• Circolare Agenzie Entrate 15/E del 19/06/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 15/E del 19/06/2023
  • CIRCOLARE N. 15/E

    Direzione Centrale Coordinamento Normativo


    Roma, 19 giugno 2023


    OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto

    a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri
    elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle
    persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno
    d’imposta 2022 – Parte seconda

    2


    Premessa .................................................................................................................................. 5

    Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez.
    II) .............................................................................................................................................. 7

    Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) ........................................................... 12

    Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22) ....................................................... 15

    Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) ............................. 17

    Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24) .............................. 22

    Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) .......... 25

    Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod.
    6) ............................................................................................................................................. 29

    Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel
    campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7) ................... 31

    Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni
    riconosciute (Rigo E26, cod. 8) ............................................................................................ 34

    Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati,
    nonché degli enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9) ..................................... 36

    Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali
    (Rigo E26, cod. 12) ................................................................................................................ 38

    Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi
    esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13) ......................................................... 40

    Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21) .......................................................................... 42

    Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi
    E27/E30) ................................................................................................................................ 45

    Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32) ........... 51

    Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono
    state assoggettate a tassazione (Rigo E33) ......................................................................... 56

    Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di
    volontariato, delle APS e degli altri ETS iscritti nel RUNTS (Rigo E36) ....................... 57

    Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C)............... 62

    Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C) ...................... 65

    IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59 – Sez. III C) ................ 66

    3

    Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale
    (Rigo E71) .............................................................................................................................. 67

    Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1)........ 69

    Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2) ........... 70

    Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria

    residenza (Rigo E71, cod. 4) ......................................................................................................... 73

    Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
    (Rigo E72) .............................................................................................................................. 75

    Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81) .............................. 77

    Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano
    (Rigo E83 cod. 1) ................................................................................................................... 78

    Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova (Rigo E83- cod.
    2) ............................................................................................................................................. 79

    Bonus vacanze (Rigo E83, cod. 3 e 4) .................................................................................. 80

    Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei
    redditi (Quadro F) ................................................................................................................ 81

    Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1) ...................................... 87

    Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti (Rigo G2) ............................... 92

    Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3) .... 94

    Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Rigo G4).......................................... 96

    Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6)............ 99

    Abitazione principale (Rigo G5) ......................................................................................... 101

    Altri immobili (Rigo G6) ..................................................................................................... 102

    Credito d’imposta prima casa under 36 (Rigo G8 – Sez. VI) ......................................... 103

    Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus) (Rigo
    G9) ........................................................................................................................................ 109

    Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato (Rigo G11) .......................................... 114

    Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali
    (Rigo G15-cod. 1) ................................................................................................................ 116

    Credito d’imposta APE (Rigo G15 - cod. 2) .................................................................... 118

    Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica (Rigo G15 -
    cod 5) .................................................................................................................................... 120

    4

    Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Rigo G15 – cod. 6) .................. 122

    Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus) (Rigo
    G15 – cod. 7)........................................................................................................................ 123

    Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Rigo
    G15, cod. 9).......................................................................................................................... 125

    Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica (Rigo G15, cod.
    10) ......................................................................................................................................... 126

    Credito d’imposta per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata (Rigo G15,
    cod. 12) ................................................................................................................................. 129

    Credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy (Rigo
    G15, cod. 14 e 15) ................................................................................................................ 131

    ALLEGATO ....................................................................................................................... 133

    5

    Premessa

    La presente circolare (da ora in avanti anche “Raccolta”) rappresenta il seguito della circolare n. 14/E

    del 2023 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di

    prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti

    nel Quadro E - “Oneri e spese” - sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F –

    “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri” e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di

    dichiarazione dei redditi 730/2023, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale

    da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di

    conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

    Tale Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la

    Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

    ? per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità

    sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle

    finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto

    nonché

    ? per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza

    e di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

    1973, n. 600.

    L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto

    della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento

    della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione

    uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici

    dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività

    nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

    La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n.

    7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno

    2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022, n. 24/E e del 25 luglio 2022, n. 28/E, tiene conto delle novità normative

    ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2022.

    Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa

    per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2023 e che consente, pertanto, di

    individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che

    contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro i singoli paragrafi

    6

    sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai

    professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è

    ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di

    per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati.

    Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere

    dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.

    La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti

    non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai

    contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per

    le questioni affrontate in sede di assistenza.

    La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni

    sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare,

    al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo

    documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi

    di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova

    del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare. Rimane fermo il

    potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza

    dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle

    dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del

    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo

    decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese

    dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri

    deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art.

    76 del citato DPR n. 445 del 2000.

    7

    Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez.

    II)

    Aspetti generali

    Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati

    nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.

    La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un ammontare

    massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche

    complementari o ai Fondi integrativi del SSN.

    Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi

    generali:

    ? la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;

    ? gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui

    sono stati sostenuti e idoneamente documentati;

    ? gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati

    effettivamente sostenuti (principio di cassa). In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il

    momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e

    successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta,

    momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (Risoluzione

    23.04.2007 n. 77/E);

    ? la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.

    Pertanto, la deduzione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al

    reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo

    sulla parte non rimborsata. Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali

    il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a

    tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR, nell’anno del rimborso;

    ? la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito

    complessivo. L’eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in

    deduzione nel periodo d’imposta successivo, tranne che non vi sia un’espressa previsione

    normativa. Un’eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite

    al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1,

    lett. d-bis, del TUIR).

    8

    Si precisa, tuttavia, come previsto dall’art. 10, comma 2-bis del TUIR, che non costituiscono oneri

    deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell’erogazione.

    Non è, inoltre, possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto

    delle somme restituite al netto della ritenuta subita.

    Per talune spese, la deduzione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari

    fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente

    ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli

    adottivi o affidati, nonché per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il

    contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

    Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari in questione si considerano “fiscalmente a carico”

    a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo, computando anche le

    retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e

    missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli

    enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

    A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito

    complessivo è elevato a euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista

    anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.

    Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2022, la deduzione spetta anche per le spese sostenute

    nel suo interesse successivamente al compimento dell’età.

    In linea generale, il contribuente ha diritto alla deduzione se il documento di spesa è intestato al

    contribuente, che espone nella dichiarazione tale onere, ad eccezione delle spese sostenute

    nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, per le quali il documento di spesa può essere

    intestato anche al predetto familiare.

    Inoltre:

    ? la deduzione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi

    in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo

    sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;

    ? più in generale, la deduzione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di

    familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare

    anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

    Al riguardo, si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. n. 230 del 2021, a

    far data dal 1° marzo 2022, per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche

    9

    se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni

    previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12

    del TUIR (Circolare 18.02.2022, n.4/E).

    In taluni casi, infine, la deduzione spetta anche nell’ipotesi in cui la spesa sia sostenuta nell’interesse

    di familiari non a carico fiscalmente. Si tratta, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza

    specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità (art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR).

    La l. n. 76 del 2016 - recante la «Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso

    e la disciplina delle convivenze» (c.d. legge Cirinnà) - equipara al vincolo giuridico derivante dal

    matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice

    civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (l. n. 184 del 1983) – «le

    disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”,

    “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei

    regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna

    delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» (art.1, comma 20).

    In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico,

    e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della

    legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione

    del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della

    dichiarazione dei redditi.

    Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge

    n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di

    reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la

    legge Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire

    della deduzione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.

    Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la deduzione dal

    reddito complessivo, deve informare il contribuente sui presupposti che ne consentono la fruizione

    ed effettuare:

    ? una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa riportata sul modello

    730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del

    contribuente;

    ? una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

    10

    Le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno

    ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla

    deduzione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare (Circolare 14.06.2001 n. 55/E,

    risposta 1.2.4).

    Con riferimento alla conservazione della documentazione, concernente gli oneri per i quali spetta una

    deduzione, si osserva che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2014, in caso di dichiarazione

    precompilata, presentata senza modifiche, è previsto l’esonero dalla conservazione della

    documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In caso di modifica della dichiarazione

    precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri. In particolare, per

    le spese sanitarie è necessario conservare la documentazione esibita dal contribuente o, in alternativa,

    il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria unitamente ai

    singoli documenti (scontrini, fatture, etc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata

    o il cui importo è stato modificato. Per approfondimenti sul tema si rinvia al paragrafo “Il rilascio del

    visto di conformità” contenuto nella circolare n.14/E del 2023.

    Tipologia onere deducibile Spese sostenute dal contribuente

    Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

    Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22) Nell’interesse proprio

    Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
    (Rigo E23)

    Nell’interesse proprio

    Contributi ed erogazioni liberali a favore di Istituzioni
    religiose (Rigo E24)

    Nell’interesse proprio

    Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con
    disabilità (Rigo E25)

    Nell’interesse proprio o di familiari anche se non
    fiscalmente a carico

    Altri oneri (Rigo E26, codice 6)
    Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario

    nazionale
    Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

    Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21) Nell’interesse proprio

    Altri oneri (Rigo E26 codice 13)
    Nell’interesse proprio o di familiari anche se non

    fiscalmente a carico

    Contributi e premi per forme pensionistiche complementari
    ed individuali (Righi da E27 aE30)

    Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

    11

    Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in
    locazione (Rigo E32)

    Nell’interesse proprio

    Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33) Nell’interesse proprio

    Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, organizzazioni
    di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

    e degli enti del terzo settore (ETS) (Rigo E36)
    Nell’interesse proprio

    12

    Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)

    Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR

    Aspetti generali

    Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e

    assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione

    della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il

    versamento (ad esempio, il contributo versato dai biologi all’ENPAB, cfr. Risoluzione 3.03.2011 n.

    25/E). I contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico

    (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.4).

    Ai sensi dell’art. 36, comma 32, del d.l. n. 223 del 2006, i contributi sospesi in conseguenza di

    calamità pubbliche sono deducibili nei periodi d’imposta in cui opera la sospensione se tale

    deducibilità è ordinariamente prevista da disposizioni di legge (Circolare 4.08.2006 n. 28/E,

    paragrafo 41) e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti

    nell’anno del versamento.

    Sono deducibili anche i contributi:

    ? previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a

    carico del contribuente;

    ? agricoli unificati versati all’INPS - Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione

    previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori

    dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1);

    ? previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica

    obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;

    ? versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e

    per la prosecuzione volontaria;

    ? versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la

    tutela contro gli infortuni domestici (c.d. “assicurazione casalinghe”) (Circolare 07.06.2002 n.

    48/E, risposta 1.7);

    ? intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di

    appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in

    qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà

    13

    risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di

    pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E).

    Non sono deducibili:

    ? le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità

    e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi in cui era vigente

    il divieto di cumulo tra redditi di lavoro autonomo o dipendente e pensioni di anzianità, non

    trattandosi di somme destinate a generare una prestazione futura (Circolare 10.06.2004 n. 24/E,

    risposta 7);

    ? i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (art. 12, comma 2-bis, del d.l. n.

    102 del 2013, a decorrere dal 2014);

    ? i contributi previdenziali INPS, versati alla Gestione Separata, rimasti a carico del titolare

    dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso e né per il familiare di cui è,

    eventualmente, a carico (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.5);

    ? le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;

    ? le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi

    versati (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E);

    ? i contributi previdenziali versati all’INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore

    dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa, attesa l’assenza di una

    disciplina esplicita del diritto di rivalsa (Circolare 15.05.1997 n. 137, Circolare 12.06.2002 n.

    50/E, e Circolare 20.04.2005 n. 15/E).

    Limiti di deducibilità

    I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Contributi previdenziali versati a gestioni separate da
    particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.)

    ? Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti,
    modello F24 quietanzato

    Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS e
    all’INAIL ove previsto

    ? Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla
    Gestione Separata INPS e all’INAIL per le quote a carico
    del lavoratore

    14

    Contributi agricoli unificati versati all’INPS gestione ex SCAU

    ? Ricevuta del versamento anche tramite modello F24
    quietanzato

    Contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell’impresa
    familiare artigiana o commerciale non fiscalmente a carico del

    titolare dell’impresa

    ? Attestazione del titolare dell’impresa dalla quale risulti che
    ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali
    versati per il familiare e l’ammontare dei contributi stessi

    Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi
    assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio

    militare, prosecuzione di un’assicurazione obbligatoria,
    iscrizione volontaria alla Gestione Separata dell’INPS)

    ? Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari
    effettuati nel 2021 (indipendentemente dal periodo a cui si
    riferiscono) anche tramite modello F24 quietanzato

    Contributo INAIL pagato dalle casalinghe

    Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge superstite
    ? Titolo di pagamento intestato al de cuius

    Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite
    anche tramite modello F24 quietanzato.

    15

    Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)

    Art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR

    Aspetti generali

    Sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se

    residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del

    matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento

    dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione

    assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di

    cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di

    separazione o di divorzio, di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014.

    Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento

    dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per

    cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988). La quota-

    parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

    Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso

    in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico

    dell’assegno dovuto all’altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni

    corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di

    meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento (Risoluzione 19.11.2008 n. 448/E).

    Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle

    rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in

    compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto

    che sono state versate in suo favore (Risoluzione 15.06.2009 n. 157/E).

    Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione,

    costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono

    a questi ultimi assimilati.

    È deducibile anche il c.d. “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del

    canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti

    dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”,

    se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinata

    per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo

    16

    relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a

    disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione

    della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (Circolare

    24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.1).

    Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di

    mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla

    sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.

    La deduzione non spetta per:

    ? le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (Circolare 12.06.2002

    n. 50/E, risposta 3.1);

    ? l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella

    forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso,

    la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo

    pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad

    ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno,

    il cui importo è invece rivedibile nel tempo (Risoluzione 11.06.2009 n. 153/E);

    ? le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno

    di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di

    mantenimento (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.2).

    Limiti di deducibilità

    Gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Assegno periodico corrisposto al coniuge

    Per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto, la
    rivalutazione di tale importo:
    ? sentenza di separazione o divorzio
    ? accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria di cui all’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014
    ? accordo e conferma dell’accordo di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014
    ? bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per

    verificare gli importi effettivamente versati nel 2021 o dal contratto d’affitto o dalla
    documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla
    documentazione comprovante l’avvenuto versamento

    17

    Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)

    Art. 10, comma 2, del TUIR

    Aspetti generali

    Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli

    addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf,

    baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

    Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto

    della competenza dei trimestri.

    Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una

    badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima, se quest’ultima

    rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del

    soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

    I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS

    mediante il “libretto famiglia”, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente

    a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro). Per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di

    pagamento, è possibile dedurre euro 1,65, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS.

    L’importo può essere dedotto nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto

    del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta

    dal lavoratore e che lo stesso sia stato pagato dall’INPS.

    Si ricorda che attraverso il libretto di famiglia le persone fisiche che non esercitano attività

    professionale o d’impresa possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 54 bis del

    decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

    che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo

    sporadico e saltuario.

    Il libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui

    valore nominale è fissato in euro 10, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata

    non superiore a un’ora. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24

    modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” dell’INPS.

    Del valore nominale di euro 10 di ogni titolo di pagamento, euro 8 costituiscono il compenso del

    prestatore, euro 1,65 vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, euro 0,25

    per il premio assicurativo INAIL, e euro 0,10 per il finanziamento degli oneri gestionali.

    18

    Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate

    dalla legge e consistono in: piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di

    manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

    insegnamento privato supplementare. Resta fermo che la deduzione riguarda solo i contributi

    corrispondenti a prestazioni degli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed

    all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.). Non

    possono essere dedotte le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal

    datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “rimborsi di beni

    e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” (punti da 701 a 706 della CU 2022 con il

    codice 3).

    Tipologia di spesa ammessa

    Non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante,

    al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.

    La deduzione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

    In caso di decesso del datore di lavoro, la deduzione per i contributi previdenziali ed assistenziali

    versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare spetta agli eredi che

    sostengono la spesa per i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso.

    Nella seguente tabella sono riportati gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2021 e per l’anno

    2022:

    19

    Contributi Lavoratori Domestici

    CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI - 2022/2021

    Tabella INPS 2021 senza contributo addizionale per i contratti a tempo indeterminato

    Retribuzione Effettiva
    Oraria

    Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 9 del 25.01.2021)
    Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari (1)

    Totale contributo
    orario

    Di cui a carico del
    lavoratore

    Totale contributo
    orario

    Di cui a carico del
    lavoratore

    Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2)
    Fino a € 8,10

    Cassa Colf
    € 1,43
    € 0,04

    € 0,36
    € 0,02

    € 1,44
    € 0,04

    € 0,36
    € 0,02

    Oltre € 8,10 fino a € 9,86
    Cassa Colf

    € 1,62
    € 0,04

    € 0,41
    € 0,02

    € 1,63
    € 0,04

    € 0,41
    € 0,02

    Oltre € 9,86
    Cassa Colf

    € 1,97
    € 0,04

    € 0,49
    € 0,02

    € 1,98
    € 0,04

    € 0,49
    € 0,02

    Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2)

    Cassa Colf
    € 1,04
    € 0,04

    € 0,26
    € 0,02

    € 1,05
    € 0,04

    € 0,26
    € 0,02

    Tabella INPS 2021 comprensiva del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato

    Retribuzione Effettiva
    Oraria

    Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 9 del 25.01.2021)
    Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari (1)

    Totale contributo
    orario

    Di cui a carico del
    lavoratore

    Totale contributo
    orario

    Di cui a carico del
    lavoratore

    Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2)
    Fino a € 8,10

    Cassa Colf
    € 1,53
    € 0,04

    € 0,36
    € 0,02

    € 1,54
    € 0,04

    € 0,36
    € 0,02

    Oltre € 8,10 fino a € 9,86
    Cassa Colf

    € 1,73
    € 0,04

    € 0,41
    € 0,02

    € 1,74
    € 0,04

    € 0,41
    € 0,02

    Oltre € 9,86
    Cassa Colf

    € 2,11
    € 0,04

    € 0,49
    € 0,02

    € 2,12
    € 0,04

    € 0,49
    € 0,02

    Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2)

    Cassa Colf
    € 1,12
    € 0,04

    € 0,26
    € 0,02

    € 1,12
    € 0,04

    € 0,26
    € 0,02

    Tabella INPS 2022 senza contributo addizionale per i contratti a tempo indeterminato

    Retribuzione Effettiva
    Oraria

    Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 17 del 1.02.2022)
    Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari (1)

    Totale contributo
    orario

    Di cui a carico del
    lavoratore

    Totale contributo
    orario

    Di cui a carico del
    lavoratore

    Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2)
    Fino a € 8,25

    Cassa Colf
    € 1,46
    € 0,04

    € 0,37
    € 0,02

    € 1,47
    € 0,04

    € 0,37
    € 0,02

    Oltre € 8,25 fino a € 10,05
    Cassa Colf

    € 1,65
    € 0,04

    € 0,41
    € 0,02

    € 1,66
    € 0,04

    € 0,41
    € 0,02

    Oltre € 10,05
    Cassa Colf

    € 2,01
    € 0,04

    € 0,50
    € 0,02

    € 2,02
    € 0,04

    € 0,50
    € 0,02

    Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2)

    Cassa Colf
    € 1,06
    € 0,04

    € 0,27
    € 0,02

    € 1,07
    € 0,04

    € 0,27
    € 0,02

    20

    Tabella INPS 2022 comprensiva del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato

    Retribuzione Effettiva
    Oraria

    Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 17 del 1.02.2022)
    Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari (1)

    Totale contributo
    orario

    Di cui a carico del
    lavoratore

    Totale contributo
    orario

    Di cui a carico del
    lavoratore

    Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2)
    Fino a € 8,25

    Cassa Colf
    € 1,56
    € 0,04

    € 0,37
    € 0,02

    € 1,57
    € 0,04

    € 0,37
    € 0,02

    Oltre € 8,25 fino a € 10,05
    Cassa Colf

    € 1,76
    € 0,04

    € 0,41
    € 0,02

    € 1,77
    € 0,04

    € 0,41
    € 0,02

    Oltre € 10,05
    Cassa Colf

    € 2,15
    € 0,04

    € 0,50
    € 0,02

    € 2,16
    € 0,04

    € 0,50
    € 0,02

    Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2)

    Cassa Colf
    € 1,14
    € 0,04

    € 0,27
    € 0,02

    € 1,14
    € 0,04

    € 0,27
    € 0,02

    (1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro
    coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del
    DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

    (2) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta; si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso
    uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali. Vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

    Non sono deducibili:

    ? i versamenti alla CAS.SA.COLF;

    ? i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.

    Limiti di deducibilità

    I contributi sono deducibili, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo

    massimo di euro 1.549,37.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Contributi per gli addetti ai servizi domestici e
    familiari

    ? Ricevute di pagamento intestate all’INPS complete della parte informativa sul
    rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.),
    effettuato dal contribuente tramite c/c postale e/o MAV (pagamento mediante
    avviso)

    ? Per le agenzie interinali, la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto
    che effettua il pagamento, i dati identificativi dell’agenzia, la specificazione della
    natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del
    datore di lavoro

    21

    Libretto famiglia per lavoro domestico

    ? Copia del libretto famiglia
    ? Ricevute dei titoli di pagamento mediante il F24 modello Elide, con causale

    LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” dell’INPS
    ? Documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei

    buoni lavoro
    ? Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.

    445 del 2000 con la quale si attesta che le prestazioni di lavoro sono rese dagli
    addetti ai servizi domestici e/o all’assistenza personale o familiare

    22

    Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)

    Art. 10, comma 1, lett. i) e l), del TUIR

    Aspetti generali

    Sono deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti

    istituzioni religiose:

    ? Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

    ? Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno destinate al sostentamento dei

    ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

    ? Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee

    di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;

    ? Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione

    e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte

    dell’ordinamento valdese;

    ? Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che

    le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’Unione;

    ? Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle comunità a essa collegate per fini di

    sostentamento dei ministri di culto e per fini di culto e di evangelizzazione;

    ? Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità

    ebraiche;

    ? Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, enti da essa controllati

    e comunità locali;

    ? Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;

    ? Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati;

    ? Unione Buddista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il

    sostenimento dei ministri di culto e le attività di religione e di culto;

    ? Unione Induista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati;

    ? Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto

    e delle attività di religione o di culto di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), della legge 28 giugno

    2016, n. 130;

    23

    ? Associazione “Chiesa d’Inghilterra”, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per

    i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Si evidenzia che le modalità di deduzione

    saranno determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    Limiti di deducibilità

    Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di euro 1.032,91.

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito,

    prepagata, assegno bancario o circolare.

    Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle

    Chiese metodiste e valdesi, il decreto ministeriale 11 dicembre 1993, emanato previo accordo con la

    Tavola Valdese, prevede che esse possono risultare, oltre che dall’attestazione o ricevuta di

    versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico bancario, dalla ricevuta rilasciata

    dall’azienda di credito, anche dall’attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su

    appositi stampati da questa predisposti e numerati. Detti stampati devono contenere il numero

    progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante,

    l’importo dell’erogazione liberale e la relativa causale. L’attestazione o certificazione può essere

    rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola Valdese, anche da soggetti

    dalla stessa incaricati presso le Chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi

    (Risoluzione 27.06.2011 n. 69/E, e Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.1). La deduzione spetta

    anche se le erogazioni in favore della Chiesa Evangelica Valdese sono effettuate in contanti.

    Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese valgono

    anche per le erogazioni liberali effettuate a favore:

    ? dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

    ? dell’Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno;

    ? dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI);

    ? della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI);

    ? dell’Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI)

    (Risoluzione 19.06.2017 n. 72/E).

    Documentazione da controllare e conservare

    24

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

    dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    Per le spese alla Tavola Valdese, all’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa

    cattolica italiana, all’Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno, all’Unione

    Cristiana Evangelica Battista d’Italia, alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e all’Unione Comunità

    Ebraiche in Italia vedi specifiche indicazioni nel paragrafo “Modalità di pagamento”.


    Tipologia Documenti

    Contributi ed erogazioni
    a favore di istituzioni religiose

    - Per i pagamenti effettuati con carta di credito, è necessario l’estratto conto
    della società che gestisce la carta

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata,
    estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti
    anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi
    in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza
    definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta
    rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità
    di pagamento utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento
    - Per le spese alla Tavola Valdese, all’Istituto centrale per il sostentamento

    del clero della Chiesa cattolica italiana, all’Unione delle Chiese Cristiane
    avventiste del settimo giorno, all’Unione Cristiana Evangelica Battista
    d’Italia, alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e all’Unione Comunità
    Ebraiche in Italia vedi specifiche indicazioni nel paragrafo “Modalità di
    pagamento”

    25

    Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25)

    Art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR

    Aspetti generali

    Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da

    un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili

    nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

    Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla

    Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992, anche le persone che sono

    state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento

    dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra

    citate.

    Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104 del 1992, la grave e permanente

    invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica

    necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992,

    essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.

    Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o

    menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere

    comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in

    cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79/E).

    I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi

    equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli

    accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992.

    In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della

    pensione privilegiata (art. 38 della l. n. 448 del 1998).

    Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute

    dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà

    della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

    Trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto

    dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per

    cento delle spese sanitarie.

    26

    Tipologia di spesa ammessa

    Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche,

    ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.

    Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es.

    infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie

    specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali,

    esercizio di attività riabilitativa). Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:

    ? al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di

    operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

    ? al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

    ? al personale con la qualifica di educatore professionale;

    ? al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel d.m. 29 marzo 2001

    sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di

    semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti), ma ciò non implica, né sul piano normativo

    né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento

    di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.

    Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del

    corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha

    reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19/E,

    risposta 2.2).

    Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia a

    condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del

    portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o

    sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.),

    ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 3.3).

    Non sono deducibili:

    ? le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel

    parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della salute, non può essere

    considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-

    assistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);

    27

    ? le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle

    per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte

    che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il

    dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla

    locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il diritto alla

    detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da

    indicare nel Rigo E3;

    ? le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap

    nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale

    attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se

    qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto

    che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

    Limite di deducibilità

    Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito

    complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente

    a carico.

    In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile

    portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza

    specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di

    delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella

    documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 2.1, e

    Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.8).

    Documentazione da controllare e conservare

    Qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, la deduzione

    spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura

    annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 3.1). Le

    fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini c.d. “parlanti” che abbiano i requisiti prescritti in base alle

    specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine

    della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è

    tenuto ad esibire la prova del pagamento.

    28

    Tipologia Documenti

    Spese mediche generiche

    - Fattura o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma (si
    veda rigo E1)

    - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
    - Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte della

    Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o dalle
    altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
    dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e
    permanente invalidità o menomazione. È possibile autocertificare il possesso della
    documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
    personali di disabilità

    - Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari
    indicati all’art. 433 c.c. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo
    al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa
    sostenuta

    Spesa per l’assistenza
    specifica

    - Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione
    attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica

    - Fattura o, solo nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e
    registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal contribuente, altra
    idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi rilasciata dalla casa
    di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la
    quota relativa all’assistenza

    - Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale
    percentuale corrisponde a quella deliberata dalla delibera della Regione

    - Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte della
    Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o dalle
    altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
    dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e
    permanente invalidità o menomazione. È possibile autocertificare il possesso della
    documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
    personali di disabilità

    - Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari
    indicati all’art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo
    al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa
    sostenuta

    Ippoterapia e musicoterapia

    - Prescrizione medica
    - Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la

    prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario
    specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica

    - Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte della
    Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o dalle
    altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
    dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e
    permanente invalidità o menomazione. È possibile autocertificare il possesso della
    documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
    personali di disabilità

    - Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari
    indicati all’art. 433 c.c. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo
    al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa
    sostenuta

    29

    Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod.

    6)

    Art. 10, comma 1, lett. e- ter), del TUIR

    Aspetti generali

    Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio

    Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5

    dell’art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992. Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli

    essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni

    erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a

    carico dall’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera

    professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito, di

    prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma

    domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.

    Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (art. 1, comma 2, del d.m. 31 marzo 2008 e d.m. 27

    ottobre 2009):

    ? prestazioni socio sanitarie di cui all’art. 3-septies del d.lgs. n. 502 del 1992;

    ? prestazioni di cui all’art. 26 della l. n. 328 del 2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali

    di assistenza, e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati

    da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;

    ? prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la

    prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

    Il Ministero della Salute - che con decreto del 31 marzo 2008 ha definito gli ambiti di intervento dei

    fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e quelli degli enti o casse aventi esclusivamente fine

    assistenziale - ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente

    finalità assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non possono essere equiparati ai

    Fondi sanitari integrativi di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992 e, pertanto, ad essi non può

    applicarsi l’art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.

    Infatti, il decreto ministeriale specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi

    esclusivamente finalità assistenziali non devono rientrare nell’ambito di operatività dei Fondi sanitari

    integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due

    tipologie di fondi (Risoluzione 03.12.2014, n.107/E).

    30

    Limite di deducibilità

    Le somme versate a questi fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non

    superiore ad euro 3.615,20. Alla determinazione della somma massima deducibile concorrono

    anche:

    ? l’importo già dedotto dal sostituto d’imposta e indicato nel punto 441 della CU 2023;

    ? l’importo versato direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria di cui

    all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR (Rigo E26 codice 13).

    La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola

    parte non dedotta da queste ultime.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Contributi versati ai fondi integrativi del SSN Attestato fiscale o documento analogo rilasciato dal fondo

    31

    Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel

    campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7)

    Art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR

    Aspetti generali

    Sono deducibili, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo (in cui va ricompreso il reddito

    dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle

    Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

    Per consultare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    In alternativa alla deduzione, le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la

    qualifica di ONLUS e quindi sono iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n.

    22/E) sono:

    ? detraibili ai sensi dell’art.15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a

    favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni,

    fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei

    Paesi non appartenenti all’ OCSE – rigo E8/E10, cod. 61 (art. 89, comma 12, del Codice del Terzo

    settore);

    ? detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni

    liberali a favore degli enti del Terzo settore;

    ? deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore riferito alle

    erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore.

    Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle

    agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle

    agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio

    dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da

    altre norme agevolative.

    Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare con il codice 7, nel rigo E26, per le

    erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte

    all’Anagrafe delle ONLUS, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni

    32

    analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione

    dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, delle agevolazioni previste per:

    - le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o

    religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del

    Presidente del consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’ OCSE – rigo E8/E10, cod.

    61);

    - le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo

    E8/E10, cod. 71);

    - le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);

    - le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del

    volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36).

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte

    prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal

    beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    33

    Tipologia Documenti

    Contributi per i Paesi in via di sviluppo a favore
    di ONG

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
    carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli
    elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale
    risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

    34

    Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni

    riconosciute (Rigo E26, cod. 8)

    Art. 14 decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

    Aspetti generali

    Sono deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati

    assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di euro 70.000, le liberalità a

    favore di:

    ? fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la

    valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo

    22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (Risoluzione 17.06.2008 n.

    249/E);

    ? fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la

    promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal decreto del Presidente del Consiglio

    dei Ministri 29 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2019, n. 209.

    La deduzione spetta anche qualora l’erogazione liberale abbia come oggetto beni in natura. In tal

    caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, da

    listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d’arte,

    gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso, il donante ha cura di acquisire,

    a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto

    della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra

    determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che

    contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori

    (Circolare 19.08.2005 n. 39/E, paragrafo 4).

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    In alternativa alla deduzione di cui all’art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con

    modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contribuente può fruire della deduzione di cui

    all’art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR, spettante per le erogazioni a favore, tra l’altro, delle

    fondazioni universitarie ed enti di ricerca (Circolare 19.08.2005 n. 39/E) (Rigo E26, cod. 9).

    Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire per le

    medesime erogazioni liberali sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari,

    35

    sempreché siano ricompresi tra quelli previsti dall’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, di altre agevolazioni

    fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte

    prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal

    beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali in denaro o in natura
    a favore di alcune

    fondazioni e associazioni riconosciute

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
    carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli
    elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale
    risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento
    - Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del

    bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), e ricevuta del
    donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni
    donati con l’indicazione dei relativi valori

    36

    Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati,

    nonché degli enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9)

    Art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR

    Aspetti generali

    Sono deducibili le liberalità effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art.

    59, comma 3, della legge finanziaria 2001, del Fondo per il merito degli studenti universitari, di

    istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero di enti di ricerca vigilati dal MUR

    ivi compresi l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza

    del Lavoro (ISPESL), e degli enti parco regionali e nazionali.

    Sono deducibili anche le erogazioni liberali effettuate a favore delle Aziende Ospedaliere

    Universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle

    università, e quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),

    sia pubblici che privati (Risoluzione 19.08.2011 n. 87/E, e Risoluzione 07.07.2010 n. 68/E).

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    In alternativa alla deduzione di cui all’art. 10 del TUIR in esame, il contribuente può fruire della

    deduzione prevista dall’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, spettante per le erogazioni a favore di alcune

    fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8).

    Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire sia per le

    medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti

    diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l’art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR, di

    altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre

    disposizioni di legge.

    Limite di deducibilità

    Per la tipologia di onere in esame non è previsto alcun limite massimo di deducibilità.

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte

    37

    prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal

    beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali in denaro
    a favore di

    enti universitari, di ricerca pubblica e
    vigilati nonché degli enti parco regionali

    e nazionali

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
    carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
    quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

    38

    Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi

    speciali (Rigo E26, cod. 12)

    Art. 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n 112

    Aspetti generali

    A decorrere dall’anno d’imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo

    gratuito effettuati da soggetti privati a trust o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità

    grave senza sostegno familiare sono deducibili nei limiti del 20 per cento del reddito complessivo

    dichiarato e, comunque, nella misura massima di euro 100.000.

    In merito ai fondi speciali, è previsto che questi siano composti da beni sottoposti a vincolo di

    destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS, APS e

    ODV, riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della

    beneficenza.

    Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo

    di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di

    enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio

    sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la

    realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte

    prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    39

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal

    beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali, donazioni
    e altri atti a titolo gratuito

    a favore di trust o fondi speciali

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce
    tali carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
    quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento
    utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del
    pagamento

    40

    Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi

    esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13)

    Art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR

    Aspetti generali

    Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro

    dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti

    o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo

    o di regolamento aziendale, purché di ammontare non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

    Possono versare i contributi di assistenza sanitaria anche i pensionati (ex lavoratori dipendenti) se tali

    casse consentono agli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di

    lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del

    datore di lavoro.

    Ai sensi del citato art. 51, comma 2, lett. a), i predetti contributi non concorrono alla formazione del

    reddito anche se versati da lavoratori in quiescenza, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto,

    accordo o regolamento aziendale, stante l’equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro

    dipendente (Risoluzione 11.07.2008 n. 293/E, e Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E).

    Qualora il sostituto d’imposta non abbia tenuto conto in sede di determinazione del reddito del

    pensionato, della quota di contributi versati dal pensionato stesso alla cassa sanitaria, tale importo

    può essere portato in deduzione dal pensionato nella dichiarazione dei redditi.

    Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex

    lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un

    versamento contributivo anche da parte dell’ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un

    collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio,

    situazione del FASI - Risoluzione 28.05.2004 n. 78/E), con la conseguenza che le spese sanitarie

    sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano

    detraibili/deducibili. In linea con tale orientamento, è stato anche precisato che qualora il FASI, per

    effetto dei contributi versati, rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal

    familiare non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha

    sostenute (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.8).

    Le spese mediche sono detraibili da parte del dirigente in pensione anche se sostenute dal FASI in

    nome e per conto del dirigente in pensione in quanto questo particolare modo di sostenimento

    41

    dell'onere determina gli stessi effetti del “rimborso” previsto dall’art. 15 del TUIR (Risoluzione

    25.11.2005 n. 167/E).

    Possono essere dedotti i contributi versati dal pensionato:

    ? nell’interesse proprio;

    ? nell’interesse di familiari anche non a carico (Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E).

    Limiti di deducibilità

    La deduzione spetta per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20. Nella verifica di tale

    limite concorre anche l’importo dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN, di cui al paragrafo

    precedente (rigo E26 cod. 6).

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a
    casse di assistenza sanitaria aventi
    esclusivamente fini assistenziali

    ? Documento rilasciato dalla cassa o dall’ente attestante il pagamento oltre ad
    eventuale altra documentazione dalla quale rilevare:
    ? che si tratta di un ente o cassa avente esclusivamente fine assistenziale
    ? che il pensionato è un ex dipendente che a tale ente o cassa aveva aderito

    anche nel corso del rapporto di lavoro
    ? che il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale

    prevedeva la possibilità per gli ex dipendenti in quiescenza di continuare
    a versare i contributi assistenziali all’ente o alla cassa

    42

    Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21)

    Art. 10, comma 1, del TUIR

    Sono deducibili dal reddito complessivo anche gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, del TUIR elencati

    dalle lettere:

    ? a) canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare

    il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di

    provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli

    unificati. Sono compresi anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non

    affittati il cui reddito non concorre alla determinazione del reddito complessivo in conseguenza

    dell’effetto di sostituzione dell’IRPEF da parte dell’IMU, sempreché il contributo obbligatorio

    non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei

    contributi erogati ai consorzi obbligatori non è invece ammessa per gli immobili ad uso abitativo

    locati con opzione per la cedolare secca (Risoluzione 04.07.2013 n. 44/E);

    ? d) assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e gli assegni

    alimentari corrisposti a persone indicate nell’art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da

    provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

    ? h) indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso

    di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

    ? l-bis) il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure

    di adozione di minori stranieri disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della l. n. 476

    del 1998 certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico

    di curare la procedura. A tal fine, i genitori rilasciano all’Ente autorizzato una dichiarazione

    sostitutiva di atto notorio con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione, sono

    riferibili esclusivamente alla procedura di adozione. Tra le spese deducibili sono comprese anche

    quelle riferibili all’assistenza che gli adottanti hanno sostenuto per la legalizzazione o traduzione

    dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno all’estero, l’eventuale quota

    associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ed altre spese documentate

    finalizzate all’adozione del minore (Risoluzione 28.05.2004 n.77/E). Le spese sostenute per gli

    incontri post-adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del minore sono deducibili solo

    qualora in base alla legislazione interna del Paese di origine del minore, nonché in applicazione

    di accordi bilaterali o protocolli di intesa con lo Stato Italiano in materia di adozioni internazionali,

    43

    i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche post adozione. Ciò in quanto tali verifiche

    costituiscono adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di adozione (Risoluzione

    09.10.2019 n. 85/E). In merito alla suddivisione della spesa deducibile tra i genitori, qualora

    nella certificazione rilasciata dall’Ente di adozione sia indicata la quota di spesa sostenuta da

    ciascun genitore, tale indicazione è da prendere a riferimento per la ripartizione della deduzione

    tra i genitori; diversamente, se la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro

    coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa.

    In quest’ultimo caso sarà cura del contribuente chiedere all’Ente autorizzato la certificazione

    dell’intera spesa (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.2);

    ? l-ter) erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al

    patrocinio a spese dello Stato (DPR n. 115 del 2002), anche quando siano eseguite da persone

    fisiche.

    Tra gli oneri da indicare con il codice 21 rientrano anche le somme che non avrebbero dovuto

    concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente

    assoggettate a tassazione - nonché, nella misura del 50 per cento, le imposte sul reddito dovute per

    gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha

    avuto inizio nel 2021 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988,

    n. 42).

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di
    donazione

    ? Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la
    somma

    ? Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento,
    copia del titolo che ha dato luogo al versamento

    Assegni alimentari, in forza di provvedimento
    dell’autorità giudiziaria, corrisposti ai familiari indicati

    nell’art. 433 c.c.

    ? Ricevute, bollettini postali rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la
    somma

    ? Se dalla ricevuta o dal bollettino non si rileva la causale del
    pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento

    Canoni, livelli, censi ed altri oneri che gravano sui
    redditi dei terreni e/o sui fabbricati indicati in

    dichiarazione, compresi i contributi ai consorzi
    obbligatori per legge o in dipendenza dell’autorità
    giudiziaria, con esclusione dei contributi agricoli

    unificati

    ? Ricevute o bollettini postali che attestino il pagamento

    44

    Indennità per perdita di avviamento corrisposte al
    conduttore, per disposizioni di legge, in caso di

    cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati
    per usi diversi da quello abitativo

    ? Bonifico ovvero ricevuta rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la
    somma

    ? Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento,
    copia del titolo che ha dato luogo al versamento

    Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare
    reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece

    sono state erroneamente assoggettate a tassazione

    ? Documentazione dalla quale si evinca l’entità e il motivo per cui tali
    somme non devono essere assoggettate a tassazione

    Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le
    pratiche di adozione di minori stranieri

    ? La certificazione della spesa sostenuta rilasciata dell’ente autorizzato
    che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione

    Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che
    fruiscono del gratuito patrocinio

    ? Ricevuta relativa al versamento effettuato Se dalla ricevuta non si
    rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al
    versamento

    Il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni
    anteriori al 1974 iscritte nei ruoli la cui riscossione ha

    avuto inizio nel 2021

    ? Documentazione dalla quale si evinca che si tratti di imposte relative ad
    annualità antecedenti il 1974 e la data di versamento delle stesse nel
    corso del 2021

    45

    Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi

    E27/E30)

    Art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR - Art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

    Aspetti generali

    L’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo,

    ricomprende «i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252 del

    2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto».

    A decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei contributi di cui

    all’art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 è estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di

    cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, precedentemente esclusi, ai

    sensi dell’art. 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005 (art. 1, comma 156, della legge di

    bilancio 2018).

    Il comma 4 del predetto art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore

    e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi,

    anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del

    TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57. Ai fini del computo del

    predetto limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza

    di cui all’art. 105, comma 1, del TUIR.

    Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche

    complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) e i

    contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. Sono, altresì, deducibili i contributi

    versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al

    regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di

    attuazione del medesimo regolamento di cui al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114.

    La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite

    presso gli Stati membri dell’Unione europea ovvero in quelli aderenti allo Spazio economico europeo

    con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

    Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti

    dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari

    fiscalmente a carico.

    46

    In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l’ammontare residuo della

    deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta

    successivi.

    Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che

    producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire

    volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime

    obbligatorio di appartenenza.

    Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del dipendente

    riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui

    applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.

    Per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente

    spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui

    abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite

    di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

    In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non

    conguagliate, il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d’imposta

    abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di

    deducibilità.

    In caso di contributi per previdenza complementare risultanti sia dalla CU che da diversa

    documentazione presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF deve

    informarlo correttamente circa i presupposti che legittimano la deduzione e il contribuente deve

    annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente

    (Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta 7).

    Nel caso in cui il contribuente, oltre alla CU, presenti anche la certificazione del fondo aperto che

    indica l’importo deducibile, senza indicare se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal

    sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che lo stesso

    non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente (Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta n. 7). Il

    contribuente, che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati,

    comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello

    in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla

    prestazione), l’importo non dedotto (art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005).

    47

    Contributi a deducibilità ordinaria (Rigo E27)

    I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari,

    relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali, sono deducibili nel suddetto

    limite di euro 5.164,57.

    Dall’anno d’imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i

    contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.

    In particolare:

    - nella colonna 1 è indicato l’importo dei contributi che il sostituto di imposta ha escluso

    dall’imponibile, risultante dal punto 412 della CU 2023. Se è stato compilato il punto 421 della

    CU – previdenza per familiari a carico – l’importo da indicare nella colonna 1 è pari alla differenza

    tra quanto indicato nel punto 412 e quanto indicato nel punto 422 (contributo dedotto dal reddito

    e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);

    - nella colonna 2 è indicato l’importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede

    la deduzione in dichiarazione:

    o contributi versati tramite il sostituto di imposta, risultanti dal punto 413 della CU. Se è stato

    compilato il punto 421 della CU – previdenza per familiari a carico – l’importo da indicare

    nella colonna 2 è pari alla differenza tra quanto indicato nel punto 413 e quanto riportato nel

    punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per

    familiari a carico);

    o somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite

    del sostituto di imposta.

    Contributi versati da lavoratori di prima occupazione (Rigo E28)

    I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella

    data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza

    obbligatoria, possono dedurre i contributi versati entro il limite di euro 5.164,57 (Circolare

    18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.8). Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme

    pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un

    maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e

    per i venti anni successivi, nella misura annuale di euro 5.164,57 incrementata di un importo pari alla

    differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e,

    comunque, incrementata di un importo non superiore a euro 2.582,29. A partire dall’anno 2012, per

    48

    i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima

    volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della CU 2023 è indicato il codice 3, i dati da indicare in

    questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della CU 2023.

    In particolare:

    ? nella colonna 1, è indicato l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso

    dall’imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della CU

    2023;

    ? nella colonna 2, è indicato l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso

    dall’imponibile, indicato nel punto 413 della CU 2023, e le somme versate ai fondi negoziali,

    nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

    Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (Rigo E29)

    I soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e

    approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono

    dedurre interamente i contributi versati.

    In caso di contemporanea iscrizione a un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme

    di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:

    ? al fondo in squilibrio finanziario, integralmente;

    ? al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza, se positiva, tra euro 5.164,57

    e l’ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (Circolare 18.12.2007 n.

    70/E, paragrafo 2.7).

    Se nel punto 411 della CU 2023 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati

    nei punti 412 e 413 della CU 2023.

    In particolare:

    ? nella colonna 1 riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso

    dall’imponibile, indicato nel punto 412 della CU 2023;

    ? nella colonna 2 riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso

    dall’imponibile, indicato nel punto 413 della CU 2023.

    49

    Contributi versati per familiari a carico (Rigo E30)

    È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell’art. 12

    del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare

    della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è

    capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in

    deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.

    Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a

    carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al

    soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato

    al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a

    ciascuno degli aventi diritto (Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.5).

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Contributi per forme pensionistiche
    complementari ed individuali versati dal

    contribuente per se stesso

    ? CU
    ? Ricevuta di versamento dei contributi oppure dichiarazione del fondo di

    previdenza o della assicurazione attestante il pagamento dei contributi

    Contributi per forme pensionistiche
    complementari ed individuali versati dal

    contribuente per i familiari a carico

    ? Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento
    da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha
    trovato capienza nel reddito complessivo

    ? Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione
    dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti:

    o autocertificazione del familiare a carico nella quale si dichiara che la
    spesa non è stata dedotta o l’importo che sarà dedotto

    o ricevuta di versamento dei contributi rilasciata dal fondo di previdenza
    o assicurazione. Se il documento è intestato al familiare a carico
    occorre annotare sullo stesso i riferimenti del soggetto che ha sostenuto
    l’onere

    o CU


    50

    Tabella riepilogativa:

    RIGO

    CODICE INDICATO NEL
    PUNTO 411 DELLA

    CU SE NON RISULTA
    COMPILATO IL PUNTO

    421 DELLA CU

    LIMITE DEDUCIBILITÀ
    PUNTI CU

    2023

    E27 1 € 5.164,57 412, 413

    E28 3
    € 5.164,57 (i primi 5 anni)

    € 7.746,86 (dal 6° al 25° anno)
    412, 413 e 417

    E29 2 Nessun limite 412 e 413

    E30 € 5.164,57 422 e 423

    51

    Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32)

    Art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 - Decreto interministeriale 8 settembre 2015

    Aspetti generali

    L’art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, c.d. decreto “Sblocca Italia” (convertito con

    modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), introduce misure volte a incentivare l’acquisto

    o la costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione. Al riguardo, il d.i. 8 settembre 2015 ne

    definisce le modalità di attuazione e le procedure di verifica ai fini della deducibilità delle spese

    sostenute per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla

    locazione.

    I soggetti cui spetta la deduzione sono le persone fisiche, non esercenti attività commerciale, titolari

    del diritto di proprietà sull’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà acquisita.

    Il beneficio è riconosciuto a prescindere dalla qualifica del soggetto cedente l’unità immobiliare

    (Circolare 13.06.2016 n. 27/E, risposta 3.4).

    L’agevolazione riguarda le spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 per:

    ? l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute alla

    data del 12 novembre 2014. L’art. 1 del decreto attuativo definisce come invendute le unità che,

    a tale data, erano già interamente o parzialmente costruite, ovvero già in possesso del titolo

    abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto

    avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione sulla base di convenzione tra il comune e

    il soggetto attuatore dell’intervento o di accordi comunque denominati dalla legislazione

    regionale; inoltre, il successivo art. 2 del medesimo decreto prevede che, in relazione alle unità

    immobiliari acquistate, sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio-

    assenso, di cui all’art. 25 del DPR n. 380 del 2001, tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017;

    ? l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di ristrutturazione edilizia e di

    restauro e risanamento conservativo ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), del DPR n. 380 del 2001;

    ? la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute

    dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti

    edificatori, a condizione che i titoli abilitativi all’edificazione siano stati rilasciati entro il 12

    novembre 2014 e i lavori di costruzione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2017.

    La deduzione spetta se si verificano tutte le seguenti condizioni (art. 4 del d.i. 8 settembre 2015):

    52

    ? entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’abitazione deve essere

    destinata alla locazione per almeno otto anni con carattere continuativo. Nel caso di acquisto

    avvenuto prima del 3 dicembre 2015 (data di pubblicazione del decreto attuativo), il termine dei

    sei mesi decorre da tale data. Nel caso di nuova costruzione, il termine dei sei mesi decorre dal

    rilascio dell’attestato di agibilità o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso ex art. 25 del

    DPR n. 380 del 2001;

    ? la durata minima del contratto di locazione deve essere pari a otto anni. Il requisito si considera

    rispettato non solo nell’ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito

    accordo delle parti ma anche nel caso di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti,

    aventi durata complessiva di almeno otto anni (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.13, e

    Circolare 13.06.2016 n. 27/E, risposta 3.5).

    Il diritto alla deduzione, inoltre, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto

    di locazione si risolve prima di otto anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della

    risoluzione del precedente contratto. Tenuto conto che la locazione di un immobile richiede

    l’espletamento di attività propedeutiche, rese difficoltose per effetto dei divieti e dei blocchi negli

    spostamenti delle persone imposti da specifici provvedimenti normativi, valgono i chiarimenti resi

    precedentemente con riferimento all’emergenza epidemiologica COVID-19. In particolare, si ritiene

    che il termine di un anno per la stipula del nuovo contratto di locazione, in caso di risoluzione, possa

    essere maggiorato del periodo, corrispondente alla durata della causa di forza maggiore derivante

    dall’emergenza epidemiologica COVID-19, previsto dai predetti provvedimenti normativi.

    È necessario, inoltre, che l’unità immobiliare:

    ? sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1

    (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi

    artistici o storici);

    ? non sia nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2

    aprile 1968, n. 1444 (si tratta delle zone territoriali destinate ad usi agricoli);

    ? consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee

    Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello

    sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.

    Ai fini della deduzione è necessario, inoltre, che:

    ? il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del

    DPR n. 380 del 2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi

    53

    dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (“canone concordato”) e quello stabilito

    ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (“canone speciale”). Nei

    comuni in cui non siano stati definiti accordi ai sensi dell’art. 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998

    si fa riferimento, per la determinazione del canone, all’Accordo vigente nel comune

    demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in un’altra regione;

    ? non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

    ? sia accertata l’esecuzione delle opere edilizie in conformità a quelle assentite o comunicate.

    L’agevolazione spetta al proprietario dell’unità immobiliare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia

    concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore

    degli alloggi sociali purché venga mantenuto il vincolo alla locazione e il corrispettivo dell’usufrutto,

    calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni determinati in base ai criteri in

    precedenza illustrati.

    Inoltre, in caso di vendita (o donazione) oppure acquisizione a seguito di successione ereditaria, il

    nuovo proprietario (acquirente o erede) beneficerà, nel rispetto dei requisiti di legge, delle quote

    residue di deduzione spettante a decorrere dal periodo d’imposta nel quale avviene il trasferimento

    dell’immobile.

    Tale previsione, diversamente da quanto avviene per la detrazione per le spese sostenute per gli

    interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è derogabile nemmeno in caso di accordo tra le

    parti (art. 8 del d.i. 8 settembre 2015).

    Limite di deducibilità

    La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, dell’unità abitativa

    come risulta dall’atto notarile e spetta fino a un importo massimo di euro 300.000. Tale importo è

    riferito all’immobile e al contribuente per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione.

    Pertanto, per le spese sostenute, anche se relative a diversi immobili, il contribuente non potrà portare

    in deduzione complessivamente più di euro 300.000. Per ogni immobile la deduzione massima

    spettante è pari a euro 300.000 da suddividere tra gli aventi diritto in base alla quota di possesso

    (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.9).

    La deduzione spetta anche per gli interessi passivi pagati annualmente sui mutui contratti per

    l’acquisto della medesima unità abitativa, limitatamente alla quota di essi riferita a un mutuo di valore

    non superiore al minore tra il prezzo di acquisto dell’immobile e il limite di euro 300.000. Pertanto,

    54

    in caso di mutuo stipulato per un importo superiore al prezzo di acquisto dell’unità abitativa o

    comunque superiore a euro 300.000, la quota di interessi deducibile è data da:

    Interessi Pagati x (minore tra prezzo di acquisto ed euro 300.000)

    Importo del Mutuo

    La quota di interessi deducibile dovrà poi essere suddivisa tra gli intestatari del mutuo, ciascuno per

    la propria quota parte.

    La deduzione degli interessi può essere fruita per l’intera durata del mutuo (Circolare 02.03.2016 n.

    3/E, risposte 1.11 e 1.12).

    La deduzione spetta, infine, per le spese di costruzione dell’unità abitativa sostenute tra il 1° gennaio

    2014 ed il 31 dicembre 2017, attestate dalla fattura dell’impresa esecutrice dei lavori, nel limite

    massimo di euro 300.000.

    Al fine della determinazione del limite di euro 300.000 di spese sostenute dal singolo contribuente

    nel quadriennio di vigenza dell’agevolazione, concorrono sia quelle sostenute per l’acquisto che

    quelle sostenute per la costruzione di unità residenziali destinate alla locazione.

    La deduzione spettante per l’acquisto o per la costruzione dell’unità abitativa è ripartita in otto quote

    annuali di pari importo mentre quella che compete per gli interessi passivi corrisposti sul mutuo

    stipulato per l’acquisto dell’immobile non può essere rateizzata. Gli interessi sono dedotti (per tutta

    la durata del contratto di mutuo) “ordinariamente”, ossia in applicazione del principio di cassa, nel

    periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

    La deduzione spetta a partire dal periodo d’imposta nel quale è stato stipulato il contratto di

    locazione.

    Le spese sostenute per l’acquisto di immobili da dare in locazione non consentono la deduzione se

    sostenute a favore di familiari fiscalmente a carico.

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge

    per le medesime spese. Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione ai sensi dell’art. 21 del

    d.l. n. 133 del 2014 non può fruire anche della detrazione d’imposta per recupero del patrimonio

    edilizio (attualmente prevista nella misura del 50 per cento), di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR,

    riconosciuta alle persone fisiche che acquistano un’unità immobiliare, sita in un edificio

    completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro diciotto mesi

    successivi alla fine dei lavori, né può fruire della detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata in

    55

    relazione all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, di

    cui all’art. 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Spese di acquisto
    dell’immobile

    ? Contratto di acquisto dell’immobile per verificare la classificazione catastale, i vincoli temporali previsti
    e l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto

    ? Certificazione relativa alle spese connesse all’acquisto: imposte pagate in relazione all’acquisto, IVA,
    onorario per la stipula dell’atto

    Interessi passivi

    ? Contratto di mutuo per verificare la data di stipula, l’importo del mutuo e che lo stesso sia stato concesso
    per l’acquisto dell’unità abitativa

    ? Quietanze di pagamento delle rate, o attestazione di pagamento rilasciata dalla
    banca, con specifica distinzione della quota interessi versata

    Spese di costruzione
    ? Fattura/e dell’impresa esecutrice dei lavori
    ? Attestati di edificabilità
    ? Certificato di abitabilità o documentazione equivalente

    In tutti i casi

    ? Contratto di locazione per verificare i vincoli temporali previsti per la stipula e gli altri requisiti richiesti,
    ossia:
    o che si tratti di un contratto stipulato o rinnovato ai sensi della l. n. 431 del 1998 di durata non

    inferiore a otto anni (anche in virtù della proroga tacita)
    o che il canone di locazione non sia superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art. n. 18

    del DPR n. 380 del 2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai
    sensi dell’art 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998 (contratto a “canone concordato”) e quello
    stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della l. n. 350 del 2003 (contratto a “canone speciale”).
    Tale requisito può risultare anche da una certificazione rilasciata da un soggetto a tal fine
    qualificato o da un’autocertificazione

    ? Certificazione, se non risulta dal contratto di locazione, attestante la classificazione energetica e la
    destinazione urbanistica

    ? Autocertificazione attestante il verificarsi della condizione sul rapporto di parentela tra il locatore e il
    locatario

    56

    Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui

    sono state assoggettate a tassazione (Rigo E33)

    Art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR - Art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2013, n.147 – Art. 150
    del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

    Aspetti generali

    L’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello

    in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito

    complessivo nell’anno di restituzione. A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013,

    l’importo di tali somme, in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, può

    essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi.

    Il contribuente può inoltre scegliere, per evitare di portare in deduzione tali somme residue, di

    richiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, seguendo le modalità

    previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 aprile 2016.

    Le somme restituite, dal 1° gennaio 2020, al soggetto erogatore al netto della ritenuta subita non

    costituiscono oneri deducibili. Sono fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020, data di entrata

    in vigore del d.l. n. 34 del 2020 (art. 150, comma 3). Non è possibile chiedere il rimborso dell’imposta

    corrispondente all’importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita (Circolare

    14.07.2021, n. 8/E).

    Occorre verificare che l’importo inserito nella colonna 1 (Rigo E/33) corrisponda a quanto indicato

    al punto 440 della CU 2023 (e la presenza del codice “CG” nelle annotazioni) oppure, se il

    contribuente non ha chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, a quanto indicato nell’attestazione

    rilasciata dal soggetto percettore.

    Occorre verificare che l’importo inserito nella colonna 2 (Rigo E/33) corrisponda a quanto indicato

    al rigo 149 del prospetto di liquidazione Modello 730-3 anno 2022 (colonna 1 per il dichiarante,

    colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del Modello Redditi Persone fisiche

    2022.

    57

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta
    diversi da quello in cui sono stati assoggettati a tassazione

    ? CU 2023 (codice“CG”) o attestazione del percettore che
    certifichi la restituzione della somma (per le somme indicate
    nella colonna 1)

    ? 730/2022 o Modello Redditi 2022 (per le somme indicate nella
    colonna 2) e autocertificazione attestante la mancata deduzione
    di tali somme da parte del sostituto

    Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni

    di volontariato, delle APS e degli altri ETS iscritti nel RUNTS (Rigo E36)

    Art. 83, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

    Aspetti generali

    L’art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore, stabilisce che le erogazioni in denaro o in natura

    effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese

    sociali costituite in forma di società, sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito

    complessivo dichiarato.

    Il comma 3 del citato art. 83 prevede che tali disposizioni si applichino a condizione che le liberalità

    ricevute siano utilizzate ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice del Terzo settore.

    Si ricorda che la spettanza delle suddette detrazioni e deduzioni è subordinata, tra l’altro, all’iscrizione

    degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l’erogazione liberale, nel Registro

    Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

    Atteso che tale Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, si osserva, in particolare,

    quanto segue:

    - per le APS e le ODV già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le

    erogazioni liberali da esse ricevute sono deducibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo

    di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS);

    58

    - per le APS e le ODV già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del

    processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute

    dopo l’estromissione non sono deducibili1;

    - per gli enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da

    essi ricevute sono deducibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS2.

    Oltre che per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti sopra indicati, l’agevolazione in

    esame si applica anche, in via transitoria, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice del Terzo Settore,

    alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre

    1997, n. 460, iscritte nell’apposita Anagrafe.

    L’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate

    (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+O

    nlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze).

    L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito

    complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo

    ammontare.

    Rientrano tra le erogazioni deducibili anche:

    ? i contributi volontariamente erogati ad una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che

    necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di

    trasporto. Se, invece, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare

    è detraibile quale spesa sanitaria e la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (Circolare

    24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.4);

    ? le somme versate ad una ONLUS quale contributo per adozione a distanza purché esse siano

    comprovate da una attestazione che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti

    effettuali e sempre che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell’Organizzazione non

    lucrativa (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.3).

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    In alternativa alla deduzione in esame, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:


    1 Al fine di conoscere l’esito del processo di “trasmigrazione” dai predetti registri nel RUNTS è possibile
    consultare il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-
    it/Lista-enti.
    2 L’elenco degli ETS è consultabile nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link
    https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti.

    59

    ? deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR che riguarda

    le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto

    la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E)

    (rigo E26, cod. 7);

    ? detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1.1, del TUIR che riguarda le erogazioni liberali in denaro

    a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni,

    fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei

    Paesi non appartenenti all’OCSE – (rigo E8/E10, cod. 61);

    ? detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 117 del 2017,

    riguardante le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

    Il comma 4 del citato art. 83 del Codice del Terzo settore, ferma restando la non cumulabilità delle

    agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), prevede che i soggetti che fruiscono

    delle agevolazioni ivi previste non possano fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a

    beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni

    previste da altre norme agevolative.

    Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare nel rigo E36, non può fruire, sia per

    le medesime erogazioni sia per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché

    ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore, delle

    agevolazioni previste per:

    ? le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o

    religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi

    non appartenenti all’OCSE – (rigo E8/E10, cod. 61);

    ? le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo

    E8/E10, cod. 71);

    ? le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);

    ? le erogazioni liberali di cui all’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle ONG che hanno

    mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015

    n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte

    60

    prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Con il d.i. 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto

    alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura

    effettuate a partire dal 2020. In particolare, l’art. 3 del citato decreto stabilisce che la detrazione

    spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi

    dell’art. 9 del TUIR.

    Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel

    caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi,

    il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non

    antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal

    beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    61


    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali in denaro o in natura
    a favore di

    ONLUS, associazioni di volontariato,
    associazioni di promozione sociale e degli

    altri ETS iscritti nel RUNTS

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
    carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli
    elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale
    risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento
    - Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del

    bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.),e ricevuta del
    donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni
    donati con l’indicazione dei relativi valori

    Contributo per adozione a distanza - Attestazione del resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuati

    62

    Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C)

    Art. 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

    Aspetti generali

    L’art. 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo

    2019, n. 26, introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti,

    rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura

    massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata

    in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (c.d. pace

    contributiva).

    Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 20, l’onere per il riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella

    misura del 50 per cento da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in

    quelli successivi.

    Il riscatto è possibile a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e

    siano compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditati.

    Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e

    agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche

    dell’INPS.

    Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31

    dicembre 1995; sono, pertanto, esclusi i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in

    base alla relativa opzione. L’eventuale successiva acquisizione di un’anzianità contributiva

    precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di

    riscatto, determina l’annullamento d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.

    In tale caso, se negli anni precedenti si è fruito della detrazione, è necessario che la parte della somma

    rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a

    tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.

    Il riscatto non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico.

    Soggetti interessati e condizioni per usufruire della detrazione

    La facoltà di riscatto è esercitabile a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti

    ed affini entro il secondo grado.

    63

    La detrazione spetta al superstite dell’assicurato o ad un suo parente o affine entro il secondo grado,

    che ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi del citato art. 20, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019 e

    che ne sosterrà anche il relativo onere, anche se l’assicurato non è fiscalmente a suo carico.

    L’onere per il riscatto è determinato in base ai criteri fissati dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 184 del

    1997 che stabilisce che, per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema

    contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto

    opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella

    assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

    La detrazione, pari al 50 per cento, spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno

    ed è calcolata sull’intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo.

    A titolo esemplificativo, in caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo

    anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno n

    e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in 5 quote di pari

    importo. Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo

    anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente

    versata nell'anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12,

    n+13).

    Si ricorda che:

    ? le somme relative al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico (c.d. inoccupati),

    per cui spetta la detrazione prevista dall’art. 2, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 184 del

    1997 devono essere indicate nei righi da E8 a E10, codice 32;

    ? i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i

    contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza,

    qualunque sia la causa che origina il versamento, deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett.

    e), del TUIR, devono essere indicati nel rigo E21.

    Nel settore privato, il datore di lavoro dell’assicurato può sostenere l’onere per il riscatto, mediante

    la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo.

    In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del

    lavoratore, risultando deducibili dal reddito d'impresa.

    La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state

    rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nel punto 581 e/o

    601 della CU 2023.

    64

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Riscatto periodi non
    coperti da contribuzione

    ? Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti la tipologia di spese sostenute
    ? In assenza della tipologia dei contributi indicata sul bollettino, altra documentazione che attesti la

    tipologia di contributo pagato

    65

    Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C)

    Art. 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

    Aspetti generali

    Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio

    che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia

    superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale,

    potevano beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per

    le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa; la

    detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura

    del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un

    ammontare complessivo non superiore a euro 16.000. Per i chiarimenti in merito all’agevolazione in

    commento si rinvia alla circolare del 4 aprile 2017, n. 7/E, pag. 239 e seguenti.

    66

    IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59 – Sez. III C)

    Art. 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

    Aspetti generali

    Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si poteva detrarre dall’imposta lorda, fino alla

    concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento

    dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – da ripartire in 10 quote annuali - in relazione all’acquisto,

    effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe

    energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

    Per i chiarimenti in merito all’agevolazione in commento e alla fruizione delle rate residue si rinvia

    a quanto riportato nella circolare del 27 aprile 2018, n. 7/E, pag. 269 e seguenti.

    67

    Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale

    (Rigo E71)

    Art. 16 del TUIR

    Aspetti generali

    Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale

    spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito

    complessivo.

    In particolare, la detrazione riguarda i contratti:

    ? a canone libero;

    ? a canone convenzionale;

    ? stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;

    ? stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

    Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di

    scegliere quella a lui più favorevole. Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, il contribuente

    può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni

    indicato non può essere superiore a 365 (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.1).

    La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata

    al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

    L’art. 16, comma 1-quinquies, del TUIR specifica che l’abitazione principale è quella nella quale il

    soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

    Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine

    delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla

    quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (d.m. 11 febbraio 2008).

    In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima

    non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo, atteso che al

    conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le

    modalità previste dal citato d.m. del 2008 (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.4).

    L’incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1-

    bis e 1-ter dell’art. 16 del TUIR (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 10.1).

    La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all’art. 10, comma 3-bis), del TUIR per

    l’abitazione principale (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.1).

    68

    La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta

    10.2) e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del

    canone.

    69

    Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1)

    Art 16, comma 01, del TUIR

    Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione

    principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali

    l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

    - euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare

    secca) non supera euro 15.493,71;

    - euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare

    secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

    La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della

    legge 9 dicembre 1998, n. 431, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed

    automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16.05.2008 n. 200/E).

    La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale

    (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta

    nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito).

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Detrazione per inquilini di alloggi
    adibiti ad abitazione principale

    ? Contratto di locazione registrato
    ? Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione

    principale

    70

    Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2)

    Art. 16, comma 1, del TUIR

    Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale,

    stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4, commi 2 e 3, della l. n. 431 del 1998

    (c.d. contratti convenzionali), spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero

    dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

    ? euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della

    cedolare secca) non supera euro 15.493,71;

    ? euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della

    cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

    Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e

    organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali

    si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e

    all’ubicazione.

    In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti

    privati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 2.3.2, e

    Circolare 07.06.2002 n. 48/E, risposta 1.6).

    La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale

    (Circolare 29.12.1999 n. 247, risposta 1.2).

    Il 15 marzo 2017 è entrato in vigore il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro dei trasporti e delle

    infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che, sostituendo il precedente

    decreto del 2002, ha specificato le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e

    degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali. In particolare, l’art. 1, comma 8, del citato decreto

    stabilisce che «Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite,

    a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi

    definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli

    elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da

    parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto

    economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni

    fiscali».

    71

    La norma in argomento prevede, dunque, che per i contratti di locazione a canone concordato “non

    assistiti”, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e

    dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la

    rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale,

    esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. Per i contratti a canone

    concordato “non assistiti”, pertanto, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario

    ai fini del riconoscimento delle detrazioni. L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi

    fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del citato decreto 16 gennaio

    2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle

    organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno

    recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (cfr. art. 7 del d.m. 16 gennaio 2017) (Risoluzione

    20.04.2018 n. 31/E).

    In virtù della modifica introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 73 del 2022, l’attestazione può essere fatta

    valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo

    contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano eventuali variazioni delle

    caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.

    In altri termini, qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le

    caratteristiche dell’immobile locato (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, ecc.), la

    stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova attestazione atteso che non sono

    considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, purché rimanga entro il

    limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Detrazione per inquilini di immobili
    adibiti ad abitazione principale locati

    con contratti in regime
    convenzionale

    ? Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, e art. 4,
    commi 2 e 3 della l. n. 431 del 1998

    ? Contratto di locazione sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni sindacali o
    asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del d.m.
    16 gennaio 2017

    ? Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assistito, né asseverato, in
    quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del d.m. 16
    gennaio 2017

    ? Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione
    principale;

    ? Attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli
    inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la

    72

    quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del
    contratto di locazione all’accordo territoriale

    73

    Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria

    residenza (Rigo E71, cod. 4)

    Art 16, comma 1-ter), del TUIR

    Ai giovani di età compresa tra i venti e trentuno anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto

    di locazione ai sensi della l. n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare, o per una porzione di essa, da

    destinare a propria residenza, spetta una detrazione per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.

    La detrazione spetta nella misura del 20 per cento del canone di locazione fino a un massimo di euro

    2.000 e non può essere inferiore a euro 991,60. Tali importi devono essere rapportati al numero dei

    giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.

    La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime

    della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71.

    La detrazione compete per i primi quattro anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si

    trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (Circolare 04.04.2008 n. 34/E,

    risposta 9.1).

    Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale

    si chiede di fruire dell’agevolazione.

    Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.

    Ad esempio, se il giovane compie trentuno anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di

    locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri

    requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora invece stipuli il contratto di locazione il

    30 giugno 2022 o successivamente, non potrà fruire della detrazione in questione (Circolare

    01.04.2022, n. 9/E, paragrafo 5).

    Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad

    abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti

    ai sensi di legge.

    La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale.

    Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di

    età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota

    (Circolare n. 9/E del 2022, paragrafo 5).

    Si ritiene che la detrazione in esame (peraltro già presente nell’ordinamento e da ultimo modificata

    dalla legge di bilancio 2022) trovi applicazione anche con riferimento ai contratti in essere alla data

    74

    del 31 dicembre 2021 e relativi sia all’intero immobile sia ad una porzione di esso, limitatamente alle

    annualità residue.

    Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare n. 9/E del 2022, paragrafo 5.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Detrazione per canoni di locazione
    spettante ai giovani

    per l’abitazione destinata a propria
    residenza

    ? Contratto di locazione registrato
    ? Autocertificazione nella quale il giovane attesta che l’immobile è stato adibito a

    propria residenza e che lo stesso è diverso da quello adibito ad abitazione principale
    dei genitori o di coloro cui è affidato

    75

    Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

    (Rigo E72)

    Art. 16, comma 1-bis), del TUIR

    Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di

    quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei

    giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

    ? euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della

    cedolare secca) non supera euro 15.493,71;

    ? euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della

    cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

    Destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i

    percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta

    6.2).
    Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente.

    Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza

    in conseguenza di un nuovo contratto.

    Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore

    dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non

    sussiste più tale qualifica.

    Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque

    tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta

    3.1).

    Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in

    uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione.

    Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve

    essere situato in una diversa regione. I due requisiti (distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due

    comuni e ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza) devono

    essere rispettati contestualmente.

    La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (Circolare 18.06.2001

    n. 58/E, risposta 3.1). Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può

    beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022.

    76

    In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra

    gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti (qualifica di lavoratori dipendenti e

    distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione

    al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori

    dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto

    conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 6).

    Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all’estero per motivi

    di lavoro, in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla

    detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Diversamente,

    in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente

    residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni

    che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le

    detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Detrazione per canone di locazione
    per i lavoratori dipendenti che

    trasferiscono la residenza per motivi
    di lavoro

    ? Contratto di locazione registrato
    ? Contratto di lavoro dipendente, ovvero CU 2023 attestante la qualifica di lavoratore

    dipendente
    ? Autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l’immobile è utilizzato come

    abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per
    beneficiare della detrazione

    77

    Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81)

    Art. 15, comma 1-quater, del TUIR

    Dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 1.000 la spesa sostenuta per il

    mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti.

    Dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito

    complessivo. In particolare, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a

    euro 120.000. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al

    raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. Per la verifica del limite reddituale si

    tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca (art. 3, comma 7, del decreto legislativo 14

    marzo 2011, n. 23).

    Pertanto, se il reddito complessivo è inferiore o uguale ad euro 120.000, la detrazione spettante è pari

    a euro 1.000.

    Se il reddito complessivo è superiore ad euro 120.000 ed inferiore ad euro 240.000, la detrazione

    spettante si calcola nel seguente modo:

    (240.000 - Reddito complessivo) X 1.000.

    120.000

    Se, infine, il reddito complessivo è superiore a euro 240.000 la detrazione spettante è pari a 0.

    La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli

    risulti fiscalmente a carico.

    Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario

    documentare l’effettivo sostenimento della spesa (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3).

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Detrazione per spese di
    mantenimento del cane guida

    ? Documentazione attestante il possesso del cane guida
    ? Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una

    commissione medica pubblica
    ? È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il

    riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

    78

    Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano

    (Rigo E83 cod. 1)

    Art. 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62

    È detraibile la somma corrisposta in luogo della borsa di studio assegnata dalle regioni e dalle

    province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per

    spese d’istruzione sostenute e documentate, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del

    Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106. La detrazione spetta al genitore, per i figli minorenni,

    ovvero allo stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio

    abbia optato per la detrazione dall’imposta lorda, anziché per la corresponsione diretta della predetta

    borsa di studio.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Borsa di studio assegnata dalle regioni o
    dalle province autonome di Trento e

    Bolzano

    Documentazione attestante l’importo della borsa di studio assegnata dalle
    regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano

    79

    Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova (Rigo E83-

    cod. 2)


    Art. 8, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52

    La detrazione spetta, per un importo non superiore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta, in caso

    di donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova, esclusivamente finalizzate

    all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Donazioni effettuate all’ente ospedaliero
    “Ospedali Galliera” di Genova


    Ricevute delle donazioni effettuate dalle quali si evinca la motivazione della
    donazione

    80

    Bonus vacanze (Rigo E83, cod. 3 e 4)

    Art.
    176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Art. 5,
    del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Art. 7 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 – Art. 7, comma
    3, e art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73


    Aspetti generali

    Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, il Bonus vacanze, in favore delle

    famiglie con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) - risultante da una

    Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) - in corso di validità non superiore a euro 40.000, da utilizzare

    per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici (come definiti dall’art. 34 del Codice della normativa

    statale in tema di turismo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79), offerti in

    ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli

    agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale

    per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

    Il termine di utilizzo dell’agevolazione in esame, inizialmente previsto al 31 dicembre 2020, è stato

    prorogato fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, chi ha richiesto il Bonus vacanze dal 1° luglio al 31

    dicembre 2020 poteva utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.

    Per i chiarimenti in merito all’agevolazione in commento si rinvia alla circolare del 7 luglio 2022, n.

    24/E, pag. 302 e seguenti.

    81

    Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei

    redditi (Quadro F)

    Acconti

    È necessario controllare che gli acconti versati nel 2022 dal dichiarante e dal coniuge, indicati ai punti

    da 121 a 127 (da 321 a 327 per il coniuge) della CU 2023, nel prospetto di liquidazione o versati

    direttamente dal contribuente tramite modello F24, siano correttamente riportati nella dichiarazione

    dei redditi. Si ricorda che gli importi indicati al rigo F1 devono essere riportati al netto delle

    maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento (interessi moratori) e devono essere

    comprensivi di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo

    d’acconto.

    1. Dichiarazione anno precedente presentata con modello Redditi PF

    Gli importi degli acconti vanno rilevati dal/dai modelli F24 in cui è indicato l’anno 2022:

    ? nel rigo F1, colonna 1, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4033;

    ? nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;

    ? nel rigo F1, colonna 3, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 3843;

    ? nel rigo F1, colonna 5, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1840;

    ? nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.

    2. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto con sostituto che

    eroga il rimborso

    Gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24:

    ? nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del punto 121 della CU 2023;

    ? nel rigo F1, colonna 2, va indicato l’importo del punto 122 della CU 2023;

    ? nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del punto 124 della CU 2023;

    ? nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del punto 126 della CU 2023;

    ? nel rigo F1, colonna 6, va indicato l’importo del punto 127 della CU 2023.

    Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto

    devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

    82

    3. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto con sostituto che eroga

    il rimborso

    Gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24.

    Gli acconti del coniuge nella CU 2023 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e

    certificati nei punti 321, 322, 324, 326 e 327.

    4. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto senza sostituto

    Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3 e/o da eventuali modelli F24.

    In particolare:

    ? nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo riportato nel rigo 141 del modello 730-3/2022

    aumentato dell’importo eventualmente versato con modello F24 con il codice tributo 4033 e

    l’anno 2022;

    ? nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 e l’anno 2022;

    ? nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo riportato nel rigo 142 del modello 730-3/2022

    aumentato dell’importo eventualmente versato con modello F24 con il codice tributo 3843 e

    l’anno 2022;

    ? nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo riportato nel rigo 143 del modello 730-3/2022

    aumentato dell’importo eventualmente versato con modello F24 con il codice tributo 1840 e

    l’anno 2022;

    ? nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841 e l’anno 2022.

    5. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto senza sostituto

    Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3 e/o da eventuali modelli F24.

    Gli acconti del coniuge nel modello 730-3/2022 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante

    e indicati nei righi: 114, 117 e 120.

    Gli eventuali versamenti effettuati con il modello F24 vanno imputati tra i due coniugi in misura

    proporzionale agli importi indicati nei vari righi.

    Ai fini dell’indicazione dell’acconto dell’addizionale comunale 2022, se risulta compilato anche il

    rigo 243 (acconto addizionale comunale in caso di domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del

    mod. 730-3/2022, nel rigo F1, colonna 3, ciascun coniuge dovrà indicare l’importo effettivamente

    versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.

    83

    6. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto con sostituto e

    rimborso erogato dall’Agenzia delle entrate

    Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3/2022 e/o da eventuali modelli F24:

    ? nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 del modello 730-3/2022;

    ? nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 e l’anno

    2022;

    ? nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 del modello 730-3/2022;

    ? nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 del modello 730-3/2022;

    ? nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841 e l’anno

    2022.

    7. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto con sostituto e rimborso

    erogato dall’Agenzia delle entrate

    Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3/2022 e/o da eventuali modelli F24:

    ? nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 del modello 730-3/2022;

    ? nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 e l’anno

    2022;

    ? nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 del modello 730-3/2022;

    ? nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 del modello 730-3/2022;

    ? nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841 e l’anno

    2022.

    Gli acconti del coniuge nel modello 730-3/2022 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante

    e indicati nei righi: 114, 117 e 120.

    Attenzione: devono essere indicati nel rigo F1 anche gli acconti dell’IRPEF che non sono stati versati

    per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

    Eccedenze IRPEF risultanti dalle precedenti dichiarazioni

    Sezione III-A - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (Rigo F 3)

    Se nel rigo F3 è indicata un’eccedenza, questa può risultare:

    ? da precedenti dichiarazioni presentate nei termini oltre che da dichiarazioni integrative a favore

    presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo

    d’imposta successivo;

    84

    ? dalla CU 2022;

    ? da una comunicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, relativa al controllo delle

    dichiarazioni con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1

    colonna 5 del modello Redditi PF 2022).

    Nel primo caso, è necessario controllare che l’importo indicato nella colonna 1 corrisponda:

    ? all’eccedenza IRPEF risultante dalla dichiarazione (presentata nei termini, anche nei 90 giorni

    successivi alla scadenza) relativa ai redditi 2021 oltre a quella risultante dalla dichiarazione

    integrativa, relativa sempre ai redditi 2021, presentata entro il 30 novembre 2023, termine

    prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (in

    entrambi i casi occorre fare riferimento all’importo di colonna 5 del rigo RX 1 del modello

    Redditi PF 2022);

    ? ad eccedenze relative a dichiarazioni di anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell’anno

    successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione;

    ? a quanto indicato nel punto 64 della CU 2023 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto).

    Nel caso, invece, di comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione

    Redditi PF 2022 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato nel rigo RX

    1 della colonna 5 del medesimo modello:

    ? se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, verificare che sia stato riportato

    l’importo comunicato;

    ? se il credito comunicato (ad esempio, euro 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio,

    euro 1.000), verificare che sia stato riportato l’importo inferiore (nell’esempio, euro 800). Se, a

    seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il modello F24 la differenza tra il

    credito dichiarato ed il credito riconosciuto (euro 200 nell’esempio riportato), deve essere

    indicato l’intero credito dichiarato (euro 1.000).

    Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2022 ed è stato chiesto di utilizzare il

    credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il modello F24 dell’IMU ma tale credito

    non è stato utilizzato (in tutto o in parte), nella colonna 1 del rigo in esame deve essere riportata la

    somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del credito IRPEF indicato nel rigo 191 del prospetto

    di liquidazione modello 730-3/2022 per il dichiarante (rigo 211 per il coniuge) e nella colonna 2 dello

    stesso rigo F3 deve essere riportato l’eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione con il

    modello F24.

    85

    Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare

    secca o dell’imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per

    l’IRPEF.

    Caso particolare: in caso di eccedenza proveniente dal modello 730, non conguagliata dal sostituto e

    non indicata nella CU, è necessario che il contribuente si faccia rilasciare una dichiarazione da parte

    del sostituto che attesti che lo stesso non ha operato il conguaglio.

    Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto, ricevuto dallo stesso CAF o professionista

    per il tramite dell’Agenzia delle entrate, costituisce ugualmente prova che non è stato operato il

    conguaglio.

    Sezione III-B - Eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l’anno

    successivo (Rigo F4)

    Questa sezione è stata introdotta a seguito della modifica prevista dall’art. 5 del decreto-legge 22

    ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con la quale

    è stato uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia a sfavore che a

    favore del contribuente. Entrambe possono essere ora presentate entro il termine previsto per

    l’accertamento. L’eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già

    chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere

    indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione

    integrativa a favore.

    Gli eventuali importi indicati nel rigo F4 devono quindi risultare dalla dichiarazione integrativa a

    favore ultrannuale presentata nel 2022 e relativa ai periodi di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, in

    quest’ultimo caso se la dichiarazione integrativa è stata presentata dopo il 30 novembre 2022.

    Ad esempio, con riferimento all’IRPEF, per la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta

    2017 l’importo indicato nella colonna 2 del rigo F4 deve coincidere con l’importo di colonna 5 del

    rigo RX 1 del modello Redditi PF 2018

    Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare

    secca o dell’imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per

    l’IRPEF.

    Se nel corso del 2022 sono state presentate più dichiarazioni integrative a favore e relative a diversi

    periodi d’imposta devono essere compilati distinti righi per ciascun periodo d’imposta.

    86

    L’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione integrativa concorre alla liquidazione della

    corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello 730/2023 o Redditi PF 2023.

    Sezione VII – Locazioni brevi

    Nel rigo F8 va indicata la somma degli importi delle ritenute indicati nei punti 20, 120, 220, 320 e

    420 del quadro Certificazioni Redditi – Locazioni brevi della CU 2023; per cui nella relativa casella

    del punto 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l’anno “2022”.

    Se in possesso di più CU 2023, indicare la somma degli importi indicati nei punti 20, 120, 220, 320

    e 420 dei quadri Certificazioni Redditi – Locazioni brevi della CU 2023 per cui nella relativa casella

    del punto 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l’anno “2022”. Se è indicato l’anno “2021” occorre

    verificare che tali importi non siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno

    d’imposta 2021. Se il contribuente è in possesso della CU 2022 in cui nella casella del punto 4 è

    indicato l’anno 2022, occorre verificare che gli importi indicati nel rigo F8, Sez. VII, siano

    corrispondenti a quelli indicati nei punti 20, 120, 220, 320 e 420 della Certificazione Redditi –

    Locazioni brevi della CU 2022 e che essi non siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa

    all’anno d’imposta 2021.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Acconti

    - CU 2023
    - 730/2022 (dipendenti senza sostituto d’imposta o con sostituto e rimborso

    erogato dall’Agenzia delle entrate)
    - Modello F24

    Eccedenze derivanti precedenti
    dichiarazioni

    - Precedenti dichiarazioni presentate nei termini e dichiarazioni
    integrative a favore presentate entro il quarto anno successivo oltre che
    le relative ricevute di trasmissione telematica

    - CU 2023 o dichiarazione del sostituto che attesti di non aver
    effettuato il conguaglio

    - Comunicazione dell’Agenzia delle entrate
    - Modello F24 in caso di compensazioni

    Ritenute – Locazioni brevi - CU 2022 (casella 4 barrata) e/o CU 2023

    87

    Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1)

    Art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

    Aspetti generali

    L’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, spetta ai contribuenti che fra il 1° gennaio 2022 e

    la data di presentazione della dichiarazione dei redditi abbiano acquistato un immobile usufruendo

    delle agevolazioni “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le

    medesime agevolazioni.

    In base all’art. 1, comma 55, della legge di stabilità 2016, è possibile beneficiare del credito

    d’imposta in commento anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova

    abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto.

    Pertanto, può beneficiare del credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’IVA

    versata sul precedente acquisto, il contribuente che acquista – anche a titolo gratuito – un’altra

    abitazione con i benefici “prima casa” e rivenda entro un anno la casa pre-posseduta acquistata con

    l’agevolazione (Circolare 08.04.2016 n. 12/E, paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3).

    L’art. 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dall’art. 3, comma 11-quinquies,

    del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio

    2021, n. 21 e, successivamente, dall’art. 3, comma 5-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2021,

    n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, attese le difficoltà nella

    conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute

    all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio

    “prima casa”, ha disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo

    2022, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio

    “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

    I termini di cui sopra sono stati ulteriormente sospesi, dal 1° aprile 2022 e fino al 30 ottobre 2023, ad

    opera dell’art. 3, comma 10-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

    I predetti termini sospesi iniziano o riprendono a decorrere dal 31 ottobre 2023. In particolare, per

    il predetto periodo, è sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i

    benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento,

    in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di

    88

    registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato

    (Circolare 29.03.2022 n. 8/E; Circolare 13.04.2020 n. 9/E, paragrafo 8).

    Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per

    l’atto di acquisto che lo determina oppure nei seguenti modi:

    ? per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle

    successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione

    del credito;

    ? in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione

    da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;

    ? in compensazione delle somme dovute ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello

    F24. In quest’ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non

    compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per

    poter essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta

    4.9).

    In ogni caso, il credito d’imposta eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo

    acquisto non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.

    Se il contribuente intende utilizzare il credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro deve

    manifestare tale volontà in atto. In tal caso, l’atto d’acquisto dell’immobile deve contenere l’espressa

    richiesta del beneficio e riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito. In

    particolare, deve:

    ? indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta

    di registro o l’IVA in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa;

    ? nel caso in cui per l’acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l’IVA ridotta in assenza

    della specifica agevolazione c.d. “prima casa”, rendere la dichiarazione di sussistenza dei

    requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell’acquisto medesimo. Il

    credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici

    sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che, quindi, non hanno

    formalmente usufruito delle agevolazioni “prima casa”) se dimostrano che, alla data d’acquisto

    dell’immobile alienato, erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla

    normativa vigente in materia di acquisto “prima casa” e tale circostanza risulti nell’atto di

    acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso (Circolare 01.03.2001 n. 19/E,

    paragrafo 1.2);

    89

    ? nell’ipotesi in cui risulti corrisposta l’IVA sull’immobile alienato, produrre le relative fatture;

    ? indicare gli estremi dell’atto di alienazione dell’immobile (Circolare 01.03.2001 n. 19/E,

    paragrafo 1.3).

    Nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei

    redditi, non è necessario dichiarare in atto tale volontà (Risoluzione 11.05. 2004 n. 70/E).

    Le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”, competono anche nel caso della

    costruzione della “prima casa”. Il credito d’imposta spetta anche nell’ipotesi in cui un soggetto

    acquisti un’altra abitazione mediante appalto o permuta, considerando che la norma prevede che

    l’acquisto del nuovo immobile possa avvenire a qualsiasi titolo. Nel caso del contratto di appalto per

    fruire del credito d’imposta è necessario che il contratto, nel quale deve essere dichiarato il possesso

    dei requisiti che consentono l’applicazione del beneficio, sia redatto in forma scritta e registrato.

    Nell’ipotesi di acquisizione dell’immobile mediante contratto di appalto, il diritto al credito d’imposta

    nasce al momento della consegna del bene realizzato, in quanto a tale data dovrà anche essere

    dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire del beneficio prima casa (Circolare

    12.08.2005 n. 38/E, e Circolare 01.03.2001 n. 19/E).

    L’agevolazione si applica anche con riferimento al trasferimento di un immobile in corso di

    costruzione, che presenti le caratteristiche dell’abitazione “non di lusso”, che sia strutturalmente

    concepito per uso abitativo e non che lo stesso sia già idoneo a detto uso al momento dell’acquisto

    (Circolare 12.08.2005 n. 38/E, paragrafo 3.3).

    In questa ipotesi, la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione non può

    essere differita sine die. Pertanto, il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione deve dimostrare

    l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto. Tale termine non è riconducibile

    tra i termini oggetto di sospensione ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 23 del 2020.

    L’agevolazione compete anche nell’ipotesi in cui venga acquistato un nuovo immobile, qualora

    l’immobile precedentemente acquistato con i benefici “prima casa” non possa essere più utilizzato

    per finalità abitative, a causa del verificarsi di eventi sismici che hanno comportato la dichiarazione

    di inagibilità dell’immobile da parte delle Autorità competenti. Inoltre, se successivamente al nuovo

    acquisto l’immobile pre-posseduto ritorna agibile, il contribuente non decade dal beneficio in esame

    (Risoluzione 01.08. 2017 n. 107/E).

    L’agevolazione “prima casa”, pertanto, è applicabile anche con riferimento all’immobile in corso di

    costruzione, a condizione che, una volta terminati i lavori, l’immobile costituisca una casa

    d’abitazione. Si ritengono “case di abitazione” i fabbricati censiti nel Catasto dei Fabbricati nella

    90

    tipologia abitativa (categoria catastale A, con l’esclusione di A/10, “Uffici e studi privati” e ad

    eccezione di A/1, A/8 e A/9).

    Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei

    redditi successiva al riacquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato

    effettuato il riacquisto stesso (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, paragrafo 2).

    Il credito d’imposta è un credito personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento

    dell’acquisizione agevolata dell’immobile, ovvero entro un anno dall’acquisto, abbia alienato la casa

    di abitazione da lui stesso acquistata con l’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro

    o dell’IVA. Trattandosi di un credito personale, qualora l’immobile alienato o quello acquisito

    risultino in comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto rispettando la

    percentuale della comunione.

    Il credito d’imposta non compete a coloro che:

    ? abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria senza fruire dell’agevolazione

    c.d. “prima casa”;

    ? abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;

    ? nell’acquisto dell’immobile non fruiscono ovvero decadono dal beneficio dell’aliquota

    agevolata;

    ? per il precedente acquisto non sia stata confermata, in sede di accertamento, l’agevolazione c.d.

    “prima casa” sulla base della normativa vigente alla data dell’atto (Circolare 01.03.2001 n. 19/E,

    paragrafo 1.2).

    L’importo del credito d’imposta è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA

    corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore

    all’imposta di registro o all’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto,

    ammonta al minore degli importi dei tributi applicati. Con riferimento all’imposta di registro relativa

    sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo

    dell’imposta principale ma anche dell’eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior

    valore.

    Per l’IVA occorre fare riferimento all’imposta indicata nella fattura relativa all’acquisto

    dell’immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel

    caso in cui l’immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del

    credito d’imposta, deve essere considerata l’IVA indicata in tutte le fatture emesse dall’appaltatore

    per la realizzazione dell’immobile (Circolare 01.03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.4).

    91

    La vendita di un garage pertinenziale acquisito con i benefici “prima casa” e il successivo riacquisto

    entro un anno dalla vendita di un altro garage con agevolazioni “prima casa” non dà diritto al credito

    d’imposta (Risoluzione 01.02.2008 n. 30/E).

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Residuo del credito
    da precedente dichiarazione

    - Modello 730-3/2022
    - Modello Redditi PF/2022
    - Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha indicato il credito di cui

    ora si utilizza il residuo, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo
    CAF o professionista abilitato, non sono necessari ulteriori controlli
    sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata, in
    caso contrario il contribuente deve esibire la documentazione sotto
    elencata

    Credito riacquisto prima casa

    - Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti
    siano stati effettuati usufruendo dell’agevolazione prima casa e che
    la vendita del vecchio immobile sia stata effettuata non oltre un anno
    dal nuovo acquisto

    - Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate

    Acquisto di abitazione da imprese costruttrici
    sulla base della normativa vigente fino al 22

    maggio 1993

    - Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti
    siano stati effettuati usufruendo dell’agevolazione prima casa e che
    la vendita del vecchio immobile sia stata effettuata non oltre un anno
    dal nuovo acquisto

    - Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate

    Costruzione abitazione principale
    - Permesso di costruzione e ogni altro atto idoneo a verificare il

    possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione prima casa

    Acquisto abitazione con contratto di appalto
    - Contratto di appalto registrato per verificare che l’acquisto è stato

    effettuato usufruendo dell’agevolazione prima casa

    Acquisto abitazione con permuta
    - Atto di permuta per verificare che l’acquisto è stato effettuato

    usufruendo dell’agevolazione prima casa

    92

    Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti (Rigo G2)

    Art. 26, comma 1, del TUIR

    Aspetti generali

    L’art. 26 del TUIR – modificato dall’art. 3-quinquies, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019 – disciplina

    la detassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti, nonché la

    tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo non riscossi e percepiti in periodi d’imposta

    successivi.

    In considerazione di quanto disposto dall’art. 6-septies, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021,

    n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il locatore di immobili ad uso

    abitativo:

    ? non assoggetta a tassazione i canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020

    purché la mancata percezione del canone sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità

    o dall’ingiunzione di pagamento; in tal caso deve assoggettare a tassazione la rendita catastale

    rivalutata;

    ? recupera mediante credito d’imposta, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di

    convalida di sfratto, la maggiore imposta versata per i canoni di locazione scaduti e non percepiti,

    ma comunque assoggettati a tassazione negli anni precedenti.

    I canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta

    successivi sono soggetti a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria. A tali canoni

    si applica l’art. 21 del TUIR in relazione ai redditi di cui all’art. 17, comma 1, lettera n-bis), del TUIR;

    pertanto essi vanno indicati nel rigo D7 del modello 730/2023 insieme alle somme ricevute per

    rimborso di imposte o oneri.

    Tale disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati

    appartenenti alla categoria catastale “A” (A/10 escluso). I canoni di locazione relativi ad immobili ad

    uso non abitativo, invece, devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione

    (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 1.3).

    Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le maggiori imposte relative ai

    canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in

    base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto

    per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione

    non riscossi.

    93

    Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli

    immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

    Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile

    successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque

    non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso il contribuente, qualora non

    intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di

    presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita

    istanza di rimborso.

    L’eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni di locazione per i quali si è usufruito

    del credito d’imposta comporta per il contribuente l’obbligo di dichiarare il maggior imponibile

    determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria (art. 26,

    comma 1, del TUIR; Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 4.1.2, e Circolare 07.07.1999 n. 150,

    paragrafo 1.1).

    Si ritiene che il medesimo principio valga anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il

    contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la c.d. “cedolare secca”.

    Infine, per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e la

    richiesta del credito d’imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.

    Pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni

    precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2012, sempreché, ovviamente, per ciascuna delle

    annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello

    sfratto conclusosi nel 2022.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito d’imposta per canoni di locazione di
    immobili ad uso abitativo

    non percepiti

    - Intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento
    - Sentenza passata in giudicato di convalida di sfratto per morosità ai

    fini del credito d’imposta
    - Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti

    dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi

    94

    Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3)

    Art. 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - Art. 13, commi 2 e 3, del decreto

    legislativo 3 agosto 2022, n. 114

    Aspetti generali

    L’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, prevede che, in particolari casi (ad esempio, spese

    sanitarie a seguito di gravissime situazioni o acquisto prima casa), i soggetti aderenti alle forme

    pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione delle somme relative alla

    posizione individuale maturata. Su tali somme è applicata una ritenuta a titolo d’imposta .

    Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 2022, a decorrere dal 23 agosto 2022, tale

    previsione è estesa ai soggetti titolari di sottoconti PEPP (prodotto pensionistico individuale

    paneuropeo).

    Ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente richieste al fondo di previdenza

    complementare di appartenenza o al sottoconto PEPP, a titolo di anticipazione per determinate

    esigenze, spetta un credito d’imposta pari all’imposta versata al momento della fruizione

    dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Il contribuente può

    reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento, anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la

    propria posizione contributiva (art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 252 del 2005; art. 13, comma, 3, del

    d.lgs. n. 114 del 2022).

    Requisiti

    Il credito d’imposta spetta sulle somme che eccedono il limite di euro 5.164,57, entro il quale sono

    deducibili i contributi versati al fondo e al sottoconto PEPP e solo per il reintegro delle anticipazioni

    erogate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2007 (Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 4.3,) e dal

    23 agosto 2022, relative ai montanti maturati a decorrere dalle predette date.

    Il contribuente deve rendere una dichiarazione al fondo o al sottoconto PEPP nella quale deve indicare

    quali somme siano da considerare come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il

    termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.

    95

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito d’imposta
    per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

    -Certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute
    rilasciata dal Fondo o dal sottoconto PEPP
    -Dichiarazione del contribuente presentata al Fondo o al sottoconto
    PEPP dalla quale risulti l’importo della contribuzione da
    considerare quale reintegro

    Residuo credito d’imposta
    risultante dalla precedente dichiarazione

    - Modello 730/2022 o Redditi PF 2022

    96

    Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Rigo G4)

    Art. 165 del TUIR

    Aspetti generali

    Il credito d’imposta spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro

    dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte

    divenute definitive a partire dal 2022 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente)

    e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2023, indipendentemente

    dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti.

    Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate (sono

    quindi escluse le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la

    possibilità di rimborso totale o parziale).

    L’art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”),

    ha generalizzato l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell’art. 165 del

    TUIR che riguardavano esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa e che, attualmente,

    sono applicabili a tutte le categorie di contribuenti residenti, qualunque sia la tipologia di reddito

    estero prodotto. In particolare, il comma 5 consente di usufruire del credito d’imposta nel periodo in

    cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in

    tale periodo, non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere, purché

    tale pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo

    periodo d’imposta successivo. Il comma 6, invece, introduce il meccanismo del riporto all’indietro

    e in avanti (cc.dd. “carry back” e “carry forward”) delle eccedenze d’imposta italiana ed estera,

    consentendo di memorizzare per sedici esercizi complessivi il credito che, per incapienza

    dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia.

    Nel modello 730/2023 è possibile fruire solo del credito d’imposta previsto dal comma 1 dell’art. 165

    del TUIR. Di conseguenza, i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi

    5 e 6 dell’art. 165 del TUIR utilizzeranno il modello Redditi PF 2023 avendo cura di compilare il

    quadro CE presente nel Fascicolo 3 del predetto modello.

    Requisiti

    Per far valere il credito d’imposta nel modello 730 è necessario:

    97

    ? che il reddito estero concorra o abbia concorso alla formazione del reddito complessivo del

    contribuente in Italia;

    ? che le imposte pagate all’estero abbiano natura di imposte sul reddito. Sono ammesse in

    detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore

    tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito è prodotto, sia le altre imposte o tributi esteri sul

    reddito (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015; Circolare 04.08.2016 n. 35/E, paragrafo

    6.1);

    ? che le imposte pagate all’estero siano “definitive”.

    In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del credito d’imposta per

    le imposte pagate all’estero, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto

    tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente (Circolare 05.03.2015 n. 9/E,

    paragrafo 5).

    Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti

    documenti:

    ? un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi

    prodotti all’estero, dell’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi,

    della misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma

    dell’art. 165 del TUIR (Reddito Estero/Reddito Complessivo Netto x Imposta Italiana);

    ? la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale

    adempimento;

    ? la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;

    ? l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;

    ? l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione (Circolare

    05.03.2015 n. 9/E, paragrafo 2.4).

    Nel caso in cui il contribuente non abbia copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero in

    quanto non prevista dal Paese estero, può attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di

    notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2001, la circostanza di non essere tenuto alla

    presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero. Rimane fermo che, anche in tale caso,

    deve essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero (Circolare

    02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.14).

    Si chiarisce che la documentazione a sostegno dei presupposti deve essere acquisita dal sostituto di

    imposta nel caso in cui, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973, il credito per i redditi prodotti

    98

    all’estero sia riconosciuto dal sostituto stesso in sede di conguaglio e sia conseguentemente

    certificato. Pertanto, per il credito d’imposta certificato nella CU dal sostituto d’imposta non può

    essere richiesta al CAF o al professionista abilitato ulteriore documentazione a sostegno dell’effettivo

    svolgimento di attività lavorativa all’estero.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito d’imposta
    per redditi prodotti all’estero

    - Se il credito è già stato riconosciuto dal sostituto d’imposta, Modello CU
    2023 in cui è evidenziato il credito

    Oppure
    - Certificazione rilasciata al contribuente dal soggetto che ha corrisposto

    i redditi di fonte estera e autocertificazione che attesti la non
    presentazione della dichiarazione all’estero

    - In alternativa, eventuale dichiarazione dei redditi presentata all’estero e
    relative eventuali quietanze di pagamento delle imposte pagate all’estero.
    Eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione

    Credito d’imposta già utilizzato in
    precedenti dichiarazioni

    - Modello 730/2022 o Redditi PF 2022

    99

    Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6)

    Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39– Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n.
    3779, e 9 luglio 2009, n. 3790

    Aspetti generali

    In favore dei contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo il 6 aprile 2009, è prevista la concessione di

    contributi, anche con le modalità del credito d’imposta.

    In particolare il contributo spetta per:

    ? la ricostruzione o riparazione di immobili, adibiti ad abitazione considerata “principale” ai sensi

    del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero

    per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta (rigo G5 del modello

    730/2023);

    ? la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché

    di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello 730/2023).

    Requisiti

    Per accedere al contributo, i soggetti interessati hanno presentato al sindaco del comune del luogo

    dove è situata l’unità immobiliare da riparare o ricostruire, ovvero da acquistare, una domanda

    conforme al modello previsto dalle ordinanze, specificando la modalità di concessione del

    contributo.

    Il sindaco del comune ha determinato la spettanza del contributo, indicandone l’ammontare in

    relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati. Il

    comune ha trasmesso al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande con

    contestuale comunicazione all’Agenzia delle entrate.

    Se la modalità prescelta è quella del credito d’imposta, lo stesso compete a condizione che le spese

    siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura, ai sensi dell’art.

    3, comma 2, dell’ordinanza n. 3779 del 2009.

    Tuttavia, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore a euro

    25.000, i pagamenti potevano essere eseguiti anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 marzo 2010 sono stati modificati

    ed integrati i precedenti provvedimenti del 30 ottobre 2009, del 3 agosto 2009 e del 10 luglio 2009.

    Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 39 del 2009, il contributo per la ricostruzione o la riparazione

    degli immobili non spetta per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge,

    100

    dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall’altra parte dell’unione civile o dal convivente di

    fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.

    Inoltre, ai sensi del comma 1, lett. a), del predetto art. 3 del d.l. n. 39 del 2009, nell’ipotesi di

    contributo concesso ai fini della ricostruzione dell’immobile distrutto adibito ad abitazione principale,

    si richiede che l’intervento di ricostruzione sia realizzato necessariamente nell’ambito dello stesso

    comune.

    101

    Abitazione principale (Rigo G5)

    Il credito per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall’anno d’imposta

    in cui la spesa è stata sostenuta (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 6.1).

    Pertanto, nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione da presentare nel

    2023 (nel rigo G5 colonna 2 del 730/2023) andrà indicata la quattordicesima rata.

    È possibile, in sede di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022,

    recuperare il residuo del credito che non aveva trovato capienza nel modello 730/2022 o Redditi PF

    2022.

    102

    Altri immobili (Rigo G6)

    Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale, nonché immobili ad uso non

    abitativo distrutti o danneggiati, spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente, in

    5 ovvero in 10 quote annuali costanti.

    Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente all’imposta netta nel limite complessivo di euro

    80.000.

    Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2013, nella dichiarazione dei redditi da presentare

    nel 2023 (nel rigo G6 colonna 3 del 730/2023) andrà indicata la decima rata.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito d’imposta per i soggetti colpiti dal
    sisma in Abruzzo

    - Comunicazione del Comune attestante il credito d’imposta riconosciuto
    - Bonifici
    - Fatture
    - Contratto di compravendita in caso di acquisto

    103

    Credito d’imposta prima casa under 36 (Rigo G8 – Sez. VI)
    Art. 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Art. 1, comma 151, della legge 30
    dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – Art. 1, comma 74, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
    (legge di bilancio 2023)


    Aspetti generali

    L’art. 64, commi da 6 a 10, del d.l. n. 73 del 2021 ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare

    l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte delle persone più giovani (under 36). Le

    agevolazioni “prima casa under 36” si applicano ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26

    maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. L’art. 1, comma 151, della legge di bilancio 2022, infatti, ha

    prorogato al 31 dicembre 2022 il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal d.l. n. 73 del

    2021 (Circolare 04.02.2022 n. 3/E, paragrafo 3.2) e l’art. 1, comma 74, della legge di bilancio 2023

    ha prorogato ulteriormente l’agevolazione di un anno.

    La norma prevede i seguenti benefici:

    - per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro,

    ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6);

    - per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria

    e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in

    relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (art. 64, comma 7);

    - per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso

    abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e

    catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).

    Soggetti interessati

    Possono beneficiare delle agevolazioni “prima casa under 36” coloro che:

    - non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;

    - hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cui valore non supera

    euro 40.000 annui.

    Il primo requisito, di carattere anagrafico, limita l’applicazione delle agevolazioni ai soggetti

    acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto

    il trentaseiesimo anno d’età (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.1). Quindi, per gli atti

    stipulati nel corso dell’anno 2021 il beneficio riguarda i nati dal 1° gennaio 1986 in poi, mentre per

    gli atti stipulati nel corso del 2022 il beneficio riguarda i nati dal 1° gennaio 1987 in poi.

    104

    Il secondo requisito è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA in coerenza con la ratio agevolativa

    della norma stessa. Detto requisito circoscrive l’ambito di applicazione delle agevolazioni a un valore

    di carattere economico, riferito alle risultanze dell’ISEE, ordinario o corrente, della parte acquirente,

    il cui valore non deve superare euro 40.000 annui (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.2).

    Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159,

    l’indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo

    anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al

    numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ad esempio: per gli atti stipulati

    nel 2021 l’indicatore ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2019, per gli atti stipulati nel

    2022 l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2020. Ai fini ISEE, il “nucleo familiare”

    differisce dalla nozione di familiare fiscalmente a carico stabilita dall’art. 12 del TUIR ed è costituito,

    ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 159 del 2013, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data

    di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dal medesimo articolo (Circolare

    03.07.2020 n. 18/E).

    Agli effetti delle agevolazioni di cui trattasi, la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla

    data di stipula del contratto.

    In proposito, si precisa che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare nello

    stesso di avere un valore ISEE non superiore a euro 40.000 e di essere in possesso della relativa

    attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di

    apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. A tal fine, è opportuno che

    nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, laddove

    questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente

    (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.2).

    Oltre al requisito anagrafico e a quello economico, i soggetti interessati devono integrare i requisiti

    già stabiliti ai fini dell’agevolazione “prima casa” dalla nota II-bis, posta in calce all’art. 1 della

    Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.2).

    Si ricorda che la decorrenza del termine dei 18 mesi entro cui il contribuente deve trasferire la

    residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione è stata sospesa dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo

    2022 ai sensi dell’art. 3, comma 5-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e ulteriormente sospesa nel periodo compreso

    tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 ai sensi dell’art. 3, comma 10-quinquies, del d.l. n. 198 del

    2022.

    105

    Limiti

    Le agevolazioni “prima casa under 36” non si applicano ai contratti preliminari di compravendita.

    In caso di co-acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento del relativo credito è calcolato pro-quota,

    in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti. Pertanto, in caso di co-acquisto di un

    bene immobile ad uso abitativo, ove solo uno degli acquirenti abbia i requisiti richiesti

    dall’agevolazione c.d. “prima casa under 36” (Circolare 14.10.2021, n. 12/E, paragrafo 3.2.):

    - la quota di sua spettanza beneficerà dell’agevolazione (i.e. esenzione dal pagamento delle

    imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA,

    riconoscimento del relativo credito pro quota);

    - la quota del soggetto eventualmente titolare della sola agevolazione “prima casa” beneficerà

    degli effetti della relativa disciplina (i.e. pagamento dell’imposta di registro, con aliquota

    agevolata nella misura del 2 per cento sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari

    a euro 1.000, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna, in

    caso di acquisto non soggetto ad IVA, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

    pagamento dell’imposta con aliquota IVA agevolata nella misura del 4 per cento, delle

    imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di euro 200 ciascuna, in caso di

    acquisto soggetto ad IVA);

    - la quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte in misura

    ordinaria (i.e. pagamento dell’imposta di registro nella misura del 9 per cento sul valore

    dell’immobile, con un importo minimo pari a euro 1.000, e delle imposte ipotecarie e catastali

    nella misura di euro 50 ciascuna, in caso di acquisto non soggetto ad IVA, ai sensi dell’art. 10

    del d.lgs. n. 23 del 2011; pagamento dell’imposta con aliquota IVA pari al 10 per cento, delle

    imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di euro 200 ciascuna, in caso di

    acquisto soggetto ad IVA).

    In caso di acquisto con le agevolazioni “prima casa under 36”, che faccia seguito, entro l’anno, a

    precedente alienazione di immobile già acquistato con le agevolazioni “prima casa”, non spetta il

    credito d’imposta “prima casa” di cui all’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in quanto

    parametrato alla minore delle imposte relative ai due atti di compravendita, che in questo caso è pari

    a zero). Così come non spetta il credito di imposta suddetto nel caso di nuovo acquisto con le

    agevolazioni “prima casa” che faccia seguito all’alienazione, entro l’anno, di immobile

    precedentemente acquistato con le agevolazioni “prima casa under 36” (in quanto l’imposta relativa

    al precedente acquisto era pari a zero).

    106

    Il suddetto credito d’imposta per il riacquisto “prima casa” non compete all’acquirente nemmeno in

    relazione agli acquisti con atto soggetto ad IVA, sebbene in tal caso il nuovo acquisto sia formalmente

    soggetto a detta imposta.

    Ciò in quanto, nelle compravendite soggette ad IVA, la disposizione agevolativa già prevede un

    ristoro pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza

    del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero. Tuttavia, l’atto di riacquisto, stipulato

    usufruendo dei benefici fiscali di cui all’art. 64 del d.l. n. 73 del 2021, è da ritenersi “neutro” rispetto

    alla maturazione del credito d’imposta “prima casa”, nel senso che pur non valendo quale “riacquisto”

    idoneo a formare il credito stesso, non ne determina l’azzeramento. Il credito d’imposta previsto dalla

    legge n. 448 del 1998 potrà, quindi, comunque maturare in caso di successiva alienazione e riacquisto

    di “prima casa” privo dei requisiti “under 36” (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 4).

    Requisiti

    Per quanto concerne gli immobili e le tipologie di atti agevolabili occorre far riferimento sempre alle

    disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa” di cui alla nota II-bis, posta in calce all’art.

    1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 2). Gli

    immobili ammessi al beneficio sono, quindi, quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie

    catastali:

    - A/2 (abitazioni di tipo civile);

    - A/3 (abitazioni di tipo economico);

    - A/4 (abitazioni di tipo popolare);

    - A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);

    - A/6 (abitazione di tipo rurale);

    - A/7 (abitazioni in villini);

    - A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

    Sono escluse, invece, le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo

    signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

    Le agevolazioni “prima casa under 36” si estendono alle pertinenze dell’immobile principale, anche

    se acquistate con atto separato (Circolare 29.05.2013 n. 18/E), ma limitatamente ad una sola unità

    classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per

    esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).

    107

    Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici “prima casa under 36” si applicano a tutti gli atti

    comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento

    o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di

    abitazione sopra indicate (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 2). Ne consegue che, per quanto

    compatibili, trovano integrale applicazione, in proposito, i chiarimenti forniti con riferimento alla

    citata agevolazione “prima casa” (Circolare 1.3.2001 n. 19/E, Circolare 12.8.2005 n. 38/E e

    Circolare 21.2.2014 n. 2/E).

    In coerenza con quanto già chiarito nella prassi in materia di agevolazione “prima casa”, la cui

    applicazione può essere richiesta anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene

    tramite un provvedimento giudiziale (Risoluzione 28.05.2021 n. 38/E), le agevolazioni “prima casa

    under 36” spettano anche nel caso in cui il diritto sull’immobile si acquisisca per effetto di un decreto

    di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale (ad es. un’asta giudiziale).

    Nel caso di insussistenza dei requisiti previsti specificamente per le agevolazioni “prima casa under

    36” (ad es. il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni), o nelle ipotesi di

    decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per gli acquisti soggetti a Iva, viene meno il credito

    d’imposta con il conseguente recupero dello stesso (oltre all’applicazione di sanzioni e interessi), nel

    caso sia già stato utilizzato.

    Si ritiene che, analogamente a quanto chiarito per l’agevolazione “prima casa” (Circolare del 12

    agosto 2005, n. 38/E), l’agevolazione in commento spetti anche nell’ipotesi in cui il trasferimento

    riguardi un immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche

    dell’abitazione “non di lusso”. Al riguardo, si rendono applicabili le considerazioni già fornite con la

    citata Circolare n. 38/E del 2005, nella quale è stato precisato che, qualora l’acquisto soggetto

    all’imposta di registro riguardi un immobile non ultimato, si può beneficiare dell’agevolazione purché

    in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti.

    Modalità di fruizione del credito d’imposta

    Il credito d’imposta maturato dal contribuente under 36 (pari all’Iva corrisposta) per l’acquisto della

    “prima casa” assoggettato ad Iva non è richiedibile a rimborso, ma può essere utilizzato:

    - in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni

    dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure

    - in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione

    da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, oppure

    108

    - limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, in compensazione ai sensi

    del d.lgs. n. 241 del 1997, tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”

    (Risoluzione 27.10.2020 n. 62/E).

    Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei

    redditi successiva all’acquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato

    effettuato l’acquisto stesso (Circolare 14.10.2021 n. 12, paragrafo 3).

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito d’imposta prima casa under 36


    - Atto di acquisto dell’immobile o decreto di trasferimento a seguito

    di procedimento giudiziale
    - Dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti per fruire delle

    agevolazioni prima casa under 36 se non risultano nel
    provvedimento giudiziale

    - Atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa
    assoggettata ad IVA

    - Copia della DSU utilizzata in sede di redazione dell’atto di acquisto
    - Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate


    Residuo credito d’imposta

    risultante dalla precedente dichiarazione
    - Riportare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che

    non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente
    dichiarazione, indicato nel rigo 157 del prospetto di liquidazione
    (mod. 730-3) del mod.730/2022, o indicato nel rigo RN47, col. 44,
    del mod. REDDITI PF 2022

    109

    Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus) (Rigo

    G9)

    Art.1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - Art. 1, commi 318 e 319, della legge 28 dicembre 2015, n.
    208 (legge di stabilità 2016)

    Aspetti generali

    L’art. 1 del d.l. n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha

    introdotto, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo

    della cultura e il rilancio del turismo, un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro

    effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 a sostegno della

    cultura (c.d. Art bonus).

    La citata disposizione è finalizzata a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad

    introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali

    riguardanti i beni culturali, superando le attuali differenze previste dalle disposizioni del TUIR che

    riconoscono una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base

    imponibile alle persone giuridiche (Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 2).

    Tale credito d’imposta è stato reso permanente dall’art. 1, commi 318 e 319, della legge di stabilità

    2016.

    Le erogazioni liberali sono ammissibili al beneficio dell’Art bonus, a condizione che non sussistano

    forme di controprestazione o riconoscimenti di natura economica incompatibili con la natura di

    liberalità e che non siano finalizzate ad un generico sostegno dell’attività del soggetto beneficiario.

    Sulla base di tale principio, non sono ammissibili all’agevolazione in esame i contributi deliberati

    annualmente dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di

    sostenere l’attività concertistica e corale dell’Ente.

    Soggetti interessati

    La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano

    erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

    Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’art. 2 del TUIR, ossia le persone fisiche

    residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa

    (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).

    110

    Limiti

    Il credito d’imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate.

    Alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito

    imponibile.

    Requisiti

    Per usufruire del credito d’imposta, le erogazioni liberali in commento devono essere finalizzate a:

    ? interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

    ? sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche,

    archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), come definiti dall’art. 101 del

    Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di

    tradizione e, dal 27 dicembre 2017 (art. 5, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175), delle

    istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale,

    dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di

    distribuzione. L’art. 183, comma 9, del d.l. n. 34 del 2020 ha esteso a nuove categorie di soggetti

    finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) la possibilità di ricevere un sostegno da privati

    attraverso erogazioni liberali che consentono di usufruire del credito di imposta Art bonus. Tra le

    nuove categorie, che si aggiungono a quelle già previste dalla l. n. 175 del 2017, vi sono i

    complessi strumentali, le società concertistiche e corali, i circhi e gli spettacoli viaggianti;

    ? realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni

    pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

    ? realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici

    qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

    Sono escluse dall’Art bonus le erogazioni finalizzate al recupero strutturale ed artistico di un bene

    che non presenta le caratteristiche per essere considerato come un “bene culturale pubblico”.

    A decorrere dal 19 ottobre 2016, il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate

    a favore (art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge

    15 dicembre 2016, n. 229):

    ? del Ministero della cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali

    di interesse religioso presenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche

    appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;

    ? dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e

    dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

    111

    Le società concertistiche e corali, invece, sono quelle di cui all’art. 23, comma 1, del decreto

    ministeriale 27 luglio 2017, recante «Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la

    liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo [FUS]

    di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», che riconosce il contributo a valere sul FUS per la

    programmazione di attività concertistiche e corali di cui all’art. 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800,

    agli organismi che organizzino in Italia, nell’anno, almeno quindici concerti.

    Per espressa previsione di legge, per le erogazioni in esame non si applicano le disposizioni di cui

    all’art. 15, comma 1, lett. h) e i), del TUIR. Il credito d’imposta sostituisce la detrazione spettante:

    - sia per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali

    territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con

    decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente

    riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di

    documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività

    culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la

    protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel

    decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni

    effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse

    scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine

    necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche

    ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione, la

    catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali

    - e sia le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito

    complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni

    legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello

    spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento

    delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

    La disciplina del TUIR resta comunque in vigore per le fattispecie non contemplate dall’art. 1 del d.l.

    n. 83 del 2014 come, ad esempio, l’erogazione per l’acquisto di beni culturali.

    Modalità di fruizione del credito

    Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

    112

    Le persone fisiche fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere

    della prima quota (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi

    relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.

    La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta

    successivi senza alcun limite temporale.

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte. Ne deriva, quindi, che il credito d’imposta non spetta per le erogazioni

    liberali effettuate in contanti.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal

    beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.

    È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, per i pagamenti effettuati è necessario che la natura di

    liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto

    della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta

    rilasciata dal beneficiario.

    Con esclusivo riferimento agli spettacoli organizzati dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di

    tradizione, la rinuncia all’ottenimento del voucher - che ai sensi dell’art. 88, comma 1, del decreto-

    legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituisce

    il rimborso in denaro del biglietto - da parte dell’acquirente rappresenta un’erogazione liberale valida

    ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art bonus, se posta in essere secondo le modalità e le

    prescrizioni stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; più precisamente,

    l’applicabilità dell’Art bonus è condizionata dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti

    dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente,

    nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale (Risoluzione 15.07.2020 n. 40/E). Al riguardo, si

    fa presente che, nella nozione di circuiti di distribuzione, vanno ricompresi quegli organismi senza

    scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgano attività di distribuzione,

    promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi, anche di musica popolare contemporanea di

    qualità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.

    113

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali a favore della cultura

    - Ricevuta del versamento bancario o postale
    - Ricevuta nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata in

    caso uso di carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e
    circolari

    - Estratto conto della società che gestisce la carta di credito in
    caso di erogazioni effettuate tramite carta di credito

    - Dalla documentazione attestante il versamento deve risultare il
    carattere di liberalità del pagamento

    Rata successiva alla prima o residuo rata
    precedente

    - Modello 730/2022 o modello Redditi PF 2022

    114

    Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato (Rigo G11)

    Art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 - Decreto del Ministero della giustizia 23 dicembre 2015

    Aspetti generali

    L’art. 21-bis del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,

    ha introdotto, in via sperimentale, un credito d’imposta al fine di incentivare i procedimenti di

    negoziazione assistita e gli arbitrati. Le disposizioni attuative di tale norma sono state

    successivamente emanate dal Ministero della giustizia con decreto del 23 dicembre 2015.

    Tale credito è stato reso permanente dall’art. 1, comma 618, della legge di stabilità 2016.

    Requisiti e limiti

    Il credito d’imposta spetta per un importo massimo di euro 250 per i compensi corrisposti agli

    avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusasi con successo, nonché agli

    arbitri in casi di conclusione dell’arbitrato con lodo.

    L’agevolazione, con riferimento all’anno d’imposta 2015, poteva essere richiesta a partire dall’11

    gennaio 2016 e fino all’11 febbraio 2016 al Ministero della giustizia in modalità telematica. Per

    l’anno 2017, la trasmissione doveva essere effettuata, nel periodo compreso tra il 5 gennaio 2017 e il

    10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall’anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.

    In caso di definizione con successo di più negoziazioni o di più arbitrati, è necessario trasmettere

    diverse richieste.

    Il Ministero stesso comunicava al richiedente, entro il 30 aprile 2016, l’importo del credito d’imposta

    effettivamente spettante per ciascun procedimento da utilizzare in compensazione anche con modello

    F24 ma trasmesso solo in modalità telematica.

    Con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2015, il Ministero della giustizia comunica

    all’interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi,

    l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e

    determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate.

    Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, è utilizzabile a decorrere dalla

    data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero in diminuzione delle imposte sui

    redditi, non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui

    redditi e dell’Irap. La parte del credito non utilizzata (rigo 151 del Modello 730-3/2023 o rigo RN47,

    col. 15, del modello Redditi PF2023) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive

    dichiarazioni dei redditi.

    115

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito d’imposta negoziazione e
    arbitrato

    - Comunicazione Ministero della giustizia

    Credito compensato in F24
    - Modello F24

    116

    Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

    (Rigo G15-cod. 1)

    Art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

    Aspetti generali

    Ai contribuenti che, per la risoluzione di controversie civili o commerciali, si avvalgono di soggetti

    abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, spetta un credito d’imposta pari all’indennità a questi

    corrisposta. Il credito è riconosciuto entro il limite massimo di euro 500 in caso di successo della

    mediazione mentre, in caso di insuccesso, il medesimo credito è ridotto della metà.

    Ai fini della fruizione del credito d’imposta in esame, il legislatore ha previsto una specifica

    procedura secondo cui il Ministero della giustizia, entro il 30 aprile di ogni anno, è tenuto ad emanare

    un decreto con il quale viene comunicato:

    ? l’ammontare delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito

    d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente;

    ? il credito d’imposta spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in proporzione alle

    risorse stanziate e nei limiti previsti.

    Entro i successivi 30 giorni (e, quindi, entro il 30 maggio di ogni anno), il Ministero della giustizia

    comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e trasmette all’Agenzia delle

    entrate, in via telematica, l’elenco dei beneficiari ed i relativi importi a ciascuno comunicati.

    Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è

    utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

    Il credito non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui

    redditi. Pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2022 risulti

    superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal

    contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta in esame può essere

    utilizzato in compensazione, tramite modello F24 o in diminuzione dell’IRPEF.

    In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi, si decade dal beneficio.

    Il limite di euro 500 o di euro 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento e pertanto, in caso

    di più mediazioni, è possibile fruire di un importo eccedente il limite di euro 500.

    In dichiarazione occorre distinguere il credito d’imposta (da indicare in colonna 3) utilizzato in

    compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

    117

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito d’imposta mediazioni
    - Comunicazione Ministero della giustizia
    - Modello F24 se utilizzato in compensazione

    118

    Credito d’imposta APE (Rigo G15 - cod. 2)

    Art. 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)

    Aspetti generali

    L’art. 1, comma 166, della legge di bilancio 2017, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 91,

    della legge di bilancio 2022, ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2022,

    l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontaria).

    L’APE è un prestito corrisposto in quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente

    iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di

    contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, commi 6 e 7, del d.l.

    n. 201 del 2011, entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione,

    al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta per il tramite dell’INPS, sia pari

    o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.

    La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di

    premorienza, avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni, a partire dalla

    maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

    Il comma 177 stabilisce che le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito

    ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e che, a fronte degli interessi sul finanziamento

    e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore,

    è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a

    un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

    Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è

    riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del

    trattamento di pensione. L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente

    all’erario nella sua qualità di sostituto di imposta.

    Con particolare riferimento ai soggetti c.d. “incapienti”, la risoluzione del 17 dicembre 2018, n. 88/E,

    ha precisato che, in linea con quanto affermato nella relazione tecnica alla norma di introduzione

    dell’APE volontaria, secondo cui «il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza…»,

    il credito di imposta in esame, sotto forma di rimborso, può essere riconosciuto dall’INPS, in favore

    di detti soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di

    pensione. L’Istituto previdenziale potrà recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare

    mensilmente all’erario.

    119

    Nei punti 381 e 382 della CU 2023 sono riportati, rispettivamente, l’ammontare del credito usufruito

    che ha trovato capienza nell’ammontare dell’imposta lorda al netto delle detrazioni e del credito

    d’imposta per le imposte pagate all’estero eventualmente riconosciuto e l’ammontare del credito

    rimborsato dal sostituto in quanto eccedente l’imposta lorda.

    Nella colonna 2 del rigo G 15 deve essere riportato l’importo indicato nel punto 381 della CU 2023.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito d’imposta APE - CU 2023

    120

    Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica (Rigo G15 -

    cod 5)

    Art. 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto del Ministro dell’economia e
    delle finanze 21 settembre 2021

    Aspetti generali

    Le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, contestualmente all’acquisto di un

    veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, consegnano per la

    rottamazione un secondo veicolo di categoria M1, hanno diritto a un credito di imposta, per le spese

    sostenute, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette

    elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione

    o sostenibile.

    Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso

    soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del

    medesimo veicolo, oppure, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato,

    da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

    Le disposizioni attuative sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del

    21 settembre 2021.

    Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito

    d’imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio

    2022, prot. n. 28363/2022, con cui è stato approvato anche il modello di “Istanza per il

    riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di

    mobilità sostenibili”, con le relative istruzioni, da inviare dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.

    Soggetti interessati

    Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le persone fisiche, residenti e non residenti, al di fuori

    dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

    Limiti

    Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di euro 750, può essere fruito non oltre il periodo

    d’imposta 2022 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili, pari a 5 milioni di euro.

    121

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.176217 del 23 maggio 2022 è

    stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è pari al 100 per cento.

    Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le

    medesime spese.

    Modalità di fruizione del credito d’imposta

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle

    imposte dovute. Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo

    d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante.

    Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo

    d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella

    dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito d’imposta per monopattini
    elettrici e servizi di mobilità elettrica

    ? Ricevute del versamento bancario o postale o quietanze di pagamento
    recanti gli importi sostenuti a tale titolo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
    2020

    ? Attestazione della rottamazione
    ? Autocertificazione che il veicolo consegnato per la rottamazione deve

    essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del
    nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del
    medesimo veicolo; in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
    autocertificazione che lo stesso deve essere intestato, da almeno dodici
    mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
    familiari

    ? Copia della Comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate e ricevuta di
    accettazione

    122

    Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Rigo G15 – cod. 6)

    Art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)

    Nel rigo G15 deve essere indicato l’importo residuo relativo al credito d’imposta per l’incremento

    dell’occupazione istituito dall’art. 2, commi da 539 a 547, della legge finanziaria 2008.

    Si ricorda che tale credito veniva riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1°

    gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori

    dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (Circolare 10.07.2008 n. 48/E).

    Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,

    Sardegna, Abruzzo e Molise.

    on essendo stata prorogata tale misura agevolativa, non è più possibile avere un credito d’imposta,

    ma solo residui di crediti che non hanno trovato capienza nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

    nella colonna

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito d’imposta per l’incremento
    dell’occupazione

    per

    - Modello 730/2022 o Redditi PF 2022
    - Modello F24 in caso di compensazioni effettuate
    - Ricevuta telematica di accoglimento dell’istanza di richiesta del credito

    123

    Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus) (Rigo

    G15 – cod. 7)

    Art.1, commi 145-150, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - Art.1, comma 231, della legge 28 dicembre 2015,
    n. 208 (legge di stabilità 2016)

    L’art. 1, commi da 145 a 150, della l. n. 107 del 2015, così come modificato dall’art. 1 comma 231,

    della legge di stabilità 2016, ha previsto, a partire dal 2016, un credito d’imposta per le erogazioni

    liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione per:

    ? la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle

    esistenti;

    ? il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

    Il credito è pari al:

    ? 65 per cento delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017;

    ? 50 per cento delle erogazioni effettuate nell’anno 2018.

    Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le

    istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

    Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, nonché agli enti non commerciali e ai

    soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le

    medesime spese; spetta a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato

    sul capitolo n. 3626, appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN:

    IT40H0100003245348013362600.

    Le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuati in favore delle scuole paritarie

    vanno effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie

    stesse con sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, comma 620, della legge di bilancio 2017).

    Le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di euro 100.000 per

    ciascun periodo d’imposta.

    Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non

    utilizzata (rigo 150 del Modello 730-3/2023 oppure rigo RN47, colonna 27, del Modello Redditi PF

    2023) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.

    124

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito d’imposta per erogazioni alla
    scuola

    - Ricevuta di effettuazione delle erogazioni
    - Dalla documentazione attestante il versamento deve risultare il carattere di

    liberalità del pagamento

    Rata successiva alla prima o residuo
    rata precedente

    - Modello 730/2022 o modello Redditi PF 2022

    125

    Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Rigo

    G15, cod. 9)

    Art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

    Aspetti generali

    L’art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), al fine di favorire

    l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, riconosce in favore

    delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice

    identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo

    svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast, un credito d’imposta per le spese sostenute

    nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti

    utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire

    la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per

    COVID-19.

    I criteri, le modalità di applicazione, fruizione e i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza

    per il riconoscimento del credito d’imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021, con cui è stato approvato anche

    il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di

    protezione”, con le relative istruzioni, da inviare dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021.

    Per i chiarimenti in merito all’agevolazione in commento si rinvia alla circolare del 7 luglio 2022, n.

    24/E, pag. 350 e seguenti.

    126

    Credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica (Rigo G15,

    cod. 10)

    Art. 1, commi 1087-1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Art. 1, comma 713, della legge 30 dicembre

    2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

    Aspetti generali

    L’art. 1, commi 1087, 1088 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di razionalizzare

    l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile,

    riconosce, tra gli altri, alle persone fisiche non esercenti attività economica un credito d’imposta nella

    misura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per l’acquisto

    e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride

    carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano

    erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 1.000 per

    ciascuna unità immobiliare.

    Tipologia di spesa ammessa

    Concorrono alla determinazione del credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto e

    l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride

    carbonica alimentare E 290.

    Limite di detraibilità

    Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche non esercenti attività economica nella misura del 50

    per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, fino ad un massimo di euro

    1000 per ciascuna unità immobiliare.

    Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 giugno 2021, prot. n. 153000, ha definito

    i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta in esame.

    Il suddetto provvedimento ha stabilito, in particolare, che, ai fini del rispetto del limite di spesa annuo

    previsto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato

    nella comunicazione validamente presentata dal soggetto beneficiario moltiplicato per la percentuale

    resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo

    di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. Detta percentuale è

    ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’art. 1, comma 1088, della legge di

    127

    bilancio 2021, all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni

    validamente presentate.

    Con riferimento al periodo d’imposta 2022, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    3 aprile 2023, prot. n. 2023/116259, ha stabilito che la percentuale di credito d’imposta riconosciuto

    è pari al 17,9005 per cento.

    Pertanto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito

    risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per

    la percentuale del 17,9005, troncando il risultato all’unità di euro.

    Il credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica è utilizzabile in detrazione

    nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e

    in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione ai sensi

    dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (compensazione in F24).

    Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di

    plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto in materia di

    detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi

    effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il contribuente deve conservare ed esibire la fattura o il documento commerciale di cui al decreto del

    Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del

    soggetto richiedente il credito e la Comunicazione, con la relativa ricevuta di accettazione, inviata

    all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del 16 giugno 2021.

    Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una

    fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto

    richiedente il credito (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del

    2021).

    Il credito di imposta in esame spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario

    o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (cfr. punto 3.3 del provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 2021).

    Il medesimo provvedimento, al punto 3.5, ha comunque previsto che per le spese sostenute prima del

    16 giugno 2021 (data di pubblicazione del provvedimento), ai fini del riconoscimento del credito

    d’imposta:

    128

    a) sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati

    con mezzi diversi da quelli “tracciabili”;

    b) è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui

    predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

    Tipologia Documenti

    Credito di imposta
    per depuratori acqua e riduzione

    consumo di plastica

    - Fattura o documento commerciale da cui risulti il codice fiscale del soggetto
    richiedente il credito e la modalità di pagamento utilizzata

    - Ricevute del versamento bancario o postale o quietanze di pagamento
    “tracciabili” delle spese agevolabili sostenute nel periodo d’imposta 1°
    gennaio 2022 - 31 dicembre 2022

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata,
    estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte intestato al
    soggetto beneficiario del credito d’imposta da cui sia possibile ricavare la
    correlazione tra la spesa sostenuta e il documento certificativo relativo alla
    spesa agevolata

    - Comunicazione trasmessa all’Agenzia ai sensi del provvedimento del 16
    giugno 2021 e la ricevuta di accettazione

    129

    Credito d’imposta per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata (Rigo G15,

    cod. 12)

    Art. 1, comma 737, legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5

    maggio 2022

    Aspetti generali

    Il comma 737 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta a

    favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese

    documentate per lo svolgimento dell’attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del

    decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

    Ai sensi della citata lettera e), per attività fisica adattata (AFA) si intendono i programmi di esercizi

    fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e

    organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici

    specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che

    hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono

    in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in

    strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di

    attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

    Le disposizioni attuative per l’accesso al credito d’imposta sono individuate con il decreto del

    Ministro dell’economia e delle finanze del 5 maggio 2022.

    Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito

    d’imposta sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre

    2022, prot. n. 382131/2022, con cui è stato approvato anche il modello di “Istanza per il

    riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica

    adattata”, con le relative istruzioni, da inviare dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.

    Soggetti interessati

    Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le persone fisiche, residenti e non residenti, al di fuori

    dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

    Limiti

    Il credito d’imposta compete nel limite delle risorse erariali disponibili, pari a 1,5 milioni di euro.

    130

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023, prot. n. 94779/2023,

    è stato stabilito che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario

    è pari al 97,5838 per cento dell’importo indicato nell’istanza.

    Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le

    medesime spese.

    Modalità di fruizione del credito d’imposta

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle

    imposte dovute.

    Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2022

    l’importo del credito d’imposta spettante.

    Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo

    d’imposta 2022 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella

    dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito d’imposta per le spese sostenute
    per fruire di attività fisica adattata

    ? Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e lo svolgimento
    dell’AFA, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale
    certificazione

    ? Fattura, ricevuta o documento commerciale da cui risulti il codice fiscale
    del soggetto beneficiario del credito d’imposta, la causale del pagamento
    e l’importo pagato

    ? Copia della Comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del
    provvedimento dell’11 ottobre 2022 e ricevuta di accettazione

    131

    Credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy (Rigo

    G15, cod. 14 e 15)

    Art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99

    L’art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, rubricata «Istituzione del Sistema terziario di

    istruzione tecnologica superiore», introduce, a decorrere dall’anno di imposta 2022, un credito di

    imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy –

    incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche

    con espressa destinazione all’incremento del patrimonio delle medesime fondazioni – nella misura

    del 30 per cento delle erogazioni effettuate (codice 14).

    Qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in

    cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d’imposta è pari al 60

    per cento delle erogazioni effettuate (codice 15).

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366,

    sono state definite le modalità di fruizione del credito d’imposta in esame.

    Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici

    postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 ed è

    utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al

    periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione ai sensi

    dell’art. 17 del citato d.lgs. n. 241 del 1997.

    L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta

    successivi. Il credito d’imposta in esame non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta

    regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte

    delle medesime erogazioni.

    132

    Documenti da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Credito di imposta per erogazioni liberali in
    favore delle fondazioni ITS Academy

    - Fattura, ricevuta o documento commerciale da cui risulti il
    codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta, la
    causale del pagamento e l’importo pagato

    ? Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti
    l’erogazione effettuata, ad es.: ricevuta della carta di debito o
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei
    pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite
    Istituti di moneta elettronica autorizzati;

    ? Dalla documentazione attestante il versamento deve risultare il
    carattere di liberalità del pagamento

    133

    ALLEGATO

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE

    Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

    Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….., nato/a

    a …………………………………………………………………………………………………….il

    ………………...codice fiscale ………………………………………………………., avvalendosi delle

    disposizioni del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici

    goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di

    dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a

    verità, dichiara quanto segue:

    Righi 730 DICHIARAZIONE

    E23
    I contributi riferiti al Libretto Famiglia Inps indicati sono relativi esclusivamente a
    prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici

    E25
    È stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della l. n. 104 del 1992 dalla
    Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra
    commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.

    E25
    Le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari
    indicati nell’art. 433 c.c. (indicare vincolo di parentela
    ..........................................................................).

    E32 Non sussistono rapporti di parentela con il locatario.

    E32

    Il canone di locazione non è superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art. n. 18
    del DPR n. 380 del 2001, ovvero non è superiore al minore importo tra il canone definito ai
    sensi dell’art. 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998 (contratto a “canone concordato”), e quello
    stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della l. n. 350 del 2003 (contratto a “canone
    speciale”).

    134

    E33
    Le somme restituite al soggetto erogatore in anni precedenti non sono state dedotte dal
    sostituto d’imposta e non sono state restituite al netto delle imposte.

    E71 cod 1 e 2

    cod. 1 e 2

    L’immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale.

    E71
    Cod. 4

    L’unità immobiliare o parte di essa presa in affitto è diversa da quella destinata ad abitazione
    principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti di legge.

    dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. E72
    Ha diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che
    trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato tutte le condizioni previste.

    E81
    È stato riconosciuto non vedente, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 138 del 2001 dalla
    Commissione medica pubblica e di essere in possesso della relativa certificazione oltre che
    di un cane guida.

    G4
    Di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero e che
    le relative imposte sono definitive.

    G15 codice 5
    Il veicolo consegnato per la rottamazione era intestato da almeno dodici mesi allo stesso
    soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
    del medesimo veicolo

    G15 codice 5
    Il nuovo veicolo in locazione finanziaria è intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto
    utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari

    G15 codice 8
    L’immobile è utilizzato esclusivamente per l’uso personale o familiare e che per le spese
    relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme non si fruisce di
    altre agevolazioni fiscali.

    G15 codice 9

    Di svolgere attività ricettiva di bed and breakfast a carattere non imprenditoriale

    G15
    codice 12

    Di essere in possesso della certificazione medica che attesti il collegamento tra le spese
    sostenute e lo svolgimento dell’attività fisica adattata (AFA).

    La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:

    DATA FIRMA

    Allegato: copia del documento di identità.

    135

    ALLEGATO

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE A
    ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE

    Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

    Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................... , nato/a

    ......................................................................................................... il ................................................ ,

    codice fiscale ...................................................................................... , avvalendosi delle disposizioni del DPR

    n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art.

    75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci,

    falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto

    segue:

    Righi 730 DICHIARAZIONE

    E30
    In qualità di familiare a carico, i contributi versati a mio favore non sono stati da me
    dedotti o saranno dedotti soltanto nella misura di euro ...................

    La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:

    DATA FIRMA


    Allegato: copia del documento di identità.

    136

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con

    la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici

    dipendenti.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati