• Circolare Agenzie Entrate 14/E del 19/06/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 14/E del 19/06/2023
  • CIRCOLARE N. 14 /E

    Direzione Centrale Coordinamento Normativo





    Roma, 19 giugno 2023




    OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto

    a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri
    elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle
    persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno
    d’imposta 2022 – Parte prima

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    Premessa .................................................................................................................................. 5

    Il rilascio del visto di conformità .......................................................................................... 7

    Redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione ............ 17

    Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E) ............ 23

    Spese sanitarie....................................................................................................................... 37

    Spese sanitarie (Rigo E1) ...................................................................................................... 43

    Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica
    (Rigo E1 colonna 1)
    .............................................................................................................. 65

    Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2) ................ 67

    Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3) ........................................................... 69

    Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4) ................................... 75

    Spese per acquisto cane guida (Rigo E5) ............................................................................. 88

    Rateizzazione spese sanitarie (Rigo E6) ............................................................................... 90

    Interessi passivi per mutui ................................................................................................... 91
    Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (Rigo E7) ..................... 95

    Interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l’acquisto di altri immobili (Rigo

    E8/E10, cod. 8) ............................................................................................................................ 113

    Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (Rigo E8/E10, cod. 9) ........ 116

    Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (Rigo E8/E10,

    cod. 10 e 46) ................................................................................................................................. 119

    Interessi relativi a prestiti o mutui agrari (Rigo E8/E10, cod. 11 e 47) .................................... 126

    Spese per istruzione diverse da quelle universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12) ................ 128

    Spese per istruzione universitaria (Rigo E8/E10, cod. 13) ............................................. 133

    Spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14)................................................................................ 145

    Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (Rigo E8/E10, cod. 15) .......... 147

    Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16) ...................... 150

    Spese per l’intermediazione immobiliare (Rigo E8/E10, cod. 17) ................................. 153

    Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10, cod.
    18) ......................................................................................................................................... 157

    3

    Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o
    da altri eventi straordinari (Rigo E8/E10, cod. 20) ......................................................... 162

    Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive
    dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21) ............................................................................. 164

    Contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Rigo E8/E10, cod. 22) .............. 166

    Erogazioni in denaro alla Fondazione La Biennale di Venezia (Rigo E8/E10, cod.
    24) ......................................................................................................................................... 168

    Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico (Rigo E8/E10, cod. 25) ................. 170

    Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod.
    26) ......................................................................................................................................... 174

    Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo (Rigo E8/E10, cod. 27) ............ 178

    Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (Rigo
    E8/E10, cod. 28) .................................................................................................................. 180

    Spese veterinarie (Rigo E8/E10, cod. 29) ......................................................................... 182

    Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato (Rigo E8/E10, cod. 30) ........ 185

    Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Rigo E8/E10,
    cod. 31) ................................................................................................................................. 187

    Contributi versati per il riscatto del corso di laurea o del corso ITS Academy dei
    familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32) ......................................................................... 190

    Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido (Rigo
    E8/E10, cod. 33) .................................................................................................................. 192

    Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (Rigo
    E8/E10, cod. 35) .................................................................................................................. 194

    Premi di assicurazione (Rigo E8/E10, cod. 36 - 38 e 39) ................................................. 196
    Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Rigo E8/E10, cod. 36) ....... 198

    Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (Rigo

    E8/E10, cod. 38) .......................................................................................................................... 200

    Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel

    compimento degli atti della vita quotidiana (Rigo E8/E10, cod. 39) ......................................... 202

    Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
    regionale e interregionale (Rigo E8/E10, cod. 40) ........................................................... 206

    Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (Rigo
    E8/E10, cod. 43) .................................................................................................................. 210

    4

    Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico
    dell’apprendimento (DSA) (Rigo E8/E10, cod. 44) ......................................................... 212

    Spese sostenute per l'iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra
    5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale
    e coreutica (AFAM) (Rigo E8/E10, cod. 45) .................................................................... 215

    Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose
    o laiche (Rigo E8/E10, cod. 61) .......................................................................................... 217

    Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici (Rigo E8/E10, cod. 62) ...... 220

    Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS, delle associazioni di
    promozione sociale e degli altri ETS iscritti nel RUNTS (Rigo E8/E10, cod. 71) ........ 223

    Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (Rigo E8/E10, cod. 76)
    .............................................................................................................................................. 227

    Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo
    E14) ...................................................................................................................................... 231

    ALLEGATO ....................................................................................................................... 235

    5

    Premessa

    La presente circolare (da ora in avanti anche “Raccolta”) costituisce una trattazione sistematica delle

    disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni

    liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al

    Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi

    ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

    In particolare, sono trattate le disposizioni sul visto di conformità, sui redditi e sulle ritenute certificati

    dai sostituti d’imposta e sugli oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda

    contenuti nel Quadro E - “Oneri e spese” - sezione I del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023.

    Sono oggetto di trattazione in ulteriori documenti di prassi gli oneri e le spese per i quali spetta una

    deduzione dal reddito complessivo, i crediti d’imposta, le detrazioni pluriennali relative a immobili

    (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, Ecobonus e

    Superbonus), le altre detrazioni e i versamenti in acconto e il riporto dell’eccedenza dalla precedente

    dichiarazione.

    La Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la

    Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

    ? per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità

    sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle

    finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto

    nonché

    ? per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza

    e di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

    1973, n. 600.

    L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto

    della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento

    della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione

    uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici

    dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività

    nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

    La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n.

    7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno

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    2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022, n. 24/E, e del 25 luglio 2022, n. 28/E, tiene conto delle novità

    normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2022.

    Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa

    per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2023 e che consente, pertanto, di

    individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che

    contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro i singoli paragrafi

    sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai

    professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è

    ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di

    per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati.

    Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere

    dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.

    La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti

    non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai

    contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per

    le questioni affrontate in sede di assistenza.

    La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni

    sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare,

    al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo

    documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi

    di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova

    del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare. Rimane fermo il

    potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza

    dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle

    dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del

    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo

    decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese

    dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri

    deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art.

    76 del citato DPR n. 445 del 2000.

    7

    Il rilascio del visto di conformità

    L’art. 39, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall’art. 7-

    bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019,

    n. 26, prevede che, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il

    professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo,

    il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata,

    sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del

    contribuente.

    La citata l. n. 26 del 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29

    marzo 2019, n. 75 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; pertanto, come già

    specificato nella circolare del 24 maggio 2019, n. 12/E, la versione modificata dell’art. 39, comma 1,

    lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, è entrata in vigore il 30 marzo 2019. In conclusione, le nuove misure

    destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all’assistenza

    fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall’assistenza fiscale

    prestata nel 2019.

    La norma vigente conferma che il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una

    dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova

    dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è

    definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sempre che l’infedeltà del visto

    non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di

    cui al d.m. n. 164 del 1999.

    In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

    472.

    La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente (art. 5, comma 3, del

    decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di

    conformità (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014).

    Inoltre, si rileva che la procedura prevista per le attività successive resta quella relativa alla procedura

    di controllo in argomento indicata dall’art. 26 del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999. Pertanto,

    si deve intendere che l’applicazione dei menzionati effetti è limitata esclusivamente alle fattispecie

    che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-ter.

    Si segnala, infine, che il comma 3-quater del citato art. 26 del d.m. n. 164 del 1999 non appare

    coordinato con le nuove disposizioni allorquando stabilisce che l’ammontare delle somme dovute dal

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    RAF/CAF o dal professionista è «pari all’imposta, agli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del

    mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all’articolo

    13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi».

    La riduzione a due terzi deve intendersi applicabile all’importo pari al 30 per cento della maggiore

    imposta riscontrata indicata alla lett. a), del comma 1 dell’art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Verifiche di conformità

    Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità,

    il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del d.m. n.

    164 del 1999. Per quanto chiarito nei paragrafi precedenti, le conseguenze dell’apposizione del visto

    infedele previste dall’art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto

    dei controlli.

    Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele

    in relazione alla verifica:

    ? della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle

    relative certificazioni esibite;

    ? delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai

    documenti presentati dal contribuente;

    ? delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai

    documenti presentati dal contribuente;

    ? dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti

    dal contribuente.

    Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da

    quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista

    abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:

    ? della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni

    esibite (CU);

    ? dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il

    riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;

    ? delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le

    risultanze dei dati della dichiarazione;

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    ? delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle

    risultanze dei dati della dichiarazione;

    ? dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati

    risultanti dalla dichiarazione;

    ? degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

    Si evidenzia che la verifica su elementi oggetto del controllo sopra indicato ovvero quella effettuata

    su elementi oggetto del controllo di cui al citato art. 36-ter può essere valutata anche ai sensi dell’art.

    39, commi 4 e 4-ter, del d.lgs. n. 241 del 1997, nell’ambito della condotta dei CAF ai fini

    dell’applicazione delle sanzioni non pecuniarie e pecuniarie ivi previste (revoca/sospensione

    dell’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza fiscale, mancato rispetto dei livelli di servizio).

    La definitività del rapporto non si verifica se il Centro di assistenza fiscale o il professionista,

    successivamente alla trasmissione della dichiarazione e prima dell’eventuale comunicazione prevista

    dall’art. 26, comma 3-ter, del d.m. n. 164 del 1999, si accorgono in sede di controllo di aver commesso

    errori in relazione al visto rilasciato e trasmettono una dichiarazione rettificativa del contribuente

    ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova

    dichiarazione, come specificato nel paragrafo Dichiarazione rettificativa.

    Inoltre, la definitività del rapporto non si verifica in relazione alla mancata sussistenza delle

    condizioni soggettive attestate dal contribuente e delle situazioni autocertificate elencate nel prospetto

    allegato alla presente circolare ovvero in relazione alla correttezza degli elementi reddituali indicati

    dal contribuente per le quali il controllo continua ad essere eseguito in capo al contribuente.

    Resta confermato che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese

    suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del

    riconoscimento della spesa. Al riguardo, con la circolare del 31 maggio 2005, n. 26/E, è stato chiarito

    che il soggetto che presta l’assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in

    relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo

    al contribuente l’esibizione.

    Occorre tener conto dell’esigenza di evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte: la

    prima come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta, la seconda come onere da far valere

    in sede di dichiarazione dei redditi.

    Pertanto, il contribuente, nelle ipotesi in cui intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei

    redditi la medesima tipologia di onere già presente nella Certificazione Unica (CU), deve annotare

    sul documento di spesa che la stessa è diversa da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta.

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    L’annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente. È cura del soggetto che presta l’assistenza

    informarlo dei presupposti che legittimano la deduzione/detrazione (Circolare 21.04.2009 n. 18/E).

    In generale, la responsabilità del CAF o del professionista non si configura se i dati dichiarati trovano

    corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso in cui

    i dati in possesso dell’Amministrazione divergano dai dati dichiarati. Il controllo, in tal caso, può

    essere proseguito nei confronti del contribuente.

    Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali

    indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari). Pertanto, il contribuente non

    è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi fondiari indicati nella

    dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata

    all’inquilino, come prescritto dall’art. 3, comma 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

    La circolare del 26 febbraio 2015, n. 7/E, ha chiarito che il visto di conformità, che può essere apposto

    sulle dichiarazioni annuali e sulle richieste di rimborso IVA infrannuale, si rilascia mediante

    l’indicazione del codice fiscale e l’apposizione della firma nell’apposito spazio dei modelli

    dichiarativi e che per i modelli 730 non sono previste modalità specifiche, tenuto conto che in base

    all’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, il responsabile dell’assistenza fiscale, o il

    professionista abilitato, svolge le attività di controllo ai fini del visto di conformità.

    Pertanto, in caso di dichiarazione modello 730 presentata a un CAF o a un professionista abilitato,

    tenuto conto che le attività di controllo ai fini del rilascio del visto di conformità sono state svolte dal

    responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel

    Quadro I del modello 730 di un credito di importo superiore ad euro 5.000 per l’utilizzo in

    compensazione mediante mod. F24 (art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge

    di stabilità 2014, come modificato dall’art. 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con

    modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), o nel caso in cui, con riferimento alle spese per

    interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei

    redditi, non è necessario richiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità (Circolare

    29.11.2021 n. 16/E).

    Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata

    direttamente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore

    ad euro 5.000.

    Resta fermo che qualora un contribuente che non possieda redditi derivanti da attività di impresa o di

    lavoro autonomo richieda l’assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato, in caso di

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    utilizzo in compensazione di crediti superiori ad euro 5.000, deve richiedere l’apposizione del visto

    di conformità sulla dichiarazione Redditi PF.

    Al riguardo si confermano i chiarimenti della circolare 25 settembre 2014, n. 28/E, secondo la quale

    i RAF dei CAF-dipendenti possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei soggetti nei

    confronti dei quali, secondo il d.lgs. n. 241 del 1997, già svolgono l’attività di assistenza fiscale.

    Con riferimento al Superbonus, il comma 11 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che, in caso di utilizzo della

    detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati

    relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione

    d’imposta. La disposizione prevede, altresì, che in caso di dichiarazione presentata direttamente dal

    contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza

    fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi non è tenuto

    a richiedere il predetto visto di conformità.

    Al riguardo si precisa che il contribuente, il quale intenda fruire della detrazione relativa al

    Superbonus nella dichiarazione dei redditi e per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligo di

    apposizione del visto sull’intera dichiarazione (come ad esempio nell’ipotesi prevista dall’art. 1,

    comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), può avvalersi, per la trasmissione telematica della

    dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato - ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - diverso da quello che ha rilasciato il visto di

    conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno

    diritto alla detrazione d’imposta per il Superbonus. Sarà cura del contribuente conservare la

    documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte

    dell’Amministrazione finanziaria.

    Dichiarazione rettificativa e comunicazione dei dati rettificati

    Qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione,

    riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa,

    avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate

    della dichiarazione rettificativa, mediante il modello 730 relativo al periodo d’imposta da rettificare.

    La trasmissione può essere effettuata sempre che non sia stata già contestata l’infedeltà del visto con

    la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999, con

    12

    la quale è comunicato l’esito del controllo con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla

    rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.

    Conseguentemente a tale ampliamento temporale occorre tener presente la data di trasmissione del

    modello 730 a rettifica:

    - entro il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare

    e con identico sostituto segue le modalità ordinarie di rettifica; diversamente se il sostituto è

    variato deve essere qualificato come “730 senza sostituto”;

    - oltre il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare

    deve essere qualificato come “730 senza sostituto”.

    Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato

    possono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati rettificati, e anche in questo caso l’infedeltà non

    deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata.

    Al riguardo si fa presente che la sussistenza della condizione che “il contribuente non intende

    presentare la nuova dichiarazione” si deve ritenere soddisfatta attraverso l’acquisizione della prova

    che l’intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata

    o telegramma) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest’ultimo

    al CAF o al professionista, l’invito a presentare una nuova dichiarazione. La prova dell’effettuazione

    della comunicazione può essere costituita anche dalla notizia della società incaricata della

    trasmissione che il destinatario non può essere raggiunto e, in tal caso, non è necessario esibire la

    prova dell’esplicito diniego del contribuente. In presenza di esplicito diniego sottoscritto dal

    contribuente non è, invece, necessario acquisire alcuna ulteriore documentazione.

    Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di

    comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di

    questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento della maggiore

    imposta riscontrata soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre

    l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

    Con la circolare del 10 luglio 1998, n. 180, è stato chiarito che la contestualità della presentazione del

    730 rettificativo e del pagamento di quanto dovuto non deve essere intesa nel senso che tutte le

    incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle

    somme dovute) debbano avvenire nel medesimo giorno, ma entro lo stesso “limite temporale”. Nel

    caso in questione, prima che sia comunicato l’esito del controllo.

    13

    In caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa mediante modello 730, se la rettifica

    riguarda sia errori che comportano l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano

    l’apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento di una somma pari al 30

    per cento della maggiore imposta riscontrata in relazione all’errore che configura il visto infedele.

    Nel caso di presentazione di un modello 730 rettificativo con pagamento da parte del CAF o del

    professionista di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e da parte del

    contribuente delle imposte e interessi, l’ufficio, se riscontra un ulteriore errore non sanato con il

    modello 730 rettificativo, deve tenere conto degli importi già sanati con il pagamento delle imposte,

    interessi e della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta che erano scaturiti dal 730

    rettificativo. In questo caso l’ufficio deve riliquidare solo le imposte e gli interessi da richiedere al

    contribuente, nonché la somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata da richiedere

    al CAF o al professionista, che derivano da eventuali ulteriori errori rilevati. Nell’ipotesi in cui il

    contribuente abbia ritenuto di rettificare i dati oggetto di controllo formale presentando la

    dichiarazione integrativa mediante il modello Redditi PF, la posizione è sanata nei riguardi del CAF

    o del professionista. Fermo restando quanto precede, la modalità per i CAF/professionisti di

    correggere il visto infedele è costituita dalla dichiarazione rettificativa mediante 730 ovvero, in

    assenza del consenso del contribuente, di una comunicazione rettificativa. Condotte difformi da

    quelle sopra descritte possono essere valutate caso per caso con riferimento ai livelli di servizio.

    Si precisa, infine, che per la modifica dei redditi dichiarati deve essere presentato un 730 rettificativo

    o un modello Redditi integrativo e non può essere utilizzata la comunicazione dei dati relativi alla

    rettifica di cui all’art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, indipendentemente dall’anno

    in cui è stata prestata l’assistenza fiscale.

    Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti

    I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal

    contribuente, in accordo a quanto previsto dall’art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    (Codice dell’Amministrazione Digitale).

    Ai fini della sottoscrizione autografa del modello 730 e 730-1 o Redditi PF e della delega finalizzata

    al prelievo del 730 precompilato, nel caso in cui il contribuente attesti, mediante il proprio documento

    di identità, di essere un soggetto “impossibilitato alla firma” o “illetterato”, il CAF o il professionista

    abilitato potrà riportare tale stato nel documento da sottoscrivere e acquisire copia del documento di

    identità, conservandolo per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica

    14

    29 settembre 1973, n. 600. In altri termini, laddove il contribuente sia in possesso di un documento

    di identità rilasciato dall’Autorità competente che attesti tali stati, non sussistono preclusioni

    nell’acquisizione del modello 730 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730

    precompilato; è sufficiente, pertanto, annotare lo stato del contribuente sull’atto da sottoscrivere ed

    acquisire copia del suddetto documento di identità.

    Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre

    del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per

    la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).

    In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata

    presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.

    I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di

    sistema di conservazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre

    2013. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari

    di dati personali, come definiti all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, devono essere sottoposte ad

    operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.

    A decorrere dall’anno d’imposta 2022, a seguito delle modifiche intervenute nell’art. 5, commi 1 e 3,

    del d.lgs. n. 175 del 2014, ad opera dell’art. 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, sono previste

    delle deroghe al generale obbligo di conservazione in capo ai CAF e ai professionisti abilitati della

    documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili.

    In particolare:

    - nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, il contribuente non è

    tenuto ad esibire al CAF o al professionista la documentazione relativa agli oneri indicati nella

    dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate, e il CAF o il

    professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione degli oneri

    comunicati dai soggetti terzi. Il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente una

    dichiarazione con la quale quest’ultimo attesta di avvalersi della facoltà di presentare la

    dichiarazione precompilata senza modifiche ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175 del

    2014. L’esonero dall’esibizione per il contribuente e dalla conservazione per il CAF o il

    professionista abilitato riguarda esclusivamente la documentazione che attesta il sostenimento

    della spesa detraibile o deducibile comunicata dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate,

    l’ammontare della spesa sostenuta e la relativa modalità di pagamento. Resta fermo che il

    contribuente è tenuto ad esibire (e il CAF o il professionista a conservare) la documentazione

    15

    attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle

    deduzioni e alle agevolazioni. Qualora, invece, il contribuente ritenga opportuno esibire

    comunque al CAF o al professionista anche la documentazione relativa agli oneri indicati nella

    dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, il CAF o il professionista abilitato esamina i

    documenti e ne verifica la corrispondenza con i dati riportati nella dichiarazione precompilata. Se

    tale corrispondenza è confermata, la dichiarazione viene presentata senza modifiche e il CAF o il

    professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa agli oneri

    comunicati dai soggetti terzi. In ogni caso il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione

    diversa da quella, sopra descritta, relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, come, ad

    esempio, le ritenute esposte nella Certificazione Unica e le spese detraibili e deducibili

    comunicate dai sostituti d’imposta tramite la medesima certificazione. Il CAF o il professionista

    è tenuto a conservare tale documentazione in base alle regole di cui al d.m. n. 164 del 1999.

    L’eventuale insussistenza delle condizioni soggettive rilevate in capo al contribuente determina

    il recupero delle detrazioni, deduzioni e agevolazioni ad esse collegate nei confronti del

    medesimo. Restano ferme, nei confronti del CAF o del professionista, le ordinarie sanzioni

    previste in caso di apposizione di un visto di conformità infedele;

    - nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il CAF o il

    professionista abilitato è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione prevista nell’ambito

    del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se

    non modificati, salvo quanto di seguito specificato in relazione alle sole spese sanitarie. Per quanto

    riguarda le spese sanitarie, il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della

    documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati

    in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

    In luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il

    prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili

    nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

    effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto

    corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. Se vi è corrispondenza tra la

    documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate

    nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e, pertanto,

    il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese

    sanitarie. In caso di difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie

    16

    riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie viene modificato e,

    quindi, il CAF o il professionista è tenuto ad acquisire dal contribuente e a conservare i documenti

    di spesa (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il

    cui importo risulta modificato. Inoltre, il CAF o il professionista deve acquisire e conservare il

    prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili

    nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente

    attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. In caso di

    modifica delle spese sanitarie, infatti, l’elenco dettagliato delle spese risulta necessario al fine di

    consentire al CAF o al professionista di dimostrare la correttezza del proprio operato. Qualora il

    contribuente abbia delle difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici e/o scarse competenze in

    materia e non sia in grado di ottenere le apposite credenziali o comunque di stampare o salvare il

    citato prospetto di dettaglio, il CAF o il professionista abilitato acquisisce e conserva, in luogo di

    tale prospetto, i singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.).

    17

    Redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione

    Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, è necessario controllare che l’importo dei redditi

    indicati nella dichiarazione corrisponda a quello esposto nelle CU. È necessario verificare che i redditi

    e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai

    redditi corrisposti nel 2022. Per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati è necessario che il

    sostituto d’imposta rilasci al contribuente la CU anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

    avuto durante il 2022; in particolare è necessario verificare che:

    ? i redditi indicati nelle Sezioni I e II del quadro C corrispondano a quelli riportati ai punti 1, 2, 3,

    4 e 5 della CU 2023. Se il contribuente fruisce in dichiarazione delle agevolazioni previste per gli

    impatriati (art. 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 117) e per i docenti e ricercatori

    (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

    n. 122), verificare che i redditi indicati nella sezione I del quadro C corrispondano a quanto

    indicato nelle istruzioni alla compilazione della casella “Casi particolari” del quadro C del

    modello 730/2023;

    ? i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nei punti 455 o 456

    della CU 2023 se il contribuente ha percepito redditi prodotti in zone di frontiera. Se tali redditi

    sono inferiori o uguali alla quota esente, non spettando in questo caso per tali redditi la detrazione

    per redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR, i giorni relativi a tale rapporto di

    lavoro non concorrono al totale dei giorni da indicare nel rigo C5;

    ? i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nei punti da 761 a

    764 della CU 2023 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al contribuente l’agevolazione

    prevista per coloro che hanno percepito redditi prodotti in euro e sono residenti a Campione

    d’Italia. Se il contribuente ha percepito anche redditi per cui non è stata riconosciuta

    l’agevolazione e questi sono indicati nella medesima CU, allora occorre verificare che siano

    compilati due righi della Sezione I del quadro C e che i redditi indicati in uno dei righi

    corrispondano a quelli riportati nei punti da 761 a 764 della CU 2023 e che i redditi indicati

    nell’altro rigo corrispondano a quelli riportati nei punti da 771 a 773. Se il totale dei redditi

    agevolati è inferiore o uguali alla quota esente, non spettando in questo caso per tali redditi la

    detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR, i giorni relativi a tale

    rapporto di lavoro non concorrono al totale dei giorni da indicare nel rigo C5;

    ? nel caso in cui il contribuente ha percepito somme per premi di risultato:

    18

    • il codice indicato nel rigo C4, colonna 1, relativo al limite delle somme per premi

    di risultato corrisponda a quello indicato al punto 571 o 591 della CU 2023;

    • gli importi indicati nel rigo C4, colonne 2 e 3, relativi ai premi di risultato

    corrispondano rispettivamente agli importi indicati ai punti 578 o 598 ovvero ai

    punti 572 o 592 della CU 2023;

    • l’importo indicato nel rigo C4, colonna 4, relativo all’imposta sostitutiva

    trattenuta, corrisponda all’importo indicato ai punti 576 o 596 della CU 2023;

    • l’importo indicato nel rigo C4, colonna 5, relativo ai benefit, corrisponda

    all’importo indicato ai punti 573 o 593 della CU 2023;

    • l’importo indicato nel rigo C4, colonna 6, relativo ai benefit a tassazione ordinaria,

    corrisponda all’importo indicato ai punti 579 e/o 599 della CU 2023;

    ? nel caso il contribuente abbia diritto alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e

    difesa, gli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo C15 corrispondano agli importi indicati

    rispettivamente nei punti 384, 385 e 516 della CU 2023;

    ? il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni indicati al rigo C5, colonne 1 e 2, nella

    Sezione I, corrisponda rispettivamente ai punti 6 e 7 della CU 2023. Se è stato inserito il solo

    reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, occorre verificare che il numero dei

    giorni corrisponda a quanto indicato nelle annotazioni alla CU con il codice AX. Se, invece, il

    datore di lavoro non ha rilasciato la CU perché non obbligato a farlo, è necessario determinare il

    numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali

    e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione,

    neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);

    ? i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nel punto 457 della

    CU 2023 se il contribuente ha percepito redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli

    orfani;

    ? l’importo indicato nella colonna 1 del rigo C9, relativo al totale delle ritenute sui redditi di lavoro

    dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati

    al punto 21 della/e CU 2023;

    ? l’importo indicato nella colonna 2 del rigo C9, relativo al totale delle ritenute dell’imposta

    sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea (R.I.T.A.), corrisponda alla somma degli importi

    indicati con il codice AX nelle annotazioni alla CU 2023. La colonna 2 del rigo C9 può essere

    compilata solo se la casella “Casi particolari” del quadro C risulti compilata con il codice ‘11’;

    19

    ? l’importo indicato nel rigo C10, relativo al totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro

    dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati

    al punto 22 della CU 2023;

    ? l’importo indicato nel rigo C11, relativo all’acconto dell’addizionale comunale 2022 sui redditi

    di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi

    indicati al punto 26 della CU 2023;

    ? l’importo indicato nel rigo C12, relativo al totale del saldo dell’addizionale comunale 2022 sui

    redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli

    importi indicati al punto 27 della CU 2023;

    ? l’importo indicato nel rigo C13, relativo al totale dell’acconto dell’addizionale comunale 2023

    sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma

    degli importi indicati al punto 29 della CU 2023;

    ? il codice indicato nel rigo C14, colonna 1, relativo al riconoscimento o meno da parte del sostituto

    del trattamento integrativo corrisponda al codice riportato al punto 390 della CU 2023 ed il

    relativo importo del trattamento integrativo erogato, indicato in colonna 2, corrisponda

    all’importo indicato al punto 391 CU 2023;

    ? l’importo indicato nel rigo C14, colonna 3, relativo all’esenzione per ricercatori e docenti,

    corrisponda alla somma indicata al punto 463 CU 2023; tale importo può essere presente solo se

    la casella “Codice” di cui al punto 462 della CU 2023 risulti compilata con il codice ‘2’ o con il

    codice ‘15’. Se il contribuente fruisce direttamente in dichiarazione dell’agevolazione prevista

    per i docenti e ricercatori, l’importo indicato nel rigo C14, colonna 3, deve corrispondere

    all’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2023 con il codice BC o CV

    per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali

    informazioni, riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi

    da C1 a C3;

    ? l’importo indicato nel rigo C14, colonna 4, relativo all’esenzione impatriati, corrisponda alla

    somma indicata al punto 463 CU 2023; tale importo può essere presente solo se la casella

    “Codice” di cui al punto 462 CU 2023 risulti compilata con il codice “4, 6, 8, 9 o 13 o 14”. Se il

    contribuente fruisce direttamente in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati,

    l’importo indicato nel rigo C14, colonna 4, deve corrispondere all’ammontare indicato nelle

    annotazioni alla Certificazione Unica 2023 con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se

    20

    nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni, riportare la quota

    di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3;

    ? gli importi indicati nel rigo C15 corrispondano alle somme indicate nei punti 384, 385 e 516 della

    CU 2023;

    ? in caso di più CU, gli importi indicati nel rigo C14 e C15 corrispondano a quanto indicato nelle

    istruzioni al modello 730/2023.

    Il modello di CU, salvo i casi sopra evidenziati, non può essere sostituito da nessuna altra

    documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.); pertanto, in assenza di tale modello, il

    contribuente è escluso dall’assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti abilitati (Circolare

    20.04.2005 n. 15/E, risposta 3).

    I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF,

    dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF e

    dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata, per effetto delle disposizioni

    emanate a seguito di eventi eccezionali, riportano nel quadro C gli importi relativi al totale delle

    ritenute IRPEF, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, delle addizionali regionale e comunale

    all’IRPEF e dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata, comprensivi di

    quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F sono invece

    indicati gli importi che non sono stati trattenuti, corrispondenti ai punti 30, 31, 33, 34, 131, 132, 133,

    500, 501, 577 e 597 della CU 2023 del dichiarante o, se sono state percepite somme a titolo di

    R.I.T.A., indicati nelle annotazioni alla CU 2023 del dichiarante con il codice AX.

    In presenza di una CU 2023, che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per

    lavori socialmente utili, si possono verificare due diverse situazioni:

    ? se il contribuente non ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nel rigo C9 le ritenute

    risultanti al punto 21 della CU 2023 e nel rigo C10 l’addizionale regionale risultante al punto 22

    della CU 2023;

    ? se il contribuente ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nella colonna 7 del rigo F2 le

    ritenute IRPEF e nella colonna 8 del rigo F2 l’addizionale regionale risultanti dai punti 498 e 499

    della CU 2023.

    Per attestare i redditi di locazione e sublocazione breve e per la locazione breve dell’immobile

    ricevuto in comodato è necessario che il sostituto d’imposta rilasci al contribuente la Certificazione

    Redditi – Locazioni brevi della CU 2023. In assenza della Certificazione Redditi – Locazioni brevi

    della CU 2023, il rigo F8 della sezione VII non può essere compilato.

    21

    In particolare, se nella colonna 2 dei righi da B1 a B6 sono indicati i codici 3, 4, 8, 11, 12, 14 e 16,

    occorre verificare che nei righi da B1 a B6:

    ? se è barrata la colonna 11 (cedolare secca), i redditi indicati nella colonna 6 corrispondano al 100

    per cento degli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319 e 419 della Certificazione Redditi –

    Locazioni brevi della CU 2023, per le quali nella casella dei punti 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato

    l’anno “2022” e non risulta barrata la casella dei punti 21, 121, 221, 321 e 421;

    ? se non è barrata la colonna 11 (cedolare secca), i redditi indicati nella colonna 6 corrispondano

    agli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319 e 419 della Certificazione Redditi – Locazioni

    brevi della CU 2023, per le quali nella casella dei punti 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l’anno

    “2022” e non risulta barrata la casella dei punti 21, 121, 221, 321 e 421, ridotti delle spese per

    servizi accessori sostenute direttamente dal conduttore o a questi riaddebitate dal locatore sulla

    base dei costi effettivamente sostenuti.

    Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante l’ammontare lordo

    dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito

    conseguito.

    Se nella Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2023, è barrata la casella dei punti 21,

    121, 221, 321 e 421 occorre verificare che gli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319 e 419 della

    stessa CU siano indicati nel rigo D4 con il codice 10.

    Per i redditi di capitale (rigo D1) è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2

    corrispondano al 40 per cento (in presenza di codice 1, 4 o 7 a colonna 1), al 49,72 per cento (in

    presenza di codice 5, 6 o 8 a colonna 1), al 58,14 per cento (in presenza dei codici 9, 10 o 11 a colonna

    1) o al 100 per cento (in presenza di codice 2 o 3 a colonna 1) degli importi di cui ai punti da 28 a 37

    della certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati. Occorre, altresì, verificare che nella

    colonna 4 sia indicato l’importo rilevabile dal punto 41 della medesima certificazione.

    Per gli altri redditi di capitale è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella

    colonna 4 del rigo D2 corrispondano, rispettivamente, all’importo dei redditi erogati e delle ritenute

    d’acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni.

    Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi possono essere rilevati dalla CU 2023. Per i redditi diversi

    e di lavoro autonomo è necessario verificare che gli importi indicati:

    ? nella colonna 2 e nella colonna 3 del rigo D3;

    ? nella colonna 4 e nella colonna 6 del rigo D4;

    ? nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D5;

    22

    corrispondano rispettivamente all’importo dei redditi erogati e all’importo complessivo delle ritenute

    d’acconto subite, rilevabili dalle CU 2023 – Lavoro autonomo.

    Se nella colonna 3 del rigo D4 è stato indicato il codice 7 o 11 (redditi derivanti da attività sportive

    dilettantistiche), gli importi dell’addizionale regionale e comunale trattenuti e rilevabili dai punti 12,

    13, 15 e 16 della CU 2023 - Lavoro autonomo, vanno riportati nel rigo F2, Sez. II, colonne 5 e 6.

    Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 del rigo D4 e nella colonna 3 del rigo D5 non possono

    superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per

    ognuna delle operazioni eseguite.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia di reddito Documento
    - Reddito di lavoro dipendente e assimilato
    - Reddito da attività assimilate al lavoro

    autonomo (D3 codice 1, 2 e 3)
    - Compensi di lavoro autonomo non derivanti

    da attività professionale (D4, codice 6 e 7 o
    11)

    - Redditi derivanti da locazioni brevi (D4,
    codice 10)

    - Redditi diversi (D5, codice 1, 2 e 3)

    CU 2022 e CU 2023

    Redditi di capitale
    Certificazione relativa ai redditi percepiti e alle ritenute subite
    (CUPE)

    23

    Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E)

    Aspetti generali

    Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli

    artt. 15, 16 e 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del

    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in altre disposizioni di legge.

    Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta,

    ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri.

    Per alcune fattispecie la detrazione è determinata forfetariamente senza tener conto dei costi

    effettivamente sostenuti. Si tratta, in particolare, della detrazione per canoni di locazione prevista

    dall’art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l’altro, al reddito complessivo del conduttore ed alla

    tipologia di contratto stipulato.

    La detrazione, inoltre, in molti casi non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un

    ammontare massimo fissato dalla legge. A tutti gli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione

    dall’imposta lorda si applicano i seguenti principi generali:

    ? la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;

    ? gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi

    relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche

    se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. In

    caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non

    assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul

    conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo

    d’imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77/E);

    ? la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.

    Pertanto, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.

    Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte

    non rimborsata.

    Nella CU (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese aventi

    rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

    ? il rimborso non concorre alla formazione del reddito;

    ? la spesa rimborsata costituisce onere detraibile o deducibile.

    24

    Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro,

    danno diritto alla detrazione per la parte non rimborsata. Nel caso di spese detraibili entro determinati

    limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l’importo non rimborsato.

    ESEMPIO:

    spese per asilo nido sostenute dal contribuente € 1.000,00

    spese rimborsate dal datore di lavoro € 800,00

    limite di spesa detraibile € 632,00

    spesa su cui calcolare la detrazione € 200,00

    Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato

    della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi

    dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.

    Le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda, al netto delle detrazioni per

    familiari a carico e da lavoro. L’eventuale eccedenza viene, quindi, persa dal contribuente, non

    potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo. Una

    eccezione a tale regola generale è prevista per i canoni di locazione che sono detraibili ai sensi dell’art.

    16 del TUIR. In caso di incapienza dell’imposta lorda, agli affittuari viene riconosciuta una somma

    corrispondente alla detrazione non fruita.

    Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR stabilisce, inoltre, che per gli oneri indicati alle lett. c) (spese

    sanitarie), e) e e-bis) (spese di istruzione), e-ter) (spese per alunni con disturbi specifici

    dell’apprendimento - DSA), e-quater (spese per iscrizione a scuole di musica), f) (premi di

    assicurazione), i-quinquies) (spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive), i-sexies)

    (canoni di locazione per studenti universitari) e i-decies) (spese per abbonamenti al trasporto

    pubblico), la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico

    di cui all’art. 12 del TUIR. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente

    separato, dei figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati,

    nonché ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca

    assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ai sensi del comma 2 del

    citato art. 12, i familiari in questione si considerano fiscalmente a carico a condizione che possiedano,

    in ciascun anno, un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri

    deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,

    25

    rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli

    enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

    A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito

    complessivo è elevato ad euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista

    anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.

    Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2022, la detrazione spetta anche per le spese sostenute

    nel suo interesse successivamente al compimento dell’età. Diversamente, per i ragazzi che hanno

    compiuto 25 anni nel 2022, il limite reddituale a cui fare riferimento è di euro 2.840,51.

    Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse

    di familiari non fiscalmente a carico. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute

    nell’interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla

    partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza,

    ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, oppure delle

    spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.

    Al riguardo si ricorda che l’art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, rubricato

    «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita

    al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022,

    l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), e modifica la disciplina delle detrazioni per

    carichi di famiglia contenuta nell’art. 12 del TUIR, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo

    2022:

    ? cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le

    maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;

    ? è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al

    comma 1-bis;

    ? per i figli di età inferiore ai 21 anni, che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le

    detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e

    spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR

    (Circolare 18.02.2022, n.4/E).

    La legge 20 maggio 2016, n. 76 - recante la «Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello

    stesso sesso e la disciplina delle convivenze» (c.d. legge Cirinnà) - equipara al vincolo giuridico

    derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni

    del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (legge 4 maggio

    26

    1983, n. 184) – «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole

    “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di

    legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche

    ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma 20).

    In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico

    e per le spese ad essi relative è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della l.

    n. 76 del 2016) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempre che la trascrizione

    del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della

    dichiarazione dei redditi.

    Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata l. n.

    76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca

    assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la l. n. 76 del

    2016 non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della

    detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per alcune delle spese indicate nell’art. 15

    del TUIR varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta per

    intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000. In caso di superamento del predetto

    limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad

    euro 240.000 (art. 15, comma 3-bis, del TUIR).

    Si tratta in particolare delle detrazioni spettanti per le spese: di intermediazione immobiliare,

    veterinarie, per servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi, funebri, di istruzione non

    universitaria, di istruzione universitaria, per minori o maggiorenni con DSA, per premi di

    assicurazione, relative a beni soggetti a regime vincolistico, per attività sportive dei ragazzi, per

    canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per canoni di leasing di immobili da

    adibire ad abitazione principale, per l’assistenza personale, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi

    di trasporto pubblico, per erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, per

    erogazioni liberali per attività culturali e artistiche, per erogazioni liberali a favore di enti operanti

    nello spettacolo, per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per

    erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato e per erogazioni liberali a favore

    delle ONLUS, per mantenimento dei cani guida, per l’iscrizione annuale o abbonamento per ragazzi

    a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a

    27

    scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una

    pubblica amministrazione.

    La detrazione, invece, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito

    complessivo, per le spese sostenute per gli interessi passivi per mutui di cui al comma 1, lett. a) e b),

    e al comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR e per le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c), del medesimo

    art. 15 del TUIR (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    Il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell’unità

    immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche

    dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione

    del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 692, lett.

    g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) e della quota di agevolazione ACE

    di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge

    22 dicembre 2011, n. 214 (art. 15, comma 3-ter, del TUIR).

    ESEMPIO

    La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità proposto:

    Redditi (euro) Quota di detraibilità spettante (%)

    Fino a 120.000 100

    Oltre 120.000 fino a 240.000 100 x (240.000-reddito)/120.000

    Oltre 240.000 0

    Per i redditi superiori ad euro 120.000, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all’aumentare del

    reddito.

    Per le spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico, si applicano le regole previste per le singole

    tipologie di oneri; conseguentemente, anche in tali casi la detrazione è parametrata al reddito se ciò è

    previsto per lo specifico onere. Ad esempio, le spese mediche sostenute nell’interesse dei figli

    fiscalmente a carico non vanno ragguagliate al reddito poiché, trattandosi di spese sanitarie, le stesse

    sono escluse da tale rideterminazione dal comma 3-quater dell’art. 15 del TUIR. Lo stesso principio

    si applica alla detrazione per le spese sanitarie per familiari, anche non fiscalmente a carico, affetti

    da patologie esenti di cui al secondo periodo dell’art. 15, comma 2, del TUIR, atteso che si tratta

    sempre di spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del medesimo TUIR.

    28

    Dall’anno d’imposta 2020, inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 679, della legge bilancio 2020, la

    detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR

    e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento

    bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del

    1997, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri

    sistemi di pagamento».

    Ai sensi del successivo comma 680, la disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione

    alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per

    prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario

    nazionale (SSN).

    Per «altri sistemi di pagamento» devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e

    l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte

    dell’Amministrazione finanziaria.

    Ad esempio, si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica

    autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e

    numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di

    debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Tale sistema di pagamento può,

    infatti, essere definito “tracciabile” essendo collegato a conti correnti bancari che individuano

    univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa

    annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme

    che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento

    “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta

    della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti

    con PagoPA, estratto conto, ecc.). L’estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova del

    sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può

    utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di

    pagamento “tracciabili”.

    In caso di pagamento con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica

    autorizzati, il contribuente deve esibire il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto e la

    documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che

    può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della

    29

    piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione. Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità

    di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire l’estratto del conto corrente della banca a

    cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento

    e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle

    ricevute dei pagamenti presenti nell’app.

    I CAF e i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità, nonché gli uffici

    dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo

    documentale, nel caso in cui l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” sia dimostrato mediante

    documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad

    esempio, l’estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le

    informazioni necessarie rispettivamente per l’apposizione del visto di conformità e il controllo,

    avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.

    Il requisito richiesto dalla norma circa la tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti

    stabiliti dall’art. 15 del TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri

    dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. Al riguardo, si ritiene che

    l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non

    rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti

    interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento

    “tracciabili” intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia

    effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.

    Si può, ad esempio, verificare che il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al

    figlio per pagare le spese detraibili riferite a se stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità,

    senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto

    intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione

    del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.

    Il contribuente potrebbe inoltre utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili

    riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla

    detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di

    spesa. Tale circostanza può essere, ad esempio, supportata dalla cointestazione del conto corrente sul

    quale è emessa la carta di credito.

    Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza

    tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

    30

    Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la detrazione

    dall’imposta, devono informare il contribuente dei presupposti che ne consentono la fruizione ed

    effettuare:

    ? una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa riportata sul modello

    730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del

    contribuente;

    ? una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

    Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nella CU e ripresi nella

    dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto

    d’imposta.

    Le verifiche da eseguire sono finalizzate a controllare che:

    ? il pagamento risulti effettuato nel corso del 2022, ad eccezione di spese sostenute in anni

    precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;

    ? il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone nella dichiarazione tale onere ad

    eccezione delle spese (ad esempio: spese sanitarie, spese per l’acquisto di veicoli per disabili, di

    cani guida per i non vedenti, spese per alunni con DSA, premi di assicurazione rischio morte o

    invalidità permanente, spese per istruzione, rette per la frequenza degli asilo nido) per le quali si

    può usufruire della detrazione anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone

    fiscalmente a carico.

    Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano fiscalmente a carico (che sono riportati

    nell’apposito quadro “Familiari a carico” della dichiarazione anche con percentuale di detrazione pari

    a zero), il CAF o il professionista abilitato non devono effettuare alcuna verifica sull’esistenza della

    qualità di familiare a carico, ma devono verificare i requisiti oggettivi di detti oneri (Circolare

    20.04.2005 n. 15/E, risposta 1).

    Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che:

    ? se l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetta al contribuente al quale è

    intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6);

    ? se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla

    circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di

    ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione. Se il documento di spesa è intestato al

    figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra

    i genitori. Questi ultimi possono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando

    31

    sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese

    sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero

    importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due genitori

    è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa

    sostenuta (Circolare 16.02.2007 n. 11/E, risposta 2.1). La detrazione spetta al genitore che ha

    sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano

    intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del

    genitore che ha sostenuto la spesa;

    ? più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di

    familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare

    anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, ferme restando le

    specifiche ipotesi che saranno illustrate nei paragrafi successivi (acquisto di autovetture per

    disabili, spese per la frequenza di asili nido).

    Le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno

    ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla

    detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare (Circolare 14.06.2001 n. 55/E,

    risposta 1.2.4).

    L’importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo

    applicato. L’imposta di bollo (attualmente pari ad euro 2,00) viene applicata sulle fatture esenti da

    IVA di importo superiore ad euro 77,47 ed è detraibile quale onere accessorio, qualora sia stata

    esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.

    Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta che non è in regola con il pagamento dell’imposta

    di bollo può portare in detrazione le spese relative all’imposta di bollo solo se paga il tributo al posto

    del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto

    irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti (Risoluzione 18.11.2008 n. 444/E).

    Con riferimento alla conservazione della documentazione, concernente gli oneri per i quali spetta una

    detrazione, si osserva che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2014, in caso di dichiarazione

    precompilata, presentata senza modifiche, è previsto l’esonero dalla conservazione della

    documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In caso di modifica della dichiarazione

    precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri. In particolare, per

    le spese sanitarie occorre conservare la documentazione esibita dal contribuente o, in alternativa, il

    prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria unitamente ai

    32

    singoli documenti (scontrini, fatture, etc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata

    o il cui importo è stato modificato. Per approfondimenti sul tema si rinvia al paragrafo “Il rilascio del

    visto di conformità”.

    Nel prosieguo della circolare i riferimenti alla ricevuta fiscale e allo scontrino si intendono effettuati

    al documento commerciale, secondo le disposizioni vigenti.

    Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito

    complessivo, denominata “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di

    alcuni redditi assimilati. Dal 1° gennaio 2022 il predetto trattamento è riconosciuto nella misura di

    euro 1.200 ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro

    dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e

    il cui reddito complessivo sia non superiore a euro 15.000. Se le condizioni precedenti sono rispettate,

    ma il reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni fiscali è compreso tra euro 15.001 e 28.000,

    occorre verificare che la somma di alcune detrazioni sia maggiore dell’imposta lorda (di cui al rigo

    16 del 730-3). Qualora questa condizione sia verificata, il trattamento integrativo è comunque

    riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200, determinato in misura pari alla differenza

    tra la somma delle menzionate detrazioni e l’imposta lorda.

    Le detrazioni di cui occorre tener conto sono le seguenti:

    a) detrazioni per carichi di famiglia;

    b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;

    c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;

    d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la

    costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

    e) detrazioni per spese sanitarie superiori a euro 15.493,71, per l’acquisto di veicoli per persone con

    disabilità e per l’acquisto di cani guida, sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima

    data;

    f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione

    energetica degli edifici sostenute fino al 31dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;

    g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31

    dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti

    dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per:

    a. interventi ammessi al c.d. Sisma bonus;

    b. interventi ammessi al c.d. Bonus verde;

    33

    c. interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - Bonus facciate;

    d. interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia

    elettrica;

    e. spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili;

    f. spese per l’arredo degli immobili per le giovani coppie;

    g. spese per l’acquisto di abitazione di classe energetica A o B;

    h. spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus;

    i. Superbonus;

    j. spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).

    Di seguito si riportano le tabelle riepilogative degli oneri detraibili che possono essere inseriti nella

    dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2022.

    QUADRO E SEZ. I

    Tipologia onere detraibile Spese sostenute dal contribuente Pagamento tracciabile

    Spese sanitarie (E1, E3)
    Nell’interesse proprio o dei familiari
    fiscalmente a carico

    Sì a determinate condizioni

    Spese sanitarie per patologie esenti (E2)

    Nell’interesse dei familiari non a carico,
    affetti da patologie che danno diritto
    all’esenzione dalla partecipazione alla
    spesa sanitaria pubblica, per la parte di
    detrazione che non trova capienza
    nell’imposta da questi ultimi dovuta




    Sì a determinate condizioni

    Spese per acquisto e riparazione veicoli
    per disabili, spese per acquisto cane
    guida per non vedenti (E4, E5)

    Nell’interesse proprio o dei familiari
    fiscalmente a carico


    Sì

    Interessi passivi (E7)

    Nell’interesse proprio (per i mutui
    stipulati dopo il 1993, anche per la quota
    del coniuge a carico se comproprietario
    e contitolare del mutuo)



    Sì

    Interessi passivi (righi E8-E10 codici 8-
    9 - 10 - 11- 46 - 47)

    Nell’interesse proprio

    Sì

    Spese istruzione (Righi E8-E10 codice
    12-13)

    Nell’interesse proprio o dei familiari
    fiscalmente a carico


    Sì

    34

    Spese funebri (Righi E8–E10 codice 14)
    Nell’interesse proprio, a prescindere dal
    soggetto a cui sono riferite


    Sì

    Spese per addetti alla assistenza
    personale (Righi E8-E10 codice 15)

    Nell’interesse proprio o di familiari
    anche non a carico

    Sì

    Spese per attività sportive per ragazzi
    (Righi E8-E10 codice 16)

    Nell’interesse proprio (se di età
    compresa tra i 5 e 18 anni) o dei
    familiari fiscalmente a carico di età
    compresa tra 5 e 18 anni


    Sì

    Altri oneri (righi E8-E10 codice 17
    Spese per intermediazione immobiliare)

    Nell’interesse proprio

    Sì

    Altri oneri (righi E8-E10 codice 18
    Spese per canoni di locazione studenti
    universitari fuori sede)

    Nell’interesse proprio o dei familiari
    fiscalmente a carico


    Sì

    Altri oneri (righi E8-E10 codici da 20 a
    30, codice 35 e codice 99)

    Nell’interesse proprio
    Sì

    Altri oneri (righi E8-E10 codice 31
    Erogazioni liberali a favore degli istituti
    scolastici)

    Nell’interesse proprio
    Sì

    Altri oneri (righi E8-E10 codice 32
    Contributi per riscatto laurea)

    Nell’interesse dei familiari fiscalmente
    a carico


    Sì

    Altri oneri (righi E8-E10 codice 33)
    Spese sostenute per la frequenza di asili
    nido

    Nell’interesse dei figli fiscalmente a
    carico

    Sì

    Assicurazioni (Righi E8-E10 codice 36-
    38-39)

    Nell’interesse proprio o dei familiari
    fiscalmente a carico

    Sì

    Altri oneri (righi E8-E10 codice 40
    Spese per l’acquisto degli abbonamenti
    ai servizi di trasporto pubblico)

    Nell’interesse proprio o dei familiari
    fiscalmente a carico

    Sì

    Erogazioni liberali alle ONLUS, APS e
    ai partiti politici (Righi E8-E10 codici
    61-62-71-76)

    Nell’interesse proprio Sì

    Altri oneri (righi E8-E10 codici 43 e 81
    Assicurazione per rischio di eventi
    calamitosi)

    Nell’interesse proprio Sì

    Altri oneri (righi E8-E10 codice 44
    Spese in favore dei minori o di
    maggiorenni con disturbo specifico
    dell’apprendimento - DSA)

    Nell’interesse proprio o dei familiari
    fiscalmente a carico

    Sì

    35

    Altri oneri (righi E8-E10 codice 45
    Spese per l’iscrizione annuale o
    abbonamento AFAM per ragazzi)

    Nell’interesse proprio o dei familiari
    fiscalmente a carico

    Sì

    Spese per canoni di leasing (Rigo E14) Nell’interesse proprio Sì


    QUADRO E SEZ. III A

    Tipologia onere detraibile Spese sostenute dal contribuente Pagamento tracciabile

    Spese per gli interventi di recupero del
    patrimonio edilizio, per misure
    antisismiche anche quelle per cui è
    possibile fruire del Superbonus, spese
    per cui è possibile fruire del bonus
    facciate e del bonus verde (Righi da E41
    a E43)

    Nell’interesse proprio

    Sì con bonifico

    QUADRO E SEZ. III C

    Tipologia onere detraibile Spese sostenute dal contribuente Pagamento tracciabile

    Riscatto periodi non coperti da
    contribuzione (Rigo E56)

    Assicurato, suoi superstiti o suoi
    parenti ed affini entro il secondo grado


    No

    Acquisto e posa in opera di
    infrastrutture di ricarica dei veicoli
    alimentati ad energia elettrica (Rigo
    E56)

    Nell’interesse proprio



    Sì

    Spese per l’arredo degli immobili
    ristrutturati (Rigo E57)

    Nell’interesse proprio

    Sì con bonifico

    Spese per l’arredo degli immobili
    giovani coppie (Rigo E58)

    Nell’interesse proprio

    Sì con bonifico

    Iva per acquisto abitazione classe
    energetica A o B (Rigo E59)

    Nell’interesse proprio

    No

    QUADRO E – SEZ. IV

    Tipologia onere detraibile Spese sostenute dal contribuente Pagamento tracciabile

    36

    Spese per interventi finalizzati al
    risparmio energetico, inclusi gli
    interventi ammessi al Superbonus
    (Righi da E61 a E62)

    Nell’interesse proprio


    Sì con bonifico


    QUADRO E – SEZ. V

    Tipologia onere detraibile Spese sostenute dal contribuente Pagamento tracciabile

    Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione
    principale (Rigo E71, codici 1, 2 e 4)

    Nell’interesse proprio

    No

    Lavoratori dipendenti che trasferiscono
    la residenza per motivi di lavoro (Rigo
    E72)

    Nell’interesse proprio

    No


    QUADRO E – SEZ. VI

    Tipologia onere detraibile Spese sostenute dal contribuente Pagamento tracciabile

    Detrazione per le spese di mantenimento
    dei cani guida (Rigo E81)

    Nell’interesse proprio No

    Altre detrazioni (Rigo 83, codice 1)
    - Borsa di studio assegnata dalle

    regioni o dalle province autonome di
    Trento e Bolzano

    Nell’interesse proprio o dei familiari
    fiscalmente a carico



    No

    Altre detrazioni (Rigo 83, codice 2)
    - Donazioni effettuate all’ente

    ospedaliero “Ospedali Galliera” di
    Genova

    Nell’interesse proprio



    No

    Altre detrazioni (Rigo 83, codice 3)
    - Credito d’imposta Bonus vacanze

    Nell’interesse proprio o dei propri
    familiari


    No

    37

    Spese sanitarie

    Artt. 15, commi 1, lett. c), e 2, del TUIR

    Aspetti generali

    Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo

    pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono

    costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle

    indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni

    specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile

    portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella

    sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001,

    pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154.

    Le spese sanitarie, ai sensi del successivo comma 2, sono detraibili anche se sostenute nell’interesse

    di familiari fiscalmente a carico.

    Ai sensi del citato comma 2, inoltre, sono detraibili le spese sanitarie sostenute nell’interesse di

    familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non

    fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette

    patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che

    non trova capienza nell’IRPEF dovuta dal soggetto malato. La riferibilità della spesa alla patologia

    esente deve risultare da documentazione medica o da autocertificazione sottoscritta dal familiare

    affetto dalla patologia (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 5).

    Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il

    quale vengono effettuate (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.2). La distinzione tra spese

    mediche generiche e spese mediche specialistiche rileva al solo fine di stabilire quali spese siano

    deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, per i portatori di handicap (cfr. paragrafo sulle spese

    mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap).

    In merito all’individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti

    del Ministero della salute che individuano le specialità farmaceutiche, le protesi e le prestazioni

    specialistiche (Circolare 06.02.1997 n. 25). Si segnala, da ultimo, il decreto del Presidente del

    Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza,

    di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

    38

    Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento,

    limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:

    ? prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);

    ? acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);

    ? prestazioni specialistiche;

    ? analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;

    ? prestazioni chirurgiche;

    ? ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;

    ? trapianto di organi;

    ? cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);

    ? acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;

    ? assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);

    ? prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di

    base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della

    persona;

    ? prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

    ? prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

    ? prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia

    occupazionale.

    Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del SSN, la detrazione compete per

    l’importo del ticket pagato.

    Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute

    dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono

    state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa

    effettivamente sostenuta (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.4).

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese

    sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero

    mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto

    di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o

    da strutture private accreditate al SSN (art. 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2020).

    Tenuto conto che la deroga prevista all’effettuazione di pagamenti con sistemi “tracciabili” per

    prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN prende a

    39

    riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba

    trattare di prestazione resa in convenzione con il SSN, si ritiene che il contribuente abbia diritto alle

    detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture

    pubbliche e dalle strutture private accreditate al SSN, sia in convenzione con il SSN che in regime

    privato, anche se effettuate in contanti.

    Se dalla ricevuta o dalla fattura emessa da parte della struttura non risulta che la stessa è accreditata

    con il SSN, tale circostanza può essere dimostrata mediante gli elenchi pubblicati sui siti regionali ai

    sensi del comma 4 dell’art. 41 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo cui «è pubblicato

    e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate» e del successivo

    comma 5 per il quale «Le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla

    normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie».

    Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia;

    anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le

    medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.

    Ad esempio, nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non

    risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo

    stesso e la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco

    devono risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni

    (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 6.1).

    Non sono detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero, anche se dovuto a

    motivi di salute (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.10).

    Se la documentazione è redatta in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita

    dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

    Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta se la documentazione è scritta

    in francese, e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco.

    Se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle sopra indicate è necessaria una

    traduzione giurata. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione

    italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza

    slovena.

    È ammessa alla detrazione la spesa sostenuta all’estero comprovata da una documentazione redatta

    in italiano.

    40

    Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state

    effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico

    anche le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun

    beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito. Qualora, invece, i

    predetti contributi e premi diano diritto alla detrazione dall’imposta o siano deducibili dal reddito

    complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono

    alcuna detrazione. Non assume, peraltro, rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno

    effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per i contributi e i premi in parola

    (Circolare 19.06.2002 n. 54/E). In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie

    rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:

    ? per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio) versati dal

    contribuente;

    ? a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagati dallo stesso

    con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito).

    La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è

    segnalata al punto 444 della CU 2023.

    Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:

    ? le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per

    suo conto;

    ? le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o

    dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a

    disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro

    3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito complessivo. I contributi sono riportati al punto

    441 della CU 2023. Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore

    all’importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata,

    anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal

    rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) e il

    totale dei contributi versati (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.1; e Circolare 01.06.1999

    n. 122, risposta 1.1.2). La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal

    punto 442 della CU 2023.

    41

    Esempio:

    importo dei contributi versati € 5.000,00

    spese mediche sostenute € 10.000,00

    spese rimborsate € 8.000,00

    Spese ammesse in detrazione:

    - importo non rimborsato

    - dalla cassa sanitaria € 2.000,00 (10.000,00 – 8.000,00)

    - quota detraibile spese rimborsate € 2.216,00 (*)

    Totale spese ammesse in detrazione € 4.216,00

    (*) eccedenza dei contributi versati rispetto al limite massimo (5.000,00 – 3.615,20) = € 1.384,80

    1.384,80/5.000,00 (importo complessivo contributi versati) = 27,70 %

    27,70% x 8.000 = € 2.216,00

    Ovviamente, in queste ipotesi la detrazione viene riconosciuta solo nei limiti sopra evidenziati, in

    quanto i contributi versati hanno già determinato un beneficio fiscale, essendo già stati esclusi dal

    reddito di lavoro dipendente dal datore di lavoro.

    Analogo principio vale anche nel caso di contributi deducibili in quanto versati dal pensionato a Casse

    di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedano la possibilità per gli ex

    lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a

    corrispondere in proprio il contributo previsto, anche per i familiari fiscalmente non a carico, senza

    alcun onere per il datore di lavoro (Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E, paragrafo Altri oneri deducibili

    – rigo E26, codice 21, e Risoluzione 11.07.2008 n. 293/E).

    Le spese rimborsate dal “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle finanze” non sono

    detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle vincite al gioco

    del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti

    (Risoluzione 08.03.2007 n. 35/E).

    Non sono detraibili le spese rimborsate ai magistrati in pensione da parte dell’Istituto nazionale di

    previdenza e mutualità fra magistrati italiani, in quanto tali soggetti godono dell’iscrizione al predetto

    42

    Istituto senza versare contributi e, pertanto, le entrate che alimentano il fondo non concorrono alla

    formazione del reddito degli iscritti.

    Al fine della verifica della corretta apposizione del visto di conformità non può essere chiesta al CAF

    o al professionista l’attestazione rilasciata dagli enti o casse aventi fine assistenziale che le spese

    sanitarie non sono state rimborsate, ed è sufficiente che il CAF o il professionista abbiano verificato

    la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione,

    nel presupposto che sia stata fornita al contribuente la corretta informazione sulle condizioni della

    detraibilità delle spese mediche e a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia presentato

    al CAF o al professionista un’apposita dichiarazione sostitutiva.

    Non si considerano rimaste a carico dei soci delle società di mutuo soccorso le spese sanitarie da

    questi sostenute, rimborsate mediante l’erogazione di sussidi da parte delle predette società. Ciò in

    quanto i soci hanno diritto alla detrazione dei contributi associativi versati alle società di mutuo

    soccorso nel limite di euro 1.300. Qualora, tuttavia, i contributi associativi versati risultino di

    ammontare superiore all’importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie

    rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto

    tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi

    associativi non abbiano una univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.

    A fronte di contributi o somme deducibili o detraibili o che non hanno concorso alla formazione del

    reddito, versati per il rimborso di spese sanitarie, il contribuente può valutare di:

    ? portare in detrazione l’ammontare di dette spese sanitarie già al netto dell’importo che gli verrà

    rimborsato;

    ? detrarre l’intero ammontare delle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente, salvo poi

    dichiarare, nell’anno successivo, tra i redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17,

    comma 1, lett. n-bis), del TUIR l’importo ricevuto a rimborso.

    Di seguito sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve

    essere richiesta e visionata.

    43

    Spese sanitarie (Rigo E1)

    Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR

    Tipologia di spese ammesse alla detrazione

    Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)

    Le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure

    quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; rientrano

    tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta

    costituzione), per la patente, ecc.

    La detrazione per le spese mediche generiche spetta, inoltre, per le spese relative all’acquisto di:

    ? farmaci;

    ? specialità medicinali;

    ? medicinali omeopatici.

    I farmaci o i medicinali devono essere acquistati presso le farmacie (Circolare 10.06.2004 n. 24/E,

    risposta 3.3) o presso soggetti autorizzati alla vendita degli stessi.

    La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci o medicinali senza obbligo di prescrizione

    medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla

    regione o dalla provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle

    regioni o delle province autonome. L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla

    vendita on-line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. Si precisa che in Italia non è consentita la

    vendita on-line di farmaci o medicinali che richiedono la prescrizione medica.

    Le spese sanitarie relative all’acquisto di farmaci o medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio

    2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, c.d.

    “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati,

    nonché il codice fiscale del destinatario (Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta 4).

    Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello

    scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti

    attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.

    Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie

    chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC” (over the counter o medicinali da banco), “SOP” (senza

    44

    obbligo di prescrizione), “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co” (Risoluzione

    17.02.2010 n. 10/E).

    La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini

    della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche

    omeopatico).

    Per quanto riguarda la qualità del prodotto, tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy

    (Provvedimento del 29.04.2009), lo scontrino non deve più riportare in modo specifico la

    denominazione commerciale del farmaco o del medicinale acquistato, ma deve indicare il numero di

    autorizzazione all’immissione in commercio dello stesso (AIC) (Circolare 30.07.2009 n. 40/E).

    La dicitura “ticket” è idonea ad indicare sia la natura che la qualità del farmaco o del medicinale per

    il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata

    dal medico di base.

    Per i medicinali omeopatici, per i quali non sia stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione

    del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull’intero

    territorio nazionale, attribuito da organismi privati (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.7).

    Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la

    spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco” o

    “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del

    destinatario. Per tali medicinali la farmacia, se incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali

    parlanti, deve ricorrere all’emissione della fattura (Risoluzione 12.08.2009 n. 218/E).

    I farmaci da banco e quelli da automedicazione, a seguito del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

    convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere commercializzati

    anche presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali; ai fini della detrazione è tuttavia

    necessario che la spesa risulti certificata da fattura o da scontrino fiscale “parlante”.

    A seguito dell’introduzione dei nuovi e più stringenti obblighi concernenti la certificazione delle

    spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione,

    come ad esempio, la prescrizione medica.

    È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad

    esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia,

    e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E).

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese mediche generiche spetta a condizione che

    l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento

    45

    “tracciabili”, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture

    private accreditate al SSN.

    Non è previsto, invece, l’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento

    “tracciabili” per l’acquisto di medicinali.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti


    Farmaci anche omeopatici acquistati, anche all’estero,

    presso farmacie, supermercati ed altri esercizi
    commerciali o attraverso farmacie on- line

    Fattura o scontrino fiscale (c.d. parlante) in cui devono
    essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC,
    ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto
    acquistato nonché il codice fiscale del destinatario. Per il
    farmaco acquistato all’estero idonea documentazione come
    indicato nella circolare n. 34/E del 2008

    Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati) Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
    Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private
    accreditate al SSN, l’utilizzo di sistemi di pagamento
    “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione
    in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da
    parte del percettore delle somme che effettua la prestazione
    di servizio
    In mancanza di tale documentazione, occorre esibire:
    ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del
    pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito,
    estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei
    pagamenti con PagoPA o con applicazioni via
    smartphone
    tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per
    apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche

    assicurative e legali

    Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche,
    ricerche e applicazioni, terapie

    Le spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista

    nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda).

    In generale, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla

    detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in

    quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato

    dalle autorità competenti in materia sanitaria. Per il riconoscimento della detrazione, la prestazione

    resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le

    prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

    La detrazione non spetta per le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla

    normalità sanitaria e funzionale della persona ma tese, ad esempio, a rendere più gradevole l’aspetto

    personale o a migliorare il benessere psicofisico della persona. In tal senso, la detrazione è esclusa,

    46

    ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti,

    malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua

    supervisione (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.1).

    Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili gli esami e le terapie di seguito elencati a

    titolo esemplificativo, se eseguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno

    specialista:

    ? esami di laboratorio;

    ? controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;

    ? elettrocardiogrammi, ecocardiografia;

    ? elettroencefalogrammi;

    ? T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);

    ? risonanza magnetica nucleare;

    ? ecografie;

    ? indagini laser;

    ? ginnastica correttiva;

    ? ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;

    ? seduta di neuropsichiatria;

    ? dialisi;

    ? cobaltoterapia;

    ? iodioterapia;

    ? anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi

    prenatale (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.3);

    ? massofisioterapia;

    ? osteopatia.

    Sono, inoltre, da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione

    di una perizia medico-legale (Circolare 12.05.2000 n. 95/E, risposta 1.1.4), oltre che, naturalmente,

    le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi,

    indagini radioscopiche, ecc. Ai fini della detrazione non rileva la circostanza che le spese non siano

    esenti da IVA (per il trattamento ai fini IVA delle prestazioni di medicina legale cfr. circolare 28

    gennaio 2005, n. 4/E, che ha recepito gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea).

    L’indicazione “ciclo di cure mediche odontoiatriche” è stata ritenuta sufficiente per il riconoscimento

    della detrazione. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito è necessario

    47

    richiedere l’integrazione della fattura al soggetto che l’ha emessa (Circolare 24.04.2015 n. 17/E,

    risposta 1.2).

    Nell’ipotesi in cui le spese inerenti la prestazione medica siano certificate da più documenti, emessi

    anche da soggetti diversi da quelli che rendono la prestazione, tali spese sono ammesse alla detrazione

    a condizione che dai documenti di spesa si evinca il collegamento delle spese stesse con la prestazione

    medica (ad esempio, una fattura emessa dal medico per visita specialistica ed una emessa dalla

    struttura sanitaria per “diritti ambulatoriali”). Tale collegamento può essere attestato dalla struttura

    sanitaria mediante l’integrazione dei documenti di spesa o mediante documentazione aggiuntiva.

    Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le spese sostenute per le prestazioni rese alla

    persona da:

    ? psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche (Circolare 18.05.2011 n. 20/E, risposta 5.15);

    ? biologi, ivi inclusi i biologi nutrizionisti;

    ? le figure professionali elencate nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001 (ad esempio,

    fisioterapista e dietista) (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2);

    ? ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere del Ministero della

    salute del 20 ottobre 2016).

    Alle medesime condizioni la detrazione spetta anche per le spese di assistenza specifica. Per le spese

    di assistenza specifica si intendono le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (infermieri

    professionali), ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad

    esempio, prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di

    attività riabilitativa) (Circolare 16.11.2000 n. 207).

    La prescrizione medica non viene richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i

    contribuenti, ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle

    professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle

    disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.

    Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del

    corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso

    la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

    Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni

    sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Circolare

    21.05.2014 n. 11/E, risposta 2.1).

    Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che:

    48

    ? hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta

    a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia

    attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.1);

    ? hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il

    titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al decreto del Ministero della

    sanità 14 settembre 1994, n. 741, con decreto dirigenziale del Ministero della salute;

    ? hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano

    iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di

    radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

    La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a

    condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e

    della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale (decreto del Ministero della

    salute 9 agosto 2019; pareri del Ministero della salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020).

    Se i predetti soggetti hanno presentato la domanda d’iscrizione entro il 30 giugno 2020 e la

    delibera formale è stata emessa oltre il termine sopramenzionato, la detrazione spetta per le

    prestazioni rese a partire dalla data della domanda di iscrizione a condizione che l’iscrizione nel

    citato elenco sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si

    intende fruire della detrazione (parere del Ministero della salute del 2 agosto 2021, prot. n. 39639).

    Relativamente alle prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se resa da

    soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999 (entrata in vigore della

    legge 26 febbraio 1999, n. 42), in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli

    universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e

    terapista occupazionale e pertanto il terapista rientra tra le professioni sanitarie (parere del Ministero

    della salute del 6 marzo 2018). La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della

    figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.

    La detrazione spetta, invece, in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la

    prestazione e la patologia per le spese relative a:

    ? trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato

    dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria

    (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.1);

    49

    ? prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che le stesse siano eseguite in centri

    all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 23.04.2010 n.

    21/E, risposta 4.6, e Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 1);

    ?

    ? cure termali con eccezione, naturalmente, delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale

    (Risoluzione 09.04.1976 n. 207);

    ? prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (parere del

    Ministero della salute del 6 marzo 2018).

    La detrazione spetta, inoltre, a determinate condizioni per:

    ? prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia effettuate per rimediare a danni

    estetici causati dall’alopecia universale. Sulla base di quanto chiarito dal Ministero della salute,

    interpellato in proposito, l’intervento di dermopigmentazione, anche se non è effettuato per

    finalità di cura, può essere considerato di natura medico sanitaria a condizione che sia eseguito

    da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione, in quanto

    è diretto a correggere almeno in parte una condizione secondaria della malattia e ad alleggerirne

    l’impatto psicologico. Ai fini della detrazione è necessario che:

    a) il contribuente possieda una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento, teso a

    correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta;

    b) la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra

    documentazione risulti che la prestazione è stata resa per mezzo di personale medico

    (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 1.1);

    ? prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo alle stesse

    condizioni previste per quelle di dermopigmentazione;

    ? conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso “dedicato” per il neonato o

    consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve

    avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina

    vigente in materia. Tali presupposti devono risultare dalla documentazione prodotta (Risoluzione

    12.06.2009 n. 155/E).

    La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) è detraibile da entrambi i

    componenti della coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura; in caso

    di fattura cointestata la spesa è detraibile nella misura del 50 per cento da ciascuno. In particolare, la

    detrazione spetta per:

    50

    ? prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso

    di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché

    dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2015.

    Il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve

    risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro

    istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 1.2, e

    Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.3). Il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per

    tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita (ad esempio, inseminazione, fecondazione

    in vitro, ecc.);

    ? prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per

    il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un

    percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano

    eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente

    autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria

    in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali

    (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposte 1.3 e 1.4).

    La detrazione non spetta per le spese relative a:

    ? conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future

    esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155/E);

    ? circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del

    DNA per il riconoscimento della paternità (parere del Ministero della salute del 20 ottobre 2016);

    ? prestazioni rese dagli osteopati;

    ? prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una

    professione sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);

    ? prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999,

    non iscritti, entro il 30 giugno 2020 (o che non abbiano presentato domanda entro il 30 giugno

    2020, oppure che abbiano presentato domanda di iscrizione entro il 30 giugno 2020 ma non

    risultino ancora iscritti entro il termine di presentazione della dichiarazione), negli elenchi speciali

    ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni

    sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, anche in presenza di prescrizione

    medica;

    ? trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.1);

    51

    ? acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici

    (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche

    la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto (Circolare

    13.05.2011 n. 20/E, risposta 4.2);

    ? frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica (Circolare

    01.06.2012 n. 19/E, risposta 2.3).

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese mediche specialistiche, per le spese di assistenza

    specifica e analisi, per le indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni e per le terapie spetta a

    condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi

    di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o

    da strutture private accreditate al SSN.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali

    - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista
    - Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa

    nell’ambito del SSN
    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o

    private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di
    pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore
    delle somme che effettua la prestazione di servizio.

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del
    pagamento effettuato tramite carta di debito o
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni
    via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica
    autorizzati

    Esami di laboratorio - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal
    centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato
    la prestazione

    - Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la
    prestazione è resa nell’ambito del SSN

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o
    private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di
    pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore
    delle somme che effettua la prestazione di servizio.

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del
    pagamento effettuato tramite carta di debito o
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del

    Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser,
    elettrocardiogrammi, ecc.

    Indagini di diagnosi prenatale
    Dialisi e trasfusioni

    Inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti
    e degli embrioni

    Sedute di logoterapia
    Anestesia epidurale

    Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc.

    52

    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni
    via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica
    autorizzati

    - Per le tecniche di PMA è necessario che dal
    documento di spesa risulti l’iscrizione della struttura
    nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto
    Superiore di Sanità

    Cure termali

    - Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa
    nell’ambito del SSN

    - Prescrizione medica e ricevuta attestante l’importo
    della spesa sostenuta se le cure sono rese
    direttamente dalla struttura termale

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o
    private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di
    pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore
    delle somme che effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del
    pagamento effettuato tramite carta di debito o
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni
    via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica
    autorizzati

    Prestazioni professionali di cui al d.m. 29/03/2001

    - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta
    rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti la
    relativa figura professionale e la descrizione della
    prestazione sanitaria resa

    - Documentazione fiscale in forma di ticket se la
    prestazione è resa nell’ambito del SSN

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o
    private accreditate al SSN l’utilizzo dei sistemi di
    pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore
    delle somme che effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del
    pagamento effettuato tramite carta di debito o
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni
    via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica
    autorizzati

    53

    Spese di assistenza specifica sostenute per:
    ? assistenza infermieristica e riabilitativa (es:

    fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
    ? prestazioni rese da personale in possesso della qualifica

    professionale di addetto all’assistenza di base o di
    operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato

    all’assistenza diretta della persona;
    ? prestazioni rese da personale di coordinamento delle

    attività assistenziali di nucleo;
    ? prestazioni rese da personale con la qualifica di

    educatore professionale;
    ? prestazioni rese da personale qualificato addetto ad

    attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche
    in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito
    del SSN

    - Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello
    che ha effettuato la prestazione: attestazione che la
    prestazione è stata eseguita direttamente da
    personale medico o paramedico o comunque sotto il
    suo controllo

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o
    private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di
    pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore
    delle somme che effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del
    pagamento effettuato tramite carta di debito o
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni
    via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica
    autorizzati

    Prestazioni rese dal massofisioterapista e dal terapista
    della riabilitazione

    - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con
    indicazione della prestazione resa e dell’attestazione
    del possesso del diploma di massofisioterapista con
    formazione triennale oppure del diploma di
    formazione biennale e che il titolo è equivalente alla
    laurea di fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo
    1999

    - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con
    indicazione della prestazione resa e dell’attestazione
    del possesso del diploma o dell’attestato di terapista
    della riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999

    - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con
    attestazione del possesso del diploma di
    massofisioterapista conseguito dopo il 17 marzo 1999
    e indicazione della data della delibera di iscrizione
    formale negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti
    presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia
    medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
    riabilitazione e della prevenzione, o della data di
    presentazione della relativa domanda di iscrizione
    per le iscrizioni successive al 30 giugno 2020, nonché
    indicazione della prestazione resa

    - Per le iscrizioni dei massofisioterapisti negli elenchi
    speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei
    tecnici sanitari di radiologia medica e delle
    professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
    della prevenzione, successive al 30 giugno 2020,
    copia della domanda di iscrizione, con attestazione di
    ricevimento, se indicata nella ricevuta fiscale o
    rilevante ai fini della detrazione e successiva copia
    del diploma o dell’attestato stesso o della ricevuta di
    iscrizione ai predetti elenchi

    - La data del conseguimento del diploma o
    dell’attestato nonché quella di iscrizione negli
    elenchi speciali se non è indicata nel documento di
    spesa può essere documentata dalla copia del

    54

    diploma o dell’attestato stesso o dalla ricevuta di
    iscrizione ai predetti elenchi

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o
    private accreditate al SSN: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato
    tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia
    bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con
    PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite
    Istituti di moneta elettronica autorizzati

    - In mancanza di tale documentazione, l’utilizzo di
    sistemi di pagamento “tracciabili” può essere
    attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta
    fiscale o documento commerciale, da parte del
    percettore delle somme che effettua la prestazione di
    servizio

    Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia

    - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta
    rilasciata da medico o da personale abilitato dalle
    autorità competenti in materia sanitaria

    - Prescrizione medica che ne attesti la finalità
    sanitaria

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o
    private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di
    pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore
    delle somme che effettua la prestazione di servizio. In
    mancanza di tale documentazione, ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del
    pagamento effettuato tramite carta di debito o
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni
    via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica
    autorizzati

    Prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli
    stabilimenti idroterapici

    - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta
    rilasciata dal professionista

    - Prescrizione medica che ne attesti la finalità
    sanitaria

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o
    private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di
    pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore
    delle somme che effettua la prestazione di servizio. In
    mancanza di tale documentazione, ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del
    pagamento effettuato tramite carta di debito o
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni
    via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica
    autorizzati

    Dermopigmentazione e prestazioni di luce pulsata per
    sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo

    - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta
    rilasciata dalla struttura medica autorizzata

    - Prescrizione medica che ne attesti la finalità
    sanitaria

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o
    private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di
    pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o

    55

    documento commerciale, da parte del percettore
    delle somme che effettua la prestazione di servizio. In
    mancanza di tale documentazione, ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del
    pagamento effettuato tramite carta di debito o
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni
    via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica
    autorizzati

    Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri
    all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno

    specialista

    - Prescrizione medica
    - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta

    rilasciata da un centro all’uopo autorizzato
    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o

    private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di
    pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore
    delle somme che effettua la prestazione di servizio. In
    mancanza di tale documentazione, ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del
    pagamento effettuato tramite carta di debito o
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni
    via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica
    autorizzati

    Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici;
    ricoveri per degenze

    Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri, ivi

    compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente

    (c.d. day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna

    degenza.

    Per poter essere detraibili, le spese devono essere sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari

    per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a

    riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie

    tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle

    persone (Circolare 28.01.2005 n. 4/E, ai fini IVA, e Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a).

    Rientrano tra le spese detraibili, a determinate condizioni anche le spese per l’intervento di

    metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali (Risoluzione 03.08.2015 n. 71/E).

    Alle spese per prestazioni chirurgiche possono aggiungersi quelle direttamente inerenti l’intervento,

    quali quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario

    all’operazione, ecc. Nell’ipotesi in cui le spese inerenti l’intervento chirurgico siano certificate da più

    documenti di spesa, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento delle

    56

    diverse spese con l’intervento chirurgico si evinca dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura

    sanitaria mediante integrazione dei predetti documenti o mediante documentazione aggiuntiva.

    Inoltre, anche se non in connessione con un intervento chirurgico, sono detraibili le spese o rette di

    degenza e le spese di cura. Nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le

    differenze di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da

    escludere le spese relative a servizi extra (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti

    del malato, gli addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per

    l’aria condizionata, ecc.) (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.1). Le spese relative al trapianto

    di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul

    luogo dell’intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente

    che ne ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento (Circolare

    01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.6).

    Nell’ipotesi di ricovero in un istituto di assistenza, la detrazione spetta esclusivamente per le spese

    mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero. La detrazione spetta anche se le predette

    spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita

    da delibere regionali.

    Infine, non rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo

    sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03.05.1996 n. 108,

    risposta 2.4.1).

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per prestazioni chirurgiche e per i ricoveri spetta

    a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri

    sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture

    pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Prestazioni chirurgiche

    - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla struttura
    sanitaria inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate
    al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
    commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la
    prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite
    carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone
    tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    57

    Degenze ospedaliere

    - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di cura
    - Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo

    utilizzato da chi presta l’assistenza, la maggiorazione per l’uso del
    telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate
    al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
    commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la
    prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite
    carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone
    tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Spese relative al trapianto di organi

    - Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc.
    - Ricevute delle spese di trasporto dell’organo da trapiantare intestate al

    contribuente
    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate

    al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
    commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la
    prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite
    carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone
    tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Ricovero del contribuente (senza
    riconoscimento di handicap) in istituto
    di assistenza e ricovero (soltanto per le

    spese mediche)

    - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto nella quale sia
    separatamente indicato l’importo relativo alle spese mediche

    - Nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e
    registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal contribuente,
    altra idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi
    rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta,
    dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza

    - Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che
    tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate
    al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
    commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la
    prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite
    carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone
    tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici

    Sono detraibili, alle condizioni di seguito indicate, le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di

    dispositivi medici, categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi.

    Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura)

    risultino chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.

    Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino

    semplicemente l’indicazione “dispositivo medico” (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.16).

    58

    In linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello

    stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità

    (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lett. c).

    La natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le

    codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese

    relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).

    Rientrano in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata:

    ? gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;

    ? gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica

    (laringectomizzati) e simili;

    ? gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di

    metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono

    includere anche gli oneri sostenuti per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile

    per l’utilizzazione delle lenti stesse (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4)1;

    ? gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali,

    ecc.), comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi

    acustiche;

    ? gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe

    e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);

    ? gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per

    la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle,

    ecc.;

    ? gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità

    (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).

    Per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico,

    contenuta negli artt. 1, comma 2, dei tre decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, 24 febbraio

    1997, n. 46, e 8 settembre 2000, n. 332, e successive modifiche e integrazioni, è stato allegato alla

    circolare del 13 maggio 2011, n. 20/E, un elenco, fornito dal Ministero della salute, non esaustivo,


    1Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2022 per l’acquisto degli occhiali da vista ovvero di lenti a
    contatto correttive che nello stesso anno sono state rimborsate in base al c.d. “bonus vista”, di cui all’art. 1, commi da 437
    a 439, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
    Per i soggetti che hanno fruito nel corso dell’anno 2022 del citato bonus, infatti, la spesa detraibile è pari all’ammontare
    delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive al netto dell’importo del
    bonus stesso.

    59

    dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni (riportati nella tabella successiva).

    Alcuni dei dispositivi contenuti nell’elenco corrispondono a quelli in precedenza individuati

    dall’Amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi: macchina per aerosolterapia o

    apparecchio per la misurazione della pressione del sangue (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta

    1.1.5), siringhe e relativi aghi (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.6), ausili per incontinenti,

    compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori commerciali (Circolare 18.05.2006 n.

    17/E, risposta 2), materassi antidecubito (Risoluzione 26.01.2007 n. 11/E). Per l’individuazione dei

    prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico occorre far riferimento anche ai

    regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746 recepiti, rispettivamente, dal decreto legislativo 5

    agosto 2022, n. 137, e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138.

    Qualora il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera

    sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata

    anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

    Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI:

    ? per i dispositivi medici compresi nell’elenco sopra indicato è necessario conservare (per ciascuna

    tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la

    marcatura CE;

    ? per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso

    riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE,

    90/385/CEE e 98/79/CE, e successive modifiche e integrazioni, o ai regolamenti europei

    UE/2017/745 e UE/2017/746.

    Il soggetto che vende il dispositivo può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno

    diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura

    “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato

    alla citata circolare n. 20/E del 2011, il numero della direttiva comunitaria o del regolamento europeo

    di riferimento. In questo caso il contribuente non deve conservare anche la documentazione

    comprovante la conformità alle direttive o ai regolamenti europei del dispositivo medico acquistato

    (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 2.4).

    I dispositivi medici su misura, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una

    prescrizione medica, non devono recare la marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità

    al d.lgs. n. 46 del 1997 o al regolamento europeo UE/2017/745.

    60

    Fermo restando quanto precede, per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l’apposito

    elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della salute

    (http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_M

    ASCHERA).

    61

    Di seguito si riporta l’elenco dei dispositivi medici di uso più comune:

    1) Esempi di Dispositivi Medici

    Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi

    Montature per lenti correttive dei difetti visivi

    Occhiali premontati per presbiopia

    Apparecchi acustici

    Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate

    Siringhe

    Termometri

    Apparecchio per aerosol

    Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa

    Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia

    Pannoloni per incontinenza

    Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)

    Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.)

    Lenti a contatto

    Soluzioni per lenti a contatto

    Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti, ecc.)

    Materassi ortopedici e materassi antidecubito

    2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)

    Contenitori campioni (urine, feci)

    Test di gravidanza

    Test di ovulazione

    Test menopausa

    Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio

    Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL

    Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi

    Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari

    Test autodiagnosi prostata PSA

    Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)

    Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci

    Test autodiagnosi per la celiachia

    62

    Le mascherine chirurgiche ricadono nell’ambito dei dispositivi medici di cui al d.lgs. n. 46 del 1997

    o al regolamento europeo UE/2017/745, la cui funzione è evitare che chi le indossa contamini

    l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi, mentre le mascherine Ffp2 e Ffp3,

    dette anche “facciali filtranti”, rientrano nei DPI di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,

    che sono utilizzati per proteggere chi le indossa dagli agenti esterni, quali goccioline di saliva. Ai fini

    della detrazione IRPEF della spesa sostenuta per l’acquisto delle mascherine chirurgiche e di quelle

    Ffp2 e Ffp3 occorre verificare se la singola tipologia di “mascherina protettiva” rientri fra i dispositivi

    medici individuati dal Ministero della salute, tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale,

    potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare

    nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero. Ciò posto, si ritiene che la

    spesa per l’acquisto di “mascherine protettive” spetti a condizione che le stesse siano classificate, in

    base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai provvedimenti del Ministero della salute e rispettino

    i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente (Circolare 15.10.2020 n. 26/E, paragrafo 2.3,

    quesito 1, e Circolare 06.05.2020 n. 11/E, quesito 5.12).

    Le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o

    privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche. L’obbligo di pagamento tracciato per

    tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al SSN.

    Le spese per i predetti tamponi o test eseguiti in farmacia sono detraibili anche se pagate in contanti,

    atteso che le farmacie - sia pubbliche sia private - operano in regime di convenzionamento con il

    SSN. Ai fini della detrazione dall’imposta della spesa sostenuta, la certificazione rilasciata dalle

    farmacie può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata, consistente, ad esempio, nella

    “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”, ovvero

    l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420

    (esecuzione tampone rapido 12-18), validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di

    tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle

    malattie (ECDC).

    I tamponi rapidi di autodiagnosi, ovvero i dispositivi destinati ad essere utilizzati dal paziente stesso

    in ambito domestico, non sono compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal

    Ministero della salute e, pertanto, ai fini della detraibilità - qualora il documento di spesa non riporti

    il codice AD che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici

    - è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti

    che lo stesso ha la marcatura CE e la conformità alla normativa europea.

    63

    Le spese sostenute per i dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia

    (ad esempio, erboristeria), sempreché risultino soddisfatte le condizioni in precedenza indicate.

    Anche la spesa sostenuta per l’acquisto di una parrucca è detraibile, se volta a sopperire un danno

    estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio

    psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La necessità di tale acquisto deve risultare da

    prescrizione medica e la parrucca deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la

    destinazione d’uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel d.lgs. n. 46 del 1997 o del

    regolamento europeo UE/2017/745 e quindi deve obbligatoriamente essere marcata CE (Risoluzione

    16.02.2010 n. 9/E) se non è su misura. Nel caso la parrucca sia su misura non è obbligatoria la

    marcatura CE, ma è necessario che sia attestata la conformità del prodotto al citato d.lgs. n. 46 del

    1997 o al regolamento europeo UE/2017/745.

    Sono detraibili anche le spese per apparecchiature mediche (ad esempio, macchinari di nuova

    generazione quali strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile,

    apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) qualora rientrino nella

    classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) (Risoluzione 29.09.2009 n. 253) consultabile

    sul sito del Ministero della salute.

    Per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi medici non è

    previsto l’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili”

    introdotto a partire dall’anno d’imposta 2020. Si ritiene, inoltre, che tale obbligo ai fini della

    detrazione non sussista anche per le spese relative all’acquisto o all’affitto delle protesi, atteso che le

    protesi fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici.

    64

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Acquisto o affitto
    di dispositivi

    medici/protesi
    sanitarie

    - Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del
    dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la generica dicitura “dispositivo medico”
    non consente la detrazione). Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI, è necessaria
    anche la documentazione dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell’elenco
    allegato alla circolare n. 20/E del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad es.:
    la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o
    l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il prodotto non rientra nell’elenco
    allegato alla circolare n. 20/E del 2011, la documentazione deve contenere anche l’indicazione
    delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE o ai regolamenti europei
    UE/2017/745 e UE/2017/746. Per i prodotti su misura non è necessaria la marcatura CE ma
    è necessario che sia prodotta l’attestazione di conformità al decreto legislativo n. 46 del 1997

    o al regolamento europeo UE/2017/745

    - La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la "Banca dati dei
    dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della salute

    Manutenzione
    protesi

    - Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione
    medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura
    non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, occorre una attestazione del
    medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione

    - Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte
    ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una
    protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto
    è autorizzato all’esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di
    sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura,
    ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la
    prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario
    o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto,
    copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via
    smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Acquisto
    parrucca

    - Ricevuta fiscale o fattura
    - Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura CE

    o, se su misura, attestazione della conformità alle direttive comunitarie o ai regolamenti
    europei (ad es.: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un’attestazione del
    produttore o l’indicazione in fattura)

    - Certificazione medica attestante l’idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche
    derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del
    contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione medica

    65

    Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria

    pubblica (Rigo E1 colonna 1)

    Le spese sanitarie che troverebbero ordinaria collocazione nel rigo E1, colonna 2, se correlate a

    patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, vanno

    invece distintamente indicate nella colonna 1 del rigo E1.

    Per queste spese è prevista, infatti, la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova

    capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza viene indicata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale

    nel prospetto di liquidazione (730-3) per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per

    patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.

    Le patologie (malattie croniche e invalidanti), che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al

    costo delle prestazioni sanitarie correlate, sono individuate dal decreto del Ministero della sanità 28

    maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (decreto del

    Ministero della sanità 21 maggio 2001, n. 296) e dal regolamento delle malattie rare (decreto del

    Ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279). In tali decreti, fra l’altro, sono anche individuate per

    ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell’esenzione.

    I soggetti affetti da queste malattie per usufruire dell’esenzione devono essere in possesso di una

    apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza

    della patologia ovvero specifica tessera), che riporti (nel rispetto della normativa sulla privacy) un

    codice numerico identificativo della malattia. Naturalmente, le spese sanitarie che devono essere

    distintamente evidenziate dalle altre sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto

    all’esenzione. Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una

    documentazione medica ovvero un’autocertificazione che attesti il possesso della certificazione

    medica.

    I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto

    dalla patologia ovvero al familiare che ha sostenuto le spese. Se i documenti intestati al familiare che

    ha sostenuto la spesa non riportano l’indicazione del soggetto a favore del quale le spese sono state

    sostenute (il malato), è necessario che il documento di spesa sia integrato con tale indicazione.

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla

    partecipazione alla spesa sanitaria pubblica spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con

    versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta

    eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle

    strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

    66

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti





    Spese relative a patologie
    esenti dalla partecipazione alla

    spesa sanitaria pubblica
    (acquisto farmaci, esami di
    laboratorio, radiografie, tac,

    ecografie, endoscopie, indagini
    laser, visite specialistiche,

    ricoveri ospedalieri, interventi
    chirurgici, ecc., a pagamento)

    - Certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti la patologia esente
    con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo

    - Fatture, ricevute fiscali e/o scontrini relative alle spese sostenute.
    - Sui documenti di spesa intestati al familiare, senza indicazione del soggetto per

    conto del quale sono state sostenute, deve essere apposta specifica indicazione
    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN

    l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante
    l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
    percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale
    documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del
    pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia
    bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via
    smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    - Certificazione medica che attesti che le fatture, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali
    sono collegate alla patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il
    possesso della certificazione medica

    N.B. Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse
    indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.)

    Limite di detraibilità

    Le spese sono detraibili per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11.

    Non è previsto un limite massimo di detraibilità; la detrazione compete per l’intero importo delle

    spese sostenute e rimaste a carico a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15,

    comma 3-quater, del TUIR).

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 1.

    67

    Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2)

    Art. 15, comma 2, del TUIR

    Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

    pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri

    familiari non a carico, affetti dalle citate patologie (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.8).

    Limite di detraibilità

    La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza

    nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 5) e

    nel limite massimo di euro 6.197,48 annui.

    Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione

    dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto

    nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello Redditi di quest’ultimo (Circolare

    14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.7).

    Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da

    comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a

    presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.

    Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati

    al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la

    spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è però ammessa

    solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale

    parte della spesa è stata sostenuta dal familiare (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.9).

    La detrazione per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti compete per

    l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del

    TUIR).

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla

    partecipazione alla spesa sanitaria pubblica spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con

    versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta

    eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle

    strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 2.

    68

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Spese relative a patologie
    esenti dalla partecipazione

    alla spesa sanitaria
    pubblica sostenute per
    familiari non a carico

    1) Il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un modello 730 o Redditi:
    - Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione

    dell’eventuale codice numerico identificativo
    - Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero

    autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione
    - Modello 730-3 o Redditi dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato

    capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia
    - Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state

    sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita
    annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati;
    l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare

    Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo
    di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in
    fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che
    effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o
    con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi
    tenuto:
    - Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione

    dell’eventuale codice numerico identificativo
    - Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero

    autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione
    - Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a

    presentare la dichiarazione
    - Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state

    sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita
    annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati;
    l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare

    Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo
    di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in
    fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che
    effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del
    versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o
    con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    N.B. Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse
    indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.)


    69

    Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3)

    Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR

    Aspetti generali

    La detrazione spetta per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla

    deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a

    facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. Rientrano in

    questa categoria di spesa anche i dispositivi medici aventi le suddette finalità, che non sono quindi da

    indicare fra le spese sanitarie detraibili nel rigo E1. Sono considerate persone con disabilità coloro

    che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, certificata

    dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure da

    altre commissioni mediche pubbliche competenti a certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra,

    ecc.

    I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

    1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), e le persone a essi equiparate

    sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli

    accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992.

    In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della

    pensione privilegiata (art. 38 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

    Tipologia di spesa ammessa

    Sono ammesse alla detrazione, a titolo di esempio, le spese sostenute per:

    1. il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni

    specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono

    essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di euro 129,11);

    2. il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio

    di trasporto prestato (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.4), o da altri soggetti che hanno

    tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili (ad esempio il Comune);

    3. l’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;

    4. l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della

    colonna vertebrale;

    5. l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

    70

    6. la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle

    abitazioni (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5; e Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.1);

    7. l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;

    8. l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto

    con disabilità (Circolare 12.05.2000 n.95, risposta 1.1.2);

    9. l’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza

    vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave

    (Risoluzione 09.04.2002 n. 113/E);

    10. l’acquisto di telefonini per sordi (Circolare 01.06.1999 n. 122);

    11. l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa

    (Circolare 06.02.2001 n. 13/E) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico

    (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.5);

    12. l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie

    meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte

    dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.

    Si segnala che per le spese indicate ai punti 6, 7 e 8 non si può fruire contemporaneamente della

    detrazione per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-

    bis del TUIR (Righi E41-E53, quadro E, sezione IIIA e IIIB). La detrazione per le spese indicate nei

    predetti punti spetta solo per la parte che eccede il limite attualmente stabilito di euro 96.000. (cfr.

    Voce “Spese sanitarie per persone con disabilità” dell’appendice alle istruzioni della dichiarazione

    dei redditi”).

    Per le spese indicate ai punti 10, 11 e 12, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il

    collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap.

    L’art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile

    2012, n. 35, e successivamente modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,

    n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel disciplinare le

    semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche,

    prevede che «i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge

    1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche

    l'esistenza dei requisiti sanitari necessari (…) per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti

    per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e

    l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

    71

    Il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico e informatico e la disabilità deve quindi risultare dai

    nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate.

    Qualora il contribuente sia in possesso di verbali di invalidità o disabilità rilasciati anteriormente al

    17 luglio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa, ovvero di verbali privi delle

    attestazioni medico-legali richieste per l’accesso al beneficio fiscale, il contribuente può dimostrare

    tale collegamento funzionale mediante la certificazione rilasciata dal medico curante o la prescrizione

    autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta

    dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA

    agevolata.

    Al riguardo si precisa che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 aprile 2021 ha

    modificato l’art. 2 del citato d.m. 14 marzo 1998, disponendo che, per poter beneficiare dell’aliquota

    al 4 per cento sulle cessioni degli ausili tecnici e informatici, è necessario che le persone con disabilità

    producano, al momento dell’acquisto, solo una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale

    permanente rilasciato dalla ASL competente o dalla commissione medica integrata. Tuttavia, se il

    collegamento funzionale fra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente non risulta

    dal certificato di invalidità, occorre integrare il documento con un’ulteriore certificazione, da esibire

    in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante, che contenga l’attestazione richiesta per

    l’accesso al beneficio fiscale.

    L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita,

    anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore

    tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a

    condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla

    Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente

    sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra

    la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. Tale certificazione è necessaria qualora

    non risulti il collegamento funzionale dal verbale rilasciato dalla Commissione medica integrata ai

    sensi dell’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012.

    Sono agevolabili anche le spese mediche relative all’acquisto di mezzi necessari

    all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con

    disabilità sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso

    regime applicabile delle spese sostenute in Italia (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.3).

    72

    Limiti di detraibilità

    La detrazione, nella misura del 19 per cento, spetta sull’intero importo della spesa sostenuta e può

    essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia

    fiscalmente a suo carico.

    La detrazione per le spese sanitarie per persone con disabilità compete per l’intero importo, a

    prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie per persone con disabilità spetta a

    condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi

    di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle

    prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 3.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti
    Acquisto, affitto e manutenzione di:

    - poltrone e carrozzelle
    - stampelle e altre attrezzature necessarie alla

    deambulazione
    - attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e

    non deambulanti

    - Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata
    alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta
    a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private
    accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento
    “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in
    fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
    percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In
    mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite
    carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale
    o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via
    smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    - Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o
    sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla
    Commissione di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o da
    Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
    riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i
    grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978
    e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il
    provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione
    privilegiata

    - È possibile autocertificare il possesso della documentazione
    attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
    personali di disabilità

    Acquisto di:
    - arti artificiali
    - apparecchi per il contenimento di fratture, ernie

    e per la correzione dei difetti della colonna
    vertebrale
    Trasformazione dell’ascensore per adattarlo al

    contenimento della carrozzella
    Trasporto in autoambulanza della persona con

    disabilità
    Trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS o da
    altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali

    l’assistenza ai disabili

    Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere
    architettoniche esterne ed interne all’abitazione

    73

    Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem,
    computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi
    a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al
    servizio di soccorso rapido telefonico, componenti
    di cucine per facilitare il controllo dell’ambiente)

    - Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata
    alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta
    a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private
    accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento
    “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in
    fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
    percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In
    mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite
    carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale
    o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via
    smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    - Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio
    serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di
    integrazione della persona disabile o specifica prescrizione
    autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda
    sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il
    collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e
    la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal d.m.. 14
    marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata, se tale collegamento
    funzionale non è presente nelle certificazioni rilasciate dalla
    Commissione medica integrata

    - Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o
    sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla
    Commissione di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o da
    Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
    riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i
    grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978
    e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il
    provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione
    privilegiata

    - È possibile autocertificare il possesso della documentazione
    attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
    personali di disabilità

    74

    Bicicletta elettrica a pedalata assistita per soggetti
    con ridotte o impedite capacità motorie permanenti

    - Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata
    alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta
    a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private
    accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento
    “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in
    fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
    percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In
    mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite
    carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale
    o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via
    smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    - Tale obbligo non sussiste per l’acquisto di farmaci e dispositivi
    medici

    - Certificazione relativa al riconoscimento della situazione di
    handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedite
    capacità motorie

    - Certificazione rilasciata dal medico specialista della azienda
    sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il
    collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione di cui
    è affetto il soggetto, se tale collegamento funzionale non è
    presente nelle certificazioni rilasciate dalla Commissione medica
    integrata

    - È possibile autocertificare il possesso della documentazione
    attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
    personali di disabilità

    75

    Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4)

    Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR

    Aspetti generali

    La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:

    ? motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni

    permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;

    ? motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o

    mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento

    e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da

    pluriamputazioni;

    ? autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

    Acquisto di veicoli con obbligo di adattamento

    Per il portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto

    all’agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio da cui

    lo stesso è affetto.

    Il disabile deve essere in possesso di una certificazione della Commissione medica per l’handicap (l.

    n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento

    dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc., che attesti le ridotte o impedite capacità motorie

    permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori.

    In quest’ultima ipotesi non è necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità

    motoria sul certificato (Circolare 15.07.1998 n. 186).

    Gli adattamenti del veicolo possono essere riferiti al sistema di guida, alla struttura della carrozzeria

    o alla sistemazione interna dei veicoli.

    Gli adattamenti riferiti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione

    medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida e spettano ai soli portatori di

    handicap con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale. Si considera ad ogni

    effetto “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie,

    purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla

    guida.

    76

    Gli adattamenti riguardanti la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli sono quelli richiesti

    per mettere il disabile in condizione di accedervi e devono potersi obiettivamente connettere alla

    necessità di utilizzo da parte del soggetto disabile, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti,

    che a causa della natura del suo handicap è impossibilitato ad avere un’autonoma capacità di

    deambulazione.

    Gli adattamenti al veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria

    o alla sistemazione interna dei veicoli, devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito

    di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

    Per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la

    detrazione spetta sempre che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla

    sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare.

    Invece, per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, non titolari di patente speciale, la

    detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla

    sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile (Circolare

    31.07.1998 n. 197 e Circolare 15.07.1998 n. 186).

    Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:

    ? pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

    ? scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

    ? braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

    ? paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

    ? sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;

    ? sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di

    sicurezza);

    ? sportello scorrevole;

    ? altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la

    tipologia di adattamento (Risoluzione 08.08.2005 n. 117/E).

    Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di

    optional o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in

    alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi

    di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità.

    77

    Dette spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite

    massimo di spesa (euro 18.075,99), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del

    veicolo e non sono rateizzabili (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.8).

    Nel caso in cui, per una sopravvenuta disabilità, sia necessario adattare un veicolo acquistato in

    precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di

    euro 18.075,99, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli

    adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di

    circolazione.

    Acquisto di veicoli senza obbligo di adattamento

    Hanno diritto alla detrazione per l’acquisto dei veicoli senza vincolo di adattamento:

    ? gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

    ? i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento

    dell’indennità di accompagnamento;

    ? i non vedenti;

    ? i sordi.

    Gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni per

    accedere alla detrazione devono essere riconosciuti in situazione di handicap grave, definita dall’art.

    3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione

    permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla

    Commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della citata l. n. 104 del 1992. La

    medesima Commissione deve certificare l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da

    pluriamputazioni (Circolare 11.05.2001 n. 46/E).

    La grave limitazione permanente della capacità di deambulare o le pluriamputazioni possono

    risultare, inoltre, da certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica

    diversa da quella di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 che deve fare esplicito riferimento alla gravità

    della patologia e all’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un

    accompagnatore. In tale caso, è possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della

    gravità dell’handicap da parte della Commissione medica di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992

    (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.2).

    La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l’acquisto

    dell’autoveicolo, può prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte

    78

    della Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 (Risoluzione 25.01.2007 n.

    8/E).

    La situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992) che comporta la grave

    limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell’acquisto del veicolo; se

    successivamente viene meno, ma prima del decorso dei 4 anni, le quote residue continuano ad essere

    detraibili (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.2).

    La persona in possesso della certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. n. 104 del

    1992) riconosciuto solo nella sfera individuale e relazionale, e non anche in quella motoria, non può

    usufruire della detrazione per l’acquisto dell’auto, salvo che ottenga, dalla richiamata Commissione

    per l’accertamento dell’handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l’esistenza

    della grave limitazione della capacità di deambulazione (Risoluzione 16.08.2002. n. 284/E).

    Le persone con handicap psichico o mentale, per fruire delle agevolazioni fiscali, devono essere

    titolari dell’indennità di accompagnamento. In tali casi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3,

    comma 3, della l. n. 104 del 1992, può essere attestato dal certificato rilasciato dalla Commissione

    medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo

    esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non è idonea la

    certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità

    lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti

    quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una Commissione medica

    pubblica, non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa

    fiscale (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.1).

    Il verbale di invalidità civile con cui un minore è ritenuto «affetto da handicap psichico o mentale di

    gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30,

    comma 7, L. 388/2000)» è sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 30,

    comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

    Le persone affette da sindrome di Down rientrano nella categoria dei portatori di handicap psichico

    o mentale. Ai fini delle agevolazioni per tali soggetti è ritenuta ugualmente valida la certificazione

    rilasciata dal proprio medico di base. Resta fermo che anche tali soggetti devono essere titolari

    dell’indennità d’accompagnamento (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.3).

    La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui

    l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente Commissione per

    l’accertamento di invalidità, sia sostituita da altre forme di “assistenza” alternative all’indennità di

    79

    accompagnamento (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di

    un Ente pubblico) (Circolare 23.04.2010 n. 21/E).

    Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell’indennità di frequenza.

    Quest’ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei

    suddetti minori ed è, tra l’altro, incompatibile con l’indennità di accompagnamento.

    Si considerano non vedenti ai fini delle agevolazioni in argomento le persone colpite da cecità

    assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con

    eventuale correzione.

    Gli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non

    vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e

    ipovedenti gravi (Circolare 30.07.2001 n. 72/E).

    Si considerano sordi ai fini delle agevolazioni in argomento i soggetti definiti dall’art. 1, comma 2,

    della legge 26 maggio 1970, n. 381, che recita testualmente «si considera sordo il minorato sensoriale

    dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva» (Circolare 02.03.2016 n.

    3/E).

    80

    Tabella riepilogo acquisto veicolo

    Soggetto disabile Obbligo
    all’adattamento

    del veicolo

    Certificazione per il riconoscimento
    della disabilità

    Norme fiscali




    Portatore di handicap
    con impedite o ridotte

    capacità motorie
    permanenti

    Si
    l’adattamento deve
    :
    ? essere funzionale

    alla minorazione di
    tipo motorio di cui il
    disabile è affetto;

    ? risultare dalla carta
    di circolazione.

    Verbale della Commissione medica per l’handicap (l.
    n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche
    pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
    dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra
    Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura
    motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui
    la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti
    inferiori





    l. n. 449 del 1997
    art. 8




    Invalido con grave
    limitazione alla capacità

    di deambulazione





    No

    Verbale della Commissione medica per l’handicap (l.
    n. 104 del 1992) che attesti la grave e permanente
    limitazione della capacità di deambulazione o di altre
    Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
    riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di
    guerra che attesti la gravità della patologia e faccia
    esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare
    in modo autonomo o senza l’aiuto di un
    accompagnatore




    l. n. 388 del 2000
    art. 30



    Pluriamputato



    No

    Verbale della Commissione medica per l’handicap (l.
    n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche
    pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
    dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale
    siano indicate la pluriamputazione e la gravità della
    minorazione


    l. n. 388 del 2000

    art. 30

    Portatore di handicap
    psichico o mentale di
    gravità tale da aver

    determinato il
    riconoscimento
    dell’indennità di

    accompagnamento




    No

    Verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla
    Commissione medica pubblica dalla quale risulti che
    il soggetto si trova in situazione di handicap psichico
    o mentale grave
    Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
    (l. n. 18 del 1980 e l. n. 508 del 1988)



    l. n. 388 del 2000
    art. 30

    Soggetto affetto da
    sindrome di Down

    titolare dell’indennità di
    accompagnamento



    No

    Certificazione del medico di base che attesti che il
    soggetto è affetto da sindrome di down
    Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
    (l. n. 18 del1980 e l. n. 508 del1988)


    l. n. 388 del 2000

    art. 30


    Non vedente


    (Ciechi totali, parziali,
    ipovedenti gravi – l. n.
    138 del 2001 artt. 2, 3 e

    4)




    No

    Certificazione rilasciata dalla Commissione medica
    pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della
    cecità o verbale della Commissione medica per
    l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni
    mediche pubbliche incaricate ai fini del
    riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di
    guerra

    l. n. 342 del 2000
    art. 50 (IVA)


    l. n. 488 del 1999

    art.6 (IRPEF)


    Sordo


    (Sordità dalla nascita o

    preverbale – l. n. 381 del
    1970)




    No

    Certificazione rilasciata dalla Commissione medica
    pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della
    sordità o verbale della Commissione medica per
    l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni
    mediche pubbliche incaricate ai fini del
    riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di
    guerra

    l. n. 342 del 2000
    art. 50 (IVA)


    l. n. 488 del 1999

    art.6 (IRPEF)

    Semplificazioni in materia di certificazioni

    L’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, nel

    disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie

    croniche, prevede che «I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del

    81

    decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

    riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del

    contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del

    Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le

    agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e

    informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui

    all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

    Per effetto di tale disposizione, i nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate, oltre

    ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono

    stabilire anche se sono soddisfatti:

    ? i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per

    disabili. In particolare, i certificati riportano che il soggetto «è invalido con capacità di

    deambulazione sensibilmente ridotta» ai sensi dell’art. 381 del DPR n. 495 del 1992

    (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) qualora ricorrano le

    condizioni per avere diritto al contrassegno di parcheggio per disabili;

    ? i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli;

    ? i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di sussidi

    tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità

    di cui all’art. 3 della l. n. 104 del 1992.

    I medesimi certificati, in ragione del tipo di disabilità riscontrata, riportano, pertanto, che il soggetto

    è:

    ? portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge 27

    dicembre 1997, n. 449);

    ? affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento

    dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000);

    ? invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art.

    30, comma 7, della l. n. 388 del 2000);

    ? sordo (art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e art. 50 della legge 21 novembre 2000, n.

    342);

    ? non vedente (art. 6 della l. n. 488 del 1999 e art. 50 della l. n. 342 del 2000); per non vedente, ai

    fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco parziale e l’ipovedente grave.

    82

    Il certificato rilasciato al disabile è fornito dalle commissioni mediche in due distinte versioni. La

    prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in

    versione “omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli

    riferimenti normativi (art. 8 della l. n. 449 del 1997, art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000, art. 6

    della l. n. 488 del 1999 e art. 50 della l. n. 342 del 2000).

    Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, la detrazione, quindi, è subordinata

    all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa o omissis).

    Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, deve

    richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui

    all’art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile

    evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

    Attenzione: L’indicazione che il soggetto «è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente

    ridotta», ai sensi dell’art. 381 del DPR n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto

    al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda

    anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli.

    Tale circostanza, come previsto dall’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, può essere attestata solo dal richiamo

    alle specifiche norme fiscali.

    L’art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla

    legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che «nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di

    revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di

    verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici,

    prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura».

    Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore

    della l. n. 114 del 2014, che ha inserito il menzionato comma 6-bis), devono intendersi validi a tutti

    gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto

    completamento dell’iter sanitario della revisione stessa (Circolare INPS 08.09.2016 n. 127).

    Tipologia di spesa

    La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione

    imputabili alla manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione,

    quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere

    riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (Risoluzione 17.09.2002 n. 306/E).

    83

    La detrazione spetta anche per l’acconto versato in un anno d’imposta precedente rispetto a quello in

    cui è acquistato il veicolo. In tal caso la detrazione è riconosciuta, in relazione al predetto ammontare,

    solo se l’acquisto è effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa

    all’anno di imposta in cui è stato effettuato il versamento dell’acconto.

    Tabella categoria veicoli agevolabili

    Autovetture (*)
    veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del
    conducente

    Autoveicoli per il
    trasporto promiscuo (*)

    veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5
    tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e
    capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente

    Autoveicoli specifici
    (*)

    veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari
    condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
    relative a tale scopo

    Autocaravan (*)
    veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al
    trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente

    Motocarrozzette
    veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti,
    compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria

    Motoveicoli per
    trasporto promiscuo

    veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4
    posti, compreso quello del conducente

    Motoveicoli per
    trasporti specifici

    veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
    condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
    relative a tale scopo

    (*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolabili sono quelle con l’asterisco
    Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente

    La detrazione spetta anche per l’acquisto di veicoli elettrici, e per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli

    composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda

    delle esigenze di potenza e di velocità. Come precisato dall’art. 53-bis, comma 1, del decreto-legge

    26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per

    l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota IVA ridotta a condizione che la cilindrata

    del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina o ibrido, e a

    2.800 centimetri cubici se è alimentato a diesel o ibrido, e la potenza non sia superiore a 150 KW se

    con motore elettrico.

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per l’acquisto di veicoli per persone con

    disabilità spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero

    mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Limiti di detraibilità

    84

    La detrazione pari al 19 per cento del costo sostenuto, comprensivo di IVA, è determinata su un limite

    di spesa di euro 18.075,99 e con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni

    (decorrente dalla data di acquisto). Il veicolo acquistato deve essere destinato, in via esclusiva o

    prevalente, a beneficio della persona con disabilità. Concorrono al raggiungimento del limite di spesa

    di euro 18.075,99 anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione del

    veicolo (con esclusione, quindi, dei costi di esercizio, come, ad esempio, il premio assicurativo, il

    carburante e il lubrificante), purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

    La detrazione per le spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità compete per l’intero

    importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il primo veicolo

    agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, in data

    antecedente al secondo acquisto. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal

    PRA perché esportato all’estero (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, riposta 3.2).

    In caso di furto e mancato ritrovamento del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente

    può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo per un importo da calcolare su un

    ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione. Se vi sono rate

    residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle (Circolare 20.04.2005

    n. 15/E, risposta 6.3).

    È possibile fruire della detrazione anche per acquisti successivi, a condizione che siano trascorsi

    almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni (Circolare 21.05.2014 n.

    11/E, risposta 7.5) e senza necessità di vendere il precedente veicolo.

    Quando, ai fini della detrazione, non è richiesto l’adattamento del veicolo, la soglia di euro 18.075,99

    vale solo per il costo di acquisto del veicolo; ulteriori spese per eventuali interventi di adattamento

    necessari a consentire l’utilizzo del mezzo, quali ad esempio quelle per l’istallazione di una pedana

    sollevatrice, non concorrono al raggiungimento del predetto limite massimo di spesa, ma danno diritto

    alla detrazione del 19 per cento, prevista per i mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del

    disabile, da indicare nel rigo E3 (Risoluzione 09.04.2002 n. 113/E).

    La detrazione può essere fruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o,

    in alternativa, in 4 quote annuali di pari importo.

    Nell’ipotesi in cui si è scelto di ripartire la spesa in 4 rate e il beneficiario muore prima di aver goduto

    dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto

    può detrarre in un’unica soluzione le rate residue (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 3.1).

    85

    Le spese di manutenzione straordinaria del veicolo non possono essere rateizzate e devono essere

    indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle stesse (Circolare

    24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.8, e Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 6.1).

    In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni

    dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante

    dall’applicazione delle stesse. La disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate

    necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare

    nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, l’acquisto del veicolo, prima che siano

    trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, non è agevolabile salve le ipotesi di cancellazione del

    veicolo dal PRA per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa.

    Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il

    genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano

    trascorsi i due anni richiesti dalla norma (Risoluzione 28.05.2009 n. 136/E).

    È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di

    soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in

    lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana, secondo le regole previste

    per le spese sostenute all’estero (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 4.3). Se il portatore di

    handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso

    familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

    Se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest’ultimo può fruire, nel corso

    dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di un veicolo per ognuno dei

    disabili a suo carico (Risoluzione 16.05.2006 n. 66/E).

    Un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo dell’acquisto di una propria

    autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio con disabilità che risulti fiscalmente a suo carico

    (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 6.4). La detrazione, invece, non compete al genitore del

    disabile, intestatario del documento di spesa, che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico dell’altro

    genitore. Per avere diritto alla detrazione è necessario che l’acquisto del veicolo e l’intestazione al

    PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente

    (Risoluzione 17.01.2007 n. 4/E).

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023(punti da 341 a 352) con

    il codice 4.

    86

    Se il contribuente ha un reddito complessivo compreso fra euro 15.001 e euro 28.000, la rata di

    detrazione relativa a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 rileva ai fini del trattamento

    integrativo.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Prima o unica rata di acquisto di:

    autovetture (*)
    autoveicoli per il trasporto
    promiscuo (*)
    autoveicoli specifici (*)
    autocaravan (*)
    motocarrozzette
    motoveicoli per trasporto
    promiscuo
    motoveicoli per trasporti specifici


    (*) Per i non vedenti e sordi le categorie di

    veicoli agevolati sono quelle con
    l’asterisco

    Per i veicoli adattati:
    - fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità o al

    familiare di cui è carico fiscalmente
    - copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa “speciale”

    solo per veicoli adattati al sistema di guida (anche in presenza di solo
    cambio automatico)

    - copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei
    dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con
    disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato
    nella struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo
    per l’accompagnamento e la locomozione del disabile

    - copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una
    Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in
    cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. È
    possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il
    riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

    - autocertificazione che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di
    acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato

    - l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
    commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la
    prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione: ricevuta
    del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato
    tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale
    o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via
    smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Per i veicoli non adattati:
    - fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità o al

    familiare di cui è a carico fiscalmente
    - per i non vedenti e sordi, certificato che attesti la loro condizione,

    rilasciato da una Commissione medica pubblica
    - per i portatori di handicap psichico o mentale, verbale di accertamento

    dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale
    risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o
    mentale e riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (di cui
    alla l. n. 18 del 1980 e l. n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione per
    l’accertamento dell’invalidità civile

    - per le persone affette da sindrome di Down, certificazione rilasciata dal
    proprio medico di base e certificazione dell’indennità di
    accompagnamento come previsto dall’art. 30 della l. n. 388 del 2000

    - per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o
    pluriamputati, verbale rilasciato dalla Commissione medica per
    l’handicap che attesti la grave e permanente limitazione della capacità
    di deambulazione o da altra Commissione medica pubblica che attesti la
    gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di

    87

    deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore
    (ivi comprese le pluriamputazioni)

    - è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il
    riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

    - autocertificazione che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di
    acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato

    - l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
    commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la
    prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione: ricevuta
    del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato
    tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale
    o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via
    smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Rate successive

    Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto la spesa di cui ha
    chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF
    o soggetto abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla
    documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. La
    documentazione deve essere comunque conservata a corredo della
    dichiarazione in cui è esposta la rata

    Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al
    medesimo CAF o soggetto abilitato occorre verificare tutta la
    documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, inclusa
    la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare

    Spese di riparazione rientranti nella
    manutenzione straordinaria

    - Fattura relativa alla spesa di manutenzione straordinaria
    - Fattura relativa all’acquisto del veicolo per verificare di non avere

    superato il limite di € 18.075,99 e che non siano trascorsi più di 4 anni
    dall’acquisto

    - Certificazione dell’handicap come sopra descritta e/o autocertificazione
    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato

    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
    commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la
    prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta
    del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato
    tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale
    o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via
    smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    88

    Spese per acquisto cane guida (Rigo E5)

    Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR

    Aspetti generali

    La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute dai non vedenti per

    l’acquisto dei cani guida. Spetta anche una detrazione forfetaria di euro 1.000,00 delle spese sostenute

    per il mantenimento del cane guida (rigo E81).

    I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non

    superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

    Gli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 138 del 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti

    aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti

    gravi.

    Limiti di detraibilità

    La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale,

    e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (Circolare 22.12.2000 n. 238,

    paragrafo 1.3).

    La detrazione spetta anche per l’acconto versato in un anno d’imposta precedente rispetto a quello in

    cui è acquistato il cane guida. In tal caso la detrazione è riconosciuta, in relazione al predetto

    ammontare, solo se l’acquisto è effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi

    relativa all’anno di imposta in cui è stato effettuato il versamento dell’acconto.

    La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta

    del contribuente.

    Se il contribuente ha un reddito complessivo compreso fra euro 15.001 e euro 28.000, la rata di

    detrazione relativa a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 rileva ai fini del trattamento

    integrativo.

    La detrazione per l’acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente

    risulti fiscalmente a carico.

    La detrazione per le spese per l’acquisto cani guida compete per l’intero importo, a prescindere

    dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    89

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per l’acquisto di cani guida spetta a condizione

    che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di

    pagamento “tracciabili”.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 5.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Spese acquisto cane
    guida

    - Fattura o ricevuta relativa all’acquisto del cane guida
    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante

    l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
    percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale
    documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento
    effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di
    moneta elettronica autorizzati

    - Autocertificazione attestante che negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra
    detrazione per l’acquisto del cane guida, ovvero ne ha beneficiato ma si è determinata
    una situazione di perdita dell’animale

    - Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una
    Commissione medica pubblica. È possibile autocertificare il possesso della
    documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
    personali di disabilità

    Rate successive

    - Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto la spesa della quale ha chiesto la
    rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o di un soggetto
    abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa
    è già stata verificata. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo
    della dichiarazione in cui è esposta la rata

    - Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF
    o soggetto abilitato, occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il
    riconoscimento della detrazione e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la
    scelta di rateizzare

    90

    Rateizzazione spese sanitarie (Rigo E6)

    Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR

    Aspetti generali

    Se le spese sanitarie - ad esclusione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili - (indicate

    nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3) superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della

    franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari

    importo (Circolare 3.01.2001, n. 1, paragrafo 1.1.1, lett. g).

    La scelta (rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione), che avviene in sede di presentazione

    della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui

    le spese sono state sostenute, barrando l’apposita casella posta in corrispondenza dei righi E1, E2,

    E3. I contribuenti, che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi hanno optato negli anni d’imposta

    2019 e/o 2020 e/o 2021 per la rateizzazione di tali spese, riportano nel rigo E6 della dichiarazione dei

    redditi gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione, indicando nell’apposita colonna il numero di

    rata (da 2 a 4) di cui si intende fruire.

    Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di ripartire la spesa in quattro rate e deceda prima di

    aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius

    può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 6.

    Se il contribuente ha un reddito complessivo compreso fra euro 15.001 e euro 28.000, la rata di

    detrazione relativa a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 rileva ai fini del trattamento

    integrativo.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Spese mediche rateizzate

    Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha
    chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o professionista
    abilitato a prestare assistenza, non è necessario richiedere nuovamente la documentazione
    di cui il CAF o professionista abilitato è già in possesso. La documentazione deve essere
    comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata

    Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF o professionista
    abilitato, è necessario che gli stessi esaminino tutta la documentazione atta al
    riconoscimento delle spese e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di
    rateizzare

    91

    Interessi passivi per mutui

    Art. 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR

    Aspetti generali

    Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui

    danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. La detrazione spetta

    con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente.

    Si tratta, in particolare, dei:

    ? mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

    (rigo E7);

    ? mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione

    principale (righi da E8 a E10 codice 8);

    ? mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro

    e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);

    ? mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità

    immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);

    ? prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

    Tipologia di spesa ammessa

    In linea generale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati

    nel corso del 2022, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).

    Tra gli oneri accessori sono compresi, a titolo esemplificativo, anche:

    ? l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta

    relative a mutui stipulati in altra valuta;

    ? la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;

    ? gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta

    sostitutiva sul capitale prestato);

    ? la c.d. “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese

    di perizia tecnica;

    ? la penalità per anticipata estinzione del mutuo;

    ? le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo

    (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente

    92

    quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. Qualora il contribuente abbia

    costituito un deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario emetta fattura

    nell’anno successivo, le spese sono detraibili dall’imposta dovuta per l’anno di costituzione del

    deposito in applicazione del principio di cassa. In tali casi, il contribuente è tenuto a conservare

    la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio (Circolare

    01.06.2012 n. 19/E, risposta 5.1).

    Sono escluse dalla detrazione:

    ? le spese di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al

    contratto di mutuo (Circolare 20.04.2005 n.15/E, risposta 4.4);

    ? le spese inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;

    ? le imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento

    dell’immobile;

    ? le spese per l’incasso delle rate di mutuo.

    Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 4.5):

    ? a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi

    derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con

    garanzia ipotecaria su immobili;

    ? a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per

    l’acquisto della casa di abitazione.

    Gli interessi passivi derivanti dal conto di finanziamento accessorio, definito dalla Convenzione tra

    il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile,

    danno diritto alla detrazione unitamente agli interessi risultanti dal piano di ammortamento originario

    nel limite dell’importo di euro 4.000 previsto dalla norma. Gli istituti bancari, per consentire la

    detraibilità degli interessi, dovranno certificare, nell’attestazione relativa al pagamento degli interessi

    passivi, l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto

    accessorio (Risoluzione 12.04.2011 n. 43/E).

    La detrazione è ammessa anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel

    territorio di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero con stabili organizzazioni nel territorio

    dello Stato di soggetti non residenti (Circolare 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.2).

    Gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico

    del contribuente. In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da

    Enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in “conto interessi”, la detrazione è calcolata sulla

    93

    differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta

    2.3.2). In caso di contributo aziendale, la detrazione è calcolata sulla differenza tra l’importo degli

    interessi pagati e il contributo erogato dall’azienda (Risoluzione 28.05.2010 n. 46/E).

    Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il

    contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del

    contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato” ai

    sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.

    Qualora il contributo venga restituito, è possibile recuperare la quota di interessi non detratta,

    rispettando però le condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui si

    sarebbe potuto far valere il relativo onere in assenza del contributo e indicando tale importo nel

    modello dichiarativo tra le “Altre spese detraibili” ed in particolare tra “Le altre spese per le quali

    spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento” (Risoluzione 2.08.2010 n. 76/E).

    Limiti di detraibilità

    La detrazione spetta con limiti diversi a seconda della finalità per cui è stato contratto il mutuo e,

    talvolta, del periodo di sottoscrizione del medesimo.

    In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della

    detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi

    non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari

    fiscalmente a carico.

    Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da

    adibire ad abitazione principale. È previsto, infatti, che, nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i

    due coniugi, di cui uno fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la

    spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La condizione di coniuge fiscalmente a carico

    deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.

    È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte,

    nelle ricevute rilasciate dagli istituti di credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo spetta a condizione

    che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di

    pagamento “tracciabili”.

    94

    Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle

    rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute

    idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

    La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo compete per l’intero importo, a

    prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    Come evidenziato nella parte relativa agli “oneri detraibili”, al fine di determinare il trattamento

    integrativo per coloro che hanno conseguito un reddito di riferimento compreso fra euro 15.001 e

    euro 28.000, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, si è reso necessario, sulla base dell’anno di stipula

    del contratto, distinguere gli interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione

    principale, per la costruzione e/o ristrutturazione dell’abitazione principale e gli interessi per prestiti

    o mutui agrari. In particolare, occorre distinguere gli interessi passivi pagati nell’anno 2022 riferiti a

    contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021 e quelli stipulati a partire dal 1° gennaio 2022.

    Ai fini della corretta indicazione dell’importo degli interessi passivi qualora sia stato stipulato un

    contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga occorre far riferimento alla data di stipula del

    contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo. In tale circostanza, per data di stipula

    del contratto di mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di

    accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo.

    95

    Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (Rigo E7)

    Art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR

    Aspetti generali e requisiti di detraibilità

    L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per

    l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una

    detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori,

    nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

    Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari

    contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno

    dall’acquisto e delle sue pertinenze. L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla

    stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il

    contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il

    contratto di compravendita.

    La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Il

    diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui

    l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire

    l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può

    fruire nuovamente della detrazione (Circolare 20.06.2002 n. 55/E, risposta 1; Circolare 14.06.2001

    n. 55/E, risposta 1.3.1).

    Il contribuente che ha acquistato dall’impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile non

    ancora provvisto di abitabilità perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferirvi

    la propria residenza entro 12 mesi, anche se la causa è imputabile al comune, a seguito, ad esempio,

    dei ritardi nella concessione dell’abitabilità (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.5).

    Nel caso in cui l’unità immobiliare sia stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto

    inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento

    sismico o calamitoso), tale circostanza non pregiudica la fruizione della detrazione per gli interessi

    passivi anche se la predetta unità immobiliare non è mai stata o non è più adibita ad abitazione

    principale, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a

    carico del contribuente (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 3.3).

    L’emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconducibile ad una causa di forza maggiore che può

    impedire il rispetto del termine di decadenza per il trasferimento della residenza. Tenuto conto che la

    96

    destinazione dell’immobile a dimora abituale deve essere effettiva e richiede l’espletamento di attività

    (ad esempio, trasloco mobili, acquisto mobili, spostamento di persone) rese difficoltose per effetto

    dei divieti e dei blocchi agli spostamenti delle persone imposti da specifici provvedimenti normativi

    a rilevanza nazionale (come ad esempio quelli imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020 - in base ai

    decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio e 9 marzo 2020, attuativi del decreto-

    legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con

    modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), che hanno impedito o rallentato le attività

    propedeutiche alla destinazione dell’immobile a dimora abituale, il contribuente può fruire della

    detrazione degli interessi passivi del mutuo, a condizione che l’immobile sia adibito a dimora abituale

    entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato del periodo corrispondente alla durata della

    causa di forza maggiore, previsto nei predetti provvedimenti. Nelle ulteriori ipotesi di limitazione agli

    spostamenti previste da provvedimenti non uniformi sul territorio nazionale, la sussistenza della causa

    di forza maggiore va rimessa ad una valutazione caso per caso.

    Tale principio può ritenersi valido per tutti i termini previsti, a pena di decadenza, per il trasferimento

    della dimora abituale ai fini della fruizione delle detrazioni per interessi passivi per mutui ipotecari

    per l’abitazione principale.

    Non si perde il diritto alla detrazione nei seguenti casi:

    ? trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro: la detrazione spetta anche se l’unità

    immobiliare non è mai stata o non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento

    per motivi di lavoro (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.2.2); ciò anche in caso di

    trasferimento in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Tale deroga non

    trova più applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno

    le predette esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale

    (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.5). Allo stesso modo, il diritto alla detrazione non si

    perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto. Tutto ciò

    nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 15, comma 1, lett. b), del

    TUIR, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora

    abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale

    nello Stato estero di residenza. La detrazione non si perde neanche se l’immobile viene locato

    (Circolare 20.04.2015 n. 17/E, risposta 4.5);

    97

    ? ricovero in istituti di ricovero o sanitari: non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione

    principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a

    condizione che l’immobile non venga locato.

    La detrazione degli interessi passivi su mutuo in commento per le Forze armate e Forze di polizia è

    riconosciuta nei termini di seguito specificati. Al personale in servizio permanente delle Forze armate

    e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad

    ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta anche se il mutuo è contratto per l’acquisto di un

    immobile non adibito a dimora abituale, essendo sufficiente che l’immobile costituisca l’unica

    abitazione di proprietà. Tale personale, infatti, non può beneficiare della detrazione degli interessi

    passivi se al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare per la quale intende fruire della norma

    agevolativa è già proprietario, anche pro-quota, di un altro immobile, a nulla rilevando che su

    quest’ultimo gravi un diritto reale di godimento (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 1.6).

    Il dipendente delle Forze armate o di polizia potrà naturalmente fruire, se proprietario di un’altra unità

    abitativa, al pari della generalità dei contribuenti, della detrazione degli interessi passivi prevista

    dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, in relazione al mutuo che ha contratto per l’acquisto

    dell’immobile da adibire ad abitazione principale, propria o dei propri familiari, nel rispetto delle

    condizioni previste dalla norma. Pertanto, il contribuente non perde il diritto alla detrazione nel caso

    in cui, ad esempio, l’immobile acquistato non venga più adibito ad abitazione principale a causa di

    un trasferimento per motivi di lavoro. Nell’ipotesi in cui tali soggetti siano proprietari di un solo

    immobile, non adibito ad abitazione principale, per il quale beneficiano della detrazione in qualità di

    dipendente delle Forze armate o di Polizia e successivamente acquistino, anche a titolo gratuito, un

    secondo immobile, potranno comunque fruire della detrazione a condizione che il primo immobile

    sia utilizzato come abitazione principale e sempreché non siano trascorsi dodici mesi dall’acquisto.

    Condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare:

    ? per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare

    sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che

    l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo

    (Circolare 29.01.2001 n. 7/E, risposta 2.6);

    ? per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a

    condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla

    data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di

    stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il

    98

    termine semestrale (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.3.2). In particolare, per i mutui

    stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine

    semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla

    detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data

    dell’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della

    detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) - e non

    sei mesi come nella previgente normativa - per adibire l’immobile a propria abitazione principale;

    ? per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità

    immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;

    ? per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità

    immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella

    rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione

    principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile

    non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire

    dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun

    intestatario del mutuo (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.3.3) e deve essere indicato con il

    codice 8 nei righi da E8 a E10.

    Mutui stipulati Acquisto immobile Residenza Limite di spesa

    Dall’1.1.2001
    e

    Dall’1.7.2000 al
    31.12.2000 (1)

    Nell’anno precedente o
    successivo la stipula

    del mutuo

    - Entro un anno
    dall’acquisto

    - Entro un anno dal
    rilascio, se l’immobile
    era locato al momento
    dell’acquisto

    - Entro due anni
    dall’acquisto, se
    l’immobile è stato
    oggetto di lavori di
    ristrutturazione
    edilizia

    € 4.000
    Complessivi suddivisi tra gli

    intestatari del mutuo

    Dall’1.1.1994 al 30.6.2000
    Nei sei mesi precedenti
    o successivi la stipula

    del mutuo

    entro sei mesi
    dall’acquisto

    Nel 1993 entro l’8.6.1994

    Ante 1993
    Non sono previsti limiti

    temporali
    entro l’8.12.1993

    € 4.000
    Per ogni intestatario

    (1) Ai mutui stipulati negli ultimi sei mesi del 2000 vengono applicate le più favorevoli condizioni stabilite per quelli
    stipulati dall’1.1.2001 in quanto al 31.12.2000 non erano decorsi i sei mesi dall’acquisto

    Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del

    mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di

    proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi (Circolare 26.01.2001 n. 7/E,

    99

    risposte 2.3 e 2.5); il requisito congiunto di “acquirente e mutuatario” è, pertanto, sempre necessario,

    tranne che nell’ipotesi di mutui contratti anteriormente all’anno 1991 per i quali è previsto che la

    detrazione degli interessi passivi spetta anche ai soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati

    (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.6).

    La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall’atto di acquisto risulti essere “proprietario” o “nudo

    proprietario”, al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non spetta mai all’usufruttuario in quanto lo

    stesso non acquista la proprietà dell’unità immobiliare (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.7; e

    Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.3.1).

    La detrazione spetta anche al proprietario superficiario che acquista la sola unità immobiliare e non

    anche la proprietà del suolo sul quale l’immobile insiste.

    La detrazione spetta anche se l’immobile su cui risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello

    acquistato e adibito ad abitazione principale (Circolare 29.01.2001 n. 7/E, risposta 2.4).

    La detrazione spetta non soltanto per i mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale e delle

    pertinenze, ma anche in caso di acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare.

    Gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi ad un mutuo ipotecario acceso per l’acquisto di

    un’ulteriore unità immobiliare adiacente all’abitazione principale, finalizzata al suo ampliamento,

    sono detraibili insieme agli interessi passivi e agli oneri accessori relativi al precedente mutuo

    stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, nel limite complessivo di euro 4.000, purché anche

    il secondo mutuo sia stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e ciò risulti dal contratto di

    acquisto dell’immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. La

    detrazione può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato l’accorpamento delle due unità

    immobiliari, le quali devono risultare dalle visure catastali quale unica abitazione principale. In tale

    caso, se l’ammontare del nuovo mutuo è superiore al costo del secondo immobile, occorre

    rideterminare in proporzione l’importo degli interessi detraibili (Circolare 21.05.2014, n. 11/E,

    risposta 3.1).

    La detrazione non compete, invece, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per

    acquistare una pertinenza dell’abitazione principale (box, soffitta, cantina, ecc.) (Circolare

    03.05.1996 n. 108, risposta 2.3.4).

    Acquisto da cooperative o imprese costruttrici

    La detrazione spetta anche per le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova

    costruzione alla cooperativa a proprietà divisa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli

    100

    interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla

    cooperativa stessa e ancora indivisi (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.4).

    Per definire quando il contribuente può far valere il diritto alla detrazione è necessario far riferimento

    al momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di

    pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione

    redatto dal notaio o a quello dell’acquisto (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.2). In questi

    casi, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere certificato anche attraverso la

    documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

    Definizione di abitazione principale

    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano

    abitualmente. A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata

    ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che

    dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. L’abitazione

    principale si configura in relazione ad immobili situati in Italia. Pertanto, la detrazione non spetta se

    il mutuo è contratto per l’acquisto di una unità immobiliare situata in un Paese estero. La circostanza

    di aver adibito l’immobile ad abitazione principale, nel rispetto dei termini di legge ai fini della

    detrazione degli interessi passivi derivanti dal contratto di mutuo, attiene alla sussistenza dei requisiti

    soggettivi idonei alla fruizione delle detrazioni, che i CAF o i professionisti abilitati acquisiscono

    dalla dichiarazione del contribuente e della quale non sono responsabili (Circolare 23.03.2015 n.

    11/E, risposta 7.4).

    La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se

    l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado

    ed affini entro il secondo grado: art. 5, comma 5, del TUIR) (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta

    2.2).

    La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i

    mutui in essere stipulati precedentemente, purché l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale

    del contribuente o di un familiare entro sei mesi dall’acquisto e l’acquisto dell’unità immobiliare sia

    stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo

    (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 4.2).

    101

    Il diritto di beneficiare della detrazione permane anche nel caso di successiva variazione della

    residenza del contribuente in un altro immobile quando l’immobile acquistato viene destinato a

    dimora abituale di un proprio familiare.

    Se il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione

    principale e un mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la

    detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria

    abitazione (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 4.4).

    Un contribuente che possiede l’abitazione in cui dimora abitualmente ed abbia contratto un mutuo

    per l’acquisto dell’abitazione principale di un suo familiare (di cui pertanto è proprietario e

    mutuatario), può contestualmente fruire della deduzione della rendita catastale della propria dimora

    abituale di cui all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR e della detrazione per gli interessi passivi derivanti

    dal mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale del suo familiare, a condizione tuttavia che la

    propria dimora abituale non sia gravata da un mutuo per l’acquisto della stessa.

    Nel caso di separazione legale rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga

    l’annotazione della sentenza di divorzio (Circolare 14.06.2001 n. 5/E, risposta 1.3.3).

    Dopo il divorzio, considerato che l’ex coniuge non può più essere considerato un familiare, il

    beneficio spetta solo se nell’immobile, gravato da mutuo, risiedano familiari diversi dall’ex coniuge

    quali, ad esempio, i figli (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 2.2).

    Limiti di detraibilità

    La detrazione spetta su un importo massimo degli interessi passivi e relativi oneri accessori pari a

    euro 4.000. Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del

    contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 4.000 è riferito all’ammontare

    complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. In caso di mutuo

    cointestato, tale limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i

    mutuatari in parti uguali o in base alle diverse percentuali ricavabili dal contratto di mutuo medesimo.

    La ripartizione del limite di spesa va effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla

    detrazione non avendone i requisiti. Ad esempio, nel caso in cui due soggetti stipulino un contratto

    di mutuo per l’acquisto in comproprietà di un immobile destinato ad abitazione principale di uno solo,

    quest’ultimo potrà calcolare la detrazione degli interessi passivi riferiti alla propria quota di mutuo su

    un importo non superiore ad euro 2.000.

    102

    La norma prevede come unica eccezione al criterio di ripartizione tra i cointestatari del mutuo l’ipotesi

    in cui il mutuo sia cointestato con il coniuge fiscalmente a carico. In tale caso il coniuge che sostiene

    interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi sempreché

    il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta

    2.1).

    Nel caso in cui due coniugi cointestatari di un mutuo acquistano l’immobile adibito ad abitazione

    principale e, successivamente, un coniuge dona all’altro la propria quota di proprietà, il coniuge

    donatario potrà continuare a fruire della detrazione degli interessi derivanti dal mutuo cointestato,

    finché permangono i requisiti richiesti dalla norma; la detrazione sarà calcolata su un ammontare

    massimo di euro 2.000. Il coniuge cedente, invece, potrà fruire della detrazione solo con riferimento

    agli interessi pagati nell’anno della donazione, calcolata su un ammontare massimo di euro 2.000,

    non essendo più proprietario dell’immobile. Se nello stesso anno della donazione, il coniuge cedente

    stipula, quale unico intestatario, un mutuo per l’acquisto di un altro immobile da destinare a propria

    abitazione principale, potrà fruire, con riferimento a questo altro immobile, anche della detrazione

    delle spese, pagate nel predetto anno, riferite a tale mutuo. La detrazione spettante in tale anno,

    tuttavia, potrà essere calcolata su un importo complessivo (riferito ad entrambi i mutui) non superiore

    a euro 4.000. A decorrere dall’anno successivo il contribuente potrà calcolare la detrazione su un

    importo massimo non superiore a euro 4.000 riferito al secondo mutuo (Circolare 01.07.2010 n. 39/E,

    risposta 1.2).

    Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione è calcolata su un importo

    massimo di euro 4.000 per ciascun intestatario del mutuo e non è possibile fruire della detrazione per

    la quota di mutuo del coniuge a carico (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 4.6).

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per alcune delle spese indicate nell’art. 15

    del TUIR varia in base all’importo del reddito complessivo. Tuttavia, con riferimento agli oneri in

    esame compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

    Estinzione e rinegoziazione del mutuo

    Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto dell’abitazione e quella di stipula

    del mutuo se l’originario contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale viene

    estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di

    surrogazione per volontà del debitore c.d. “portabilità del mutuo”, prevista dall’art. 120-quater,

    103

    comma 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in

    materia bancaria e creditizia.

    Il diritto alla detrazione è tuttavia commisurato ad un importo non superiore a quello che risulterebbe

    con riferimento alla quota residua di capitale del mutuo estinto, maggiorata delle spese ed oneri

    correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo (Risoluzione 14.11.2007 n.

    328/E).

    In caso di estinzione di un mutuo intestato ad entrambi i coniugi e successiva stipula di un nuovo

    mutuo intestato ad uno solo di essi, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero ammontare

    degli interessi corrisposti in relazione al nuovo mutuo contratto, rispettando tutti gli altri limiti e

    condizioni previsti dalla norma (Risoluzione 21.02.2008 n. 57/E). Specularmente, entrambi i coniugi

    possono fruire della detrazione sugli interessi passivi se il contratto di mutuo intestato dapprima ad

    un solo coniuge è sostituito con un mutuo intestato ad entrambi. La detrazione compete

    esclusivamente per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nel

    limite complessivo di euro 4.000 per entrambi i coniugi (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.4).

    Anche in caso di rinegoziazione di un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, il

    diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale

    (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso,

    rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti

    all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del

    predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione

    avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel

    rapporto di mutuo a seguito di accollo.

    Per determinare la percentuale (X) sulla quale è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi

    in caso di estinzione e rinegoziazione è possibile adottare la seguente formula:

    X = 100 x (quota residua primo mutuo + oneri correlati)

    importo del secondo mutuo

    Limiti di detraibilità in caso di mutuo eccedente il costo di acquisto dell’immobile

    In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese

    notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione spetta limitatamente alla quota di mutuo riferibile

    104

    al costo dell’immobile riportato nel rogito, incrementato delle altre spese e degli altri oneri accessori

    debitamente documentati (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 4.1).

    Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente

    formula:

    (costo di acquisto dell’immobile + oneri accessori) x interessi pagati

    capitale dato a mutuo

    Esempi:

    1° esempio

    Valore immobile (da atto di compravendita) € 100.000

    Importo mutuo € 150.000

    Formula

    100.000*100 / 150.000 = 66,67%

    Importo interessi passivi pagati nell’anno € 3.000

    Importo detraibile 3.000*66,67% = € 2.000

    2° esempio

    Valore immobile (da atto di compravendita) € 100.000

    + oneri accessori € 10.200

    (€5.000 per fattura notaio atto di acquisto + € 5.000 fattura notaio atto di mutuo + € 200 imp. sostitutiva)

    Totale valore immobile € 110.200

    Importo mutuo € 150.000

    Formula

    110.200*100 / 150.000 = 73,47% (percentuale da applicare agli interessi passivi per tutta la durata

    del mutuo)

    Importo interessi passivi pagati nell’anno € 3.000

    Importo detraibile 3.000*73,47% = € 2.204

    3° esempio

    Valore immobile (da atto di compravendita) € 100.000

    Importo mutuo € 150.000

    Formula

    100.000*100 / 150.000 = 66,67%

    105

    Importo interessi passivi pagati nell’anno € 5.000

    Importo detraibile 5.000*66,67% = € 3.333

    Attenzione: il confronto va fatto tra l’importo complessivo del mutuo e l’intero costo di acquisizione

    dell’immobile.

    Ai fini dell’applicazione della formula, tra le spese e gli oneri accessori connessi all’acquisto, sebbene

    non tutti riconducibili a quelli detraibili, rientrano ad esempio (Circolare 31.05.2005 n. 26/E,

    paragrafo 3):

    ? l’onorario del notaio per l’acquisto dell’immobile (Risoluzione 23.09.2005 n. 128/E);

    ? l’onorario del notaio per la stipula del mutuo;

    ? le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali;

    ? l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca;

    ? le spese di mediazione;

    ? l’imposta sostitutiva sul capitale prestato;

    ? le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare e quelle sostenute in caso di

    acquisto effettuato nell’ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale.

    Nel caso di unico mutuatario al 100 per cento e proprietà dell’immobile divisa tra lo stesso mutuatario

    e altro comproprietario al 50 per cento ciascuno, l’importo del capitale dato a mutuo, da indicare al

    denominatore della formula, sarà uguale all’intero importo del mutuo, e il costo di acquisizione

    dell’immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all’intero costo sostenuto per

    l’acquisto (e non al 50 per cento di tale costo) (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 7).

    Attenzione: in caso di due mutuatari comproprietari dell’immobile (40 per cento l’uno e 60 per cento

    l’altro), l’importo complessivo del mutuo si confronterà con il costo complessivo dell’immobile e gli

    interessi saranno suddivisi, nei limiti della norma, se non diversamente riportato nel contratto di

    mutuo, al 50 per cento ciascuno. Ai fini della detrazione degli interessi, non rileva infatti la

    percentuale di proprietà dell’immobile.

    Il nudo proprietario che ha contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di una unità

    immobiliare concedendone l’usufrutto al figlio può calcolare la detrazione in relazione a tutti gli

    interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile, sempreché risultino soddisfatte le altre

    condizioni richieste dalla legge (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 1.5).

    106

    Con riferimento al periodo d’imposta 2022, si precisa che gli interessi passivi, gli oneri accessori e le

    quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per

    l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, pagati nell’anno 2022, devono essere indicati

    in colonna 1 del rigo E7 qualora siano riferibili a contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre

    2021, mentre devono essere indicate in colonna 2 del rigo E7 se riferibili a contratti di mutuo stipulati

    a partire dal 1° gennaio 2022.

    Devono essere comprese nell’importo della colonna 1 anche le spese indicate nella CU 2023 (punti

    da 341 a 352) con il codice 7 e nell’importo della colonna 2 anche le spese indicate nella CU 2023

    (punti da 341 a 352) con il codice 48.

    Accollo del mutuo

    In caso di accollo di un mutuo stipulato dall’impresa costruttrice, la detrazione spetta se ricorrono le

    condizioni previste dalle norme. In questi casi, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve

    intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo (Circolare 27.05.1994 n. 73,

    risposta 1.1.3).

    Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale da

    entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che,

    a seguito di separazione legale per effetto dell’atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione

    di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo

    dell’immobile e si è accollato, secondo lo schema del c.d. accollo interno, le residue rate di mutuo,

    ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo che continua a risultare

    cointestato ad entrambi i coniugi (quindi, anche se l’accollo del mutuo non ha rilevanza esterna). La

    detrazione spetta a condizione che:

    ? l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio, nell’atto pubblico di trasferimento

    dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata;

    ? le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero

    onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge

    (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 1.1).

    Nel caso in cui con la sentenza di separazione siano assegnati al marito l’unità immobiliare e relativa

    pertinenza precedentemente di proprietà dell’ex moglie sui quali grava un mutuo ipotecario intestato

    a quest’ultima (detti immobili continuano ad essere l’abitazione principale dell’ex moglie e dei figli)

    e qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito, nuovo proprietario degli immobili,

    107

    l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione, lo stesso può

    detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempreché nei suoi confronti

    ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, e che:

    ? l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;

    ? le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero

    onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario.

    Si ricorda che il coniuge separato rientra tra i familiari, finché non interviene la sentenza di divorzio;

    nel qual caso la detrazione spetta solo se nell’immobile dimorino i figli (Circolare 13.05.2011 n.

    20/E, risposta 1.2).

    In linea generale, in caso di successione a causa di morte, la detrazione spetta agli eredi, compreso il

    coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare

    l’accollo del mutuo e sempreché sussistano gli altri requisiti (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta

    1.2.1). La regolarizzazione dell’accollo del mutuo è necessaria anche in presenza di unico erede.

    In assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo continuano a essere debitori tutti

    gli eredi; tuttavia, nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli eredi e la

    banca, l’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede consente a questi

    la detrazione degli interessi nella misura massima consentita a condizione che tra gli eredi intervenga

    un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò

    autorizzato o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento

    dell’intero debito relativo al mutuo (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 1.4).

    Motivazione del mutuo

    In assenza della documentazione utile a comprovare che il mutuo sia stato stipulato per l’acquisto

    dell’abitazione principale non può essere apposto il visto di conformità (Circolare 20.04.2005 n.

    15/E, risposta n. 4.2). Tale documentazione è costituita:

    ? dal contratto di mutuo o da quello di acquisto dell’abitazione;

    ? da altra documentazione rilasciata dalla banca.

    Se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo e

    qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia

    attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto

    di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso, il soggetto che presta

    108

    l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta

    autodichiarazione (Circolare 21.05.2014, n. 11/E, risposta 3.1, e Risoluzione 22.12.2006 n. 147/E).

    Nell’ipotesi di mutui misti (ad esempio, mutui stipulati per l’acquisto e per la ristrutturazione

    dell’abitazione principale) il contribuente, per distinguere la differente finalità e i relativi importi per

    non perdere la detrazione degli interessi, può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

    ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 nella quale sia attestato quale somma sia imputabile

    all’acquisto dell’abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto previsto dalla citata

    risoluzione n. 147 del 2006. Sulla base di tale documento e in presenza delle altre condizioni previste

    dalla legge è possibile riconoscere la detrazione degli interessi per l’acquisto dell’abitazione

    (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 1.3).

    Acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione

    Se l’immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia, comprovata da relativa concessione

    edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta solo dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione

    principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto. Qualora non fosse possibile

    fissare la dimora abituale presso l’unità abitativa entro due anni dall’acquisto per cause imputabili al

    comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà

    comunque usufruire della detrazione d’imposta (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 2.9).

    Per il rispetto del termine di due anni per adibire l’immobile ad abitazione principale valgono i

    chiarimenti resi precedentemente con riferimento all’emergenza epidemiologica COVID-19. In

    particolare, il contribuente può fruire della detrazione in esame a condizione che l’immobile sia

    adibito a dimora abituale entro un tempo pari a due anni dal rogito, maggiorato del periodo

    corrispondente alla durata della causa di forza maggiore derivante dall’emergenza COVID-19

    previsto da specifici provvedimenti normativi.

    Oggetto di ristrutturazione deve essere un immobile già idoneo, prima dell’effettuazione dei lavori,

    ad essere adibito a dimora abituale. Qualora invece venisse acquistato un immobile allo stato grezzo,

    ossia non ancora ultimato, può trovare eventualmente applicazione la detrazione degli interessi

    passivi derivanti da mutui contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione

    principale, spettante ai sensi dell’art. 15, comma 1-ter), del TUIR a cui è assimilabile la

    ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del Testo unico delle disposizioni legislative

    e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

    n. 380 (Risoluzione 09.01.2007 n.1/E).

    109

    Sarà possibile beneficiare della detrazione a partire dalla data in cui l’immobile è adibito a dimora

    abituale anche nel caso in cui la concessione edilizia o atto equivalente sia stato richiesto

    successivamente alla stipula del mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione

    principale e prima della variazione della residenza (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 1.3).

    Il rispetto del requisito temporale dei due anni può risultare (Circolare 20.04.2005 n.15/E, risposta

    4.3):

    ? dai registri anagrafici;

    ? da una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (con tale

    autocertificazione il contribuente può attestare, altresì, che dimora abitualmente in luogo diverso

    da quello risultante dai registri anagrafici).

    In caso di acquisto di tre unità immobiliari (A/2 adibita ad abitazione principale, A/3 in fase di

    ristrutturazione al fine di realizzare un’unica abitazione catastalmente accorpata a quella principale e

    C/6 pertinenza dell’abitazione principale) la detrazione spetta da subito in relazione agli interessi

    passivi imputabili alla sola quota di mutuo destinata all’acquisto delle unità catastali A/2 e C/6, adibite

    rispettivamente ad abitazione principale e alla relativa pertinenza, mentre per l’unità immobiliare A/3

    spetta solo successivamente all’accorpamento di tale unità abitativa all’immobile adibito ad

    abitazione principale e sempreché ciò avvenga nei tempi previsti dalle disposizioni che

    regolamentano la detrazione per gli immobili oggetto di ristrutturazione (Risoluzione 29.04.2009 n.

    117/E).

    Acquisto di immobili locati e all’asta

    Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo

    corrisposto, a condizione che entro 3 mesi dall’acquisto l’acquirente notifichi al locatario

    l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio dell’immobile lo stesso sia

    adibito ad abitazione principale. Per quanto riguarda i mutui contratti prima del 2001, la disposizione,

    entrata in vigore il 1° gennaio 2001, può essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati

    nell’anno 2000, sempreché al 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine entro il quale deve

    essere notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che

    l’adempimento venga comunque posto in essere nei 3 mesi successivi all’acquisto (Circolare

    12.06.2002 n. 50/E, risposta 4.3).

    Attenzione: in caso di acquisto di immobile locato rileva esclusivamente l’intimazione di sfratto per

    finita locazione e non l’intimazione di sfratto per morosità.

    110

    Qualora l’immobile non venga destinato ad abitazione principale entro un anno dal rilascio, dovranno

    essere dichiarati a tassazione separata, quali oneri rimborsati, gli interessi per i quali il contribuente

    ha fruito della detrazione d’imposta.

    Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della

    detrazione in riferimento ad un primo immobile acquistato con mutuo ed adibito ad abitazione

    principale e ad un secondo immobile acquistato con mutuo ma locato e da destinare ad abitazione

    principale, lo stesso potrà applicare la detrazione per uno solo degli immobili. In particolare, nel

    periodo in cui il nuovo immobile acquistato è ancora occupato dal conduttore e fino a quando verrà

    rilasciato e adibito ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione agli interessi pagati per il

    mutuo contratto per l’acquisto del primo immobile effettivamente adibito ad abitazione principale

    (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 4.4).

    In considerazione dell’analogia con l’acquisto di immobili locati, la detrazione spetta anche per gli

    interessi pagati in relazione alla stipula del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile all’asta a

    condizione che l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di

    trasferimento e che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio

    (Risoluzione 14.10.2008 n. 385/E).

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo spetta a condizione

    che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di

    pagamento “tracciabili”.

    Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle

    rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute

    idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

    111

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Mutui contratti per
    l’acquisto dell’unità

    immobiliare adibita ad
    abitazione principale

    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo
    pagate nel 2022 o estratto conto bancario o postale

    - Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per
    l’acquisto dell’immobile (o dell’ulteriore quota) che è stato o sarà adibito ad
    abitazione principale

    - Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia
    l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto che, se pur maggiorato
    di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato,
    renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta

    - Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di
    riparametrazione degli interessi)

    - Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione
    principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel
    2022. Ove mancante nel contratto di mutuo, l’autocertificazione deve contenere la
    motivazione per la quale lo stesso è stato contratto

    Estinzione o
    rinegoziazione dei

    contratti di mutuo indicati
    in precedenza e stipula di

    un nuovo mutuo di
    importo non superiore
    alla restante quota di

    capitale da rimborsare

    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo
    pagate nel 2022 o estratto conto bancario o postale

    - Contratto di mutuo precedente dal quale deve risultare che il finanziamento è stato
    concesso per l’acquisto dell’abitazione principale

    - Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia
    l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto che se, pur maggiorato
    di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato,
    renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta

    - Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di
    riparametrazione degli interessi)

    - Nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni
    - Documentazione comprovante la quota residua di capitale del mutuo originario e gli

    oneri correlati all’estinzione/rinegoziazione del vecchio mutuo e alla stipula del nuovo
    - Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione

    principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel
    2022. Ove mancante nel contratto di mutuo, l’autocertificazione deve contenere la
    motivazione per la quale lo stesso è stato contratto

    Mutui contratti dal
    1/1/2001 per l’acquisto
    dell’unità immobiliare

    oggetto di ristrutturazione
    edilizia destinata ad
    abitazione principale

    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo
    pagate nel 2022 o estratto conto bancario o postale

    - Contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per
    l’acquisto dell’immobile destinato ad abitazione principale

    - Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia
    l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto che, se pur maggiorato
    di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato,
    renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta

    - Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione
    - Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di

    riparametrazione degli interessi)
    - Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione

    principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel
    2022.Ove mancante nel contratto di mutuo, l’autocertificazione deve contenere la
    motivazione per la quale lo stesso è stato contratto

    Mutui ipotecari contratti
    dalla cooperativa o

    dall’impresa costruttrice

    - Documento di ripartizione della spesa di competenza del contribuente relativa alle
    rate di mutuo pagate nel 2022

    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo
    pagate nel 2022 o estratto conto bancario o postale

    112

    - Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione
    principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel
    2022

    Mutui contratti dal
    1/1/2001 per l’acquisto
    dell’unità immobiliare
    locata e destinata ad
    abitazione principale

    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo
    pagate nel 2022 o estratto conto bancario o postale

    - Contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per
    l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale

    - Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia
    l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto che, se pur maggiorato
    di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato,
    renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta

    - Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di
    riparametrazione degli interessi)

    - Atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione notificato entro 3 mesi
    dalla data di acquisto

    - Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione
    principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel
    2022. Ove mancante nel contratto di mutuo, l’autocertificazione deve contenere la
    motivazione per la quale lo stesso è stato contratto

    Accollo interno a seguito
    di separazione legale o di

    successione

    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo
    pagate nel 2022 o estratto conto bancario o postale

    - Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per
    l’acquisto dell’immobile (o dell’ulteriore quota) che è stato adibito ad abitazione
    principale

    - Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia
    l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto. Se tale importo,
    maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale
    erogato, sarà necessario riproporzionare gli interessi alla minore spesa sostenuta

    - Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di
    riparametrazione degli interessi)

    - Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione
    principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel
    2022. Ove mancante nel contratto di mutuo, l’autocertificazione deve contenere la
    motivazione per la quale lo stesso è stato contratto

    - Atto pubblico o scrittura privata autenticata in cui risulta formalizzato l’accollo

    Mutui misti

    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo
    pagate nel 2022 o estratto conto bancario o postale

    - Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per
    l’acquisto e per la ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale

    - Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia
    l’importo riportato sull’atto. Se tale importo, maggiorato di eventuali oneri correlati
    all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, sarà necessario riproporzionare
    gli interessi alla minore spesa sostenuta

    - Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di
    riparametrazione degli interessi)

    - Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione
    principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel
    2022 e che indichi la somma imputabile all’acquisto e quella relativa alla
    ristrutturazione dell’abitazione principale

    - Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare, al termine dei lavori, gli
    interessi relativi al finanziamento per la ristrutturazione alle spese effettivamente
    sostenute

    113

    Interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l’acquisto di altri immobili

    (Rigo E8/E10, cod. 8)

    Art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR

    Aspetti generali e requisiti di detraibilità

    La detrazione spetta per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché per le quote di

    rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su

    immobili stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come

    abitazione principale. L’ammontare massimo degli interessi passivi e oneri accessori ammesso alla

    detrazione è fissato in euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

    La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo compete per l’intero importo a

    prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    È necessario distinguere a seconda che il mutuo sia stato stipulato entro il 31 dicembre 1990 ovvero

    tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992.

    Nel primo caso, la detrazione spetta anche nel caso di mutui stipulati per l’acquisto di immobili non

    destinati ad abitazione (ad esempio, negozio, ecc.) ed anche per motivi diversi dall’acquisto (ad

    esempio, costruzione, ristrutturazione, ecc.).

    Per i mutui stipulati nel 1991 e 1992, invece, la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto

    di immobili da adibire a propria abitazione, anche diversa da quella principale, e per i quali non sia

    variata tale condizione come, ad esempio, nel caso in cui l’immobile precedentemente tenuto a

    disposizione sia stato concesso in locazione.

    Possono essere indicate le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione

    alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori

    e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

    In tal caso, ai fini della detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi

    cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto

    dal notaio o quello dell’acquisto ma quello della delibera di assegnazione dell’alloggio, con

    conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. Il

    pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione

    rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. In generale, se la motivazione non è contenuta nel

    contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa

    dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla

    114

    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

    In tal caso, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi

    sulla base della predetta autodichiarazione (in analogia a quanto affermato con Circolare 21.05.2014,

    n. 11/E, quesito 3.1, e Risoluzione 22.12.2006 n. 147/E).

    È possibile fruire della detrazione sia nel caso di accollo (precedente al 1993) che di rinegoziazione

    del contratto di mutuo.

    Nel caso in cui si verifichi la compresenza di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e di

    mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale (E7 + da E8 a E10 codice 8):

    ? se l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo

    E7) è maggiore o uguale ad euro 2.065,83, l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo su

    immobili diversi dall’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8) non concorre al calcolo

    della detrazione;

    ? se l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo

    E7) è minore di euro 2.065,83, l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi

    dall’abitazione principale concorre al calcolo della detrazione, ma la somma degli interessi relativi

    a entrambi i mutui (somma degli importi del rigo E7 e dei righi da E8 a E10 con il codice 8) non

    può superare euro 2.065,83.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 8.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a

    condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi

    di pagamento “tracciabili”.

    Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle

    rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute

    idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

    115

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Mutui contratti nel
    1991 e nel 1992 per

    l’acquisto di immobili
    da adibire a propria

    abitazione diversa da
    quella principale

    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo
    pagate nel 2022 o estratto conto bancario o postale

    - Contratto di mutuo dal quale risulti che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto
    dell’immobile

    - Contratto di acquisto dell’immobile per verificare l’importo (spesa sostenuta per
    l’acquisto) riportato sull’atto. Se tale importo, maggiorato di eventuali oneri correlati
    all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, sarà necessario riproporzionare
    gli interessi alla minore spesa sostenuta

    - Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di
    riparametrazione degli interessi)

    - Autocertificazione che attesti che l’immobile è stato adibito a propria abitazione
    diversa da quella principale e tale condizione sussisteva per l’anno 2022 e, ove
    mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto

    Mutui contratti prima
    dell’1/1/1991 per

    l’acquisto di qualsiasi
    tipo di immobile

    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo
    pagate nel 2022 o estratto conto bancario o postale

    116

    Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (Rigo E8/E10, cod. 9)

    Art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669

    Aspetti generali e requisiti di detraibilità

    La detrazione spetta per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché per le quote di

    rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui anche non ipotecari,

    stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

    Non sono ammessi altri tipi di finanziamento come, ad esempio, aperture di credito o cambiali

    ipotecarie. La detrazione, calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28, spetta, nella misura del

    19 per cento, al soggetto intestatario del contratto di mutuo, senza alcuna deroga.

    Pertanto, nel caso di mutuo cointestato tra due coniugi, di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che

    ha sostenuto la spesa non può fruire anche della detrazione spettante al coniuge fiscalmente a carico.

    In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, detto limite è riferito

    all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

    Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in

    ragione dei millesimi di proprietà.

    In base all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del DPR n. 380 del 2001, gli interventi di recupero del

    patrimonio edilizio, relativamente ai quali compete la detrazione, sono i seguenti:

    a) interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle

    finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti

    tecnologici esistenti;

    b) interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire

    parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e

    tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non

    comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

    c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo

    degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti

    richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

    d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante

    un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte

    diverso dal precedente.

    117

    Il diritto alla detrazione spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato con lo specifico

    scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare qualsiasi tipo di

    immobile (abitazione principale, altro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché

    gli interventi siano effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l’attività edilizia.

    Se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia

    in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il

    contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art.

    47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la

    detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (in analogia a quanto

    affermato con (Circolare 21.05.2014, n. 11/E, risposta 3.1, e Risoluzione 22.12.2006 n. 147/E).

    La detrazione può coesistere con quella relativa ai mutui per l’acquisto dell’abitazione principale (di

    cui al rigo E7) e ai mutui per la costruzione dell’abitazione principale (di cui ai righi da E8 a E10 con

    il codice 10).

    La detrazione spetta se l’intervento riguarda sia gli immobili di proprietà del contribuente, sia quelli

    di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto registrato a titolo oneroso o

    gratuito o di altro titolo idoneo (Circolare 13.06.1997 n. 167, paragrafo 1).

    La detrazione non spetta più nel caso in cui un mutuo contratto nel 1997 per interventi di recupero

    edilizio sia stato successivamente rinegoziato (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.3.4).

    La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente

    utilizzato per la copertura dell’importo delle spese documentate; la detrazione non spetta sugli

    interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.

    L’ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di

    ristrutturazione dell’unità immobiliare (Circolare 03.05.2005 n. 17/E, risposta 1).

    La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo compete per l’intero importo a

    prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a

    condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi

    di pagamento “tracciabili”.

    Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle

    rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute

    idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

    118

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 9.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Mutui contratti nel
    1997 per effettuare

    interventi di
    manutenzione,

    restauro e
    ristrutturazione degli

    edifici

    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate
    nel 2022 o estratto conto bancario o postale

    - Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per
    realizzare gli interventi di recupero edilizio

    - Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente
    sostenute

    - Per gli immobili in locazione o in comodato: contratto registrato
    - Autocertificazione che attesti, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il

    quale lo stesso è stato contratto

    119

    Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (Rigo

    E8/E10, cod. 10 e 46)

    Art. 15, comma 1 -ter), del TUIR – Decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1999, n. 311

    Aspetti generali

    La detrazione è pari al 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle

    quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui ipotecari contratti

    a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale. La

    detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28.

    Sono indicati con il codice ‘10’ gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione

    dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 e fino al 31

    dicembre 2021 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad

    abitazione principale.

    Se il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali è compreso tra euro 15.001 e 28.000, questo

    dato verrà utilizzato per verificare se spetta il trattamento integrativo.

    Gli importi corrisposti per mutui ipotecari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 vanno indicati con

    il codice ‘46’.

    Per costruzione di unità immobiliare, ai fini della detrazione in commento, si intendono tutti gli

    interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova

    costruzione, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del

    DPR n. 380 del 2001.

    In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28 si

    riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

    A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto

    dell’abitazione principale, in caso di mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale, la

    quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro

    coniuge (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 3.2).

    La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un

    provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia indicato che l’autorizzazione riguarda i lavori

    di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001 (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta

    120

    1.3.1). In carenza di tale indicazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga

    dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.

    La detrazione spetta anche in caso di interventi effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo,

    ossia non ancora ultimato (Risoluzione 09.01.2007 n. 1/E).

    Conformemente a quanto già indicato con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l’acquisto

    dell’abitazione principale, se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e la banca

    mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione

    del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata

    ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In questo caso, il CAF o il soggetto che presta

    l’assistenza fiscale potrà riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta

    autodichiarazione (Risoluzione 07.09.2007 n. 241/E).

    La detrazione degli interessi passivi spetta anche per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un

    fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto (Circolare 12.05.2000 n.

    95, risposta 1.3.2).

    Requisiti e limiti di detraibilità

    Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

    ? l’unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o

    i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;

    ? il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori

    di costruzione o ristrutturazione. A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della

    detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei

    diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione;

    ? l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori;

    ? il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare

    a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

    Il predetto termine di diciotto mesi può essere preso in considerazione anche da coloro che alla data

    del 1° dicembre 2007 avrebbero comunque potuto fruire dell’agevolazione in base alla precedente

    normativa e, in particolare, da coloro che a tale data avevano iniziato i lavori da non più di sei mesi

    (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 7.1).

    Considerato che la certezza della data di inizio lavori è fondamentale per la verifica del rispetto della

    condizione temporale prevista per fruire dell’agevolazione in esame, se l’abilitazione amministrativa

    121

    risulta essere ancora intestata all’impresa costruttrice che ha ceduto l’immobile, e il contribuente non

    ha presentato alcuna richiesta al comune per la voltura dell’abilitazione amministrativa, la detrazione

    non è consentita (Risoluzione 05.11.2007 n. 310/E).

    In caso di prosecuzione dei lavori l’agevolazione è fruibile se sono state rispettate le condizioni

    previste dalla normativa ed è stata richiesta la voltura dell’abilitazione amministrativa (Risoluzione

    03.03.2008 n. 73/E).

    La detrazione prevista per gli interessi passivi dei mutui contratti per interventi di ristrutturazione

    edilizia spetta anche nell’ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione siano effettuati dopo che il

    contribuente ha adibito ad abitazione principale l’immobile oggetto degli interventi edilizi. La

    detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in

    servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello

    dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la

    costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della

    dimora abituale.

    Ferma restando la detraibilità, alle condizioni sopra riportate, il beneficio in questione deve essere

    rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione

    dell’immobile e tale adempimento dovrà essere posto in essere al termine dei lavori. La detrazione,

    infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato

    e pertanto gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. La detrazione

    perciò non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle

    spese documentate e qualora, per questi ultimi, negli anni precedenti si è fruito della detrazione è

    necessario che siano assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del

    TUIR.

    L’ammontare delle spese effettivamente sostenute non può comprendere il costo per l’acquisto del

    suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato o il costo per l’acquisto del diritto di superficie

    sullo stesso (Circolare 18.05.2006 n.17/E, risposta 6).

    Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso delle quietanze di pagamento degli

    interessi passivi relativi al mutuo, della copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è

    stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione, oltre che della copia

    della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli

    interventi medesimi (Circolare 03.05.2005 n. 17/E, risposta 1).

    122

    Nel caso in cui un mutuo per la costruzione dell’abitazione principale sia stipulato da entrambi i

    coniugi e le fatture di spesa siano tutte intestate ad uno solo, ove ricorrano gli altri presupposti, è

    possibile attestare sulle stesse che le spese di costruzione sono state sostenute al 50 per cento da

    ciascun coniuge. In tal modo, il coniuge comproprietario non intestatario delle fatture può portare in

    detrazione il 50 per cento di interessi passivi corrispondenti alla propria quota di intestazione del

    mutuo (Circolare 09.05.2013 n.13/E, risposta 3.2).

    Nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano stipulato un mutuo per la costruzione o per la

    ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale, di proprietà di uno solo dei coniugi,

    e le fatture di spesa siano intestate in parte ad un coniuge e in parte all’altro coniuge, il coniuge

    proprietario dell’immobile può calcolare la detrazione con riferimento anche alla parte di spesa

    imputata all’altro coniuge non proprietario, a condizione che sulle fatture a quest’ultimo intestate sia

    annotato che la spesa è stata interamente sostenuta dal coniuge proprietario. Si rammenta, tuttavia,

    che in tale caso il coniuge proprietario dell’immobile potrà portare in detrazione solo la quota di

    interessi passivi corrispondenti alla propria quota di intestazione del mutuo.

    È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari

    contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale (righi da E8 a E10 con il codice 10)

    e della detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili

    (Risoluzione 12.06.2002 n. 184/E).

    La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari

    contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (di cui al rigo E7) soltanto per il periodo di durata

    dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine

    dei lavori stessi. Ciò anche nel caso in cui il contribuente contragga un mutuo per l’acquisto e un

    mutuo per la ristrutturazione della stessa unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 1,

    comma 5, del d.m. 311 del 1999).

    Più in particolare, nel rispetto delle altre condizioni:

    ? se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e non

    sono ancora trascorsi due anni dall’acquisto, spetta sia la detrazione degli interessi relativi al

    mutuo per l’acquisto, sia la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione;

    ? se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma

    comunque entro due anni dall’acquisto, spetta solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo

    per l’acquisto;

    123

    ? se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto ma entro sei mesi

    dalla conclusione dei lavori spetta solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la

    ristrutturazione;

    ? se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto e oltre sei mesi dalla

    chiusura dei lavori le detrazioni non spettano.

    Anche nell’ipotesi di un mutuo misto stipulato per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’immobile

    da adibire ad abitazione principale, al fine del rispetto del requisito della destinazione dell’immobile

    ad abitazione principale, occorre fare riferimento ai limiti temporali previsti per le singole detrazioni

    sopra elencati.

    Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui

    l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni della dimora

    dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto.

    Come per il mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta anche nel

    caso di estinzione e successiva stipula di un mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione

    principale. Qualora l’importo del secondo mutuo risulti essere superiore alla residua quota di capitale,

    maggiorata delle spese e degli oneri correlati, è necessario determinare la percentuale dell’importo

    del secondo mutuo rispetto all’importo della residua quota di capitale da rimborsare del primo. Tale

    percentuale, che deriva dal rapporto tra l’importo della quota residua del mutuo originario,

    maggiorato delle spese e oneri correlati, e l’importo del nuovo mutuo, va applicata agli interessi pagati

    (Risoluzione 21.12.2007 n. 390/E).

    Tale criterio, fornito in sede interpretativa, trova applicazione anche in relazione a contratti stipulati

    anteriormente all’emanazione del relativo documento di prassi amministrativa (Circolare 04.04.2008

    n. 34/E, risposta 7.2).

    Inoltre, analogamente a quanto chiarito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l’acquisto

    dell’abitazione principale, il coniuge superstite, cointestatario con il coniuge deceduto del mutuo

    ipotecario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale, può fruire della detrazione anche

    per la quota degli interessi passivi riferiti al coniuge deceduto a condizione che provveda a

    regolarizzare l’accollo del mutuo e sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma

    agevolativa (Risoluzione 18.10.2017 n. 129/E). Possono fruire della detrazione anche gli eredi che

    provvedano a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempreché ricorrano le altre condizioni richieste ai

    fini della detrazione.

    Il diritto alla detrazione si perde al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

    124

    a) l’unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro i sei mesi dalla data di

    conclusione dei lavori di costruzione;

    b) i lavori di costruzione dell’unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o

    successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (si ricorda che a decorrere dal 1° dicembre

    2007 la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto

    mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione);

    c) i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine riportato nel provvedimento

    amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la

    costruzione dell’immobile stesso, salva la possibilità di proroga.

    Se i termini di cui alle precedenti lett. b) e c) non sono rispettati a causa di ritardi imputabili

    esclusivamente al comune nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente

    legislazione edilizia, il diritto alla detrazione non viene meno.

    Per il rispetto del termine di decadenza per adibire l’immobile ad abitazione principale valgono i

    chiarimenti resi precedentemente con riferimento all’emergenza epidemiologica COVID-19. In

    particolare il contribuente può fruire della detrazione in esame a condizione che l’immobile sia adibito

    a dimora abituale entro un tempo pari a quello previsto dalla norma, maggiorato del periodo

    corrispondente alla durata della causa di forza maggiore derivante dall’emergenza COVID-19

    previsto da specifici provvedimenti normativi.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 10. Inoltre, l’importo indicato con il codice ‘46’ deve comprendere anche le spese indicate

    nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il codice 46.

    La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a prescindere

    dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a

    condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi

    di pagamento “tracciabili”.

    Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle

    rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute

    idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

    125

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    mutui contratti a partire dal
    1998 per la costruzione e la

    ristrutturazione edilizia di unità
    immobiliare da adibire ad

    abitazione principale

    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di
    mutuo pagate nel 2022 o estratto conto bancario o postale

    - Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso
    per la costruzione dell’abitazione principale o per l’effettuazione degli interventi
    di ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380 del 2001
    dell’abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata

    - Autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la
    detraibilità in riferimento all’abitazione

    - Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione
    - Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese

    effettivamente sostenute
    - Idonea documentazione degli oneri accessori sostenuti (anche in caso di

    riparametrazione degli interessi)

    estinzione o rinegoziazione del
    contratto di mutuo indicato in

    precedenza e stipula di un nuovo
    mutuo

    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di
    mutuo pagate nel 2022o estratto conto bancario o postale

    - Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso
    per la costruzione dell’abitazione principale o per l’effettuazione degli interventi
    di ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380 del 2001
    dell’abitazione principale; in mancanza, la motivazione può essere
    autocertificata

    - Autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la
    detraibilità in riferimento all’abitazione

    - Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione
    - Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese

    effettivamente sostenute
    - Nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni
    - Idonea documentazione degli oneri accessori sostenuti (anche in caso di

    riparametrazione degli interessi)
    - Certificazione degli oneri accessori in caso di riparametrazione degli interessi

    126

    Interessi relativi a prestiti o mutui agrari (Rigo E8/E10, cod. 11 e 47)

    Art. 15, comma 1, lett. a), del TUIR

    Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di

    indicizzazione pagati nel periodo d’imposta di riferimento, indipendentemente dalla scadenza della

    rata, per prestiti o mutui agrari di ogni genere (indipendentemente dal fatto che tali contratti siano

    garantiti o meno da ipoteca) danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19

    per cento.

    Gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021 devono essere indicati

    con il codice ‘11’.

    Gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 vanno indicati con il

    codice ‘47’.

    I contratti oggetto dell’agevolazione sono finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve,

    medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del credito agrario; il prestito o mutuo

    agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.

    Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati pagati a

    soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a

    stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

    L’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e

    agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80 per cento e 70 per cento) e, in

    aggiunta, dell’ulteriore rivalutazione pari, dal 2016, al 30 per cento di cui all’art. 1, comma 512, della

    legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall’art. 1, comma 909,

    della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

    A tal fine, sono rilevanti anche i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di persone e

    assimilate. Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le plusvalenze da cessione a titolo

    oneroso ed il corrispettivo per la concessione in affitto per uso non agricolo, non risultano invece

    rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi.

    La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.

    La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a prescindere

    dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    127

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a

    condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi

    di pagamento “tracciabili”.

    Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle

    rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute

    idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

    Devono essere compresi nell’importo gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione “Oneri

    detraibili” indicati nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il codice 11. Inoltre, l’importo indicato

    con il codice 47 deve comprendere anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il

    codice 47.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Prestiti e mutui agrari
    - Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di

    mutuo pagate nel 2022 o estratto conto bancario o postale
    - Contratto di prestito o mutuo

    128

    Spese per istruzione diverse da quelle universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12)

    Art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR

    Aspetti generali

    Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione diverse da quelle universitarie.

    L’art. 1, comma 151, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. legge della buona scuola), ha modificato

    la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da

    quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di

    secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema

    nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituito da scuole statali e

    da scuole paritarie private e degli enti locali.

    Tipologia di spesa ammessa

    La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

    ? scuole dell’infanzia (scuole materne);

    ? scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);

    ? scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

    sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

    La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente

    il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli

    Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria (Circolare

    13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3). Le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai

    sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute

    per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13, cfr. paragrafo successivo).

    Considerato che la normativa circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del “sistema nazionale

    di istruzione”, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero non sono

    agevolabili. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza

    scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

    Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni

    liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali

    contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici,

    non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica,

    129

    all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai

    sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

    Si tratta, ad esempio, delle spese per:

    ? la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15) e per i servizi scolastici

    integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E). Per

    tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri

    soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo

    tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole

    dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E,

    risposta 2.1);

    ? le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato

    all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro,

    ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono

    pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al

    contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va

    richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta

    per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio).

    Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il

    servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto

    alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio

    2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto

    pubblico locale, regionale e interregionale (cfr. art. 15, comma 1, lett. i-decies, del TUIR). Sono,

    quindi, da considerarsi superate le istruzioni fornite al riguardo con la risoluzione n. 68/E del 2016.

    La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per

    l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, da indicare nel rigo

    E8-E10, codice 40. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di

    trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato anche l’abbonamento al servizio di trasporto

    locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.

    Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di

    classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci

    un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

    130

    La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici

    per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15).

    Limite di detraibilità

    La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 800

    per l’anno 2022 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

    La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per

    le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno.

    Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può

    fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli, se per uno di

    essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione

    per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

    Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle

    universitarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di

    superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un

    reddito complessivo pari a euro 240.000.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta

    a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri

    sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della

    transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino

    postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 12.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate

    dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2023 (punti da 701

    a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

    131

    Documentazione da controllare e conservare

    Al fine del riconoscimento dell’onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze

    di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2022 per le spese di istruzione diverse da

    quelle universitarie, nonché per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi e il servizio di

    trasporto scolastico. La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto

    destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio - deve riportare

    nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di

    trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

    La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto

    il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati

    dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”. La tracciabilità dell’onere

    può anche essere attestata mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento

    commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

    L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il

    quale sono destinati.

    Non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il

    servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola (Circolare

    06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1).

    Tipologia Documenti

    Spese di istruzione diverse da
    quelle universitarie, mensa
    scolastica, servizi scolastici
    integrativi e servizi di trasporto
    scolastico

    - Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel
    corso del 2022

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante
    l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte
    del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o
    postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino
    postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via
    smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    - La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto
    destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del
    servizio - deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, del
    servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola
    di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. La spesa può altresì essere
    documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il
    pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta
    nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento
    “tracciabili”

    132

    Spese per gite scolastiche,
    assicurazione della scuola e altri
    contributi scolastici finalizzati
    all’ampliamento dell’offerta
    formativa (ad es. corsi di lingua e
    teatro)

    - Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel
    corso del 2022 e i dati dell’alunno o studente

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante
    l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte
    del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o
    postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino
    postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via
    smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    - Qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi,
    attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di
    approvazione e i dati dell’alunno o studente

    - Se il pagamento riguarda più alunni o studenti, attestazione dell’istituto
    scolastico dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente e l’utilizzo
    di sistemi di pagamento “tracciabili”

    133

    Spese per istruzione universitaria (Rigo E8/E10, cod. 13)

    Art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR

    Aspetti generali

    La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di

    laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,

    tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

    La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

    ? corsi di istruzione universitaria;

    ? corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia

    post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso

    il MUR;

    ? corsi di perfezionamento tenuti presso l’università (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);

    ? master universitari. Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale

    partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;

    ? corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e della legge

    3 luglio 1998, n. 210, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno

    specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di

    preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (Risoluzione

    17.02.2010 n. 11/E);

    ? istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV

    13.06.2016, prot. n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con circolare del

    24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione

    terziaria non universitaria;

    ? nuovi corsi istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli

    Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono,

    invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la

    detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod. 12, cfr.

    paragrafo precedente) (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.3);

    ? corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti

    superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica,

    134

    accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche - AFAM) (Parere MUR

    10.02.2021 prot. n. 196).

    Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Circolare

    13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3).

    Tipologia di spesa ammessa

    La detrazione spetta per le spese sostenute per:

    ? tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);

    ? le spese sostenute per la c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno

    accademico da coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici

    consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni

    debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);

    ? soprattasse per esami di profitto e laurea;

    ? la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in

    quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per

    l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87/E);

    ? la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai

    sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010,

    n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e

    coreutica;

    ? la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA

    per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

    (Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196).

    La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2022, anche se riferite a più anni.

    La detrazione non spetta per:

    ? i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio

    (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per

    frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (Circolare 01.07.2010 n. 39/E,

    risposta 2.1);

    ? le spese relative: all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi

    ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola;

    135

    ? le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza. Non

    trattandosi di una “università”, tali spese non rientrano tra gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15,

    comma 1, lett. e), del TUIR; conseguentemente, non sono detraibili neanche le spese sostenute

    per l’alloggio ai sensi della successiva lett. i-sexies);

    ? le somme versate ad un’associazione riconosciuta dal MUR per il supporto tecnico-logistico

    connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso ad un concorso pubblico per

    docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. In questa ipotesi, il ruolo dell’associazione

    è solo quello di predisporre parte della logistica e di curare i contatti con i corsisti in base ad un

    accordo organizzativo, previsto nel bando, con la stessa Università, mentre i corsi sono

    esclusivamente erogati da quest’ultima che rilascia anche la relativa certificazione.

    Limite di detraibilità

    La detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è

    statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione

    non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto

    del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi

    dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.

    Con decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 1406 (pubblicato nella GU del 14 febbraio2023, n.37),

    è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la

    frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non

    statali, detraibile per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR. Gli importi sono

    distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il

    corso di studio, come risulta dalla seguente tabella:

    Area disciplinare corsi

    istruzione
    NORD CENTRO SUD E ISOLE

    Medica € 3.900 € 3.100 € 2.900

    Sanitaria € 3.900 € 2.900 € 2.700

    Scientifico-Tecnologica € 3.700 € 2.900 € 2.600

    Umanistico-Sociale € 3.200 € 2.800 € 2.500

    136

    Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea, l’importo massimo che dà diritto alla

    detrazione è indicato nella seguente tabella:

    Spesa massima detraibile NORD CENTRO SUD E ISOLE

    Corsi di dottorato, di
    specializzazione, master
    universitari di primo e
    secondo livello

    € 3.900 € 3.100 € 2.900

    I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di

    perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale.

    In calce al paragrafo sono riportate le tabelle dei raggruppamenti dei corsi di studio per area

    disciplinare nonché della ripartizione delle regioni per area geografica.

    Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i master

    privati di I e II livello è richiesta, a partire dal 2015, solo la verifica che i master siano attivati da

    istituti universitari. Conseguentemente, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per

    durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali.

    Il limite individuato dal decreto del MUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.

    Nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese sia per la frequenza di corsi

    di laurea presso università non statali, sia per la frequenza presso università non statali di corsi post-

    laurea, occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e

    in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di

    studio universitario e quello post universitario. Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione

    in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di

    ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre

    distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per

    cui ha sostenuto il test.

    In caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite

    proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

    Nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali

    senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di

    spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.

    Nel limite di spesa individuato dal decreto del MUR è compresa anche l’imposta di bollo. Per tale

    imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già

    ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di

    137

    cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni (cfr. art. 1, comma 4,

    del decreto del MUR).

    Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione occorre fare

    riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla

    medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (Circolare

    06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).

    Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, ai fini della detrazione, occorre,

    invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post

    laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

    Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e

    di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, ai fini della detrazione occorre

    fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare

    “Umanistico – sociale”; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa

    deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso

    sia tenuto presso lo Stato della Città del Vaticano (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).

    Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di

    quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso

    e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare

    06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).

    Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha

    la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il

    corso.

    Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di

    facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università

    site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa

    detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto.

    Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali

    sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università

    statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali

    saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MUR con le modalità sopra descritte.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione universitaria

    spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del

    138

    predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo

    pari euro a 240.000.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese di istruzione universitaria spetta a condizione

    che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di

    pagamento “tracciabili”.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della

    transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia

    del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 13.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate

    dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2023 (punti da 701

    a 706) con il codice 13. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Spese di istruzione sostenute
    per università statali

    - Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a
    tale titolo nel corso del 2022

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
    commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la
    prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto
    conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con
    PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di
    moneta elettronica autorizzati

    Spese di istruzione sostenute
    per università non statali

    - Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a
    tale titolo nel corso del 2022

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
    commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la
    prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto
    conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con
    PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di
    moneta elettronica autorizzati

    N.B.: In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non
    superiore a quello definito dal decreto del MUR

    139

    Spese per corsi
    di specializzazione in psicoterapia

    - Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a
    tale titolo nel corso del 2022

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
    commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la
    prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto
    conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con
    PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di
    moneta elettronica autorizzati

    - Attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento presso il
    MUR

    140

    RAGGRUPPAMENTI DEI CORSI DI STUDIO PER AREA DISCIPLINARE
    ALLEGATO AL DECRETO DEL MUR DEL 23.12.2022 , N. 1406

    CORSI DI LAUREAUREA
    AREA CLASSE DENOMINAZIONE

    Sanitaria L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
    L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
    L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
    L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione

    Scientifico
    -

    Tecnologica

    L-13 Scienze biologiche
    L-17 Scienze dell’architettura
    L-2 Biotecnologie
    L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
    L-22 Scienze delle attività motorie e sportive
    L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia
    L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
    L-26 Scienze e tecnologie alimentari
    L-27 Scienze e tecnologie chimiche
    L-28 Scienze e tecnologie della navigazione
    L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
    L-30 Scienze e tecnologie fisiche
    L-31 Scienze e tecnologie informatiche
    L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
    L-34 Scienze geologiche
    L-35 Scienze matematiche
    L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
    L-4 Disegno industriale
    L-41 Statistica
    L-43 Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
    L-7 Ingegneria civile e ambientale
    L-8 Ingegneria dell’informazione
    L-9 Ingegneria industriale
    L-P01 Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio
    L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
    L-P03 Professioni tecniche industriali e dell’informazione
    L-Sc. Mat. Scienze dei materiali

    Umanistico
    -

    Sociale

    L-GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia
    L-1 Beni Culturali
    L-10 Lettere
    L-11 Lingue e culture moderne
    L-12 Mediazione linguistica
    L-14 Scienze dei servizi giuridici
    L-15 Scienze del turismo
    L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
    L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
    L-19 Scienze dell’educazione e della formazione
    L-20 Scienze della comunicazione
    L-24 Scienze e tecniche psicologiche
    L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
    L-33 Scienze economiche
    L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

    141

    L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
    L-39 Servizio sociale
    L-40 Sociologia
    L-42 Storia
    L-5 Filosofia
    L-6 Geografia
    DS/1 (ex D.M.
    509/1999)

    Scienze della difesa e della sicurezza

    L/DS (ex D.M.
    270/2004)

    Scienze della difesa e della sicurezza

    CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
    Sanitaria LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche

    LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
    LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
    LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
    LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
    LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali
    LM-12 Design
    LM-17 Fisica
    LM-18 Informatica
    LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
    LM-21 Ingegneria biomedica
    LM-22 Ingegneria chimica
    LM-23 Ingegneria civile
    LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
    LM-25 Ingegneria dell’automazione
    LM-26 Ingegneria della sicurezza
    LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
    LM-28 Ingegneria elettrica
    LM-29 Ingegneria elettronica
    LM-3 Architettura del paesaggio
    LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
    LM-31 Ingegneria gestionale
    LM-32 Ingegneria informatica
    LM-33 Ingegneria meccanica
    LM-34 Ingegneria navale
    LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
    LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
    LM-40 Matematica
    LM-44 Modellistica matematica-fisica per l’ingegneria
    LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
    LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
    LM-53 (ex
    D.M. 16 marzo
    2007)

    Scienza e ingegneria dei materiali

    LM-53 (ex
    D.M.147/2021)

    Ingegneria dei materiali

    LM-54 Scienze chimiche
    LM-6 Biologia
    LM-58 Scienze dell’universo
    LM-60 Scienze della natura
    LM-61 Scienze della nutrizione umana

    142

    LM-66 Sicurezza informatica
    LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
    LM-67. Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (abilitazione A030)
    LM-68 Scienze e tecniche dello sport
    LM-68. Scienze e tecniche dello sport (abilitazione A030)
    LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
    LM-7 Biotecnologie agrarie
    LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
    LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
    LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
    LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
    LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
    LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
    LM-79 Scienze geofisiche
    LM-8 Biotecnologie industriali
    LM-82 Scienze statistiche
    LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
    LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
    LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
    LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione
    LM Sc. Mat. Scienze dei materiali
    LM Data Data science

    Umanistico
    -

    Sociale

    LM/GASTR Scienze economiche e sociali della gastronomia
    LM/SC-GIUR Scienze giuridiche
    LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
    LM-14 Filologia moderna
    LM-14. Filologia moderna (abilitazione A043)
    LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità
    LM-16 Finanza
    LM-19 Informazione e sistemi editoriali
    LM-2 Archeologia
    LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia
    LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
    LM-37. Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045)
    LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
    LM-39 Linguistica
    LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
    LM-45 Musicologia e beni musicali
    LM-45. Musicologia e beni musicali (abilitazione A032)
    LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
    LM-5 Archivista e biblioteconomia
    LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
    LM-51 Psicologia
    LM-52 Relazioni internazionali
    LM-55 Scienze cognitive
    LM-56 Scienze dell’economia
    LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
    LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità
    LM-62 Scienze della politica
    LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
    LM-64 Scienze delle religioni

    143

    LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
    LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
    LM-77 Scienze economico-aziendali
    LM-78 Scienze filosofiche
    LM-80 Scienze geografiche
    LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
    LM-84 Scienze storiche
    LM-85 Scienze pedagogiche
    LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
    LM-88 Sociologia e ricerca sociale
    LM-89 Storia dell’arte
    LM-90 Studi europei
    LM-92 Teorie della comunicazione
    LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education
    LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
    DS/S (ex D.M.
    509/1999)

    Specialistiche nelle scienze della difesa e della scurezza

    LM-DS (ex D.M.
    270/2004)

    Scienze della difesa e della sicurezza

    CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
    Medica LM-41 Medicina e chirurgia

    LM-42 Medicina veterinaria
    LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria

    Scientifico
    Tecnologica

    LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali
    LM-4 C.U. Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
    LM-13 Farmacia e farmacia industriale

    Umanistico
    Sociale

    LMG/01 Magistrali in giurisprudenza
    LM-85 bis Scienze della formazione primaria

    144

    REGIONE ZONA GEOGRAFICA
    ABRUZZO CENTRO
    BASILICATA SUD E ISOLE
    CALABRIA SUD E ISOLE
    CAMPANIA SUD E ISOLE
    EMILIA ROMAGNA NORD
    FRIULI VENEZIA GIULIA NORD
    LAZIO CENTRO
    LIGURIA NORD
    LOMBARDIA NORD
    MARCHE CENTRO
    MOLISE SUD E ISOLE
    PIEMONTE NORD
    PUGLIA SUD E ISOLE
    SARDEGNA SUD E ISOLE
    SICILIA SUD E ISOLE
    TOSCANA CENTRO
    TRENTINO ALTO ADIGE NORD
    UMBRIA CENTRO
    VALLE D’AOSTA NORD
    VENETO NORD

    145

    Spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14)

    Art. 15, comma 1, lett. d), del TUIR

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese funebri da chiunque sostenute

    per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona

    deceduta.

    Tipologia di spesa ammessa

    Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e

    sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future

    onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione

    28.07.1976 n. 944).

    Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto

    e alla sepoltura.

    La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a condizione che, analogamente a

    quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione

    in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana,

    tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può

    essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere

    corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia

    e appartiene alla minoranza slovena.

    Limiti di detraibilità

    La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è riferito al periodo

    d’imposta, ma a ciascun decesso.

    Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai

    titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la

    detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro

    240.000. Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere

    sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento

    “tracciabili”.

    146

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 14.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa

    annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme

    che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento

    “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite

    ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti

    con PagoPA, estratto conto, ecc.).

    Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi

    possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una

    dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento.

    Tipologia Documenti

    Spese funebri

    - Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell’agenzia di
    pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di
    versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli
    annunci funebri

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante
    l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
    percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale,
    ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o
    del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite
    Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Spese funebri sostenute
    all’estero

    - Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una
    traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese,
    francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal
    contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da
    una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia
    Giulia e appartiene alla minoranza slovena

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante
    l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
    percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale,
    ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o
    del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite
    Istituti di moneta elettronica autorizzati

    147

    Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (Rigo E8/E10, cod. 15)

    Art. 15, comma 1, lett. i- septies) del TUIR

    Aspetti generali

    La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza

    personale:

    ? nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

    ? se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere

    computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

    Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che

    necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle

    seguenti attività:

    ? assunzione di alimenti;

    ? espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;

    ? deambulazione;

    ? indossare gli indumenti.

    Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione

    medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega

    all’esistenza di patologie (Circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4).

    La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di

    lavoro del personale addetto all’assistenza.

    La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non

    fiscalmente a carico.

    Tipologia di spesa ammessa

    La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio, per le

    c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a

    carico del contribuente.

    La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

    ? una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397/E);

    ? una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 8);

    148

    ? un’agenzia interinale.

    La detrazione non spetta per:

    ? le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale

    diverso dagli addetti all’assistenza personale;

    ? i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR

    che vanno indicati nel rigo E23.

    Limiti di detraibilità - Ripartizione

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100.

    Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve

    essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

    Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal

    numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per

    sé e per un familiare, l’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque superare euro 2.100.

    La detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, pur

    rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR,

    dovrebbero variare in base all’ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero,

    considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non

    deve superare euro 40.000. Dall’anno d’imposta 2020 le spese sostenute per gli addetti all’assistenza

    personale sono sottoposte, ai fini della detrazione, all’obbligo di effettuazione del pagamento

    mediante sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 15.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate

    dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2023 (punti da 701

    a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

    Documentazione da controllare e conservare

    Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta

    debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza e dalla prova del pagamento

    tracciato. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa

    annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme

    149

    che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”

    può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta

    di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto

    conto, ecc.). La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto

    che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un

    familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di

    quest’ultimo.

    Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:

    ? una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti

    all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Circolare

    16.03.2005 n. 10/E, risposta 10.8);

    ? una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;

    ? un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.

    Tipologia Documenti

    Spese sostenute
    per gli addetti all’assistenza personale

    - Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la
    prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice
    fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che
    presta l’assistenza

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere
    attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore delle somme
    che effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito,
    estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei
    pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone
    tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    - Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura
    deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto
    che effettua il pagamento, i dati identificativi della
    cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del
    servizio reso

    - Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura
    o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici
    e il codice fiscale di quest’ultimo

    - Certificazione medica attestante lo stato di non
    autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso
    della certificazione medica

    - Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare,
    autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli
    indicati nell’art. 433 c.c.

    150

    Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16)

    Art. 15, comma 1, lett. i – quinquies), del TUIR

    Aspetti generali

    La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva

    dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni.

    Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione

    del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1).

    Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2022, la detrazione spetta anche per

    le spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre

    2022.

    La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad

    esempio figli).

    La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre,

    piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti

    alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 pubblicato nella GU del 9

    maggio 2007 n. 106.

    Limiti di detraibilità

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per spese per attività sportive praticate dai ragazzi spetta per

    intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto

    limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a

    euro 240.000.

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se

    in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che

    percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a

    carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente

    sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (Risoluzione

    25.02.2009 n. 50/E).

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 16.

    151

    Requisiti delle strutture sportive

    Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal citato d.m. 28 marzo 2007 che

    ha definito:

    ? cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.;

    ? la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

    In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90,

    commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che riportino espressamente nella propria

    denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

    Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica

    si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

    ? destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli

    impianti polisportivi;

    ? gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici

    che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

    La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata

    presso:

    ? le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che

    non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o

    enti di promozione sportiva;

    ? le società di capitali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (sport professionistico);

    ? le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività

    motoria non in palestra.

    Documentazione da controllare e conservare

    La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o

    quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.

    Ai sensi dell’art. 2 del citato d.m. 28 marzo 2007, la documentazione attestante la spesa deve

    riportare:

    ? la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede

    ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);

    ? la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);

    152

    ? l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.);

    ? l’importo pagato;

    ? i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del

    soggetto che effettua il versamento.

    La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni

    sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc.. Pertanto,

    il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i

    nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai

    fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.9).

    Tipologia Documenti

    Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

    Bollettino bancario o postale oppure fattura, ricevuta, o quietanza
    di pagamento dai quali risultino:
    - la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e

    nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché
    il codice fiscale, del percettore (associazioni sportive, palestre,
    ecc.)

    - la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.)
    - l’attività sportiva esercitata
    - l’importo pagato
    - i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva

    dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il
    versamento

    - il pagamento effettuato con sistemi “tracciabili”

    153

    Spese per l’intermediazione immobiliare (Rigo E8/E10, cod. 17)

    Art 15, comma 1, lett. b-bis), del TUIR

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento dei compensi, comunque denominati,

    pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare

    da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.

    La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato

    nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 13).

    L’art. 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge

    4 agosto 2006, n. 248, dispone che all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad

    IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante

    l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità,

    ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:

    ? se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare,

    se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale

    rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale

    rappresentante che ha operato per la stessa società;

    ? il codice fiscale o la partita IVA;

    ? il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio,

    industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante

    o mediatore che ha operato per la stessa società;

    ? l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della

    stessa.

    La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti

    reali (quali, ad esempio, l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale

    (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).

    Nozione di abitazione principale

    La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In

    particolare:

    154

    ? per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano

    abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione

    rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

    445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da

    quello indicato nei registri anagrafici;

    ? l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla

    precedente lett. b) dell’art. 15, comma 1, del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli

    interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi,

    ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste

    (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 5.2).

    Beneficiari della detrazione

    Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione

    spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della

    detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare

    (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).

    La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

    Intermediari immobiliari - Definizione

    Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l’attività di mediazione nel ramo

    immobiliare disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

    Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l’attività di intermediazione nella stipula

    dell’eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall’ambito della

    detrazione in esame.

    Limiti di detraibilità

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta per intero ai

    titolari di reddito complessivo fino euro a 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la

    detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro

    240.000.

    La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno di

    imposta.

    155

    Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere

    ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (Circolare 04.08.2006 n. 28/E,

    paragrafo 13, e Risoluzione 30.01.2009 n. 26/E) anche se la fattura è intestata ad un solo

    comproprietario (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 17.

    Casi particolari

    Acquisto non andato a buon fine: se l’immobile non può essere utilizzato come abitazione principale,

    perché, ad esempio, non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita, la detrazione non

    spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare. In tal caso, il contribuente

    dovrà restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importo indebitamente

    detratto (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).

    Spese sostenute in sede di contratto preliminare: se, a seguito della stipula del preliminare di vendita,

    viene pagato all’agenzia immobiliare il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata

    in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a

    condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato (Risoluzione 30.01.2009 n. 26/E). La

    detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano

    sostenute nell’anno precedente la stipula del preliminare (ad esempio, al momento dell'accettazione

    della proposta di acquisto), a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la

    detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito.

    Resta fermo, tuttavia, che essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se

    il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà assoggettare a tassazione

    separata l’importo per il quale ha fruito della detrazione.

    Documentazione da controllare e conservare

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta a condizione

    che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di

    pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”

    mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del

    percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di

    pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero

    156

    tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei

    pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

    Con la circolare del 13 maggio 2011, n. 20/E, risposta 5.8, è stato precisato che:

    ? la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un

    soggetto non proprietario;

    ? nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, al

    fine di ammettere pro-quota alla detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella

    fattura, è necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario mancante;

    ? se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, al

    fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario, è necessario che in

    fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo da quest’ultimo.

    Tipologia Documenti

    Spese per l’intermediazione immobiliare

    - Fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare
    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere

    attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore delle somme
    che effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito,
    estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei
    pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone
    tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    - Preliminare registrato
    - Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla

    l. n. 296 del 2006
    - Autocertificazione attestante che l’immobile è destinato ad

    abitazione principale

    157

    Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10, cod. 18)

    Art 15, comma 1, lett. i-sexies)

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni derivanti dai contratti di

    locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive

    modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in

    godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi

    universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non

    superiore a euro 2.633.

    Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune

    diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una

    provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso

    comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

    Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura

    pubblica o privata dell’università.

    La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di

    assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:

    ? agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell’Istruzione,

    dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di

    tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV

    13.06.2016, prot. n. 6578). Devono, pertanto, intendersi superati i chiarimenti forniti con la

    circolare del 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2.2, che collocava i corsi degli I.T.S. nel segmento

    della formazione terziaria non universitaria;

    ? ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e

    gli Istituti musicali pareggiati (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3).

    La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati

    di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

    158

    Limiti di detraibilità

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari

    fuori sede spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di

    superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un

    reddito complessivo pari a euro 240.000.

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta

    pari a euro 2.633.

    La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento

    comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione.

    Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla

    norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni

    come la pulizia della camera e i pasti.

    Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle

    di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall’istituto.

    Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota

    a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti

    per beneficiare della detrazione. Quest’ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti

    richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.

    Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti

    fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete al familiare entro

    i limiti sopra esposti.

    Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun

    genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633 (Circolare

    13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.10).

    L’effettivo pagamento dei canoni dovrà essere verificato in sede di assistenza fiscale con l’esibizione,

    ad esempio, delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta

    5.10).

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 18.

    159

    Schemi contrattuali previsti

    Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in

    dipendenza di:

    ? contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della l. n. 431 del 1998, e cioè qualsiasi contratto

    registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche

    i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo

    redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per

    studenti;

    ? i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il

    diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro

    e cooperative.

    Distanza chilometrica fra il comune di residenza dello studente e il comune dove ha sede

    l’università

    La verifica di tale distanza deve essere effettuata caso per caso.

    In particolare, occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento

    ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale. Il diritto alla

    detrazione sussiste se almeno uno dei predetti collegamenti risulti pari o superiore alla distanza

    chilometrica richiesta ai fini dell’agevolazione (100 km) (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 8.4).

    Nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il

    percorso “più breve” da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal

    collegamento “misto” (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola

    non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell’università, la

    distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale,

    considerando per entrambi quello più breve.

    Corso di laurea presso un’università ubicata all’estero

    Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un

    corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno

    degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio

    economico europeo.

    160

    La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di

    ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. È, tuttavia, necessario

    che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il

    diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e

    cooperative”.

    Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell’ente che lo

    stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le

    caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

    Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche gli studenti

    partecipanti a progetti Erasmus, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università

    italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata

    del progetto (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).

    Casi particolari

    Sublocazione. Il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del “subcontratto” in quanto non

    contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR. In

    assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la

    detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione (Circolare 23.04.2010 n. 21/E,

    risposta 4.3).

    Detrazione eccedente l’imposta lorda. La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti

    universitari eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Al riguardo, infatti, il testo del d.m.

    11 febbraio 2008, che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l’imposta

    lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame, poiché tale decreto si applica soltanto

    alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’art.

    16 del TUIR.

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari

    fuori sede spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero

    mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di

    pagamento “tracciabili” mediante le quietanze di pagamento da cui risulti l’utilizzo del mezzo di

    pagamento “tracciabile” o mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della

    carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA,

    estratto conto, ecc.).

    161

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Spese per canoni di locazione sostenute da
    studenti universitari fuori sede

    - Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della
    l. n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in
    godimento

    - Quietanze di pagamento che indichino anche l’utilizzo del
    sistema di pagamento tracciabile

    - In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto
    conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con
    PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di
    moneta elettronica autorizzati

    - Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono
    rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della
    detrazione

    162

    Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche

    o da altri eventi straordinari (Rigo E8/E10, cod. 20)

    Art. 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro a

    favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti

    in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il decreto

    del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000:

    ? ONLUS, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

    ? organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;

    ? fondazioni, associazioni, comitati ed enti, il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto

    pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi

    umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

    ? amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

    ? associazioni sindacali di categoria.

    Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83.

    Per la verifica del limite di spesa occorre tenere conto anche:

    ? dell’importo indicato nel codice 61 nei righi E8-E10;

    ? delle spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il codice 20.

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte

    prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente,

    promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto

    d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente

    163

    all’erogazione, secondo le modalità descritte dalla risoluzione del 15 giugno 2009, n. 160/E, e dalla

    risoluzione del 17 novembre 2008, n. 441/E.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

    dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.



    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali in denaro a favore delle
    popolazioni colpite da calamità pubbliche o da

    altri eventi straordinari

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
    carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
    quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

    164

    Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive

    dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21)

    Art. 15, comma 1, lett. i-ter), del TUIR

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro

    effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive

    dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

    Ai fini dell’individuazione dei soggetti “riconosciuti a fini sportivi”, fino al 30 agosto 2022 occorre

    fare riferimento al riconoscimento effettuato da parte del CONI. A decorrere dal 31 agosto 2022

    occorre, invece, fare riferimento all’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive

    dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella

    denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica

    (Circolare 22.04.2003 n. 21/E, paragrafo 1.1).

    La detrazione non spetta per le eventuali quote associative corrisposte.

    Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.500.

    Dall’anno 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro effettuate a

    favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche spetta per intero ai titolari di reddito

    complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce

    fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 21.

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte

    prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    165

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

    dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali in denaro effettuate a
    favore delle società e associazioni sportive

    dilettantistiche

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
    carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
    quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

    166

    Contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Rigo E8/E10, cod. 22)

    Art. 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei contributi associativi versati dai soci

    delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n.

    3818) al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia,

    ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

    La detrazione spetta al socio con riferimento esclusivamente al contributo versato per la propria

    posizione e non anche per il contributo versato per i familiari, anche se fiscalmente a carico.

    Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.300 e compete per l’importo della

    spesa sostenuta e rimasta a carico a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

    Modalità di pagamento

    Ai fini della detrazione, il contributo associativo è sottoposto all’obbligo di effettuazione del

    pagamento mediante versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Pertanto, il contributo associativo deve essere versato tramite banca o posta nonché utilizzando i

    sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito,

    carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per i versamenti

    effettuati in contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero

    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società

    che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare la

    società di mutuo soccorso, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

    dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    167

    Tipologia Documenti

    Contributi associativi
    alle società di mutuo soccorso

    - Ricevuta del versamento bancario o postale, copia bollettino
    postale o MAV da cui risulti anche che il contributo è versato per
    la propria posizione

    - In caso di pagamento con carta di debito o credito o carta
    prepagata, o con PagoPA o con applicazioni via smartphone
    tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati: estratto conto
    della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti
    anche che il contributo è versato per la propria posizione

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti: ricevuta rilasciata dalla società di mutuo
    soccorso dalla quale risulti anche la modalità di pagamento
    utilizzata

    168

    Erogazioni in denaro alla Fondazione La Biennale di Venezia (Rigo E8/E10, cod. 24)

    Art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro a

    favore della Fondazione La Biennale di Venezia.

    Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo

    (calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 24.

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte

    prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

    dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    169

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali
    alla Fondazione la Biennale di Venezia

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce
    tali carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
    quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del
    pagamento

    170

    Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico (Rigo E8/E10, cod. 25)

    Art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR – Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Decreto del Presidente
    della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle spese relative alla manutenzione,

    protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

    (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del DPR n. 1409 del 1963 (Disciplina degli archivi di

    Stato).

    La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi

    privati di interesse storico previsti dall’art. 30 del Codice dei beni culturali e del paesaggio a

    condizione che si riferiscano ad interventi di carattere straordinario da realizzare immediatamente

    dopo l’apposizione del vincolo o, per quanto concerne l’aggiornamento dell’inventario già realizzato,

    successivamente, all’insorgere di altre cause straordinarie verificate dalle Autorità pubbliche

    competenti (Risoluzione 02.04.2009 n. 93/E).

    Dall’anno d’imposta 2020 le spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro delle cose

    vincolate sono sottoposte, ai fini della detrazione, all’obbligo di effettuazione del pagamento

    mediante sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Certificazione delle spese

    Fino al 2011 la necessità delle spese, non obbligatorie per legge, doveva risultare da un’apposita

    certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero della cultura, previo

    accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente Ufficio del territorio del

    Ministero dell’economia e delle finanze.

    L’art. 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla

    legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che la documentazione e le certificazioni richieste ai

    fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali siano

    sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente

    sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare - ai sensi e per gli effetti dell’art.

    47 del DPR n. 445 del 2000 - al Ministero della cultura che esegue controlli a campione ai sensi

    dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000. Dal 2012, pertanto, la necessità di

    effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita

    dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al predetto Ministero.

    171

    Beneficiari della detrazione

    La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate

    ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

    Sono considerati obbligati i soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà,

    il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo.

    Nel caso in cui l’immobile oggetto di obbligo di manutenzione, protezione o restauro sia concesso in

    comodato, tale atto costituisce, in via generale, titolo astrattamente idoneo a qualificare il comodatario

    quale soggetto obbligato a porre in essere interventi conservativi ai sensi dell’art. 30, comma 3, del

    d.lgs. n. 42 del 2004. In tal caso, il contratto non deve limitarsi alla concessione dell’uso del bene per

    la durata corrispondente all’esecuzione dei lavori di recupero ma permettere il perseguimento di un

    fine proprio del comodatario meritevole di tutela (Risoluzione 09.01.2009 n. 10/E).

    Quando spetta la detrazione

    La detrazione spetta, con riferimento al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, se la

    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata presentata alla competente Soprintendenza del

    Ministero della cultura entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

    Se la dichiarazione sostitutiva è presentata dopo tale termine, in quanto i lavori sono stati ultimati in

    un periodo d’imposta successivo, la detrazione spetta per il periodo d’imposta in cui è presentata la

    predetta dichiarazione, indipendentemente dalla circostanza che le spese siano state sostenute in anni

    precedenti.

    Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà venga presentata nell’anno

    2023, entro il termine di presentazione per la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2022, è

    possibile detrarre nella medesima dichiarazione sia le spese sostenute nell’anno 2022 sia quelle

    sostenute negli anni precedenti.

    Il contribuente può perdere il diritto ad operare la detrazione in questione, a seguito di comunicazione

    dell’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, nei casi di mutata destinazione dei beni senza

    la preventiva autorizzazione, mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di

    prelazione dello stato sui beni vincolati e tentata esportazione non autorizzata di tali beni.

    Cumulo delle detrazioni

    La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate è

    cumulabile con quella prevista per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio

    172

    di cui all’art. 16-bis del TUIR ma, in tal caso, è ridotta del 50 per cento (Circolare 02.03.2016 n. 3/E,

    risposta 1.8; e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5).

    La riduzione della detrazione al 50 per cento è da intendersi riferita esclusivamente alla parte di spesa

    per la quale il contribuente, contemporaneamente, fruisce anche della detrazione per gli interventi di

    recupero del patrimonio edilizio di cui al citato art. 16-bis del TUIR. Pertanto, le spese per le quali

    non spetta tale ultima detrazione - in quanto eccedenti i limiti ivi previsti - possono essere interamente

    ammesse alla detrazione del 19 per cento.

    La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate non

    è, invece, cumulabile, con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al

    risparmio energetico, ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con

    modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del

    decreto ministeriale 19 febbraio 2007, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio

    energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge

    nazionali per i medesimi interventi.

    La detrazione spettante, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR, ai soggetti obbligati alla

    manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del d.lgs. n. 42

    del 2004, non è cumulabile con il Bonus facciate (Circolare 14.02.2020 n. 2/E).

    Per le spese relative agli immobili vincolati, nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile

    fruire sia della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi

    antisismici, sia di quella del 19 per cento di cui all’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa

    ridotta alla metà. Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura

    del 19 per cento, ai sensi del citato art. 15 del TUIR, è calcolata sull’intero importo eccedente

    (Circolare 22.12.2020 n. 30/E).

    La detrazione in esame non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65-bis, comma 4, del

    decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.

    106, riconosciuto per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o

    il restauro degli immobili di interesse storico e artistico, soggetti alla tutela prevista dal d.lgs. n. 42

    del 2004.

    Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata sull’intero importo delle spese sostenute.

    173

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le spese relative ai beni soggetti a

    regime vincolistico spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso

    di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un

    reddito complessivo pari ad euro 240.000.

    Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Modello 730 anche le spese indicate nella CU

    2023 (punti da 341 a 352) con il codice 25.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della

    transazione/pagamento con ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito, carta di credito,

    estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

    Tipologia Documenti

    Spese relative ai beni soggetti a regime
    vincolistico

    - Fatture relative alle spese di manutenzione, protezione e restauro
    delle cose vincolate effettivamente rimaste a carico del contribuente

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
    commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o
    effettua la prestazione di servizio

    - In alternativa, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta
    del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto
    conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con
    PagoPA o con applicazioni via smatphone tramite Istituti di moneta
    elettronica autorizzati

    - Quando le spese non sono obbligatorie per legge è necessaria
    apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al
    Ministero della cultura, relativa alle spese effettivamente sostenute
    per le quali si ha diritto alla detrazione

    - Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che, per la medesima
    somma, non è stato riconosciuto il credito di imposta “bonus restauro
    immobili di interesse storico”.

    174

    Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod. 26)

    Art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), del TUIR

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro o

    tramite cessione gratuita dei beni a favore di:

    ? Stato, Regioni, enti locali territoriali (province, comuni, ecc.), enti o istituzioni pubbliche;

    ? comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro della cultura;

    ? fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o

    promuovono attività di studio, ricerca, e documentazione di rilevante valore culturale e artistico

    o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione.

    La detrazione spetta per:

    ? l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni individuati ai sensi del d.lgs. n.

    42 del 2004 e del DPR n. 1409 del 1963;

    ? l’allestimento (in Italia e all’estero) di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-

    culturale di questi beni, per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a tale scopo nonché per

    ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-

    promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le

    pubblicazioni relative ai beni culturali;

    ? il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad

    apposita convenzione, ai soggetti indicati e per le attività di cui alla lett. h) del comma 1 dell’art.

    15 del TUIR.

    La detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle parrocchie al fine

    di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze a condizione

    che tali interventi vengano eseguiti su beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004

    (Risoluzione 14.06.2007 n. 133/E, e Risoluzione 05.04.2005 n. 42/E).

    La detrazione in esame è ammessa anche qualora l’erogazione liberale abbia ad oggetto beni in natura.

    In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell’art. 9 del

    TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio,

    opere d’arte, gioielli, ecc.), è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso, il donante ha

    cura di acquisire, a comprova dell’effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al

    bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale

    175

    come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del

    donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei

    relativi valori (Circolare 19.08.2005 n. 39/E, paragrafo 4).

    La detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e

    conservazione della casa colonica parrocchiale.

    L’art. 40, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011 ha previsto che, dal 2012, la documentazione e le

    certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività

    culturali siano sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese

    effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare — ai sensi e per gli

    effetti dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 — al Ministero della cultura che esegue controlli a

    campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000.

    Il Ministero della cultura ha precisato che le dichiarazioni sostitutive, di cui al citato art. 40, comma

    9, del d.l. n. 201 del 2011, attengono esclusivamente alla fase rendicontativa del procedimento teso

    ad ottenere le detrazioni in questione.

    L’iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame è illustrato nella circolare dell’11 giugno

    2012, n. 222, del suddetto Ministero (nota del 14 febbraio 2017, prot. n. 4483), in cui viene precisato

    che il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro

    il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. Il preventivo di spesa vistato e inviato dalla

    Soprintendenza al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione costituisce

    l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

    Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata sull’intero importo delle erogazioni liberali effettuate.

    Dall’anno 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali a favore delle attività

    culturali ed artistiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in

    caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento

    di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

    Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Modello 730 anche le spese indicate nella CU

    2023 (punti da 341 a 352) con il codice 26.

    176

    Erogazione liberale e Art bonus

    La detrazione spetta per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta Art bonus

    (Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1), da indicare nel rigo G9.

    Modalità di pagamento

    L’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite

    sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito,

    carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero

    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società

    che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il

    soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta

    rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento.

    Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento

    bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o

    prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    177

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali a favore delle attività
    culturali ed artistiche

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce
    tali carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
    quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento

    - Preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza al
    soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione

    - Ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione
    analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi
    valori

    178

    Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo (Rigo E8/E10, cod. 27)

    Art. 15, comma 1, lett. i), del TUIR

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro

    effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e

    non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per la realizzazione di nuove

    strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari

    settori dello spettacolo.

    La detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore di un’associazione che svolge

    l’attività nel settore dello spettacolo musicale, anche indirettamente, attraverso il trasferimento di

    parte dei fondi ricevuti ad un altro ente. È necessario, tuttavia, che quest’ultimo operi e persegua

    l’esercizio esclusivo dell’attività musicale e che utilizzi i fondi ricevuti in modo vincolato alle

    indicazioni dell’associazione e comunque esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo

    (Risoluzione 12.05.2017 n. 59/E).

    La detrazione non spetta con riferimento alle erogazioni in favore dei soggetti sopra descritti se

    svolgono altre attività, anche se collaterali (Circolare 25.03.1986 n. 9).

    Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2 per cento del reddito

    complessivo dichiarato nel quale rientra anche quello dei fabbricati soggetto a cedolare secca.

    Dall’anno 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali a favore degli enti dello

    spettacolo spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di

    superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un

    reddito complessivo pari ad euro 240.000.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 27.

    Erogazione liberale e Art bonus

    La detrazione spetta per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta Art bonus

    (Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1), da indicare nel rigo G9.

    179

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi

    di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte

    prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

    dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali
    a favore degli enti dello spettacolo

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o
    carta prepagata, estratto conto della banca o della società che
    gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
    quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del
    pagamento

    180

    Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (Rigo

    E8/E10, cod. 28)

    Art. 15, comma 1, lett. i), del TUIR - Art. 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

    Aspetti generali

    Per le erogazioni liberali in denaro versate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale

    operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato

    ai sensi del d.lgs. n. 367 del 1996, la detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata su un

    importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il

    reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), elevato al 30 per cento per le somme versate:

    ? al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;

    ? come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione

    della delibera di trasformazione in fondazione;

    ? come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d’imposta successivi alla data

    di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso, per fruire della detrazione, il

    contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di

    imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di

    trasformazione in fondazione.

    Limiti di detraibilità

    Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Modello 730 anche le spese indicate nella CU

    2023 (punti da 341 a 352) con il codice 28.

    Erogazione liberale e Art bonus

    La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta Art bonus

    (Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1), da indicare nel rigo G9.

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi

    di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte

    181

    prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

    dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali in denaro
    a favore di fondazioni

    operanti nel settore musicale

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o
    carta prepagata, estratto conto della banca o della società che
    gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
    quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del
    pagamento

    182

    Spese veterinarie (Rigo E8/E10, cod. 29)

    Art. 15, comma 1, lett. c-bis), del TUIR

    Aspetti generali

    Per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese

    medesime calcolata nel limite massimo di euro 550, con una franchigia di euro 129,11.

    La detrazione spetta:

    ? al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;

    ? per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la

    pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.1).

    La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento,

    alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o

    detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività

    illecite (decreto ministeriale 6 giugno 2001, n. 289).

    Tipologia di spesa ammessa

    La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario

    (Circolare 16.11.2000 n. 207, risposta 1.5.3), per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali

    prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, nonché per

    le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n.

    55/E, risposta 1.4.2).

    In analogia con quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto nuovi obblighi

    in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli

    artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, anche per le spese sostenute per

    medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario

    (Risoluzione 27.02.2017, n. 24/E). È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice

    fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali

    acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in

    commercio del farmaco stesso (Risoluzione 12.08.2009 n. 218/E, e Circolare 30.07.2009 n. 40/E).

    La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per

    uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

    183

    Non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, la detrazione spetta per

    l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle

    farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute come per la vendita di farmaci generici

    nei supermercati (Risoluzione 27.02.2017 n. 24/E).

    La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato

    on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla

    Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o

    Province autonome. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che

    richiedono la prescrizione medica.

    In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E), le

    spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario,

    non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti

    all’area alimentare.

    Limite di detraibilità

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito

    complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce

    fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

    La detrazione massima spettante è pari a euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a

    euro 80.

    Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto

    che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare

    14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2).

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 29.

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l’onere sia

    sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”,

    fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del

    medico veterinario rese nell’ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa

    annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme

    che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento

    184

    “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta

    della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con

    PagoPA, estratto conto, ecc.).

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Spese veterinarie

    - Fatture relative alle prestazioni professionali del medico
    veterinario

    - Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private
    accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”
    può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta
    fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle
    somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta della carta di debito o della carta di
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei
    pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite
    Istituti di moneta elettronica autorizzati

    - Scontrino dal quale risulti il codice fiscale del soggetto che ha
    sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali
    acquistati

    - Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto
    a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

    185

    Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato (Rigo E8/E10, cod. 30)

    Art. 15, comma 1, lett. c-ter), del TUIR - Art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle spese sostenute per i servizi di

    interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della l. n. 381 del 1970 (Circolare 02.03.2016

    n. 3/E, risposta 1.3). L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da

    sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale

    apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da

    sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

    Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali

    rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per servizi di interpretariato spetta a condizione che l’onere

    sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento

    “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la

    relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore

    delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento

    “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta

    della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con

    PagoPA, estratto conto, ecc.).

    Limiti di detraibilità

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per servizi di interpretariato spetta per intero ai titolari di

    reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione

    decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

    Non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto

    e documentato.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 30.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate

    dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di

    186

    beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” della CU 2023 (punti da 701 a 706) con

    il codice 30. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Spese sostenute dai sordi per i servizi di
    interpretariato

    - Certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi
    d’interpretariato

    - Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap
    - È possibile autocertificare il possesso della documentazione

    attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
    personali di disabilità

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere
    attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore delle somme che
    effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta della carta di debito o della carta di
    credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei
    pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite
    Istituti di moneta elettronica autorizzati


    187

    Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Rigo E8/E10,

    cod. 31)

    Art. 15, comma 1, lett. i–octies), del TUIR

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali effettuate a

    favore:

    ? degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari senza scopo di lucro che

    appartengono al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e

    successive modificazioni;

    ? delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e, dall’anno

    2022, degli ITS Academy;

    ? a partire dal 1° gennaio 2017, degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del

    Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

    Rientrano tra le erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione quelle non deliberate dagli organi

    scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché

    all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione non spetta per le erogazioni liberali in denaro

    effettuate nell’interesse del familiare fiscalmente a carico.

    In base a quanto disposto dall’art. 13, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito

    con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui

    sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni

    scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato donazioni di importo non superiore

    a euro 2.000 in ciascun anno scolastico.

    Limiti di detraibilità

    Non essendo previsto per le erogazioni liberali in esame alcun limite massimo, la detrazione è

    calcolata sull’intero importo erogato (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15). Devono essere

    comprese nell’importo erogato anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il

    codice 31.

    La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR per

    le spese di frequenza scolastica e con il credito d’imposta School bonus. L’incumulabilità va riferita

    al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della

    188

    detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il

    contribuente con due figli se, per uno di essi, non si avvale della detrazione per le spese di frequenza

    scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali in esame.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali a favore degli

    istituti scolastici di ogni ordine e grado spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad

    euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi

    al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi

    di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte

    prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

    dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    189

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali
    a favore degli istituti scolastici

    di ogni ordine e grado

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
    carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità
    in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi
    richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il
    donante e la modalità di pagamento utilizzata
    Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

    190

    Contributi versati per il riscatto del corso di laurea o del corso ITS Academy dei

    familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32)

    Art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 – Art. 4, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99

    Aspetti generali

    L’art. 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter

    nell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, relativo al riscatto di corsi universitari di

    studio per i familiari a carico. Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della

    facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio

    2008. L’INPS, con circolare dell’11 marzo 2008, n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti

    “inoccupati” per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2,

    comma 5-bis, del citato d.lgs. n. 184 del 1997. Sono tali coloro che, al momento della domanda, non

    risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione

    Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Se i contributi sono versati a

    favore degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti

    spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi.

    Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo

    in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi

    dell’art. 10 del TUIR.

    Ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, rubricata “Istituzione del Sistema

    terziario di istruzione tecnologica superiore”, ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy,

    di cui all’art. 5 della medesima legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 184 del 1997, con

    riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici.

    Pertanto, agli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy, dall’anno d’imposta 2022, è

    riconosciuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 184 del 1997, la facoltà di riscattare, ai

    fini pensionistici, il relativo periodo di frequenza, nonché la possibilità di detrarre i contributi versati

    – nella misura del 19 per cento – da parte dei soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico

    (cfr. art. 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n.

    414366).

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei

    familiari a carico spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale

    ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi

    191

    di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della

    carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei

    pagamenti con PagoPA

    Limiti di detraibilità

    Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull’intero importo versato, a

    prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 32.

    Documenti da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Contributi versati per il riscatto
    del corso di laurea dei familiari a carico

    Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese
    sostenute, ad es.: ricevuta della carta di debito o credito, estratto
    conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con
    PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta
    elettronica autorizzati
    In mancanza di tale documentazione, l’utilizzo di sistemi di
    pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione
    in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
    percettore delle somme

    192

    Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido (Rigo

    E8/E10, cod. 33)

    Art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203

    Aspetti generali

    Per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido spetta

    una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento delle predette spese.

    Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano

    asili nido sia pubblici che privati. Pertanto, ciò che rileva ai fini della detraibilità della spesa è

    l’ammissione e la frequenza dell’asilo nido, e non anche l’età e il compimento degli anni del minore.

    In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo

    d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono (Circolare 13.02.2006 n. 6/E, risposta

    2.1).

    Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:

    ? la frequenza delle c.d. “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido

    (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 3.3);

    ? il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del

    1996 dagli assistenti domiciliari definiti Tagesmutter (c.d. “mamma di giorno”). Negli altri casi è

    necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di

    assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello

    svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali (Circolare

    21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.2).

    La detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016,

    n. 232, erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un pagamento diretto al

    genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido

    pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria

    abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

    Limiti di detraibilità

    L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio che

    frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto a prescindere

    dall’ammontare del reddito complessivo. Devono essere comprese nell’importo anche le spese

    193

    indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate

    dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2023 (punti da 701

    a 706) con il codice 33. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

    Documentazione da controllare e conservare

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative

    alla frequenza di asili nido spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o

    postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa

    annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme

    che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”

    può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta

    di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto

    conto, ecc.).

    Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile

    specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.

    In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento

    è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

    Tipologia Documenti

    Spese sostenute dai genitori per pagare le rette
    relative alla frequenza di asili nido

    - Fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di
    pagamento

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato
    mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento
    commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la
    prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto
    conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con
    PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di
    moneta elettronica autorizzati

    - Autocertificazione di non aver fruito del contributo di cui all’art. 1,
    comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bonus asili nido)

    194

    Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (Rigo

    E8/E10, cod. 35)

    Art. 15 comma 1, lett. i-novies), del TUIR

    Aspetti generali

    Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di

    Stato, di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre

    2003, n. 398 (Testo Unico del debito pubblico), spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19

    per cento, delle erogazioni medesime. L’agevolazione spetta a condizione che le erogazioni derivino

    da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del Fondo, il

    quale ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

    Non essendo previsto alcun limite, la detrazione è calcolata sull’intero importo dell’erogazione

    effettuata.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 35.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro al

    Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino

    ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi

    al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte

    prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    195

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

    dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. Occorre, inoltre, che

    dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del

    pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di

    debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali in denaro
    al Fondo per l’ammortamento

    dei titoli di Stato

    ? Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    ? In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
    carte da cui risulti anche il beneficiario

    ? Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità
    in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi
    richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il
    donante e la modalità di pagamento utilizzata
    Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

    196

    Premi di assicurazione (Rigo E8/E10, cod. 36 - 38 e 39)

    Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei premi relativi a:

    ? contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31

    dicembre 2000;

    ? contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di

    morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante nonché

    quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

    sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal

    contratto.

    Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale

    differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio (art. 13,

    comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47). Pertanto, nel caso di contratti c.d. “misti”,

    che prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita

    dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per

    la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice

    nel documento attestante la spesa (Circolare 20.03.2001, n. 29/E, risposta 1.3).

    Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un’ulteriore

    condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. In linea generale, è necessario che vi sia

    coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può

    essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con

    disabilità grave.

    Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione a prescindere dalla

    circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente

    e/o come assicurato (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 4).

    La detrazione spetta al contribuente se:

    ? egli è contraente e assicurato;

    ? egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;

    ? un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;

    ? egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;

    197

    ? il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

    Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio

    morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio se il soggetto

    assicurato non è individuato in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo. La detrazione

    spetta, invece, qualora il conducente sia un soggetto individuato nella polizza auto e abbia i requisiti

    precedentemente elencati.

    La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico

    prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di

    imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore

    assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale (Circolare

    12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.4).

    Tale principio può essere esteso anche ad altre polizze collettive aventi la medesima caratteristica di

    essere stipulate da un unico contraente in nome e per conto di una collettività di assicurati,

    singolarmente individuati, i quali sostengono l’onere del premio in relazione alla propria copertura

    assicurativa. Pertanto, ad esempio, la detrazione spetta al mutuatario per i premi pagati per le polizze

    collettive assicurative stipulate dalla banca in occasione dell’erogazione di un mutuo. In tali polizze

    il mutuatario, soggetto assicurato, anche se non appare essere il soggetto contraente, ai fini della

    detrazione, può essere a questi equiparato in quanto è colui che sottoscrive la polizza e sostiene

    l’onere economico del premio, mentre la banca erogante il mutuo è il soggetto contraente, che stipula

    la polizza in nome e per conto del sottoscrittore.

    I lavoratori dipendenti possono fruire della detrazione dall’imposta per i contributi versati dalle

    imprese per finanziare il Fondo Unico Nazionale Long Term Care, concorrenti alla formazione del

    reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR. I lavoratori dipendenti

    interessati dalle garanzie in discorso, ai fini del calcolo del limite di detraibilità, devono tener conto

    anche dei premi relativi ad altre assicurazioni (assicurazione sulla vita e per malattia) in relazione ai

    quali compete il beneficio della detrazione (Risoluzione 21.12.2007 n. 391/E).

    198

    Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Rigo E8/E10, cod. 36)

    Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

    La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, dei premi versati:

    ? per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31

    dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non

    consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

    ? per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte

    o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

    La detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (Circolare

    16.06.1997 n. 137, risposta 2.3.1).

    Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530.

    Tale limite deve essere considerato complessivamente e pertanto, anche in presenza di una pluralità

    di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 36.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni sulla

    vita e contro gli infortuni spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in

    caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento

    di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

    Documentazione da controllare e conservare

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli

    infortuni spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero

    mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa

    annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme

    che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”

    può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta

    199

    di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto

    conto, ecc.).

    La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento

    rilasciata dall’assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento

    tracciata, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, nonché dalla copia del contratto di

    assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la

    relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall’attestazione della compagnia di

    assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.

    Tipologia Documenti

    Premi relativi alle assicurazioni
    sulla vita e contro gli infortuni

    - Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione
    dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi
    mediante sistemi di pagamento “tracciabili”

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere
    attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore delle somme che
    effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito,
    estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti
    con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di
    moneta elettronica autorizzati

    - Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla
    compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti

    - Se si tratta di contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000,
    dalla documentazione rilasciata dall’assicurazione deve risultare
    che non è consentita la concessione di prestiti nel periodo di
    durata minima

    200

    Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave

    (Rigo E8/E10, cod. 38)

    Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

    A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per i premi versati per i contratti di

    assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità

    grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a euro 750.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 38.

    La disabilità grave è definita dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed è accertata

    con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge.

    Limiti di detraibilità

    Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari, uno dei quali abbia una

    grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di

    euro 750.

    Nella verifica del limite si deve tenere conto anche dei premi indicati nella CU 2023 (punti da 341 a

    352) con il codice 36.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni

    finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave spetta per intero ai titolari di reddito

    complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce

    fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela

    delle persone con disabilità grave spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento

    bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa

    annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme

    che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”

    può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta

    di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto

    conto, ecc.).

    201

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla
    tutela delle persone con disabilità grave

    - Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione
    dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi
    mediante sistemi di pagamento “tracciabili”

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere
    attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore delle somme che
    effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito,
    estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti
    con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di
    moneta elettronica autorizzati

    - Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla
    compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti

    - Se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di
    assicurazione non risulta la condizione di disabilità del
    beneficiario, autocertificazione che attesta che il beneficiario del
    contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai
    sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, accertata con
    le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge, in possesso della
    relativa documentazione

    202

    Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel

    compimento degli atti della vita quotidiana (Rigo E8/E10, cod. 39)

    Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

    Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se

    la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente

    dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).

    In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente

    inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del

    premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento.

    Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla

    base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata

    separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza

    e nelle comunicazioni annuali all’assicurato. La detrazione non spetta per i premi versati per

    garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (Circolare 20.03.2001 n.

    29/E, risposta 1.4).

    In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento

    degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione

    che:

    ? l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto;

    ? i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro delle

    finanze del 22 dicembre 2000.

    Il citato decreto stabilisce, in particolare, che:

    ? gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di

    alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e

    l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di

    sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti

    atti;

    ? i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione

    sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato. Se i contratti

    vengono stipulati nell’ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza

    attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte

    203

    dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di

    quest’ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio

    deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. I contratti così

    stipulati devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della

    prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell’impresa assicuratrice di variare, ad

    intervalli non inferiori a cinque anni, l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza

    statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va

    evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza

    per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’imposta.

    Limite di detraibilità

    L’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d’imposta è

    pari a euro 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di

    invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone

    con disabilità grave (codice 38).

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 39.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni

    aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

    spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del

    predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo

    pari a euro 240.000.

    Documentazione da controllare e conservare

    Per certificare le somme corrisposte per i premi assicurativi, è necessario conservare ed esibire la

    ricevuta di pagamento dei bollettini ovvero la ricevuta quietanzata dalla compagnia assicurativa con

    la data del pagamento; è necessario, inoltre, conservare copia del contratto di assicurazione, dal quale

    si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli

    importi fiscalmente rilevanti.

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il

    rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana spetta a condizione che

    204

    l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento

    “tracciabili”.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa

    annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme

    che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”

    può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta

    di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto

    conto, ecc.).

    Tipologia Documenti

    Premi relativi alle assicurazioni aventi per
    oggetto il rischio di non autosufficienza nel
    compimento degli atti della vita quotidiana

    - Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione della compagnia
    assicurativa attestante il pagamento dei suddetti premi mediante
    sistemi di pagamento “tracciabili”

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere
    attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore delle somme che
    effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto
    conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con
    PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di
    moneta elettronica autorizzati

    - Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla
    compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti
    compreso il pagamento con modalità tracciabili

    205

    TABELLA RIEPILOGATIVA CONDIZIONI E LIMITI DI DETRAIBILITA’ DELLE
    ASSICURAZIONI


    Data di stipula o

    rinnovo del
    contratto

    Oggetto del
    contratto

    Condizioni richieste Limite di
    spesa

    Fino al
    31.12.2000

    Assicurazione
    vita

    e infortuni

    Contratto:
    -
    di durata non inferiore a 5 anni
    - che non consenta la concessione di prestiti nel periodo

    di durata minima


    Codice

    36
    € 530

    Dal 01.01.2001 Assicurazione
    Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al
    5%

    Dal 01.01.2016 Assicurazione
    Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con
    disabilità grave

    Codice
    38

    € 750

    Non rileva la
    data

    Assicurazione

    - Rischio di non autosufficienza nel compimento degli
    atti della vita quotidiana

    - La compagnia di assicurazione non può
    recedere dal contratto

    Codice
    39

    € 1.291,14

    Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo codice:
    — La somma degli importi con codice onere “36” e “38” non può superare € 750;
    — La somma degli importi con codice onere “36”, “38” e “39” non può superare € 1.291,14

    Es.:
    Importo con codice “36” = 530
    Importo con codice “38” = 500 ricondotto ad € 220
    Importo con codice “39” = 1.000 ricondotto ad € 541 (1.291 – 530 – 220)

    206

    Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,

    regionale e interregionale (Rigo E8/E10, cod. 40)

    Art. 15, comma 1, lett. i-decies), e comma 2, del TUIR

    Aspetti generali

    A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute

    per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

    La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a

    carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a

    euro 250 (art. 15, comma 2, del TUIR). Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a

    euro 250 deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per

    l’abbonamento proprio e dei familiari a carico. Il predetto importo di euro 250 costituisce, inoltre,

    anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di

    trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come

    nel caso dei genitori che sostengano la spesa di euro 400 per l’abbonamento del figlio a carico,

    l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può

    superare euro 250.

    In applicazione del principio di cassa, la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2022 per

    l’acquisto dell’abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso (ad esempio

    abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2022 con validità dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno

    2023).

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate

    dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2023 (punti da 701

    a 706) con il codice 40. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata sempreché

    rientri nel limite complessivo di euro 250.

    Inoltre, per i soggetti che hanno fruito nel corso dell’anno 2022 del c.d. “bonus trasporti”2, la spesa

    detraibile è pari alla parte di prezzo effettivamente versata dal contribuente. Pertanto, se il costo


    2 Il Bonus Trasporti è un contributo che può essere richiesto per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. La
    misura consiste in un contributo massimo di euro 60 per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e
    ferroviario nazionale. La misura è stata introdotta dall’art. 35 del decreto-legge 17, maggio 2022, n. 50, convertito con
    modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, c.d. “Decreto Aiuti 2022”. L’art. 2, comma 3, del Decreto interministeriale
    n. 5 del 29 luglio 2022 specifica che il buono non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del
    computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta detraibile la spesa ulteriore, rispetto
    all’ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l’acquisto dell’abbonamento.

    207

    dell’abbonamento al trasporto pubblico è di euro 300 e il contribuente ha fruito del “bonus trasporti”

    per l’importo di euro 60,00, la spesa su cui calcolare la detrazione è pari a euro 240.

    Con d.m. 29 marzo 2023 è stata prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati

    riguardanti le spese e dei rimborsi erogati per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto

    pubblico locale, regionale e interregionale, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi

    precompilata.

    Tipologia di spesa

    Ai fini della detrazione, per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto che consenta di poter

    effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete,

    in un periodo di tempo specificato.

    La detrazione spetta, pertanto, per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti che implicano un

    utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

    La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per l’acquisto:

    ? di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad

    esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;

    ? delle c.d. carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di

    trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici

    consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

    Ai fini della detrazione, inoltre, per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale

    devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti

    pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni

    o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.

    Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto

    utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all’interno di una regione, quanto

    mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite. Nel caso

    di abbonamenti unici che coprano una tratta nazionale ed una estera, la detrazione spetta solo sulla

    parte di spesa sostenuta per l’abbonamento riferibile alla tratta nazionale. Qualora, tuttavia, non sia

    possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione

    spetta sull’intera spesa sostenuta.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per l’acquisto degli

    abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta per intero ai

    titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la

    208

    detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro

    240.000.

    Limite di detraibilità

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 40.

    Documentazione da controllare e conservare

    La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero

    mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    La spesa sostenuta e la data di sostenimento sono documentate dal titolo di viaggio e, se non riportate

    nel titolo di viaggio, dalla ricevuta di pagamento dell’abbonamento (ad esempio smart card

    nominativa ricaricabile). Deve essere documentata, inoltre, la durata dell’abbonamento. Se la ricevuta

    di pagamento è intestata a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere

    prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal

    DPR n. 445 del 2000 con l’indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa. In assenza

    dell’indicazione della data di sostenimento della spesa, la stessa si presume sostenuta in coincidenza

    con la data di inizio della validità dell’abbonamento (ad esempio, per un abbonamento nominativo

    che assuma validità dal 1° luglio 2018, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).

    In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo realizzato in formato elettronico, dalla

    documentazione in possesso del contribuente devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare

    il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto

    utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si

    ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun

    riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo

    univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso

    intestato.

    In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio non nominativo, qualora, il titolo di spesa sia

    intestato a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una

    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445

    del 2000 in cui sia indicato chi ha sostenuto la spesa. Nella tabella seguente sono indicati i casi in cui

    è resa la dichiarazione sostitutiva.

    209

    Intestazione TDV Intestazione documento di spesa,

    se diverso da TDV
    Dichiarazione da rendere

    Contribuente Contribuente -

    Familiare a carico Contribuente -

    Familiare a carico Familiare a carico Sostenimento della spesa

    Contribuente Nessuna -

    Familiare a carico Nessuna Sostenimento della spesa

    Nessuna Contribuente -

    Nessuna Familiare a carico Sostenimento della spesa

    Nessuna Nessuna La detrazione non spetta

    Tipologia Documenti

    Spese sostenute per
    l’acquisto degli

    abbonamenti ai servizi di
    trasporto pubblico locale,
    regionale e interregionale

    - Titolo di viaggio, ricevute di pagamento o altra documentazione attestante il pagamento
    “tracciabile”, da cui risulti soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e
    data di sostenimento della spesa

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante
    annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
    percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale,
    ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di
    moneta elettronica autorizzati

    - In caso di abbonamento in formato elettronico: documentazione da cui risultino le
    indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione
    utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa
    sostenuta e data di sostenimento della spesa)

    - Dichiarazione sostitutiva di sostenimento della spesa nei casi previsti

    210

    Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (Rigo

    E8/E10, cod. 43)

    Art. 15, comma 1, lett. f-bis), del TUIR

    Aspetti generali

    A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute

    per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per

    unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. La detrazione non spetta se la polizza è stipulata

    per assicurare solo la pertinenza.

    La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile

    oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.

    La detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Rientrano fra le polizze

    che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse

    condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di

    un nuovo contratto.

    Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno

    fino alla relativa scadenza naturale.

    La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari.

    In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio

    relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

    Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia

    del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità

    immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Nel caso in cui il condominio comprenda anche

    unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità

    immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. La quota di premio relativa ai condomini è

    certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso

    della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria

    unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

    Limite di detraibilità

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con

    il codice 43.

    211

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni

    aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo

    fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad

    azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

    La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero

    mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Spetta la detrazione del 90 per cento per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio

    di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito

    d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del

    110 per cento. In questo caso il codice della detrazione è il numero 81 da indicare sempre al rigo da

    E8 a E10 del Mod. n. 730/2023 anno di imposta 2022.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Spese sostenute per i
    premi relativi alle

    assicurazioni aventi per
    oggetto il rischio di

    eventi calamitosi

    - Ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il
    pagamento dei suddetti premi da cui risulti la modalità di pagamento tracciabile

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante
    annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
    percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale,
    ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di
    moneta elettronica autorizzati

    - Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di
    assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti

    - In caso di polizze condominiali:
    o dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti la quota del

    premio riferito a ciascun condomino e che lo stesso sia stato effettivamente
    pagato;

    o in alternativa a tale certificazione è necessario esibire tutta la documentazione
    inerente la spesa sostenuta (come sopra)

    212

    Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico

    dell’apprendimento (DSA) (Rigo E8/E10, cod. 44)

    Art. 15, comma 1, lett. e-ter), del TUIR

    Aspetti generali

    A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute

    in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al

    completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e

    di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento,

    nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino

    ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

    La detrazione spetta per le spese sostenute nell’interesse del contribuente e anche dei familiari indicati

    nell’art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo

    (familiari fiscalmente a carico).

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018, prot. n. 75067,

    acquisito il parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono stati definiti

    l’oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione e la definizione di strumenti compensativi

    e di sussidi tecnici ed informatici.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute in favore dei minori

    o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)3 spetta per intero ai titolari di

    reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione

    decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000.

    Tipologia di spesa

    Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o

    facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

    Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle

    Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del

    Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

    - la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;

    - il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;


    3Ossia, a titolo esemplificativo, la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.

    213

    - i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi

    sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli

    errori;

    - la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

    - altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.

    Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie

    meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di

    video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la

    comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla

    cultura. Si precisa che non rientrano, ovviamente, in tale previsione le lezioni private “specialistiche”.

    Requisiti necessari per il riconoscimento della detrazione

    Il beneficiario della detrazione deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN, da

    specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170,

    recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», che

    attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un

    familiare a carico, la diagnosi di DSA.

    La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti

    compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla predetta certificazione

    o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

    Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale deve essere

    indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

    I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da

    DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare

    a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

    Nel caso in cui gli strumenti compensativi o i sussidi tecnici ed informatici siano stati acquistati prima

    dell’emanazione del citato provvedimento del 6 aprile 2018, i dati mancanti possono essere annotati

    sul documento di spesa ai fini della detrazione.

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni

    con disturbo specifico dell’apprendimento spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con

    versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    214

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa

    annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme

    che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento

    “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta

    della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con

    PagoPA, estratto conto, ecc.).

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352)

    con il codice 44.

    Documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Spese sostenute in favore
    dei minori o di

    maggiorenni, con
    diagnosi di disturbo

    specifico
    dell'apprendimento

    (DSA)

    - Fattura/ricevuta fiscale relativa da cui deve risultare il codice fiscale del soggetto
    affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato

    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante
    l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
    percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale,
    ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del
    MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti
    di moneta elettronica autorizzati

    - Certificato rilasciato dal SSN, ovvero da specialisti o strutture accreditate dallo
    stesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. n. 170 dell’8 ottobre 2010 che attesti, per
    sé ovvero per il proprio familiare a carico, la diagnosi di DSA e l’elenco dei sussidi
    e degli strumenti compensativi collegati al disturbo dell’apprendimento.

    - Se su tale certificazione non sono specificati i sussidi e gli strumenti compensativi da
    utilizzare, il collegamento funzionale deve essere attestato dalla prescrizione
    autorizzativa rilasciata da un medico

    - Autocertificazione che attesti che il soggetto affetto da DSA non ha ancora
    completato la scuola secondaria di secondo grado

    - È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il
    riconoscimento della diagnosi di DSA

    215

    Spese sostenute per l'iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra

    5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale

    e coreutica (AFAM) (Rigo E8/E10, cod. 45)

    Art. 15, comma 1, lett. e-quater), del TUIR

    Aspetti generali

    A decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento

    delle spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età

    compresa tra i 5 ed i 18 anni a:

    - conservatori di musica;

    - istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente

    riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

    - scuole di musica iscritte nei registri regionali;

    - cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio

    e la pratica della musica.

    Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo,

    solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000.

    Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare

    secca sulle locazioni (art. 3, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

    La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es.

    i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori).

    In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa

    complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.

    Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione

    del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1).

    Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2021, la detrazione spetta anche per le spese

    sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.

    Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno

    di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

    216

    La detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a

    conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), pur

    rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR,

    dovrebbero variare in base all’ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero,

    considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non

    deve superare euro 36.000.

    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352)

    della CU 2022 con il codice onere 45.

    Modalità di pagamento

    Il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario nonché tramite

    sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero carte di debito, carte di

    credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Tipologia Documenti

    Spese per iscrizione annuale
    o abbonamento AFAM

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali
    carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti, ricevuta/fattura rilasciata dal prestatore del
    servizio da cui è possibile individuare il codice fiscale del soggetto
    nei cui confronti la prestazione è eseguita (ragazzo beneficiario) e la
    modalità di pagamento utilizzata

    217

    Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie,

    religiose o laiche (Rigo E8/E10, cod. 61)

    Art. 15, comma 1.1, del TUIR

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali in denaro,

    effettuate a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da

    associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei

    Ministri nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

    (OCSE).

    La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente,

    promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto

    d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente

    all’erogazione, secondo le modalità descritte dalle risoluzioni n. 160/E del 2009 e n. 441/E del 2008.

    La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la

    stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta

    (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.6.2).

    Limite di detraibilità

    La detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento calcolato su un ammontare massimo pari a

    euro 30.000 annui.

    Devono essere comprese nell’importo anche le erogazioni indicate nella CU 2023 (punti da 341 a

    352) con il codice 61.

    Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche delle erogazioni a favore delle

    popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (codice 20).

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro a favore

    delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche spetta per intero ai titolari di reddito

    complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce

    fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

    218

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

    ? deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, riferito alle

    erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto

    la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E)

    (rigo E26, cod. 7);

    ? detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del

    Terzo settore), riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;

    ? deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, riferito alle

    erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

    Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle

    agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle

    agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio

    dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da

    altre norme agevolative.

    Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 61 nel rigo E8/E10, non

    può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi

    beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 15, comma 1.1, del TUIR,

    delle agevolazioni previste per:

    - le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo

    E8/E10, cod. 71);

    - le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);

    - le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del

    volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);

    ? le erogazioni liberali di cui all’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle ONG che hanno

    mantenuto la qualifica di ONLUS e siano iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione

    24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte

    219

    prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal

    beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali alle ONLUS
    e

    alle iniziative umanitarie, religiose o laiche

    - Ricevuta del versamento bancario o postale
    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta

    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce
    tali carte

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
    quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del
    pagamento

    220

    Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici (Rigo E8/E10, cod. 62)

    Art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali effettuate ai

    partiti politici che risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all’art.4 del d.l. n. 149 del 2013,

    convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13. Inoltre, dal 2015, la detrazione spetta

    per le erogazioni liberali anche se effettuate, pure mediante donazione, dai candidati e dagli eletti alle

    cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o

    movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge di stabilità

    2015). L’agevolazione spetta, inoltre, anche se l’erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle

    associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione

    avvenga entro la fine dell’esercizio.

    La detrazione non compete per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari in

    quanto privi di una loro rappresentanza in Parlamento (Risoluzione 30.05.2008 n. 220/E).

    Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento o la quota

    associativa, trattandosi di versamento eseguito per avere il diritto a partecipare alle vicende del partito

    (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.4).

    Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno

    diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:

    ? il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro

    nazionale previsto dall’art.4 del d.l. n. 149 del 2013;

    ? il versamento di tali erogazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di

    pagamento previsti dal d.lgs. n. 241 del 1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la

    tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte

    dell’Amministrazione finanziaria (Risoluzione 03.12.2014 n. 108/E).

    La detrazione spetta anche se il versamento è effettuato sui conti correnti intestati alle articolazioni

    regionali e provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale.

    221

    Limiti di detraibilità

    Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti

    nella I sezione del Registro di cui all’art 4 del d.l. n. 149 del 2013, la detrazione è calcolata su un

    importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui.

    L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 62 nella CU 2023 (punti da 341 a

    352).

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte

    prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

    dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    222

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali a favore dei partiti politici

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche
    il beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o
    carta prepagata, estratto conto della banca o della società che
    gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
    quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del
    pagamento

    223

    Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS, delle associazioni di

    promozione sociale e degli altri ETS iscritti nel RUNTS (Rigo E8/E10, cod. 71)

    Art. 83, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

    Aspetti generali

    Il Codice del Terzo settore ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni

    spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

    In particolare, il comma 1, primo periodo, dell’art. 83 del Codice del Terzo settore stabilisce che

    dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 30 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura

    effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese

    sociali costituite in forma di società.

    Il comma 3 del citato art. 83 prevede che tali disposizioni si applichino a condizione che le liberalità

    ricevute siano utilizzate ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice del Terzo settore.

    Si ricorda che la spettanza delle suddette detrazioni e deduzioni è subordinata, tra l’altro, all’iscrizione

    degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l’erogazione liberale, nel Registro

    Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

    Atteso che tale Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, si osserva, in particolare,

    quanto segue:

    - per le APS già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni

    liberali da esse ricevute sono detraibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione

    nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS);

    - per le APS già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di

    “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo

    l’estromissione non sono detraibili4;

    - per gli enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da

    essi ricevute sono detraibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS5.

    Oltre che per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti sopra indicati, l’agevolazione in

    esame si applica anche, in via transitoria, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice del Terzo Settore,


    4 Al fine di conoscere l’esito del processo di “trasmigrazione” dai predetti registri nel RUNTS è possibile
    consultare il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-
    it/Lista-enti.
    5 L’elenco degli ETS è consultabile nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link
    https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti.

    224

    alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre

    1997, n. 460, iscritte nell’apposita Anagrafe.

    L’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate

    (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+O

    nlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze).

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

    ? deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle

    erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte

    all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7);

    ? detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a

    favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni,

    fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei

    Paesi non appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10, cod. 61);

    ? detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore riferito alle

    erogazioni liberali a favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV);

    ? deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore riferito alle

    erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

    Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle

    agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle

    agevolazioni ivi previste non possono fruire delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme

    agevolative per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83

    del Codice del Terzo settore.

    Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 71 nel rigo E8/E10, non

    può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi

    beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1, primo periodo,

    del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:

    ? le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o

    religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del

    Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10, cod. 61);

    ? le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);

    225

    ? le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del

    volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);

    ? le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte

    all’Anagrafe delle ONLUS secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR

    (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).

    Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000.

    Con il decreto interministeriale 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura

    che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle

    liberalità in natura effettuate a partire dal 2020.

    In particolare, l’art. 3 del citato d.m. stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del

    valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

    Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel

    caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi,

    il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non

    antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

    L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 71 nella CU 2023 (punti da 341 a

    352).

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carta di debito, carte di credito, carte

    prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    226

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

    dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali
    a favore delle ONLUS,

    delle associazioni di promozione sociale e degli
    altri ETS iscritti nel RUNTS

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce
    tali carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
    quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento
    utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento
    - Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale

    del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.),e ricevuta del
    donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei
    beni donati con l’indicazione dei relativi valori

    227

    Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (Rigo E8/E10, cod. 76)

    Art. 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

    Aspetti generali

    A decorrere dal 1° gennaio 2018, l’art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore,

    stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 35 per cento, delle erogazioni in denaro

    o in natura effettuate a favore delle organizzazioni del volontariato.

    Il comma 3 del citato art. 83 prevede che tali disposizioni si applichino a condizione che le liberalità

    ricevute siano utilizzate ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice del Terzo settore.

    Si ricorda che la spettanza delle suddette detrazioni e deduzioni è subordinata, tra l’altro, all’iscrizione

    degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l’erogazione liberale, nel Registro

    Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

    Atteso che tale Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, si osserva, in particolare,

    quanto segue:

    - per le ODV già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni

    liberali da esse ricevute sono detraibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione

    nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS);

    - per le ODV già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di

    “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo

    l’estromissione non sono detraibili6;

    - per gli enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da

    essi ricevute sono detraibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS7.

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma restando la non cumulabilità

    delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle

    agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio


    6 Al fine di conoscere l’esito del processo di “trasmigrazione” dai predetti registri nel RUNTS è possibile
    consultare il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-
    it/Lista-enti.
    7 L’elenco degli ETS è consultabile nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link
    https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti.

    228

    dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da

    altre norme agevolative.

    Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 76 nel rigo E8/E10, non

    può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi

    beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1, secondo

    periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:

    - le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o

    religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del

    Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE – rigo E8/E10, cod.

    61;

    - le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo

    E8/E10, cod. 71);

    - le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del

    volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36).

    ? le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte

    all’Anagrafe delle ONLUS secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR (rigo

    E26, cod. 7).

    Limiti di detraibilità

    La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000.

    Con il d.i. 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto

    alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura

    effettuate a partire dal 2020. In particolare l’art. 3 del citato decreto stabilisce che la detrazione

    spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi

    dell’art. 9 del TUIR.

    Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel

    caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi,

    il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non

    antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

    229

    Modalità di pagamento

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di

    pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte

    prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in

    contanti.

    Documentazione da controllare e conservare

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in

    caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della

    società che gestisce tali carte.

    Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del

    versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la

    carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

    dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

    dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

    Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il

    carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento

    risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce

    le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

    Ai sensi dell’art. 4 del citato d.i. 28 novembre 2019, l’erogazione liberale in natura deve risultare da

    atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati,

    con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione

    contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività

    statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il

    donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione anche copia della perizia giurata

    di stima laddove prevista.

    230

    Tipologia Documenti

    Erogazioni liberali
    a favore delle organizzazioni del volontariato

    - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il
    beneficiario

    - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta
    prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce
    tali carte da cui risulti anche il beneficiario

    - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero
    nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le
    modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno
    degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla
    quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento
    utilizzata

    - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del
    pagamento

    - Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale
    del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.) e ricevuta del
    donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei
    beni donati con l’indicazione dei relativi valori

    231

    Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo E14)

    Art. 15, comma 1, lett. i-sexies.1) e i-sexies.2), del TUIR

    Aspetti generali

    Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni e dei relativi oneri accessori,

    nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, derivanti da contratti di

    locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale

    entro un anno dalla consegna, pagati da soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche

    pro-quota, su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle condizioni già previste per

    la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione

    principale.

    L’agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1°

    gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del

    contratto di locazione finanziaria (art. 1, comma 84, della l. n. 208 del 2015, e Guida MEF 2016 – il

    Leasing immobiliare abitativo).

    La detrazione spetta anche per i costi di stipula del contratto di leasing.

    Analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, la detrazione non spetta con riferimento agli:

    ? oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili;

    ? eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per

    l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla

    stessa.

    Limiti di detraibilità

    La detrazione dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto spetta ai

    contribuenti che possiedono all’atto della stipula un reddito complessivo non superiore a euro 55.000,

    calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca (art. 3, comma

    7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

    L’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all’età del conduttore

    (Circolare 13.06.2016 n. 27/E, risposte 4.1 e 4.2).

    In particolare:

    232

    ? per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni, la detrazione è

    riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può

    eccedere euro 8.000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di euro 20.000;

    ? per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni,

    le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque,

    euro 4.000 per i canoni e oneri accessori ed euro 10.000 per il prezzo di riscatto.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per canoni di leasing

    di immobile da adibire ad abitazione principale spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino

    a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al

    raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000.

    Requisiti

    Sia il requisito anagrafico che quello reddituale rilevano solo al momento della stipula del contratto.

    In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa

    all’anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata

    in tale anno. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo

    d’imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato

    nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell’eventuale reddito derivante da immobili

    non soggetti ad IMU.

    Per quanto concerne la nozione di abitazione principale, si fa riferimento all’art. 10, comma 3-bis,

    del TUIR e, pertanto, per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica che

    la possiede o i suoi familiari dimorano abitualmente.

    L’oggetto del leasing abitativo può essere:

    ? un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile;

    ? un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo;

    ? un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato

    abitativo da ristrutturare.

    Nel contratto deve essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione principale

    l’immobile messogli a disposizione dal concedente.

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione

    principale spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero

    mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    233

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa

    annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme

    che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento

    “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta

    della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con

    PagoPA, estratto conto, ecc.).

    Ripartizione della spesa tra gli aventi diritto

    La detrazione in esame è attribuita al soggetto intestatario del contratto di leasing stipulato per

    l’acquisto o la costruzione dell’immobile che sarà adibito ad abitazione principale.

    Analogamente a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR per la detrazione degli

    interessi passivi, se il contratto di leasing è cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi

    diritto. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l’età del singolo contraente. Ad esempio, nel

    caso di cointestazione (50 per cento e 50 per cento), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura

    del 19 per cento su un ammontare massimo del canone di leasing pari a euro 4.000 (per gli under 35)

    o a euro 2.000 (per gli over 35) nonché il 19 per cento entro il limite massimo di euro 10.000 (per gli

    under 35) o euro 5.000 (per gli over 35). Qualora il contratto di leasing sia intestato ad entrambi i

    coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti

    salvo il caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro; in tale ultimo caso, quest’ultimo

    potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all’altro coniuge, analogamente a quanto

    previsto per la rata di mutuo.

    Documenti da controllare e conservare

    Tipologia Documenti

    Documentazione relativa alle spese detraibili
    sostenute per canoni e oneri accessori

    - Contratto di leasing abitativo - Verbale di consegna
    - Documentazione attestante il pagamento dei costi di stipula del

    contratto di leasing
    - Quietanza di pagamento del canone rilasciata dall’ente

    concedente
    - L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere

    attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o
    documento commerciale, da parte del percettore delle somme che
    cede il bene o che effettua la prestazione di servizio

    - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento
    bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito,
    estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti
    con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di
    moneta elettronica autorizzati

    234

    - Autocertificazione con la quale il contribuente dichiara la
    sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti quali:
    o la destinazione dell’immobile ad abitazione principale, entro

    i termini previsti dalla data della consegna
    o il mantenimento nell’anno della dimora abituale
    o la non titolarità, al momento di stipula del contratto, di

    diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa
    o la condizione reddituale al momento della stipula

    Documentazione relativa all’esercizio
    dell’opzione finale - Atto di acquisto

    - Pagamento del riscatto

    235

    ALLEGATO

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE

    Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

    Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….., nato/a

    a …………………………………………………………………………………………………….il

    ………………...codice fiscale ………………………………………………………., avvalendosi delle

    disposizioni del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici

    goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di

    dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a

    verità, dichiara quanto segue:

    Righi 730 DICHIARAZIONE

    E1-E10

    Per gli oneri per i quali è previsto l’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 1, comma 679, della
    l. n. 160 del 2019, laddove non sia espressamente indicato sul documento di spesa,
    quest’ultima si intende sostenuta dal soggetto al quale è intestato il documento, anche se il
    sistema di pagamento “tracciabile” è intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a
    carico.

    E1

    I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro ............................................... ., sono
    relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto, esenti dalla partecipazione alla spesa
    sanitaria pubblica. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono
    correlate le spese alla patologia medica esente.

    E1

    I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro ……………………………, sono
    relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto attestanti l’idoneità del presidio
    acquistato. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate
    le spese alla patologia medica certificata.

    236

    E2

    I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro ............................................... ., sono
    relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto il familiare non a carico, esenti dalla
    partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.

    E3

    I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro ……………………………, sono
    relativi a spese sanitarie per persone con disabilità. Si attesta il possesso della documentazione
    attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

    E4 L’autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio del disabile.

    E4

    È stato riconosciuto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 104 del 1992 dalla
    Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra
    Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile/di
    lavoro/guerra ed è in possesso della relativa certificazione; l’handicap riconosciuto comporta
    impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti idonee al riconoscimento delle agevolazioni
    di cui all’art. 8 della l. n. 449 del 1997.

    E4

    È stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale con assegnazione
    dell’indennità di accompagnamento/invalido con grave limitazione della capacità di
    deambulazione/affetto da pluriamputazione dalla Commissione medica istituita ai sensi
    dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o, limitatamente a determinate patologie, da altre
    Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla quale
    risulta una situazione di handicap grave, così come definito dall’art. 3, comma 3, della l. n.
    104 del 1992 tale da riconoscere le agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, della l. n. 388
    del 2000.

    E4

    È stato riconosciuto sordo ai sensi della l. n. 381 del 1970 o non vedente ai sensi degli artt.
    2, 3, 4 della l. n. 138 del 2001 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla
    commissione medica pubblica idonea al riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 50
    della l. n. 342 del 2000.

    E4

    Negli ultimi quattro anni non ha acquistato autoveicoli o motoveicoli per i quali ha
    beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato
    cancellato dal PRA. Le condizioni di detraibilità sussistono per l’anno 2022 in quanto non
    ha trasferito l’autoveicolo a titolo oneroso o gratuito nei due anni successivi all’acquisto
    ovvero lo ha ceduto in quanto, a seguito delle mutate esigenze dovute al proprio handicap,
    ha dovuto acquistarne un altro sul quale ha realizzato nuovi e diversi adattamenti.

    E5
    Negli ultimi quattro anni non ha acquistato un cane guida per il quale ha beneficiato di
    altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma si è determinata una situazione di perdita
    dell’animale.

    E5
    È stato riconosciuto non vedente ai sensi ai sensi degli artt. 2, 3, 4 della l. n. 138 del 2001 ed
    è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica.

    237

    E7

    Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale,
    l’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro i
    termini di legge previsti in funzione della data di stipula e le condizioni di detraibilità degli
    interessi sussistevano anche per l’anno d’imposta 2022.

    E7
    Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e
    l’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale
    nel rispetto dei termini di legge.

    E7

    Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto e per la ristrutturazione
    dell’abitazione principale.
    L’importo del mutuo da attribuire all’acquisto dell’abitazione principale è pari a euro ….. e
    quello relativo alla ristrutturazione della stessa unità immobiliare è pari a euro.

    E8-E10
    Cod. 8

    L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato adibito a propria abitazione diversa da quella
    principale e tale condizione sussisteva anche per l’anno d’imposta 2022.

    E8-E10
    Cod. 9

    Il contratto di mutuo è stato stipulato nel 1997 per il recupero del patrimonio edilizio.

    E8-E10
    Cod. 10

    L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro 6
    mesi dal termine dei lavori e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche
    per l’anno d’imposta 2022.

    E8-E10
    Cod. 10

    L’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale
    nel rispetto dei termini di legge.

    E8-E10
    Cod. 10

    Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato a partire dal 1998 per la
    costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale entro i termini di legge. Tale condizione
    non è indicata nel contratto di mutuo e l’Istituto di credito non ha prodotto documentazione.

    E8-E10
    Cod. 15

    Le spese sostenute per addetti all’assistenza personale sono riferite a persona non
    autosufficiente, anche temporaneamente, a causa di patologia risultante da certificazione
    medica di cui si dichiara il possesso e che il familiare rientri fra i soggetti indicati dall’art.
    433 c.c..

    E8-E10
    Cod. 17

    L’immobile acquistato è stato adibito o sarà adibito ad abitazione principale entro un anno
    dall’acquisto, salvi i diversi termini previsti per specifiche situazioni.

    E8-E10
    Cod. 18

    Lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza,
    distante almeno 100 km. L’immobile preso in locazione è situato nello stesso comune in cui
    ha sede l’Università (anche nel territorio di uno Stato membro dell’UE o del SEE con i quali
    sia possibile lo scambio di informazioni) o in un comune limitrofo.

    E8-E10
    Cod. 25

    Si attesta che in riferimento alle spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico non è
    stato riconosciuto il credito di imposta “bonus restauro immobili di interesse storico”.

    E8-E10

    Cod. 29

    L’animale è detenuto legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

    E8-E10
    Cod. 30

    È stato riconosciuto sordomuto ai sensi della l. n. 381 del 1970 dalla Commissione medica
    pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.

    238

    E8-E10
    Cod. 33

    Di non aver fruito del bonus asili nido.

    E8-E10
    Cod.38

    Il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi
    dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della
    medesima legge, ed è in possesso della relativa documentazione.

    E8-E10
    Cod.40

    La spesa sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento al trasporto pubblico, per la quale spetta
    la relativa detrazione d’imposta, è stata sostenuta da …………….….., codice fiscale
    ……………..…., per sé stesso o per il familiare a carico: codice fiscale………………..…

    E8-E10
    Cod.44

    Lo studente per il quale sono state sostenute le spese oggetto della detrazione a favore di
    persone con diagnosi di disturbo specifico (DSA), nell’anno cui si riferisce la dichiarazione,
    non aveva completato la scuola secondaria di secondo grado.

    E8-E10
    Cod.44

    Si attesta il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della diagnosi di
    DSA.

    E14

    L’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna
    e che nell’anno è stata mantenuta la dimora abituale;
    di non essere titolare, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su immobili
    a destinazione abitativa;
    sussistono le condizioni reddituali richieste per fruire dell’agevolazione.

    QUADRO I
    Di non avere debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti e/o risultanti da avvisi di accertamento
    divenuti esecutivi, di ammontare superiore a euro 1.500 (artt. 29 e 31 del d.l. n. 78 del 2010).

    La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:

    DATA FIRMA

    Allegato: copia del documento di identità.

    239

    ALLEGATO

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE A
    ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE

    Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

    Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................... , nato/a

    ......................................................................................................... il ................................................ ,

    codice fiscale ...................................................................................... , avvalendosi delle disposizioni del DPR

    n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art.

    75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci,

    falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto

    segue:

    Righi 730 DICHIARAZIONE

    E2

    In qualità di familiare fiscalmente non a carico affetto dalla patologia esente, di non possedere
    redditi o possedere redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle
    detrazioni soggettive e quindi di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Si
    attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate le spese alla
    patologia medica esente.

    La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:

    DATA FIRMA


    Allegato: copia del documento di identità.

    240

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con

    la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici

    dipendenti.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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