• Provvedimento Agenzia Entrate del 18.04.2023 (131884/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 18.04.2023 (131884/2023)
  • Prot. n. 131884/2023



    Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri
    soggetti autorizzati

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    Dispone

    1 Definizioni
    1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

    a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale
    31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del
    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto
    dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma
    2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
    dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;

    c) per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile previa
    autenticazione digitale con credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad
    averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) per l’utilizzo dei
    servizi online disponibili e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione 730
    precompilata;

    d) per “dichiarazione 730 precompilata”, la dichiarazione dei redditi resa disponibile al
    contribuente in base all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

    e) per “CAF”, i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e)
    e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    f) per “professionista abilitato”, un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e
    degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 o nell'Albo
    dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato
    la comunicazione all’Agenzia delle entrate per l’esercizio della facoltà di rilasciare il
    visto di conformità ai sensi dell’articolo 21 del decreto 31 maggio 1999, n. 164;

    g) per “sostituto di imposta”, il datore di lavoro o l’ente pensionistico;

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    h) per “Cassetto fiscale” la sezione dell’area riservata nella quale ciascun utente può
    consultare le proprie informazioni fiscali;

    i) per “persona di fiducia”, la persona fisica che è abilitata, su istanza di altre persone
    fisiche e nell’interesse di queste ultime, ad utilizzare i servizi online disponibili nell’area
    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, tra questi, le funzionalità, riferite
    alla dichiarazione precompilata. La persona di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio
    dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;

    j) per “interessato”, la persona fisica nel cui interesse la persona di fiducia utilizza i servizi
    online disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, tra
    questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata.


    2 Soggetti destinatari della dichiarazione 730 precompilata

    2.1 Sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti che hanno
    percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati
    indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle
    indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle
    imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
    dicembre 1986, n. 917 nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo
    13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.


    3 Dichiarazione 730 precompilata e altri dati oggetto dell’accesso

    3.1 Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati,
    a partire dal 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo),
    accedono ai seguenti documenti:

    a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;
    b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili

    presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti
    nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1).


    3.2 L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei

    seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi
    da soggetti terzi:

    ? quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
    ? premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per

    assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
    ? contributi previdenziali e assistenziali;
    ? contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o

    familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    ? spese sanitarie e relativi rimborsi;
    ? spese veterinarie;
    ? spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e

    specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    ? contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    ? spese funebri;
    ? spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi

    finalizzati al risparmio energetico;
    ? spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

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    ? erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione
    sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la
    tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e
    paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo
    statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

    ? spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    ? spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
    ? detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto-

    legge 19 maggio 2020, n. 34;
    ? rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la

    Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di
    adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente
    autorizzato;

    ? oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione
    precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla
    dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    3.3 Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche
    se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate
    individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base
    delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le
    Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti
    dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle
    comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi di cui al precedente punto 3.2 non è
    individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni
    dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta
    fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è
    riportato nell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b) sia del familiare
    fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta
    fiscalmente a carico.

    Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta
    dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere
    considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso
    o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a
    carico.

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    4 Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate
    4.1 Accesso da parte del contribuente

    4.1.1 Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1 attraverso le
    funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei
    seguenti strumenti di autenticazione:

    ? Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del
    Codice dell’amministrazione Digitale;

    ? Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del Codice
    dell’amministrazione Digitale;

    ? Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad
    utilizzarle;

    ? Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS (per i soggetti individuati nella
    circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021).

    4.1.2 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area
    riservata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le
    seguenti operazioni:

    - visualizzazione e stampa;
    - accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti

    nella dichiarazione, e invio;
    - annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati

    oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la
    dichiarazione già inviata;

    - versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già
    compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di
    addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto
    6.7;

    - indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale
    accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;

    - consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione
    presentata;

    - consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa
    disponibile la dichiarazione 730 precompilata.


    4.1.3 Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria

    dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica e/o un
    numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita
    sezione della propria area riservata.

    4.1.4 Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia, per
    l’accesso ai servizi online dell’Agenzia, anche per effettuare le operazioni di cui al
    punto 4.1.2 nel proprio conto interesse. A tal fine la persona di fiducia accede all’area
    riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se
    operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica. Ogni persona
    può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata quale
    persona di fiducia al più da tre persone. Qualora una persona sia stata disabilitata per
    tre volte nell’anno solare, per quell’anno non potrà essere ulteriormente abilitata come

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    persona di fiducia Tale modalità di accesso non si applica ai sostituti d’imposta, ai
    CAF e ai professionisti abilitati che accedono nel rispetto di quanto previsto al punto
    4.2. Se la persona di fiducia ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita al
    soggetto interessato oppure ha iniziato a modificarla, il soggetto interessato può
    comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al punto 3.1, ma non può
    effettuare le altre operazioni di cui al punto 4.1.2. Nel proprio cassetto fiscale il
    soggetto interessato può comunque consultare le comunicazioni, le ricevute, la
    dichiarazione presentata e il nominativo della persona di fiducia alla quale è stata resa
    disponibile la dichiarazione 730 precompilata. L’abilitazione della persona di fiducia
    ha validità fino al 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell'istanza. Tale
    termine non può essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
    in cui l’abilitazione è attivata. Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il
    31 dicembre dell’anno in cui è attivata.

    4.1.5 Il modulo per la richiesta dell’abilitazione (ovvero della disabilitazione) di cui al punto
    precedente, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17/04/2023,
    disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, è presentato:

    a) dal soggetto interessato:

    1) mediante una specifica funzionalità web messa a disposizione, a partire dal
    20 aprile 2023, all’interno dell’area riservata, nella sezione “Profilo
    utente/Autorizzazione soggetti terzi”;

    2) in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) dalla casella
    assegnata all’interessato o alla persona di fiducia (a ciò appositamente
    autorizzato), inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia
    delle entrate; in tal caso il modulo è sottoscritto con firma digitale, oppure,
    se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può
    esserne inviata la copia per immagine corredata della copia del documento
    di identità dell’interessato;

    3) presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate,
    presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con
    firma autografa, con copia del documento di identità dell’interessato;

    4) tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione
    “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
    secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato
    cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al
    documento di identità dell’interessato. A conclusione dell’appuntamento,
    l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in
    allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta
    elettronica ordinaria all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato, o, in
    alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del documento
    analogico corredata della copia del proprio documento di identità.

    b) dalla persona di fiducia, se l’interessato è impossibilitato a operare come
    indicato alla precedente lettera a) punto 3 a causa di patologie, presentando il
    modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato,
    esclusivamente recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia
    delle entrate, allegando copia del documento di identità dell’interessato e della
    persona di fiducia, nonché un’attestazione dello stato di impedimento
    dell’interessato rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di

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    famiglia dell’interessato o suoi sostituti). Qualora l’interessato sia ricoverato,
    anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale,
    l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge,
    della struttura stessa. Le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal
    medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito
    internet dell’Agenzia delle entrate.


    Il modulo per la richiesta di disabilitazione della persona di fiducia, allegato al
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17/04/2023 disponibile sul sito internet
    dell’Agenzia delle entrate, può essere presentato dall’interessato, dal suo
    rappresentante legale o dai suoi eredi. Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal
    rappresentante legale o dall’erede è necessario allegare al modulo la documentazione
    attestante tale condizione. La disabilitazione, a tutela dell’interessato, anche qualora
    lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, può essere eseguita d’ufficio.


    4.1.6 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di erede, effettuano

    le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie credenziali di cui al punto
    4.1.1, purché appositamente abilitati.

    4.1.7 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di rappresentanti o
    per conto di persone legalmente incapaci, compresi i minori, effettuano le operazioni
    di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie credenziali di cui al punto 4.1.1, purché
    abilitati all’accesso ai servizi on line disponibili nell’area riservata.

    4.1.8 Il tutore, l’amministratore di sostegno o il curatore speciale per ottenere l’abilitazione
    di cui al punto precedente, in caso di prima nomina, può inviare il modulo di richiesta,
    allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17/04/2023 disponibile sul
    sito internet dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure come
    copia per immagine di documento analogico sottoscritto con firma autografa, tramite
    il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata. Il
    modulo di richiesta sottoscritto con firma digitale può essere inviato in allegato ad un
    messaggio di posta elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione Provinciale
    dell’Agenzia delle entrate. In tal caso, qualora il modulo di richiesta sia compilato in
    formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per
    immagine del documento analogico, unitamente alla copia del documento d'identità
    del tutore/amministratore di sostegno/curatore speciale. In alternativa, può recarsi
    personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed
    esibire il modulo in originale con la relativa documentazione attestante la propria
    condizione di tutore/amministratore di sostegno/curatore speciale. Qualora la richiesta
    e la documentazione siano documenti informatici firmati digitalmente, gli stessi
    possono essere trasmessi con un messaggio di posta elettronica ordinaria (e-mail)
    inviato all’indirizzo di posta elettronica di una Direzione Provinciale o di un ufficio
    territoriale dell’Agenzia delle entrate. Alla scadenza, la richiesta di rinnovo
    dell’abilitazione può essere inviata all’ufficio anche con semplice email fornendo gli
    estremi dell’istanza già depositata in occasione della prima richiesta (o allegando il
    provvedimento già depositato in ufficio) e la copia del documento di identità del
    tutore/amministratore di sostegno/curatore speciale.

    4.1.9 Il genitore per ottenere l’abilitazione di cui al punto 4.1.7 può inviare il modulo di
    richiesta, allegato al provvedimento del 17/04/2023 disponibile sul sito internet
    dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure come copia per
    immagine di documento analogico sottoscritto con firma autografa, insieme alla copia

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    del documento di identità del minore, tramite il servizio on line “Consegna documenti
    e istanze”, disponibile nell’area riservata. Il modulo di richiesta sottoscritto con firma
    digitale può essere inviato anche come allegato ad un messaggio di posta elettronica
    certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. In
    tal caso, qualora il modulo di richiesta sia compilato in formato cartaceo e sottoscritto
    con firma autografa, può essere inviato come copia per immagine di documento
    analogico, unitamente alla copia del documento d'identità del genitore. In alternativa,
    può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle
    entrate e consegnare il modulo corredato della copia di un documento di identità del
    minore.

    4.1.10 L’erede per ottenere l’abilitazione di cui al punto 4.1.6 dichiara, ai sensi del DPR n.
    445/2000, la propria condizione di erede tramite l’apposito servizio “Autorizzazioni
    soggetti terzi” disponibile nell’area riservata. In alternativa, l’erede può inviare la
    richiesta sottoscritta con firma digitale come allegato ad un messaggio di posta
    elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle
    entrate. In tal caso, qualora la richiesta sia compilata in formato cartaceo e sottoscritta
    con firma autografa, può essere inviata come copia per immagine di documento
    analogico, unitamente alla copia del documento d'identità dell’erede. Infine, l’erede
    può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle
    entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di erede o una
    dichiarazione sostitutiva con la quale attesta la propria condizione. Se un erede,
    autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla
    persona deceduta oppure ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati all’accesso
    possono comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al punto 3.1, ma non
    possono effettuare le altre operazioni di cui al punto 4.1.2.

    4.1.11 Le abilitazioni di cui ai punti 4.1.8, 4.1.9 e 4.1.10 hanno validità fino al 31 dicembre
    dell’anno in cui sono rilasciate, salvo quanto previsto ai punti 4.1.12 e 4.1.13.

    4.1.12 Se il genitore ha presentato in nome e per conto del figlio la dichiarazione precompilata
    nell’anno precedente, utilizzando lo specifico servizio web disponibile sul sito internet
    dell’Agenzia delle entrate, e se il figlio è ancora minorenne, l’accesso è autorizzato
    anche per l’anno corrente.

    4.1.13 Se l’erede è stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata
    nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.



    4.2 Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato

    4.2.1 Requisiti per l’accesso

    4.2.1.1 Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato
    accede ai documenti di cui al punto 3.1, con riferimento ai contribuenti per i quali i
    sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la
    Certificazione Unica, previa acquisizione della delega di cui al punto 5.

    4.2.1.2 Il sostituto d’imposta accede ai documenti di cui al punto 3.1 solo se dalla
    Certificazione Unica, relativa all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la
    dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed
    esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini

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    all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si
    riferisce la dichiarazione 730 precompilata.

    4.2.2 Modalità di accesso

    4.2.2.1 Per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 i sostituti d’imposta possono avvalersi
    dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di
    cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
    1998, n. 322, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi
    dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
    del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento). In tal caso, i sostituti d’imposta
    conservano la delega di cui al punto 5 e consegnano al soggetto incaricato una richiesta
    sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie
    delle deleghe di cui al punto 5. Ai fini dell’acquisizione della delega di cui al punto 5,
    i sostituti d’imposta informano i contribuenti sostituiti che intendono avvalersi degli
    incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
    22 luglio 1998, n. 322.

    4.2.2.2 I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori
    incaricati, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952
    del 10 giugno 2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate,
    mediante apposito servizio reso disponibile all’interno dell’area riservata del sito
    internet dell’Agenzia delle entrate.

    4.2.2.3 L’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 è consentito fino al 10 novembre
    effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.

    4.2.3 Richiesta tramite file

    4.2.3.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
    accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione
    all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline
    per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file
    contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti di cui al punto
    3.1, per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega di cui al punto 5.

    4.2.3.2 Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia
    delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente
    provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle
    entrate.

    4.2.3.3 Nel file inviato sono indicati i seguenti dati:
    ? codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista

    abilitato);

    ? codice fiscale del soggetto incaricato nell’ipotesi di cui al punto 4.2.2.1;

    ? l’elenco dei documenti richiesti di cui al punto 3.1, contenente, per ciascun
    contribuente, i seguenti elementi:

    o codice fiscale del contribuente;

    o reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di
    liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi
    Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale
    viene richiesta la dichiarazione precompilata;

    o importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del
    modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi

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    all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
    dichiarazione precompilata;

    o in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se
    con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene
    richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato
    la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;

    o numero e data della delega di cui al punto 5;

    o tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

    In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste
    di accesso tramite file anche i seguenti dati:

    o codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del
    contribuente delegante;

    o modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).

    La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul
    sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Esclusivamente in caso di delega conferita al CAF nelle modalità di cui al punto 5.3,
    le richieste di accesso tramite file devono contenere:

    o il codice fiscale del soggetto richiedente;
    o il codice fiscale del contribuente.


    4.2.3.4 Entro 3 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute

    dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate un file, identificato dallo
    stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate,
    contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la
    relativa diagnostica.

    4.2.3.5 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al
    punto 4.2.3.4, non sono consegnati i documenti di cui al punto 3.1 per i soggetti
    segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di
    cui ai precedenti punti 4.2.3.2 e 4.2.3.3, contenente i dati corretti.

    4.2.3.6 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di
    un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto 4.2.3.4, della richiesta che
    si intende annullare.

    4.2.3.7 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 2 maggio, i documenti di cui al
    punto 3.1 sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’area riservata del
    sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro 3 giorni dalla data della richiesta. Per le
    richieste regolarmente pervenute entro il 1° maggio, i documenti di cui al punto 3.1 sono
    resi disponibili entro 3 giorni a partire dal 2 maggio. Contestualmente è reso disponibile:
    ? l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730

    precompilata;

    ? l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione 730
    precompilata.

    10

    4.2.3.8 I documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di
    cui all’allegato B.

    4.2.3.9 Entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili i documenti di
    cui al punto 3.1, l’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellarli dall’area riservata del
    sito internet.

    4.2.3.10 In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione 730 precompilata dopo il 2
    maggio, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di
    cui al punto 3.1 un apposito avviso nella sezione Ricevute dell’area riservata del sito
    internet dell’Agenzia delle entrate, affinché possa effettuare una nuova richiesta con
    le modalità descritte nei punti precedenti.


    4.2.4 Richiesta via web

    4.2.4.1 I CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei
    documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità
    rese disponibili all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
    entrate, previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate dall’Agenzia delle
    entrate ovvero con una CNS, una CIE o un’identità SPID, fornendo i seguenti dati del
    contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata:

    o codice fiscale del contribuente;

    o reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di
    liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi
    Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale
    viene richiesta la dichiarazione precompilata;

    o importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del
    modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi
    all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
    dichiarazione precompilata;

    o in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se
    con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene
    richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato
    la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;

    o numero e data della delega di cui al punto 5;

    o tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

    In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste
    di accesso via web anche i seguenti dati:

    o codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del
    contribuente delegante;

    o modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).

    In caso la delega di cui al presente punto sia stata conferita al CAF nelle modalità di
    cui al punto 5.3, le richieste di accesso via web devono contenere esclusivamente il
    codice fiscale del contribuente.


    4.2.4.2 I CAF possono accedere ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti

    in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. Le modalità tecniche di accesso

    11

    sono disciplinate da apposite convenzioni tra l’Agenzia delle entrate e i CAF e
    comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie di seguito indicate:
    ? i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati dai CAF con il proprio

    sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né
    indirettamente per via informatica;

    ? l’accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi del CAF realizzati
    per le finalità espresse nel presente provvedimento;

    ? i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni al CAF, ad eccezione delle
    società di servizi e degli intermediari di cui il CAF si avvale per lo svolgimento
    dell’attività di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 1-bis, del
    decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i quali in tal caso
    assumono il ruolo di responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del
    Regolamento, con le rispettive responsabilità;

    ? in nessun caso è consentita l’esposizione dei servizi di cooperazione applicativa
    forniti verso l’esterno;

    ? la procedura di autenticazione dell’utente deve essere protetta dal rischio di
    intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno
    equivalente a quella offerta dal protocollo TLS1.2 esclusivo, chiavi RSA 2048 bit
    e cifrari basati su algoritmo AES;

    ? i CAF dovranno utilizzare proprie procedure, di carattere organizzativo o
    tecnologico, in grado di evidenziare eventuali anomalie nelle attività di accesso ai
    dati da parte degli utilizzatori designati. In tali circostanze, a seguito di una
    segnalazione prodotta dalle suddette procedure, essi dovranno procedere
    all’interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative
    atte ad evitare il blocco applicativo dei sistemi di cooperazione, dandone
    contestuale comunicazione all’Agenzia delle entrate;

    ? i CAF provvederanno a tracciare le operazioni concernenti la richiesta di accesso
    ai dati tramite il canale di cooperazione applicativa ed a conservarle secondo i
    requisiti di legge.


    4.2.4.3 Nelle richieste di accesso devono essere indicati i dati di cui al punto 4.2.4.1, il codice

    hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del contribuente delegante,
    nonché la modalità di sottoscrizione della delega.

    4.2.4.4 Le richieste di accesso ai dati riferite ai contribuenti che hanno conferito delega nelle
    modalità indicate al punto 5.3 sono effettuate indicando esclusivamente il codice
    fiscale del contribuente.

    4.2.4.5 I documenti di cui al punto 3.1, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale
    secondo le specifiche di cui al punto 4.2.3.8.

    4.2.4.6 In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione 730 precompilata dopo il 2
    maggio, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di
    cui al punto 3.1 un apposito avviso nella sezione Ricevute dell’area riservata del sito
    internet dell’Agenzia delle entrate, affinché possa effettuare una nuova richiesta con
    le modalità descritte nei punti precedenti.


    5 Delega per l’accesso

    5.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
    acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1, unitamente a
    copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in

    12

    formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve
    essere sottoscritta nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale.

    5.2 Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password
    personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo
    appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate al punto 5.1 è possibile
    per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.

    5.3 Le deleghe ai CAF possono essere conferite mediante documento informatico
    (deleghe digitali) sottoscritto dal contribuente con il processo di firma elettronica
    avanzata realizzato secondo i requisiti contenuti in apposita convenzione stipulata tra
    il CAF e l’Agenzia delle entrate.

    5.4 La delega per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 contiene le seguenti
    informazioni:

    ? codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;

    ? anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;

    ? data di conferimento della delega;

    ? indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730
    precompilata di cui al punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione
    dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).

    5.5 Se la delega è fornita dal genitore, dal rappresentante legale, dall’amministratore di
    sostegno, dal curatore speciale o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione 730
    precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona legalmente incapace o
    alla persona deceduta, il CAF o il professionista abilitato acquisisce anche idonea
    documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentate legale,
    amministratore di sostegno o erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice
    fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto l’accesso alla
    dichiarazione 730 precompilata, sia il codice fiscale e i dati anagrafici del
    contribuente delegante (genitore o rappresentate legale o amministratore di sostegno
    o erede).

    5.6 L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse
    modalità di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 ed ha un contenuto analogo a quello di cui ai
    punti 5.4 e 5.5.

    5.7 Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la
    dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea
    documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente
    all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata.

    5.8 Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe
    acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti salvo che la
    delega sia stata acquisita con le modalità di cui ai punti 5.2 o 5.3 e individuano uno o
    più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite

    13

    direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche
    di cui all'art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

    5.9 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro
    cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

    ? numero progressivo e data della delega;

    ? codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;

    ? estremi del documento di identità, o dell’identità digitale, del delegante.

    5.10 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai
    documenti di cui al punto 3.1 anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e
    dei professionisti abilitati. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia
    delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle
    dichiarazioni 730 precompilate. In tal caso, i sostituti d’imposta, i CAF e i
    professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica
    certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella
    gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma
    1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità
    civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

    5.11 Con riferimento ai CAF che utilizzano i servizi di cui al punto 4.2.4.2, ferme restando
    le previsioni di cui al punto 5.9, l’Agenzia delle entrate effettua i controlli anche
    mediante accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza alle deleghe e
    ai documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730
    precompilate. Le modalità tecniche di accesso sono disciplinate da apposite
    convenzioni tra l’Agenzia delle entrate e i CAF, nel rispetto comunque delle misure
    di sicurezza necessarie descritte al punto 4.2.4.2 del presente provvedimento.

    5.12 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili
    i documenti di cui al punto 3.1 tramite le apposite funzionalità presenti nell’area
    riservata di cui al punto 4, nonché consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile
    nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    6 Presentazione diretta della dichiarazione
    6.1 Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso di cui al punto 4.1, può inviare

    telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente
    all’Agenzia delle entrate a partire dall’11 maggio.

    6.2 L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della
    dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico,
    rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:

    ? la data di presentazione della dichiarazione;

    ? il riepilogo dei principali dati contabili.

    6.3 L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164 del
    1999, rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d’imposta
    che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati
    stessi.

    6.4 Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della
    dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al

    14

    contribuente mediante un avviso nell’area riservata nonché mediante la trasmissione
    di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail di cui al punto 4.1.3.

    6.5 Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della
    dichiarazione non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il
    sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite
    un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il
    codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di
    conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente
    con le modalità di cui al punto 6.4.

    6.6 Nei casi di cui ai punti 6.4 e 6.5 il contribuente può, alternativamente:

    ? presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili
    nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con la possibilità
    di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare
    l’assenza del sostituto con gli effetti di cui al punto 6.7;

    ? rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

    6.7 Per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta
    tenuto a effettuare il conguaglio ai sensi dell’articolo 51-bis, del decreto-legge 21
    giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i
    rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale
    delle dichiarazioni. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del periodo precedente
    emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con le modalità indicate
    nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche richiedendo
    l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

    6.8 In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro
    delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie
    dichiarazioni dei redditi. A tal fine, il soggetto che intende presentare la dichiarazione
    in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della
    propria dichiarazione, indica nell’area riservata il codice fiscale del coniuge che
    presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”. Quest’ultimo esprime
    il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area
    riservata, del codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di
    volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione
    precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel
    730 congiunto che viene reso disponibile nell’area riservata del dichiarante, il quale
    può procedere all’invio con le modalità di cui al punto 6.1 e seguenti.

    6.9 Per i contribuenti che presentano la dichiarazione per il tramite della persona di
    fiducia, secondo le modalità individuate dai punti 4.1.4 e 4.1.5, la relativa
    responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta
    dell’Amministrazione finanziaria resta in capo agli stessi.

    7 Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
    7.1 La sicurezza dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, di cui alle lettere a) e b)

    del punto 1.1, viene garantita dalla loro cifratura mediante l’adozione di meccanismi
    standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni. In risposta alle richieste
    pervenute tramite file, l’Agenzia delle entrate fornisce i dati di cui al punto 3.1 in un

    15

    file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le
    modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico ed al
    paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e
    successive modificazioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono
    assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, ponendo
    in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio
    informativo della fiscalità. L’utilizzo via web delle funzionalità per l’accesso diretto
    del contribuente alla dichiarazione precompilata di cui al punto 4.1.1, sarà possibile
    con le tipologie di browser più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete,
    che gli utenti possono aggiornare autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle
    minime richieste. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi
    all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto d’imposta, CAF e professionista
    abilitato, e predispone appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli
    accessi effettuati ai sistemi telematici. L’Agenzia delle entrate, inoltre, effettua
    verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull’idoneità delle misure di
    sicurezza adottate dal sostituto d’imposta, dal CAF e dal professionista abilitato,
    anche alla luce delle relazioni fornite ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 21
    novembre 2014, n. 175.

    Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato, in qualità di titolari del
    trattamento dei dati di cui al punto 3.1, si impegnano, con apposita dichiarazione di
    assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta - anche per il tramite di
    chiunque agisca sotto la loro autorità secondo quanto disposto dall’art. 29 del
    Regolamento, al rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento, nonché a non
    divulgare, comunicare, cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite. A tal fine,
    è stata prevista per la richiesta via web, di cui al punto 4.2.4 - immediatamente dopo
    la digitazione delle credenziali di autenticazione effettuata dal sostituto d’imposta,
    dal CAF e dal professionista abilitato e prima dell’effettivo accesso ai documenti di
    cui al punto 3.1 - l’introduzione di una maschera di “Avviso” per la formalizzazione
    dell’impegno di cui al punto precedente. La richiesta via web prevede inoltre la
    digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri del servizio.
    Analogo avviso è riportato nella richiesta prodotta via file. Il sostituto d’imposta, il
    CAF e il professionista abilitato, archiviano sui propri sistemi i documenti di cui al
    punto 3.1 scaricati tramite file, nel formato firmato, compresso e cifrato così come
    predisposti dall’Agenzia. Ciascuna sede secondaria del CAF visualizza
    esclusivamente i documenti di cui al punto 3.1 che ha richiesto tramite file; gli stessi
    dati possono essere acquisiti per via telematica anche dalla corrispondente sede
    principale.

    7.2 I CAF che accedono ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti in
    cooperazione applicativa adottano le misure di sicurezza necessarie descritte al punto
    4.2.4.2 del presente provvedimento e quelle previste nella convenzione di cui al punto
    5.10, che assumono il valore di prescrizioni ai sensi dell’art. 154 del Codice in materia
    di protezione dei dati personali con il provvedimento di parere favorevole al
    trattamento dei dati emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

    16

    8 Aggiornamento delle specifiche tecniche
    8.1 Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento

    saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    9 Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
    9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della

    predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 36 par.
    4 del Regolamento. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 116 del 13 aprile
    2023.



    Motivazioni

    L’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia
    delle entrate, entro il 30 aprile di ciascun anno, rende disponibile telematicamente la
    dichiarazione precompilata, relativa al periodo d’imposta precedente, ai titolari di redditi di
    lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),
    g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir.

    L’articolo 9 del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che con
    uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuati i termini e le
    modalità applicative delle disposizioni normative in materia di dichiarazione 730 precompilata
    (articoli da 1 a 8 del decreto).

    L’articolo 1, comma 3, del predetto decreto dispone, poi, che la dichiarazione
    precompilata sia resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici
    dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d’imposta che
    presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un professionista abilitato.

    Con il provvedimento del 23 febbraio 2015 è stata definita la platea dei contribuenti
    destinatari della dichiarazione precompilata per il primo anno di applicazione, in via
    sperimentale, delle citate disposizioni normative. In particolare, la dichiarazione precompilata
    è stata resa disponibile ai contribuenti per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso
    all’Agenzia delle entrate, nei termini, la Certificazione Unica e che hanno presentato, per l’anno
    d’imposta precedente, il modello 730 ovvero il modello Unico Persone Fisiche pur avendo i
    requisiti per la presentazione del modello 730.

    Con il medesimo provvedimento sono state stabilite, inoltre, le modalità tecniche per
    consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione
    precompilata.

    Con il provvedimento del 9 aprile 2018 è stato introdotto, in via sperimentale, l’accesso
    in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza da parte dei CAF che aderiscono alla
    sperimentazione.

    Con i provvedimenti del 12 aprile 2019, del 30 aprile 2020, del 7 maggio 2021 e del 19
    maggio 2022, nonché con il presente provvedimento, è stato integrato l’elenco degli oneri
    detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione della
    dichiarazione 730 precompilata.

    Con il presente provvedimento viene stabilito che la dichiarazione dei redditi
    precompilata è tra i servizi on line per i quali può essere designata una persona di fiducia. In

    17

    altri termini, il contribuente può designare una persona che, abilitata come disciplinato dal
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/04/2023, può accedere alla
    dichiarazione precompilata del contribuente, modificarla e presentarla nel suo interesse. In tale
    caso gli obblighi di sottoscrizione, di conservazione e di esibizione restano in capo
    all’interessato.

    Con il presente provvedimento, in via sperimentale per l’anno in corso, viene introdotta
    la delega digitale, un documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma
    elettronica avanzata proposta dal CAF. La firma elettronica avanzata è una procedura,
    dettagliata nella convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia delle entrate, all’interno della
    quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su
    un servizio web reso disponibile dall’Agenzia, utilizzando gli strumenti previsti all’art. 64 del
    Cad. Tale soluzione permette all’Agenzia di acquisire notizia della delega contestualmente al
    momento del conferimento.

    Per il resto sono confermate le disposizioni previste dal citato provvedimento del 9
    aprile 2018.

    Con riferimento alla modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti
    autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 precompilata, si è acquisito il parere favorevole
    del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del citato
    decreto.

    Tutti i richiami ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio
    2015, dell’11 aprile 2016, del 7 aprile 2017, del 9 aprile 2018, del 12 aprile 2019, del 30 aprile
    2020, del 7 maggio 2021 e del 19 maggio 2022 contenuti in altri provvedimenti o documenti di
    prassi si intendono riferiti anche al presente provvedimento.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203,
    del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3,
    lettera a); art. 73, comma 4).

    Statuto dell’Agenzia delle entrate.

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e
    disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni
    comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
    approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

    18

    Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi
    informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera
    mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
    adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
    aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità
    di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle
    attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.

    Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di
    trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
    a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

    Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164: regolamento recante norme per
    l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
    sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241.

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni
    legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei
    dati personali.

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale.

    Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
    dell’economia, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, legge 9 agosto
    2013, n. 98.

    Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di
    semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

    Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati
    personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 19 maggio 2022.

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 aprile 2023.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 18 aprile 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente

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