• Provvedimento Agenzia Entrate del 18.04.2023 (132123/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 18.04.2023 (132123/2023)
  • Prot. n. 2023/132123

    Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18
    novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla
    cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1. Ambito di applicazione del provvedimento

    1.1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai crediti d’imposta derivanti

    dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121,

    comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunicate all’Agenzia

    delle entrate entro il 31 marzo 2023 in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi

    di cui:

    a) all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus);

    b) all’articolo 119-ter citato decreto-legge n. 34 del 2020 (interventi finalizzati al

    superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche);

    c) all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

    (c.d. Sismabonus).

    2. Fruizione dei crediti residui in dieci rate annuali

    2.1. La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui al punto 1.1, non

    utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

    n. 241, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione,

    può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo

    a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile.

    2.2. La ripartizione di cui al punto 2.1 può essere effettuata per la quota residua delle rate dei

    crediti riferite:

    a) agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni

    per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al

    31 ottobre 2022, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettera a);

    b) agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate

    all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli

    interventi di cui al punto 1.1, lettera a), nonché dalle comunicazioni inviate fino al

    31 marzo 2023, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettere b) e c).

    2.3. Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione di cui al punto 2.1 può essere

    utilizzata esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di

    riferimento. Con apposita risoluzione sono istituiti specifici codici tributo per la fruizione

    delle nuove rate dei crediti d’imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione

    del modello F24. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere

    fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

    2.4. Le nuove rate dei crediti d’imposta risultanti dalla ripartizione di cui al punto 2.1 non

    possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

    3. Comunicazione all’Agenzia delle entrate

    3.1. Ai fini della ripartizione di cui al punto 2.1, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti

    comunica all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei

    successivi dieci anni e il relativo importo. La comunicazione può riferirsi anche solo a

    una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni

    potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali

    altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti dalle comunicazioni delle opzioni di

    cui al punto 2.2.

    3.2. La comunicazione di cui al punto 3.1 è inviata tramite il servizio web disponibile nell’area

    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione

    crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a

    decorrere dal 2 maggio 2023.

    3.3. A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione di cui al punto 3.1, tramite lo stesso

    servizio di cui al punto 3.2, può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario di

    cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

    n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del

    titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    prot. n. 92558 del 29 luglio 2013. In tale eventualità, il titolare dei crediti è avvisato

    tramite messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice

    Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso

    il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    3.4. I dati delle comunicazioni inviate possono essere consultati tramite un’apposita

    funzionalità disponibile nella “Piattaforma cessione crediti”.

    3.5. La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

    4. Trattamento dei dati

    4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.

    b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo

    9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, il quale prevede che, per gli

    interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e

    all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in

    deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del

    2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura

    inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono

    essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione

    prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate

    da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi

    dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente

    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il richiamato articolo 9, comma 4, del decreto-

    legge n. 176 del 2022, all’ultimo periodo, prevede che con provvedimento del Direttore

    dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative del medesimo comma 4.

    4.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

    all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L’Agenzia delle entrate si

    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

    sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del

    trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. I dati

    anagrafici oggetto del trattamento sono rappresentati dai codici fiscali del cessionario o

    del fornitore titolare dei crediti e dell’eventuale diverso soggetto che effettua la

    comunicazione (es. intermediario).

    4.3. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta ripartizione del credito in rate

    annuali e per verificare che l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 avvenga nei

    limiti dell’importo del credito disponibile.

    4.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e)

    del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

    trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali

    di accertamento e riscossione.

    4.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del

    Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da

    garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è

    stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga effettuata utilizzando il

    servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia

    (denominato “Piattaforma cessione crediti”), direttamente da parte del cessionario o del

    fornitore, oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del

    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

    delegato alla consultazione del Cassetto fiscale ai sensi del provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

    4.6. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

    interessati viene pubblicata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate

    e in particolare nella pagina di accesso al servizio web denominato “Piattaforma cessione

    crediti”.

    4.7. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione di cui al presente

    provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi

    dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato

    dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, prevede che per gli interventi di cui:

    ? agli articoli 119 (c.d. Superbonus) e 119-ter (interventi finalizzati al superamento e

    all'eliminazione di barriere architettoniche) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    ? all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d.

    Sismabonus),

    in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i

    crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate

    all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in

    dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti,

    previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del

    cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo

    3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota del

    credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non

    può essere richiesta a rimborso.

    Il citato comma 4 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

    siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni.

    Tenuto conto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni e dalle relazioni illustrativa e

    tecnica, con il presente provvedimento viene stabilito che:

    ? la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui trattasi, non utilizzata

    in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito

    successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo,

    decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;

    ? la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

    o agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni

    per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al

    31 ottobre 2022, relative al Superbonus;

    o agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate

    all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al

    Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative

    al Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di

    barriere architettoniche;

    ? ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere

    utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31

    dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente

    ripartita. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita

    negli anni successivi o richiesta a rimborso.

    Per usufruire delle disposizioni di cui al presente provvedimento, anche con riferimento a

    una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica

    all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci

    anni e il relativo importo.

    La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento

    disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la

    restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Si consideri, ad

    esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo

    Sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla

    in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà,

    alternativamente:

    ? stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la

    fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la

    restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo

    sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1°

    gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente

    rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà

    comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;

    ? attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e

    comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.

    La comunicazione è inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da

    parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.

    A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di

    un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22

    luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai

    sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio

    2013.

    La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013;

    Regolamento (UE) 2016/679;

    Articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

    Articoli 119, 119-bis e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    Articolo 9, comma 4, del decreto-legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

    Articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 18 aprile 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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