• Provvedimento Agenzia Entrate del 16.02.2023 (44905/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 16.02.2023 (44905/2023)
  • Prot. n. 2023/44905

    Comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per
    l’acquisto di prodotti energetici

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1. Oggetto del provvedimento

    1.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e dell’articolo 2, comma 5, del decreto-

    legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre

    2022, n. 175, il presente provvedimento definisce il contenuto e le modalità di

    presentazione della comunicazione dell’ammontare dei seguenti crediti d’imposta maturati

    nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici:

    a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo

    1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre

    2022;

    b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo

    1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del

    2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

    c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo

    6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge

    21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;

    d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in

    relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto

    trimestre 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.

    1.2. Le disposizioni del presente provvedimento potranno essere estese ad altri crediti

    d’imposta, ove compatibili ai sensi della legislazione vigente.

    2. Contenuto e modalità di presentazione della comunicazione

    2.1. La comunicazione di cui al punto 1.1 è presentata all’Agenzia delle entrate dal 16 febbraio

    2023 al 16 marzo 2023. A tal fine, sono approvati il “Modello per la comunicazione dei

    crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti

    energetici” (d’ora in poi definito “Modello”) e le relative istruzioni di compilazione,

    allegati al presente provvedimento.

    2.2. Il Modello è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi

    di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma

    3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

    modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate,

    oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima

    Agenzia.

    2.3. A seguito dell’invio del Modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico,

    ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a

    disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell’area riservata del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate.

    2.4. Eventuali aggiornamenti del Modello e delle relative istruzioni di compilazione saranno

    pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data

    relativa comunicazione.

    2.5. Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida,

    per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale

    ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

    241 (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive

    comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la

    precedente comunicazione non sia stata annullata con le stesse modalità di cui al punto 2.2.

    2.6. La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già

    interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

    2.7. Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022,

    n. 176 e dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, i crediti

    d’imposta di cui al punto 1.1 possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione di cui

    al presente provvedimento non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già

    comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della

    comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata,

    oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore

    dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

    3. Utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione tramite modello F24

    3.1. Considerato che, ai sensi delle disposizioni richiamate al punto 1.1, la comunicazione di

    cui al presente provvedimento deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di

    decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida

    comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi

    del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.

    3.2. Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 è presentato

    esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena

    il rifiuto dell’operazione di versamento. A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui

    l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo

    comunicato ai sensi del presente provvedimento, anche tenendo conto di precedenti

    fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al

    soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i

    servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    3.3. Ai sensi delle disposizioni ivi richiamate, i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere a),

    b) e c), devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023; il credito di

    cui al punto 1.1, lettera d), deve essere utilizzato in compensazione entro il 30 giugno 2023.

    3.4. Per la fruizione dei crediti in compensazione tramite modello F24 sono utilizzati i codici

    tributo istituiti con le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n. 72/E del 12 dicembre 2022,

    n. 54/E del 30 settembre 2022 e n. 49/E del 16 settembre 2022.

    4. Trattamento dei dati

    4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.

    b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo

    1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e nell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre

    2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, i quali

    prevedono che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati al punto 1.1 del presente

    provvedimento, entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del

    credito residuo, debbano inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione

    dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Le richiamate disposizioni

    prevedono che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definiti il

    contenuto e le modalità di invio della suddetta comunicazione.

    4.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

    all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle entrate si avvale,

    inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema

    informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei

    dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

    I dati oggetto di trattamento, contenuti nel Modello approvato con il presente

    provvedimento, sono:

    - i dati anagrafici (codice fiscale) del soggetto beneficiario del credito e dell’eventuale

    soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);

    - i dati anagrafici (codice fiscale) dell’intermediario che trasmette telematicamente la

    comunicazione;

    - gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore

    (es. interdizione legale o giudiziale).

    I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito maturato, per

    le verifiche successive sulla spettanza del credito e l’eventuale recupero degli importi non

    spettanti.

    4.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del

    Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

    trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di

    accertamento e riscossione.

    4.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del

    Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire

    un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto

    che la trasmissione della comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici

    dell’Agenzia delle entrate, oppure tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del

    sito internet della medesima Agenzia, direttamente a cura del beneficiario oppure

    avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui

    all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

    4.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

    interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante

    della comunicazione di cui al presente provvedimento.

    4.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione di cui al presente

    provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi

    dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23

    settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,

    prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare entro il 16

    marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito

    residuo, un'apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell'esercizio 2022:

    a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo

    1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre

    2022;

    b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo

    1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del

    2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

    c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo

    6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge

    21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;

    d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in

    relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto

    trimestre 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.

    Le richiamate disposizioni stabiliscono, inoltre, che il contenuto e le modalità di

    presentazione della suddetta comunicazione siano definiti con provvedimento del direttore

    dell’Agenzia delle entrate.

    Pertanto, per consentire l’invio all’Agenzia delle entrate della suddetta comunicazione,

    con il presente provvedimento sono approvati il “Modello per la comunicazione dei crediti

    d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e le

    relative istruzioni di compilazione.

    La comunicazione è inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, dal beneficiario dei

    crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione

    delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22

    luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici

    dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet

    della medesima Agenzia.

    L’invio della comunicazione di cui al presente provvedimento non esclude la possibilità

    di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito, ai sensi del

    provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e

    successive modificazioni.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Regolamento (UE) 2016/679;

    Articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;

    Articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

    Articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 16 febbraio 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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