• Circolare Agenzie Entrate 12/E del 1/06/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 12/E del 1/06/2023
  • CIRCOLARE N. 12/E

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    Roma, 1° giugno 2023

    OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2022.



    Divisione Contribuenti




    Divisione Contribuenti

    INDICE

    Premessa ................................................................................................................ 3

    1. Gli interventi normativi in materia di ISA .................................................. 4
    1.1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica ..... 4
    1.2. Modifica dei termini per l’approvazione della modulistica

    dichiarativa ............................................................................................ 4
    1.3. Modifiche della disciplina in materia di ISA ...................................... 5
    1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale ..................................... 6

    2. Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022 ................... 7
    2.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione ........................ 8
    2.2. Le nuove cause di esclusione ................................................................ 9

    3. La modulistica .............................................................................................. 10
    3.1. Quadro A – “Personale” ..................................................................... 11
    3.2. Quadro E – “Dati per la revisione” ................................................... 11
    3.3. Compilazione del quadro B del modello ISA CG44U da parte dei

    soggetti che svolgono l’attività con oltre 10 unità locali .................. 13

    4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate................................... 14
    4.1. Dati precalcolati ISA2023 – struttura e contenuti ........................... 14
    4.2. Dati precalcolati ISA2023 – Consultazione ed acquisizione ............ 15

    5. Il software applicativo “IltuoISA 2023” ..................................................... 16
    5.1. L’esito ................................................................................................... 16
    5.2. L’importazione dei dati da “RedditiOnLine” .................................. 17

    6. Il regime premiale ISA ................................................................................. 18

    Appendice ............................................................................................................ 21

    Premessa
    La circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità in materia di indici

    sintetici di affidabilità fiscale (ISA)1 di cui all’articolo 9 bis decreto legge n. 50 del
    2017 (decreto), in applicazione per il periodo d’imposta 2022.

    Al riguardo, il documento si apre con una rassegna delle norme intervenute
    nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente hanno prodotto effetti nella
    disciplina degli ISA.

    Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche
    una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti
    normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali,
    provvedimenti ecc.).

    Vengono quindi illustrate le principali novità correlate alla metodologia di
    elaborazione ed aggiornamento degli ISA.

    Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di
    aggiornamento finalizzata a garantire sempre la capacità dello strumento di
    cogliere adeguatamente le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si
    riferiscono.

    In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha
    riguardato la revisione biennale di 87 indici, come prevede il comma 2 dell’art. 9
    bis del citato decreto, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine
    di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2022, anche
    tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei
    mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, delle
    tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle
    materie prime nonché dell’andamento dei tassi di interesse, verificatisi nel predetto
    periodo d’imposta.

    Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli
    adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda
    parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che
    contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono
    effettuare per l’applicazione degli stessi.



    1 Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
    favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
    sviluppo” (decreto).

    1. Gli interventi normativi in materia di ISA
    Si riporta, di seguito, una panoramica degli interventi normativi che,

    direttamente o indirettamente, hanno avuto effetti sulla disciplina degli ISA.

    Si anticipa, in proposito, che si tratta, in massima parte, di interventi di
    natura procedurale, che non producono effetti sul complesso di adempimenti che i
    contribuenti devono effettuare per l’applicazione degli ISA.

    1.1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica
    Il Decreto legge del 21 giugno 2022 n. 73 convertito dalla Legge del 4

    agosto 2022 n. 122 (DL semplificazioni) ha previsto alcuni interventi che hanno
    interessato la disciplina di riferimento degli ISA.

    Tra questi, si rileva all’articolo 9 l’abrogazione della disciplina delle società
    in perdita sistematica.

    In tale articolo viene disposta l’abrogazione, a decorrere dal periodo di
    imposta in corso al 31 dicembre 2022, delle previsioni del Decreto legge n. 138
    del 13 agosto 2011 in materia di società in perdita sistematica.

    La norma, si ricorda, disponeva la dichiarazione di un reddito minimo a
    partire dal periodo di imposta successivo ai precedenti cinque nei quali la
    compagine aveva dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno
    un reddito inferiore a quello minimo.

    L’abrogazione di tale disciplina comporta effetti che rilevano anche ai fini
    dei benefici premiali previsti in materia di ISA per i contribuenti più affidabili.

    Alla lettera c) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, infatti, è
    prevista l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative
    di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
    previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del citato decreto
    legge 13 agosto 2011, n. 138.

    1.2. Modifica dei termini per l’approvazione della modulistica
    dichiarativa
    L’articolo 11 del DL semplificazioni, modificando l’articolo 1, comma 1 del

    Decreto del Presidente delle Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, dispone che i
    modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap
    siano approvati con provvedimento amministrativo, da pubblicare sulla Gazzetta
    Ufficiale, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell’anno in cui i
    modelli stessi devono essere utilizzati.

    Parimenti, con la modifica dell’articolo 2, comma 3-bis, i modelli, le
    istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi
    disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate, entro fine febbraio,
    anziché entro il 15 febbraio.

    La modifica dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa,
    avendo carattere generale, incide anche sui tempi di approvazione della
    modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli
    ISA, parte integrante dei modelli REDDITI.

    1.3. Modifiche della disciplina in materia di ISA
    Con l’articolo 24 del DL semplificazioni vengono estese anche all’anno

    2022 le attività finalizzate ad elaborare specifiche metodologie correttive che
    tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei
    mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-
    19
    , nonché ad individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione
    degli ISA.

    Ai fini della definizione di specifiche strategie di controllo basate su analisi
    del rischio di evasione fiscale, di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto,
    si stabilisce, inoltre, che:

    - per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto
    anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante
    dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31
    dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;

    - per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto
    anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante
    dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31
    dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

    Con tali modifiche la norma ha dunque inteso estendere anche ai periodi
    d’imposta 2021 e 2022, le cautele già disposte in relazione al periodo d’imposta
    2020, al fine di non basare l’analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di
    affidabilità del contribuente relativo ad una sola annualità che potrebbe essere
    caratterizzata dagli effetti economici negativi causati dagli eventi di natura
    straordinaria di questi ultimi anni.

    Più in generale, inoltre, la logica dell’intervento risulta coerente con la
    filosofia che ispira lo strumento degli ISA, sensibile, sin dalla fase della
    costruzione, alla “storia fiscale” del contribuente2.

    Infine, l’articolo 24 del DL semplificazioni completa le disposizioni di
    natura fiscale rilevanti ai fini ISA, disponendo, con la modifica dell’articolo 9-bis,
    comma 2, del decreto, che gli ISA sono approvati con decreto ministeriale, non più
    entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il
    mese di marzo del periodo d’imposta successivo. Inoltre, le eventuali integrazioni
    degli stessi, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria,
    anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
    con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono
    approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio, del periodo
    d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

    In sintesi, con questa ultima previsione, viene previsto un periodo di
    “osservazione” più lungo, al fine di meglio contemperare le esigenze di
    aggiornamento degli ISA e di consentire che lo strumento sempre più sia idoneo a
    reagire tempestivamente ai mutamenti anche improvvisi e straordinari dello
    scenario economico.

    1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale
    Tra le novità fiscali che hanno avuto rilevanza sulla disciplina degli ISA

    occorre anche segnalare gli interventi contenuti nell’art. 2 della Legge del 31
    agosto 2022 n. 130, recante Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si
    applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
    .

    In particolare, con la disposizione in commento, al comma 5 dell’articolo
    47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5463 , sono aggiunti, infine, i
    seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con
    "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo
    precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti
    soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
    n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia
    stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre
    periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali
    punteggi siano disponibili
    ».


    2 Si richiamano sul punto i chiarimenti forniti al tempo al paragrafo 7.1. L’analisi del rischio per i periodi
    d’imposta 2018 e 2020
    della circolare n, 16/E del 16 giungo 2020.
    3 Il comma 5 del decreto legislativo n. 546 del 1992 dispone che la sospensione dell’atto impugnato può
    anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2 del
    medesimo decreto legislativo.

    Risulta, così, ampliato il novero dei benefici fiscali già previsti al comma
    11 dell’articolo 9 bis del decreto riconosciuti ai contribuenti considerati più
    affidabili sulla base del punteggio ISA.

    A differenza dei benefici individuati dal citato comma 11, tale nuova
    premialità non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno,
    individui le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici, posto che già
    la norma che lo ha introdotto, ha individuato tale soglia.

    2. Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022
    L’obiettivo che ha maggiormente caratterizzato le attività degli ISA degli

    ultimi anni è stato certamente quello di intercettare, così come previsto
    dall’articolo 148 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), gli
    effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al
    perdurare della diffusione del virus COVID-19, cui si sono andati sommando, per
    il p.i. 2022, anche quelli delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo
    dell’energia, degli alimentari e delle materie prime, nonché dell’andamento dei
    tassi di interesse.

    Come già anticipato nel paragrafo precedente, il DL semplificazioni ha
    esteso anche all’anno 2022 le attività tese ad elaborare specifiche metodologie per
    cogliere gli effetti di tali accadimenti straordinari.

    Nel presente paragrafo viene proposta una panoramica delle attività di
    revisione straordinaria che hanno interessato tutti gli ISA in applicazione per il p.i.
    2022, finalizzate ad adeguare gli stessi, come avvenuto per i precedenti pp.ii. 2020
    e 2021, alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere
    conto sia del perdurare degli effetti del COVID-19 sia, con specifico riferimento al
    p.i. 2022, agli effetti degli accadimenti straordinari sopra citati.

    Così come previsto dal citato articolo 148 del decreto rilancio, l’attività si
    è orientata su due direttrici tra loro complementari:

    1) individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento
    degli ISA tenuto conto delle ricadute economiche negative prodotte dalle
    condizioni di criticità descritte in precedenza;

    2) individuare possibili nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le
    fattispecie più colpite da tali effetti negativi e non adeguatamente “gestite”
    dagli interventi correttivi di cui al punto precedente.

    2.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione
    Tenuto conto di quanto prescritto dal citato articolo 148 del decreto

    rilancio, con il decreto ministeriale del 28 aprile 2023 sono stati previsti specifici
    interventi sulla metodologia degli ISA in applicazione per il periodo d’imposta in
    corso al 31 dicembre 2022.

    L’individuazione di tali “interventi correttivi”, in relazione al solo periodo
    d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, è stata effettuata sulla base della
    metodologia statistico-economica descritta nell’allegato 4 al citato decreto
    ministeriale.

    Nella premessa di tale documento è specificato che, al fine di definire un
    quadro di riferimento della situazione economica che ha caratterizzato il 2022, è
    stato indispensabile svolgere un’attività preliminare di individuazione ed
    acquisizione di ulteriori fonti informative (Istat, Banca d’Italia, Cerved,
    Prometeia
    ) per integrare quelle già disponibili nella banca dati degli ISA.

    Inoltre, ai fini di una più approfondita valutazione delle dinamiche
    individuali e settoriali, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte
    dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla
    forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA.

    Tutto ciò ha consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare
    per il solo periodo d’imposta 2022, che tengono conto di alcune grandezze e
    variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso
    dell’anno.

    Gli interventi correttivi ripercorrono, in buona sostanza, quelli già
    individuati lo scorso anno, ovvero:

    - la modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite “stime
    panel” (ricavi/compensi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito
    per addetto);

    - la modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti
    da “soglie economiche di riferimento” (durata delle scorte; analisi
    dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti, copertura delle spese per
    dipendente, ecc.).

    Tali interventi, comporteranno una modifica del risultato dell’applicazione
    degli ISA e saranno commisurati principalmente all’entità dei seguenti fattori:

    - contrazione dei margini di redditività del singolo contribuente nel periodo
    di imposta di applicazione;

    - contrazione della marginalità settoriale.

    In estrema sintesi, la metodologia utilizzata per l’elaborazione di correttivi
    straordinari per il p.i. 2022 (a differenza di quella elaborata per il periodo
    d’imposta precedente, che analizzava la contrazione dei Ricavi/Compensi) si basa
    sulla misura della contrazione dei margini, sia individuali che settoriali (calcolati
    come rapporto tra le variabili Ricavi/Compensi e i Costi intermedi), subita da
    ciascun contribuente nel p.i. 2022 rispetto al p.i. 2021 o al p.i. 2019 (considerato
    in media con il p.i. 2021, se più favorevole).

    Attraverso l’applicazione dei correttivi, tarati in base all’entità della
    variazione dei fattori sopra elencati, sarà possibile adeguare il giudizio di
    affidabilità derivante dall’applicazione degli ISA. Tale giudizio terrà, altresì, conto
    degli ordinari aggiornamenti settoriali e territoriali previsti al fine di intercettare le
    mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2022.

    In continuità con l’approccio seguito per i pp.ii. 2020 e 2021 e in coerenza
    con l’esigenza di snellire quanto più possibile gli adempimenti correlati
    all’applicazione degli ISA, si evidenzia che tale complesso impianto metodologico
    è stato realizzato senza l’introduzione di nuove informazioni nei modelli
    dichiarativi.

    2.2. Le nuove cause di esclusione
    Per gli ISA in applicazione per il p.i. 2022, con il DM 28 aprile 2023, oltre

    alla previsione di specifici interventi sulla metodologia degli indici, è stata
    individuata un’ulteriore causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno
    aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.

    Tale causa di esclusione appare coerente con l’impianto metodologico sulla
    base del quale sono stati individuati i correttivi straordinari, che utilizza, quale
    misura per determinare la portata del correttivo, la contrazione dei margini
    (individuali e settoriali) subita dagli operatori economici, nel periodo d’imposta
    2022, rispetto al periodo di imposta 2021.

    L’accesso a tali correttivi non sarebbe, pertanto, possibile per quei
    contribuenti per i quali la contrazione in argomento non risultasse misurabile
    (soggetti che aprono la partita IVA nel p.i. 2021).

    Si ricorda che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base
    di tale nuova causa di esclusione, individuata dal codice 15 all’interno dei modelli
    REDDITI2023, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici,
    contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA.

    Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già
    precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione

    degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal
    comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto (cfr. circolare n. 16 del 16 giugno 2020).

    Sul tema delle cause di esclusione giova ricordare che la normativa
    specifica sul “Terzo Settore” ha previsto espressamente l’esclusione
    dall’applicazione degli ISA.

    Si tratta, in particolare:

    a) degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la
    determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo
    80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

    b) delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
    sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del
    medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

    c) delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

    Come già precisato nella circolare n. 17 del 2 agosto 2019, l’esclusione
    dall’applicazione degli ISA da parte di tali soggetti è tuttavia subordinata al
    positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione
    Europea di cui all’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che,
    al momento, non si è ancora verificato.

    I contribuenti interessati da tali fattispecie sono, pertanto, a tutt’oggi tenuti
    all’applicazione degli ISA.

    Tuttavia, con specifico riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del
    precedente elenco, appare opportuno precisare che per tali soggetti resta ferma la
    possibilità di indicare la causa di esclusione relativa alla determinazione del
    reddito con criteri forfetari in luogo di quella esplicitamente prevista per il terzo
    settore, in mancanza dell’approvazione della Commissione europea.

    Si tratta, in particolare, della causa di esclusione individuata nelle istruzioni
    dei modelli REDDITI2023 dal codice 5.

    3. La modulistica
    Per i modelli ISA2023 risulta confermata la ormai consolidata struttura

    generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono
    previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione
    di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati
    contabili lavoro autonomo
    ).

    All’interno delle istruzioni dei singoli ISA, come noto, è presente un rinvio
    alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello
    specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

    Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della
    maggior parte degli ISA in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei
    singoli modelli e si ritiene possa significativamente agevolare l’attività degli
    intermediari e dei professionisti contabili.

    3.1. Quadro A – “Personale”
    La novità più rilevante che preme segnalare riguarda il Quadro A –

    “Personale”, nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto
    all’attività.

    Nel predetto quadro le seguenti descrizioni:

    - “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente,
    di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a
    domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro
    ” del rigo
    A02 del modello di rilevazione dati relativo alle imprese;

    - “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a
    termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto
    di somministrazione di lavoro
    ” del rigo A02 del modello di rilevazione dati
    relativo al lavoro autonomo;

    sono state modificate in “Altro personale con contratto di lavoro
    subordinato (esclusi gli apprendisti)
    ”.

    Tali righi sono destinati ad accogliere, come risulta intuibile dalla nuova
    descrizione, il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale
    con contratto di lavoro subordinato che non sia già stato indicato né al rigo A01
    (lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno) né al rigo A03
    (apprendisti).

    La modifica, nell’ottica della semplificazione della modulistica
    dichiarativa, agevola la leggibilità del quadro A rispetto agli anni precedenti,
    conferendo a tale quadro anche una maggiore flessibilità rispetto ad eventuali
    mutamenti dello scenario normativo.

    3.2. Quadro E – “Dati per la revisione”
    A seguito delle modifiche apportate alla classificazione europea delle

    attività economiche NACE4 e in previsione delle modifiche che saranno apportate



    4 Per approfondimenti sulla modifica del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del
    Consiglio che stabilisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, si veda il
    sito dell’Unione europea: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj.

    alla classificazione ATECO 2007 aggiornamento 2022 attualmente in vigore5, si è
    reso necessario integrare i modelli di alcuni ISA con l’inserimento di nuove
    informazioni.

    Tale intervento consentirà, in fase di futura revisione degli ISA interessati,
    la gestione delle citate modifiche e il conseguente adeguamento alla nuova
    classificazione ATECO.

    A tal fine sono stati effettuati gli interventi di seguito riportati.

    Nei modelli degli ISA CG05U, CG92U, CM01U, CM03U, CM32U e
    CM90U è stato appositamente inserito il quadro E – “Dati per la revisione”,
    contenente esclusivamente le informazioni necessarie per l’adeguamento di tali
    ISA alla nuova classificazione ATECO. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si
    evidenzia il caso dell’ISA CM90U, dove, nel relativo modello, è stato inserito un
    quadro E contenente quindici nuove informazioni6, che, con riferimento ad alcune
    tipologie di prodotti, rappresentano un dettaglio di informazioni già presenti in tale
    modello. L’Intervento è stato effettuato in quanto, sulla base delle informazioni
    attualmente disponibili sul processo di revisione NACE/ATECO, l’attuale
    classificazione basata sulla tipologia di esercizio in cui è effettuata la vendita
    (dentro o fuori dai negozi) dovrebbe essere sostituita da una classificazione basata
    sul bene scambiato, che, pertanto, non contemplerebbe più la differenziazione per
    modalità di vendita (in negozio, on-line, tramite bancarella e mercato ecc.) prevista
    nell’ISA CM90U.

    Nei modelli degli ISA CD20U, CG01U, CG13U, CG15U e CG72U tali
    informazioni sono confluite nel quadro E – “Dati per la revisione”, già previsto per
    la presenza di ulteriori informazioni individuate ai fini della futura revisione di tali
    ISA in base a esigenze differenti. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si evidenzia
    il caso dell’ISA CG72U, per il quale, sulla base delle informazioni attualmente
    disponibili sul processo di revisione NACE/ATECO, sono state inserite
    informazioni relative al numero di Velocipedi e di Motoveicoli (righi E07 ed E08)
    nel quadro E del relativo modello.

    Nel modello ISA CG61U, il quadro E – “Dati per la revisione”, già presente
    dallo scorso anno, è stato implementato con ulteriori informazioni necessarie per
    consentire l’adeguamento dello stesso alla nuova classificazione ATECO in fase



    5 Le attività di revisione della classificazione ATECO, versione nazionale della NACE, devono infatti tener
    conto delle decisioni prese a livello europeo.
    6 Le nuove informazioni sono relative ai seguenti prodotti commercializzati: Carne e prodotti a base di
    carne (inclusi salumi, carne congelata e surgelata); Altri prodotti alimentari; Abbigliamento, calzature e
    accessori (escluso accessori tecnico-sportivi) nuovi; Abbigliamento, Calzature ed accessori di seconda
    mano; Pellicce e abbigliamento in pelle nuovi; Mobili nuovi; Accessori d'arredo nuovi; Mobili di seconda
    mano; Accessori d'arredo di seconda mano; Libri nuovi; Libri di seconda mano; Dischi nuovi; Dischi di
    seconda mano; Cosmesi di trattamento non erboristica; Cosmesi di trattamento di erboristeria.

    di revisione di tale ISA. Al riguardo, si fa presente che, sulla base delle
    informazioni attualmente disponibili sul processo di revisione NACE/ATECO,
    nella nuova versione della classificazione ATECO dovrebbero essere inseriti nuovi
    codici attività relativi all’intermediazione dei servizi e del commercio al dettaglio,
    pertanto nel quadro E del modello CG61U, sono state inserite tredici nuove
    informazioni7 (righi da E03 a E15), relative ad attività di intermediazione di
    servizi, che presumibilmente rientreranno nell’ambito di applicazione di tale ISA.

    Si ricorda che, come noto, le informazioni richieste nei quadri E qui in
    argomento non assumono rilevanza ai fini della applicazione degli ISA risultando,
    invece, come già detto, necessarie per le successive fasi di evoluzione dello
    strumento.

    3.3. Compilazione del quadro B del modello ISA CG44U da parte dei
    soggetti che svolgono l’attività con oltre 10 unità locali
    Ai fini della compilazione del quadro B del modello ISA CG44U, vale la

    pena precisare quale debba essere il corretto comportamento da seguire da parte
    dei soggetti che svolgono l’attività con oltre 10 unità locali, tenuto conto che il
    software “IltuoISA” consente l’inserimento di un massimo di 10 unità locali.

    Al riguardo, si ricorda che nella Circolare del 18 giugno 2004 n. 27 in
    materia di studi di settore furono già forniti chiarimenti relativi a una questione
    analoga riferita alla compilazione dei relativi modelli, con la seguente
    precisazione: “Ai fini della corretta compilazione del corrispondente modello per
    la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio, si segnala che
    il relativo quadro B è stato predisposto per indicare i dati relativi ad un massimo
    di dieci unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività. Qualora il
    contribuente utilizzasse un numero superiore di unità, dovrà indicare nei righi da
    B04 a B08 del quadro B, relativo alla decima unità immobiliare, le informazioni
    ottenute sommando i dati relativi a tale unità a quelle relative alle ulteriori unità
    immobiliari utilizzate
    ”.



    7 Le nuove informazioni sono relative alle seguenti tipologie di intermediazione: Intermediazione per i
    servizi di costruzione specializzati; Intermediazione per i servizi di alloggio; Intermediazione per i servizi
    di ristorazione; Intermediazione per i servizi di noleggio e leasing operativo di automobili, autocaravan e
    rimorchi; Intermediazione per i servizi di noleggio e leasing operativo di altri beni materiali e beni
    immateriali non finanziari; Intermediazione per i servizi di supporto alle imprese n.c.a.; Intermediazione
    per i servizi di corsi e tutor; Intermediazione per i servizi medici, odontoiatrici e altri servizi di assistenza
    sanitaria; Intermediazione per i servizi di assistenza residenziale; Intermediazione per i servizi di
    riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli;
    Intermediazione per i servizi alla persona; Intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato;
    Intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato.

    Tenuto conto della sostanziale identità della sezione relativa alle unità locali
    dei modelli ISA rispetto a quella dei precedenti studi di settore, tale chiarimento
    può essere considerato valido anche per quanto riguarda la dichiarazione dei dati
    utili ai fini della applicazione degli ISA.

    In proposito, si raccomanda, inoltre, di inserire le unità locali ordinandole
    in base al volume dei ricavi conseguiti per ciascuna unità e, laddove possibile, di
    sommare i dati relativi alle unità locali eccedenti la decima dando priorità a quella
    o quelle riferite al medesimo Comune.

    4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate
    Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al p.i.

    2022, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere
    all’acquisizione dei dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (cosiddette
    “variabili precalcolate”)8.

    4.1. Dati precalcolati ISA2023 – struttura e contenuti
    Si osserva, preliminarmente, che nessun elemento di novità è stato

    introdotto nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati “precalcolati” e
    nella loro struttura, al fine di consentire a contribuenti e operatori professionali di
    cimentarsi con dinamiche ormai ampiamente consolidate.

    Anche i contenuti delle variabili precalcolate9 risultano sostanzialmente
    ricalcare quelli dello scorso anno; si conferma che anche per quest’anno, ad
    esempio, attraverso l’acquisizione nel software applicativo dei dati “precalcolati”,



    8 Si ricorda che l’Agenzia delle entrate pubblica sul sito internet istituzionale, per ogni variabile
    precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizzata.
    Le date, in particolare, sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate al seguente percorso: Ti trovi in:
    Home / Intermediari / Comunicazioni / Deleghe servizi online / Deleghe - Acquisizione dati Isa / Che cos'è.

    Si segnala, altresì, che sempre sul sito istituzionale dell’Agenzia è consultabile l’“Avvertenza precalcolate
    ISA2023
    ” che fornisce, tra l’altro, indicazioni in relazione a casistiche particolari (ad es. contribuente che
    ha modificato il proprio CF successivamente alla data di predisposizione delle variabili precalcolate).
    9 Tali variabili sono state individuate ed elaborate come indicato nell’allegato 94 al DM 8 febbraio 2023,
    successivamente integrato con l’Allegato 4 al DM 28 aprile 2023. Con tale intervento di integrazione sono
    state introdotte, ai fini dell’applicazione dei correttivi straordinari all’annualità 2022, le seguenti variabili:
    “Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione”,
    “Valore di riferimento dei Costi intermedi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione”,
    “Valore di riferimento dei Costi intermedi relativo al terzo periodo di imposta precedente quello di
    applicazione
    ”, “Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi relativo al terzo periodo di imposta precedente
    quello di applicazione
    ”.

    saranno resi disponibili i punteggi ISA riferiti alle due annualità precedenti quella
    di applicazione (ossia il p.i. 2020 e il p.i. 2021)10.

    Si tratta, nello specifico, delle due seguenti informazioni:

    - punteggio ISA relativo al periodo d’imposta precedente a quello di
    applicazione
    ;

    - punteggio ISA relativo a due periodi d’imposta precedenti a quello di
    applicazione
    .

    Si ricorda che tali informazioni aggiuntive non hanno alcun effetto sul
    calcolo del punteggio di affidabilità e rappresentano un mero elemento conoscitivo
    che consente al contribuente di valutare, in modo semplice e immediato, la propria
    posizione di affidabilità fiscale11 in una prospettiva “storica”.

    Ad esempio, la disponibilità dell’informazione relativa al punteggio ISA del
    p.i. 2021 consente agli utenti di poter valutare il proprio posizionamento in ottica
    di accesso ai benefici premiali12 ed eventualmente decidere di dichiarare ulteriori
    componenti positivi per migliorare il proprio punteggio di affidabilità.

    4.2. Dati precalcolati ISA2023 – Consultazione ed acquisizione
    Con due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate13 sono state

    confermate, per la campagna dichiarativa 2023, le medesime modalità con cui



    10 Tali informazioni sono valorizzate con il punteggio ottenuto, per ciascuna delle due annualità, a seguito
    della applicazione degli ISA, sulla base dei dati trasmessi dal contribuente, utilizzando l’ultima versione del
    software IltuoISA disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
    Si evidenzia, inoltre, che:
    - qualora risultino presenti in Anagrafe Tributaria più dichiarazioni inviate entro i 90 giorni dalla

    scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi,
    viene valorizzato il punteggio dell’ultima dichiarazione validamente pervenuta;

    - l’informazione in argomento non risulta valorizzata se:
    1) la dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria risulti presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza

    del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
    2) all’ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata entro i 90 giorni dalla scadenza

    del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi non risulti
    allegato un modello ISA;

    3) nell’ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata entro i 90 giorni dalla scadenza
    del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi risulti
    dichiarata una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA.

    11 Sul tema si rimanda a quanto riportato al paragrafo 8.3. – Termini di presentazione della dichiarazione e
    punteggio ISA
    della Circolare n. 16/E del 2020.
    12 Come specificato nel successivo paragrafo “I benefici premiali”, il Provvedimento del 27 aprile 2023,
    confermando quanto già previsto per i pp.ii. 2019, 2020 e 2021, ha riconosciuto la possibilità di accedere
    ad alcuni benefici premiali anche sulla base della media dei punteggi dell’anno di imposta di applicazione
    e di quello precedente.
    13 Si tratta dei seguenti provvedimenti:

    venivano resi disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della
    trasmissione telematica, i dati precalcolati nelle annualità precedenti.

    Come già evidenziato, le dinamiche di consultazione ed acquisizione dei
    “dati precalcolati” sono, infatti, sostanzialmente immutate rispetto alle precedenti
    campagne.

    Al riguardo, si richiamano i chiarimenti già forniti sul tema in precedenti
    documenti di prassi14.

    Rispetto alle precedenti annualità, si segnala l’aggiornamento degli
    elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti che il
    soggetto delegato deve indicare nella comunicazione telematica presentata
    attraverso il servizio Entratel, contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si
    richiede la fornitura massiva dei “dati precalcolati”.

    Si ricorda che tali elementi di riscontro sono necessari a garantire l’effettivo
    conferimento della delega all’intermediario.

    5. Il software applicativo “IltuoISA 2023”
    Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale,

    effettuabile tramite il software “IltuoISA 2023”, è operato sulla base dei dati
    dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2022 e dei “dati precalcolati”,
    forniti dall’Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario.

    La struttura del software per il p.i. 2022 replica quella già prevista per i
    precedenti periodi di applicazione degli ISA; l’assenza di novità strutturali
    comporta pertanto che gli operatori possano misurarsi con uno strumento le cui
    dinamiche di funzionamento sono già note dalle precedenti campagne dichiarative.

    5.1. L’esito
    La sezione del software “IltuoISA 2023” in cui vengono visualizzati gli esiti

    del calcolo del punteggio di affidabilità, in continuità con la precedente versione



    - 30 gennaio 2023 - Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di

    affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione
    degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per
    il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità
    fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023;

    - 23 marzo 2023 - Approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati
    necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
    imposta 2022.

    14 Si rimanda, in particolare, a quanto illustrato nel paragrafo “1.5.2. – I dati resi disponibili dall’Agenzia”
    della Circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.

    del software, oltre a richiamare le condizioni di accesso ai benefici premiali,
    fornisce evidenza che tale esito è calcolato anche sulla base degli eventuali
    interventi correttivi operati per tener conto degli effetti di natura economica, del
    perdurare della diffusione del virus COVID-19, delle tensioni geopolitiche,
    dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime,
    nonché dell’andamento dei tassi di interesse.

    In particolare, in corrispondenza del punteggio ISA, riporta la seguente
    informativa:

    Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici
    premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n.50/2017. Ulteriori condizioni di
    accesso ai benefici premiali sono previste con apposito provvedimento del
    direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Il punteggio ISA tiene conto degli effetti di natura straordinaria derivanti dalla
    crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico
    nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.

    Inoltre, nelle schede di dettaglio degli indicatori elementari di affidabilità e
    di anomalia interessati dagli specifici interventi correttivi, è presente la seguente
    informativa:

    Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto degli effetti di natura
    straordinaria derivanti dalla crisi economica e dei mercati conseguente ai
    mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi
    correttivi.

    5.2. L’importazione dei dati da “RedditiOnLine”
    Il software “IltuoISA 2023” ripropone, nell’ottica di riduzione degli

    adempimenti in materia di ISA, la funzionalità di importazione dei dati contabili
    dal modello REDDITI già disponibile per le campagne dichiarative degli scorsi
    anni.

    Tale modalità di precompilazione permette ai contribuenti che utilizzano il
    software “IltuoISA 2023” di importare i dati contabili comuni ai modelli REDDITI
    e ISA, che sono stati dichiarati nei quadri RE, RF e RG dei modelli REDDITI 2023
    tramite il software dichiarativo “RedditiOnLine”.

    In particolare, dopo aver compilato i citati quadri del modello REDDITI, è
    possibile effettuare, attraverso pochi semplici passaggi, l’esportazione dei dati da
    “RedditiOnLine” e l’importazione dei medesimi all’interno del software “IltuoISA
    2023”.

    L’operazione di importazione avviene selezionando il pulsante “Importa
    Dati Contabili REDDITI
    ” presente nella parte bassa di ciascun quadro di
    compilazione.

    Tale funzionalità ha il duplice obiettivo di:

    - ridurre quanto più possibile gli oneri dichiarativi a carico dei contribuenti;

    - limitare al massimo la possibilità che il contribuente commetta errori nella
    compilazione della dichiarazione.

    6. Il regime premiale ISA
    Il comma 12 dell’articolo 9-bis del decreto prevede che “Con

    provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di
    affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è
    collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11”.

    Con il Provvedimento del 27 aprile 2023 sono state quindi definite le
    condizioni necessarie per l’accesso ai benefici premiali previsti per il periodo
    d’imposta 202215.

    In merito, si evidenzia che per il p.i. 2022, con il citato Provvedimento di
    aprile, sono stati confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per
    le tre precedenti annualità16 ispirati alla duplice esigenza:

    - di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale
    nel periodo di imposta di applicazione degli ISA (nel caso di specie il 2022);

    - di premiare, in modo coerente con la filosofia degli ISA, le situazioni di
    affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i
    punteggi ISA ottenuti nei periodi di imposta 2021 e 2022).

    Per il p.i. 2022 risulta, quindi, confermato il doppio binario in base al quale
    è possibile accedere ai benefici: sia ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità
    di applicazione dell’ISA, sia, alternativamente, conseguendo un adeguato
    punteggio medio nell’anno di applicazione e in quello precedente.

    In relazione a ciascun beneficio premiale, di seguito è riportato in forma
    tabellare, nel dettaglio, il livello di affidabilità necessario per accedervi.



    15 Anche per il p.i. 2022, così come avvenuto nelle annualità precedenti, nell’ottica di collaborazione e
    dialogo che contraddistingue il sistema ISA, i valori delle possibili soglie cui associare i benefici premiali
    sono stati anticipati alle Organizzazioni di categoria e Ordini professionali, rappresentati nella
    Commissione di esperti.
    16 Provvedimenti del 30 aprile 2020, del 26 aprile 2021 e del 27 aprile 2022.

    Nel richiamato Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
    27 aprile 2023, in continuità con quanto disposto per le annualità precedenti, è
    stato, inoltre, previsto che, nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici
    premiali di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del decreto conseguano, con
    riferimento ad un medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi
    di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici in argomento se:

    - applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di
    affidabilità fiscale, laddove previsti;

    - il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici,
    anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo
    individuato per l’accesso al beneficio stesso.

    Beneficio
    Riferimenti
    normativi

    Criterio di accesso ai benefici
    basato su:

    Riferimenti di
    prassi punteggio

    ISA p.i. 2022

    punteggio
    medio ISA pp.i.

    2022 e 2021

    Esonero dall'apposizione del
    visto di conformità per la
    compensazione di crediti Iva,
    IIdd e Irap

    lettera a)
    articolo 9-bis
    del decreto

    8 8,5
    CFR paragrafo

    “Compensazione
    imposte dirette, Irap,
    Iva e rimborso Iva
    ”

    della circolare n.
    17/E del 2 agosto

    2019

    Esonero dall'apposizione del
    visto di conformità ovvero dalla
    prestazione della garanzia per i
    rimborsi Iva

    lettera b)
    articolo 9-bis
    del decreto

    8 8,5

    Esclusione dell'applicazione
    della disciplina delle Società
    non operative

    lettera c)
    articolo 9-bis
    del decreto

    9 9

    Esclusione degli accertamenti
    analitico presuntivi

    lettera d)
    articolo 9-bis
    del decreto

    8,5 9

    Anticipazione di un anno dei
    termini di decadenza per
    l'attività di accertamento

    lettera e)
    articolo 9-bis
    del decreto

    8 ------------

    Esclusione della determinazione
    sintetica del reddito
    complessivo (il reddito
    complessivo accertabile non
    deve eccedere di due terzi il
    reddito dichiarato)

    lettera f)
    articolo 9-bis
    del decreto 9 9

    Si ricorda, infine, anche l’ulteriore nuovo beneficio premiale cui si è fatto
    riferimento nel precedente paragrafo “1.4. Introduzione di un nuovo
    beneficio premiale”.

    * * *

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
    provinciali e dagli Uffici dipendenti.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    (firmato digitalmente)


    L’originale del documento è archiviato presso l’ente emittente

    Appendice
    (Rassegna normativa e prassi di riferimento)

    Si riporta, di seguito, una rassegna dei principali riferimenti di normativa e
    prassi in materia di ISA accompagnati da una sintetica descrizione del relativo
    contenuto con la finalità di agevolare, quanto più possibile, la consultazione della
    documentazione relativa a tale strumento di compliance fiscale17.

    Riferimento Contenuto

    DL n. 50 del 24 aprile
    2017 (Decreto)

    Art. 9-bis disciplina degli ISA

    DM 23 marzo 2018 Approvazione degli ISA e delle territorialità specifiche.

    DM 28 dicembre 2018 Approvazione degli ISA e delle territorialità specifiche.

    Provvedimento del 30
    gennaio 2019

    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
    degli ISA per i periodi di imposta 2018 e 2019 e
    approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei
    dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da
    utilizzare per il periodo di imposta 2018.

    Provvedimento del 30
    gennaio 2019

    Programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a
    partire dal periodo d’imposta 2019.

    Provvedimento del 15
    febbraio 2019

    Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
    per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli ISA e di modifiche al
    provvedimento 30 gennaio 2019.

    DM 27 febbraio 2019 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2018.

    Provvedimento del 10
    maggio 2019

    Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31
    dicembre 2018 degli ISA e approvazione delle modifiche
    al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente
    modalità tecniche di trasmissione telematica delle
    dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
    sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
    telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30



    17 Si ricorda che tale documentazione è consultabile nella pagina relativa agli ISA presente sul sito internet
    dell’Agenzia delle entrate al seguente indirizzo:
    Home / Schede informative e servizi / Dichiarazioni ISA (Indici sintetici di affidabilità) / Normativa, prassi
    e giurisprudenza.

    gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica
    da utilizzare per il p.i. 2018.

    Provvedimento del 4
    giugno 2019

    Modifiche al provvedimento del 10 maggio 2019 e del
    30 gennaio 2019 del direttore dell’Agenzia delle entrate .

    Risoluzione n. 64 del 28
    giugno 2019

    ISA – Proroga dei versamenti.

    Risoluzione n.71 del 1
    agosto 2019

    Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione

    Circolare n. 17 del 2
    agosto 2019

    ISA – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti.

    DM 9 agosto 2019 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2018.

    Circolare n. 20 del 9
    settembre 2019

    ISA – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiarimenti in
    risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di
    categoria e ordini professionali.

    DL n. 124 del 26 ottobre
    2019

    Art. 58 - Quota versamenti in acconto (soggetti ISA)

    DM 24 dicembre 2019 Approvazione degli ISA.

    Provvedimento del 31
    gennaio 2020

    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
    degli ISA per il periodo di imposta 2020, approvazione
    di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
    ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il
    periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità
    per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2019 e programma delle elaborazioni degli ISA
    applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

    Interpello - Risposta n.
    31 del 6 febbraio 2020

    Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio
    2000, n. 212 - ISA - dichiarazione tardiva - fruizione
    benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L.
    n. 50 del 2017.

    Provvedimento del 14
    febbraio 2020

    Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
    per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2019.

    DM 28 febbraio 2020 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2019.

    Provvedimento del 1
    aprile 2020

    Approvazione delle specifiche tecniche per
    l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

    dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2019.

    Circolare n. 8 del 3
    aprile 2020

    Paragrafo 1.13: Ritenute compensi lavoro
    autonomo/provvigioni.

    Paragrafo 1.15: Sospensione dei versamenti in relazione
    a determinate tipologie di contribuenti per le quali è
    prevista la verifica dell’ammontare dei ricavi dell’anno
    precedente a quello di entrata in vigore del Decreto.

    Provvedimento del 30
    aprile 2020

    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
    periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui
    sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
    11 dell’articolo 9-bis del decreto e approvazione delle
    modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 e 1 aprile
    2020.

    DL n. 34 del 19 maggio
    2020 (Decreto Rilancio)

    Articolo 148 recante “Modifiche alla disciplina degli
    indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”.

    Circolare n. 16 del 16
    giugno 2020

    Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta
    2019

    DPCM del 27 giugno
    2020

    Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei
    contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi
    dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241.

    DL n. 104 del 14 agosto
    2020

    Articolo 98 recante “Proroga del termine di versamento
    del secondo acconto per i soggetti che applicano gli
    indici sintetici di affidabilità fiscale”

    DL n. 149 del 9
    novembre 2020

    Articolo 6 recante “Estensione proroga del termine di
    versamento del secondo acconto per i soggetti che
    applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale”

    Provvedimento del 28
    gennaio 2021

    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
    degli ISA per il periodo di imposta 2021, approvazione
    di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
    ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il
    periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità
    per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2020 e programma delle elaborazioni degli ISA
    applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021

    DM del 2 febbraio 2021 Approvazione di modifiche ISA applicabili al periodo
    d'imposta 2020

    DM del 2 febbraio 2021 Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche
    dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei
    servizi, del commercio e delle attività professionali e di
    approvazione delle territorialità specifiche.

    Periodo d’imposta 2020.

    Provvedimento del 15
    febbraio 2021

    Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
    per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2020

    Provvedimento del 23
    aprile 2021

    Approvazione delle specifiche tecniche per
    l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2020

    Provvedimento del 26
    aprile 2021

    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
    periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui
    sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
    11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
    50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96

    DM del 30 aprile 2021 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2020.

    Circolare n. 4 del 7
    maggio 2021

    Limitatamente al paragrafo 1.2.1 - Le attività di
    promozione della compliance
    riguardante la campagna
    informativa finalizzata a portare a conoscenza di
    imprese e lavoratori autonomi cui si applicano gli ISA
    l’eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze,
    riscontrati nei relativi modelli dichiarativi presentati per
    i periodi d’imposta 2018 e 2019, al fine di evitare il
    ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d’imposta
    2020

    Provvedimenti del 20
    luglio 2021 e del 15
    novembre 2021

    Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle
    entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti
    all’applicazione degli ISA o dei loro intermediari,
    elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più
    avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e
    l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi
    rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare
    gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli
    obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle
    basi imponibili - disposizioni di attuazione dell’articolo

    1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014,
    n. 190

    Provvedimento del 31
    gennaio 2022

    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
    degli ISA per il periodo di imposta 2022, approvazione
    di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
    ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il
    periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità
    per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2021 e programma delle elaborazioni degli ISA
    applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022

    Provvedimento del 15
    febbraio 2022

    Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
    per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2021

    DM del 21 marzo 2022 Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche
    dei comparti delle manifatture, dei servizi, del
    commercio e delle attività professionali e di
    approvazione delle territorialità specifiche.

    Periodo d’imposta 2021

    Provvedimento del 21
    aprile 2022

    Approvazione delle specifiche tecniche per
    l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2021

    Provvedimento del 27
    aprile 2022

    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
    periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui
    sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
    11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
    50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96

    DM del 29 aprile 2022 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2021.

    DL n. 73 del 21 giugno
    2022

    (Decreto
    semplificazioni fiscali
    )

    Articolo 9 recante “Abrogazione disciplina delle
    società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES
    di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7”

    Articolo 11 recante “Rinvio dei termini per
    l'approvazione della modulistica dichiarativa”

    Articolo 24 recante “Disposizioni in materia di indici
    sintetici di affidabilità fiscale”

    L n. 130 del 31 agosto
    2022

    Articolo 2 recante “Ulteriori effetti premiali per i
    soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di
    affidabilità fiscale”

    Provvedimento del 23
    giugno 2022

    Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle
    entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti
    all’applicazione degli ISA o dei loro intermediari,
    elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e
    più avanzate forme di comunicazione tra il
    contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in
    termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali,
    finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare
    l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire
    l’emersione spontanea delle basi imponibili -
    disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da
    634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

    Circolare n. 18 del 25
    maggio 2022

    Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo
    d’imposta 2021

    Provvedimento del 30
    gennaio 2023

    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
    degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo
    di imposta 2023, individuazione delle modalità per
    l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
    fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle
    elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale
    applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023

    Provvedimento del 24
    febbraio 2023

    Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione
    dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, da
    utilizzare per il periodo di imposta 2022

    DM del 8 febbraio 2023 Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche
    dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei
    servizi, del commercio e delle attività professionali e di
    approvazione delle territorialità specifiche.

    Periodo d’imposta 2022.

    Provvedimento del 28
    febbraio 2023

    Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli
    per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
    dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2022

    Provvedimento del 23
    marzo 2023

    Approvazione delle specifiche tecniche per
    l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

    dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta
    2022

    Provvedimento del 27
    aprile 2023

    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al
    periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui
    sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma
    11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
    50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96

    DM del 28 aprile 2023 Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al
    periodo d'imposta 2022.

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