• Provvedimento Agenzia Entrate del 21.03.2023 (84261/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 21.03.2023 (84261/2023)

  • Prot. n. 84261/2023


    Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito
    d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
    riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di
    compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia,
    Basilicata, Calabria e Sicilia. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione
    telematica dei dati contenuti nella comunicazione. Modifiche al provvedimento del Direttore
    dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo 2022


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento
    dispone

    1. Definizione dei termini di presentazione della comunicazione

    1.1. La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 831 a

    834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto per le spese sostenute per

    l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari

    presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è inviata:

    ? dal 20 aprile 2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022;

    ? dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023.

    2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti

    nella comunicazione

    2.1. Gli utenti del servizio telematico trasmettono per via telematica i dati contenuti nella

    comunicazione nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente

    provvedimento.

    2.2. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato

    “CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile gratuitamente sul sito internet

    www.agenziaentrate.gov.it.

    2.3. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    3. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14

    marzo 2022

    3.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo 2022

    sono apportate le seguenti modifiche:

    ? le parole “entro il 31 dicembre 2022”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:

    “entro il 31 dicembre 2023”;

    ? le parole “per l’anno 2023”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “per

    ciascuno degli anni 2023 e 2024”;

    ? al punto 3.3 e nelle motivazioni, le parole “nell’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti:

    “nell’anno 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, e nell’anno 2024, con

    riferimento alle spese sostenute nel 2023”;

    ? al punto 4.2, le parole “nel periodo” sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi”.

    Motivazioni

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo

    2022 sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui

    all’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il

    2022), riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di

    compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia,

    Basilicata, Calabria e Sicilia, ed è stato approvato il modello di comunicazione con le relative

    istruzioni.

    Il punto 3.3 del richiamato provvedimento rinvia ad un successivo provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei termini per l’invio della comunicazione.

    Con il presente provvedimento si dispone che la comunicazione è inviata dal 20 aprile

    2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, e dal 22 aprile 2024 al 31

    maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023.

    Il punto 3.1 del citato provvedimento del 14 marzo 2022 rinvia ad un successivo

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle specifiche tecniche

    per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione.

    Nell’allegato al presente provvedimento vengono stabiliti, pertanto, il contenuto e le

    specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate dei

    dati contenuti nella comunicazione da parte dei contribuenti che provvedono direttamente

    all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali soggetti

    incaricati alla trasmissione. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il

    software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile gratuitamente sul sito internet

    www.agenziaentrate.gov.it.

    Laddove si rendesse necessario apportare delle correzioni alle specifiche tecniche

    approvate con il presente provvedimento, le conseguenti modifiche verranno pubblicate

    nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    L’articolo 1, comma 270, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il

    2023), ha modificato il comma 831 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

    prevedendo che il credito d’imposta è riconosciuto anche per le spese sostenute nell’anno 2023.

    Con il presente provvedimento si dispone, pertanto, la modifica del provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2022 per adeguarne il contenuto alla proroga

    prevista dalla legge di bilancio per il 2023.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

    delle agenzie fiscali).

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

    Articolo 1, comma 270, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo 2022.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,

    della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 21 marzo 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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