• Provvedimento Agenzia Entrate del 05.04.2023 (120706/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 05.04.2023 (120706/2023)


  • Prot. n. 120706/2023

    Approvazione del modello di comunicazione relativa all’agevolazione prevista per i

    soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del

    comune di Lampedusa e Linosa dall’art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 14

    agosto 2020, n. 104, come modificato dall’art. 10, commi 9 e 10, del decreto legge 29

    dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.

    14. Modalità e termini di presentazione della comunicazione



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento


    Dispone

    1. Approvazione del modello di comunicazione relativa all’agevolazione prevista per

    i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio

    del comune di Lampedusa e Linosa.

    1.1 È approvato il modello di comunicazione relativa all’agevolazione prevista per i

    soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio

    del comune di Lampedusa e Linosa, unitamente alle relative istruzioni, da

    presentare ai sensi dell’articolo art. 42-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 14

    agosto 2020, n. 104, come modificato dall’art. 10, commi 9 e 10, del decreto legge

    29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio

    2023, n. 14.

    1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1 deve essere presentata dai soggetti che

    intendono avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del

    decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’art. 10, commi 9 e 10,

    2

    del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 24 febbraio 2023, n. 14.

    1.3 La comunicazione di cui al punto 1.1 è composta dal frontespizio e dai quadri A,

    B, C, D ed E, contenenti i dati relativi all’ammontare dovuto, all’importo versato

    e all’importo da versare per ciascun tributo, ritenuta, contributo previdenziale ed

    assistenziale e premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le

    malattie professionali.

    1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    2. Reperibilità del modello

    2.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle

    entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Al fine

    di consentire una maggiore leggibilità della comunicazione, la stessa deve essere

    compilata utilizzando il modello in formato editabile reso disponibile

    gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

    3. Modalità e termini di presentazione della comunicazione

    3.1 La comunicazione deve essere presentata dal 7 aprile al 30 giugno 2023.

    3.2 La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente o tramite

    un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

    3.3 La comunicazione sottoscritta con firma digitale o la copia analogica della

    comunicazione sottoscritta con firma autografa deve essere inviata tramite il

    servizio Consegna documenti e istanze disponibile nell’area riservata del sito

    internet dell’Agenzia. A tal fine l’utente seleziona – nella sezione Motivazione –

    la categoria e la voce Agevolazione versamenti Lampedusa e Linosa DL

    198/2022. La comunicazione è automaticamente indirizzata alla Direzione

    provinciale di Agrigento. La comunicazione sottoscritta così trasmessa va

    comunque conservata ed esibita a richiesta dell’Agenzia.

    3

    3.4 La presente comunicazione deve essere inviata da coloro che non hanno

    presentato la prima comunicazione entro il 21 dicembre 2020, ovvero da coloro

    che l’hanno presentata ma non hanno adempiuto interamente agli obblighi di

    versamento. Inoltre, in caso di errore o di integrazione, è possibile presentare la

    presente comunicazione, in sostituzione di quella precedentemente inviata.

    L’ultima comunicazione trasmessa, entro il termine indicato al punto 3.1,

    sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

    4. Comunicazioni contenenti dati di competenza dell’INPS e dell’INAIL

    4.1 Le comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate nelle quali sono compilati

    i quadri C (Inps) e/o D (Inail), sono inoltrate alle competenti strutture dell’Inps e

    dell’Inail.

    Motivazioni

    In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria

    per la prevenzione del contagio da COVID-19, l’articolo 42-bis, comma 1, del decreto-

    legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto che per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la

    sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i

    versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per

    l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza

    entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati, nel

    limite del 40 per cento dell’importo dovuto, ad eccezione dell’imposta sul valore

    aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Non si fa

    luogo al rimborso di quanto già versato.

    Il comma 1-bis del medesimo articolo 42-bis stabilisce che per i soggetti che

    svolgono attività economica la riduzione al 40 per cento, di cui al comma 1, si applica

    nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della

    Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108

    del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis", del

    4

    regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo

    all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione

    europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014

    della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e

    108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel

    settore della pesca e dell’acquacoltura.

    Il comma 1-bis dispone, inoltre, che i soggetti che intendono avvalersi

    dell’agevolazione devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate

    e che le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono

    stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Con il provvedimento del 1° dicembre 2020 è stato approvato il modello di

    comunicazione relativa all’agevolazione di cui al citato articolo 42-bis.

    L’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 ha prorogato

    il termine dei versamenti di cui al citato articolo 42-bis:

    a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;

    b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute.

    Il successivo comma 10 ha disposto che i predetti versamenti, possono essere

    effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro i

    termini individuati dal comma 9 ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad

    un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e

    fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla

    lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini

    individuati al comma 9.

    Lo stesso comma 10 dispone, altresì, che le modalità e i termini di presentazione,

    nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del

    comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

    Con il presente provvedimento, pertanto, è approvato il modello di comunicazione

    relativo all’agevolazione di cui al citato articolo 42-bis, come prorogata dall’articolo 10,

    5

    commi 9 e 10, del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, e sono stabiliti le modalità e

    i termini di presentazione della stessa comunicazione.

    Nel modello di comunicazione sono previste apposite sezioni per la separata

    indicazione dei dati relativi ai tributi, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai

    premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per

    i quali il contribuente intende avvalersi dell’agevolazione.

    La comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. I contribuenti,

    direttamente o per il tramite di intermediari, devono inviare la comunicazione

    sottoscritta con firma digitale o la copia analogica della comunicazione sottoscritta con

    firma autografa tramite il servizio Consegna documenti e istanze messo a disposizione

    nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

    ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

    ? Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

    febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6);

    ? Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    ? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

    b) Normativa di riferimento:

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

    modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui

    redditi;

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive

    modificazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione

    del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

    6

    ? Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme

    di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei

    redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di

    gestione delle dichiarazioni;

    ? Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del

    contribuente;

    ? Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni, recante misure

    urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

    sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    ? Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e successive modificazioni, recante misure

    urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia;

    ? Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia

    di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse

    all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

    ? Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di

    termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.

    14.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1,

    comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 5 aprile 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente

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