• Circolare Agenzie Entrate 13/E del 13/06/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 13/E del 13/06/2023
  • CIRCOLARE N. 13 /E







    Direzione Centrale Coordinamento
    Normativo




    Roma, 13 giugno 2023








    OGGETTO: Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del

    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto-legge 18 novembre
    2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16
    febbraio 2023, n. 11



    2

    INDICE

    PREMESSA ..................................................................................................................... 3

    1. Novità in materia di Superbonus – Articolo 119 del Decreto Rilancio ............ 3

    1.1. Modifiche al comma 8-bis dell’articolo 119 ......................................................... 3

    1.1.1. Condomìni, persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e soggetti di cui al
    comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119
    ............................................................. 5

    1.1.2. Interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari
    funzionalmente indipendenti
    ............................................................................... 11

    1.1.3. Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità
    immobiliari funzionalmente indipendenti
    .......................................................... 12

    1.1.4. Interventi effettuati su edifici condominiali da parte di Istituti autonomi case
    popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali di cui al comma 9, lettera
    c), e cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d),
    dell’articolo 119
    ................................................................................................... 19

    1.2. Introduzione del comma 7-bis dell’articolo 119 - Impianti solari
    fotovoltaici
    ........................................................................................................... 21

    1.3. Modifiche al comma 8-ter dell’articolo 119 ...................................................... 23

    1.4. Interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119 ....................... 25

    1.5. Opzione per la fruizione della detrazione di cui all’articolo 119 in dieci quote
    annuali
    ................................................................................................................. 26

    3

    PREMESSA

    Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (di seguito Decreto Aiuti-

    quater), convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, la legge

    29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023), e il decreto-legge 16

    febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.

    38, hanno introdotto alcune modifiche alla disciplina del Superbonus di cui

    all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito Decreto

    Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

    Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti con riferimento

    alle recenti novità intervenute al riguardo in materia di Superbonus.

    Per quanto compatibili valgono tutti i chiarimenti già resi in tema di

    Superbonus con le circolari 8 agosto 2020, n. 24/E, e 22 dicembre 2020, n. 30/E,

    con le risoluzioni 28 settembre 2020, n. 60/E, e 12 marzo 2021, n. 18/E, nonché,

    da ultimo, con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, e con la risoluzione 15 febbraio

    2022, n. 8/E.

    1. Novità in materia di Superbonus – Articolo 119 del Decreto

    Rilancio

    1.1. Modifiche al comma 8-bis dell’articolo 119

    Il comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, recante

    «Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico», ha modificato il

    comma 8-bis1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introdotto il comma 8-bis.1.


    1 Secondo cui per « gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera
    a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle
    singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli
    effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo
    unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31
    dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per
    cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per
    cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone
    fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
    entro il 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori
    per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i
    lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023
    su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura

    4

    Per effetto di tali modifiche, il Superbonus si applica:

    - nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 dicembre

    2022 dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di

    attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su

    edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente

    accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in

    comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo

    119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle

    organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione

    sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta

    ai medesimi soggetti nella misura del 90 per cento per le spese sostenute

    nell’anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e

    del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Le predette

    detrazioni si applicano anche alle spese sostenute dalle persone fisiche

    per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno

    dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati

    su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3,

    comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e

    regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della

    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (TU dell’edilizia);

    - nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30

    settembre 20232 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle

    persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e

    professioni (comma 9, lettera b, dell’articolo 119), a condizione che alla


    del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
    sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità
    immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento,
    determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro. Per gli interventi effettuati dai
    soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità
    immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali
    alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
    complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
    ».
    2 Come modificato dall’articolo 01 del d.l. n. 11 del 2023.

    5

    data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30

    per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a

    partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per

    cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che

    il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di

    godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia

    adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di

    riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119,

    non superiore a 15.000 euro;

    - nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre

    2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari

    (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità

    sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono

    ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing»

    per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per

    conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (comma 9,

    lettera c, dell’articolo 119), compresi quelli effettuati dalle persone

    fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e

    dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi

    realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai

    propri soci (comma 9, lettera d, dell’articolo 119), per i quali alla data

    del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento

    dell’intervento complessivo.

    1.1.1. Condomìni, persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e soggetti

    di cui al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119

    Come detto, il comma 1, lettera a), numero 1), dell’articolo 9 del Decreto

    Aiuti-quater, intervenendo sul comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119,

    dispone che il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento per le spese

    sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90 per cento per quelle sostenute

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    nell’anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e

    ricostruzione, effettuati da:

    - condomìni;

    - persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e

    professioni, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari

    distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in

    comproprietà da più persone fisiche (soggetti individuati dal comma 9,

    lettera a, del citato articolo 119);

    - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui

    all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,

    organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui

    all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, associazioni di

    promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri

    regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti

    dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (soggetti individuati

    dal comma 9, lettera d-bis, del citato articolo 119);

    - persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso

    condominio o dello stesso edificio.

    Resta ferma, per i medesimi soggetti, l’applicazione della detrazione per le

    spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con aliquota al 70 per cento per le spese

    sostenute nell’anno 2024 e al 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

    Il comma 894 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 stabilisce che le

    modifiche apportate al comma 8-bis, primo periodo, sopra delineate, non si

    applicano agli interventi3:

    a) diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione


    3 L’articolo 9, comma 2, del Decreto Aiuti-quater, abrogato in sede di conversione, precedentemente
    stabiliva che le «disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:
    a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119,
    comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
    e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che
    abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
    b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data
    del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo
    ».

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    di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25

    novembre 2022;

    b) effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data

    del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato

    l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di

    entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18

    novembre 2022). La data della delibera assembleare deve essere

    attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà4

    rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso dei c.d.

    mini condomìni in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile non

    vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi

    abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea;

    c) effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data

    del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato

    l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24

    novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata

    con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà5 rilasciata

    dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso dei c.d. mini

    condomìni in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile non vi sia

    l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano

    provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea;

    d) comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al

    31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo

    abilitativo.

    In tali ipotesi, al ricorrere di una delle condizioni previste dall’articolo 1,

    comma 894, lettere da a) a d), della legge di bilancio 2023, continuano ad applicarsi

    le disposizioni previgenti contenute nel citato articolo 119, comma 8-bis, primo


    4 Ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445.
    5 Ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al DPR n. 445 del 2000.

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    periodo, con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del

    110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento

    per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute

    nell’anno 2025.

    Al riguardo, considerato che il citato comma 894, tra le condizioni

    necessarie per applicare le suddette deroghe, richiede, per gli interventi rientranti

    nel Superbonus di cui alle lettere a), b) e c) dell’elenco sopra richiamato, la

    presentazione di una CILA ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto

    Rilancio, si ritiene che, a prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU

    dell’edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso, la mancata presentazione

    della CILA nei termini sopra evidenziati non consenta al contribuente di accedere

    alle predette deroghe.

    Resta inteso che, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’elenco

    sopra richiamato, iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di

    presentazione della CILA, di cui al comma 13-ter dell’articolo 1196, rileva la data

    di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca

    vigente.

    Le deroghe previste dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio

    2023 sono tassative.

    Deve, pertanto, escludersi la rilevanza, ai fini dell’applicabilità delle

    deroghe citate, di ipotesi non riconducibili a quelle espressamente previste dalla


    6 L’articolo 1 dell’Accordo tra Governo, Regioni ed enti locali del 4 agosto 2021 n. 88/cu prevede che:
    «1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni,
    dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui lo Stato, le regioni, le province autonome e le autonomie
    locali sottoscrivono accordi e intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni
    interessate concernenti l’attuazione dell’Agenda per la semplificazione, è adottato il modulo unificato e
    standardizzato per la presentazione della CILA, ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter del decreto-legge 19
    maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui all’Allegato 1,
    che costituisce parte integrante del presente Accordo.
    2. Attesa l’urgenza dell’adozione della modulistica di cui al comma 1, la stessa è efficace dal giorno
    successivo alla data di pubblicazione del presente Accordo sul sito istituzionale della Presidenza del
    Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
    3. Le regioni, le province autonome e i comuni adottano le misure organizzative e tecnologiche necessarie
    per assicurare la massima diffusione e la gestione anche telematica del modulo
    ».
    Il predetto modello è efficace dal 5 agosto 2021.

    9

    legge di bilancio 2023. Ad esempio, un condominio che abbia convocato

    l’assemblea in data 9 novembre 2022, presentato la CILA il 10 novembre 2022 e

    deliberato l’approvazione degli interventi in data 30 novembre 2022 non può fruire

    del Superbonus nella misura del 110 per cento anche per il 2023, in quanto la

    delibera assembleare è stata adottata oltre le date normativamente previste, a nulla

    rilevando la data di convocazione dell’assemblea straordinaria7.

    L’articolo 2-bis del d.l. n. 11 del 2023 reca una disposizione di

    interpretazione autentica secondo la quale la presentazione di un progetto in

    variante alla CILA, o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia

    di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti

    dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023. Con riguardo agli

    interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini,

    l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta

    variante. In altri termini, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile per

    gli interventi agevolabili di cui al primo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119

    occorre fare riferimento alla data di presentazione della originaria CILA di cui al

    comma 13-ter del medesimo articolo 119, o del diverso titolo abilitativo in caso di

    interventi di demolizione e ricostruzione, e, in caso di interventi condominiali, alla

    data della prima delibera di esecuzione dei lavori8.

    A titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano

    ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di

    bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche

    la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi,

    nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti

    nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.

    Al riguardo, si evidenzia, inoltre, che il comma 13-quinquies dell’articolo

    119 del Decreto Rilancio prevede che, in caso di varianti in corso d’opera, queste


    7 Risposta fornita in occasione di Telefisco 2023.
    8 Sono incluse nell’ambito applicativo della norma interpretativa le varianti ai titoli abilitativi riferiti ai
    lavori iniziati prima dell’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA di cui al comma 13-ter
    dell’articolo 119.

    10

    possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della

    CILA presentata.

    Qualora con riferimento agli interventi trainanti siano rispettate le

    condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere da a) a d), della legge di

    bilancio 2023, il Superbonus spetta con la medesima aliquota anche per le spese

    sostenute per gli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell’edificio

    nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

    Al riguardo, con la circolare n. 24/E del 2020, paragrafo 2.2, è stato chiarito

    che ai fini dell’applicazione del Superbonus, fermo restando che le spese sostenute

    per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza

    dell’agevolazione, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel

    periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio

    e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (in tal senso

    anche la circolare n. 30/E del 2020, paragrafo 4.2.2).

    In altri termini, al fine di estendere ai lavori trainati, effettuati sulle parti

    comuni dell’edificio e sulle singole unità immobiliari, il regime agevolativo

    vigente prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023, si ritiene

    sufficiente che tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi

    trainanti per i quali risultano rispettate le condizioni previste dalla legge.

    Ad esempio, nell’ipotesi in cui il condominio abbia deliberato interventi

    trainanti entro il 18 novembre 2022 e presentato la CILA prima del 31 dicembre

    2022, si può godere della medesima percentuale di detrazione anche per le spese

    sostenute per i lavori trainati.

    Con riferimento agli edifici condominiali sottoposti a vincoli dal codice dei

    beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

    con la citata circolare n. 23/E del 2022 è stato precisato che se - per effetto dei

    vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o

    ambientali - non è possibile effettuare neanche uno degli interventi trainanti, il

    Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi trainati.

    Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni richieste dal comma 894, si

    11

    ritiene che in tali ipotesi sia possibile far riferimento alla lettera a) del comma 894

    (interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni). Ai fini dell’applicazione

    delle deroghe in esame è, pertanto, necessario che la CILA riferita agli interventi

    trainati sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.

    1.1.2. Interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari

    funzionalmente indipendenti

    Il comma 1, lettera a), numero 2), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater,

    modificando il comma 8-bis, secondo periodo, del citato articolo 119, ha esteso

    l’applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento alle spese

    sostenute entro il 31 marzo 2023, in luogo del 31 dicembre 2022, dalle persone

    fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, di cui al

    comma 9, lettera b), del citato articolo 119, con riferimento agli interventi

    realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità

    immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi

    autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze,

    a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per

    almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

    L’articolo 01 del d.l. n. 11 del 20239 ha successivamente previsto la proroga

    dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli

    interventi realizzati sulle unità unifamiliari, sempre a condizione che alla data del

    30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento

    dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i

    lavori non rientranti nel Superbonus).

    Resta fermo che per le spese sostenute successivamente al 30 settembre

    2023 i soggetti sopra individuati, indipendentemente dalla data di effettuazione

    degli interventi, possono avvalersi delle detrazioni spettanti per interventi di

    efficienza energetica (c.d. Ecobonus) ovvero antisismici (c.d. Sismabonus) di cui


    9 Articolo premesso dalla legge di conversione n. 38 del 2023.

    12

    agli articoli 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013, nonché della detrazione delle spese per

    interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. Bonus casa) di cui all’articolo

    16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del

    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91710, nei limiti e alle condizioni

    previsti dalla normativa di riferimento.

    1.1.3. Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici

    unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti

    L’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater ha

    modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, introducendo il terzo periodo, il quale

    prevede che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità

    immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, la

    detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31

    dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà

    o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità

    immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un

    reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo

    articolo 119, non superiore a 15.000 euro.

    In altri termini, la nuova norma consente alle persone fisiche al di fuori

    dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per

    gli interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, effettuati sugli

    edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici

    plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più

    accessi autonomi dall’esterno, la possibilità di beneficiare della predetta detrazione

    nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2023, a condizione

    che i lavori siano avviati dal 1° gennaio 2023.


    10 Si ricorda che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi di recupero del patrimonio
    edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 16
    del d.l. n. 63 del 2013.

    13

    Occorre precisare che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023» (di

    seguito anche interventi iniziati) devono intendersi, in linea generale, gli interventi

    per i quali la CILA11 sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali

    la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre

    2022. Si ritiene, inoltre, che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli

    interventi per i quali la presentazione della CILA12 sia antecedente al 1° gennaio

    2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere

    dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori

    indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori

    secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del

    DPR n. 445 del 2000.

    Per espressa previsione normativa, il Superbonus spetta a condizione che:

    - il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda

    proprietà) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare

    (usufrutto, uso, abitazione);

    - l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

    - il contribuente che sostiene le spese possieda un reddito di riferimento,

    determinato in base al comma 8-bis.1 dell’articolo 11913, non superiore

    a 15.000 euro.

    Al riguardo si ritiene che per tali interventi il Superbonus spetti a condizione

    che il diritto di proprietà o la titolarità di un diritto reale di godimento sull’unità

    immobiliare oggetto degli interventi sussista al momento di inizio dei lavori.


    11 Ai sensi del comma 13-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
    12 Ai sensi del comma 13-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
    13 Ai sensi del quale «Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è
    calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di
    sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione
    civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto
    legato da unione civile, di cui all’
    articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno
    precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
    medesimo
    articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente
    decreto
    ».

    14

    Il requisito della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento

    dell’edificio, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto

    dell’intervento agevolato, costituisce una novità rispetto alla precedente disciplina

    del Superbonus; la relazione illustrativa della disposizione in commento, infatti,

    chiarisce che detto requisito è necessario soltanto per gli interventi iniziati a partire

    dal 1° gennaio 2023.

    Conseguentemente, il predetto requisito non riguarda gli interventi di cui al

    comma 8-bis, secondo periodo, del citato articolo 11914 effettuati su unità

    immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), del medesimo

    articolo (persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e

    professioni), per i quali è richiesta, ai fini della fruizione della detrazione del 110

    per cento, la realizzazione del 30 per cento dell’intervento complessivo entro il 30

    settembre 2022 e per i quali è disposta la proroga dell’agevolazione al 30 settembre

    2023. In definitiva, tali interventi continuano ad essere agevolati anche se realizzati

    da persone fisiche che non risultano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto

    reale di godimento sui beni oggetto di intervento (ad esempio, qualora detti

    interventi siano posti in essere da familiari conviventi).

    Con riguardo al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad

    abitazione principale, si ritiene che possa essere applicata la definizione del comma

    3-bis dell’articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende

    quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro

    diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della

    variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti

    di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata».

    Coerentemente, ai fini della detrazione rientra in tale nozione anche l’unità

    immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge,


    14 Secondo cui per «gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9,
    lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, a
    condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
    dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi
    del presente articolo».

    15

    parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado - articolo 5, comma 5,

    del TUIR). Resta inteso che nell’ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare

    la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un

    altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento

    esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile,

    a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un

    familiare15.

    Si ritiene che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione

    principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetti per le spese sostenute per i

    predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione

    principale al termine dei lavori.

    Per quanto attiene al requisito reddituale, l’articolo 9, comma 1), lettera b),

    del Decreto Aiuti-quater ha inserito il comma 8-bis.1 nel corpo dell’articolo 119

    del citato Decreto Rilancio; la disposizione stabilisce che il reddito di riferimento

    per usufruire dell’agevolazione non deve superare l’importo di 15.000 euro e

    fornisce anche elementi utili per il calcolo di detto parametro.

    Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il reddito di riferimento

    è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente

    denominato «numero di parti».

    Il reddito complessivo familiare è costituito dalla somma dei redditi

    complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa,

    dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente

    separato, o dal soggetto legato da unione civile. Vanno sommati, inoltre, i redditi

    posseduti dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, nonché

    quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da

    unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali di cui

    al comma 2 dell’articolo 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico.

    Si tratta, nello specifico, dei familiari che, nell’anno precedente a quello di


    15 Cfr. paragrafo 4.4 della circolare 12 giugno 2002, n. 50/E.

    16

    sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non

    superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e per i figli di età non

    superiore a ventiquattro anni un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.

    Ai fini della disposizione in commento, fanno parte del nucleo familiare:

    - il coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello

    stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza;

    - il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà16;

    - i figli e ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile

    purché siano fiscalmente a carico.

    Occorre precisare che per la determinazione del nucleo familiare si fa

    riferimento alla composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di

    sostenimento della spesa, in linea con quanto previsto dalla disposizione per la

    determinazione del reddito di riferimento.

    Per quanto attiene alla determinazione del reddito, per espressa previsione

    normativa, occorre fare riferimento al reddito complessivo relativo all’anno

    precedente a quello di sostenimento della spesa. A tal proposito occorre ricordare

    che il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato secondo

    quanto stabilito dall’articolo 8 del TUIR, ma tiene conto anche dei redditi

    assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in

    applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o

    professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

    – legge di bilancio 2020) e della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1

    del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla

    legge 22 dicembre 2011, n. 214. Infatti, secondo le predette norme quando le

    vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per


    16 Ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, «si intendono per conviventi di
    fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
    morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
    un’unione civile
    ». Inoltre ai sensi del successivo comma 37 «per l’accertamento della stabile convivenza
    si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
    13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
    ».

    17

    la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di

    natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto

    anche di tali redditi.

    Il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del

    nucleo familiare e in particolare della presenza del coniuge, non legalmente ed

    effettivamente separato, del soggetto legato al contribuente da unione civile, del

    convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà e dei familiari

    a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile,

    come sopra individuati.

    Per la determinazione del numero di parti, il nuovo comma 8-bis.1 in

    commento rinvia alla Tabella 1-bis allegata al citato Decreto Rilancio e introdotta

    per effetto dell’articolo 9, comma 1-bis, del Decreto Aiuti-quater, ai sensi della

    quale il numero di parti è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una

    sola persona ed è incrementato di 1 se nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto

    legato al contribuente da unione civile o il convivente, nonché di 0,5 se è presente

    un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono

    presenti tre o più familiari a carico.

    Si rileva che nella relazione illustrativa della disposizione agevolativa in

    commento è chiarito che la presenza nel nucleo familiare del coniuge, o del

    soggetto legato al contribuente da unione civile, incide sul denominatore numero

    di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente a

    quello di sostenimento della spesa, sia risultato o meno a carico del contribuente

    che beneficia dell’agevolazione; peraltro, il contribuente stesso potrebbe essere

    stato a carico del coniuge. In ogni caso rileva, ai fini del predetto calcolo, il

    convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà.

    Coerentemente, concorrono a determinare il numero di parti i familiari a

    carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a

    prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente a quello di sostenimento

    della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o dell’altro genitore o di entrambi.

    18

    Più nel dettaglio, nel caso ad esempio di un figlio di genitori separati che

    sia a carico di entrambi, quest’ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a

    prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero

    di parti sia il reddito complessivo familiare.

    Si può verificare, inoltre, la circostanza che un familiare risulti fiscalmente

    a carico per una sola parte dell’anno (per esempio in caso di nascita nel medesimo

    anno); anche in tal caso il familiare va considerato nei predetti calcoli a prescindere

    dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e

    senza effettuare alcun ragguaglio.

    Infine, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, ai fini della

    determinazione del reddito di riferimento17 si tiene conto anche dei figli di età

    inferiore a 21 anni che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa,

    hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro (comma 2

    dell’articolo 12 del TUIR) ma per i quali non spetta la detrazione per carichi di

    famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo 12 (in quanto per gli

    stessi viene erogato l’assegno unico e universale per i figli a carico); detti figli,

    quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al

    pari dei figli per i quali spetta detta detrazione.

    Di seguito si riporta un esempio di calcolo del reddito di riferimento.

    Un contribuente con un reddito complessivo dell’anno precedente pari a

    25.000 euro, nel cui nucleo familiare sia presente il coniuge con un reddito pari a

    11.000 euro ed un figlio che non possiede redditi, che quindi è a carico fiscalmente,

    ha un reddito di riferimento pari al rapporto tra reddito complessivo familiare e

    numero di parti: 36.000/2,5= 14.400 euro, come di seguito determinati.

    Reddito complessivo familiare = 25.000 + 11.000 = 36.000;

    Numero di parti = 1 (contribuente) + 1 (coniuge) + 0,5 (1 familiare a carico).


    17 Sia al numeratore (reddito complessivo familiare) sia al denominatore (numero di parti) del calcolo del
    reddito di riferimento.

    19

    1.1.4. Interventi effettuati su edifici condominiali da parte di Istituti

    autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità

    sociali di cui al comma 9, lettera c), e cooperative di abitazione a

    proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119

    Con riguardo agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari

    (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali di cui all’articolo 119, comma 9,

    lettera c), del Decreto Rilancio su immobili, adibiti a edilizia residenziale pubblica,

    di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, e dalle cooperative di

    abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), del medesimo articolo

    su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, la

    detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31

    dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati

    lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. Tale disciplina non

    ha subìto alcuna modifica dal Decreto Aiuti-quater, dalla legge di bilancio 2023 e

    dal d.l. n. 11 del 2023.

    Con la circolare n. 24/E del 2020, con riferimento agli interventi effettuati

    su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile (da

    calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile agli IACP, è stato

    chiarito che il condominio può applicare la disciplina prevista per tali istituti ed

    enti e pertanto, secondo la disciplina vigente, fruire della detrazione del 110 per

    cento per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno

    2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento

    complessivo.

    Qualora tale ultima condizione non si realizzi, si ritiene che possa trovare

    applicazione, per gli interventi effettuati su edifici condominiali, la disciplina di

    cui al citato comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119 sopra richiamata.

    Le medesime considerazioni valgono qualora le unità immobiliari

    dell’edificio condominiale risultino, in prevalenza, possedute dalle cooperative di

    cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119 e assegnate in godimento ai soci.

    Ne deriva che, con riferimento agli interventi ammessi all’agevolazione

    20

    effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà

    dell’immobile sia riferibile ai predetti istituti o enti e cooperative, qualora non si

    realizzi la condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori

    per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo:

    - se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere

    b)18 e c) 19, della legge di bilancio 2023, si applicano le disposizioni

    previgenti contenute nel citato articolo 119, comma 8-bis, primo

    periodo, con conseguente applicazione, per le spese sostenute entro il 31

    dicembre 2025, dell’aliquota di detrazione nella misura del 110 per

    cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento

    per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle

    sostenute nell’anno 2025;

    - se non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 1, comma 894,

    lettere b) e c), della legge di bilancio 2023, resta ferma l’applicabilità

    della disciplina di cui al vigente comma 8-bis, primo periodo,

    dell’articolo 119, secondo cui la detrazione è nella misura del 110 per

    cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e nella misura del

    90 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per

    cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle

    sostenute nell’anno 2025.

    Come già evidenziato, l’articolo 2-bis del d.l. n. 11 del 2023 ha stabilito che

    la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo

    richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai


    18 La CILA deve risultare effettuata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha
    approvato l’esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del
    Decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022). La data della delibera assembleare deve essere
    attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del
    condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi
    abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea.
    19 La CILA deve risultare effettuata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha
    approvato l’esecuzione dei lavori deve essere adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022. La
    data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
    notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di
    nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto
    l’assemblea.

    21

    fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni

    di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova

    deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

    1.2. Introduzione del comma 7-bis dell’articolo 119 - Impianti solari

    fotovoltaici

    L’articolo 1, comma 10, lettera a), della legge di bilancio 2023 ha introdotto

    nell’articolo 119 del Decreto Rilancio il comma 7-bis, prevedendo che la

    detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui al precedente

    comma 5 e nei limiti ivi previsti, spetta anche per gli interventi realizzati dalle

    organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato

    e dalle associazioni di promozione sociale, di cui al comma 9, lettera d-bis),

    dell’articolo 119, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi,

    diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi rientranti nel Superbonus

    previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri

    storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e

    all’articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    Al riguardo si osserva preliminarmente che, ai sensi del comma 5

    dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, il Superbonus si applica alle spese sostenute

    per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli

    edifici di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del

    Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché, ai sensi del comma 6,

    che richiama il medesimo comma 5, per l’installazione, contestuale o successiva,

    di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati,

    anche se realizzati su strutture pertinenziali agli edifici.

    L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

    - installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad almeno uno

    degli interventi trainanti indicati al comma 1 del citato articolo 119

    (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4

    22

    (interventi antisismici), nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla

    normativa;

    - cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le

    modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29

    dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero

    non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del

    decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

    La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non

    superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per kW di

    potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico20.

    Il comma 6 prevede inoltre che la detrazione di cui al comma 5 è

    riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di

    accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di

    cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e

    ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni

    kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

    Il comma 7-bis estende l’ambito applicativo della detrazione di cui al

    comma 5, prevedendo che possono fruire di tale detrazione anche le organizzazioni

    non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni

    di promozione sociale, di cui al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 che

    provvedono ad installare impianti solari fotovoltaici in aree o strutture non

    pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili ove

    sono realizzati gli interventi trainanti previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del

    Decreto Rilancio, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri

    storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e

    all’articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al


    20 Il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale nel caso in cui sia contestuale
    ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui
    all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del TU dell’edilizia.

    23

    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    Per effetto del richiamo contenuto nel comma 6 dell’articolo 119 del

    Decreto Rilancio al comma 5 si ritiene che il comma 7-bis si applichi anche per

    l’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo integrati negli

    impianti solari fotovoltaici agevolati.

    Si evidenzia, altresì, che il comma 7-bis trova identica applicazione, nei

    termini anzidetti, anche con riguardo agli interventi dei soggetti di cui all’articolo

    119, comma 9, lettera d-bis), del Decreto Rilancio, che rientrano nell’ambito di

    applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 medesimo.

    1.3. Modifiche al comma 8-ter dell’articolo 119

    Il comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che «Per gli

    interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a

    far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la

    detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in

    tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre

    2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma

    10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese

    sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento».

    La disposizione di cui al comma 8-ter stabilisce che, a determinate

    condizioni, il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento delle spese

    sostenute entro il 31 dicembre 2025, senza, dunque, alcuna riduzione dell’aliquota.

    Come chiarito con la risoluzione n. 8/E del 2022 e con la circolare n. 23/E

    del 2022, cui si rinvia per ogni approfondimento, il primo periodo del predetto

    comma 8-ter, nel richiamare espressamente i commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del

    medesimo articolo 119 - che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi

    previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici

    - si riferisce, in sostanza, alle spese sostenute per gli interventi ammessi al

    Superbonus e per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la

    riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.

    24

    In particolare, si evidenzia che, data la ratio della disposizione, che mira ad

    agevolare e accelerare la ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche, il richiamo

    contenuto nel comma 8-ter a «tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» del

    medesimo articolo 119 comporta che la proroga al 31 dicembre 2025 della

    detrazione nella misura “piena” del 110 per cento delle spese sostenute, ivi

    disposta, riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti

    elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente

    destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari (senza tener conto

    delle ulteriori condizioni, anche reddituali, richieste dal terzo periodo del comma

    8-bis).

    In sintesi, dunque, le disposizioni di cui al citato primo periodo del comma

    8-ter del Decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus

    effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i

    quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico,

    situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le

    quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

    Il comma 1, lettera c), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, novellando

    il comma 8-ter del citato articolo 119, ha, inoltre, inserito un nuovo periodo con il

    quale si stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, anche

    per gli interventi ivi contemplati ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di

    utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle

    associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri

    regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività

    di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a

    strutture sanitarie, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre

    2025 nella misura del 110 per cento.

    25

    1.4. Interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119

    L’articolo 119, comma 10-bis21, del Decreto Rilancio stabilisce particolari

    modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante a fronte

    di specifici interventi rientranti nel Superbonus, a condizione che:

    - le spese siano sostenute da ONLUS, OdV o APS che si occupino di

    servizi socio-sanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non

    percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

    - gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi

    agevolabili, siano posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà,

    usufrutto o comodato d’uso gratuito.

    In particolare, stabilisce che, in tali casi, il limite di spesa ammesso alle

    detrazioni del Superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato

    per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi

    di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento

    antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare.

    L’articolo 2, comma 3-bis, del d.l. n. 11 del 2023, con riguardo ai predetti

    soggetti, ha previsto che tutti i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione

    del citato comma 10-bis devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se

    precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine

    dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di

    detrazione. Fa eccezione il solo requisito della registrazione del contratto di

    comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli


    21 Secondo cui il « limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole
    unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
    interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti
    ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come
    ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
    delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
    soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di
    Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
    b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà,
    nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo
    all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente
    registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione
    ».

    26

    interventi, per il quale l’ultimo periodo del comma 10-bis, lettera b), dell’articolo

    119 prevede espressamente la sussistenza del medesimo requisito in data certa

    anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10-bis medesimo.

    Il successivo comma 3-ter ha, inoltre, previsto che il requisito della non

    percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di

    amministrazione delle ONLUS, OdV o APS è soddisfatto qualora,

    indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi

    mezzo di prova, oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del

    DPR n. 445 del 2000, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non

    hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li

    hanno restituiti.

    Per effetto della norma in commento sono, pertanto, da ritenersi superati i

    chiarimenti resi con la circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E, in ordine al rispetto del

    requisito richiesto ai fini dell’applicazione del citato comma 10-bis.

    1.5. Opzione per la fruizione della detrazione di cui all’articolo 119 in

    dieci quote annuali

    L’articolo 2, comma 3-sexies, del d.l. n. 11 del 2023 ha introdotto

    nell’articolo 119 il comma 8-quinquies, in virtù del quale il contribuente, per le

    spese sostenute nell’anno 2022, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni

    piuttosto che in quattro anni, come previsto a legislazione vigente dai commi 1, 3-

    bis, 4, 5 e 8 dello stesso articolo 119. Tale nuova ripartizione decorre dal periodo

    d’imposta 2023.

    La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la

    fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di “incapienza fiscale”

    (nelle quali l’imposta lorda è inferiore all’ammontare della detrazione in

    questione).

    L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al

    periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.

    La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al

    27

    periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente

    avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo,

    non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo

    730/2023 o Redditi 2023).

    ***

    Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni

    provinciali e dagli uffici dipendenti.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)

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