• Provvedimento Agenzia Entrate del 01.03.2023 (56785/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 01.03.2023 (56785/2023)
  • Prot. n. 2023/56785

    Estensione della comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri
    sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023

    1.1. Tenuto conto di quanto espressamente previsto dall’articolo 15, comma 1-quinquies, del

    decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

    febbraio 2023, n. 14, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle

    entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023, salvo quanto diversamente stabilito dal

    presente provvedimento, si applicano anche al credito d’imposta a favore delle imprese

    esercenti attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto

    2022, n. 115, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel

    terzo trimestre 2022.

    2. Approvazione del nuovo modello per la comunicazione dei crediti maturati e delle relative

    istruzioni

    2.1. Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta maturati, sono

    approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta

    maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle

    relative istruzioni di compilazione, allegate al presente provvedimento.

    3. Invio delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e

    Campione d’Italia

    3.1. I soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita

    Iva, che devono effettuare le comunicazioni di cui al presente provvedimento e al

    provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio

    2023, inviano il modello di cui al punto 2 all’indirizzo PEC

    cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Il modello, debitamente compilato, deve essere

    sottoscritto con firma digitale dal soggetto beneficiario dei crediti d’imposta o dal suo

    rappresentante. In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa,

    scansionato e trasmesso al suddetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento

    di riconoscimento in corso di validità. Il modello può essere trasmesso anche tramite un

    intermediario appositamente delegato. I modelli inviati tramite PEC riferiti a soggetti

    titolari di partita Iva saranno respinti.

    Motivazioni

    Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 44905 del 16

    febbraio 2023 è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati

    per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l’acquisto di

    carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto

    trimestre 2022.

    L’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha aggiunto il comma 1-quater

    all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedendo che la suddetta comunicazione

    debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per

    l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il

    terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. Anche in

    questo caso, il legislatore ha stabilito che il contenuto e le modalità di presentazione della

    comunicazione siano definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il

    presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 16 febbraio

    2023 sono estese al credito d’imposta di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del

    2022, spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola

    e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

    Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni relative all’ulteriore credito d’imposta

    sopra richiamato, con il provvedimento sono approvate anche le nuove versioni del “Modello

    per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per

    l’acquisto di prodotti energetici” e delle istruzioni di compilazione, in sostituzione di quelle

    approvate con il richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023. In particolare, è stato

    aggiornato il quadro “B” del modello di comunicazione, dove sono indicati i crediti d’imposta e

    i relativi requisiti.

    Inoltre, il presente provvedimento fornisce indicazioni per l’invio, tramite il Centro

    Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei

    comuni di Livigno e Campione d’Italia, che potrebbero risultare privi di partita IVA.

    La procedura telematica di acquisizione delle comunicazioni sarà aggiornata il 1° marzo

    2023.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Regolamento (UE) 2016/679;

    Articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;

    Articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

    Articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

    Articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 1 marzo 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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