• Provvedimento Agenzia Entrate del 17.04.2023 (130859/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 17.04.2023 (130859/2023)
  • Prot. n. 130859/2023





    Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19
    maggio 2022 concernente l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da
    parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento

    Dispone

    1 Oggetto

    1.1 Il presente provvedimento innova e sostituisce la disciplina dettata dal
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio
    2022, con specifico riferimento all’istanza di abilitazione/disabilitazione delle
    persone di fiducia all’utilizzo dei servizi on line disponibili nell’area riservata
    dell’Agenzia delle entrate nell’interesse di altre persone fisiche.

    1.2 Restano ferme le previsioni del citato provvedimento n. 173217 relativamente
    all’abilitazione/disabilitazione dei rappresentanti legali (tutori, amministratori
    di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale)
    all’utilizzo dei servizi on line disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle
    entrate in nome e per conto dei rappresentati.

    1.3 Al presente provvedimento è allegato il modulo di richiesta di
    abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi on
    line
    (Allegato 1) che sostituisce quello allegato al provvedimento n. 173217.

    1.4 Eventuali aggiornamenti del modulo di cui al punto precedente e dei moduli di
    richiesta di abilitazione/disabilitazione ai servizi on line dei rappresentanti
    legali, allegati al provvedimento n. 173217, saranno pubblicati nell’apposita
    sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa
    comunicazione.

    2

    2 Definizioni

    2.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

    a) per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate
    accessibile previa autenticazione digitale;

    b) per “credenziali”, gli strumenti (codici e procedure) per l’identificazione
    digitale necessari ad accedere alla propria area riservata. I cittadini possono
    utilizzare esclusivamente quelli definiti all’articolo 64 del Codice
    dell’amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS);

    c) per “persona di fiducia”, la persona fisica che è abilitata, su istanza di altre
    persone fisiche e nell’interesse di queste ultime, ad utilizzare i servizi on
    line
    elencati al punto 4. La persona di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio
    dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;

    d) per “interessato”, la persona fisica nel cui interesse la persona di fiducia
    utilizza i servizi on line disponibili nell’area riservata.


    3 Ambito applicativo

    3.1 Il presente provvedimento riguarda le persone di fiducia di cui al punto 2.1, lett.
    c) che, accedendo all’area riservata con le proprie credenziali, utilizzano i
    servizi on line elencati al punto 4.

    4 Servizi

    4.1 La persona di fiducia può utilizzare tutti i servizi on line, sia di consultazione
    che dispositivi, disponibili nell’area riservata. In fase di prima applicazione
    sono disponibili i seguenti servizi:

    a) Dichiarazioni

    ? Dichiarazione precompilata

    b) Consultazioni e Ricerca

    ? Cassetto fiscale (ad eccezione della sezione in cui sono visibili le
    scelte “2, 5, 8 per mille”)

    ? Fatturazione elettronica – Le tue fatture (nell’ambito dei servizi di
    fatturazione elettronica per i consumatori)

    ? Stampa modelli F24
    ? Pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell’Agenzia
    ? Ricerca ricevute
    ? Ricerca identificativi dei file inviati
    ? Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia
    ? Ricerca documenti

    3

    ? Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri
    immobili

    ? Interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie
    ? Altre comunicazioni


    c) Istanze, comunicazioni e certificati

    ? Duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino del codice fiscale

    d) Servizi di utilità e verifica

    ? Comunica e gestisci i tuoi contatti
    ? Controlla PIN
    ? Ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza)
    ? Ripristina Ambiente di sicurezza

    5 Durata

    5.1 L’abilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi on line scade il 31
    dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell’istanza. Tale termine non può,
    in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a
    quello in cui l’abilitazione è attivata.

    5.2 Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in
    cui è attivata.


    6 Modalità di presentazione dell’istanza di abilitazione/disabilitazione all’utilizzo
    dei servizi on line

    6.1 Ai fini dell’abilitazione ovvero della disabilitazione della persona di fiducia
    all’utilizzo dei servizi on line, l’interessato presenta istanza mediante la
    funzionalità web di cui al successivo punto 6.1.1, lett. a), oppure compila e
    sottoscrive il relativo modulo. Ogni persona può designare una sola persona di
    fiducia. Ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da
    tre persone. Qualora una persona sia stata disabilitata per tre volte nell’anno
    solare, per quell’anno non potrà essere ulteriormente abilitata come persona di
    fiducia.

    6.1.1 L’istanza è presentata dall’interessato:

    a) mediante una specifica funzionalità web, disponibile all’interno dell’area
    riservata dal 20 aprile 2023;

    b) ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate
    inviando il modulo in allegato ad un messaggio di posta elettronica
    certificata (PEC) dalla casella assegnata all’interessato o alla persona di
    fiducia (a ciò appositamente autorizzata); in tal caso il modulo è
    sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e

    4

    sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per
    immagine, corredata della copia del documento di identità
    dell’interessato;

    c) presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate
    presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con
    firma autografa, unitamente alla copia del documento di identità
    dell’interessato;

    d) tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione
    “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
    secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in
    formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video,
    unitamente al documento di identità dell’interessato. A conclusione
    dell’appuntamento, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma
    digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica
    ordinaria all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato o, in alternativa,
    può inviarne a quest’ultimo la copia per immagine, corredata della copia
    del proprio documento di identità.

    6.1.2 Qualora l’interessato sia impossibilitato ad operare come indicato nella
    lett. c) di cui al punto precedente a causa di patologie, il modulo in
    originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, è presentato
    dalla persona di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi Ufficio
    territoriale dell’Agenzia delle entrate, corredato dalla copia del documento
    di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché
    dall’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal
    medico di medicina generale (il medico di famiglia dell’interessato o suoi
    sostituti). Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente,
    presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere
    rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa.
    Le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal medico non
    possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito
    internet dell’Agenzia delle entrate.


    7 Disabilitazione

    7.1 L’istanza di disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line può essere presentata,
    oltre che dall’interessato, dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi. Nel
    caso in cui l’istanza sia presentata dal rappresentante legale o dall’erede è
    necessario allegare la documentazione attestante tale condizione.

    7.2 A tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a
    presentare l’istanza di cui al punto precedente, la disabilitazione può essere
    eseguita d’ufficio.

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    8 Utilizzo dei servizi on line da parte della persona di fiducia

    8.1 Una volta che l’istanza di abilitazione è stata accolta, al fine di utilizzare i
    servizi on line per l’interessato, la persona di fiducia accede all’area riservata
    con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) ed opera seguendo le indicazioni
    riportate nella specifica sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.


    9 Obblighi di sottoscrizione, conservazione ed esibizione dei documenti

    trasmessi

    9.1 Come precisato al punto 2.1, la persona di fiducia è abilitata ad utilizzare i
    servizi on line su istanza e nell’interesse di altra persona fisica. Pertanto, in
    caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la
    relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su
    richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo all’interessato.


    10 Trattamento dei dati personali

    10.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6,
    par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia
    di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
    196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente
    provvedimento.

    10.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati per
    le attività previste dal presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., designato quale
    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
    (UE) n. 2016/679.

    10.3 Le informazioni utilizzate ai fini del presente provvedimento sono trattate
    dall’Agenzia delle entrate esclusivamente per le finalità stabilite, secondo i
    principi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto
    legislativo n. 196 del 2003. Il trattamento dei dati avviene al fine di consentire
    ai soggetti interessati di presentare l’istanza di abilitazione/disabilitazione delle
    persone di fiducia all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate.

    10.4 Le categorie di dati personali trattate attraverso il modulo allegato al presente
    provvedimento sono descritte nell’informativa sul trattamento dei dati
    personali ad esso allegata.

    10.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.
    1, lett. e), del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva

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    i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle
    proprie attività istituzionali.

    10.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f),
    del Regolamento (UE) n. 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in
    maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
    autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modulo allegato al
    presente provvedimento venga effettuata esclusivamente mediante le modalità
    descritte nel medesimo provvedimento.

    10.7 Su tale trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d’impatto (DPIA)
    prevista dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.

    11 Sicurezza

    11.1 I sistemi utilizzati garantiscono un adeguato livello di sicurezza per la
    protezione dei dati.

    11.2 La sicurezza dell’utilizzo dei servizi disponibili nell’area riservata è garantita
    mediante l’adozione di meccanismi di identificazione standard e di protocolli
    di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Data la specificità dei dati
    e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema
    informativo della fiscalità, ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza
    fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L’utilizzo
    via web delle funzionalità elencate al punto 4 sarà possibile con le tipologie di
    browser più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti
    possono aggiornare autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle minime
    richieste.

    11.3 La consultazione sicura dei servizi on line disponibili nell’area riservata è
    garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione,
    autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione.

    11.4 L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati da parte
    di ciascuna persona di fiducia, con indicazione dei tempi e della tipologia di
    operazioni svolte e predispone appositi strumenti di monitoraggio e analisi
    periodica degli accessi.



    Motivazioni

    Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio
    2022 ha disciplinato le modalità per richiedere ed ottenere l’abilitazione ad operare,
    nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche.
    La procedura descritta nel citato provvedimento interessa, oltre i rappresentanti legali
    (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la
    responsabilità genitoriale) anche le persone di fiducia.

    7

    Limitatamente a questi ultimi soggetti, al fine di agevolare ulteriormente l’accesso e
    la fruizione dei servizi on line da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei
    sistemi telematici o con scarse competenze informatiche, il presente provvedimento
    semplifica l’iter procedimentale per richiedere e ottenere la richiamata abilitazione.
    A tal fine, al presente provvedimento è allegato un nuovo modulo di richiesta di
    abilitazione/disabilitazione ai servizi on line per le persone di fiducia (Allegato 1).
    Tra le principali novità si segnala, innanzitutto, la possibilità che l’istanza sia
    presentata dall’interessato mediante una specifica funzionalità web disponibile
    all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal
    20 aprile 2023, che sostituisce l’invio del modulo attraverso il servizio on line
    “Consegna documenti e istanze”, previsto dal provvedimento n. 173217. Inoltre,
    l’istanza può essere presentata anche tramite il servizio on line di videochiamata.
    Con riferimento, poi, alla documentazione da allegare qualora l’interessato, a causa di
    patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi Ufficio
    territoriale dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che per medico di medicina
    generale (tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell’interessato) si intende non
    solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto.
    Peraltro, al fine di tener conto dei casi in cui l’interessato sia ricoverato, anche
    temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, si riconosce la possibilità
    che un medico della struttura stessa, per legge autorizzato, ne possa attestare lo stato
    di impedimento.
    Sempre nell’ottica della semplificazione e considerato che, in qualsiasi momento, può
    essere presentata l’istanza di disabilitazione, viene consentito di ampliare la durata
    dell’abilitazione delle persone di fiducia, prevedendo che la stessa scada il 31 dicembre
    dell’anno indicato dall’interessato nel relativo modulo ovvero, se non è indicato alcun
    termine, il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. Il termine indicato dall’interessato
    non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a
    quello in cui l’abilitazione è attivata. In tal modo, si agevolano quelle situazioni che
    presentano un certo grado di stabilità nel tempo, evitando ai soggetti interessati di
    dover presentare annualmente la richiesta di abilitazione.
    Infine, poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro
    soggetto, il presente provvedimento precisa che, in caso di trasmissione di
    dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di
    sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione
    finanziaria resta in capo all’interessato.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
    comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4.
    ? Statuto dell’Agenzia delle entrate.
    ? Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.

    8

    ? Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    ? Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice
    dell’amministrazione digitale”.
    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
    recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
    redditi”.
    ? Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
    disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
    amministrativa.
    ? Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di
    sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
    dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
    ? Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di
    semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
    dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
    sistema di gestione delle dichiarazioni”.
    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
    concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle
    imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
    all’imposta sul valore aggiunto.
    ? Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in
    materia di “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”.
    ? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
    protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10
    agosto 2018, n. 101.
    ? Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
    dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 17 aprile 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente

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