• Provvedimento Agenzia Entrate del 06.03.2023 (61196/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 06.03.2023 (61196/2023)
  • Protocollo n. 61196/2023



    Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.
    190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei
    confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella
    trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    dispone

    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1 L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti

    passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, alcune

    informazioni relative a:

    a) le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di

    servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio

    dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.

    127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi da 209 a 214,

    articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    b) i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente ai sensi

    dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

    che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

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    L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è

    riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla correttezza

    dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti

    e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta

    anomalia.

    1.2 Dati e informazioni messi a disposizione del contribuente di cui al punto 1.1:

    a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

    b) numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;

    c) codice atto;

    d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio

    relativi all’anomalia riscontrata;

    e) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare

    all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa

    non conosciuti;

    f) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e

    beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    di cui al successivo punto 5.1.

    2. Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente

    gli elementi e le informazioni

    2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le

    informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli

    contribuenti comunicato ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29

    novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,

    n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito

    con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

    2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di

    dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata

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    del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e

    dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:

    a) l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente

    contenente:

    i. Numero delle fatture emesse in ritardo;

    ii. Tipo fattura;

    iii. Tipo Documento;

    iv. Numero Fattura/Documento;

    v. Data Fattura/Documento;

    vi. Data di trasmissione;

    vii. Identificativo SDI file.

    b) l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre

    i termini previsti dalla normativa vigente contenente:

    i. Numero degli invii trasmessi in ritardo;

    ii. ID Invio;

    iii. Matricola dispositivo;

    iv. Data di rilevazione;

    v. Data di trasmissione.

    3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare

    all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non

    conosciuti

    3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione

    delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare

    all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non

    conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1,

    indicando, eventualmente, anche di rientrare in casistiche particolari, come a

    esempio quelle previste dall’articolo 73 del decreto del Presidente della

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    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedendo deroghe ai termini di

    emissione della fattura non necessitano di alcuna giustificazione.

    4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei

    contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

    4.1 In ossequio a quanto disposto dal comma 636 dell’articolo 1 della Legge del

    23 dicembre 2014, n. 190, i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi

    disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

    In tale ipotesi, la Guardia di Finanza tratterà i dati personali resi ad essa disponibili

    in modo autonomo e in qualità di titolare del diverso trattamento effettuato.

    5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e

    beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi

    resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni

    eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto

    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni

    in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come

    previsto dalla disposizione normativa citata.

    5.2 Con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a

    quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente

    presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi

    d’imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni

    sanzionatorie previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197, se

    regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.

    6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

    5

    6.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel

    rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e

    tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

    europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di

    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.

    196 e successive modificazioni.

    6.2. Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli

    obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla legge (e,

    precisamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

    n. 633 e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Decreto Legislativo del 5 agosto 2015

    n. 127 - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle

    cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione

    dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23),

    nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o,

    comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita

    l’Agenzia delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del Regolamento (UE)

    2016/679);

    6.3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate

    assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero

    processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate

    si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la

    gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per

    questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del

    Regolamento (UE) 2016/679.

    6.4. I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente

    provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle

    varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta

    gestione delle comunicazioni.

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    6.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5

    par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate

    conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno

    successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento,

    ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

    6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la

    trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite

    invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le

    relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del

    contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico

    dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia

    web “Fatture e Corrispettivi”, al quale è possibile accedere nelle modalità

    previste dalla normativa in materia.

    6.7. L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

    richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a

    garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali,

    nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

    6.8 Le Informative che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai

    sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili

    nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet

    istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

    Motivazioni

    L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate siano individuate le

    modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del

    medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di

    Finanza.

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    In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali

    sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche

    mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture

    elettroniche emesse oltre i termini previsti dal comma 4, articolo 21, del Decreto

    del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici

    giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-ter, articolo 2 del decreto

    legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

    Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2 e 2.2 del presente

    provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli

    eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui

    all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza

    che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni,

    verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati

    abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di

    irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento

    di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente

    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente

    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui

    all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

    n. 600.

    Il contribuente, inoltre, qualora decida di correggere il proprio comportamento

    entro il 31 marzo 2023, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste

    dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni

    formali (commi da 166 a 173) e le violazioni “sostanziali” (commi da 174 a 178).

    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti

    possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali

    elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

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    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo

    57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;

    articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

    ? Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    ? Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2,

    comma 1);

    ? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

    Disciplina normativa di riferimento

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive

    modificazioni – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive

    modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte

    sui redditi;

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di

    approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive

    modificazioni;

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 –

    Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in

    materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

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    ? Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Istituzione dell’imposta

    regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e

    delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale

    imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni –

    Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di

    imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3,

    comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni –

    Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di

    norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre

    1996, n. 662;

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

    modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni

    relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive

    e all’imposta sul valore aggiunto;

    ? Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante

    modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti

    di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione

    telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998,

    n.187;

    ? Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del

    contribuente;

    ? Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno

    2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e

    successive modificazioni;

    ? Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale;

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    ? Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) articolo 1, commi da

    209 a 214;

    ? Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni, recante

    misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per

    ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive

    modificazioni;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009, n.

    79952 recante l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

    alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al

    provvedimento 18 settembre 2008;

    ? Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge

    17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del

    Paese;

    ? Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, e successive modificazioni,

    contenente il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento

    della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi

    dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    ? Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio

    annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);

    ? Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni,

    concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle

    cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione

    dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

    ? Regolamento UE/679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati

    personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, e

    successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni da

    trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per

    11

    la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei

    corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del

    decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio

    della relativa opzione;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, e

    successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per l’emissione e la

    ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di

    servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello

    Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché

    per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e

    prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori

    disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo

    5 agosto 2015, n. 127;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018, e

    successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per la

    memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei

    corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad

    essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di

    cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n.

    127;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 e

    successive modificazioni, riguardante la trasmissione telematica dei dati dei

    corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5

    agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-

    legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

    ? Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

    finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023,

    concernente l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del

    12

    procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1

    commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023,

    riguardante la regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di

    attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022,

    n. 197.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

    Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 6 marzo 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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