisogni di

    energia primaria per la climatizzazione invernale, non è precluso l’accesso alle altre agevolazioni per

    le quali è prevista la detrazione per risparmio energetico (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo

    1.1).

    Considerato che l’intervento di riqualificazione energetica di cui al citato comma 344, comprendendo

    qualsiasi intervento di efficienza energetica, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo

    intervento o anche per parti di esso, di altre agevolazioni; la scelta di agevolare un intervento, ai sensi

    del comma 344, impedisce al contribuente di fruire del Superbonus (Circolare 22.12.2020 n. 30/E,

    risposta 4.2.4).

    Per gli interventi, con data inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, di cui al comma 344, effettuati

    su condomini, la detrazione spettante va riferita all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari

    che lo compongono: pertanto, in tal caso, è necessario ripartire la detrazione, spettante nel limite

    massimo di euro 100.000, tra i soggetti interessati.

    La detrazione compete anche per le spese:

    ? relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione

    degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta

    per fruire del beneficio;

    ? sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio

    energetico.

    111

    Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 2 e 12)

    Art. 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,

    n. 63

    Per interventi sull’involucro (opaco e trasparente) di edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 345,

    della legge n. 296 del 2006, la detrazione, pari al 65 per cento delle spese sostenute, spetta nel limite

    di euro 60.000 per ciascun immobile; tali interventi vanno indicati con il codice 2.

    Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, limitatamente agli interventi di sostituzione di

    serramenti ed infissi, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento; tali interventi vanno indicati

    con il codice 12. Gli interventi che danno diritto all’agevolazione sono, ad esempio, quelli realizzati

    sugli edifici, su parti di edifici o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali (pareti

    generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di

    infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati o contro terra, che

    permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso.

    L’intervento deve configurarsi come coibentazione di strutture di edifici esistenti (non come nuova

    realizzazione in ampliamento) o come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come

    nuova installazione).

    Per fruire di tale agevolazione gli interventi, fermo restando il rispetto del d.m. 26 giugno 2015

    “Requisiti minimi”, devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 2 del d.m. 26 gennaio 2010,

    se aventi data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, e nella tabella 1 dell’Allegato E al d.m.

    6 agosto 2020, se aventi data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

    Per il pavimento in legno posato al piano terra (c.d. “pavimento contro terra”), è possibile fruire della

    detrazione purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica e siano compiuti gli ulteriori

    adempimenti richiesti (Risoluzione 25.06.2012 n. 71/E).

    Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di

    calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad

    esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 3.2).

    Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è

    agevolabile la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano

    originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti, ma viceversa è da ritenersi

    agevolabile, se a seguito dei lavori, tali indici si riducono ulteriormente (Circolare 31.05.2007 n.

    36/E, paragrafo 3.2).

    I portoni di ingresso rientrano nel campo applicativo dell’agevolazione al pari delle finestre a

    112

    condizione che si tratti di serramenti che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno

    o verso locali non riscaldati e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la

    sostituzione delle finestre (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 3.2).

    Tipologia di spese ammesse alla detrazione

    Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:

    ? per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del d.m. 19 febbraio 2007

    e successive modificazioni e integrazioni;

    ? per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del d.m. 6 agosto

    2020.

    Per gli interventi riguardanti le strutture opache verticali (pareti) e orizzontali (coperture e pavimenti),

    la detrazione spetta per le seguenti spese:

    ? fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche

    delle strutture esistenti;

    ? fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori

    strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche

    termiche delle strutture esistenti;

    ? demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.

    Per gli interventi riguardanti le finestre comprensive di infissi, la detrazione compete per le spese

    relative ad interventi che determinano:

    ? un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in

    opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

    ? un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni

    e sostituzioni.

    Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle:

    ? relative alle prestazioni professionali, sia se necessarie per la realizzazione degli interventi

    agevolati sia se sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per

    fruire del beneficio;

    ? sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio

    energetico.

    113

    Installazione di pannelli solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 3)

    Art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,

    n. 63

    Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del

    2006, la detrazione spetta nel limite di euro 60.000 ad immobile ed è calcolata nella misura del 65

    per cento delle spese.

    Gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la

    produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua

    calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università.

    Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in

    due anni per gli accessori e i componenti tecnici (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 3.3).

    I collettori solari termici devono possedere la Certificazione Solar Keymark.

    L’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei

    principali componenti.

    Inoltre, per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a

    quanto previsto dall’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009,

    collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata

    da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN

    12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione

    europea o della Svizzera. Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte

    certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio 2007

    (Risoluzione 11.09.2007 n. 244/E). In alternativa alle garanzie sopra previste e alla certificazione di

    qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di

    partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a

    concentrazione solare per la produzione di acqua calda.

    Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua

    calda sono ammesse interamente alla detrazione. Per quanto riguarda la certificazione di qualità di

    tale sistema termodinamico (richiesta ai fini della detrazione ai sensi dell’art. 8 del d.m. 19 febbraio

    2007), è applicabile la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975).

    Qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione di una

    specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle

    114

    prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (Risoluzione 07.02.2011 n.12/E).

    Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto

    che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta

    da pannelli solari (Risoluzione 14.07.2008 n. 299/E).

    Invece, con riferimento agli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per gli

    impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione Solar Keymark relativa al

    solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema. Per i

    collettori solari a concentrazione ovvero per quelli dotati di protezione automatica dall’eccesso di

    radiazione solare per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark,

    quest’ultima è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA. Per maggiori dettagli si

    rimanda al punto 3 dell’allegato A e all’allegato H del d.m. 6 agosto 2020.

    Tipologia di spese ammesse alla detrazione

    Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:

    ? per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del d.m. 19

    febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni;

    ? per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del d.m. 6

    agosto 2020.

    e comprendono quelle sostenute per:

    ? la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed

    elettroniche;

    ? le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari

    termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

    Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle:

    ? relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli

    interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente

    richiesta per fruire del beneficio;

    ? sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.


    115

    Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 4 e cod. 13)

    Art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,

    n. 63

    Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’art. 1, comma 347,

    della legge n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 30.000 (cfr. art. 14 del decreto legge

    n. 63 del 2013).

    Fino al 31 dicembre 2017, la detrazione spettava nella misura del 65 per cento delle spese sostenute

    per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti

    dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua.

    Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione è calcolata con percentuali diverse,

    in base alle caratteristiche tecniche degli impianti installati.

    In particolare, per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con:

    ? impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza stagionale per il riscaldamento

    d’ambiente (ηs) ≥ 90 per cento, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal

    regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, la detrazione

    è pari al 50 per cento delle spese sostenute. Gli interventi in commento vanno indicati con il codice

    13;

    ? impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al precedente punto a), installati in singole unità

    immobiliari, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle

    classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, la detrazione è

    pari al 65 per cento delle spese sostenute. Gli interventi in commento vanno indicati con il codice

    4;

    ? sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di

    generatori d'aria calda a condensazione, la detrazione è pari al 65 per cento delle spese sostenute.

    Gli interventi in commento vanno indicati con il codice 4.

    A partire dal 1° gennaio 2018, inoltre, non rientrano nell’ambito applicativo della detrazione in esame

    gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a

    condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato

    (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Tali spese, tuttavia, potrebbero rientrare

    fra quelle per le quali spetta la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

    (da indicare nei righi da E41 a E53 della sezione III A e III B), atteso che i predetti interventi rientrano

    tra quelli di manutenzione straordinaria in quanto diretti a sostituire una componente essenziale

    116

    dell’impianto di riscaldamento.

    La detrazione pari al 65 per cento spetta, inoltre, nel medesimo limite di euro 30.000 per le spese

    sostenute:

    ? dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione

    invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, nonché impianti geotermici

    a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato aventi valori

    di COP e EER non inferiori ai valori indicati nel d.m. 19 febbraio 2007 come modificato dal

    d.m. 6 agosto 2009;

    ? dal 1° gennaio 2012, per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di

    calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 4, comma 4, del decreto legge n.

    201 del 2011). In base a quanto pubblicato nel sito dell’ENEA, la detrazione spetta a condizione

    che le predette pompe di calore garantiscano un coefficiente di prestazione COP>2,6 misurato

    secondo la norma EN 16147 (come disposto al punto 3c dell’Allegato 2 del d.lgs. n. 28 del 2011

    e dal punto 8.1 dell’allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 06/08/2020

    “decreto requisiti). La detrazione non spetta in caso di sostituzione con scaldacqua che non

    abbiano le caratteristiche sopra riportate; non è, pertanto, ammessa all’agevolazione la

    sostituzione di scaldacqua tradizionali con uno scaldacqua a gas. Tale ultimo intervento, inoltre,

    non è agevolabile neanche ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR in quanto l’installazione di uno

    scaldacqua a gas non rientra né tra gli interventi di manutenzione straordinaria (lett. b)) né tra

    quelli finalizzati al risparmio energetico (lett. h)). Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. l-tricies) del

    d.lgs. n. 192 del 2005, infatti, «non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati

    esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari

    ad uso residenziale ed assimilate»;

    ? dal 1° gennaio 2018, per interventi finalizzati alla sostituzione di impianti di climatizzazione

    invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con

    caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per

    funzionare in abbinamento tra loro, nonché per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria

    calda a condensazione.

    Tra le spese ammesse a fruire della detrazione rientrano anche quelle per l’installazione di sistemi

    di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in

    corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari effettuati in

    concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale

    agevolabili ai sensi dell’art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006.

    117

    Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o

    parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia

    sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata

    detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla

    detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR nella misura attuale del 50

    per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico. (Circolare

    06.05.2016 n. 18/E, risposta 3.1).

    Sono inoltre agevolabili, purché rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, gli interventi

    finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione

    invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e quelli finalizzati alla trasformazione degli

    impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore mentre è esclusa la

    trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo

    (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 3.4).

    Non rientrano nell’ambito applicativo della detrazione in esame le installazioni di sistemi di

    climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, con l’eccezione dal 1° gennaio 2015

    dell’installazione dei generatori alimentati a biomassa.

    Per fruire di tale agevolazione gli interventi, fermo restando il rispetto del d.m. 26 giugno 2015

    “Requisiti minimi”, devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 2 del d.m. 26 gennaio 2010,

    se aventi data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, e nella tabella 1 dell’Allegato E al d.m.

    6 agosto 2020, se aventi data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

    Tipologia di spese ammesse alla detrazione

    Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:

    ? per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all’ art. 3 del d.m. 19 febbraio 2007

    e successive modificazioni e integrazioni;

    ? per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del d.m. 6 agosto

    2020;

    e comprendono:

    ? lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o

    totale;

    ? la fornitura e la posa in opera a regola d’arte di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,

    elettriche ed elettroniche;

    ? le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di

    118

    climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

    Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore,

    anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui

    dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

    Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle:

    ? relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione

    degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica

    eventualmente richiesta per fruire del beneficio;

    ? sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento. A titolo di esempio,

    rientrano tra tali spese quelle sostenute per la demolizione del pavimento, del massetto sottostante

    e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento se connesse alla realizzazione

    di un impianto radiante a pavimento. Restano escluse dal beneficio le spese sostenute per la

    dismissione del vecchio pavimento e smaltimento del relativo materiale, nonché quelle relative

    alla posa in opera di pavimenti non interessati dall’intervento di riqualificazione.

    L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato (Risoluzione

    07.07.2008 n. 283/E).

    119

    Acquisto e posa in opera di schermature solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 5)

    Art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

    Sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l’acquisto e la posa in opera delle

    schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti di cui all’allegato M del d.lgs. n. 311 del

    2006 con marcatura CE.

    Si tratta di interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche

    oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno,

    all'esterno o integrati alla superficie finestrata, nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di

    analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di

    regolazione e controllo delle schermature. Le schermature solari sono installate esclusivamente sulle

    esposizioni da est a ovest passando per il sud.

    La detrazione spetta nel limite massimo di euro 60.000.

    A partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione è pari al 50 per cento delle spese sostenute.

    Tipologia di spese ammesse alla detrazione

    Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate nell’art. 5 del d.m. 6 agosto 2020

    e comprendono:

    ? la fornitura e posa in opera delle varie tipologie di schermature;

    ? le opere, anche murarie, eventualmente necessarie per la posa in opera.

    Sono, in ogni caso, comprese tra le spese detraibili anche quelle relative alle prestazioni professionali

    che si rendessero necessarie.

    120

    Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse

    combustibili (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 6)

    Art. 14, comma 2-bis), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

    A decorrere dal 2015, sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti

    di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse

    combustibili (art. 14, comma 2-bis), del decreto legge n. 63 del 2013).

    La detrazione spetta nel limite massimo di euro 30.000.

    A partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione è pari al 50 per cento delle spese sostenute.

    L’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico, o

    come nuova installazione, sugli edifici esistenti.

    Il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:



    L’impianto deve inoltre possedere i seguenti requisiti:

    ? un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85 per cento (in base al punto 1 dell’All.

    2 del d.lgs. n. 28 del 2011);

    ? la certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, pubblicato

    nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2017, n. 294, in attuazione dell’art. 290, comma 4, del

    d.lgs. n. 152 del 2006, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del d.lgs. n. 28 del 2011;

    ? il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;

    ? conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e

    UNI EN ISO 17225-5 per la legna.

    Inoltre, per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, i generatori

    alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di cui all’allegato G al d.m. 6

    agosto 2020.

    121

    Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 13 giugno 2022 devono essere rispettati i

    requisiti di cui all’allegato IV del D.lgs 199/2021

    Tipologia di spese ammesse alla detrazione

    Per gli interventi riguardanti impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse

    combustibili, la detrazione spetta per le spese sostenute per:

    ? lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o

    totale;

    ? la fornitura e posa in opera a regola d’arte di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,

    elettriche ed elettroniche;

    ? le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti preesistenti

    con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

    Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli

    eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di

    controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

    Sono, in ogni caso, comprese tra le spese detraibili anche quelle:

    ? relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie;

    ? sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento.

    122

    Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto -

    Building Automation (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 7 e 16)

    Art. 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,

    n. 63

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di

    dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di

    acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (c.d. Building automation), volti ad aumentare

    la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento

    efficiente degli impianti, spetta una detrazione pari al 65 per cento delle spese stesse.

    Interventi e spese agevolabili

    La detrazione spetta per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali dotati di specifiche

    caratteristiche.

    Tali dispositivi, in particolare, devono:

    ? indicare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei

    dati;

    ? mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

    ? consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da

    remoto.

    Sono, quindi, agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche

    e meccaniche, nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in

    funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di Building automation degli impianti

    termici degli edifici. Sono altresì agevolabili le spese sostenute per le prestazioni professionali

    (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, ecc.)

    Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di

    interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal

    computer o dispositivi similari comunque denominati.

    Inoltre, per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, deve essere rispettato

    anche quanto stabilito dal d.m. 6 agosto 2020.

    Limiti di detrazione

    La detrazione spetta nella misura del 65 per cento della spesa sostenuta.

    123

    Per gli interventi con data di inizio di lavori antecedente al 6 ottobre 2020 non sussiste un limite

    massimo di detrazione ammissibile. Tali spese vanno indicate con il codice 7.

    Per gli interventi con data di inizio di lavori a partire dal 6 ottobre 2020, il limite massimo di

    detrazione ammissibile è pari a euro 15.000 per unità immobiliare. Tali spese vanno indicate con il

    codice 16.

    L’installazione dei dispositivi multimediali, se effettuata in concomitanza con un altro intervento di

    riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di

    climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad

    alta efficienza ovvero all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da

    ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per

    esso spettante.

    Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, la detrazione compete anche nell’ipotesi in cui

    l’acquisto, l’installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati

    successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica (Circolare 18.05.2016

    n. 20/E, paragrafo 8).

    124

    Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (Righi E61 – E62 col.

    1 cod. 8 e 9)

    Art. 14, comma 2-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

    Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 per interventi effettuati sulle parti comuni che interessano

    l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda

    dello stesso edificio ovvero diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché

    conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del

    26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica), spetta una detrazione più

    elevata, calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato

    per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

    L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle

    eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia

    composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata

    su un importo massimo di spesa di euro 320.000 (euro 40.000 x 8 unità) da attribuire ai condòmini in

    base ai millesimi di proprietà.

    L’ammontare massimo di spesa agevolabile è riferito all’intero edificio e non alle singole unità che

    lo compongono. Nell’ipotesi di un edificio in condominio, ciascun condòmino, potrà calcolare la

    detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri

    applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e ss. del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio

    anche in misura superiore a euro 40.000.

    In particolare, per tali interventi la detrazione, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, spetta

    nella misura del:

    ? 70 per cento, per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore

    al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

    ? 75 per cento, per gli interventi del punto precedente diretti a migliorare la prestazione energetica

    invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4

    dell’allegato 1 del d.m. del 26 giugno 2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica

    degli edifici” (SO. n. 39 alla GU n. 162 del 15/07/2015).

    In relazione ai requisiti tecnici specifici, l’intervento:

    ? deve riguardare le parti comuni di edifici delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani

    non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25 per cento della superficie disperdente;

    ? deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova

    125

    realizzazione in ampliamento);

    ? può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti

    comprensivi di infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti

    nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del d.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. ed

    insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;

    ? per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, negli stessi limiti di spesa,

    possono essere ricompresi anche gli interventi sugli impianti comuni centralizzati;

    ? nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari, l’intervento deve avere le

    caratteristiche indicate al paragrafo “Schermature solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 5)”;

    ? per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione invernale ed estiva con riferimento alle

    tabelle 3 e 4 del d.m. 26 giugno 2015, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello

    stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione

    energetica estiva.

    Per fruire di tale agevolazione gli interventi, fermo restando il rispetto del d.m. 26 giugno 2015

    “Requisiti minimi”, devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 2 del d.m. 26 gennaio 2010,

    per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020 e nella tabella 1 dell’Allegato E

    al d.m. 6 agosto 2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

    Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:

    ? per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del d.m. 19 febbraio 2007

    e successive modificazioni e integrazioni;

    ? per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del d.m. 6 agosto

    2020;

    e comprendono:

    ? opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi;

    ? prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresa la

    redazione dell’attestato di prestazione energetica - APE, direzione dei lavori, ecc.).

    126

    Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con

    passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 10 e 11)

    Art. 14, comma 2-quater.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

    Dal 1° gennaio 2018, per gli interventi sulle parti comuni di edifici ubicati in comuni ricadenti nelle

    zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20

    marzo 2003, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della

    superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

    ? l’80 per cento, delle spese sostenute se gli interventi determinano congiuntamente il passaggio ad

    una classe di rischio inferiore;

    ? l’85 per cento delle spese sostenute se gli interventi determinano il passaggio a due (o più) classi

    di rischio sismico inferiore.

    La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese

    non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

    Tale limite di spesa costituisce l’ammontare massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio

    e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Nell’ipotesi di un edificio in condominio,

    ciascun condòmino, potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai

    millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e ss. del codice civile ed

    effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore a euro 136.000. La detrazione

    spetta per le spese sostenute per interventi su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1,

    2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

    La fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti

    comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al codice 8 da indicare nei righi E61 – E62 e alla

    detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei

    righi da E41 a E43.

    Trattandosi di una detrazione alternativa, spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle

    due detrazioni che sostituisce; a tale detrazione, inoltre, sono riferibili, in via generale, i chiarimenti

    forniti in relazione alle detrazioni che sostituisce. Pertanto, gli interventi devono determinare una

    riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due classi, secondo il d.m. 28 febbraio

    2017, n. 58, come modificato dal d.m. 7 marzo 2017, n. 65 e dal d.m. 9 gennaio 2020, n. 24. Inoltre,

    per fruire di tale agevolazione gli interventi, fermo restando il rispetto del decreto 26 giugno 2015

    “Requisiti minimi”, devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 2 del d.m. 26 gennaio 2010,

    per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020 e nella tabella 1 dell’Allegato E

    127

    al d.m. 6 agosto 2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

    Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:

    ? per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del d.m. 19 febbraio 2007

    e successive modificazioni e integrazioni;

    ? per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del d.m. 6 agosto

    2020;

    e comprendono:

    ? opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi;

    ? prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresa la

    redazione dell’attestato di prestazione energetica - APE, direzione dei lavori, ecc.).

    Schema riassuntivo risparmio energetico


    INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO

    (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

    Codic
    e

    Tipologia intervento
    Limite di detrazione Limite di spesa

    Periodo

    1

    Intervento di
    riqualificazione energetica
    su edificio esistente
    (no climatizzatori invernali
    con caldaie a biomasse)

    100.000

    153.846,15
    (181.818,18 per

    le spese
    sostenute fino al
    5 giugno 2013)

    Dal 2008 al 31
    dicembre 2022

    2

    Intervento su involucro di
    edificio esistente
    (dal 1° gennaio 2018 tranne
    acquisto e posa in opera di
    finestre comprensive di
    infissi)

    60.000
    (alla formazione di tale

    limite concorrono
    anche le spese indicate

    con il codice 12 e
    riferite allo stesso

    immobile)

    92.307,69
    (109.090,90 per

    le spese
    sostenute fino al
    5 giugno 2013)

    Dal 2008 al 31
    dicembre 2022

    3
    Intervento di installazione
    di pannelli solari – collettori
    solari

    60.000

    92.307,69
    (109.090,90 per

    le spese
    sostenute fino al
    5 giugno 2013)

    Dal 2008 al 31
    dicembre 2022

    4
    Sostituzione di impianti di
    climatizzazione invernale

    30.000
    (alla formazione di tale

    limite concorrono
    anche le spese indicate

    con il codice 13 e
    riferite allo stesso

    immobile)

    46.153,84
    (54.545,45 per le
    spese sostenute
    fino al 5 giugno

    2013)

    Dal 2008 al 31
    dicembre 2022

    5 Acquisto e posa in opera di 60.000 92.307,69 Dal 2015 al 31

    128

    schermature solari di cui
    all’allegato M del d.lgs. n.
    311 del 2006

    dicembre 2017

    6
    Acquisto e posa in opera di
    impianti di climatizzazione
    invernale a biomasse

    30.000 46.153,84
    Dal 2015 al 31
    dicembre 2017

    7 e 16

    Acquisto, installazione e
    messa in opera di dispositivi
    multimediali per controllo
    da remoto

    Nessun limite
    Per gli interventi con
    data di inizio lavori

    antecedenti al 6 ottobre
    2020.

    Per gli interventi con
    data di inizio di lavori a

    partire dal 6 ottobre
    2020, 15.000

    Nessun limite
    Per gli interventi
    con data di inizio

    lavori
    antecedenti al 6
    ottobre 2020.

    Per gli interventi
    con data di inizio
    di lavori a partire

    dal 6 ottobre
    2020, 23.077

    Dal 2016 al 31
    dicembre 2022

    14
    Acquisto e posa in opera di
    micro-cogeneratori

    100.000 153.846,15
    Dal 1° gennaio

    2018 al 31
    dicembre 2022



    INTERVENTI PER I QUALI SPETTA

    LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

    Codice Tipologia intervento Limite di spesa Periodo

    8

    Interventi sull’involucro di
    parti comuni degli edifici

    condominiali esistenti
    (per centuale di detrazione

    70%)

    Quota parte di (40.000 per
    il numero di unità
    immobiliari che

    compongono l’edificio)

    Dal 2017 al 31
    dicembre 2022

    9

    Interventi di riqualificazione
    energetica di parti comuni
    degli edifici condominiali
    esistenti e raggiungimento

    della classe media
    dell’involucro sia in inverno

    che estate (percentuale di
    detrazione 75%)

    Quota parte di (40.000 per
    il numero di unità
    immobiliari che

    compongono l’edificio)

    Dal 2017 al 31
    dicembre 2022




    129

    INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI

    PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO

    Codice Tipologia intervento Limite di spesa Periodo

    10

    Interventi su parti comuni di
    edifici condominiali volti alla
    riqualificazione energetica e
    riduzione di una classe del

    rischio sismico (percentuale di
    detrazione 80%)

    Quota parte di (136.000 per
    il numero di unità
    immobiliari che

    compongono l’edificio)

    Dal 1° gennaio 2018
    al 31 dicembre 2022

    11

    Interventi su parti comuni di
    edifici condominiali volti alla
    riqualificazione energetica e
    riduzione di due classi del

    rischio sismico (percentuale di
    detrazione 85%)

    Quota parte di (136.000 per
    il numero di unità
    immobiliari che

    compongono l’edificio)

    Dal 1° gennaio 2018
    al 31 dicembre 2022


    INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

    Codice Tipologia intervento Limite di detrazione Limite di spesa Periodo

    12
    Acquisto e posa in opera
    di finestre comprensive
    di infissi

    60.000
    (alla formazione

    concorrono anche le
    spese indicate con il

    codice 2 e riferite
    allo stesso immobile)

    120.000
    Dal 1° gennaio

    2018 al 31
    dicembre 2022

    13

    Sostituzione di impianti
    di climatizzazione
    invernale con caldaie a
    condensazione almeno
    pari alla classe A senza
    dispositivi di
    termoregolazione
    evoluta

    30.000
    (alla formazione

    concorrono anche le
    spese indicate con il

    codice 4 e riferite
    allo stesso immobile)

    60.000
    Dal 1° gennaio

    2018 al 31
    dicembre 2022

    5

    Acquisto e posa in opera
    di schermature solari di
    cui all’allegato M del
    d.lgs. n. 311 del 2006

    60.000 120.000
    Dal 1° gennaio

    2018 al 31
    dicembre 2022

    6

    Acquisto e posa in opera
    di impianti di
    climatizzazione
    invernale a biomasse

    30.000 60.000
    Dal 1° gennaio

    2018 al 31
    dicembre 2022


    Limite di detrazione

    L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e rappresenta

    il limite del risparmio d’imposta ottenibile mediante la detrazione. Tale importo deve intendersi

    130

    riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti

    detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno

    effettivamente sostenuto.

    Con riferimento agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva al 6 ottobre 2020, l’art. 3,

    comma 2, del d.m. 6 agosto 2020, prevede che «L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa

    massima ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, è

    calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale

    ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A, punto 13 (…)». Pertanto, per gli

    interventi rientranti nell’Eco bonus è comunque necessario rispettare quanto previsto dal citato punto

    13 dell’Allegato A (Circolare 22.12. 2020 n. 30/E, risposta 5.2.1).

    Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli

    astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di

    coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell’ambito della riqualificazione energetica

    dell’edificio (comma 344) o nell’ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma 345)

    - il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda descrittiva

    dell’intervento a quale comma della legge n. 296 del 2006 intende fare riferimento (Circolare

    31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 6).

    Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempreché cumulabili ai sensi dei

    chiarimenti forniti, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli

    importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i

    pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di euro 60.000, ed è stato

    sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è

    prevista nella misura di euro 30.000, è possibile fruire della detrazione massima di euro 90.000

    (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 6).

    La scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per

    il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni, ivi incluso il Superbonus

    (Circolare 22.12.2020, n. 30/E, paragrafo 4.2.4).

    Con riferimento agli interventi sulle parti comuni degli edifici, l’ammontare massimo di detrazione

    deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne

    nell’ipotesi di cui al comma 344 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, per gli interventi con data di

    inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in cui l’intervento di riqualificazione energetica si riferisce

    all’intero edificio e non a “parti” di edificio.

    Ai sensi del secondo periodo dell’art. 2, comma 3, del d.m. 19 febbraio 2007 e dell’art. 3, comma 3,

    131

    del d.m. 6 agosto 2020, nel caso in cui l’intervento di risparmio energetico si protragga per più periodi

    d’imposta, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle

    detrazioni fruite negli anni precedenti.

    È ammessa l’autonoma configurabilità dell’intervento a condizione che la stessa sia dimostrata con

    elementi riscontrabili in via di fatto, oltre che con l’espletamento dei relativi adempimenti

    amministrativi come, ad esempio, SCIA, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori

    (interrogazione parlamentare 1° dicembre 2010, n. 5-03909).

    Adempimenti

    Ai fini della detrazione, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, è

    necessario porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 che ricalca

    quanto previsto dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 in relazione alla detrazione per gli

    interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tuttavia, come riportato nella relazione di

    accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione, in considerazione

    delle finalità delle disposizioni agevolative, sono stati ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale

    e documentale ponendo, invece, l’accento sull’attestato di qualificazione/certificazione/prestazione

    energetica. Per tali interventi, infatti, non è stato previsto alcun adempimento preventivo quale, ad

    esempio, la comunicazione preventiva di inizio lavori da inviare al Centro operativo di Pescara

    (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 4), richiesta invece per i lavori di recupero del patrimonio

    edilizio per i quali tale obbligo è stato vigente fino al 2010. Non è altresì previsto l’invio della

    comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento che naturalmente resta necessario in funzione

    dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei

    cantieri.

    Invece, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, vanno eseguiti gli

    adempimenti previsti dall’art. 6 del d.m. 6 agosto 2020.


    Asseverazione da parte di un tecnico abilitato

    Per fruire delle detrazioni i contribuenti devono acquisire e conservare l’asseverazione con la quale

    un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti

    per ciascuno di essi. Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del d.m. 19 febbraio 2007 e dell’art. 3, comma 1,

    lett. h), del d.m. 6 agosto 2020, per tecnici abilitati si intendono i soggetti abilitati alla progettazione

    di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti

    ai rispettivi ordini e collegi professionali. Dall’11 ottobre 2009, inoltre, è prevista la possibilità di

    sostituire l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato con quella resa dal direttore dei lavori sulla

    132

    conformità al progetto delle opere realizzate (art. 4, comma 1, lett. a), del d.m. 19 febbraio 2007 e art.

    8, comma 2, del d.m. 6 agosto 2020).

    Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in caso di esecuzione di più

    interventi sul medesimo edificio, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo

    complessivo i dati e le informazioni richieste (art. 4, comma 2, del d.m. 19 febbraio 2007).

    L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nei seguenti casi:

    sostituzione di finestre e infissi, caldaia a condensazione con potenza minore di 100 kW, pompe di

    calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 kW e dei sistemi di dispositivi multimediali.

    Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta

    ai sensi degli artt. 4 e 7 del d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e attesta il rispetto

    dei requisiti tecnici di cui all’art. 6 del medesimo decreto e successive modificazioni.

    Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai

    sensi dell’art. 8 del d.m. 6 agosto 2020, attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti

    e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi (punto 13.1, allegato A

    del d.m. 6 agosto 2020). Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico. Qualora

    l’asseverazione possa essere sostituita dalla dichiarazione del produttore o del fornitore, per tali

    interventi occorre comunque il rispetto dei massimali di cui all’allegato I del d.m. 6 agosto 2020.

    Attestato di prestazione energetica

    Successivamente all’esecuzione degli interventi, il contribuente deve richiedere ad un tecnico

    abilitato l’attestato di certificazione/prestazione13 energetica. L’attestato è finalizzato ad acquisire i

    dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio (art. 5 del d.m. 19 febbraio 2007). Dal 6

    giugno 2013, il decreto legge n. 63 del 2013 ha modificato l’art. 6 del d.lgs. n. 192 del 2005, in materia

    di prestazione energetica nell’edilizia, e soppresso l’attestato di certificazione energetica (ACE),

    introducendo contestualmente, in sua sostituzione, l’attestato di prestazione energetica (APE), che

    deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente.

    Per gli interventi terminati entro il 2017, i dati dell’attestato di prestazione energetica andavano

    riportati nell’Allegato A inviato telematicamente all’ENEA.

    Con riferimento all’attestato di certificazione/prestazione energetica, per gli interventi con data di

    inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, si applica l’art. 7 del d.m. 6 agosto 2020.

    L’attestato di prestazione energetica non è richiesto:


    13 Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° ottobre 2015, l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE)

    è sostituito con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto secondo il decreto 26 giugno 2016 “.. linee guida
    per la certificazione energetica degli edifici” o secondo quanto stabilito da norme regionali sostitutive.

    133

    ? dal 1° gennaio 2008 (art. 1, comma 24, lett. c), della legge n. 244 del 2007), per gli interventi di

    sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di

    pannelli solari per la produzione di acqua calda; inoltre, per tali interventi, terminati entro il 2017,

    non è più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato, ma solo l’allegato F a firma del

    richiedente. L’esonero dalla redazione dell’attestato non è suscettibile di un’applicazione

    retroattiva (Circolare 19.02.2008 n. 12/E, risposta 1.3);

    ? dal 15 agosto 2009, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti

    dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1,

    comma 1, della legge n. 99 del 2009);

    ? per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;

    ? per l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da

    biomasse combustibili se le detrazioni sono richieste ai sensi del comma 347;

    ? per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.

    Scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati

    Per gli interventi terminati dall’anno 2018 deve essere compilata la scheda descrittiva relativa

    agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F che andavano utilizzati in precedenza .

    Nella scheda vanno riportati:

    ? i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;

    ? i dati identificativi dell’edificio;

    ? la tipologia dell’intervento eseguito;

    ? il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;

    ? il costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali;

    ? l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

    Le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica sono comunicate attraverso la

    sezione “dati da APE” della scheda descrittiva. Per gli interventi con data di inizio lavori a partire

    dal 6 ottobre 2020, va compilata la scheda descrittiva di cui all’art. 6, comma 1, lett. g), del d.m. 6

    agosto 2020.

    Invio della scheda descrittiva all’ENEA

    Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, la scheda descrittiva è inviata

    all’ENEA:

    ? in via telematica, attraverso il sito Internet https://detrazionifiscali.enea.it/ (ottenendo ricevuta);

    134

    ? in alternativa, a mezzo raccomandata, con ricevuta semplice, all’ENEA - Dipartimento ambiente,

    cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di

    Galeria (Roma), esclusivamente qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata

    descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA (art. 4, comma 1, lett. b), del d.m. 19 febbraio

    2007 e art. 6, comma 1, lett. g), del d.m. 6 agosto 2020);

    Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 la scheda descrittiva va

    trasmessa ad ENEA esclusivamente per via per via telematica utilizzando il portale

    https://bonusfiscali.enea.it/ raggiungibile anche da https://detrazionifiscali.enea.it/.

    La trasmissione va effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. A tal fine si precisa che:

    ? i lavori si intendono terminati alla data del collaudo ovvero dell’attestazione della funzionalità

    dell’impianto se pertinente. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il

    contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto

    che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi

    valida un’autocertificazione del contribuente (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 3.1);

    ? per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo intervento, la

    trasmissione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori che non

    necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per godere

    della detrazione. Al riguardo si fa presente che, nel caso di lavori eseguiti a cavallo di più anni,

    per ciò che attiene i vincoli sui parametri tecnici che l’intervento deve rispettare, occorre fare

    riferimento a quelli in vigore alla data di inizio lavori. La richiesta di detrazione dovrà poi essere

    trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori (come da collaudo delle opere, dal

    certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità), attraverso il sito che raccoglie le

    richieste di detrazione per lavori terminati in quell’anno (https://bonusfiscali.enea.it/. Occorre

    indicare le spese complessivamente sostenute durante i lavori. Per quanto riguarda le detrazioni

    fiscali vige il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad

    essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo (art. 4, comma 1-

    quater del d.m. 19 febbraio 2007 e FAQ 3.e ENEA).

    ? per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno successivo, la scheda deve

    essere inviata all’ENEA nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese

    sostenute sino al momento dell’invio. In caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento,

    sostenute successivamente all’invio della scheda informativa all’ENEA, il contribuente può

    integrare la scheda originariamente trasmessa non oltre il termine di presentazione della

    dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Quindi, ad

    135

    esempio, per lavori conclusi nel 2021 per i quali i 90 giorni dalla fine scadevano il 31 dicembre

    2021 con spese sostenute da una persona fisica per una parte nel 2021 e una parte anche nel 2022,

    la scheda inviata entro il 31 dicembre 2021 può contenere anche solo le spese sostenute fino a

    quel momento. Per l’inclusione delle ulteriori spese sostenute nel 2022 occorre integrare la

    scheda originariamente trasmessa e modificare l’importo della spesa. In alternativa, la scheda

    inviata entro il 31 dicembre 2021 può comprendere, se già note, le spese da sostenere nel 2022

    fermo restando che, ai fini della detrazione, nel 2022 devono essere fatte valere solo le spese

    sostenute nel 2021, la restante parte sarà portata in detrazione nell’anno successivo. L’ENEA

    attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di

    conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l’attestazione della corretta

    trasmissione è sufficiente anche la stampa della “scheda descrittiva” dell’intervento riportante il

    codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene

    assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine. Alla scheda da inviare

    all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori si applica l’istituto della remissione in bonis (art. 2,

    comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012) in caso di omesso invio. Tale istituto consente di non

    perdere il diritto alla detrazione, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano

    iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali

    l’autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente:

    ? invia la scheda, ovvero esegue l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della

    prima dichiarazione utile. L’espressione “entro il termine di presentazione della prima

    dichiarazione” deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di

    presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o

    eseguire l’adempimento omesso. Per termine di presentazione si intende quello “ordinario” di

    presentazione del Modello REDDITI, a nulla rilevando il periodo di tolleranza di 90 giorni

    previsto dall’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998 (Circolare 28.09.2012 n. 38/E, risposta

    1.2);

    ? versa contestualmente euro 250 (non compensabili) pari alla sanzione minima prevista

    (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 2.2).

    Nel caso in cui, dopo l’invio all’ENEA, ci si accorga di errori materiali commessi in fase di

    compilazione della scheda o qualora siano stati indicati importi di spesa diversi da quelli

    precedentemente comunicati, è possibile rettificare i dati anche oltre il termine dei 90 giorni dalla fine

    dei lavori - ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa

    può essere portata in detrazione - mediante l’invio telematico della scheda che annulla e sostituisce

    136

    la precedente. Non è necessario rettificare la scheda inviata qualora:

    ? sia stato indicato un soggetto diverso da quello che risulta intestatario delle fatture e dei bonifici

    relativi alle spese agevolate;

    ? non sia stato indicato che più soggetti possono beneficiare della detrazione in esame.

    In tali casi, infatti, è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti

    (fatture e bonifici) che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato

    effettivamente sostenuto.

    Se la scheda contenente gli errori è stata inviata:

    ? dal 2009 al 2021, non è più possibile inviare la scheda rettificativa;

    ? per il 2008, poiché non era possibile rettificare telematicamente il contenuto delle schede

    informative inviate all’ENEA, il contribuente può continuare ad usufruire della detrazione se da

    tutti gli altri documenti necessari in suo possesso si evince la correttezza di quanto indicato nella

    dichiarazione dei redditi (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 3.1).

    Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda i

    all’ENEA, la detrazione non spetta. L’invio della scheda all’ENEA può essere ripetuto fino alla

    scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e oltre i novanta giorni nei

    termini previsti per la remissione in bonis (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 2.2). Nell’ipotesi

    in cui la scheda sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non

    abbiano proceduto all’invio, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia

    riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’ENEA.

    137

    RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI

    Rif.

    Norm.
    Tipologia di intervento

    Asseverazione
    tecnico abilitato

    Attestato di
    prestazione

    Energetica (All.
    A(#))

    Certificato del
    produttore

    All. E(#)
    All.
    F(#)



    Comma
    344

    l. n. 296
    del 2006

    Riqualificazione globale
    edifici esistenti (dal 2008)

    SI (**)

    (****)
    SI

    SI
    (per i materiali e

    gli apparecchi
    installati)

    SI NO

    Comma
    345

    l. n. 296
    del 2006

    Cappotti (interventi su
    strutture opache verticali e

    orizzontali)
    (dal 2008)

    SI (**)(****)

    (****

    SI SI SI NO

    Sostituzione
    serramenti e
    infissi dal

    2010


    Singole unità
    immobiliari


    SI (*)

    (

    NO
    (Se su singole unità

    imm.) SI (*)

    NO
    (Se su singole
    unità imm.) SI

    Parti comuni
    condominiali

    SI (**)(****)
    Obbligatoria per
    data inizio lavori
    dal 06/10/2020



    SI

    SI


    SI

    (Se su parti
    condominiali)

    NO


    Comma

    346
    l. n. 296
    del 2006

    Pannelli produzione acqua
    calda

    (dal 2008)


    SI (****)

    NO SI NO SI


    Pannelli solari per produzione

    acqua calda in
    autocostruzione

    (dal 2008)
    SI(**)(****)

    Necessaria certificazione di qualità del
    vetro solare secondo le norme UNI
    vigenti, rilasciate da un laboratorio

    accreditato e attestato partecipazione
    corso di formazione da parte del

    contribuente

    NO SI



    Pannelli solari per produzione
    acqua calda in

    autocostruzione
    (dal 2009)

    SI(**)(****)
    Può essere prodotto l’attestato di

    partecipazione ad un corso di
    formazione da parte del contribuente.

    NO SI

    138

    Rif.

    Norm.
    Tipologia di intervento

    Asseverazione tecnico
    abilitato Attestato di

    prestazione
    Energetica (All.

    A(#))

    Certificato
    del

    produttore

    All.
    E(#)

    All.
    F(#)




    Sost.Impianti

    climatizzazione
    invernale con caldaia

    a condensazione
    (dal 2009)

    Fino a
    100
    KW

    SI (*)(**)(****)

    SI
    per lavori terminati

    entro 15/08/09
    SI (*) SI NO

    Oltre
    100
    KW

    SI (**)(****)
    SI

    per lavori terminati
    entro 15/08/09

    SI SI NO

    Art. 14,
    comma 2-

    bis, d.l.
    n. 63 del

    2013


    Generatori di calore a biomassa

    (dal 2015) SI (*)(**)(****) NO SI

    SI NO

    Art. 14,
    comma 2,

    lett. b),
    d.l. n. 63 del

    2013



    Schermature solari (dal 2015)
    SI (*)(****)

    NO SI (*) NO SI






    Art. 1,
    comma
    88, l. n.

    208 del 2015





    Dispositivi multimediali per
    il controllo da remoto

    (dal
    2016)


    SI (*) (****)


    Obbligatoria per interventi

    con data inizio lavori a
    partire da 6 ottobre 2020, per
    impianti con potenza ≥ 100

    KW

    NO

    SI






    SI(***)






    SI(***)

    Art. 1,
    comma 3,

    lett. a), l. n.
    205 del

    2017

    Sistemi ibridi (dal 2018) SI (*)(****) Obbligatoria
    per potenza ≥100 KW


    NO


    SI



    SI


    NO

    Art. 1,
    comma 3,

    lett. a), l. n.
    205 del

    2017


    Microgeneratori (dal 2018)


    SI (****)


    NO


    SI


    SI


    NO


    Art. 1,

    comma 3,
    lett. a), l. n.

    205 del
    2017



    Generatori di aria calda a
    condensazione (dal 2018)

    SI (*) (****)
    Obbligatoria per potenza ≥

    100
    KW






    NO




    SI




    SI




    NO

    *L’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/produttore/costruttore. Nel
    caso delle schermature solari, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 tale sostituzione è
    possibile qualora non sia obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs.
    n. 192 del 2005.

    139

    **Per i lavori terminati a partire dall’11 ottobre 2009, l’asseverazione può essere sostituita dall’asseverazione resa dal
    direttore dei lavori.
    *** Gli allegati E/F sono alternativi e la scelta dipende dalle modalità di esecuzione dei lavori.
    (#) Dal 1° gennaio 2018 gli allegati A, E, e F sono stati unificati in un solo modello “Scheda descrittiva”.
    **** Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione attesta la rispondenza ai
    pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi; insieme
    all’asseverazione va redatto il computo metrico.


    Pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale

    I soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico

    bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della

    detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico e il numero e la data della

    fattura a cui tale bonifico si riferisce (art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 e art. 6, comma 1, lett. e), del

    d.m. 6 agosto 2020). L’obbligo di pagamento mediante bonifico non è previsto per i soggetti esercenti

    attività d’impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto il

    momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza.

    Analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, sui pagamenti

    effettuati per lavori di riqualificazione energetica le banche o Poste Italiane SPA operano la ritenuta

    d’acconto dell’8 per cento a carico del beneficiario del pagamento. Per l’applicazione della ritenuta

    sono stati, quindi, predisposti bonifici a ciò dedicati da cui deve risultare:

    ? la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per interventi

    finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero

    errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per interventi di

    recupero del patrimonio edilizio, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza

    necessità di ulteriori adempimenti;

    ? il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il

    bonifico);

    ? il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è

    effettuato.

    Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare

    10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on line

    (Risoluzione 07.08.2008 n. 353/E).

    La detrazione è ammessa anche se l’onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso

    presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle disposizioni

    di cui al d.lgs. n. 11 del 2010 e al d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) - a prestare servizi di pagamento, tra

    i quali l’esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede, inoltre, l’adesione

    140

    dell’istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF,

    funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei

    pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta e sia alla trasmissione all’Amministrazione

    finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (Risoluzione 20.01.2017 n. 9/E).

    La necessità di riportare nel bonifico i dati sopra indicati ha comportato che gli istituti bancari e

    postali istituissero bonifici “dedicati”. Ciò ha assunto particolare rilievo con l’introduzione della

    ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) che tali istituti devono applicare nei

    confronti del destinatario del pagamento (art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010). È stato quindi

    precisato che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera

    definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta

    disposta dall’art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione,

    salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto (Risoluzione

    07.06.2012 n. 55/E).

    La ripetizione del bonifico non si rende necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia

    indicato il numero della fattura non pregiudicando tale omissione l’effettuazione della ritenuta di cui

    al citato all’art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010 (Circolare 22.12.2020 n. 30, risposta 5.3.3).

    Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile

    ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una

    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti

    che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro

    imputazione nella determinazione del reddito d’impresa Tale documentazione dovrà essere esibita dal

    contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di

    predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione

    finanziaria (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).

    Resta fermo che, in sede di controllo, l’Amministrazione verificherà se il comportamento risulta posto

    in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta.

    Il contribuente può fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia

    materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento a condizione

    che questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti

    i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice

    fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita IVA del soggetto

    a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA

    di operare la ritenuta e sempreché il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. In questo

    141

    caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della

    finanziaria al fornitore della prestazione (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).

    Ai fini del riconoscimento della detrazione non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante

    bonifico per le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo, ai diritti pagati per le

    concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori ed alla tassa per l’occupazione del suolo

    pubblico (TOSAP), trattandosi di versamenti da effettuare con modalità obbligate in favore di

    pubbliche amministrazioni (Risoluzione 18.08.2009 n. 229/E).

    Il contribuente che intenda pagare queste spese mediante bonifico non deve indicare il riferimento

    agli interventi di riqualificazione energetica ed ai relativi provvedimenti legislativi per evitare

    l’applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei confronti del Comune (Risoluzione

    04.01.2011 n. 3/E).

    Intestazione dei documenti di spesa

    I soggetti che possono fruire della detrazione sono indicati nella scheda descrittiva da trasmettere

    all’ENEA.

    Qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda descrittiva e l’intestazione del

    bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a

    prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il

    soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti. A tal fine è necessario che i documenti

    di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con

    l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento.

    Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio essendo esclusa

    la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta

    (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1).

    Si rinvia allo schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi, riportato

    nel capitolo relativo alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

    (Righi E41-E53, Quadro E, Sez. IIIA e IIIB).

    Trasferimento dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi

    La variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione

    residue in capo al nuovo titolare, in analogia a quanto previsto per la detrazione spettante per gli

    interventi di recupero del patrimonio edilizio.

    La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi prima che sia

    142

    trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il

    trasferimento delle quote di detrazione non fruite. Per determinare chi possa fruire della quota di

    detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31

    dicembre di quell’anno (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14). Le quote residue di

    detrazione non si trasferiscono nell’ipotesi in cui la detrazione spetta al detentore dell’immobile

    (ad esempio, l’inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione anche se la

    detenzione cessa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).

    Analogo ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell’immobile che,

    pertanto, potrà fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell’ipotesi in cui

    l’unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.

    Vendita dell’immobile

    In assenza di diversa indicazione nell’atto di trasferimento dell’immobile oggetto di riqualificazione

    energetica, le quote residue di detrazione competono all’acquirente (art. 9-bis, del d.m. 19 febbraio

    2007 e art. 9, comma 1, del d.m. 6 agosto 2020). Tale criterio trova applicazione in tutte le ipotesi di

    cessione dell’immobile e, quindi, anche in caso di donazione nonché di permuta. Se nel rogito non

    risulta la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua, tale volontà può essere

    formalizzata successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico

    ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che

    l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di

    dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente

    formalizzato.

    Nell’ipotesi in cui un contratto di compravendita di un immobile stipulato nel medesimo anno di

    sostenimento della spesa prevede che la detrazione rimanga in capo al cedente, che ha sostenuto la

    spesa, quest’ultimo fruirà dell'intera quota della detrazione (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta

    1.8).

    In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione

    non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. In caso di vendita

    dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto

    le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a

    quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.

    Inoltre, qualora sia ceduta solo una quota dell’immobile, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo

    al venditore tranne nel caso in cui, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi

    143

    proprietaria esclusiva dell’immobile (Risoluzione 24.03.2009 n. 77/E).

    Trasferimento dell’immobile mortis causa

    In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono

    per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta

    dell’immobile (art. 9-bis, del d.m. 19 febbraio 2007 e art. 9, comma 1, del d.m. 6 agosto 2020). In

    applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di

    detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31

    dicembre di quell’anno, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di

    detrazione relativa all’anno del decesso anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno

    di sostenimento della spesa.

    Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la

    detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 2).

    A tal riguardo, si precisa che:

    ? se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;

    ? se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;

    ? se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a

    quest’ultimo non avendone più gli altri la disponibilità;

    ? se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non

    può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso,

    neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge

    superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

    La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno

    dell’accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire

    delle residue rate di detrazione. L’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli

    anni in cui non detiene l’immobile direttamente, perché, ad esempio, concesso in comodato o in

    locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate

    residue di competenza (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.3). La detenzione materiale e diretta

    dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l'intera durata del periodo d'imposta di

    riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in

    comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita

    a tale annualità.

    In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene,

    144

    le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario

    neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di

    accettazione dell’eredità.

    La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore

    dell’immobile purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità

    del contratto di locazione (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 1.1).

    In tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede del soggetto

    che aveva sostenuto le spese per interventi di riqualificazione energetica (come, ad esempio, il

    convivente di fatto non nominato erede ed il coniuge che non accetta l’eredità), la detrazione residua

    andrà persa.

    In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario in quanto non subentrano

    nel contratto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante, questi potrà portare in detrazione

    le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente

    di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene

    (Circolare 06.05.2016, n. 18/E, risposta 3.2).

    La detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario atteso che il diritto reale di usufrutto ha

    natura temporanea e, nell’ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque

    eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979 del codice civile).

    Tuttavia, nell’ipotesi in cui erede dell’usufruttuario sia il nudo proprietario dell’immobile che

    consolida l’intera proprietà dell’immobile oggetto degli interventi di riqualificazione energetica per

    estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in

    qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.

    È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.

    Analogo ragionamento vale anche nell’ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto

    le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che

    ne diventa erede. Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse

    già presente nel suo patrimonio, l’erede potrà continuare a fruire delle rate residue della detrazione

    spettante al de cuius avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare

    dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    Ai sensi dell’art. 10 del d.m. 19 febbraio 2007, la detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni

    concesse per i medesimi interventi atteso che, in molti casi, gli stessi coincidono con quelli per i quali

    145

    è prevista la detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis

    del TUIR. In base a quanto stabilito dal decreto citato, non è possibile per lo stesso intervento fruire

    di entrambe le detrazioni. Ne rappresenta, in sostanza, una specificazione in quanto è concessa in

    relazione ad interventi di “ristrutturazione edilizia” che migliorano la prestazione energetica

    dell'immobile. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle

    due normative, il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra

    agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse

    (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 8, e Risoluzione 05.07.2007 n. 152/E).

    La non cumulabilità disposta dall’art. 10, comma 1, del d.m. 19 febbraio 2007 è riferibile anche alla

    detrazione del 19 per cento prevista dall’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR per le spese relative alla

    manutenzione e al restauro dei beni vincolati, diversamente da quanto previsto per la detrazione

    relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

    Il comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 115 del 2008 prevede, inoltre, che «a decorrere dal 1° gennaio

    2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione

    dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali,

    fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi (...)».

    In base a tale norma, pertanto, dal 1° gennaio 2009, il contribuente doveva scegliere se beneficiare

    della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali (Risoluzione

    26.01.2010 n. 3/E) e, se si fosse avvalso della detrazione, avrebbe dovuto presentare una

    dichiarazione integrativa a sfavore nel momento in cui avesse ricevuto i contributi da enti locali o da

    organismi comunitari (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 3.3).

    A seguito dell’abrogazione del menzionato art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 115 del 2008 (disposta, a

    decorrere dal 3 gennaio 2013, dall’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011) e dalla lettura combinata

    del citato art. 28, comma 5, e del relativo decreto attuativo del 28 dicembre 2012, la detrazione per

    risparmio energetico risulta compatibile con gli incentivi disposti a livello comunitario nonché a

    livello locale da regioni, province e comuni.

    In ogni caso, resta fermo che la cumulabilità è ammessa solamente qualora la normativa disciplinante

    l’incentivo non preveda espressamente l’incumulabilità dello stesso con detrazioni o agevolazioni

    fiscali attribuite per le medesime finalità e in relazione alla quota di spesa eccedente quanto già

    agevolato in forza dell’incentivo statale, locale, regionale o comunitario.

    La detrazione per risparmio energetico non è cumulabile con gli incentivi erogati per l’installazione

    di impianti fotovoltaici (c.d. “tariffe incentivanti”, attualmente non più previste).

    146

    La rateizzazione del beneficio

    La norma in origine prevedeva che la detrazione spettante dovesse essere ripartita in 3 quote annuali

    di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre

    2007 e nei due periodi d’imposta successivi.

    Conseguentemente, coloro che avevano sostenuto spese nel 2007 hanno esaurito la possibilità di

    fruire della rate nell’anno d’imposta 2009.

    Successive norme, nel prorogare il beneficio, hanno anche modificato le modalità di rateizzazione

    dello stesso. In particolare, per le spese sostenute:

    ? nel 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non

    inferiore a 3 e non superiore a 10 (legge n. 244 del 2007); la possibilità di rateizzare la detrazione

    per un periodo superiore al triennio ha avuto efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è stata

    suscettibile di un’applicazione retroattiva (Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.2);

    ? nel 2009 e nel 2010, la detrazione doveva essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo (art.

    29, comma 6, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009);

    ? dal 2011 in poi, la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 1,

    comma 48, della legge n. 220 del 2010).

    Per le persone fisiche non imprenditori, la spesa può essere portata in detrazione nel periodo

    d’imposta in cui è stata sostenuta, anche se riferita ad un intervento che prosegue in più periodi

    d’imposta e indipendentemente dal periodo nel quale gli interventi si sono conclusi; ne consegue che

    le spese, anche se riferite al medesimo intervento, devono essere rateizzate in base alla normativa

    vigente nell’anno di sostenimento dell’onere (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 3.3).

    Riepilogando:

    SPESA
    SOSTENUTA NEL

    NUMERO RATE NEL 730/2023

    2007 3 Non possono esserci rate da detrarre

    2008
    da 3 a 10


    Possono essere detratte le rate da 6 a 10 se il

    contribuente dal 2013 al 2017 ha acquistato, ricevuto
    in donazione o ereditato un immobile, oggetto di
    lavori nel corso del 2008, e se ha rideterminato il

    numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa

    2009 5
    Non possono esserci rate da detrarre

    2010 5

    147

    Dal 2011

    10 Può essere detratta la rata in relazione all’anno in cui
    la spesa è stata sostenuta

    Rideterminazione delle rate

    I contribuenti che dall’anno 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un

    immobile oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel 2008, hanno potuto rideterminare il

    numero di rate scelto in origine da chi aveva sostenuto la spesa. Considerato che per gli anni 2009 e

    2010 l’ammontare relativo alle rate rimanenti poteva essere eventualmente ripartito solo in 5 rate, nel

    730/2023 continuano a trovare esposizione solo le spese relative ad immobili ricevuti in donazione o

    ereditato dall’anno 2013 al 2017. Di conseguenza possono essere detratte solo le rate da 6 a 10 se il

    contribuente aveva rideterminato le rate.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Per tutte le tipologie
    di intervento

    Ricevuta informatica comprovante l’invio telematico all’ENEA della scheda descrittiva
    Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda
    descrittiva con l’indicazione del costo della manodopera per le fatture emesse fino al 13 maggio 2011
    Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
    soggetto che
    versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, il numero e la data della fattura
    Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico (ritenute
    d’acconto sui compensi ai professionisti, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le
    autorizzazioni e le denunce di inizio lavori)
    Autocertificazione dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti
    agli stessi lavori
    Copia comunicazione della prosecuzione lavori (se dovuta)
    Sulla base di quanto previsto dal d.m.6 agosto 2009 l’asseverazione può essere:
    o sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere

    realizzate (obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2005)
    o esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del

    consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del
    d.lgs. n. 192 del 2005, occorre depositare presso le amministrazioni competenti)

    Copia della dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori se la spesa è sostenuta
    dall’affittuario o dal comodatario
    Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del
    diritto alla detrazione in capo al cedente o atto successivo
    Autocertificazione del contribuente, per ogni anno in cui fa valere una rata, che attesta la disponibilità
    del bene e la sua detenzione materiale e diretta, se pervenuto per successione
    - Per le spese sulle parti comuni, dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver
    adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal
    condòmino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore o in assenza di tale dichiarazione,
    è necessario visionare tutta la documentazione inerente la detrazione
    Se i lavori non sono ultimati, autocertificazione redatta dal contribuente attestante che i lavori non
    sono conclusi e la tipologia di intervento che è in corso di realizzazione
    - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che
    attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della
    detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)

    148

    Riqualificazione
    energetica

    Scheda Descrittiva con CPID
    Copia asseverazione del tecnico abilitato
    Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica; per interventi con data di
    inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, solo per edifici unifamiliari e unità immobiliari

    Interventi sull’
    involucro

    Scheda descrittiva con CPID
    - Copia asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso di sola sostituzione di finestre, comprensive di
    infissi, per interventi con data di inizio lavori antecedente il 06/08/2020 e in ogni caso per interventi in
    singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di
    detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti richiesti
    - Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica (non richiesta in caso di
    sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari)
    -Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e
    s.m.i. o provvedimento regionale equivalente, nel caso di interventi di coibentazione delle strutture
    opache

    Pannelli solari

    - Scheda descrittiva con CPID
    - Copia asseverazione del tecnico abilitato oppure, se realizzati in autocostruzione, attestato di
    partecipazione a un corso di formazione; con riferimento a interventi con data di inizio lavori a partire
    dal 6 ottobre 2020, per impianti < 20 m2, dichiarazione del produttore in alternativa all’asseverazione
    dei requisiti tecnici e rispetto dei massimali di costo di cui all’allegato I

    Impianti di
    climatizzazione

    invernale

    - Scheda descrittiva con CPID
    - Copia asseverazione del tecnico abilitato; per impianti di potenza non superiore a 100 KW è
    sufficiente la dichiarazione del produttore. L’asseverazione è sempre richiesta nel caso di
    microcogeneratori
    - Copia della certificazione o qualificazione energetica. A partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione
    di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l’obbligo dell’acquisizione dell’attestato
    di certificazione energetica (art. 31 della legge n. 99 del 2009)

    Per maggiori dettagli in merito ai singoli interventi si rimanda ai pertinenti vademecum dell’ENEA e
    all’allegato A del d.m. 6 agosto 2020 (requisiti Eco bonus)

    Schermature solari

    - Scheda Descrittiva con CPID
    - Copia asseverazione o certificazione del fornitore/produttore/assemblatore dei requisiti tecnici per gli
    interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, nei casi in cui non è obbligatorio il
    deposito della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e successive
    modificazioni., certificazione del fornitore / produttore / in sostituzione dell’asseverazione

    Generatori di calore
    a biomassa

    - Scheda descrittiva con CPID
    - Copia asseverazione del tecnico abilitato; in alternativa, per gli interventi con data di inizio lavori a
    partire dal 6 ottobre 2020, per impianti con potenza inferiore o uguale a 100 KW dichiarazione del
    produttore

    Dispositivi
    multimediali

    - Scheda descrittiva con CPID
    -Asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti ;
    in alternativa, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per impianti con
    potenza inferiore a 100 KW dichiarazione del produttore

    Interventi su parti
    comuni

    condominiali,
    compresi quelli che

    comportano una
    riduzione del rischio

    sismico

    - Scheda descrittiva con CPID
    - Copia asseverazione redatta da un tecnico abilitato
    - Copia dell’APE di ogni singola unità immobiliare- Copia dell’APE dell’intero edificio limitatamente
    agli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono
    almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 (“…linee
    guida…”)
    - Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e
    successive modificazioni o provvedimento regionale equivalente
    - Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, asseverazione del progettista e attestazione del
    direttore dei lavori o del collaudatore statico di cui all’art. 3 del d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, e
    successive modificazioni

    149


    Superbonus
    (Righi E41/E53 quadro E sez IIIA, IIIB, IIIC e Righi E61/E62, quadro E,

    sez. IV)

    Artt. 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

    Aspetti generali

    Il decreto legge n. 34 del 2020, all’art. 119, ha incrementato al 110 per cento l’aliquota di detrazione

    delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi “trainanti” e “trainati” di

    efficienza energetica e antisismici nonché di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture

    per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus).

    Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli

    interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), inclusi quelli antisismici (Sisma

    bonus - art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013), nonché quelli di riqualificazione energetica degli

    edifici (Eco bonus - art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013), i cui chiarimenti di prassi devono

    intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus.

    L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110 per cento delle spese

    sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per le spese

    sostenute entro il 31 dicembre 2021 e, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote

    annuali di pari importo.

    Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in dieci

    quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è

    esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata

    indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

    La detrazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota

    annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere

    utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a

    rimborso.

    La disciplina del Superbonus è stata più volte modificata con riferimento ai soggetti beneficiari della

    detrazione e agli interventi agevolabili. A seguito delle modifiche apportate all’art. 119, è possibile

    fruire del Superbonus per le spese sostenute nel 2022, a seconda del soggetto che effettua gli interventi

    e al verificarsi di determinate condizioni.

    Inoltre, il citato decreto legge n. 34 del 2020, ha introdotto con l’art. 121 la possibilità generalizzata

    di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di

    sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del

    150

    credito corrispondente alla detrazione spettante.

    I principali chiarimenti di carattere interpretativo sono stati resi con la circolare dell’8 agosto 2020,

    n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n.

    30/E, con le risoluzioni 12 marzo 2021, n. 18/E e 15 febbraio 2022, n. 8/E, con la circolare del 23

    giugno 2022, n. 23/E e con la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E (alle quali si fa espresso rinvio per i

    necessari ed ulteriori approfondimenti in materia).

    Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la

    detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è

    indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del

    settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali

    comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di

    bilancio 2022).

    La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei

    lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente

    nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata

    dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla

    fattura emessa.

    Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

    Soggetti che possono fruire della detrazione

    Tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus ci sono:

    - i condomìni;

    - le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento

    agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche

    se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

    - le persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno del

    condominio o dell’edificio;

    - le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni per gli interventi

    effettuati su unità immobiliari (edifici unifamiliari, ad esempio villette) per le spese sostenute entro

    il 30 giugno 2022. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30

    settembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per

    almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

    151

    Condomìni

    Sono ammessi al Superbonus gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici costituiti in

    condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli artt. da 1117 a 1139 del codice civile.

    Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente,

    senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un

    suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di

    piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito

    dalla prassi in materia.

    Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione, è necessario

    far riferimento all’art. 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra l’altro, il suolo

    su cui sorge l’edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque

    genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas, per

    l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali

    di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

    In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio, le relative spese

    possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio

    residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari

    destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla

    detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio,

    strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta non

    superiore al 50 per cento, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni

    da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel

    medesimo edificio. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta

    anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come, ad esempio, box o cantine) che abbiano

    sostenuto le spese relative a tali interventi (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 2).

    Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni, che non

    avendone l’obbligo non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice

    fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del

    condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare

    che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio (Circolare 08.08.2020 n. 24/E,

    paragrafo 1.1).

    Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici,

    in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e ss. del

    152

    codice civile.

    La norma stabilisce, inoltre, che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto

    l'approvazione degli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché l'adesione all'opzione per la

    cessione o per lo sconto di cui all'art. 121, sono valide se approvate con un numero di voti che

    rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. A seguito delle

    modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, le deliberazioni dell’assemblea del condominio,

    aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita all’intervento

    deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi a

    condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole (art. 119,

    comma 9-bis).

    La disposizione consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse

    alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede

    assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter

    fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente, in caso di non

    corretta fruizione del Superbonus, esclusivamente il condomino o i condòmini che ne hanno fruito,

    secondo le regole proprie del soggetto che accollandosi le spese matura il diritto alla detrazione.

    (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.7).

    Edifici da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone

    fisiche

    Ai fini del Superbonus, agli interventi effettuati sulle parti comuni di tali edifici si applicano, in

    generale, i chiarimenti forniti in relazione agli edifici in condominio.

    In particolare, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità

    immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate.

    Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto

    da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati alla riqualificazione

    energetica o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.

    Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus

    nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato in base al numero

    delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi. In sostanza, riprendendo

    l’esempio, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il

    limite di spesa previsto per ciascun intervento.

    Va, inoltre, verificato che l’edificio di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche

    153

    oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza; pertanto, è possibile fruire del

    Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità

    immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento.

    Inoltre, analogamente a quanto precisato con riferimento agli edifici in condominio, ai fini della

    verifica della natura “residenziale” dell’edificio non va conteggiata la superficie catastale delle

    pertinenze delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio. Pertanto, ad esempio, nel caso di un

    box o di una cantina pertinenziale di una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di

    una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non va

    considerata.

    Persone fisiche

    Possono beneficiare del Superbonus le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,

    arti e professioni, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per

    l’esecuzione degli interventi agevolati.

    Le persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti e professioni possono beneficiare della

    detrazione per:

    − le spese sostenute per interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e

    dunque diversi:

    1. da quelli strumentali alle predette attività di impresa, arti e professioni;

    2. dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;

    3. dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa;

    − le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora

    gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini, a prescindere

    dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili

    strumentali alle attività di impresa, arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono

    l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
    Le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per

    interventi di efficienza energetica realizzati sulle singole unità immobiliari fino a un massimo di 2.

    Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti

    comuni dell’edificio né per gli interventi antisismici.

    Le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto

    dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del

    sostenimento delle spese, anche se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve

    154

    risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

    effettuata nei modi e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

    2000, n. 445 (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 1.2). In particolare, i soggetti beneficiari

    devono:

    - possedere l’immobile oggetto degli interventi in qualità di proprietario, nudo proprietario o di

    titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

    - detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato,

    regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese,

    se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da

    parte del proprietario (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 1.2).

    Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni

    normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed

    effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

    Il Superbonus, pertanto, spetta:

    - al conduttore o al comodatario persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o

    professioni, detentore di una unità immobiliare residenziale, di proprietà di un soggetto escluso dalla

    predetta detrazione quale, ad esempio, una società se tale unità immobiliare fa parte di un edificio in

    condominio oppure nel caso in cui pur essendo l’edificio interamente di proprietà di tale società

    l’unità immobiliare sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi

    dall'esterno (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 1.1);

    - al parroco che sostiene le spese per interventi agevolabili realizzati sulla casa canonica di proprietà

    della Parrocchia, che detiene l'immobile in base al Canone 533, paragrafo 1, del Codice di Diritto

    Canonico (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 1.1);

    - ai titolari dell’impresa agricola, agli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) ai soci o agli

    amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’art. 9 del decreto legge n. 557

    del 1993, nonché ai dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda (Circolare 22.12.2020 n. 30/E,

    risposta 2.1.3);

    - ai soci di società semplici di gestione immobiliare (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 1.1).

    Il Superbonus non spetta invece:

    - al proprietario persona fisica di un immobile “residenziale” affittato ad una società che lo utilizza

    per la propria attività;

    - ai soci di una società che svolge attività commerciale che sostengono le spese per interventi effettuati

    su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all’impresa.

    155

    Ciò anche nell’ipotesi in cui il socio sia detentore dell’immobile oggetto di interventi agevolabili sulla

    base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato.

    La detrazione è, in ogni caso esclusa, qualora l’immobile oggetto degli interventi non rientri

    nell’ambito applicativo dell’agevolazione.

    La detrazione spetta anche ai familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai

    sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20

    maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché ai conviventi

    di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione

    dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti a condizione che:

    − siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di

    inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione anche se

    antecedente all’avvio dei lavori;

    − le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato

    ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta

    al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili

    che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).

    Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di

    comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di

    essere familiari conviventi (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 1.2).

    Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso

    nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile

    regolarmente registrato (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 1.2).

    Ambito oggettivo

    Ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non

    essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di “nuova costruzione” (esclusa l’ipotesi

    dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell’art. 119 del decreto legge n. 34

    del 2020).

    Tale precisazione, di carattere generale, mira a escludere dall'agevolazione gli edifici di “nuova

    costruzione” in linea, peraltro, con la normativa di settore adottata a livello comunitario e, da ultimo,

    con la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/844/UE, come attuata dal decreto legislativo del 10 giugno

    2020, n. 48, in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della

    prestazione energetica.

    156

    L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione

    inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del

    TUE. Qualora l’intervento avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello

    stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento

    configura, comunque, una “nuova costruzione”. Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di

    ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa (Risoluzione 04.01.2011 n. 4/E).

    A seguito delle modifiche apportate dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto legge n. 76 del

    2020 al citato art. 3, comma 1, lett. d), del TUE, dal 17 luglio 2020 rientrano nella “ristrutturazione

    edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti,

    sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per

    l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull'accessibilità, per

    l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere,

    altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici

    comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Rimane

    fermo che - con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e

    del paesaggio, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1,

    lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti

    urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici

    2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani

    urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio

    storico e architettonico - gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di

    edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di “ristrutturazione edilizia” soltanto ove siano

    mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio

    preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

    Le spese relative all’incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione

    riconducibili alla “ristrutturazione edilizia”, per effetto delle modifiche apportate al citato art. 3,

    comma 1, lett. d), del TUE, sono ammesse al Superbonus solo a partire dal 17 luglio 2020, data di

    entrata in vigore della norma modificata. Considerato, inoltre, che le modifiche normative sopra

    descritte non hanno effetto retroattivo, nel caso di interventi qualificati dal titolo edilizio “nuova

    costruzione” in base alla normativa previgente ma che presentano le caratteristiche per essere invece

    considerati “ristrutturazione edilizia” alla luce delle nuove disposizioni, è possibile richiedere

    all’Ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato allineando l’intervento

    alla “ristrutturazione edilizia”.

    157

    Si ricorda, infatti, che la qualificazione dell’intervento edilizio deve essere effettuata dall’Ente locale

    in sede di rilascio del titolo abilitativo se ai sensi della normativa regionale vigente gli interventi sono

    soggetti ad un titolo abilitativo costituito dal Permesso di Costruire. Diversamente, la qualificazione

    dell’intervento è asseverata dal progettista tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività

    (SCIA); l’asseverazione sarà poi sottoposta, dall’Ente territoriale competente, a controllo di verifica,

    anche a campione.

    Resta fermo che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte

    di interventi di demolizione e ricostruzione già inquadrabili nella “ristrutturazione edilizia” in base

    alla previgente normativa (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.1)

    In caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come “ristrutturazione

    edilizia”, il Superbonus per interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica non si applica

    alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam. In tal caso, il contribuente ha l'onere

    di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-

    operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di

    un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa

    di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità,

    utilizzando criteri oggettivi.

    Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus (Circolare

    23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.1).

    Gli interventi di efficienza energetica, inoltre, sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto

    degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti

    di riscaldamento funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria

    (cfr. Paragrafo “Interventi di efficientamento energetico”). Pertanto, ad esempio, qualora l’edificio

    sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, quest’ultimo

    non potrà fruire del Superbonus (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 4.5.1).

    Edifici interessati

    Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni

    specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche

    degli edifici (c.d. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai

    primi (c.d. interventi “trainati”), riguardanti:

    − parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti” sia “trainati”);

    − parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e

    158

    posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (sia “trainanti” sia

    “trainati”);

    − edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” sia “trainati”);

    − unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi

    dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” sia

    “trainati”); nonché

    − singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio o

    composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà

    da più persone fisiche (solo “trainati”).

    Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile

    - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive,

    tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale), A/8

    (Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla

    presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di

    pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario) e A/9 per le unità

    immobiliari non aperte al pubblico (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in

    questa categoria i castelli e i palazzi eminenti che, per la loro struttura, la ripartizione degli spazi

    interni e dei volumi edificati, non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie;

    costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della

    categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie).

    Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali sopra

    indicate, il contribuente può comunque beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi,

    in presenza dei requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine.

    Sono esclusi dal Superbonus gli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non

    svolgono attività di impresa, arti e professioni (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 2.1.5).

    Immobili vincolati

    Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del

    paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o gli interventi “trainanti” di efficientamento

    energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle

    spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico, a condizione che tali

    interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità

    immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica

    159

    più alta (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.2).

    Pertanto, se per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici

    o ambientali non è possibile effettuare neanche uno degli interventi “trainanti”, il Superbonus si

    applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi “trainati” quali, ad esempio, la sostituzione

    degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari, a condizione che

    tali interventi assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio oppure, ove

    non possibile, in quanto l’edificio è già nella penultima classe, il conseguimento della classe

    energetica più alta, dimostrato dall'APE di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

    ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata

    (Circolare 08.08.2020 n. 24/E e Circolare 22.12.2020 n.30/E).

    La verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con

    riferimento a ciascuna unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato

    utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (Circolare

    22.12.2020 n. 30/E, risposta 3.1.6).

    La possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi “trainanti” nei casi sopra

    rappresentati è, invece, esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di cui

    ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati) nonché 8

    (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) del medesimo art. 119 del decreto

    decreto legge n. 34 del 2020 (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.2).

    Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti – Unità strutturali

    Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente

    indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un

    singolo nucleo familiare (art. 1, comma 1, lett. i), del d.m. 6 agosto 2020).

    Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione rileva che l’edificio costituisca una singola unità

    immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati, mentre risulta irrilevante la circostanza che i

    comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.

    Ai fini del Superbonus, le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi

    autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento,

    vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza

    funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio

    plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto,

    l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del

    160

    Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un

    condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative, ad esempio il tetto. Con tale

    precisazione si è inteso agevolare l’applicazione del beneficio fiscale anche nei casi in cui lo stesso

    sarebbe stato precluso esclusivamente per questioni diverse da quelle tecniche, ad esempio perché

    nell’ambito del condominio è interessato agli interventi il solo condòmino titolare dell’unità

    immobiliare «funzionalmente indipendente» e con «accesso autonomo dall’esterno».

    Ciò anche nell’ipotesi in cui, valorizzando i predetti requisiti della «indipendenza funzionale» e

    dell’«accesso autonomo dall’esterno», un edificio unifamiliare (ad esempio, una villetta) faccia parte

    di un condominio, sebbene non disponga di parti comuni con le altre unità immobiliari che lo

    compongono (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, paragrafo 2).

    Ad analoghe conclusioni si perviene, peraltro, anche nel caso in cui l’unità abitativa «funzionalmente

    indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno» faccia parte di un edificio composto da

    più unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti. Anche in tale caso,

    pertanto, la predetta unità abitativa all’interno di un edificio di un unico proprietario o in comproprietà

    tra più soggetti dotata di «accesso autonomo» e «funzionalmente indipendente» fruisce del

    Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che disponga di parti comuni con

    le altre unità abitative.

    Inoltre, gli interventi effettuati su una unità abitativa «funzionalmente indipendente e con uno o più

    accessi autonomi dall’esterno» possono essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra

    condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità sia ubicata in un

    edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, composto da più di 4 unità immobiliari

    possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell’esercizio

    di attività di impresa, arte o professioni ovvero composto da più unità immobiliari interamente di

    proprietà o in comproprietà di una società (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.8).

    Un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni

    o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il

    riscaldamento di proprietà esclusiva.

    Per «accesso autonomo dall’esterno» si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità

    immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile

    o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Ad esempio, si può ritenere che un’unità immobiliare

    abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora:

    ? all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un

    passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure

    161

    da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio, i pascoli), non essendo rilevante la proprietà

    pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;

    ? all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio

    dell’immobile.

    Ad esempio, nel caso di una “villetta a schiera” si ha «accesso autonomo dall’esterno» qualora:

    ? la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla

    stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;

    ? il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva,

    anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

    Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno,

    site all'interno di edifici plurifamiliari» vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del

    requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando

    a tal fine che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in

    condominio. Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di «accesso

    autonomo dall’esterno» può fruire del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla

    circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità

    abitative (ad esempio, il tetto).

    A seguito delle modifiche apportate all’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 dalla legge di bilancio

    2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente

    indipendente» qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà

    esclusiva:

    − impianti per l’approvvigionamento idrico;

    − impianti per il gas;

    − impianti per l’energia elettrica;

    − impianto di climatizzazione invernale.

    Pertanto, ad esempio, può ritenersi «funzionalmente indipendente» un'abitazione all’interno di un

    edificio, dotata in via esclusiva di un serbatoio di gas, di un impianto di riscaldamento e di un impianto

    elettrico, non rilevando che la stessa sia altresì dotata di ulteriori impianti in via non esclusiva quale

    l’impianto idrico appartenente ad una utenza comune, con contatore esclusivo di ripartizione e

    contabilizzazione, e gli impianti di deiezione e depurazione dei reflui civili esclusivi solo finché non

    sono convogliati verso un depuratore comune (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.8).

    Ai fini dell’applicazione del Superbonus, la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza

    funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno» assume rilievo con esclusivo riferimento agli

    162

    interventi “trainanti” di risparmio energetico.

    Nel caso di interventi “trainanti” antisismici, invece, occorre fare riferimento all’unità strutturale

    (US) di cui al punto 8.7.1 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, concernente l’aggiornamento

    delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC).

    Le verifiche di sicurezza da effettuare dovranno essere riferiti alla singola unità strutturale,

    individuata con le modalità indicate dalle citate NTC 2018, anche nel caso in cui le parti soggette ad

    interventi non riguardassero l’intera unità strutturale (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.8).

    Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il

    30 settembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per

    almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche

    i lavori non rientranti nel Superbonus.

    Tale condizione si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento

    complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, oppure a

    causa di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale, e tali circostanze

    determinino la riduzione della predetta percentuale.

    Restano, invece, escluse dal Superbonus le spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente

    previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso.

    Come più volte chiarito, per le spese relative a tali nuovi interventi è possibile avvalersi delle

    detrazioni eventualmente spettanti in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o

    di efficientamento energetico (c.d. Eco bonus), in presenza dei requisiti previsti dalle relative

    discipline agevolative, nei limiti di spesa ivi previsti.

    Unità collabenti, unità in corso di costruzione e unità in corso di definizione

    È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati

    su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al

    termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, ossia

    immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

    Infatti, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non

    produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti trattandosi di

    manufatti già costruiti e individuati catastalmente, anche se come “fabbricati collabenti”.

    Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che

    autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non

    abitativo, che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla

    163

    norma agevolativa. Ciò implica, tra l’altro, che relativamente agli interventi di efficientamento

    energetico è necessario, anche ai fini del Superbonus, che gli edifici oggetto degli interventi abbiano

    determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento.

    Ad analoghe conclusioni si perviene, sia pure a determinate condizioni, anche qualora l’immobile sia

    iscritto nella categoria catastale provvisoria F/3 (“unità in corso di costruzione”) nella quale, su

    richiesta di parte e senza attribuzione di alcuna rendita catastale, vengono inseriti gli immobili in

    attesa della definitiva destinazione. In particolare, il Superbonus spetta solo se gli interventi

    agevolabili riguardino un immobile già precedentemente accatastato e in possesso dei requisiti

    richiesti - quale, in particolare, la presenza di un impianto di climatizzazione invernale necessario nel

    caso di interventi di efficienza energetica - successivamente riclassificato in categoria F/3 a seguito,

    ad esempio, di interventi edilizi mai terminati.

    La detrazione, invece, non spetta per interventi eseguiti su unità immobiliari F/3 in precedenza non

    accatastate in altra categoria trattandosi, in tale ultimo caso, di unità in via di costruzione e non di

    unità immobiliari “esistenti”. Alle medesime condizioni previste per gli immobili censiti in categoria

    catastale F/3, il Superbonus spetta anche in caso di interventi ammessi al beneficio eseguiti su

    immobili accatastati in categoria F/4 (“unità in corso di definizione”) (Circolare 23.06.2022 n. 23/E,

    paragrafo 2.3).

    Ruderi e diruti

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, la detrazione spetta, a determinate condizione, anche con

    riferimento ad interventi effettuati su “edifici privi di attestato di prestazione energetica perché

    sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi” (cfr. comma 1-quater dell’art.

    119 del decreto legge n. 34 del 2020).

    La detrazione è subordinata alla duplice condizione che:

    - siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e

    inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della

    superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;

    - al termine degli interventi, l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A.

    La detrazione spetta anche relativamente ad interventi effettuati su “ruderi”, indipendentemente dalla

    circostanza che gli stessi siano accatastati nel Catasto Terreni con l’indicazione dello specifico codice

    qualità per i “diruti” ovvero che siano iscritti al Catasto Fabbricati a condizione, tuttavia, che

    l'intervento non si qualifichi come una “nuova costruzione” (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo

    2.4).

    164

    In sostanza, è consentito l’accesso alla detrazione anche per interventi realizzati su ruderi, collabenti

    e diruti i quali, pur essendo fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito,

    devono essere considerati edifici esistenti, purché, in caso di demolizione e ricostruzione, tale

    intervento sia riconducibile alla “ristrutturazione edilizia” di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del TUE

    ai sensi del quale rientrano in tale categoria anche «gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti

    di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile

    accertarne la preesistente consistenza». Gli interventi riguardanti tali edifici sono ricompresi nella

    “ristrutturazione edilizia” e non sono considerati come “nuove costruzioni” qualora sia stata

    accertata, dall’ufficio preposto, la consistenza preesistente alla demolizione o al crollo (trattandosi di

    un intervento di recupero del patrimonio esistente) sulla base di prove documentali certe che

    dimostrino l’esistenza dell’edificio e la sua la “consistenza”. In altri termini, il rilascio del titolo

    edilizio per “intervento di ristrutturazione edilizia”, di cui al citato art.3, comma 1, lett. d), del TUE,

    presuppone che sia stata accertata la preesistenza dell’edificio sulla base di documenti certi che

    consentano di stabilire in modo incontrovertibile la giacitura, le dimensioni planimetriche e

    volumetriche e le caratteristiche dell’edificio da ripristinare (Circolare 23.06.2022 n. 23/E,

    paragrafo 2.4).

    Poiché la norma esonera solo dal produrre l'APE “iniziale”, è necessario, in particolare, che anche

    per tali immobili - per gli interventi di efficienza energetica - sia comunque dimostrato, sulla base di

    una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto di riscaldamento

    rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e

    che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione

    energetica funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria

    (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.4).

    Interventi agevolabili

    Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1

    a 8 del citato art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

    Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi finalizzati alla

    riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi

    “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi che, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi

    “trainati”), beneficiano della detrazione maggiorata soltanto se eseguiti congiuntamente ad uno o più

    interventi “trainanti” e se rispettano determinati requisiti.

    165

    Interventi trainanti

    Sono ricompresi tra gli interventi “trainanti”:

    − gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi e la sostituzione degli impianti di

    climatizzazione invernale;

    − gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63

    del 2013.

    Interventi di riqualificazione energetica (“trainanti”)

    Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi

    Si tratta degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate

    delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno, che interessano

    l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici

    plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi

    dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio

    medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza termica stabiliti:

    - dal d.m. 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26

    gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;

    - dal d.m. 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di inizio lavori a

    partire dal 6 ottobre 2020.

    In merito al superamento del 25 per cento della superficie disperdente lorda, si precisa che:

    - nel caso di interventi su edifici unifamiliari o aventi per oggetto parti comuni di edifici composti

    da più unità immobiliari, detto requisito deve essere verificato avendo riguardo alla superficie

    disperdente lorda delimitante il volume riscaldato dell’intero edificio. Sono ammessi al

    Superbonus anche gli interventi di isolamento termico effettuati soltanto su una parte

    dell’involucro dell’edificio previa autorizzazione dell’assemblea condominiale; più precisamente,

    è ammesso l’intervento anche su una parte dell’involucro dell’edificio a condizione che rispetti

    l’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e che risulti, tenendo conto

    anche degli altri interventi ammessi, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio

    ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;

    - nel caso di interventi aventi per oggetto unità immobiliari site in edifici composti da più unità

    funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo all’esterno, il requisito del

    superamento del 25 per cento va verificato avendo riguardo alla superficie disperdente lorda

    166

    delimitante il volume riscaldato della singola unità immobiliare indipendente e autonoma.

    I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro

    dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017.

    Sono ammesse al Superbonus, nell’ambito di un intervento di coibentazione dell’involucro, anche le

    spese sostenute dal 1° gennaio 2021 riferite all’isolamento termico del tetto di un locale sottotetto

    non riscaldato (quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante).

    Va, tuttavia, verificata la condizione che l’intervento, nel suo complesso, interessi l’involucro

    dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio

    stesso mediante la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il

    volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo

    3.2).

    Per gli interventi di isolamento termico degli involucri, il Superbonus è calcolato su un ammontare

    complessivo delle spese, di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari che

    compongono l’edificio, pari a:

    - euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site

    all’interno di edifici plurifamiliari;

    - euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo

    stesso è composto da 2 a 8 unità immobiliari;

    - euro 30.000, moltiplicato per il numero, oltre le prime 8, delle unità immobiliari che compongono

    l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità.

    Ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa

    ammissibile alla detrazione è pari a euro 530.000, calcolato moltiplicando euro 40.000 per 8 (euro

    320.000) e euro 30.000 per 7 (euro 210.000).

    Sostituzione di impianti di climatizzazione

    Si tratta degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti

    comuni degli edifici con almeno una delle seguenti tecnologie:

    - generatori di calore a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista

    dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

    - pompe di calore anche con sonde geotermiche, ivi compresi gli impianti ibridi, anche abbinate

    all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

    - impianti di microcogenerazione;

    - collettori solari;

    167

    - impianti di allaccio a sistemi di teleriscaldamento, definiti dall’art. 2, comma 2, lett. tt), del

    decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, esclusivamente per i Comuni montani non interessati

    dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28

    maggio 2015.

    Nei casi in cui nella situazione ante intervento la produzione di acqua calda sanitaria sia effettuata

    mediante gli stessi generatori di calore destinati alla climatizzazione invernale è, inoltre, ammessa

    l’installazione di scaldacqua a pompa di calore o di collettori solari dedicati.

    Nel caso di installazione di pompe di calore reversibili, nel nuovo impianto è consentito il

    condizionamento estivo.

    Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli

    edifici, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai seguenti

    importi:

    - euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli

    edifici composti fino a 8 unità immobiliari;

    - euro 15.000 moltiplicato per il numero, oltre le prime 8, delle unità immobiliari che compongono

    l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

    Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui sia l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il

    limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a euro 265.000, calcolato moltiplicando euro 20.000

    per 8 (euro 160.000) e euro 15.000 per 7 (euro 105.000).

    Rientrano altresì gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti su edifici

    unifamiliari e su unità immobiliari ubicate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente

    indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con almeno una delle seguenti

    tecnologie:

    - generatori di calore a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista

    dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

    - pompe di calore anche con sonde geotermiche, ivi compresi gli impianti ibridi anche abbinati

    all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

    - impianti di microgenerazione;

    - collettori solari;

    - caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle

    individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del

    territorio e del mare del 7 novembre 2017, n. 186, esclusivamente per le aree non metanizzate nei

    Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione del 10 luglio 2014, n. 2014/2147, o

    168

    del 28 maggio 2015, n. 2015/2043, per l'inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla

    direttiva 2008/50/CE;

    - l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. tt),

    del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 10, esclusivamente per i Comuni montani non interessati

    dalle procedure europee di infrazione del 10 luglio 2014, n. 2014/2147, o del 28 maggio 2015, n.

    2015/2043, per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

    Nei casi in cui nella situazione ante intervento la produzione di acqua calda sanitaria sia effettuata

    mediante l’impianto di climatizzazione invernale, è inoltre ammessa l’installazione di scaldacqua a

    pompa di calore o di collettori solari dedicati.

    Nel caso di installazione di pompe di calore reversibili, nel nuovo impianto è consentito il

    condizionamento estivo.

    Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o

    sulle unità immobiliari composte da edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare

    complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per singola unità immobiliare.

    Sono ammesse anche le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione

    (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).

    La detrazione spetta, nei limiti massimi di spesa previsti, anche per le spese relative allo smaltimento

    e alla bonifica dell’impianto sostituito.

    Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache e/o di

    sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

    ? rispettare i requisiti previsti dal d.m. del 6 agosto 2020;

    ? assicurare, nel loro complesso, anche «congiuntamente» (nel senso indicato al paragrafo degli

    interventi “trainati” e fatte salve le ipotesi indicate nel medesimo paragrafo) agli interventi di

    efficientamento energetico di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, all’installazione di

    impianti solari fotovoltaici e, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno

    2 classi energetiche dell'edificio condominiale, unifamiliare o della singola unità immobiliare

    funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site

    all’interno di edifici plurifamiliari, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità

    immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più

    alta. Ne consegue che, qualora l’edificio si trova in classe energetica “A3”, basta salire alla classe

    successiva “A4” per vedere riconosciuta la detrazione nella misura del 110 per cento.

    Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (APE), ante e

    post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

    169

    Interventi antisismici

    Si tratta degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico previsti dai commi da 1-bis a 1-

    septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche

    1, 2 o 3 (si rinvia al paragrafo Sisma bonus - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,

    Sisma bonus, Bonus verde e Bonus facciate (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB)).

    Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini

    antisismici eseguita congiuntamente a uno degli interventi sopra descritti, nel rispetto dei limiti di

    spesa previsti per tali interventi.

    Il Superbonus spetta altresì per l’acquisto di case antisismiche effettuato entro il 30 giugno 2022.

    Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla predetta data del 30 giugno 2022 abbiano

    sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano

    versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta,

    che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il

    collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della

    riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo

    di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31

    dicembre 2022.La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a:

    ? euro 96.000 nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa

    ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nell’ipotesi in cui gli interventi

    realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni

    precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle

    spese ammesse in detrazione, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni

    pregressi. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite

    deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute

    ed effettivamente rimaste a carico. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va

    riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate

    separatamente;

    ? euro 96.000 nel caso di acquisto di case antisismiche;

    ? euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli

    interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici.

    Inoltre, per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, non

    opera la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020

    170

    per gli interventi di risparmio energetico in merito alla possibilità di fruire del Superbonus sulle

    singole unità immobiliari fino a un massimo di 2.

    Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati

    dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professione, su edifici

    residenziali, o su edifici non residenziali, che al termine dei lavori diventino a destinazione

    residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il

    contribuente di scegliere quale agevolazione applicare Ciò in quanto il comma 4 dell’art. 119

    stabilisce espressamente l’aumento al 110 per cento dell’aliquota delle detrazioni spettanti per gli

    interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013

    per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.3).

    Per effetto di tale richiamo i chiarimenti di prassi forniti relativamente al Sisma bonus (cfr. paragrafo

    Sisma bonus) si applicano, ove compatibili, anche agli interventi ammessi al Superbonus.

    Si ricorda che spetta la detrazione del 90 per cento per i premi relativi alle assicurazioni aventi per

    oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di

    assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus per cui si può fruire della

    percentuale di detrazione del 110 per cento (da indicare nel Rigo da E8 a E10, cod. 81).

    Superbonus e contributi per la ricostruzione

    Nel caso di interventi antisismici su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi

    sismici il Superbonus spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione atteso

    che è possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico.

    In particolare, in presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di

    eventi sismici, il Superbonus spetta:

    - a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il

    contributo concesso;

    - nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già

    effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le

    opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione

    e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3,

    comma 1, lett. d), del TUE) (Risoluzione 23.04.2021 n. 28/E).

    È possibile fruire del Superbonus con riferimento alle spese eccedenti il contributo (“in accollo”)

    anche se le stesse si riferiscono a lavorazioni o beni (finiture, materiale di completamento, eccetera)

    che autonomamente non godrebbero del beneficio fiscale. È tuttavia, necessario che il contribuente

    171

    sia in possesso di idonea documentazione che attesti la riconducibilità delle spese sostenute agli

    interventi agevolabili. Tale circostanza può essere attestata dai professionisti tenuti ad asseverare, ai

    sensi dell’art. 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020, l’efficacia degli interventi finalizzati

    alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, in base alle disposizioni

    del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente Ministero delle Infrastrutture

    e della Mobilità Sostenibili) n. 58 del 2017 (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 4.1).

    I limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di

    ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma; in tal caso, tuttavia, il Superbonus è

    alternativo al contributo per la ricostruzione. La maggiorazione del 50 per cento va sempre

    parametrata al limite di spesa anche quando la norma prevede un ammontare massimo di detrazione,

    come nel caso di alcuni interventi “trainati” di efficienza energetica. In tal caso, pertanto, ai fini del

    calcolo della maggiorazione del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus, è necessario,

    preliminarmente, dividere l’ammontare massimo di detrazione spettante per 1.1.

    La maggiorazione del 50 per cento delle spese, in quanto alternativa al contributo previsto per la

    ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, presuppone la dichiarazione del

    proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 alla struttura impegnata

    nei processi di ricostruzione di rinunciare ai contributi per la ricostruzione. Questa dichiarazione

    costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

    Inoltre, in quanto misura compensativa in favore del contribuente che rinuncia al contributo per la

    ricostruzione, è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al

    contributo medesimo affinché questi possa disporne (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 4.1).

    Interventi “trainati”

    Sono interventi “trainati”, in quanto eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi

    “trainanti” di efficienza energetica:

    - gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013;

    - l’installazione di impianti fotovoltaici e la contestuale o successiva installazione di sistemi di

    accumulo;

    - l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

    I predetti interventi sono ammessi al Superbonus se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli

    interventi “trainanti” di efficienza energetica e se assicurano nel loro complesso il miglioramento di

    2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

    L’installazione di impianti fotovoltaici e la contestuale o successiva installazione di sistemi di

    172

    accumulo è ammessa al Superbonus anche se eseguita congiuntamente agli interventi “trainanti”

    antisismici di cui al comma 4 del citato art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

    A partire dal 1° gennaio 2021, rientrano tra gli interventi “trainati” dagli interventi di efficienza

    energetica anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto

    ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la

    robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed

    esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3,

    comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indicati nell'art. 16-bis, comma 1, lett. e), del TUIR.

    Per le spese sostenute a partire dal 1° giugno 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle

    barriere architettoniche sono ammessi al Superbonus anche nell’ipotesi in cui siano effettuati

    congiuntamente agli interventi “trainanti” antisismici.

    Tali interventi sono ammessi al Superbonus a condizione, tuttavia, che rispettino le caratteristiche

    tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e, dunque, possano essere qualificate

    come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

    Gli interventi “trainati” sono ammessi al Superbonus a condizione, inoltre, che siano effettivamente

    conclusi.

    Le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di

    vigenza dell’agevolazione mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel

    periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine

    dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

    Ad esempio, se il contribuente ha sostenuto a marzo 2020 spese per interventi “trainanti” (ad

    esempio, per il rifacimento del c.d. “cappotto termico” o la sostituzione dell’impianto di

    climatizzazione invernale) - non ammesse al Superbonus -, non può beneficiare di tale agevolazione

    neanche per le spese sostenute per gli interventi “trainati” di sostituzione delle finestre o di

    installazione di impianti fotovoltaici, ancorché i relativi pagamenti siano effettuati a settembre 2020.

    Se i lavori sono effettuati da un’unica impresa, la dimostrazione che gli interventi “trainati” sono stati

    realizzati tra la data di inizio e di fine lavori degli interventi “trainanti” può essere fornita dalla

    medesima impresa attraverso un’apposita attestazione (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 4.2.6).

    Interventi di efficientamento energetico

    Come già precisato, il Superbonus spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano

    determinate caratteristiche tecniche; in particolare, è necessario che gli edifici siano dotati di impianti

    di riscaldamento funzionanti, o riattivabili anche con interventi di manutenzione straordinaria,

    173

    presenti nell’immobile oggetto dell’intervento (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 4.5.1).

    Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 192 del

    2005, modificato dal d.lgs. n. 48 del 2020, per impianto termico si intende un «impianto tecnologico

    fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione

    di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria,

    indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,

    distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo,

    eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i

    sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità

    immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno

    2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 48 del 2020, per effetto della nuova definizione

    normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi,

    sono considerati «impianto di riscaldamento» (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 4.5.1).

    Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera

    l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato

    ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari, se fissi e quando la somma delle potenze nominali del

    focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW

    (Risoluzione 12.08.2009 n. 215/E). Per gli interventi realizzati dal 4 agosto 2013 fino al 10 giugno

    2020, il predetto limite sulla potenza al focolare era pari a 5 kW. Dopo tale data non è più previsto il

    predetto limite.

    Per gli interventi “trainati” finalizzati al risparmio energetico, il limite di spesa è quello previsto per

    ciascun intervento di efficienza energetica dalla legislazione vigente, eseguiti congiuntamente ad

    almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli

    impianti di climatizzazione invernale esistenti e sempreché assicurino il miglioramento di 2 classi

    energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare

    mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) e a condizione che gli interventi siano

    effettivamente conclusi.

    Ad esempio:

    - per gli interventi di sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla

    dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al

    manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nonché dei portoni

    esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non

    riscaldati, la detrazione massima spettante è pari a euro 60.000 per ciascun immobile che

    174

    comprende anche eventuali interventi “trainati” eseguiti sulle parti opache (Risoluzione

    28.09.2020 n. 60/E);

    - per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, la

    detrazione massima spettante è pari a euro 60.000 per ciascun immobile (Risoluzione 28.09.2020

    n. 60/E);

    - per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale, la detrazione

    massima è pari a euro 30.000 per ciascun immobile e spetta anche qualora sia sostituito o integrato

    l’impianto delle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio in assenza di un

    impianto termico centralizzato (Risoluzione 28.09.2020 n. 60/E).

    Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo

    Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi

    alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di

    sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

    L’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un

    edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su

    edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo

    dall’esterno. Ai fini del Superbonus, l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata

    anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari. In applicazione di tale principio,

    pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area

    pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio sulle pensiline di un parcheggio aperto

    (Circolare 22.12.2020, n. 30/E risposta 4.3.2).

    La citata legge di bilancio 2021 ha modificato la disposizione prevedendo che l’installazione di

    impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche «su strutture pertinenziali agli edifici», con ciò

    confermando la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell'agevolazione in

    argomento.

    Si ritiene, pertanto, che il Superbonus spetti anche se l’installazione di impianti solari fotovoltaici è

    realizzata:

    - sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica;

    - su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati purché quest’ultimo fruisca

    dell’energia prodotta dall’impianto medesimo (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.4.3).

    L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

    ? installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di

    175

    isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione,

    nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;

    ? cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) SPA con le modalità di cui all’art. 13,

    comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in

    sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’art. 42-bis del decreto-legge 30

    dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. È

    possibile fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col GSE a

    condizione, tuttavia, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione

    dell’invio dell’istanza del Gestore (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.4.3).

    Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, la

    detrazione è calcolata fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per

    singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza

    nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto

    fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui

    sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione

    urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), del TUE.

    Se l’impianto è al servizio di un intero edificio, anche in condominio, il limite di potenza degli

    impianti agevolabili, pari a 20 kW, è riferito all’edificio condominiale oggetto di intervento. Se,

    invece, l’impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito a ciascuna unità

    abitativa (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 4.3.3).

    Pertanto, ad esempio, in un condominio costituito da 4 edifici è possibile agevolare 4 impianti

    fotovoltaici di potenza ciascuno fino a 20 kW.

    Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici

    connessi alla rete elettrica nell’ambito di interventi di “nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1,

    lett. e), del TUE che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle agevolazioni fiscali.

    In tal caso, tuttavia, l'istallazione dell'impianto fotovoltaico è agevolabile ai fini del Superbonus solo

    a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi

    “trainanti” di efficienza energetica o antisismici e spetta solo per le spese relative all'istallazione

    dell'impianto fotovoltaico e non anche per le spese riferite agli interventi di efficienza energetica o

    antisismici esclusi, invece, dal Superbonus in quanto realizzati nell’ambito di un intervento di “nuova

    costruzione”(Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.4.3).

    Ciò implica, ad esempio, che se l'impianto fotovoltaico è installato successivamente

    all'accatastamento dell'edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione di un intervento di

    176

    coibentazione esterna, non possono essere ammesse al Superbonus neanche le spese relative

    all’installazione del predetto impianto non essendo stato realizzato “congiuntamente” all’intervento

    di coibentazione. Diversamente, qualora l'istallazione dell'impianto fotovoltaico sia eseguita

    congiuntamente al predetto intervento di coibentazione esterna, prima dell'accatastamento

    dell'edificio, e le date delle spese sostenute per l'installazione dell'impianto siano ricomprese

    nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori di coibentazione,

    è possibile accedere al Superbonus esclusivamente, tuttavia, con riferimento alle spese per

    l'installazione dell'impianto fotovoltaico.

    È, tuttavia, sempre necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica e devono essere

    sempre redatti gli APE convenzionali. La detrazione riguarda l'intera quota di potenza dell'impianto

    fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

    e a partire dal 13 giugno 2022 dagli obblighi di cui all’art. 26 e allegato 3 del D.lgs 199/2021

    (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.4.3).

    In caso di installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di

    sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, la detrazione è riconosciuta

    alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per

    l’installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di

    capacità di accumulo del sistema di accumulo.

    Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

    Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di

    veicoli elettrici negli edifici, nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore

    dell’energia elettrica.

    A partire dal 1° gennaio 2021, i limiti di spesa ammessi alla detrazione sono rimodulati come segue:

    - euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici

    plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

    dall'esterno;

    - euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di

    otto colonnine;

    - euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a

    otto colonnine. Il Superbonus si applica a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

    L’intervento “trainato” di installazione di infrastrutture di ricarica in ambito condominiale è ammesso

    al Superbonus sia nell’ipotesi in cui tali infrastrutture siano al servizio dell’intero condominio, e

    177

    dunque collegate all’utenza condominiale (POD), e sia nell’ipotesi in cui siano a servizio del singolo

    condòmino (collegate dunque al rispettivo POD, ad esempio in garage).

    Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio devono essere considerate, dal condòmino,

    in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui

    vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni che interventi sulla singola unità immobiliare dello

    stesso edificio, il contribuente potrà fruire del Superbonus sia relativamente alle spese a lui imputate

    per l’intervento condominiale sia per quelle per l’installazione di una colonnina di ricarica ad uso

    privato, relativa alla propria unità immobiliare.

    Infine, considerati i limiti di spesa previsti dalla norma per gli interventi realizzati su edifici composti

    da più unità immobiliari, ipotizzando un condominio composto da 10 unità immobiliari che installa

    10 infrastrutture di ricarica, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 14.400 euro,

    ossia euro 1.500 x le prime 8 infrastrutture di ricarica (12.000 euro) + euro 1.200 x le successive 2

    infrastrutture di ricarica (2.400 euro) (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.4.4).

    I richiamati limiti di spesa non si applicano per gli interventi in corso di esecuzione di installazione

    di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici delle colonnine già iniziati nel periodo dal 1° luglio

    2020 al 31 dicembre 2020, per i quali restano validi i precedenti limiti di spesa, pari a euro 3.000

    annui, indipendentemente dalla circostanza che le spese siano sostenute successivamente alla predetta

    data di entrata in vigore della nuova disposizione (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.4.4).

    In particolare, per gli interventi iniziati prima del 1° gennaio 2021, il Superbonus si applica su un

    ammontare massimo delle spese stesse pari a euro 3.000. Il limite è annuale ed è riferito a ciascun

    intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica ed è ripartito tra gli aventi diritto

    in base al costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e

    costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in

    cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più

    infrastrutture di ricarica. (Circolare 08.08.2020 n. 24/E e Circolare 25.06.2021 n. 7/E).

    Altre spese ammissibili al Superbonus

    Sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese

    sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.

    La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che

    beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia

    effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:

    − delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali

    178

    connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e

    sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);

    − degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le

    spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i

    lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione,

    l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per

    l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente

    sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

    Non è agevolabile il compenso straordinario dell’amministratore di condominio, non trattandosi di

    un costo caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla

    detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico

    dell'amministratore da imputare alle spese generali di condominio (Circolare 22.12.2020 n. 30/E,

    risposta 4.4.1).

    Diverso è il caso, invece, in cui l’amministratore del condominio sia nominato, ad esempio,

    responsabile dei lavori di cui all’art. 89, comma 1, lett. c), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In tal caso,

    il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse

    alla detrazione in quanto strettamente correlate all’esecuzione degli interventi agevolabili (Circolare

    23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 4).

    Detrazione spettante

    In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere

    utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad

    imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto

    l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che

    rientrano nella no tax area).

    I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, in

    luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo

    dovuto (c.d. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo

    recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri

    soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti

    possono altresì optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla

    detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per

    questi ultimi, di successiva cessione.

    Più precisamente, possono accedere al Superbonus tutti i soggetti passivi che “astrattamente” possono

    179

    essere titolari della predetta detrazione, indipendentemente dalle peculiari modalità di tassazione del

    reddito, come nel caso del titolare di solo reddito fondiario, derivante dal possesso dell'immobile

    adibito ad abitazione principale, escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all’art. 10 del

    TUIR di importo pari alla rendita catastale. Tale soggetto può, tuttavia, esercitare l’opzione per lo

    sconto in fattura o per la cessione del credito (corrispondente alla detrazione spettante) in quanto

    possiede un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ma che non è soggetto ad

    imposta in virtù del particolare meccanismo di tassazione che prevede una deduzione di pari importo

    (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta n. 2.1.7).

    Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non

    possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

    I limiti di detrazione e di spesa ammessi al Superbonus variano non solo a seconda della tipologia

    dell’intervento “trainante” e/o “trainato” realizzato, ma anche a seconda della tipologia di edificio

    oggetto dei lavori.

    Per ogni intervento “trainante” e “trainato” sono previsti limiti di spesa o detrazione.

    In particolare, per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi “trainati”

    finalizzati al risparmio energetico, va precisato che le norme di riferimento in taluni casi individuano

    un limite massimo di detrazione spettante e, in altri, un limite massimo di spesa ammesso alla

    detrazione. Nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare

    l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima

    ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l’aliquota di detrazione espressa in termini

    assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

    L’importo massimo di detrazione spettante, relativo ai singoli interventi agevolabili, deve intendersi

    riferito all’edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso

    autonomo dall’esterno oggetto dell’intervento e, pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o

    possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente

    sostenuto e documentato. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi

    agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi previsti per

    ciascuno degli interventi realizzati.

    Pertanto, ad esempio, nel caso in cui due comproprietari di un edificio unifamiliare o unità

    immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno sostengano spese per

    interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di euro 50.000,

    e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a euro

    30.000, hanno diritto ad una detrazione pari al 110 per cento, calcolata su un importo di spesa

    180

    complessivamente pari a euro 80.000, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da

    ciascuno.

    Analogamente, nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell’impianto

    termico (intervento “trainante”) e il condòmino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari,

    ad esempio, a euro 10.000, effettui interventi “trainati”, sostituendo sulla propria unità immobiliare,

    gli infissi con una spesa pari a euro 20.000, nonché installando le schermature solari, con una spesa

    pari a euro 5.000, il condòmino ha diritto ad una detrazione pari a euro 38.500 (110 per cento di euro

    35.000).

    Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa

    è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare

    di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio

    e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condòmino può calcolare la

    detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri

    applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e ss. del codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio

    anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare. Nel caso, ad

    esempio, in cui in un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari siano realizzati

    interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a euro

    40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (euro 200.000), ciascun condòmino può

    calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a euro 40.000.

    Nel caso in cui gli interventi agevolati comportino l’accorpamento di più unità abitative o la

    suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa

    devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e

    non quelle risultanti alla fine dei lavori.

    Ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni

    degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di

    versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.

    Qualora siano realizzati interventi ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti

    promiscuamente all'esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell'attività

    commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento. Tale principio si applica anche qualora

    sulla unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente, anche all’esercizio di attività

    commerciale di Bed and Breakfast (occasionale o abituale), siano realizzati interventi antisismici di

    cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 (Sisma bonus). Ciò in

    quanto, per effetto del rinvio, contenuto nel citato art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all’art. 16-

    181

    bis, comma 1, lett. i), del TUIR, gli interventi ammessi al Sisma bonus sono quelli indicati nel

    medesimo art. 16-bis del TUIR che deve intendersi quale norma di riferimento generale. Il principio

    suesposto si applica, inoltre, alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi antisismici che

    fruiscono del Superbonus. Analoga previsione non sussiste per le spese per gli interventi di

    riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata dall’art. 14 del

    decreto legge n. 63 del 2013 (Eco bonus) o ammessi al Superbonus, poiché tale detrazione spetta sia

    ai soggetti IRPEF sia ai soggetti IRES. Considerato, tuttavia, che danno diritto al Superbonus le spese

    per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici “residenziali” e stante la sostanziale

    simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e per interventi e

    di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), si ritiene che per gli

    interventi di risparmio energetico ammessi al Superbonus, realizzati su immobili residenziali adibiti

    promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività

    commerciale, la detrazione è ridotta al 50 per cento.

    Trattandosi di una detrazione riconosciuta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del

    contribuente, la stessa non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.

    Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall’ammontare su cui applicare

    la detrazione del 110 per cento. Qualora il contribuente persona fisica a fronte delle spese agevolabili

    riceva i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della detrazione, tali

    contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis),

    del TUIR. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che

    hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.

    L’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un

    danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato

    alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente

    sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno

    considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.

    Trasferimento inter vivos o mortis causa dell’immobile

    In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati

    realizzati gli interventi, l’acquirente o donatario può godere, a determinate condizioni, del

    Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa. Per quanto riguarda gli interventi di

    efficientamento energetico (“trainanti” o “trainati”), come stabilito all’art. 9 del d.m. 6 agosto 2020,

    le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra

    182

    le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

    Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus

    in quanto, ai sensi del comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell'unità immobiliare

    sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita

    per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica

    dell'unità immobiliare. Benché il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita”, le disposizioni

    sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi,

    anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione.

    In caso di decesso dell’avente diritto e di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue

    del Superbonus si trasferiscono agli eredi a determinate condizioni. Per quanto riguarda gli interventi

    di efficientamento energetico (“trainanti” o “trainati”), come stabilito all’art. 9 del d.m. 6 agosto

    2020, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi

    la detenzione materiale e diretta del bene. Analoga modalità è prevista con riferimento agli interventi

    antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 8 dell’art.16-bis del TUIR.

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    Qualora per il medesimo intervento sia possibile astrattamente beneficiare sia del Superbonus sia di

    altre misure agevolative come, ad esempio, Eco bonus, Bonus facciate o Sisma bonus, il contribuente

    deve scegliere soltanto una tra le agevolazioni previste, rispettando gli adempimenti specificamente

    richiesti in relazione alla stessa. A titolo esemplificativo, gli interventi “trainanti” ammessi al

    Superbonus possono rientrare anche tra le agevolazioni previste per la riqualificazione energetica di

    cui all’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, o per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.

    16-bis del TUIR; in tali casi, il contribuente deve scegliere l’agevolazione di cui intende beneficiare

    in quanto non può avvalersi contemporaneamente di entrambe le agevolazioni.

    In particolare, con riferimento ai rapporti tra il Superbonus e l’intervento di riqualificazione

    energetica di cui al citato art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, si precisa che quest’ultimo,

    comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica, impedisce al contribuente di fruire, per il

    medesimo intervento o anche per parti di esso, di altre agevolazioni; pertanto, la scelta di agevolare

    un intervento ai sensi del predetto comma 344 impedisce al contribuente di fruire del Superbonus,

    anche perché il predetto intervento, essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi

    “trainanti” e “trainati” (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 4.2.4).

    Al contrario, qualora, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il

    contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione

    183

    che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli

    adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (Circolare 08.08.2020 n.

    24/E, paragrafo 6).

    Sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del

    paesaggio, nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella

    misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi antisismici e sia di quella del 19 per

    cento di cui all’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di

    spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato

    art. 15 del TUIR, è calcolata sull’intero importo eccedente (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta

    3.1.7).

    Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di

    sconto

    Ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, i soggetti che sostengono spese per gli

    interventi rientranti nel Superbonus possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione

    spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese,

    alternativamente:

    − per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non

    superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi

    agevolati (c.d. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di

    credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui

    il contribuente sostenga una spesa pari a euro 30.000 alla quale corrisponde una detrazione pari a

    euro 33.000 (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a euro 30.000, il

    fornitore matura un credito d’imposta pari a euro 33.000. Nel caso in cui, invece, il fornitore

    applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto

    applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di euro 30.000, il fornitore

    applica uno sconto pari a euro 10.000, lo stesso matura un credito d’imposta pari a euro 11.000.

    Il contribuente può far valere in dichiarazione una detrazione pari a euro 22.000 (110 per cento di

    euro 20.000 rimasti a carico) o, in alternativa, può optare per la cessione del credito

    corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri

    intermediari finanziari;

    − per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti,

    ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

    184

    L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con

    riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di 2 per ciascun intervento

    complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento

    dell’intervento medesimo. Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul

    medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno può decidere se fruire direttamente della

    detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.

    Le modalità attuative di tali opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti

    indicati al comma 3 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

    sono state definite con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020,

    prot. n. 283847, del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, e del 30

    marzo 2021, prot. n. 83933, 20 luglio 2021, prot. 196548, 12 novembre 2021, prot. n. 312528, 1°

    dicembre 2021, prot. n. 340450, 3 febbraio 2022 prot. n. 35873, e 10 giugno 2022, prot. n. 202205.

    Per i contribuenti persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arte o professione

    che acquistano un credito d’imposta di cui all’articolo 121 ad un prezzo inferiore al valore nominale

    del suddetto credito, il "differenziale positivo" che viene a determinarsi non costituisce reddito non

    rientrando in alcuna categoria reddituale.

    Adempimenti

    Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le

    detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici

    (Sisma bonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Eco bonus). In linea

    generale, anche ai fini del Superbonus, è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente

    previsti per le predette agevolazioni oltre a quelli specificatamente previsti dalla norma.

    Pagamento tramite bonifico

    Ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del

    corrispettivo oggetto di sconto in fattura, va effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale

    risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di

    partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, il numero

    e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.

    L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività

    d'impresa.

    185

    Su tali bonifici le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle

    disposizioni di cui al d.lgs. n. 11 del 2010 e al d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di

    pagamento - applicano, all'atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto

    (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010.

    A tal fine, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco

    bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

    Inoltre, in aggiunta ai predetti adempimenti, è necessario acquisire l’asseverazione del rispetto dei

    requisiti tecnici degli interventi effettuati, nonché della congruità delle spese sostenute in relazione

    agli interventi agevolati.

    La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il

    rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta

    dall’art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva

    l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto. In sostanza, il

    Superbonus non può essere disconosciuto nell'ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento

    mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale sono riportati, in maniera corretta, i dati

    richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta. La ripetizione del bonifico non si rende, invece,

    necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura non

    pregiudicando tale omissione l’effettuazione della ritenuta di cui al citato all’art. 25 del decreto legge

    n. 78 del 2010 (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.3.3).

    Qualora non sia stato possibile ripetere il bonifico il Superbonus spetta solo se il contribuente sia in

    possesso dì una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale

    quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati

    ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

    Visto di conformità e asseverazione

    Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista dall’art. 121 del decreto

    legge n. 34 del 2020, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla

    documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

    Dal 12 novembre 2021, è stato esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il

    Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in

    cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della

    dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto

    d’imposta che presta l’assistenza fiscale (cfr. Circolare 29.11.2021, n. 16/E e Circolare 27 maggio

    186

    2022, n.19/E)

    Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati

    della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti

    commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti

    a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

    Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo

    sconto per gli interventi di efficientamento energetico, è necessario inoltre richiedere:

    ? con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione, redatta ai sensi del d.m.

    19 febbraio 2007 e successive modificazioni, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici nonché la

    congruità dei costi sostenuti «facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle

    regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio,

    industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al

    luogo di effettuazione degli interventi»;

    ? con data di inizio lavori successiva al 6 ottobre 2020, l’asseverazione, redatta ai sensi del d.m. 6

    agosto 2020 (“Asseverazioni”), che attesta la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti

    tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi

    agevolati secondo il punto 13 dell’allegato A del d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti Eco bonus”).

    Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.

    Per gli interventi di efficientamento energetico vanno, inoltre, rispettati i requisiti minimi previsti dai

    decreti di cui all’art. 14, comma 3-ter, del decreto legge n. 63 del 2013. In particolare, trattasi:

    ? dei requisiti tecnici individuati rispettivamente dai d.m. 19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020

    (“Requisiti”);

    ? dei requisiti di miglioramento energetico complessivo, da dimostrare mediante l’attestato di

    prestazione energetica (APE “convenzionale”), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico

    abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e previsto rispettivamente dai d.m. 19 febbraio

    2007 e d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti”);

    ? dei requisiti di conformità degli interventi alla normativa nazionale e locale in tema di sicurezza

    e di efficienza energetica, compreso il d.m. 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”).

    Per accedere al Superbonus, il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi

    attestati di prestazione energetica (APE) convenzionali, ante e post intervento, per i soli

    fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento. Pertanto, ad esempio, nel caso di sostituzione di un

    impianto centralizzato che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i condomìni

    di un “supercondominio”, il doppio passaggio di classe può essere verificato con riferimento ai singoli

    187

    fabbricati. Ciò comporta che, qualora in un condominio costituito da più edifici la sostituzione

    dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di 2 classi energetiche, ma tale

    risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi “trainanti” o “trainati”,

    possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno

    degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi. Anche in tale caso, la verifica del rispetto dei

    requisiti necessari per accedere al Superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in

    particolare, il doppio passaggio di classe è attestato mediante gli appositi APE convenzionali, ante e

    post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi. Possono, invece, accedere, nel

    rispetto delle condizioni previste, all’Eco bonus gli altri condòmini che possiedono le unità

    immobiliari all’interno degli edifici che - con il solo intervento di sostituzione dell’impianto termico

    centralizzato - non raggiungono il miglioramento di 2 classi energetiche (Circolare 22.12.2020 n.

    30/E, risposta 5.2.4).

    Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale, il criterio di

    classificazione energetica da usare è quello previsto dal d.m. 26 giugno 2015 o il criterio previsto

    dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse

    classificazioni energetiche.

    Il miglioramento energetico complessivo deve essere sempre verificato in relazione all’intero edificio

    e non anche con riguardo alle singole unità immobiliari, salvo soltanto il particolare caso in cui gli

    interventi di riqualificazione energetica di riferiscano a una unità immobiliare indipendente e

    autonoma sita in un edificio plurifamiliare. La verifica va, quindi, fatta considerando l’edificio nella

    sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, “trainanti” e “trainati”. Pertanto, nel

    caso di intervento “trainante” condominiale e intervento “trainato” nel singolo appartamento, ai fini

    del Superbonus è sufficiente che il miglioramento delle 2 classi energetiche sia raggiunto dal

    condominio (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.2.5).

    Nel caso di interventi “trainanti” e “trainati” eseguiti in un condominio, occorre produrre gli APE

    convenzionali, ante e post intervento, elaborati secondo le indicazioni del punto 12 dell’Allegato A

    del d.m. 6 agosto 2020, riferiti all’intero fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi

    energetici presenti nella situazione ante intervento e considerando nella situazione post intervento

    tutti gli interventi “trainanti” e “trainati” eseguiti congiuntamente. Nei casi previsti dall’art. 7,

    comma 1, del citato decreto ministeriale (interventi sull’involucro opaco dell’edificio che accede al

    Superbonus), è necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario gli attestati per ogni singola

    unità immobiliare. Si ricorda, inoltre, che come precisato nel comma 3 dell’art. 4 del d.m. 26 giugno

    2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica”), l’APE, ai sensi dell’art. 6, comma 5,

    188

    del d.lgs. n. 192 del 2005, ha «una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio

    ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi

    o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità

    immobiliare» (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.2.6).

    È necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che

    dell’opzione per la cessione o lo sconto, per gli interventi antisismici, l’asseverazione redatta dai

    professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo

    statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi

    professionali di appartenenza, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità

    delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati in base alle disposizioni di cui al d.m. 28

    febbraio 2017, n. 58, modificato dai d.m. n. 65 del 2017, n 24 del 2020 e n. 329 del 2020.

    Non va, invece, attestata, ai fini del Superbonus, nonché dell'opzione di cui all’art. 121, la congruità

    delle spese sostenute per l’acquisto delle case antisismiche atteso che, in tale ipotesi, la detrazione è

    commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita

    e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati. (Circolare 23.06.2022

    n. 23/E, paragrafo 6.2.3).

    Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del Superbonus anche in

    presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza

    degli ulteriori requisiti).

    Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione

    strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive

    competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza:

    - asseverano l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico, in base alle

    disposizioni del d.m. n. 58 del 2017. Più precisamente, asseverano la classe di rischio sismico

    dell’edificio prima dell’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento

    progettato;

    - attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (tranne

    nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche).

    Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (ove nominato) attestano, per

    quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come

    asseverato dal progettista.

    Le asseverazioni devono essere rilasciate al termine dei lavori e per ogni stato di avanzamento dei

    lavori (SAL) e attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

    189

    Per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione è trasmessa esclusivamente per via

    telematica all’ENEA. L’asseverazione relativa allo stato finale va trasmessa entro 90 giorni dalla data

    di fine lavori.

    Per gli interventi antisismici, le asseverazioni e le attestazioni sono depositate presso lo sportello

    unico competente di cui all’art. 5 del TUE.

    La non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni determina la decadenza dal beneficio.

    Il rilascio di un’asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere

    alla predetta agevolazione (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.2.9).

    Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di

    assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento

    di riconoscimento.

    Con riferimento alle sole asseverazioni per gli interventi di efficienza energetica che beneficiano del

    Superbonus, non sono considerate valide le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di

    assicurazione extracomunitaria, ossia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione

    centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico

    europeo, mentre è consentita anche la stipulazione in coassicurazione (art. 2, comma 5, del d.m. 6

    agosto 2020 (Asseverazioni).

    L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato se i professionisti hanno già

    sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, a condizione che:

    - non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

    - preveda un massimale non inferiore a euro 500.000 specifico per il rischio di asseverazione da

    integrare ove si renda necessario;

    - garantisca un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività

    almeno di 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

    Gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di

    riqualificazione energetica, per la redazione dell’APE, nonché per l'asseverazione del rispetto dei

    requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute

    in relazione agli interventi agevolati sono detraibili al 110 per cento se risulta rispettato un doppio

    limite: quello previsto dal decreto ministeriale per ogni specifico intervento di risparmio energetico

    ammesso alla detrazione e quello di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016. In

    particolare, si ritiene che l’APE rientri tra le prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. e) e b), del

    citato decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 ovvero tra le “attività propedeutiche

    alla progettazione” (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.2.2).

    190

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Soggetti
    − Condomìni, per parti comuni di edifici

    residenziali (se non residenziali nel
    complesso solo ai possessori di unità
    immobiliari residenziali)
    − Unico proprietario o più

    comproprietari persone fisiche di
    edifici composti da due a quattro
    unità immobiliari

    − Persone fisiche, per unità immobiliari
    residenziali (esclusi categorie A1, A8,
    A9 non aperte al pubblico)
    o Proprietario, nudo proprietario o

    titolare di altro diritto reale di
    godimento (usufrutto, uso,
    abitazione superficie)

    o Conduttore a titolo di locazione,
    anche finanziaria

    o Comodatario
    o Familiare convivente
    o Erede
    o Socio cooperativa a proprietà

    indivisa
    o Coniuge assegnatario

    dell’immobile a seguito di
    separazione

    o Futuro acquirente
    − IACP o assimilati, per immobili, di

    proprietà o gestiti per conto dei Comuni,
    adibiti a edilizia residenziale pubblica

    − Cooperativa di abitazione a proprietà
    indivisa, per immobili posseduti e
    assegnati ai soci

    − ONLUS
    − Organizzazione di volontariato
    − Associazione di promozione sociale
    − ASD o SSD, per immobili o parti di

    immobili adibiti a spogliatoi
    − Comunità energetiche rinnovabili

    costituite in forma di enti non
    commerciali o di condomini, per
    impianti solari fotovoltaici dalle stesse
    gestiti

    Titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento
    delle spese, se antecedente il predetto avvio, a seconda dei casi
    − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47

    del d.P.R. n. 445 del 2000, di proprietà dell’immobile o visura catastale
    − Contratto di locazione registrato, dichiarazione di consenso

    all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario
    − Contratto di comodato registrato, dichiarazione di consenso

    all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario
    − Certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del familiare

    convivente o componente unione di fatto o componente unione civile di
    convivenza con il proprietario dell’immobile dalla data di inizio lavori o
    dal momento del sostenimento delle spese, se antecedente

    − Copia della dichiarazione di successione (o dichiarazione sostitutiva di
    proprietà dell’immobile) e dichiarazione sostitutiva attestante la
    detenzione materiale e diretta dell’immobile

    − Verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda di
    Assegnazione

    − Sentenza di separazione
    − Contratto preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso
    − Documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione nei registri previsti per

    ODV, APS, ASD e SSD o dichiarazione sostitutiva
    − Documentazione idonea a dimostrare la natura di IACP o di ente aventi

    le stesse finalità sociali
    − Documentazione idonea a dimostrare la natura della di Comunità

    energetica rinnovabile costituita in forma di ente non commerciale o da
    parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”

    Condomìni
    − Condominio
    − Condominio minimo

    A seconda del condominio
    − Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di

    ripartizione delle spese o certificazione dell’amministratore di
    condominio

    − Delibera assembleare dei condomini, dichiarazione sostitutiva attestante
    la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari
    facenti parte del condominio minimo

    Altre condizioni soggettive
    − Possesso di redditi imponibili in Italia
    − Destinazione dell’unità immobiliare

    (persone fisiche)

    − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47
    del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti il possesso di redditi imponibili in
    Italia

    − Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47

    191

    − Limitazione a 2 unità immobiliari
    (persone fisiche)

    − ASD e SSD

    del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile oggetto di intervento
    non è un bene strumentale, merce o patrimoniale,

    − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47
    del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile oggetto di interventi
    di efficientamento energetico ammessi al Superbonus nella misura del 50
    per cento della detrazione in quanto adibito promiscuamente all'esercizio
    dell'arte, della professione o all'esercizio dell'attività commerciale anche
    occasionale

    − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47
    del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è richiesto per
    un massimo di 2 unità immobiliari relativamente agli interventi di
    efficientamento energetico

    − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47
    del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è limitato ai
    lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

    − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47
    del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il rispetto del limite massimo di
    spesa ammissibile

    − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47
    del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la presenza o meno di altri
    contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state
    calcolate al netto di tali eventuali altri contributi

    − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47
    del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante che gli interventi consistano/non
    consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
    precedenti

    Aspetti contabili
    − Documenti di spesa
    − Strumenti di pagamento
    − Sostenimento della spesa nel periodo

    agevolato secondo i criteri
    o di cassa (persone fisiche, enti non

    commerciali)
    o di competenza (imprese, società,

    enti commerciali)
    − Rispetto dell’importo massimo delle

    spese agevolabili

    A seconda dei casi
    − Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di

    beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti
    all’osservanza del D.P.R. n. 633 del 1972, da cui risulti la distinta
    contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti

    − Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, la
    data e numero della fattura, il codice fiscale del soggetto che versa e il
    codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, per
    l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del
    credito. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di
    pagamento ai fini dell’Eco bonus ovvero della detrazione prevista per gli
    interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'obbligo di effettuare il
    pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività
    d'impresa, per i quali vale comunque il principio dell’utilizzo di mezzi
    tracciabili

    − Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non
    essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad
    oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta
    di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di
    inizio lavori)

    − Certificazione dell’amministratore di condominio

    Abilitazioni amministrative

    − Abilitazioni amministrative dalle quali si evinca la tipologia dei lavori e
    la data di inizio dei lavori, a seconda dei casi Comunicazione Inizio
    Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA),
    Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con ricevuta di deposito

    − Dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
    attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra
    quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo
    abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente

    − Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori
    all’ASL di competenza se prevista

    Superbonus antisismico
    art. 119

    Asseverazioni e attestazioni tecniche
    − Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle

    192


    Interventi trainanti
    − Interventi antisismici e di riduzione del

    rischio sismico di cui ai commi da 1-bis
    a 1-septies dell'art. 16 del decreto legge
    n. 63 del 2013 su parti comuni, su edifici
    unifamiliari o plurifamiliari
    indipendenti

    Interventi trainati
    − Realizzazione di sistemi di

    monitoraggio strutturale continuo a fini
    antisismici

    − Installazione di impianti solari
    fotovoltaici

    − Sistemi di accumulo integrati
    − − Eliminazione delle barriere

    architettoniche (dal 1°giugno 2021)

    spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL
    − Ricevuta di deposito presso lo sportello unico
    − Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi

    professionali
    − Polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli importi

    degli interventi oggetto dell’asseverazione
    − Attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione

    dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante
    − Relazione tecnica di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 28 febbraio 2017

    con ricevuta di deposito presso il comune
    − In presenza di soli interventi trainati acquisire la documentazione

    attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto
    da un altro CAF o professionista abilitato

    − − Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto
    ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di abbattimento
    delle barriere architettoniche

    − Atto di acquisto delle case antisismiche.

    Superbonus efficientamento energetico
    art. 119


    Interventi trainanti
    − Isolamento termico delle superfici

    opache verticali, orizzontali e inclinate
    o su parti comuni
    o su edifici unifamiliari o

    plurifamiliari indipendenti
    − Sostituzione degli impianti di

    climatizzazione invernale
    o su parti comuni
    o su edifici unifamiliari o

    plurifamiliari indipendenti

    Interventi trainati
    − Efficientamento energetico ex art. 14

    del decreto legge n. 63 del 2013
    − Installazione di impianti solari

    fotovoltaici
    − Sistemi di accumulo integrati
    − Infrastrutture per la ricarica di veicoli

    elettrici
    − − Eliminazione delle barriere

    architettoniche

    Asseverazioni e attestazioni tecniche
    − Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle

    spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di
    avanzamento dei lavori, con ricevuta di trasmissione all’Enea

    − Scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea
    − Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
    − Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
    − Relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 192 del 2005 e

    successive modificazioni o provvedimento regionale equivalente
    − Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi

    professionali
    − Polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi

    degli interventi oggetto dell’asseverazione
    − Attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione

    dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante
    − In presenza di soli interventi trainati (salvo che l’edificio sia sottoposto ai

    vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il
    rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi,
    urbanistici o ambientali) acquisire la documentazione attinente gli
    interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro
    CAF o professionista abilitato

    − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47
    del D.P.R. n. 445 del 2000, dell’impresa che ha installato l’infrastruttura
    per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che l’intervento è iniziato nel
    2020 e si è concluso successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1°
    luglio 2020 e conclusi nel 2021)

    − Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14
    giugno 1989, n. 236 per gli interventi di eliminazione delle barriere
    architettoniche.

    −

    193

    ALLEGATO

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE

    Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

    Il/La sottoscritto/a
    …………………………………………………………………………………….., nato/a a
    …………………………………………………………………………………………………….il
    ………………...codice fiscale ………………………………………………………., avvalendosi
    delle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza
    dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del
    medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,
    contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:

    Righi 730 DICHIARAZIONE

    E41-E43
    Proprietà dell’immobile.

    E41-E43

    (sup

    Possesso di redditi imponibili in Italia.

    E41-E43
    Che l’immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o
    patrimoniale.

    E41-E43
    Che l’immobile oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al
    Superbonus nella misura del 50 per cento della detrazione in quanto adibito
    promiscuamente all'esercizio dell'arte, della professione o all'esercizio dell'attività
    commerciale anche occasionale.

    E41-E43
    Che il Superbonus è richiesto per un massimo di due unità immobiliari per i lavori di
    efficientamento energetico.

    E41-E43
    Che il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili
    adibiti a spogliatoi.

    E41-E43
    Rispetto del limite massimo di spesa ammissibile.

    E41-E43
    Presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate
    sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi.

    E41-E43
    Che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi
    iniziati in anni precedenti.

    E41-E43
    La visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori,
    non risultante dai dati catastali identificativi dell’immobile.

    E41-E53
    Di non avere usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione
    (sconto in fattura o cessione del credito).

    194

    E41-E53
    Le spese di ristrutturazione sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e
    detenuto direttamente.

    E41-E53

    Le spese di ristrutturazione sostenute, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano il
    limite di euro 48.000 (o quello di euro 96.000, se gli interventi sono stati effettuati a
    partire dal 26 giugno 2012) riferito all’unità immobiliare oggetto degli interventi di
    recupero.

    E41-E53

    Nell’anno 2020 ha eseguito lavori di ristrutturazione rientranti nelle fattispecie
    detraibili, iniziati in data …… per i quali non è previsto il rilascio di alcun titolo
    abilitativo.

    E41-E53
    Le spese di ristrutturazione sono state sostenute in qualità di familiare convivente del
    possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento o di convivente ai sensi
    della legge n. 76 del 2016.

    E41-E53

    Con riferimento alle unità immobiliari facenti parte del condominio sito nel
    Comune di .... .................... , in via ................................... n ..... ,- che sono
    state sostenute spese per interventi di……..

    Sulle parti comuni dell’edificio, in assenza di obbligo di costituzione del Condominio;
    - che gli estremi catastali di tutte le unità immobiliari coinvolte sono i seguenti:

    1) Foglio ........................ , Mappale .................... , Subalterno .................
    2) Foglio ........................ , Mappale .................... , Subalterno .................
    3) Foglio ........................ , Mappale .................... , Subalterno .................
    4) Foglio ........................ , Mappale .................... , Subalterno .................
    5) Foglio ........................ , Mappale .................... , Subalterno .................
    6) Foglio ........................ , Mappale .................... , Subalterno .................
    7) Foglio ........................ , Mappale .................... , Subalterno .................
    8) Foglio ........................ , Mappale .................... , Subalterno .................

    E41-E53 Che ai fini dei benefici richiesti per le spese sostenute per lavori relativi all’adozione
    di misure antisismiche, la documentazione inerente la riduzione della classe di rischio
    non è al momento disponibile in quanto i lavori non sono ancora conclusi.

    E56 cod. 2
    Che ai fini della detrazione per l’acquisto e posa in opera delle infrastrutture di
    ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sono stati rispettati tutti i requisiti
    previsti dalla normativa.

    E57
    Che l’arredo/elettrodomestico acquistato è destinato all’abitazione oggetto di
    interventi di ristrutturazione per i quali fruisce delle agevolazioni fiscali e l’intervento
    rientra tra quelli indicati nella circolare dell’Agenzia delle entrate 18.09.2013, n.
    29/E.

    E61-E62
    Che non è stata inviata la comunicazione all’ENEA in quanto i lavori proseguono
    anche per il 2021.

    E61-E62
    Le spese di riqualificazione energetica dell’edificio sono riferite ad un immobile
    acquisito per eredità e detenuto direttamente.

    La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:

    DATA FIRMA

    Allegato: copia del documento di identità.

    195

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con

    la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici

    dipendenti.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente



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