• Circolare Agenzie Entrate 11/E del 8/06/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 11/E del 8/06/2023


  • CIRCOLARE N. 11/E





    Roma, 8 maggio 2023








    Allegati: 1



    OGGETTO: Modalità di aggiornamento degli archivi catastali nel caso di
    frazionamento di Enti Urbani.





    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi Catastali,
    Cartografici e di Pubblicità Immobiliare






    Divisione Servizi
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    Direzione Centrale Servizi Catastali,
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    Divisione Servizi
    ______________


    2

    INDICE

    1. Premessa ............................................................................................................................. 3

    2. Il frazionamento degli Enti Urbani: principi generali ................................................... 3

    3. Le operazioni previste per il frazionamento degli Enti Urbani .................................... 5

    3.1 Precisazioni in tema di frazionamento di Enti Urbani finalizzati a
    procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità
    …………………. 8

    4. Enti Urbani senza corrispondenza di immobili dichiarati al Catasto Fabbricati ..... 11

    5. ALLEGATO TECNICO ................................................................................................. 13


    3

    1. Premessa

    La presente circolare, nell’ambito delle procedure di aggiornamento degli archivi
    di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati di cui al Decreto Ministeriale 19 aprile 1994,
    n. 701 (“Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di
    aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari
    ”),
    articolo 1 (“Documenti tecnici”), tratta la tematica del frazionamento degli Enti Urbani,
    vale a dire le particelle edificate, poste a Partita Speciale 1 e quindi sottratte
    all’aggiornamento al Catasto Terreni, per le quali la conservazione catastale prosegue
    con riferimento agli immobili ivi edificati e censiti al Catasto Fabbricati.

    In particolare, con riferimento alle suddette procedure, sono pervenuti quesiti in
    merito alle corrette modalità di redazione degli atti di aggiornamento Pregeo e Docfa e
    si rende pertanto necessario fornire, in questa sede, alcune indicazioni sul frazionamento
    di particelle censite al Catasto Terreni sia con destinazione “Ente Urbano – cod. 282”,
    sia con destinazione “Fabbricato promiscuo – cod. 278”.

    Il corretto assolvimento degli adempimenti in argomento evita, infatti, che si
    possano generare disallineamenti tra il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati, esigenza
    che assume ancora più rilievo nell’attuale sistema caratterizzato da una profonda
    integrazione dei due catasti nel Sistema Integrato del Territorio1 (SIT).

    Con la presente circolare si forniscono, quindi, indicazioni, sulle modalità da
    seguire nel caso di frazionamento di un ente urbano, chiarendo quando il tecnico
    professionista debba presentare una richiesta di aggiornamento del Catasto Terreni (con
    la procedura Pregeo), da perfezionare successivamente all’Urbano, e quando invece,
    come nella maggior parte dei casi, debba presentare una richiesta di aggiornamento per
    il solo Catasto Fabbricati (con la procedura Docfa).

    2. Il frazionamento degli Enti Urbani: principi generali

    I frazionamenti interni al lotto urbano2 sono effettuati, salvo specifiche eccezioni
    di cui si tratterà nel seguito, direttamente al Catasto Fabbricati, mediante presentazione


    1 Cfr. punto 1.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 26 gennaio 2021 “A decorrere dal 1°
    febbraio 2021 è attivato progressivamente sull’intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il
    catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il sistema tecnologico
    denominato Sistema Integrato del Territorio (SIT), per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Agenzia
    delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di Anagrafe Immobiliare
    Integrata
    ”.
    2 Per lotto urbano, sotto il profilo catastale e in coerenza con quanto disposto dalla Circolare n. 2 del 20 gennaio
    1984, si intende, ordinariamente, una porzione continua di terreno, situata in un medesimo comune, avente la
    medesima destinazione di Catasto Terreni (Ente Urbano – cod. 282 o Fabbricato promiscuo – cod. 278) a seguito


    4

    di un atto di aggiornamento Docfa3; anche i frazionamenti di fabbricati sono effettuati,
    in via ordinaria, direttamente al Catasto Fabbricati, mediante presentazione di un atto di
    aggiornamento Docfa, con relativa identificazione e rappresentazione grafica
    (planimetrie e/o elaborato planimetrico) dei beni.

    In coerenza con le indicazioni di prassi finora fornite, il propedeutico
    frazionamento al Catasto Terreni con atto di aggiornamento Pregeo può essere richiesto4
    nei seguenti casi particolari:

    1. il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione del lotto originario
    cambia destinazione/qualità, perdendo la destinazione “Ente Urbano – cod.
    282
    ” o “Fabbricato promiscuo – cod. 278”;

    2. il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione del lotto originario,
    pur dovendo assumere la medesima destinazione “Ente Urbano - cod. 282”
    o “Fabbricato promiscuo – cod. 278”, deve costituire o entrare a far parte di
    un nuovo lotto;

    3. il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione di un fabbricato ivi
    ubicato presenta caratteristiche costruttive proprie5, potendosi considerare
    quindi fabbricato autonomo.

    Si ritiene comunque necessario chiarire, in via generale, che il frazionamento al
    Catasto Terreni è possibile, per esigenze di coerenza con i principi fondanti del sistema
    catastale, solo qualora la particella derivata perda ogni collegamento con il lotto urbano
    originario; viceversa, qualora la particella derivata mantenga un qualsiasi collegamento
    con il lotto urbano originario6, non è consentito operare l’aggiornamento in cartografia
    mediante frazionamento al Catasto Terreni, in coerenza con quanto sopra rappresentato.


    di edificazione a concezione ed esecuzione generalmente unitaria a cui consegue rappresentazione ed
    identificazione nella cartografia catastale mediante un unico numero di mappa, ovvero in subordine di censimento
    di immobili urbani comunque interi o caratterizzati da un nesso di reciproca funzionalità o attinenza.
    3 La causale della dichiarazione di variazione sarà “divisione” o “frazionamento per trasferimento di diritti”, in
    relazione alle caratteristiche proprie delle porzioni immobiliari derivate (cfr. paragrafo 3.3 della Circolare n. 4/T
    del 29 ottobre 2009).
    4 Il frazionamento al Catasto Terreni resta possibile, fatta salva la necessità di una adeguata motivazione nella
    relazione tecnica del Pregeo, per particolari situazioni connesse alle peculiarità presenti nei territori in cui vige il
    sistema dei libri fondiari di cui al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499.
    5 Cfr. il Capo II (Definizione della particella edilizia) dell’Istruzione I del 24 maggio 1942 recante “Norme per la
    rappresentazione in mappa di fabbricati
    ” e la Tavola IX dell’Istruzione per la formazione della mappa catastale e
    per l’impiego dei relativi segni convenzionali del 1970.
    6 Ad esempio, in presenza di unità immobiliari urbane costituite da porzioni che verrebbero a ricadere in distinte
    particelle derivate dal frazionamento (dovendo conseguentemente assumere un identificativo composto, cosiddetto
    “graffato”), oppure in presenza di beni censibili e non censibili comuni ad unità che risulterebbero ubicate in
    distinte particelle derivate dal frazionamento, ecc.).


    5

    Nei paragrafi successivi e nell’Allegato Tecnico si riportano alcune casistiche ed
    esemplificazioni che possono agevolare l’applicazione delle indicazioni fornite con il
    presente documento di prassi.

    3. Le operazioni previste per il frazionamento degli Enti Urbani

    I casi di frazionamento di Enti Urbani al Catasto Terreni (cfr. nn. 1, 2 e 3 del
    paragrafo precedente) hanno in comune i seguenti punti cardine:

    a. per gli immobili urbani dichiarati al Catasto Fabbricati interessati dalle linee di
    frazionamento sarà necessario operare – a cura del tecnico incaricato e, come
    successivamente specificato, tempestivamente – le conseguenti variazioni di
    identificativo e, ove necessario, dello stato dei beni;

    b. i confini fisici delle particelle individuate dalle linee di frazionamento al
    Catasto Terreni devono corrispondere a quelli delimitanti gli immobili urbani
    interessati dalle variazioni suddette7.

    Le operazioni di frazionamento al Catasto Terreni non genereranno
    disallineamenti tra le informazioni presenti nelle banche dati catastali se saranno
    mantenute le corrette correlazioni fra gli identificativi di Catasto Terreni e di Catasto
    Fabbricati.

    Queste ultime saranno garantite se all’atto del frazionamento al Catasto Terreni
    dell’Ente Urbano, con costituzione di nuove particelle, verranno individuati nuovi
    legami fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati, in sostituzione di quelli
    presenti in virtù di correlazioni già esistenti.

    Le operazioni di aggiornamento, pertanto, dovranno consistere:

    a. nella predisposizione, al Catasto Terreni, degli atti di aggiornamento censuario
    e cartografico, con la definizione delle nuove geometrie e dei nuovi
    identificativi catastali, con conseguente variazione dei legami di correlazione
    fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati;

    b. nella predisposizione, al Catasto Fabbricati, degli atti di aggiornamento
    necessari a identificare le unità immobiliari urbane interessate dalla variazione
    di identificativo e, ove occorra, di forma, con contestuale aggiornamento


    7 Diversamente verrebbero a generarsi unità immobiliari urbane costituite da porzioni ricadenti su distinte
    particelle derivate dal frazionamento, circostanza questa che evidenzia la permanenza del collegamento tra i lotti
    e che, come detto, costituisce elemento ostativo al frazionamento al Catasto Terreni.


    6

    definitivo delle correlazioni fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto
    Fabbricati, in ossequio alle modifiche intervenute negli identificativi catastali8.

    Si precisa che, al fine di assicurare il completo aggiornamento delle banche dati
    catastali, salvaguardandone anche l’allineamento informativo, la presentazione dell’atto
    di aggiornamento al Catasto Fabbricati (Docfa) dovrà avvenire tempestivamente e
    comunque - in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 17 e 20 del regio decreto
    legge 13 aprile 1939, n. 6529 - non oltre trenta giorni, dalla presentazione dell’atto di
    aggiornamento geometrico al Catasto Terreni (Pregeo). Ciò, nelle more della completa
    automatizzazione della variazione dei legami di correlazione di cui alla suddetta
    lettera a) e fintantoché non sarà realizzata la completa integrazione tra le procedure di
    aggiornamento Pregeo e Docfa.

    La procedura di approvazione automatica degli atti di aggiornamento geometrico
    consente, infatti, la restituzione degli attestati di approvazione censuaria e cartografica
    di regola subito dopo l’invio del Pregeo, direttamente sul cruscotto Sister del
    professionista incaricato, e tali attestati, come noto, contengono tutte le informazioni
    che rendono possibile il perfezionamento dell’atto di aggiornamento Docfa, con
    particolare riferimento agli identificativi definitivi delle particelle derivate.

    Si evidenzia, quindi, che l’aggiornamento della cartografia e dell’archivio
    censuario del Catasto Terreni (mediante Pregeo) e, nei casi di specie, degli archivi del
    Catasto Fabbricati (mediante Docfa) deve intendersi come un processo costituito da due
    fasi tecnico/procedurali interconnesse, da portare a termine in modo quasi sincrono, fino
    a quando, come sopra detto, non sarà realizzata la completa integrazione tra le due
    procedure di aggiornamento.

    Nel caso in cui la particella derivata dall’atto di aggiornamento geometrico debba
    cambiare destinazione rispetto a “Ente Urbano - cod. 282” o comunque essere separata
    dal lotto originario, alla stessa viene attribuita d’ufficio e in via transitoria la
    destinazione “Relitto di Ente Urbano - cod. 450”. In attesa dell’implementazione di una
    funzionalità automatica all’interno della procedura Pregeo, l’assegnazione della nuova
    destinazione “Relitto di Ente Urbano - cod. 450” è effettuata d’ufficio dall’operatore
    incaricato della verifica successiva all’approvazione automatica o, in alternativa,
    dall’incaricato dell’approvazione manuale.


    8 In particolare, verranno costruite - d’ufficio, anche mediante idonee funzionalità software - le nuove relazioni fra
    gli identificativi delle particelle di Catasto Terreni prodotte dal frazionamento e i corrispondenti identificativi di
    Catasto Fabbricati. In tal modo, anche variando alcuni degli identificativi di Catasto Terreni, le correlazioni fra i
    due catasti (CT-CF) continueranno ad essere assicurate.
    9 Atteso che l’atto di aggiornamento geometrico, qualora la dividente del frazionamento incida nella consistenza
    dei beni censiti al Catasto Fabbricati, dà evidenza di una avvenuta mutazione nello stato di detti beni.


    7

    In particolare, nelle more dell’implementazione di specifiche dichiarazioni in
    “Relazione Tecnica Strutturata”10, i tecnici incaricati provvederanno a dichiarare nella
    “Relazione Tecnica Libera” l’appartenenza ad una delle casistiche declinate
    nell’Allegato Tecnico, unitamente alla motivazione per cui si procede con il
    frazionamento di un Ente Urbano, indicando altresì gli identificativi di Catasto
    Fabbricati di tutti gli immobili ivi censiti interessati dal frazionamento11. Inoltre, gli
    stessi tecnici incaricati provvederanno a dichiarare, nell’atto di aggiornamento Pregeo,
    da quale/i unità immobiliare/i, tra quelle presenti nella particella originaria, debba essere
    mutuata la ditta catastale da attribuire alla particella derivata nei casi in cui a
    quest’ultima debba essere attribuita la predetta destinazione “Relitto di Ente Urbano -
    cod. 450
    ” al Catasto Terreni12. L’Ufficio provvede quindi all’aggiornamento delle
    informazioni censuarie del Catasto Terreni della particella suddetta.

    In assenza di specifiche dichiarazioni in Relazione Tecnica, al fine di evitare la
    creazione di nuovi disallineamenti fra le banche dati catastali, gli atti di aggiornamento
    cartografico pervenuti sono da considerarsi non conformi alle procedure vigenti e non
    potranno pertanto essere approvati; ne consegue che, nell’ipotesi di intervenuta
    approvazione automatica, l’Ufficio provvederà al ripristino della situazione precedente.

    Rimane onere della parte, successivamente all’aggiornamento del Catasto Terreni,
    la presentazione degli opportuni atti di aggiornamento al Catasto Fabbricati, in coerenza
    con quanto dichiarato al Catasto Terreni, nei termini precedentemente indicati.

    Al fine di attribuire alla particella derivata, alla quale è stata assegnata la nuova
    destinazione “Relitto di Ente Urbano - cod. 450”, la qualità/destinazione definitiva,
    rimane onere della parte procedere alla presentazione di una dichiarazione di variazione
    di qualità colturale con Modello 26 o procedura Docte13, che potrà essere evasa
    dall’Ufficio solo previa verifica positiva della coerenza con le risultanze al Catasto
    Fabbricati.


    10 Cfr. Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, par. 2.6
    11 Dovranno essere indicati gli identificativi completi (eventuale Sezione, eventuale Sezione Urbana, Foglio,
    Particella, eventuale Subalterno) di tutti gli immobili urbani interessati, indipendentemente dalla loro natura (unità
    immobiliari per le quali è prevista l’attribuzione della rendita catastale – categorie dei gruppi A, B, C, D ed E, altri
    beni censiti ai soli fini inventariali – categorie del gruppo F, nonché beni comuni non censibili - BCNC).
    12 Ai fini della corretta intestazione della particella a cui deve essere attribuita la destinazione “Relitto di Ente
    urbano – cod. 450
    ” quando la stessa costituisca un Bene Comune a più unità immobiliari urbane, il professionista
    fornisce nella Relazione Tecnica dell’atto di aggiornamento geometrico l’elenco di tutti i soggetti aventi diritto,
    con i rispettivi titoli e quote, come già iscritti precedentemente in catasto o come risultanti da atto avente valore
    legale reso pubblico. Le quote da indicare devono essere quelle relative ai millesimi di proprietà, ove presenti; in
    caso contrario, tali quote sono dichiarate dalle parti. Ove non sia presente un atto avente valore legale, sono fatte
    salve le disposizioni relative all’apposizione delle Riserve.
    13 In caso di frazionamento per esproprio, finalizzato ad accorpare la particella derivata alle strade, l’Ente
    espropriante presenterà, in luogo della dichiarazione di variazione di qualità colturale, una specifica istanza con la
    quale richiede l’accorpamento della suddetta particella alla partita speciale 5 “Strade pubbliche”.


    8

    Nei casi in cui alla predetta variazione consegua un aumento del reddito
    dominicale e la particella derivata in “Relitto di ente urbano – cod. 450” resti invariata
    oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di aggiornamento del Catasto Terreni14,
    l’Ufficio attiva la procedura di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre
    2007, n. 24415.

    Analogamente, nei casi in cui l’atto di aggiornamento geometrico (Pregeo)
    finalizzato al cambio di destinazione della particella derivata rispetto a “Ente Urbano -
    cod. 282
    ” o alla separazione della stessa dal lotto originario, comporti una mutazione
    dello stato di beni immobili già censiti al Catasto Fabbricati16, attese le previsioni di cui
    agli articoli 17 e 20 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 65217, decorsi trenta giorni
    dalla presentazione del predetto atto di aggiornamento geometrico (Pregeo)18 senza che
    vi sia stata presentazione degli atti di aggiornamento al Catasto Fabbricati (Docfa),
    l’Ufficio appone sulle unità immobiliari urbane interessate dal frazionamento19
    l’annotazione “Planimetria non rispondente allo stato di fatto per frazionamento n.
    xxxxxx del gg/mm/aaaa
    ” 20 e attiva la procedura di cui all’articolo 1, comma 277, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    3.1 Precisazioni in tema di frazionamento di Enti Urbani finalizzati a
    procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità

    La peculiarità dei frazionamenti finalizzati a procedimenti di espropriazione
    per causa di pubblica utilità - con riferimento in particolare alle previsioni di cui
    all’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n.
    701 in tema di sottoscrizione degli atti di aggiornamento - è stata già oggetto di
    trattazione nelle circolari n. 194/T del 3 luglio 1995 e n. 94/T del 27 febbraio 1996.


    14 Attese le previsioni di cui all’art. 30, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R.
    22 dicembre 1986, n. 917.
    15 Il comma 227 prevede che “...gli uffici provinciali dell'Agenzia …, qualora rilevino la mancata presentazione
    degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti
    titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento
    della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia …. provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di
    aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma
    339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
    ”.
    16 Con riferimento, tipicamente, alla consistenza.
    17 Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
    18 Che dà atto della avvenuta mutazione nello stato dei beni immobili censiti al CF.
    19 Sia sull’immagine planimetrica acquisita, sia nel database censuario del CF.
    Nel caso siano interessati dal frazionamento anche beni rappresentati solo sull’Elaborato Planimetrico (BCNC e
    immobili in categorie catastali del gruppo F), l’annotazione di cui sopra (sostituendo la parola “Planimetria” con
    “Elaborato Planimetrico”), oltre che nel database censuario del CF, è apposta anche sull’Elaborato Planimetrico.
    20 Numero di protocollo e data di registrazione del Tipo di Frazionamento al CT.


    9

    In tali circolari è stato precisato che per i suddetti frazionamenti, inquadrabili
    tra i “procedimenti amministrativi iniziati d’ufficio”, non è richiesta - ai sensi del
    richiamato articolo 1, comma 8, del D.M. n. 701 del 1994 - la sottoscrizione dell’atto
    di aggiornamento da parte dei soggetti titolari di diritti reali; adempimento questo
    che avrebbe, infatti, potuto costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo della
    procedura, a detrimento, peraltro, dell’obiettivo centrale della Amministrazione di
    efficace ed efficiente aggiornamento degli archivi catastali, per le diverse finalità
    istituzionali e civilistiche, oltre che fiscali.

    Coerentemente, quindi, per tali frazionamenti è stata prevista la sottoscrizione
    dell’atto di aggiornamento da parte dell’Autorità espropriante, con l’allegazione
    della nota di incarico qualora detto atto sia eseguito da un tecnico professionista.

    Come già precisato nei paragrafi precedenti, se il frazionamento interessa un
    Ente Urbano non si può prescindere dall’aggiornamento dei beni immobili censiti
    al Catasto Fabbricati, anche quando detto frazionamento è effettuato con
    preliminare atto di aggiornamento geometrico Pregeo.

    Attesa, quindi, la necessità di aggiornamento delle banche dati del Catasto
    Fabbricati, anche al fine di uniformare i comportamenti degli Uffici, si forniscono i
    seguenti ulteriori indirizzi, ritenendo che le considerazioni già esposte nelle
    menzionate circolari n. 194/T del 1995 e n. 49/T del 1996 possano valere anche
    relativamente alle previsioni di cui articolo 1, comma 2, del D.M. n. 701 del 1994,
    in tema di sottoscrizione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati (Docfa).

    Ne consegue che anche i necessari atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati
    (Docfa) sono sottoscritti dall’Autorità espropriante, con l’allegazione della nota di
    incarico qualora detto atto sia eseguito da un tecnico professionista.

    Nel caso in cui il frazionamento dell’Ente Urbano avvenga mediante
    presentazione di un preliminare atto di aggiornamento geometrico (Pregeo)
    sottoscritto dall’Autorità espropriante, con richiesta di attribuzione alla particella
    derivata della nuova destinazione “Relitto di Ente Urbano - cod. 450”, si forniscono
    le seguenti indicazioni in relazione alla natura del bene censito al Catasto Fabbricati
    di cui detta particella derivata costituisce porzione:

    1) Bene comune non censibile (BCNC) identificato e rappresentato in catasto21.
    La dichiarazione di variazione (Docfa) è redatta con causale

    “RIDEFINIZIONE DI BCNC”22 e prevede la variazione di identificativo del


    21 Nel caso in cui la particella frazionata costituisca porzione di un bene comune non censibile non identificato e
    rappresentato al Catasto Fabbricati, non vi è necessità di presentazione di atto di aggiornamento (Docfa).
    22 Da inserire nel campo libero “5-ALTRE” del Quadro B della vigente procedura Docfa.


    10

    bene comune non censibile interessato23, con aggiornamento dell’elaborato
    planimetrico in cui esso è rappresentato.

    2) Unità immobiliare per la quale è prevista l’attribuzione di rendita catastale
    (compresi i beni comuni censibili – BCC).
    La dichiarazione di variazione (Docfa) è redatta con causale di presentazione
    “RIDEFINIZIONE DI CORTE”24 e prevede la variazione di identificativo
    dell’unità immobiliare interessata25.
    A tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte nel procedimento
    amministrativo attivato d’ufficio, a cui è connessa la dichiarazione di
    variazione catastale:

    2.1) la nuova planimetria dell’unità immobiliare derivata è redatta sulla
    base di quella dell’unità originaria già agli atti del catasto, dalla quale
    è stralciata esclusivamente la porzione oggetto di esproprio. Il
    tecnico redattore dell’atto di aggiornamento può menzionare in
    Relazione tecnica detta specifica modalità di redazione della
    planimetria. L’Ufficio, per dare evidenza di detta modalità, appone
    nella banca dati censuaria del Catasto Fabbricati l’annotazione
    “Aggiornamento connesso esclusivamente a procedura di esproprio
    per pubblica utilità”
    ;

    2.2) continuano ad applicarsi le disposizioni già impartite in tema di
    aggiornamento dell’elaborato planimetrico;

    2.3) per il classamento e la rendita da indicare in detta dichiarazione
    potranno riproporsi quelli già agli atti del Catasto Fabbricati per
    l’unità immobiliare originaria e l’Ufficio provvederà alla
    determinazione della rendita definitiva delle unità immobiliari
    oggetto della procedura di aggiornamento in argomento,
    notificandone gli esiti ai soggetti intestatari26.

    3) Altri beni censiti ai soli fini inventariali (immobili di categoria catastale del
    gruppo F)


    23 Soppressione del BCNC originario (operazione S) e costituzione del nuovo BCNC derivato (operazione C).
    24 Da inserire nel campo libero “5-ALTRE” del Quadro B della vigente procedura Docfa.
    25 Soppressione dell’unità immobiliare originaria (operazione S) e costituzione della nuova unità immobiliare
    derivata (operazione C).
    26 In assenza a sistema di un apposito modello di avviso predefinito per tali specifici accertamenti catastali,
    l’Ufficio provvederà a predisporlo manualmente, unitamente alla notifica, secondo i modelli attualmente
    disponibili, opportunamente adattati al caso di specie.


    11

    La dichiarazione di variazione (Docfa) è redatta con causale
    “RIDEFINIZIONE DI CORTE”27 e prevede la variazione di identificativo del
    bene interessato28, con aggiornamento dell’elaborato planimetrico in cui esso
    è rappresentato.

    Le indicazioni sopra esposte, relativamente, in particolare, alle modalità di
    redazione delle planimetrie (con annessa annotazione) e alla proposizione e
    definizione della rendita delle unità immobiliari, si applicano anche ai frazionamenti
    eseguiti direttamente al Catasto Fabbricati da parte dell’Autorità espropriante.

    All’aggiornamento della porzione non soggetta a esproprio, connesso ad
    eventuali mutazioni dello stato (ulteriori e diverse da quelle relative al
    frazionamento), restano comunque tenuti i soggetti di cui all’articolo 3 del R.D.L.
    n. 652 del 1939.

    A seguito del frazionamento di un Ente Urbano effettuato con presentazione
    di un preliminare atto di aggiornamento geometrico (Pregeo) sottoscritto
    dall’Autorità espropriante, è fatta comunque salva la possibilità di aggiornamento
    del Catasto Fabbricati - secondo le ordinarie modalità dettate dalle vigenti
    disposizioni in materia - da parte dei soggetti titolari di diritti reali sui beni
    interessati dal frazionamento.

    4. Enti Urbani senza corrispondenza di immobili dichiarati al Catasto
    Fabbricati

    L’assenza di corrispondenza tra le particelle censite con destinazione “Ente
    Urbano – cod. 282
    ” e “Fabbricato promiscuo – cod. 278” e le unità immobiliari urbane
    può essere dovuta:

    a. all’incompleta dichiarazione di un immobile urbano29;

    b. all’assenza di correlazione tra Catasto Fabbricati e Catasto Terreni.

    In tali casi, vista l’impossibilità di verificare gli aventi titolo alla sottoscrizione
    dell’atto di aggiornamento30, gli atti Pregeo non potranno essere approvati e saranno
    restituiti al tecnico con l’indicazione di risolvere preliminarmente le incoerenze o


    27 Da inserire nel campo libero “5-ALTRE” del Quadro B della vigente procedura Docfa.
    28 Soppressione dell’unità immobiliare originaria (operazione S) e costituzione della nuova unità immobiliare
    derivata (operazione C).
    29 È ricompreso in tale fattispecie anche il caso di fabbricati mai dichiarati al Catasto Fabbricati provenienti da
    ente urbano fin dall’impianto o di unità afferenti dichiarate in recupero di situazione pregressa (cfr. punto 3.2.
    dell’Allegato Tecnico alla lettera circolare prot. n. 23646 del 12 giugno 2013).
    30 Cfr. art. 1, comma 8, del Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.


    12

    presentare le idonee dichiarazioni al Catasto Fabbricati. Nell’ipotesi di intervenuta
    approvazione automatica, l’Ufficio provvederà altresì al ripristino della situazione
    precedente.

    * * *

    Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
    enunciati con la presente Circolare siano puntualmente osservati dalle Direzioni
    Provinciali e dagli Uffici Provinciali-Territorio dipendenti.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)


    13

    5. ALLEGATO TECNICO

    Si riportano di seguito alcune casistiche ed esemplificazioni che possono agevolare
    l’applicazione dei principi generali espressi nella presente Circolare.

    Nel Caso A è illustrato il caso generale in cui il frazionamento è effettuato al
    Catasto Fabbricati senza introduzione di nuove dividenti in cartografia.

    Nei casi successivi (dal Caso B al Caso G) sono invece descritte le eccezioni alla
    sopra citata regola generale. In ognuno di questi casi dovrà essere presentato un atto di
    aggiornamento geometrico al Catasto Terreni, nella cui relazione tecnica il
    professionista indica che il frazionamento dell’ente urbano ricade in uno specifico caso
    previsto dalla presente circolare e richiede all’Ufficio la variazione di destinazione della
    particella derivata in “Relitto di ente urbano – cod. 450”, indicando, al contempo, da
    quale/i unità immobiliare/i debba essere mutuata la ditta catastale da attribuire alla
    particella derivata31. È quindi necessario che le ditte siano allineate.

    È importante sottolineare che la destinazione “Relitto di ente urbano – cod. 450”
    ha solo valenza transitoria ed è onere della parte presentare gli idonei documenti di
    aggiornamento al fine di censire correttamente le suddette particelle come meglio
    descritto nei successivi esempi.

    In alcuni degli esempi risulta possibile la scelta fra diverse categorie dell’atto di
    aggiornamento cartografico. In particolare, la ridefinizione del lotto urbano può essere
    effettuata sia attraverso il Tipo di Frazionamento (categoria “FR”)32, nel caso vi sia
    interesse della parte al trasferimento di diritti reali sulla particella derivata, sia con il
    Tipo Mappale con Stralcio di Corte (categoria “SC”), nel caso vi sia interesse alla sola
    ridefinizione del lotto urbano.

    CASO A: Frazionamento di corti urbane che mantengono un collegamento
    con il lotto originario

    In questa fattispecie, in base alla regola generale riportata al paragrafo 2 della
    Circolare, il frazionamento non deve essere effettuato attraverso un atto di
    aggiornamento geometrico al Catasto Terreni, nel quale l’immobile è già censito come
    Ente Urbano (Partita speciale 1), ma deve essere realizzato con un atto di aggiornamento
    al Catasto Fabbricati, nel quale i beni immobili correlati allo stesso Ente Urbano
    proseguiranno la loro “conservazione”.


    31 Cfr. anche la precedente nota n. 11.
    32 Se nell’atto di aggiornamento sono presenti ulteriori operazioni per le quali è previsto l’utilizzo del Tipo
    Mappale, la categoria da utilizzare è il Tipo di Frazionamento e Mappale (“FM”).


    14

    Infatti, si ricorda che l’elaborato planimetrico - adottato nell’ottica di consentire
    una migliore lettura della mappa per le particelle edificate e di fornire uno strumento più
    efficiente ai fini civilistici per l’individuazione di porzioni di beni che, pur non avendo
    rilevanza di unità immobiliare, possono formare oggetto di trasferimento di diritti - ha
    sostanzialmente la finalità di individuare, nell’ambito del lotto edificato e per ogni piano
    dell’edificio, oltre alle unità immobiliari e agli immobili censiti ai soli fini della loro
    identificazione, anche le porzioni comuni e le aree scoperte o altre pertinenze comuni o
    esclusive presenti nell’edificio medesimo.

    Per procedere con il frazionamento di aree scoperte che costituiscono parte di un
    lotto edificato e censito al Catasto Terreni come Ente Urbano, quando le aree frazionate
    restano correlate al lotto edificato e quindi dichiarate al Catasto Fabbricati come bene
    comune a più unità immobiliari urbane, ovvero come corte esclusiva di una singola unità
    immobiliare del medesimo lotto, deve essere pertanto presentata una dichiarazione di
    variazione Docfa, con aggiornamento dell’elaborato planimetrico, avendo cura di
    indicare nella relazione tecnica lo scopo della presentazione del documento stesso.

    Del pari, l’elaborato planimetrico sarà utilizzato anche in caso di individuazione
    geometrica di nuove unità immobiliari - diverse da utilità comuni – a seguito di
    frazionamento di aree scoperte già rappresentate in elaborato planimetrico, in quanto ne
    è necessario il suo aggiornamento.

    Si evidenzia che nell’elaborato planimetrico possono essere indicate - da parte del
    professionista redattore dell’atto di aggiornamento - anche le quotature al fine di una
    migliore definizione delle aree ivi rappresentate, come previsto dalla Circolare n. 15 del
    29 luglio 1985. A tale riguardo, si precisa che, al fine di non degradare nel tempo la
    qualità informativa degli elaborati planimetrici, laddove questi siano oggetto di
    successivo aggiornamento, ogni eventuale quotatura già presente nell’elaborato
    originario dovrà essere sempre riproposta nel nuovo elaborato, precisando in tal caso in
    relazione tecnica che le quote espresse costituiscono semplice riporto di quelle già
    dichiarate nell’elaborato originario (ovviamente, quando queste non siano, invece, di
    nuova rilevazione/dichiarazione).

    Nelle figure seguenti sono rappresentate le due tipologie di quotatura ammesse
    (incrementale ovvero assoluta)33, da riportare nella sola scheda dell’elaborato
    planimetrico relativa al piano terra (ovvero il piano campagna rappresentato nella mappa
    catastale).


    33 La quotatura deve essere effettuata e rappresentata secondo le regole del disegno tecnico. L’unità di misura da
    utilizzare è il metro. Le linee di misura, se presenti, devono essere tracciate, per quanto possibile, all'esterno della
    figura, al fine di non interferire sulla leggibilità dei limiti delle singole unità immobiliari urbane ivi rappresentate.


    15

    Figura A1. Elaborato planimetrico non quotato prima del frazionamento

    Figura A2. Elaborato planimetrico non quotato dopo il frazionamento


    Figura A3. Elaborato planimetrico dopo il frazionamento con quotature incrementali


    16



    Figura A4. Elaborato planimetrico dopo il frazionamento con quotature assolute

    CASO B: Frazionamento di un’area scoperta da censire come strade
    pubbliche

    In questo caso, l’aggiornamento è finalizzato a frazionare una porzione dell’Ente
    Urbano originario con lo scopo di passarla alla destinazione “Strade pubbliche –
    cod. 302”
    34 e deve essere effettuato attraverso un atto di aggiornamento geometrico al
    Catasto Terreni, a cui deve seguire un atto di aggiornamento al Catasto Fabbricati per la
    variazione dei beni ivi censiti.

    L’atto di aggiornamento cartografico da utilizzare è il Tipo di Frazionamento,
    propedeutico ad un atto traslativo sui diritti reali o a un esproprio.

    La parte interessata inserisce quindi una dividente in mappa sulla particella
    originaria (ad esempio sulla particella numero “100”) censita come Ente Urbano, con il
    documento di aggiornamento cartografico. Con lo stesso documento, sono individuate
    quindi le due particelle derivate (ad esempio la numero “100” e la “AAA” - cfr. Figura
    B). Per la porzione ove insiste il fabbricato si conferma il numero della particella
    originaria (ossia “100”) in quanto già censita al Catasto Fabbricati, mentre l’altra


    34 La stessa procedura descritta in questo caso può essere utilizzata anche per passaggio alla destinazione “Acque
    Esenti da Estimo – cod. 300
    ”.
    Pertanto, nelle more dell’adeguamento della Relazione Tecnica Strutturata del Pregeo, il professionista dichiarerà
    nella Relazione Tecnica Libera che il frazionamento dell’ente urbano ricade nel CASO B – “Frazionamento di
    un’area scoperta da censire come strade pubbliche
    ”, ovvero nel CASO B – “Frazionamento di un’area scoperta
    da censire come acque esenti da estimo
    ”.


    17

    particella derivata (ossia la “AAA”) assumerà un nuovo identificativo e la destinazione
    “Relitto di ente urbano – cod. 450”.

    Ai fini del passaggio alla destinazione definitiva “Strade pubbliche – cod. 302”
    dovrà essere presentata dalla parte una dichiarazione di variazione di qualità colturale
    con Modello 26. In caso di esproprio, l’Ente espropriante presenterà una specifica
    istanza con la quale richiede di accorpare la particella derivata a partita speciale 5 –
    “Strade pubbliche”.

    L’operazione, come detto, deve essere completata con il necessario aggiornamento
    del Catasto Fabbricati (relativamente ai beni censiti nell’originaria particella “100”). In
    particolare, devono essere presentati i nuovi elaborati grafici (a seconda dei casi, scheda
    planimetrica e/o elaborato planimetrico), con la nuova definizione della corte esclusiva
    o del bene comune non censibile alle unità immobiliari urbane già censite, con
    decurtazione della particella ricaricata al Catasto Terreni. Detta nuova particella sarà
    indicata (“ex AAA”) come particella confinante sull’elaborato planimetrico.

    Come detto, in questo caso rientrano sia le cessioni volontarie che gli espropri.


    Figura B. Frazionamento per passaggio di porzione a strade

    CASO C: Frazionamento di un’area scoperta da censire con destinazione o
    qualità diversa da Ente Urbano

    In questo caso, la parte è interessata a ridefinire il lotto urbano e a censire la
    porzione residua in Catasto Terreni con una destinazione o qualità diversa da Ente
    Urbano. Nella relazione tecnica del Pregeo, il professionista indica che il frazionamento
    dell’ente urbano ricade nel CASO C – “Frazionamento di un’area scoperta da censire
    con destinazione o qualità diversa da Ente Urbano”.

    Rimane onere della parte procedere all’attribuzione della corretta
    qualità/destinazione, in sostituzione di “Relitto di ente urbano – cod. 450” creata


    18

    d’ufficio, mediante dichiarazione di variazione, da presentare in Catasto con il Modello
    26 o con la procedura Docte.

    Come richiamato in premessa, la parte può utilizzare il Tipo di Frazionamento
    (categoria “FR”) o il Tipo Mappale con Stralcio di Corte (categoria “SC”).


    Figura C. Frazionamento per ridefinizione del lotto urbano

    Anche in questo caso, l’operazione deve essere completata con il necessario
    aggiornamento del Catasto Fabbricati (relativamente ai beni censiti nell’originaria
    particella “100”). In particolare, devono essere presentati i nuovi elaborati grafici (a
    seconda dei casi, scheda planimetrica e/o elaborato planimetrico), con la nuova
    definizione della corte esclusiva o del bene comune non censibile alle unità immobiliari
    urbane già censite, con decurtazione della particella ricaricata al Catasto Terreni. Detta
    nuova particella sarà indicata (“ex AAA”) come particella confinante sull’elaborato
    planimetrico.

    CASO D: Frazionamento di un Ente Urbano per costituire un nuovo lotto
    urbano

    In questo caso, l’aggiornamento è finalizzato a frazionare una porzione dell’Ente
    Urbano originario con lo scopo di costituire un nuovo lotto urbano. Nel caso in cui la
    porzione frazionata dal lotto originario sia un’area scoperta, tale operazione è
    ordinariamente effettuata presentando un atto di aggiornamento geometrico al Catasto
    Terreni, nella cui relazione tecnica il professionista indica che il frazionamento dell’ente
    urbano ricade nel CASO D – “Frazionamento di un Ente Urbano per costituire un nuovo
    lotto urbano”
    .

    L’operazione deve essere completata con il necessario aggiornamento del Catasto
    Fabbricati (relativamente ai beni censiti nell’originaria particella “100”). In particolare,
    devono essere presentati i nuovi elaborati grafici (a seconda dei casi, scheda


    19

    planimetrica e/o elaborato planimetrico), con la nuova definizione della corte esclusiva
    o del bene comune non censibile alle unità immobiliari urbane già censite, con
    decurtazione della particella ricaricata al Catasto Terreni. Detta nuova particella sarà
    indicata (“ex AAA”) come particella confinante sull’elaborato planimetrico.

    Successivamente al ricarico della particella derivata al Catasto Terreni con
    attribuzione della destinazione cod. 450, il tecnico presenterà quindi un Tipo Mappale
    con il quale verrà costituito il nuovo lotto urbano, con contestuale creazione al Catasto
    Fabbricati di un immobile con destinazione “F/6 – Fabbricato in attesa di
    dichiarazione
    ”. Con successivo atto di aggiornamento Docfa, la parte provvederà alla
    dichiarazione al Catasto Fabbricati degli immobili ricadenti su detto nuovo lotto.

    Si precisa che, qualora la particella derivata mantenga un qualsivoglia legame con
    quella originaria, l’atto di aggiornamento geometrico non può essere presentato e il
    frazionamento dell’area urbana dovrà essere effettuato obbligatoriamente direttamente
    al Catasto Fabbricati, mediante presentazione di un atto di aggiornamento Docfa, con
    relativa identificazione e rappresentazione grafica (planimetrie e/o elaborato
    planimetrico) dei beni.


    Figura D. Frazionamento per accatastamento di area urbana (F/1) autonoma

    Qualora invece la porzione frazionata dal lotto originario sia un’area edificata,
    ferma restando comunque la necessità di aggiornamento al Catasto Fabbricati, non
    risulta ovviamente percorribile la procedura sopra delineata, atteso che le particelle
    derivate non possono essere ricaricate al Catasto Terreni con attribuzione della
    destinazione cod. 450.

    A tale riguardo, al fine di evitare la creazione di disallineamenti fra Catasto Terreni
    e Urbano, il frazionamento in più lotti urbani, contenenti distinti fabbricati ed aventi
    autonomo mappale, deve essere limitato a casi eccezionali, risultando tale operazione di
    carattere residuale nell’ambito del “Caso D” in esame.


    20

    In particolare, anche nell’ottica di prevenire una eccessiva parcellizzazione della
    mappa catastale, il frazionamento potrà essere direttamente effettuato con atto di
    aggiornamento geometrico qualora le particelle derivate abbiano una consistenza
    rilevante (ordinariamente non inferiore a 5.000 m2), come avviene, a titolo
    esemplificativo, nel caso di rigenerazione e completa riqualificazione di grandi aree
    urbane o industriali.

    Per quanto riguarda i frazionamenti di singoli fabbricati si rinvia al successivo
    Caso G.

    CASO E: Frazionamento di un’area scoperta ai fini di un trasferimento in un
    lotto limitrofo

    Nell’ambito del frazionamento di aree facenti parte di un lotto edificato già censito,
    qualora la porzione immobiliare derivata debba essere oggetto di un trasferimento ad
    altro lotto urbano, è necessario procedere alla predisposizione di un Tipo di
    Frazionamento (Pregeo), nella cui relazione tecnica il professionista indica che il
    frazionamento dell’ente urbano ricade nel CASO E – “Frazionamento di un’area
    scoperta ai fini di un trasferimento in un lotto limitrofo”
    .

    Con un atto di aggiornamento successivo la parte procede con la fusione della
    porzione così individuata con l’altro lotto attraverso un Tipo Mappale.

    Rimane onere della parte presentare idonei atti di aggiornamento al Catasto
    Fabbricati con riferimento a entrambi i lotti urbani trattati.

    Di contro, qualora si voglia identificare una porzione di lotto edificato già censito,
    nell’ottica di un trasferimento all’interno del medesimo lotto urbano, la sua costituzione
    deve essere effettuata direttamente mediante aggiornamento al Catasto Fabbricati (cfr.
    Caso A).


    Figura E. Frazionamento per trasferimento a lotto limitrofo


    21

    CASO F: Frazionamento di un fabbricato dalla propria corte

    Il frazionamento al Catasto Terreni del fabbricato dalla propria corte, già previsto
    dalla Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009 (cfr. Allegato 2, tipologia 15), può essere
    effettuato solo qualora vengano rispettate le regole generali indicate al paragrafo 2 della
    presente Circolare, vale a dire in caso di assenza di un qualsivoglia legame tra la
    particella derivata e il fabbricato.

    Pertanto, qualora la corte consenta l’accesso al fabbricato, costituendo quindi una
    utilità comune alle unità immobiliari ivi ricadenti, il predetto frazionamento non può
    essere effettuato con atto di aggiornamento geometrico al Catasto Terreni.

    Nella relazione tecnica del Tipo di Frazionamento (Pregeo), il professionista indica
    che la fattispecie ricade nel CASO F – “Frazionamento di un fabbricato dalla propria
    corte”
    .


    Figura F. Frazionamento di corte da fabbricato

    Rimane onere della parte presentare idonei atti di aggiornamento al Catasto
    Fabbricati con riferimento a entrambi i lotti urbani trattati.

    CASO G: Frazionamento di un fabbricato cielo/terra

    Ordinariamente, la suddivisione di un fabbricato cielo/terra è una variazione che
    afferisce il medesimo lotto urbano e deve essere pertanto effettuata mediante
    aggiornamento al Catasto Fabbricati.

    Infatti, per quanto attiene l’attribuzione dei numeri di mappa, gli Uffici devono
    attenersi a quanto stabilito dalla Istruzione per la formazione della mappa catastale e
    per l’impiego dei relativi segni convenzionali
    , con particolare riferimento a quanto
    previsto alla Tavola IX - “Rappresentazione di fabbricati e di altre costruzioni”. La
    suddetta istruzione contiene, tra l’altro, la formulazione delle regole per la
    rappresentazione rigorosa di tutti gli oggetti riportati nella mappa catastale, ovvero le


    22

    particelle, intese come porzioni di terreno continue appartenenti allo stesso possessore
    aventi la stessa qualità e classe di coltura e ubicate nello stesso comune, le strade, i corsi
    d’acqua, i fabbricati, ecc. Per quanto attiene le particelle sulle quali insistono fabbricati,
    coerentemente alla previsione contenute nella Istruzione I del 21 maggio 1942, recante
    le Norme per la rappresentazione dei fabbricati, si fa esplicito riferimento alla
    definizione di particella edilizia quale oggetto di rappresentazione cartografica.
    Pertanto, per quanto previsto al Capo II della predetta Istruzione, costituiscono nel loro
    insieme una particella edilizia, l’area coperta dal fabbricato e quella delle sue attinenze
    scoperte non disgiunte, allorché sull’una e sull’altra esistono, pro indiviso, i medesimi
    diritti di proprietà.

    Inoltre l’art. 13 del Decreto del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998, n. 28,
    recante il - Regolamento in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di
    produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale
    -, al comma 3 stabilisce
    che “i fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non
    sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno...
    ”. In
    coerenza con tale norma, da un lato non è prevista la rappresentazione cartografica delle
    aree pertinenziali dei fabbricati non delimitate, dall’altro, non sussiste esplicito obbligo
    di una distinta rappresentazione in mappa, quandanche le stesse aree pertinenziali siano
    invece materializzate sul terreno.

    Inoltre, sempre in tema di individuazione delle particelle edilizie, che con la
    Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4 del 29 ottobre 2009, è stato precisato che con
    l’elaborato planimetrico può provvedersi a frazionare le aree facenti parte di un lotto
    edificato e censito, sempre che le aree staccate restino correlate allo stesso lotto come
    bene comune non censibile, ovvero come corte esclusiva di una singola unità
    immobiliare.

    In definitiva, con specifico riferimento alla questione del frazionamento di
    fabbricati cielo/terra già accatastati, se l’atto di aggiornamento originariamente
    presentato riguardava l’accatastamento di costruzioni realizzate su area aventi la stessa
    intestazione catastale, con il tipo mappale è stato costituito un unico lotto. Infatti in tale
    ipotesi risultano soddisfatti i requisiti che attengono i caratteri di particella edilizia
    definiti dalla Istruzione I richiamata, in quanto l’intera costruzione presente nell’ambito
    del lotto costituito fa capo ad un’unica proprietà e tutte le unità costituite sono correlate
    al lotto edificato definito con il tipo mappale. In tale ipotesi, quindi, qualora sia
    intendimento della parte procedere ex post al frazionamento del fabbricato già
    accatastato, le singole unità immobiliari dovranno essere individuate con atto di
    aggiornamento al Catasto Fabbricati, attribuendo a ognuna di esse le esclusive
    pertinenze scoperte (es. villette a schiera).


    23

    Figura G1. Suddivisione interna del lotto urbano attraverso l’elaborato planimetrico (villette a schiera)

    Le richiamate disposizioni in materia di rappresentazione in cartografia dei
    fabbricati hanno previsto che ogni fabbricato debba appartenere ad un’unica particella
    catastale. Ferma restando tale regola generale, si può verificare il caso particolare di
    fabbricati adiacenti, già presenti in mappa e censiti in catasto, caratterizzati da tipologie
    costruttive differenti. In tale caso, ai sensi di quanto disposto dalla citata Istruzione del
    197035, la parte ha facoltà di chiedere l’attribuzione di un distinto mappale alla parte di
    fabbricato avente caratteristiche nettamente differenti da quelle del fabbricato
    principale, evidenziando debitamente nella Relazione tecnica del Pregeo che si ricade
    in tale fattispecie.

    Ne consegue che ogni atto di aggiornamento cartografico che frazioni un
    fabbricato e per il quale il tecnico non abbia dichiarato, per i fabbricati adiacenti, la
    sussistenza di caratteristiche costruttive differenti non può essere approvato. Ne
    consegue che, nell’ipotesi di intervenuta approvazione automatica, l’Ufficio provvederà
    al ripristino della situazione precedente.

    Si rileva, inoltre, che anche nel caso di frazionamento di fabbricati deve essere
    rispettato il principio generale secondo il quale non possono essere realizzati
    frazionamenti in cartografia se le porzioni derivate mantengono collegamenti con il lotto
    urbano originario. In particolare, non potranno essere presenti in una particella derivata
    pertinenze esclusive o beni comuni riferibili a una diversa particella. Per questi motivi,
    oltre alla sussistenza di caratteristiche costruttive differenti, nel frazionamento di un
    fabbricato cielo/terra mediante Pregeo deve essere opportunamente evidenziato in


    35 Cfr. Capitolo II, paragrafo 15, e Tavola IX dell’Istruzione per la formazione della mappa catastale e per
    l’impiego dei relativi segni convenzionali del 1970.


    24

    relazione tecnica, a pena di respingimento o annullamento dell’atto di aggiornamento,
    il rispetto del suddetto ulteriore requisito.

    Nella relazione tecnica dell’atto di aggiornamento geometrico, il professionista
    indica che il frazionamento richiesto ricade nella fattispecie – avente carattere residuale
    – prevista nel CASO G – “Frazionamento di un fabbricato cielo/terra”, solo quindi in
    caso di fabbricati o loro porzioni aventi caratteristiche architettoniche e costruttive
    proprie.

    In questo caso la destinazione della particella derivata non viene modificata
    d’ufficio, ferma restando comunque la necessità di presentare idonei atti di
    aggiornamento al Catasto Fabbricati con riferimento ai beni censiti in entrambi i
    fabbricati.

    Figura G2. Frazionamento di fabbricato

    Figura G3. Frazionamento di fabbricato con tipologia costruttiva differente con corte

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