• Provvedimento Agenzia Entrate del 15.02.2023 (43425/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 15.02.2023 (43425/2023)
  • Prot. n. 43425/2023



    Proroga dei termini per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria e per
    l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi
    precompilata 2023


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto del

    Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come

    modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28

    novembre 2022, esclusivamente con riferimento alle spese sanitarie

    sostenute dalle persone fisiche nel 2022, i soggetti individuati dall’articolo

    1, comma 1, lettere f) e g), dello stesso decreto trasmettono i dati al Sistema

    Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione

    precompilata, entro il 22 febbraio 2023.

    2. In deroga a quanto previsto dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio

    2019, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese

    sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della

    dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta

    2019, e successive modifiche, esclusivamente con riferimento ai dati

    relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2022 e ai relativi rimborsi:

    2

    ? ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata,

    il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo 2023, mette a disposizione

    dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3,

    comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, i dati consolidati

    comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo

    decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a),

    della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),

    nonché i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi comunicati

    da parte degli ulteriori soggetti obbligati alla trasmissione telematica

    dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in base alla

    normativa vigente;

    ? l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati

    delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della

    dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:

    a) con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie

    di spesa, fino al 22 febbraio 2023, comunicando all’Agenzia

    delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il

    proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di

    identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la

    relativa data di scadenza, con le modalità previste dal punto

    2.4.5 del provvedimento del 6 maggio 2019;

    b) in relazione ad ogni singola voce, dal 3 marzo 2023 al 30

    marzo 2023, accedendo all’area autenticata del sito web

    dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera

    sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID, con le

    modalità previste dal punto 2.4.4 del provvedimento del 6

    maggio 2019.

    3

    Motivazioni

    L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,

    dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei

    redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30

    settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

    n. 326.

    L’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua

    i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni

    sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro

    dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione

    telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a

    deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo

    stesso decreto.

    Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del direttore

    dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati

    personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e

    3.

    Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze è stata ampliata la

    platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie

    al Sistema Tessera Sanitaria.

    L’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze

    19 ottobre 2020 e successive modifiche, ha stabilito che l’invio al Sistema Tessera

    Sanitaria sia effettuato entro il 30 settembre 2022, per le spese sanitarie sostenute nel

    primo semestre 2022, ed entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo

    semestre 2022.

    Da ultimo, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28

    novembre 2022, nel modificare il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze

    del 1° settembre del 2016 ha previsto una nuova modalità di individuazione degli ottici

    tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria a partire dal

    4

    1° dicembre 2022 e ha individuato il 31 gennaio 2023 quale termine per l’invio dei

    dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte degli ottici per tutte le spese sostenute nel

    2022.

    In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del

    direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di

    utilizzo dei dati delle spese sanitarie messe a disposizione dal Sistema Tessera

    Sanitaria.

    Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6

    maggio 2019 ha previsto che, a partire dall’anno d’imposta 2019, il Sistema Tessera

    Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi alle

    spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai relativi rimborsi

    effettuati nell’anno precedente a partire dal 9 marzo di ciascun anno successivo al

    periodo d’imposta di riferimento.

    Con nota dell’8 febbraio 2023 una significativa associazione di categoria degli

    ottici ha rappresentato che gli operatori hanno incontrato delle difficoltà nel rispettare

    la scadenza prevista per la trasmissione dei dati e ha quindi richiesto una proroga di

    qualche giorno.

    Pertanto, considerato che la mancata trasmissione dei dati inciderebbe

    negativamente sulla completezza delle informazioni da riportare nella dichiarazione

    dei redditi precompilata, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze –

    Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 19-octies,

    comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, al punto 1 del presente

    provvedimento viene prorogato al 22 febbraio 2023 il termine per la trasmissione al

    Sistema Tessera Sanitaria delle spese relative all’anno 2022 da parte degli ottici,

    previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto del Ministro dell’Economia e delle

    Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro

    dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022.

    Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stabilito che, anche

    per gli altri soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in deroga a

    quanto previsto dal citato articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero

    dell’Economia e delle Finanze 19 ottobre 2020 e successive modifiche, il termine per

    5

    la trasmissione dei dati sia rinviato dal 31 gennaio al 22 febbraio 2023, per quanto

    riguarda le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022.

    Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy

    approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la

    propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2022 per

    l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

    Pertanto, con il presente provvedimento al punto 2 sono previste delle deroghe

    ai termini individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n.

    115304 del 6 maggio 2019, per consentire agli assistiti di esercitare la propria

    opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione

    precompilata 2023. In particolare l’opposizione può essere esercitata fino al 22

    febbraio 2023 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati relativi

    ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle

    entrate, e dal 3 marzo 2023 al 30 marzo 2023 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), in

    relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata

    del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

    Infine, con il presente provvedimento viene spostato dal 9 marzo 2023 al 31

    marzo 2023, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a

    disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2022 e dei relativi

    rimborsi.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

    n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art.

    71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42,

    del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

    6

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia

    di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2015

    concernente modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della

    elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015,

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3,

    comma 3, del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

    Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla

    legge 4 dicembre 2017, n. 172.

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2019

    riguardante le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese

    veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a

    decorrere dall’anno d’imposta 2019.

    Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020 e

    successive modifiche, riguardante la trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese

    sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del

    pagamento e quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei

    corrispettivi e delle fatture.

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022

    concernente la nuova modalità di individuazione degli ottici tenuti all’invio al Sistema

    Tessera Sanitaria dei dati di spesa sanitaria per la dichiarazione precompilata e

    l’individuazione dei termini previsti per la trasmissione dei dati spese sanitarie 2022

    al Sistema Tessera Sanitaria da parte degli ottici.

    7

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 15 febbraio 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati